Riforma forense, D’Orso avverte: “Il Parlamento rischia di restare spettatore”. Nordio punta sulla legge delega ma Greco invia il testo

Nel dibattito che accompagna il cammino verso il XXXVI Congresso Nazionale Forense, si fa sentire con forza la voce dell’on. Valentina D’Orso, intervenuta nel corso di un recente convegno del 16 maggio scorso, organizzato da Movimento forense e dedicato alla possibile riforma dell’ordinamento professionale forense. La parlamentare ha criticato la scelta di procedere tramite disegno di legge delega governativo, sottolineando le anomalie e i rischi di un percorso che rischia di marginalizzare il Parlamento e di impoverire il confronto con la categoria.

«A me — ha detto D’Orso — non risulta di avere già sul tavolo una bozza di legge delega. È da ieri che se ne parla, in un clima di tempistiche a dir poco anomale: il Ministro, sollecitato da un parlamentare di maggioranza durante un question time, ha corretto il tiro rispetto alle dichiarazioni rilasciate a Siracusa, dove la riforma non era stata indicata come priorità. Ora invece arriva un impegno pubblico in diretta TV, ma resta il fatto che il Parlamento non ha avuto voce né tempi certi.»

Una presa di posizione netta che, dietro il garbo istituzionale, nasconde una denuncia politica precisa: il rischio di una riforma costruita nelle stanze ministeriali, senza il necessario coinvolgimento parlamentare e senza una reale condivisione con l’avvocatura. D’Orso ha sottolineato infatti come sarebbe stato auspicabile un percorso diverso, con l’avvocatura compatta a proporre un testo unitario alle forze politiche, lasciando al Parlamento l’iniziativa legislativa.

Il vero nodo politico, però, resta quello fissato dal Guardasigilli Carlo Nordio: prima l’avvocato in Costituzione, poi la revisione dell’ordinamento forense (leggi qui l’articolo). Una scelta di priorità chiara, che rende i tempi della riforma incerti e legati alle complesse dinamiche di una modifica costituzionale. «La riforma ordinamentale — ha ricordato D’Orso — anche se pronta in bozza con oltre novanta articoli, rischia di essere relegata a una legge delega che affida al Governo il potere di dettaglio. Così facendo il Parlamento potrà intervenire solo sui principi generali, rinunciando a incidere sulle norme specifiche che regolano l’esercizio della professione.»

Un tema tutt’altro che tecnico, se si considera che proprio la normativa di dettaglio è quella che più direttamente impatta sulla vita professionale degli avvocati: accesso alla professione, incompatibilità, formazione, governance degli ordini. Tutti temi che, secondo D’Orso, meritano una discussione ampia e trasparente, in grado di coinvolgere sia le istituzioni forensi sia il Parlamento nel suo insieme.

Non è mancato, infine, nell’intervento dell’onorevole, un riferimento al valore simbolico e politico del Congresso Nazionale Forense che si terrà a Torino in ottobre: «Quella potrebbe essere l’occasione per presentare un progetto compiuto, o quanto meno un testo già avviato in Parlamento, dimostrando così la capacità dell’avvocatura di essere interlocutore propositivo e della politica di saper ascoltare e dialogare.»

L’appello di D’Orso è chiaro: evitare scorciatoie procedurali e recuperare un metodo di confronto autentico, restituendo al Parlamento e alla professione il ruolo che meritano in un passaggio cruciale per il futuro della giustizia e della difesa dei diritti in Italia.

Guarda qui il video dell’intervento dell’on. D’Orso

La risposta dell’Avvocatura

A conferma che l’appello di Valentina D’Orso non è caduto nel vuoto, a stretto giro è arrivata la mossa del Consiglio Nazionale Forense. Il presidente Francesco Greco, infatti, ha inviato il 22 maggio scorso a tutti i senatori e deputati avvocati una comunicazione ufficiale con allegata la proposta di riforma dell’ordinamento professionale forense e la relativa relazione illustrativa.

Una scelta significativa, che evidentemente mira a riportare il dibattito all’interno delle Aule parlamentari e a restituire centralità al confronto politico e istituzionale, come auspicato proprio dalla deputata D’Orso nel suo intervento.

Nel testo della lettera, Greco scrive:

“Con la presente mi pregio di inviarVi, in allegato alla presente, la proposta di riforma dell’ordinamento professionale forense nonché la relazione di accompagnamento. Il testo, composto da 92 articoli, persegue la finalità di dotare gli Avvocati e gli enti istituzionali rappresentativi della classe forense di un nuovo ordinamento professionale che, sostituendo quello attuale (Legge n. 247/2012), possa far fronte alle nuove necessità e al mutato contesto in cui i professionisti legali devono operare.”

Un passaggio cruciale del testo evidenzia inoltre come il progetto sia -secondo Greco- il risultato di un’ampia condivisione della categoria: elaborato attraverso un tavolo congiunto tra Consiglio Nazionale Forense e Organismo Congressuale Forense, rappresenta la sintesi dei deliberati emersi dalle sessioni ordinaria e ulteriore del XXXV Congresso Nazionale Forense.

Greco, nella sua comunicazione, non manca di sottolineare il rispetto dovuto alle prerogative parlamentari, ma al contempo rinnova l’invito affinché il Parlamento consideri la proposta e avvii l’iter legislativo. In altre parole, la palla è ora ufficialmente tornata al Parlamento: starà alle forze politiche decidere se e come valorizzare questo testo unitario, frutto di mesi di confronto tra le componenti dell’avvocatura.

Leggi qui il documento integrale

Il braccio di ferro sottotraccia tra Governo, Parlamento e Avvocatura

Dietro le mosse di queste ore si intravede con chiarezza un nodo politico che va ben oltre la sola riforma dell’ordinamento forense. La dinamica che si sta giocando tra Governo, Parlamento e vertici dell’Avvocatura è infatti il riflesso di una tensione più ampia sulle prerogative istituzionali e sugli equilibri di potere nella produzione normativa.

Il Ministro Nordio, con le sue prese di posizioni — prima l’avvocato in Costituzione, poi eventualmente una riforma ordinamentale, poi la nuova ipotesi della legge delega,  — ha di fatto tracciato una linea di comando che accentra al Ministero il controllo sui tempi e sui contenuti della futura regolamentazione della professione forense. Un approccio che non sorprende in un esecutivo abituato a privilegiare strumenti come i decreti-legge e le leggi delega, che lasciano al Parlamento un ruolo di approvazione più che di elaborazione.

Valentina D’Orso, nel suo intervento al convegno “Verso il XXXVI Congresso Nazionale Forense”, ha colto questo rischio e lo ha denunciato senza giri di parole: il Parlamento, privato della possibilità di intervenire sulla normativa di dettaglio, rischia di ritrovarsi spettatore di scelte fatte altrove.

È qui che si colloca la mossa di Francesco Greco. Inviare al Parlamento la proposta completa, è stato un atto politico preciso. A dispetto delle indicazioni di Nordio, il Presidente del CNF lancia sostanzialmente un invito alle Camere, ovvero di riprendere in mano il confronto sulla professione forense, non lasciando che a scrivere le regole sia solo il Governo.


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Avvocati, incostituzionale il divieto di cancellazione dall’albo durante il procedimento disciplinare

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 70 depositata oggi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma della legge forense che vietava la cancellazione dall’albo degli avvocati in pendenza di procedimenti disciplinari a carico del professionista.

La questione era stata sollevata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nell’ambito di un giudizio riguardante il rigetto, da parte del Consiglio dell’Ordine, dell’istanza di cancellazione avanzata da un avvocato gravemente malato. La motivazione del diniego risiedeva nella pendenza di più procedimenti disciplinari nei confronti del legale.

La Consulta ha ritenuto che il divieto di cancellazione, pur finalizzato a garantire l’efficacia dell’azione disciplinare — impedendo che la rinuncia all’iscrizione potesse vanificarla — comporti una compressione eccessiva di diritti fondamentali di rango costituzionale.

Secondo i giudici costituzionali, infatti, la norma contrasta con l’articolo 2 della Costituzione, poiché limita la libertà del professionista di autodeterminarsi in merito alla propria permanenza nell’albo, anche in presenza di condizioni personali che richiedano la cessazione dell’attività o la possibilità di accedere a prestazioni previdenziali o assistenziali.

Inoltre, il divieto incide in modo sproporzionato sulla libertà di lavoro garantita dall’articolo 4 della Costituzione, ostacolando la possibilità per l’avvocato di cessare l’attività professionale o di intraprendere un diverso percorso lavorativo, con un sacrificio di durata indefinita, considerata l’assenza di termini certi per la conclusione dei procedimenti disciplinari.

Pur riconoscendo la legittimità della finalità di garantire la prosecuzione dell’azione disciplinare, la Corte ha osservato che il divieto in esame non rappresenta la misura meno restrittiva possibile dei diritti coinvolti, violando così anche il principio di ragionevolezza e proporzionalità sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

La sentenza evidenzia inoltre che l’eliminazione del divieto lascia un vuoto normativo che il legislatore sarà chiamato a colmare, predisponendo un meccanismo che, pur salvaguardando l’efficacia dell’azione disciplinare, rispetti i diritti fondamentali dei professionisti coinvolti.

In attesa di un intervento legislativo, la Corte ha precisato che la rinuncia all’iscrizione all’albo comporta l’estinzione del procedimento disciplinare in corso, senza però far venir meno la possibilità per gli organi competenti di riattivare l’azione sanzionatoria qualora il professionista chieda, in seguito, di essere nuovamente iscritto all’albo, purché il fatto contestato non sia prescritto.


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Intelligenza artificiale nella PA: il fattore umano resta centrale nel DDL AI

Il percorso legislativo sul disegno di legge delega sull’Intelligenza Artificiale prosegue spedito alla Camera dei Deputati, dopo l’approvazione al Senato. Le Commissioni riunite IX Trasporti e X Attività produttive stanno esaminando il testo, composto da 28 articoli, con l’obiettivo di definire un quadro normativo nazionale che integri e affianchi il recente Regolamento UE 2024/1689, noto come “AI Act”.

L’Italia si posiziona così per cogliere le opportunità di un mercato in forte espansione. Secondo i dati dell’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, il settore ha raggiunto nel 2024 un valore di 1,2 miliardi di euro, con una crescita del 58% rispetto all’anno precedente. L’adozione diffusa dell’IA generativa potrebbe, secondo uno studio di Implement Consulting Group, incrementare il PIL italiano di 150-170 miliardi di euro l’anno nei prossimi dieci anni, evidenziando l’urgenza di una regolamentazione chiara e funzionale.


La PA tra efficienza e garanzie

Particolare attenzione è dedicata all’impiego dell’AI nella Pubblica Amministrazione, normato dall’articolo 14 del disegno di legge. I principi cardine stabiliti sono la conoscibilità, la tracciabilità e la strumentalità dell’AI rispetto alla decisione finale, che spetta sempre e comunque al responsabile amministrativo.

Le finalità delineate per l’utilizzo dell’AI nella PA sono chiare: aumentare l’efficienza, ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e migliorare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini. Fondamentale sarà garantire agli interessati la piena comprensione del funzionamento dell’AI e la tracciabilità del suo impiego, affinché agisca sempre come strumento di supporto all’attività provvedimentale. Il testo sottolinea inoltre che l’autonomia e il potere decisionale della persona non devono essere scalfiti, mantenendo in capo all’essere umano la piena responsabilità dei provvedimenti.


Verso un’AI responsabile: le misure previste

Per assicurare un utilizzo “responsabile” dell’intelligenza artificiale, le pubbliche amministrazioni saranno tenute ad adottare misure tecniche, organizzative e formative. L’obiettivo è sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori, promuovendo una cultura dell’AI consapevole e controllata. Una clausola di invarianza finanziaria è stata inserita per garantire la sostenibilità economica di tali implementazioni.

Il dibattito parlamentare prende spunto anche da importanti pronunce del Consiglio di Stato. In particolare, le sentenze 2270/2019 e 8472/2019 della Sezione VI hanno rimarcato l’importanza della piena conoscibilità dei criteri e dei moduli utilizzati dagli algoritmi, oltre all’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere. Quest’ultimo dovrà essere in grado di svolgere una verifica di logicità e legittimità delle scelte e degli esiti affidati all’algoritmo.

Centrale, in questo contesto, è il “principio di non esclusività della decisione algoritmica”. Si ribadisce la necessità di un contributo umano (Human In The Loop – HITL) nel processo decisionale, capace di controllare, validare o eventualmente smentire le determinazioni automatiche.


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Il sovraindebitamento post-crisi: la legge 3/2012 e il Codice della crisi

Fino a non molti anni fa, il panorama giuridico italiano offriva scarse risposte a individui e piccole realtà imprenditoriali schiacciati da un debito divenuto insostenibile a seguito di eventi imprevisti. L’assenza di strumenti specifici per la gestione del sovraindebitamento condannava milioni di persone a una spirale di precarietà economica e sociale, spesso senza alcuna possibilità di riscatto. È in questo contesto che si inserisce la Legge 3 del 2012, antesignana delle attuali disposizioni del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, nata con l’obiettivo di fornire un’ancora di salvezza a chi, pur in buona fede, non era più in grado di onorare i propri impegni finanziari.


La Ratio Legis: Dignità e Seconda Opportunità

La “Legge Salva suicidi”, appellativo che ne evidenzia l’impatto sociale, non è stata concepita per favorire l’elusione degli obblighi debitori, bensì per restituire dignità a soggetti travolti da eventi straordinari e imprevedibili: gravi malattie, crisi economiche sistemiche, fallimenti involontari o mutamenti dello status familiare come separazioni e divorzi. Il principio cardine è semplice quanto essenziale: l’obbligazione pecuniaria va adempiuta, ma non a detrimento della vita o della dignità personale del debitore. A chi si trova in una condizione di sovraindebitamento non colpevole dev’essere garantita una concreta possibilità di ripartire.


Le Procedure del Codice della Crisi: Strumenti per l’Esdebitazione

L’attuale Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (che ha inglobato e modificato la Legge 3/2012) offre a consumatori, professionisti e piccoli imprenditori un ventaglio di strumenti per gestire e superare situazioni di sovraindebitamento. L’accesso a tali procedure è subordinato alla dimostrazione di una condizione di sovraindebitamento non colpevole, intesa come incapacità stabile e non transitoria di far fronte ai propri debiti, derivante da cause oggettive e spesso indipendenti dalla volontà del debitore.

Le quattro procedure principali sono:

  • Concordato minore: Permette al debitore di formulare una proposta di pagamento ai creditori, calibrata sulle proprie effettive capacità economiche.
  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: Riservato ai debitori che non hanno contratto debiti nell’esercizio di attività d’impresa o professionale, consente di strutturare un piano di rimborso sostenibile, omologabile dal giudice anche in assenza di un accordo unanime con i creditori.
  • Liquidazione controllata: Il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio per la soddisfazione dei creditori, con l’eccezione dei beni necessari per condurre una vita dignitosa. Questa procedura conduce all’esdebitazione.
  • Esdebitazione del debitore incapiente: Introdotta nel 2020, è specificamente pensata per coloro che non possiedono beni o redditi sufficienti a soddisfare, anche in parte, i creditori. In questi casi, il debitore viene liberato da tutti i debiti pendenti senza alcun versamento, garantendo così una “tabula rasa” e un nuovo inizio.

È cruciale evidenziare che tutte e quattro le procedure garantiscono l’immediato blocco di pignoramenti e interessi, offrendo al debitore una prospettiva concreta di ritorno alla normalità economica e sociale, nel pieno rispetto dei principi di legalità e dignità.


Requisiti di Accesso: Chi Può Beneficiarne?

L’accesso alle tutele previste dalla normativa sul sovraindebitamento è delineato da requisiti specifici, sia oggettivi che soggettivi.

Il requisito oggettivo è la sussistenza di una condizione di sovraindebitamento non colpevole, ovvero l’incapacità stabile e non meramente temporanea di onorare le proprie obbligazioni.

Il requisito soggettivo attiene alla non fallibilità del soggetto. La Legge 3/2012 (e ora il Codice della Crisi) si rivolge a coloro che, pur in stato di crisi debitoria, non rientrano nei parametri dimensionali o tipologici per l’assoggettamento alle procedure concorsuali “maggiori” (oggi liquidazione giudiziale). Rientrano in questa categoria:

  • Privati cittadini con debiti di natura personale.
  • Consumatori non esercenti attività d’impresa.
  • Professionisti iscritti ad albi (es. avvocati, medici, architetti).
  • Imprenditori agricoli.
  • Artisti.
  • Enti non commerciali (es. associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato).
  • Piccoli imprenditori, artigiani o titolari di partita IVA che, nei tre esercizi antecedenti la domanda, non abbiano superato cumulativamente i seguenti parametri:
    • 200.000 € di ricavi annui.
    • 300.000 € di attivo patrimoniale.
    • 500.000 € di debiti complessivi.

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Compravendita immobiliare: quando il silenzio sui “pesi” nascosti giustifica lo sconto sul prezzo?

Un recente caso giunto all’attenzione della Corte di Cassazione ha riacceso i riflettore sulle tutele del compratore in ambito immobiliare, in particolare quando un bene si rivela gravato da oneri non dichiarati in fase di rogito. La vicenda ha visto protagonista una società acquirente di un piazzale, che si è trovata a fare i conti con una servitù di passaggio veicolare, a fronte di quanto dichiarato nell’atto notarile che menzionava solo una servitù pedonale.

La controversia e la posizione della Cassazione

La società acquirente aveva richiesto la riduzione del prezzo d’acquisto (ai sensi dell’articolo 1489 del Codice Civile) sostenendo che la mancata menzione della servitù veicolare rappresentasse un “peso” non dichiarato. La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 5062 del 26 febbraio 2025 della Sezione II, ha fornito importanti chiarimenti.

In primo luogo, la Cassazione ha ribadito che l’articolo 1489 del Codice Civile tutela il compratore solo quando il “peso” gravante sul bene è non apparente e di esso il compratore non aveva conoscenza. Una servitù è considerata non apparente quando mancano opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, come stabilito dall’articolo 1061, comma 2, del Codice Civile.

Affidamento del compratore e onere di diligenza

La giurisprudenza ha sempre sostenuto che la dichiarazione del venditore sull’assenza di pesi libera il compratore da ulteriori indagini, in base al principio dell’affidamento. Tuttavia, è stato introdotto un importante correttivo: se la dichiarazione del venditore è in evidente contrasto con la realtà del bene, il principio dell’affidamento non opera più e il compratore può essere chiamato a rispondere della propria negligenza.

Nel caso specifico, è emerso che la società acquirente aveva una profonda conoscenza del luogo, avendo per anni condotto in locazione diversi negozi e possedendo altri immobili nella zona. Di conseguenza, era a conoscenza del transito veicolare sul piazzale in questione.

Servitù di fatto vs. diritto reale

Un punto cruciale sottolineato dalla Cassazione è che la richiesta di riduzione del prezzo, ai sensi dell’articolo 1489 del Codice Civile, presuppone che il bene sia effettivamente gravato da un diritto reale a favore di un terzo. Non è sufficiente una mera situazione di fatto che assomigli a un diritto altrui.

Gli Ermellini hanno concluso che, in assenza di un diritto di servitù accertato come effettivamente esistente (acquisito tramite contratto o a titolo originario), le questioni sull’esistenza o meno della servitù e sulla sua apparenza non rientrano nell’ambito di applicabilità dell’articolo 1489 del Codice Civile.


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Testamento valido anche con gesti e monosillabi: la Cassazione fa chiarezza

Anche un semplice sì detto a bassa voce, un cenno del capo o un gesto della mano possono essere sufficienti a rendere valido un testamento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9534/2025, depositata lo scorso 14 aprile, intervenendo su una vicenda familiare che aveva generato un acceso contenzioso tra fratelli.

I ricorrenti contestavano infatti la validità di un testamento predisposto davanti a un notaio, sostenendo che il defunto non avrebbe espresso chiaramente la propria volontà a causa delle sue condizioni fisiche. Ma i giudici, confermando quanto già stabilito dalla Corte d’Appello di Genova, hanno ritenuto il testamento pienamente valido, dal momento che l’incapacità del testatore riguardava solo la sfera motoria, senza intaccare in alcun modo la capacità di intendere e volere.

La volontà prevale sulla forma
La Cassazione ha ribadito un principio importante: la forma di espressione della volontà testamentaria può adattarsi alle condizioni fisiche del testatore, purché sia certa e inequivocabile. Se l’unica modalità di comunicazione possibile per chi redige testamento è quella fatta di gesti, movimenti della testa o monosillabi, questa è da considerarsi valida, a patto che sia dimostrata la piena lucidità mentale.

Le regole da rispettare
Perché un testamento espresso in modo non convenzionale possa essere riconosciuto, è necessario che la difficoltà motoria sia accertata e che non comprometta la capacità di decidere consapevolmente. Se il testatore comprende perfettamente le disposizioni che sta impartendo e queste vengono trascritte correttamente dal notaio, il valore giuridico del testamento è equiparabile a quello olografo, pubblico o segreto.

Il testamento solo orale resta nullo
L’unico limite resta il testamento orale semplice, cioè quello pronunciato da una persona pienamente in grado di scrivere o dettare un testamento regolare, ma che decide di esprimere le proprie volontà solo a voce. In Italia questa forma non è riconosciuta e non produce alcun effetto giuridico: in assenza di un documento valido, l’eredità si divide secondo le regole della successione legittima.


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Violenza di genere, senza avviso alla vittima il Gip sbaglia: annullata la modifica ai domiciliari

In caso di reati legati a violenza domestica o di genere, la vittima ha diritto ad essere coinvolta in ogni fase rilevante del procedimento, anche quando l’indagato chiede di alleggerire le misure cautelari personali che lo riguardano. A ribadirlo è la Corte di Cassazione penale, che con la sentenza n. 18979/2025 ha annullato un provvedimento del Gip perché non era stata data corretta comunicazione alla persona offesa dell’istanza di revisione presentata dall’imputato.

La vicenda riguardava un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per atti persecutori che aveva chiesto il passaggio a misure meno restrittive: obbligo di dimora e divieto di avvicinamento. Tuttavia, l’avviso della richiesta era stato inviato al precedente difensore della vittima, nonostante la Procura fosse già stata informata della nomina di un nuovo avvocato.

La vittima va sempre tutelata
Secondo i giudici di legittimità, si tratta di una violazione grave, che non può essere sanata neppure se il vecchio difensore dichiara di aver comunque informato la propria assistita. La mancata notifica alla persona offesa, tramite il suo legale correttamente nominato, comporta infatti la nullità dell’atto di modifica delle misure cautelari.

Una decisione che si inserisce nel solco delle più recenti riforme e di una sensibilità istituzionale crescente verso la tutela effettiva delle vittime di violenza, soprattutto in contesti familiari o relazionali, dove spesso i rapporti di forza sono squilibrati.

Parte offesa partecipe sin dalle fasi preliminari
La Cassazione richiama così la centralità della persona offesa anche prima dell’apertura formale del processo, ritenendo indispensabile garantirle un ruolo attivo e informato, specie sulle decisioni che incidono sulla libertà dell’indagato e, di conseguenza, sulla sicurezza della vittima.

Il provvedimento annullato, precisano i giudici, viola le disposizioni di legge che impongono la notifica dell’istanza di modifica al difensore della parte offesa, a prescindere dal domicilio eletto dalla vittima o da eventuali comunicazioni ufficiose.


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Pene concorrenti: la richiesta di pena sostitutiva non blocca l’esecuzione

Non basta presentare una richiesta di pena sostitutiva per fermare l’esecuzione di condanne concorrenti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18938, depositata il 21 maggio 2025, respingendo il ricorso di un imputato che aveva contestato l’esecuzione di pene detentive per complessivi due anni, quattro mesi e ventotto giorni, disposta dalla Procura della Repubblica.

Il caso era approdato davanti alla Corte di Appello di Palermo in veste di giudice dell’esecuzione, che aveva già rigettato la richiesta di sospendere l’ordine di esecuzione in attesa della decisione sulla concessione di una pena sostitutiva ai sensi dell’articolo 20-bis del Codice penale, norma introdotta dalla riforma Cartabia.

La Corte: norme distinte e non sovrapponibili
Secondo la Prima sezione penale, la disciplina prevista dall’articolo 656, comma 5, del Codice di procedura penale — che consente la sospensione dell’esecuzione per pene detentive non superiori a tre anni, in presenza di determinate condizioni — non può essere automaticamente estesa alle pene sostitutive introdotte dal nuovo articolo 20-bis c.p.

La normativa, sottolineano i giudici, regola infatti due situazioni diverse: da un lato le misure alternative alla detenzione previste per pene brevi già definitive, dall’altro le pene sostitutive, che richiedono una specifica richiesta del condannato e una successiva valutazione del giudice competente, senza che ciò comporti l’automatica sospensione dell’esecuzione in pendenza di decisione.

I limiti della sospensione automatica
Il Collegio ha inoltre ribadito che il termine di trenta giorni previsto per la richiesta di misure alternative decorre dalla notifica dell’ordine di esecuzione, mentre nessuna sospensione è prevista dalla legge per l’istanza di applicazione di pene sostitutive, che resta dunque priva di effetti sospensivi fino alla decisione sul merito.

Cumulo di pene e misure in corso
Rigettata anche la seconda doglianza del ricorrente, relativa al cumulo delle pene, la Cassazione ha ricordato che al momento della domanda di pena sostitutiva era già in corso l’esecuzione di una misura alternativa (detenzione domiciliare) per alcune delle condanne indicate nel titolo esecutivo. In casi del genere, spiega la Suprema Corte, è il magistrato di sorveglianza a valutare la compatibilità tra cumulo e prosecuzione della misura alternativa in corso, come previsto dall’articolo 51-bis dell’Ordinamento penitenziario.


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Nuove indicazioni operative in tema di diritti di copia nel processo penale. Con una circolare datata 13 maggio 2025, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia è intervenuto per fare chiarezza sull’applicazione delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, precisando criteri, importi e modalità di calcolo dei diritti dovuti per il rilascio delle copie processuali.

La questione riguarda in particolare l’art. 269-bis del Testo Unico sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002), recentemente aggiornato, che distingue tra copie informatiche e cartacee, introducendo diritti forfettari per le prime e confermando un incremento per le seconde.

Copia digitale, costi fissi — copia cartacea, aumenti
Il Ministero ha specificato che per le copie informatiche — trasmesse via PEC, download o riversate su supporti come chiavette USB o CD — sono dovuti solo i nuovi diritti forfettari indicati nell’Allegato 8 del TUSG: 8 euro per invio telematico e 25 euro per ogni supporto fisico utilizzato. La tariffazione è fissa e non più calcolata in base al numero di pagine, come avveniva in passato.

Diverso il discorso per le copie cartacee, che continuano a essere regolate dagli Allegati 6 e 7 e subiscono un incremento del 50% rispetto ai diritti ordinari, come stabilito dall’art. 4, comma 5, del D.L. 193/2009. Se la copia viene rilasciata con urgenza, il diritto viene addirittura triplicato, in base all’art. 270 TUSG.

Niente esonero per il penale
La circolare precisa inoltre che la possibilità, prevista in ambito civile, di estrarre direttamente copie dal fascicolo informatico senza pagamento di diritti se prive di attestazione di conformità, non si applica al processo penale. In ambito penale, infatti, è sempre necessaria l’intermediazione della cancelleria o segreteria per il rilascio di qualsiasi copia, anche se in formato digitale.

Specifiche per il Giudice di Pace
Per i procedimenti davanti al Giudice di Pace, le tariffe vengono ridotte della metà: 12,50 euro per supporti fisici e 4 euro per invio telematico. Tuttavia, anche in questo caso, le copie cartacee restano soggette all’aumento del 50%, assorbendo così la riduzione prevista per il Giudice di Pace.

Divieto di copie “fai da te”
Infine, il Ministero ha ribadito che la semplice richiesta di accesso agli atti non comporta costi, ma è vietato acquisire copie utilizzando dispositivi personali come smartphone o scanner, per evitare aggiramenti delle disposizioni sulle spese di giustizia.


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Conflitto di interessi e ruolo istituzionale: i limiti fissati dal Consiglio Nazionale Forense

Difendere la professione forense significa, prima di tutto, tutelare l’interesse collettivo e il corretto funzionamento delle istituzioni che la rappresentano. Ma quando chi è chiamato a farlo antepone interessi personali o di parte, rischia di compromettere la credibilità dell’intero sistema. È quanto ha ribadito il Consiglio Nazionale Forense nella recente sentenza n. 390/2024, intervenendo su un caso emblematico di conflitto di interessi istituzionale.

Protagonista della vicenda un avvocato, Consigliere di un Ordine territoriale, accusato di aver ostacolato le decisioni del proprio Consiglio e di essersi attivamente schierato a favore di soggetti muniti di abilitazioni professionali ottenute in Romania dalla contestata “Struttura Bota”. Non solo: il professionista aveva consentito che presso il proprio studio fosse stabilita la sede di un’associazione creata proprio per difendere i titolari di quei titoli, apertamente in contrasto con le direttive dell’Ordine.

A rendere ancora più delicata la situazione, il fatto che l’avvocato in questione avesse assunto la difesa di ben 116 colleghi colpiti da provvedimenti di cancellazione, arrivando persino a impugnare deliberazioni del suo stesso Consiglio e a chiederne il risarcimento danni.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina aveva già sanzionato la condotta, rilevando come l’atteggiamento del Consigliere, fatto di assenze strategiche dalle riunioni e di sistematica opposizione ai procedimenti di verifica dei titoli, fosse incompatibile con il ruolo istituzionale ricoperto.

Il CNF ha confermato in pieno questa lettura, sottolineando che l’esercizio di una funzione rappresentativa dell’Avvocatura richiede rigore e indipendenza assoluti, a maggior ragione quando si tratta di tutelare l’interesse pubblico affidato ai Consigli degli Ordini. In questo senso, il conflitto di interessi non deve essere solo evitato, ma anche apparire inesistente.


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