Cassazione: no all’improcedibilità dell’appello per mancato deposito telematico

Con l’ordinanza n. 3580/2025, pubblicata il 12 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sulle conseguenze della costituzione telematica in giudizio dell’appellante mediante il solo deposito cartaceo dell’atto di appello notificato via PEC, senza l’accompagnamento degli originali o dei duplicati telematici. La pronuncia segna un passo importante verso un’interpretazione meno formalistica delle modalità di costituzione in giudizio, privilegiando l’effettività dei mezzi di azione e difesa.

Il caso

La vicenda trae origine dalla causa intentata dagli eredi di un’automobilista deceduto in un incidente stradale. Gli eredi avevano citato in giudizio il Comune dove si era verificato il sinistro, la compagnia di assicurazione e un ristorante situato nelle vicinanze, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Dopo una prima sentenza, l’appellante si era costituito in giudizio depositando solo la copia cartacea dell’atto di appello notificato via PEC, senza allegare gli originali o i duplicati telematici dell’atto.

La decisione della Cassazione

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso e rinviato la causa alla Corte di Appello di provenienza, stabilendo importanti principi di diritto:

  • Nessuna improcedibilità per mancato deposito telematico: La Corte ha chiarito che la costituzione analogica dell’appellante, senza l’allegazione degli originali o duplicati telematici, non comporta l’improcedibilità dell’appello. Questo perché il destinatario della notifica PEC, avendo ricevuto l’originale dell’atto, è in grado di verificare autonomamente la conformità dell’atto stesso.
  • Principio di strumentalità delle forme: La decisione si fonda sul principio di “strumentalità delle forme” processuali, secondo cui le modalità procedurali devono servire all’effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, evitando vuoti formalismi. La Corte ha sottolineato l’importanza dell’effettività dei diritti di difesa, richiamando gli articoli 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 della Costituzione italiana.
  • Nullità sanabile e non improcedibilità: La tempestiva costituzione dell’appellante tramite deposito cartaceo dell’atto notificato via PEC non determina l’improcedibilità dell’appello, ma costituisce una nullità per vizio di forma, sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto.

Un passo avanti verso la semplificazione processuale

La pronuncia della Cassazione rappresenta un importante passo verso una giustizia più snella e meno legata a formalismi, favorendo l’effettività del diritto di difesa senza inutili ostacoli procedurali. La decisione avrà un impatto significativo sulla prassi processuale, confermando un orientamento volto a privilegiare il merito delle cause rispetto ai formalismi procedurali.


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Fiscalità degli avvocati, tra nuove opportunità e limiti normativi

Il 20 febbraio 2025, presso l’auditorium della Cassa Forense a Roma, si è tenuto il convegno “la fiscalità degli avvocati: dai forfettari alle STA, limiti e opportunità”, organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT) in collaborazione con Cassa Forense. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul panorama fiscale degli avvocati, con la presentazione della “Guida pratica sulla fiscalità degli avvocati”, una pubblicazione curata da UNCAT e dalla Commissione studi della Cassa Forense per supportare i legali in ambito fiscale, deontologico e contributivo.

Tra i partecipanti, spiccano le presenze di Maurizio Leo, vice ministro dell’economia, e Vincenzo Carbone, direttore dell’Agenzia delle Entrate, che hanno fornito anticipazioni su temi cruciali per la professione, tra cui il nuovo protocollo per i certificatori del rischio fiscale e le possibili correzioni alla riforma fiscale.

Nuovi requisiti per i certificatori del rischio fiscale

Nel corso del convegno, Vincenzo Carbone ha annunciato che a breve sarà ultimato il protocollo operativo che definirà i requisiti necessari per diventare certificatori del rischio fiscale nell’ambito del sistema di cooperative compliance. Questa iniziativa, volta a garantire una maggiore trasparenza nei rapporti tra imprese e Amministrazione finanziaria, richiederà ai professionisti competenze qualificate e una comprovata esperienza nel settore tributario.

Tra i requisiti fondamentali ci sarà la conoscenza dei principi contabili internazionali, necessaria per una corretta valutazione del rischio fiscale delle imprese. La comprovata esperienza professionale potrà essere dimostrata attraverso attività come la partecipazione a collegi sindacali o la revisione contabile. Inoltre, per i professionisti privi di esperienza in specifiche materie, sarà previsto un modulo formativo al quale parteciperanno anche funzionari dell’Agenzia delle Entrate.

Il protocollo sarà elaborato tenendo conto delle proposte del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, con l’obiettivo di definire standard condivisi per la certificazione del rischio fiscale. Questo nuovo sistema mira a rafforzare il ruolo degli avvocati tributaristi e dei commercialisti nella prevenzione dei rischi fiscali e nella promozione della compliance normativa.

Il ruolo dell’avvocato tributarista nella compliance fiscale

L’avvocato tributarista sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella certificazione della compliance fiscale, passando dall’essere semplice difensore del contribuente a garante della corretta applicazione delle normative tributarie. Vincenzo Carbone ha evidenziato che il tributarista non è “l’avvocato dell’evasore”, ma un professionista chiamato a favorire trasparenza e rispetto delle regole fiscali.

In questo contesto, l’avvocato tributarista viene equiparato al notaio, configurandosi come figura chiave nella verifica e certificazione della compliance fiscale di imprese e contribuenti. Con l’introduzione del nuovo protocollo per i certificatori del rischio fiscale, il suo ruolo si arricchirà ulteriormente, ponendolo al centro del rapporto tra imprese e Amministrazione finanziaria.

Riforma fiscale e giustizia tributaria: le novità annunciate

Durante il convegno, il vice ministro Maurizio Leo ha anticipato importanti modifiche alla riforma fiscale, in particolare riguardo alla revisione di Irpef e Ires. Tra le novità, si sta valutando una deroga al principio di omnicomprensività del reddito introdotto con il decreto legislativo di riforma, escludendo plusvalenze e conti correnti dedicati dalla nuova tassazione.

Sul fronte della giustizia tributaria, Leo ha annunciato un riordino delle corti con una razionalizzazione degli organi giudicanti. Questa riforma punta a ridurre il numero di corti, specialmente in quelle con un carico di lavoro esiguo. Inoltre, Carolina Lussana, presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, ha presentato il progetto del massimario delle sentenze tributarie, volto a garantire maggiore uniformità nell’interpretazione delle norme fiscali.

Queste riforme rientrano nel piano di interventi previsti dal PNRR, con il sostegno di risorse dell’Unione Europea destinate alla modernizzazione della giustizia tributaria e al miglioramento dell’efficienza del sistema fiscale.


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Cumulo di sanzioni per la scarsa trasparenza sui dati personali

Il Consiglio di Stato ha recentemente confermato una sanzione nei confronti di Apple per la mancanza di trasparenza sull’uso a fini commerciali dei dati personali raccolti durante la creazione degli account. La sentenza (Sezione VI, n. 9614 del 2 dicembre 2024) ha ribadito che l’assenza di chiarezza nelle informative ai consumatori costituisce una pratica commerciale scorretta e una violazione delle normative sulla privacy.

Doppio binario di controllo e sanzioni

La decisione evidenzia un principio importante: le irregolarità nelle informative possono violare sia il Codice del Consumo (dlgs n. 206/2005), che tutela la libertà del consumatore, sia il GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), che protegge i dati personali. Ne consegue che le sanzioni possono essere applicate sia dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) sia dal Garante della Privacy, confermando una duplice competenza in materia.

Concorrenza sleale e pratiche commerciali scorrette

Un altro aspetto rilevante riguarda la concorrenza sleale. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che una violazione del GDPR può costituire anche un atto di concorrenza sleale. In altre parole, un’impresa può agire contro un concorrente che sfrutta indebitamente i dati personali per ottenere un vantaggio commerciale.

Effetto cascata: sanzioni cumulabili in diversi settori

La sentenza apre la strada a un possibile effetto cascata di sanzioni. La cumulabilità delle sanzioni non si limita al settore della privacy e del consumo, ma potrebbe estendersi ad altre normative, come quelle sulla cybersicurezza, l’intelligenza artificiale, la responsabilità amministrativa delle imprese e le norme sul whistleblowing.

Un precedente che cambia le regole del gioco

Questo pronunciamento del Consiglio di Stato segna un precedente importante, confermando la possibilità di applicare sanzioni cumulative in caso di mancata trasparenza sull’uso dei dati personali. Per le imprese, si traduce in un necessario adeguamento a un complesso intreccio normativo, per evitare sanzioni multiple e proteggere la propria reputazione sul mercato.


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IA e pubbliche amministrazioni: doppio lavoro con le nuove normative

L’adozione dell’intelligenza artificiale (IA) nelle pubbliche amministrazioni italiane rischia di trasformarsi in un doppio lavoro burocratico. L’entrata in vigore del Regolamento UE sull’IA n. 2024/1689 (AI Act) introduce nuovi obblighi che si sommano a quelli già previsti dal Regolamento UE sulla privacy n. 2016/679 (GDPR). In particolare, la valutazione di impatto sui diritti fondamentali (Fria), richiesta dall’AI Act, si aggiunge alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Dpia) prevista dal GDPR, aumentando la complessità gestionale per le amministrazioni pubbliche.

È quanto emerge dalla bozza delle “Linee guida per l’adozione di sistemi di IA nelle pubbliche amministrazioni”, pubblicata dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) con la determinazione n. 17 del 17 febbraio 2025 e attualmente in consultazione pubblica fino al 20 marzo 2025.

Linee guida per un’adozione consapevole

Il documento dell’AgID punta ad accompagnare passo dopo passo le pubbliche amministrazioni nell’adozione di sistemi di IA, sottolineando come tali tecnologie non siano semplici strumenti tecnologici, ma richiedano modifiche organizzative e gestionali. Le linee guida analizzano approfonditamente ogni fase del processo di implementazione e offrono fac-simile per gli adempimenti documentali necessari.

Una particolare attenzione viene posta al coordinamento tra IA e privacy: il documento impone obbligatoriamente alle pubbliche amministrazioni di affidare la strategia di IA, insieme a quella sui dati, al Responsabile per la transizione al digitale, coinvolgendo anche il Responsabile della protezione dei dati (DPO). Questo approccio mira a garantire la conformità normativa e la protezione dei diritti fondamentali.

Fria e Dpia: valutazioni d’impatto a confronto

L’AI Act introduce la Fria (valutazione di impatto sui diritti fondamentali) per i sistemi di IA “ad alto rischio”, utilizzati soprattutto dalle pubbliche amministrazioni e dagli organi giudiziari. La Fria deve descrivere i sistemi di IA, i rischi per i diritti fondamentali, le misure di prevenzione e le modalità di sorveglianza umana sui risultati.

Parallelamente, il GDPR richiede una Dpia (valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali), obbligatoria prima dell’uso di IA che trattano dati personali e da aggiornare periodicamente. La Dpia deve individuare i rischi e le misure tecniche e organizzative per mitigarli. Se permane un rischio elevato, l’amministrazione deve consultare il Garante per la protezione dei dati personali.

Sebbene la Fria e la Dpia presentino contenuti parzialmente sovrapponibili, devono restare documenti distinti: la prima valuta l’IA da una prospettiva ampia sui diritti fondamentali, mentre la seconda si concentra specificamente sui dati personali.

Una normativa italiana ancora incompleta

Nonostante i progressi, l’Italia è in ritardo nell’approvazione di una legislazione nazionale che armonizzi l’AI Act con l’ordinamento giuridico interno. Non basta più una normativa generale che ripeta concetti astratti, ma serve una disciplina dettagliata sull’uso dei sistemi di IA nelle amministrazioni pubbliche.

Per esempio, così come la legge sui procedimenti amministrativi (L. 241/1990) prevede la figura del “responsabile del procedimento”, sarebbe necessario introdurre il “responsabile della supervisione umana sui sistemi di IA”. Inoltre, occorre disciplinare l’utilizzo dell’output dell’IA nei processi decisionali amministrativi e nella motivazione dei provvedimenti finali.

L’aggiornamento della legge 241/1990 e dei relativi regolamenti attuativi appare dunque imprescindibile per gestire in modo coerente l’impatto dell’IA sull’amministrazione pubblica.


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Evasori: solo uno su 8 è una partita IVA. Flop della lotteria degli scontrini

I contribuenti italiani con debiti fiscali non ancora riscossi dalle nostre Agenzie fiscali ammontano a circa 22,8 milioni, di cui 3,6 milioni sono rappresentati da persone giuridiche (società di capitali, enti commerciali, cooperative, ecc.) e i restanti 19,2 milioni da persone fisiche. Tra queste ultime, 16,3 milioni sono lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di altre forme di reddito (da beni mobili, immobili, ecc.), mentre i rimanenti 2,9 milioni, corrispondenti al 12,7 per cento del totale, svolgono un’attività economica come artigiani, commercianti o liberi professionisti.  In sintesi, i dati ufficiali forniti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione confermano quanto sostenuto costantemente dalla CGIA: i lavoratori autonomi non sono un popolo di evasori, come spesso vengono descritti dall’opinione pubblica. È indubbio che in questa categoria vi sia anche chi non adempie ai propri obblighi fiscali; tuttavia, secondo le statistiche ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, solo un debitore col fisco su otto è una partita IVA.

·        Mancano 1.274 miliardi, ma incassabili sono solo 100. Il 76% delle cartelle sono di importo inferiore ai 1.000 euro

Tra il 2000 e il 2024 le tasse, contributi, imposte, bollette, multe, etc., non riscosse dal fisco italiano o da altri enti sono pari a 1.274,5 miliardi di euro. Al netto delle persone nel frattempo decedute, delle imprese cessate, dei nullatenenti e dei contribuenti già sottoposti ad azione cautelare/esecutiva, l’importo potenzialmente aggredibile si riduce a poco più di 100 miliardi di euro (7,9 per cento del totale). Va altresì segnalato che il cosiddetto magazzino residuo è composto da 175 milioni di cartelle per un numero complessivo di 291 milioni di crediti. Gli avvisi di addebito e di accertamento esecutivo sono mediamente di importo molto contenuto: il 76 per cento dei singoli crediti, infatti, sono di importo inferiore a 1.000 euro e cubano complessivamente 59 miliardi di euro.

·        Il 58% dei mancati incassi è concentrato nel Centrosud

Sebbene al Nord sia concentrata la stragrande maggioranza della ricchezza prodotta nel Paese e la parte più dinamica delle attività economiche e produttive, dei 1.274 miliardi di euro di tasse non riscosse negli ultimi 25 anni, il 58 per cento, pari a 739,3 miliardi di euro sono riconducibili alle regioni del Centrosud. Il rimanente 42 per cento, invece, è in capo alle regioni del Nord che cubano 535.1 miliardi di euro non versati. Prendendo come riferimento il dato pro capite, la situazione più critica si verifica nel Lazio, dove i debiti fiscali da riscuotere sono pari a 39.673 euro. Seguono la Campania con 27.264 euro pro capite, la Lombardia con 25.904 euro, il Molise con 20.469 euro e le Marche con 20.078 euro. In valore assoluto, l’importo record non pagato è in capo alla Lombardia con 259,4 miliardi di euro. Seguono il Lazio con 226,7 miliardi di euro, la Campania con 152,5 miliardi, l’Emilia Romagna con 87,9 miliardi e la Sicilia con 87,8 miliardi di euro.

·        La lotteria degli scontrini è stata un flop

Il cashback e la lotteria degli scontrini sono state tra le misure messe in campo in questi ultimi anni per contrastare l’evasione fiscale che non hanno ottenuto i risultati sperati. Se nel primo caso lo scopo era quello di favorire l’utilizzo dei mezzi di pagamento elettronici a scapito dell’uso del contante, nel secondo si puntava ad incentivare il consumatore a chiedere lo scontrino fiscale. I risultati sono stati fallimentari. Il cashback, introdotto dal governo Conte II a luglio 2020, è diventato operativo dal primo gennaio 2021. A seguito della sua regressività e all’eccessivo costo per le casse dello Stato, il provvedimento è stato sospeso il primo luglio 2021 dal governo Draghi e con la manovra di Bilancio 2022 è stato definitivamente soppresso. La lotteria degli scontrini, invece, è ancora in vigore, anche se il numero dei richiedenti per partecipare alle estrazioni è crollato. Se nel 2021 la trasmissione al sistema ha interessato 137 milioni di scontrini, nel 2022 lo stock è diminuito a 41 milioni, nel 2023 è sceso a 33,5 milioni e nei primi undici mesi del 2024 la soglia è leggermente risalita a 38,8 milioni. Tra il 2021 e il 2024, comunque, la contrazione è stata del 72 per cento. A titolo puramente indicativo, si segnala che solo di alimentari e bevande analcoliche, nel 2023 le famiglie italiane hanno speso 182 miliardi di euro.  

·        Per contrastare l’evasione serve un fisco più efficiente

I risultati ottenuti nella lotta contro l’evasione fiscale indicano l’opportunità di continuare a seguire il percorso intrapreso negli ultimi anni, intensificando gli sforzi verso la semplificazione del sistema tributario e il conseguente miglioramento della relazione tra fisco e contribuente. È fondamentale sfruttare in modo sempre più efficiente i dati detenuti dall’Amministrazione fiscale, al fine di ottimizzare i controlli su fenomeni che, secondo le valutazioni dell’Agenzia delle Entrate, presentano elevati livelli di rischio. Tra questi si annoverano: le frodi IVA; l’uso improprio di crediti inesistenti e/o aiuti economici non dovuti; la fittizia dichiarazione di residenza fiscale all’estero; e l’occultamento di patrimoni al di fuori dei confini nazionali. Sono modalità di evasione che, a differenza di quelli imputabili agli artigiani e ai piccoli commercianti, sono ascrivibili quasi esclusivamente ai grandi contribuenti.


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Cartella Clinica, il Garante Privacy chiarisce: “La copia integrale dipende dal titolare del trattamento”

Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito un’importante guida riguardante il diritto di accesso alla propria cartella clinica, specificando le modalità per ottenere copia integrale dei documenti medici. In particolare, l’Autorità ha chiarito che l’interessato ha il diritto, ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), di richiedere l’accesso alla propria cartella clinica (o a quella di un defunto, come previsto dall’art. 2-terdecies del Codice Privacy), con la possibilità di ricevere una copia dei dati personali trattati.

Secondo quanto stabilito dal Garante, se è necessario garantire l’esattezza, la completezza e l’intelligibilità delle informazioni richieste, il titolare del trattamento ha l’obbligo di fornire una copia integrale dei documenti che contengono tali dati.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata su questo aspetto con la sentenza 307-22 del 26 ottobre 2023, affermando che nel contesto di un rapporto medico-paziente, il diritto di ottenere una copia dei dati personali implica che l’interessato riceva una riproduzione fedele e comprensibile dell’intero insieme di tali dati. Questo include, tra l’altro, le informazioni riguardanti diagnosi, esami, opinioni dei medici e dettagli su terapie o interventi.

Tuttavia, la richiesta di accesso non implica un immediato rilascio della documentazione completa. Come sottolineato nel regolamento, la prima copia dei dati è gratuita, ma non necessariamente comprendente tutti i documenti della cartella clinica. La decisione se fornire una copia integrale dei documenti spetta al titolare del trattamento, che deve valutare se questa sia necessaria per garantire all’interessato la possibilità di verificare l’esattezza e la comprensibilità dei dati richiesti.

In linea con le Linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), il Regolamento non prevede requisiti formali per la presentazione delle richieste, consigliando ai titolari di essere indulgenti nei confronti dei richiedenti, i quali potrebbero non essere a conoscenza delle complessità della normativa. In caso di dubbi, il titolare del trattamento è invitato a chiedere chiarimenti direttamente all’interessato.


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Forze dell’Ordine e pratica forense: via libera all’iscrizione nel Registro dei Praticanti

Gli appartenenti alle Forze dell’Ordine possono iscriversi nel Registro dei Praticanti avvocati, anche se successivamente non potranno accedere all’Albo degli Avvocati. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 327 del 21 settembre 2024, ribadendo che la norma generale (art. 41, co. 4, L. n. 247/2012) non prevede incompatibilità tra il tirocinio forense e l’attività di lavoro subordinato, anche per chi svolge funzioni di polizia.

Accorgimenti per evitare conflitti di interesse

Tuttavia, per evitare conflitti di interesse legati al dovere di denuncia della notitia criminis, gli aspiranti avvocati appartenenti alle Forze dell’Ordine dovranno circoscrivere la loro pratica a determinati settori del diritto, preventivamente valutati dal dominus, ossia l’avvocato affidatario. Questo accorgimento è necessario per garantire che l’obbligo di segretezza e fedeltà del praticante avvocato non entri in conflitto con i doveri istituzionali legati al ruolo nelle Forze dell’Ordine.

La decisione del Consiglio Nazionale Forense

La sentenza ha accolto il ricorso di un appartenente all’Arma dei Carabinieri contro il provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) che gli aveva negato l’iscrizione al Registro dei Praticanti. Il CNF, nel decidere, ha seguito l’orientamento già espresso nella sentenza n. 248/2021, in linea con quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 28170/2008, chiarendo così una volta per tutte che l’incompatibilità scatta solo al momento della richiesta di iscrizione all’Albo.


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Riforma della magistratura onoraria: novità su compensi e tutele

La riforma della magistratura onoraria avanza in Parlamento, con l’approvazione al Senato del disegno di legge già licenziato dalla Camera lo scorso dicembre. La norma, attesa da anni, introduce un inquadramento economico e previdenziale più stabile per i magistrati onorari del contingente a esaurimento, ossia coloro che operano secondo le regole del decreto legislativo n. 116 del 2017.

Il provvedimento prevede stipendi aggiornati, tutele previdenziali, trattamento di fine rapporto (TFR) e ferie retribuite. Tuttavia, resta irrisolta la questione previdenziale per i magistrati onorari non esclusivisti, che continuano a esercitare altre professioni, come l’avvocatura. Per loro, la frammentazione dei contributi tra diverse casse previdenziali rende complessa e costosa la gestione delle pensioni.

Un nodo cruciale è la competenza dei giudici onorari di tribunale (Got), che continueranno a occuparsi di cause civili minori, come i risarcimenti per incidenti stradali fino a 100 mila euro. Tuttavia, potranno essere assegnati loro anche procedimenti più rilevanti, in assenza di giudici togati disponibili.

La riforma introduce anche cambiamenti nell’applicazione dei magistrati onorari ai collegi giudicanti: sarà possibile solo per necessità temporanee o emergenziali. Dal 31 ottobre 2025, entrerà in vigore un nuovo assetto organizzativo per gli uffici del giudice di pace, come previsto dalla riforma Orlando.

L’iter legislativo non è ancora concluso, ma il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove (FdI), ha confermato l’impegno del governo a portare a termine questa riforma tanto attesa, riconosciuta come necessaria da tutte le forze politiche.


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Fuga dal pubblico impiego: dimissioni record e concorrenza tra enti

Il pubblico impiego non è più sinonimo di stabilità e sicurezza. Nel 2023, secondo i dati dell’Inps, le dimissioni dalle amministrazioni pubbliche hanno raggiunto quota 92.878, segnando un incremento del 33% rispetto al 2019. Il fenomeno è particolarmente evidente nelle regioni del Nord-Ovest, dove le uscite sono passate da 22.306 a 35.008, mentre nel Nord-Est sono aumentate da 14.622 a 19.491.

Crisi nella sanità e negli enti locali

La situazione è particolarmente critica nel settore sanitario. Negli ultimi tre anni, circa 12 mila medici hanno abbandonato il Servizio sanitario nazionale, con un picco di dimissioni a Milano, dove solo nel 2024 circa 6 mila dipendenti pubblici hanno lasciato il proprio incarico. Nei Pronto soccorso e negli ospedali universitari, gli specializzandi si trovano spesso a dover coprire turni estenuanti, talvolta doppi rispetto alle ore previste, svolgendo mansioni che spetterebbero al personale strutturato.

Questa pressione lavorativa spinge molti professionisti verso il settore privato, creando un circolo vizioso che, come sottolinea il segretario della Uil, Santo Biondo, “aumenta il carico di lavoro per chi rimane”. La fuga dal pubblico non riguarda solo la sanità: gli enti locali come Comuni e Regioni sono sempre meno competitivi rispetto agli enti centrali come Inps e Inail, che offrono migliori possibilità di carriera e stipendi più alti.

Contratti bloccati e stipendi inadeguati

Una delle cause principali è il mancato rinnovo dei contratti. Il governo ha proposto un aumento del 5,78% per il triennio 2022-2024, mentre l’inflazione ha raggiunto quasi il 17%. La Funzione Pubblica Cgil e la Uil Fpl hanno rifiutato l’offerta, chiedendo maggiori risorse, e le trattative per i comparti sanità e funzioni locali sono ferme.

L’unico contratto rinnovato è quello delle funzioni centrali, grazie all’accordo con la Cisl e altri sindacati, ma la situazione generale rimane critica. Secondo la Funzione Pubblica Cgil, il blocco delle assunzioni e della contrattazione ha reso il lavoro pubblico sempre meno attrattivo, aumentando il carico di lavoro in uffici già sottodimensionati.

Il paradosso della concorrenza tra enti pubblici

Un fenomeno tutto italiano è la concorrenza tra enti pubblici per accaparrarsi i migliori dipendenti. Molti lavoratori, infatti, lasciano un’amministrazione per un’altra che offre migliori condizioni di lavoro e stipendi più alti. Questo porta a un continuo ricambio di personale, che svuota gli organici senza risolvere il problema strutturale della carenza di risorse umane.

Un futuro incerto per il pubblico impiego

Il “posto fisso” non è più considerato sacro, come raccontava Lino Banfi nel film Quo vado?. Al contrario, sempre più persone scelgono di abbandonarlo per trovare condizioni lavorative migliori nel settore privato o in altri enti pubblici più competitivi. Senza un intervento strutturale su stipendi, carichi di lavoro e condizioni contrattuali, il pubblico impiego rischia di diventare sempre meno attrattivo, aggravando ulteriormente la crisi del settore.


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ANM: per avere un giudice terzo non occorre andare a Berlino

ROMA, 21 febbraio – “Per dimostrare l’inutilità della separazione delle carriere, basta osservare la vicenda processuale che si è conclusa con la condanna in primo grado del sottosegretario Delmastro. Alla richiesta di archiviazione del pm un giudice ha ordinato l’imputazione, ed alla richiesta di assoluzione di un pm il Tribunale ha pronunciato condanna. Questo dimostra, come l’Anm sostiene da sempre, che il pm può chiedere l’assoluzione, nonostante la sua carriera non sia separata da quella del giudice, e che il giudice non è succube del pm”. Ad affermarlo è la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati.

“Siamo, invece, sconcertati – prosegue la Giunta – nel constatare che ancora una volta il potere esecutivo attacca un giudice per delegittimare una sentenza. Siamo disorientati nel constatare che il ministro della Giustizia auspica la riforma di una sentenza di cui non esiste altro che il dispositivo. Sono dichiarazioni gravi, non consone alle funzioni esercitate, in aperta violazione del principio di separazione dei poteri, che minano la fiducia nelle istituzioni democratiche”.

“Siamo, tuttavia, confortati dalla consapevolezza che i magistrati del Tribunale di Roma hanno semplicemente applicato la legge con onore e responsabilità, come fanno ogni giorno i magistrati italiani”, conclude la nota Anm.

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