Nuove indicazioni operative in tema di diritti di copia nel processo penale. Con una circolare datata 13 maggio 2025, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia è intervenuto per fare chiarezza sull’applicazione delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, precisando criteri, importi e modalità di calcolo dei diritti dovuti per il rilascio delle copie processuali.
La questione riguarda in particolare l’art. 269-bis del Testo Unico sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002), recentemente aggiornato, che distingue tra copie informatiche e cartacee, introducendo diritti forfettari per le prime e confermando un incremento per le seconde.
Copia digitale, costi fissi — copia cartacea, aumenti
Il Ministero ha specificato che per le copie informatiche — trasmesse via PEC, download o riversate su supporti come chiavette USB o CD — sono dovuti solo i nuovi diritti forfettari indicati nell’Allegato 8 del TUSG: 8 euro per invio telematico e 25 euro per ogni supporto fisico utilizzato. La tariffazione è fissa e non più calcolata in base al numero di pagine, come avveniva in passato.
Diverso il discorso per le copie cartacee, che continuano a essere regolate dagli Allegati 6 e 7 e subiscono un incremento del 50% rispetto ai diritti ordinari, come stabilito dall’art. 4, comma 5, del D.L. 193/2009. Se la copia viene rilasciata con urgenza, il diritto viene addirittura triplicato, in base all’art. 270 TUSG.
Niente esonero per il penale
La circolare precisa inoltre che la possibilità, prevista in ambito civile, di estrarre direttamente copie dal fascicolo informatico senza pagamento di diritti se prive di attestazione di conformità, non si applica al processo penale. In ambito penale, infatti, è sempre necessaria l’intermediazione della cancelleria o segreteria per il rilascio di qualsiasi copia, anche se in formato digitale.
Specifiche per il Giudice di Pace
Per i procedimenti davanti al Giudice di Pace, le tariffe vengono ridotte della metà: 12,50 euro per supporti fisici e 4 euro per invio telematico. Tuttavia, anche in questo caso, le copie cartacee restano soggette all’aumento del 50%, assorbendo così la riduzione prevista per il Giudice di Pace.
Divieto di copie “fai da te”
Infine, il Ministero ha ribadito che la semplice richiesta di accesso agli atti non comporta costi, ma è vietato acquisire copie utilizzando dispositivi personali come smartphone o scanner, per evitare aggiramenti delle disposizioni sulle spese di giustizia.
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