Non c’è agosto che tenga per la giustizia complementare: le mediazioni non vanno in ferie. La conferma arriva dal testo dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 28/2010 – come modificato dalla riforma Cartabia – che esclude qualsiasi sospensione feriale dei termini di durata del procedimento di mediazione. Ne consegue che anche durante il mese più caldo dell’anno i giorni continuano a decorrere regolarmente, rendendo necessario valutare con particolare attenzione il momento del deposito della domanda.
Termini e scadenze: cosa prevede la legge
Dal 1° gennaio 2025, la durata massima della procedura è fissata in sei mesi, con possibilità di proroga – solo per accordo scritto tra le parti – per periodi successivi non superiori a tre mesi. Nelle mediazioni delegate dal giudice, però, la proroga può essere concessa una sola volta, sempre nel limite di tre mesi, portando la durata massima complessiva a nove mesi.
La ratio del legislatore è chiara: una mediazione rapida, efficace, non dilatoria. Per questo motivo, l’art. 8 del decreto prevede che, una volta presentata l’istanza, il primo incontro debba tenersi tra i 20 e i 40 giorni dal deposito, salvo diversa indicazione concordata da entrambe le parti. E qui entra in gioco la complessità del periodo estivo.
Il rischio dell’agosto in aula
Chi presenta una domanda di mediazione a luglio, potrebbe trovarsi convocato in pieno agosto, proprio quando molti professionisti e parti sono in ferie. Se da un lato gli Organismi di mediazione possono sospendere l’attività per brevi periodi durante Ferragosto, dall’altro non è previsto alcun automatismo nella sospensione dei termini, né nella possibilità di rinviare gli incontri senza consenso congiunto delle parti.
La legge è chiara: il rinvio del primo incontro può avvenire solo su richiesta congiunta di entrambe le parti, già formalmente aderenti alla procedura. Questo esclude differimenti unilaterali da parte dell’istante, salvo il ricorrere di gravi e documentati impedimenti oggettivi.
Strategia: meglio dopo le vacanze
In assenza di urgenze processuali, decadenze o prescrizioni imminenti, la scelta prudente è rinviare il deposito della domanda a fine agosto o ai primi di settembre, evitando così l’inconveniente di dover organizzare una mediazione nel periodo meno favorevole dell’anno.
Va ricordato che, secondo la nuova disciplina, il primo incontro non è più un passaggio meramente informativo, ma rappresenta l’inizio effettivo della negoziazione. Dal giugno 2023, infatti, l’incontro deve svolgersi con presenza attiva delle parti, in un clima di buona fede e collaborazione, con una durata minima consigliata di due ore – o l’intera giornata, se le condizioni lo consentono – al fine di arrivare a un accordo immediato o comunque ben impostato.
Mediazione come giustizia sostenibile
Nel nuovo assetto voluto dalla riforma Cartabia, la mediazione si configura sempre più come uno strumento privilegiato di “giustizia sostenibile”, con tempi certi e modalità operative ispirate a efficienza e concretezza. I rinvii tecnici sono ammessi solo per esigenze specifiche: acquisizione di documenti, consulti peritali o necessità di coordinarsi con un notaio per la stipula di un atto pubblico.
Per tutti gli altri casi, l’auspicio resta quello di chiudere la conciliazione già al primo incontro, evitando di trasformare lo strumento della mediazione in un ulteriore passaggio burocratico o in una dilazione processuale mascherata.
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