Licenziamento via WhatsApp valido, ma il datore deve provare l’impossibilità di ricollocazione

Il licenziamento inviato tramite WhatsApp può essere valido anche se privo di sottoscrizione. Ma ciò non esonera il datore di lavoro dall’onere di dimostrare di aver tentato ogni possibile ricollocazione del dipendente prima di procedere al recesso.

È quanto emerge da una decisione del giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi (sentenza 14 gennaio 2026, n. 52), che affronta due profili centrali: la forma della comunicazione di licenziamento e il rispetto dell’obbligo di repêchage.

La forma del licenziamento: firma non indispensabile

Nel caso esaminato, il datore aveva trasmesso al lavoratore un file Word contenente la lettera di licenziamento tramite WhatsApp, senza apporvi alcuna firma. Il giudice ha ritenuto irrilevante tale mancanza.

Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 604/1966, la forma scritta è requisito essenziale del licenziamento, ma la sottoscrizione non costituisce elemento imprescindibile qualora il documento venga esibito in giudizio nei confronti del destinatario. La produzione in giudizio, infatti, consente di superare eventuali dubbi sull’imputabilità dell’atto.

Il nodo centrale: l’obbligo di repêchage

Ben più rilevante, nel ragionamento del Tribunale, è il rispetto dell’obbligo di repêchage, elaborazione giurisprudenziale collegata al giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 della legge n. 604/1966.

Prima di procedere al licenziamento per ragioni organizzative o economiche, il datore deve verificare se il lavoratore possa essere adibito ad altre mansioni compatibili con il suo bagaglio professionale, anche inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte, oppure ricollocato in altre unità produttive dell’azienda.

L’obbligo non si estende indistintamente a tutte le posizioni dell’organigramma, ma solo a quelle coerenti con competenze ed esperienze del dipendente, senza imporre all’impresa un dovere di riqualificazione o formazione ulteriore. Si tratta di un equilibrio tra due interessi contrapposti: da un lato, l’esigenza datoriale di organizzare in modo efficiente l’attività produttiva; dall’altro, la tutela della stabilità del posto di lavoro, che impone di considerare il licenziamento come extrema ratio.

L’onere della prova e il ruolo del LUL

Nel caso concreto, il giudice ha ritenuto che il datore non avesse assolto l’onere probatorio su di lui gravante ai sensi dell’art. 5 della legge n. 604/1966.

Per dimostrare l’impossibilità di una diversa collocazione del lavoratore, sarebbe stato necessario depositare il Libro Unico del Lavoro (LUL) e un organigramma aggiornato riferito a tutte le unità produttive, così da rappresentare la situazione dell’organico prima, durante e dopo il licenziamento.

L’assenza di tale documentazione ha impedito di escludere la possibilità di reimpiego del dipendente in altre posizioni compatibili.

Le conseguenze economiche

Dal mancato assolvimento dell’obbligo di repêchage discende l’applicazione dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015: il rapporto di lavoro si considera estinto alla data del licenziamento, ma il datore è condannato al pagamento di un’indennità risarcitoria.

Nel caso specifico, l’importo è stato quantificato in otto mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR, oltre accessori di legge, senza assoggettamento a contribuzione previdenziale.


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La Cassazione alza l’asticella: il commercialista risponde se non verifica gli adempimenti

Il commercialista non è un mero compilatore di moduli. Quando inserisce in dichiarazione una deduzione fiscale, deve aver prima accertato che tutti gli adempimenti richiesti dalla legge siano stati effettivamente eseguiti. In caso contrario, le eventuali sanzioni irrogate dall’Amministrazione finanziaria possono ricadere anche su di lui.

È il principio affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 3215 (depositata il 13 febbraio scorso), che delinea un perimetro di responsabilità particolarmente rigoroso per il professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi.

Il dovere di verifica sugli adempimenti

La vicenda esaminata riguarda l’applicazione di deduzioni fiscali connesse a interventi edilizi agevolati. La Corte chiarisce che, a fronte di un quadro normativo complesso e stratificato, il commercialista è tenuto a verificare — e a riscontrare con il cliente — che siano stati compiuti tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina agevolativa.

Non basta, dunque, ricevere documentazione contabile o fatture. Occorre accertare che siano state effettuate anche le comunicazioni e formalità prescritte dalla legge, senza le quali il beneficio non può essere riconosciuto.

Il professionista deve operare secondo la “miglior scienza ed esperienza” propria della categoria, in applicazione del parametro di diligenza qualificata previsto dall’art. 1176, secondo comma, del codice civile.

Il confine tra controllo e affidamento

La Suprema Corte distingue con precisione tra due profili. Da un lato, il commercialista non è obbligato a svolgere indagini sulla veridicità sostanziale della documentazione tecnica o contabile fornita dal cliente. Dall’altro, non può sottrarsi al controllo dell’esistenza degli adempimenti formali richiesti dalla normativa per accedere alle deduzioni.

Nel caso concreto, pur non essendo imputabile al professionista l’errata indicazione della data di inizio lavori fornita da un tecnico, risultava invece evidente l’assenza della comunicazione di fine lavori, elemento essenziale per il riconoscimento dell’agevolazione. Una carenza documentale che avrebbe dovuto essere rilevata prima di procedere all’inserimento della deduzione in dichiarazione.

Proprio questa omissione ha determinato l’indebita fruizione del beneficio e l’applicazione delle sanzioni fiscali.

Il principio di diritto

Censurando la decisione di merito, la Cassazione afferma che il professionista incaricato della dichiarazione dei redditi è tenuto a controllare la sussistenza dei presupposti normativi per l’inserimento dei dati in dichiarazione.

In particolare, con riferimento alle deduzioni fiscali, egli deve verificare l’effettivo compimento di tutti gli adempimenti necessari affinché il beneficio sia legittimamente fruibile, evitando al contribuente il rischio di sanzioni e assicurandogli il miglior trattamento fiscale possibile.


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Phishing in azienda, la Cassazione conferma: licenziamento legittimo e risarcimento dovuto

Una e-mail apparentemente proveniente dal presidente del consiglio di amministrazione, una richiesta urgente di pagamento verso una società inglese e un bonifico eseguito senza ulteriori verifiche. È lo schema, ormai noto, del cosiddetto CEO fraud, una delle varianti più insidiose del phishing aziendale. Ma questa volta la vicenda non si è conclusa solo con un danno economico per l’impresa: la dipendente che ha disposto il pagamento è stata licenziata e condannata a rimborsare l’importo trasferito agli hacker.

A sancirlo è la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 3263 del 13 febbraio 2026, che ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare e fondata la richiesta di restituzione avanzata dall’azienda.

Le anomalie ignorate

La lavoratrice, addetta alla contabilità con mansioni qualificate, aveva autorizzato un bonifico di quasi 16mila euro verso una società con sede nel Regno Unito, sulla base di una e-mail risultata poi fraudolenta. Il messaggio presentava però diversi elementi sospetti: causale generica (“spese estere”), assenza di documentazione giustificativa (fattura o pro-forma), mancanza di dati bancari completi richiesti per operazioni internazionali.

Non solo. Nelle prime ore del giorno successivo, il vero presidente aveva avvisato via e-mail che la richiesta di pagamento non proveniva da lui. Nonostante ciò, la dipendente non aveva attivato tempestivamente le procedure per bloccare la disposizione, pur avendo a disposizione l’intera giornata lavorativa.

Secondo i giudici, tali circostanze dimostrano una condotta connotata da superficialità e imprudenza, incompatibile con il livello di responsabilità richiesto a chi opera in ambito contabile.

Diligenza “qualificata” e responsabilità

Uno dei punti centrali della decisione riguarda il parametro di diligenza. La difesa della lavoratrice aveva sostenuto l’assenza di una formazione specifica in materia di truffe informatiche. La Corte, tuttavia, ha ritenuto irrilevante tale circostanza.

Per chi svolge da tempo funzioni contabili, afferma la Cassazione, è esigibile un grado di attenzione superiore alla media, coerente con i canoni dell’ordinaria diligenza nei rapporti commerciali. In presenza di richieste anomale, specie se aventi a oggetto trasferimenti di denaro verso l’estero, è doveroso effettuare verifiche e approfondimenti prima di procedere al pagamento.

Non è stata inoltre dimostrata l’esistenza di una prassi aziendale che consentisse di disporre bonifici su semplice richiesta via e-mail della proprietà, in assenza dei controlli previsti dalle procedure interne.

Implicazioni per imprese e PA

La pronuncia si inserisce in un contesto in cui il phishing rappresenta una delle principali minacce alla sicurezza informatica delle organizzazioni, pubbliche e private. Il caso evidenzia due profili complementari: da un lato, la necessità per le aziende di rafforzare i presìdi organizzativi e le procedure di verifica; dall’altro, la responsabilità individuale di chi gestisce flussi finanziari sensibili.

Per le strutture che operano in ambienti digitalizzati – incluse le amministrazioni che utilizzano piattaforme di pagamento e gestione documentale – la sentenza rappresenta un monito: la sicurezza non è solo una questione tecnologica, ma anche di cultura organizzativa e di responsabilità professionale.

La Cassazione, in definitiva, chiarisce che l’errore indotto da una frode informatica non esclude automaticamente la responsabilità disciplinare e patrimoniale, quando la condotta riveli una carenza di diligenza esigibile in relazione al ruolo ricoperto. In un ecosistema digitale sempre più esposto a tentativi di ingegneria sociale, la prevenzione passa tanto dai sistemi quanto dalle persone.


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Commissione europea avvia un’indagine su Shein ai sensi del regolamento sui servizi digitali

La Commissione europea ha avviato un procedimento formale nei confronti di Shein in base al Digital Services Act (DSA), il regolamento sui servizi digitali che disciplina le responsabilità delle grandi piattaforme online in materia di sicurezza, trasparenza e tutela degli utenti.

Al centro dell’indagine preliminare vi sono tre profili di particolare rilevanza: la progettazione dell’interfaccia e dei meccanismi della piattaforma, ritenuti potenzialmente idonei a generare dipendenza; la presunta mancanza di trasparenza nei sistemi di raccomandazione algoritmica; la possibile vendita di prodotti illegali, compreso materiale pedopornografico.

Secondo il DSA, le piattaforme di dimensioni molto grandi devono adottare misure rigorose per prevenire la diffusione di contenuti e prodotti illegali, garantire la tracciabilità dei venditori e offrire informazioni chiare sul funzionamento degli algoritmi che orientano le scelte degli utenti. L’obiettivo è duplice: proteggere i consumatori e assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato digitale europeo.

L’apertura del procedimento segna l’avvio di un’indagine approfondita che la Commissione intende trattare in via prioritaria. Come previsto dalla normativa europea, l’avvio dell’istruttoria non pregiudica l’esito finale, ma rappresenta un passaggio formale rilevante nell’ambito dell’enforcement del DSA.

Il caso si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento della sovranità digitale europea e di responsabilizzazione delle piattaforme globali che operano nel mercato unico. Il Digital Services Act, insieme al Digital Markets Act, costituisce l’architrave del nuovo ecosistema regolatorio volto a coniugare innovazione tecnologica, tutela dei diritti fondamentali e sicurezza degli utenti.


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Digital Services Act, in due anni annullate 50 milioni di decisioni di moderazione

A due anni dall’entrata in applicazione del regolamento sui servizi digitali, l’Unione europea traccia un primo bilancio: quasi 50 milioni di decisioni di moderazione dei contenuti o degli account sono state annullate dalle piattaforme online, a seguito delle contestazioni presentate dagli utenti.

Un dato che fotografa l’impatto concreto del Digital Services Act (DSA) sul sistema delle tutele digitali. Delle 165 milioni di decisioni di moderazione impugnate attraverso i meccanismi interni predisposti dalle piattaforme, il 30% è stato rivisto e ribaltato. Si tratta di uno strumento senza precedenti a livello globale, che ha riconosciuto agli utenti europei un vero e proprio diritto di contestazione contro sospensioni, rimozioni di contenuti o limitazioni della visibilità (shadow ban).

Moderazione: prevalgono i termini di servizio

Un altro elemento rilevante riguarda la natura delle decisioni adottate. Nel primo semestre del 2025, il 99% delle decisioni di moderazione dei contenuti è stato assunto per far rispettare i termini e le condizioni delle piattaforme, e non per rimuovere contenuti qualificati come illegali ai sensi del diritto dell’UE o nazionale.

Il dato apre una riflessione significativa sul rapporto tra regolazione pubblica e regole private delle piattaforme, nonché sul potere discrezionale esercitato dagli operatori digitali nella gestione degli spazi online.

Risoluzione extragiudiziale: il 52% delle decisioni annullate

Accanto ai meccanismi interni, il DSA ha introdotto strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Nel primo semestre del 2025, gli organismi indipendenti hanno esaminato oltre 1.800 casi relativi a contenuti su Facebook, Instagram e TikTok nell’UE.

Nel 52% dei procedimenti conclusi, le decisioni delle piattaforme sono state annullate, con conseguente ripristino di contenuti e account. Una soluzione che si è dimostrata più rapida ed economicamente sostenibile rispetto al ricorso all’autorità giudiziaria.

Minori, merci illegali e trasparenza algoritmica

Il regolamento ha inoltre introdotto cambiamenti strutturali in materia di sicurezza e benessere digitale. Dal 2024 è vietata nell’UE la pubblicità mirata ai minori sulle piattaforme online. I marketplace digitali sono tenuti a rafforzare la tracciabilità dei venditori, contrastare la diffusione di merci illegali e informare tempestivamente i consumatori che abbiano acquistato prodotti non conformi, offrendo adeguate opzioni di rimborso o risarcimento.

Un ulteriore profilo innovativo riguarda l’accesso ai dati: ricercatori e organizzazioni della società civile dispongono oggi di strumenti senza precedenti per analizzare i processi decisionali delle piattaforme e le pratiche di moderazione, rafforzando così i meccanismi di accountability.

Un nuovo equilibrio tra diritti e responsabilità

A due anni dall’entrata in vigore, il Digital Services Act si conferma come uno dei pilastri della nuova governance europea del digitale. Più diritti per gli utenti, maggiore trasparenza sugli algoritmi e responsabilità rafforzata per le piattaforme: un equilibrio ancora in evoluzione, ma già capace di produrre effetti tangibili nell’ecosistema online europeo.


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Umana Reyer Venezia Women – Famila Schio, il derby europeo che vale una stagione

Il palcoscenico è pronto. Mercoledì 18 febbraio, alle 19.30 (apertura cancelli ore 18.30), il Taliercio ospiterà il primo, decisivo capitolo del derby europeo tra Umana Reyer Venezia e Beretta Famila Schio. Non una semplice sfida tricolore, ma Gara 1 dei Play-In di EuroLeague Women, serie al meglio delle tre che mette in palio il pass per le Final 6 di Saragozza.

Per le orogranata è molto più di un turno eliminatorio: è un appuntamento con la storia. L’accesso all’atto conclusivo della massima competizione continentale rappresenterebbe infatti un traguardo mai raggiunto prima dal club veneziano.

Le parole dei protagonisti

Coach Andrea Mazzon non nasconde l’emozione, ma indica con chiarezza la rotta:
«È una grande gioia avere l’opportunità di giocare gare di questo genere. Dobbiamo scendere in campo e dare tutto ciò che abbiamo. Conosciamo il valore e la profondità del roster di Schio, ma per noi sarà fondamentale l’approccio. Non bisogna pensare solo al canestro: contano le piccole cose, una palla vagante, uno sfondamento, un rimbalzo. Sono questi gli “intangibles” che fanno la differenza».

Il tecnico sottolinea anche il valore del percorso europeo: la Reyer si è guadagnata il diritto di giocare Gara 1 in casa grazie a una regular season migliore rispetto alle rivali. «Nonostante i tanti infortuni – aggiunge – le ragazze non si sono mai risparmiate. Sfide così ti fanno crescere. Sappiamo che in stagione sono ancora imbattute contro di noi, ma il nostro cammino in Eurolega è stato importante e non vogliamo nasconderci».

Sulla stessa lunghezza d’onda Ivana Dojkic: «È una partita che si motiva da sola. Abbiamo un’opportunità enorme e dobbiamo sfruttare il fattore campo. Sarà una serie durissima, dove chi sarà migliore conquisterà le Final Six. Dovremo essere mentalmente forti e giocare al nostro massimo livello per quaranta minuti».

Come arrivano le squadre

In campionato entrambe le formazioni si presentano con il morale alto. Venezia ha espugnato Brescia (64-71), mentre Schio si è imposta con autorità a Battipaglia (73-88).

In Europa, il pass per i Play-In è arrivato attraverso due autentiche prove di carattere: la Reyer ha superato Valencia (69-55) in una sfida da dentro o fuori, mentre Schio ha avuto la meglio su Bourges (77-69). Due imprese che certificano lo stato di forma e la qualità tecnica di entrambe.

Il fattore taliercio

In una serie breve ed equilibrata, difendere il fattore campo fin da subito sarà vitale. Il Taliercio dovrà trasformarsi in un fortino: energia, intensità, partecipazione. La squadra chiede il sostegno del suo “sesto uomo” per spingersi oltre un limite mai varcato prima.

Il derby europeo tra Venezia e Schio promette agonismo, talento e tensione sportiva al massimo livello. È la sfida che può cambiare una stagione, e forse una storia.

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Rottamazione quinquies, una proposta per l’estensione ai contributi di Cassa Forense

Il Movimento Forense scende in campo sul tema della cosiddetta “rottamazione quinquies” e chiede che la definizione agevolata venga estesa anche ai contributi dovuti a Cassa Forense. Attraverso il proprio Ufficio Legislativo, l’associazione ha predisposto una bozza di emendamento alla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), già sottoposta all’attenzione delle forze politiche con cui è in corso un confronto definito “costante, serio e istituzionalmente proficuo”.

L’attuale formulazione normativa limita infatti l’accesso alla rottamazione ai soli debiti previdenziali dovuti all’INPS, escludendo espressamente quelli nei confronti delle Casse private, tra cui Cassa Forense. Una scelta che, secondo il Movimento Forense, determina una evidente disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dalla precedente rottamazione quater (Legge n. 197/2022), che consentiva invece l’adesione anche agli enti previdenziali privatizzati di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, previa autonoma deliberazione.

La proposta di modifica mira a ripristinare quella medesima architettura normativa: estendere la rottamazione quinquies anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione dalle Casse private, nel pieno rispetto della loro autonomia finanziaria e gestionale. La decisione finale, come già avvenuto in passato, sarebbe rimessa a un’apposita delibera dei singoli enti.

Non solo. L’emendamento ipotizzato prevede una disciplina dei termini coerente con le esigenze operative della categoria, consentendo ad Avvocate e Avvocati di presentare domanda di adesione e di scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione o una rateizzazione sostenibile. L’obiettivo dichiarato è garantire equilibrio tra tutela dei professionisti e salvaguardia degli equilibri attuariali delle Casse.

L’iniziativa -secondo la nota diffusa da MF- ha una finalità politica chiara: assicurare parità di trattamento tra contribuenti, tutelare la dignità e la sostenibilità economica dell’Avvocatura e riaffermare il principio secondo cui l’autonomia delle Casse non può tradursi in un pregiudizio per gli iscritti.


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BONUS 200 euro per gli iscritti di Cassa Forense

Il D.L. 50/2022 del 17.5.22 prevede, all’art.33, un’indennità una tantum di € 200,00 per i lavoratori autonomi e gli iscritti a Casse obbligatorie di Previdenza che abbiano avuto nel…

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Difesa d’ufficio, riaperti i termini per restare negli elenchi 2025

Nuova opportunità per gli avvocati che intendono mantenere l’iscrizione negli elenchi dei difensori d’ufficio per il 2025. La commissione del Consiglio Nazionale Forense competente in materia ha disposto la riapertura straordinaria dei termini, consentendo il deposito delle istanze di permanenza fino al 28 febbraio.

La piattaforma “Gestionale difensori d’ufficio” è tornata operativa dal 2 febbraio e resterà accessibile fino alla fine del mese, offrendo così una nuova finestra temporale per adempiere agli obblighi previsti.

La decisione arriva a seguito delle segnalazioni relative alla temporanea inaccessibilità del sistema nei giorni 30 e 31 dicembre, disservizio che aveva impedito a numerosi professionisti di completare la procedura nei tempi originariamente previsti.

Con la riapertura, il Cnf punta a garantire pari condizioni di accesso e a tutelare i professionisti che, per cause tecniche indipendenti dalla loro volontà, non avevano potuto presentare la domanda.

Resta quindi fissata al 28 febbraio la scadenza ultima per regolarizzare la propria posizione e confermare la permanenza negli elenchi per l’annualità 2025.


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Cassa Forense apre le porte del nuovo campus di Milano: 171 posti riservati agli iscritti

Un’opportunità concreta per le famiglie degli avvocati iscritti: Cassa Forense mette a disposizione 171 posti letto con accesso prioritario nel nuovo studentato realizzato nell’area dell’ex Scalo di Porta Romana a Milano, destinata a diventare uno dei simboli della rigenerazione urbana italiana.

L’iniziativa nasce dalla partecipazione dell’Ente al COIMA ESG City Impact Fund, il fondo che ha guidato la trasformazione dell’area che ospiterà il Villaggio Olimpico dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. Al termine dell’evento sportivo, il complesso verrà riconvertito in un grande campus universitario da circa 1.700 posti letto, destinato a rispondere alla crescente domanda abitativa studentesca in una delle città universitarie più dinamiche del Paese.

Il progetto architettonico porta la firma dello studio internazionale Skidmore, Owings & Merrill e punta a diventare il più grande studentato d’Italia. Gli edifici sono stati realizzati secondo i più avanzati criteri di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, in linea con i principi ESG che orientano le scelte di investimento del fondo.

Per gli iscritti alla Cassa il beneficio è diretto: la possibilità di accedere a un alloggio moderno, funzionale e inserito in un contesto sicuro e attrezzato, con spazi comuni, servizi dedicati e ambienti pensati per favorire studio, socialità e qualità della vita. Un aspetto non secondario in una città dove la ricerca di una sistemazione adeguata rappresenta spesso un ostacolo significativo per studenti e famiglie.

I 171 posti riservati sono destinati ai figli degli iscritti e dei dipendenti dell’Ente. La procedura di candidatura è interamente online: occorre registrarsi sul portale dedicato (villaggio.coima.com), inserire i propri dati e indicare nel campo “Code” il codice identificativo FOR, che consente di accedere alla corsia preferenziale.

Le domande potranno essere presentate fino ad aprile 2026. Sul sito è disponibile anche il leaflet informativo che descrive nel dettaglio tipologie di alloggi, spazi comuni, servizi e caratteristiche progettuali del campus.

L’iniziativa rappresenta un esempio di come gli investimenti istituzionali possano tradursi in ricadute concrete per la comunità di riferimento: non solo rendimento patrimoniale, ma anche sostegno al percorso formativo dei figli degli iscritti, attraverso un’offerta abitativa di qualità nel cuore di Milano.

Per ulteriori informazioni su costi e modalità di prenotazione è possibile consultare la brochure dedicata o scrivere all’indirizzo: booking.milanvillaggio@cx-place.com


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Il credito riparte, ma non per tutti: le microimprese restano ai margini

Dopo anni di contrazione, il credito bancario alle imprese italiane torna finalmente a dare segnali di vitalità. Tra novembre 2024 e novembre 2025 gli impieghi vivi concessi dal sistema bancario sono aumentati di 5 miliardi di euro, pari a un +0,8%. Un’inversione di tendenza che arriva dopo la fase critica legata alla pandemia e alla stretta monetaria della Banca Centrale Europea.

Ma dietro il dato aggregato si nasconde una frattura profonda. La ripresa non riguarda l’intero tessuto produttivo. A restare escluse sono soprattutto le micro e piccolissime imprese — quelle con meno di 20 addetti — che nello stesso periodo hanno visto ridursi i prestiti di circa 5 miliardi di euro (-5%). Una dinamica che conferma un divario strutturale nel sistema del credito.

Il dato è particolarmente significativo in un Paese come l’Italia, dove le microimprese rappresentano il 98% del totale delle aziende attive e impiegano oltre la metà dei lavoratori del settore privato (al netto di pubblica amministrazione, agricoltura e comparto finanziario). Artigiani, commercianti, esercenti e partite IVA continuano dunque a muoversi in un contesto di accesso al credito più difficile rispetto alle realtà medio-grandi.

Secondo l’analisi dell’CGIA di Mestre, l’aumento complessivo dei finanziamenti si concentra prevalentemente sulle imprese più strutturate, dotate di maggiore patrimonializzazione e capacità negoziale nei confronti delle banche. Le aziende di dimensioni minori, invece, continuano a essere considerate più rischiose, soprattutto in un contesto di tassi ancora elevati e di attenzione crescente alla qualità degli attivi bancari.

Geografia del credito: luci e ombre

A livello territoriale il quadro appare disomogeneo. Tra le regioni che hanno registrato le crescite più significative figurano la Valle d’Aosta (+10%), il Lazio (+6,6%) e la Calabria (+5,4%). In termini assoluti, il Lazio guida la classifica con un incremento di oltre 4 miliardi di euro.

Sul fronte opposto, si segnalano contrazioni rilevanti in Sardegna (-4,7%), Umbria (-3,9%) e Basilicata (-3,6%). Il Veneto, pur con una flessione percentuale più contenuta, registra il calo più consistente in valore assoluto: -1,8 miliardi di euro.

A livello provinciale, 61 territori su 107 hanno comunque visto diminuire i finanziamenti. Le riduzioni più marcate si sono registrate a Prato (-11,6%), Cagliari (-10,6%) e Rieti (-9,8%). Tra le province più dinamiche spiccano invece Barletta-Andria-Trani (+9,7%), Aosta (+10%) e Vibo Valentia (+21,4%).

Perché i piccoli restano penalizzati

Le ragioni di questa asimmetria sono molteplici e affondano in cambiamenti strutturali.

Il primo nodo è la valutazione del rischio. Le microimprese presentano mediamente maggiore volatilità nei ricavi, minore capitalizzazione e più elevata esposizione al ciclo economico. In un contesto di incertezza, gli istituti di credito tendono quindi a irrigidire i criteri di concessione proprio verso i soggetti più fragili.

Un secondo fattore riguarda la regolamentazione prudenziale. Con l’applicazione delle regole di Basilea III, i prestiti ritenuti più rischiosi richiedono un maggiore assorbimento di capitale. I finanziamenti alle microimprese risultano, a parità di importo, meno convenienti sotto il profilo del rendimento corretto per il rischio, spingendo le banche a privilegiare clientela di dimensioni superiori.

Incidono anche i costi operativi: l’istruttoria e il monitoraggio di un prestito comportano costi in larga parte fissi, indipendenti dall’importo erogato. Per finanziamenti di piccolo taglio la redditività dell’operazione risulta quindi più bassa.

Non va poi trascurata la trasformazione del sistema bancario italiano. La progressiva concentrazione degli istituti e la chiusura di numerosi sportelli hanno ridimensionato il modello di banca territoriale, tradizionalmente più incline a valutazioni relazionali e qualitative. Le grandi banche operano oggi con modelli standardizzati e sistemi di scoring automatizzati che tendono a penalizzare le realtà meno strutturate.

A ciò si aggiunge un elemento di domanda: molte microimprese hanno ridotto gli investimenti dopo la fase di sostegni pubblici legata alla pandemia, preferendo utilizzare risorse proprie per far fronte alle esigenze correnti. L’incertezza economica e i tassi di interesse ancora elevati — con le nuove operazioni sotto il milione di euro salite oltre il 4% a fine 2025, nonostante il tasso di rifinanziamento BCE fermo al 2,15% — hanno ulteriormente frenato la propensione a chiedere nuovi finanziamenti.

Il risultato è un credito che torna a crescere, ma che viaggia su due velocità. Da una parte le imprese medio-grandi, che beneficiano della ripresa; dall’altra un universo di micro realtà produttive che continua a fare i conti con un accesso al denaro più complesso e oneroso. Una frattura che interroga il sistema finanziario e le politiche economiche, in un Paese dove il cuore produttivo resta fatto di piccole imprese.


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