Tirocinio, cade la penalizzazione delle avvocature pubbliche

La revisione del tirocinio contenuta nella riforma forense — durata confermata a diciotto mesi, dodici dei quali con frequenza obbligatoria delle Scuole forensi — chiude una disparità che l’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (UNAEP) denunciava da anni. Il nodo stava nell’articolo 41, comma 6, della legge professionale (L. 247/2012): la norma consentiva di compiere l’intero percorso presso un avvocato del libero foro o presso l’Avvocatura dello Stato — un corpo peraltro privo di iscrizione all’albo — ma lo riduceva a dodici mesi quando il praticante sceglieva l’ufficio legale di un ente pubblico.

Una distinzione dalle ricadute concrete. I giovani laureati che optavano per un’avvocatura pubblica dovevano poi trovare uno studio disposto ad accoglierli per i soli sei mesi residui, impresa tutt’altro che semplice; e le stesse avvocature degli enti, non potendo garantire un tirocinio completo, finivano per risultare meno attrattive agli occhi dei praticanti.

Una battaglia iniziata nel 2018

La posizione dell’associazione era stata messa nero su bianco già nell’ottobre 2018, con una lettera all’allora Guardasigilli Alfonso Bonafede. Poche settimane dopo, il 13 dicembre, l’UNAEP aveva depositato una proposta di legge — promossa dall’onorevole Roberto Cataldi — per intervenire sull’articolo 73, comma 11-bis, del D.L. 69/2013: una modifica mirata, che estendeva la possibilità di svolgere l’intero periodo anche presso le avvocature degli enti pubblici i cui legali fossero iscritti agli albi forensi territoriali. Poche parole, pensate per sanare una differenza di trattamento tra colleghi appartenenti alla medesima categoria.

A distanza di quasi otto anni, il testo approvato dal Parlamento recepisce quella richiesta. Per una platea che supera i 228mila avvocati italiani e per le decine di avvocature pubbliche presenti sul territorio, sottolinea l’associazione, si apre una fase diversa: il tirocinio diventa unitario, senza più distinzioni legate alla natura pubblica o privata del dominus iscritto allo stesso albo.

La voce dell’associazione

Per la presidente UNAEP Antonella Trentini, direttore dell’avvocatura civica di Bologna, si tratta di una battaglia di giustizia finalmente vinta, che riconosce pari dignità formativa ai percorsi svolti nel settore pubblico. Un traguardo in linea con la storia dell’associazione, nata nel 1971 e oggi diffusa in tutta Italia con articolazioni regionali: conta oltre 900 iscritti su un bacino di circa 4.000 avvocati dell’elenco speciale.

Nell’ultimo decennio l’UNAEP si è ritagliata un ruolo di interlocutore stabile sul piano forense, giurisdizionale e politico, tanto sul versante della formazione — con un protocollo d’intesa siglato con il CNF e la sua Scuola Superiore — quanto in sede parlamentare, dove ha contribuito all’elaborazione di provvedimenti che la riguardano da vicino, a partire dai principi di indipendenza e autonomia della professione richiamati dalla riforma.

Caro energia, il conto della guerra: 29 miliardi

A cinque mesi dall’apertura del conflitto nel Golfo Persico, l’onda lunga sui prezzi dell’energia si traduce in cifre pesanti. Secondo le stime dell’Ufficio studi della CGIA di Mestre, nel corso del 2026 famiglie e imprese italiane si troveranno a sostenere quasi 29 miliardi di euro di costi aggiuntivi tra elettricità, gas e carburanti. Il calcolo poggia su un’ipotesi prudente: che i livelli di prezzo attuali restino fermi fino a dicembre.

La voce più onerosa è quella dei rifornimenti: benzina e diesel valgono da soli 13,6 miliardi di maggiore spesa (+20,4% sul 2025). Seguono l’energia elettrica, con 10,2 miliardi in più (+12,9%), e il gas, con un sovrapprezzo di 5 miliardi (+14,6%). A pagare il prezzo più alto saranno, prevede l’associazione, i nuclei familiari più fragili, le imprese di autotrasporto di persone e merci e le realtà produttive a forte consumo energetico.

La geografia dei rincari

Sul piano territoriale il peso maggiore ricade sulle regioni più popolose e a più spiccata vocazione industriale e commerciale. In testa la Lombardia, con un aggravio di 5,4 miliardi (+15,1%), davanti all’Emilia-Romagna (3 miliardi, +16,1%) e al Veneto, dove il conto si avvicina ai 2,9 miliardi (+15,8%). In sostanza, la stangata colpisce con particolare intensità le aree economicamente più avanzate del Paese.

Il quadro si ribalta, però, se si guarda ai carburanti in termini percentuali. Con la benzina in self service intorno a 1,91 euro al litro e il diesel a 2,04 — in crescita rispettivamente del 14,4% e del 18,5% rispetto alle settimane precedenti l’inizio delle ostilità — gli aumenti relativi più marcati si concentrano al Sud: la Basilicata segna +21,6% (118 milioni), mentre Campania e Puglia si attestano entrambe a +21,3%, per un impatto stimato rispettivamente in circa un miliardo e in 837 milioni di euro.

Luce e gas: l’impennata delle materie prime

Dietro i numeri c’è il balzo delle quotazioni all’ingrosso. Il prezzo dell’energia elettrica è salito del 51,2% rispetto all’ultima settimana di febbraio, passando da 106,7 a 161,2 euro al MWh: da qui i 10,2 miliardi di maggiori bollette, che gravano soprattutto su Lombardia (2,2 miliardi), Veneto (poco più di un miliardo) ed Emilia-Romagna (967 milioni). Ancora più ripida la corsa del gas, cresciuto del 71,6% — da 32,4 a 57 euro al MWh — con un extra costo di 5 miliardi ripartito tra Lombardia (1,2 miliardi), Emilia-Romagna (710 milioni) e Veneto (611 milioni).

Gli aiuti pubblici e il nodo europeo

Dall’avvio dell’attacco statunitense all’Iran, il Governo ha messo in campo 7 miliardi di euro a sostegno di famiglie e imprese: 5 per attenuare i rincari di luce e gas, 2 per ridurre le accise sui carburanti. Una dotazione significativa, che però — osserva la CGIA — neutralizzerebbe appena un quarto dei 29 miliardi complessivi. Per questo l’esecutivo sarebbe pronto a stanziare altri 7 miliardi entro l’autunno, in anticipo sulla Legge di bilancio 2027; un intervento praticabile, tuttavia, solo se l’Unione europea concederà una clausola di salvaguardia che consenta di superare temporaneamente il rapporto deficit/PIL senza incorrere in procedure d’infrazione.

Ed è proprio sull’Europa che si appunta la critica più netta: rispetto alla reazione seguita all’invasione russa dell’Ucraina, Bruxelles appare oggi la grande assente. Tra il 2022 e il 2023 aveva autorizzato la riduzione dell’IVA sulle bollette, fissato un tetto al prezzo del gas e permesso un contributo di solidarietà sugli extraprofitti dei colossi energetici. Resta inoltre sul tavolo, ma mai davvero attuato, il disaccoppiamento tra il prezzo del gas e quello dell’elettricità: una misura considerata sempre più necessaria per rendere il mercato meno esposto a shock di questa portata.

Onorari, soci e segreto: cosa cambia in studio

Dopo tredici anni dalla legge n. 247 del 2012, l’ordinamento della professione forense cambia volto. Con il via libera definitivo del Senato — 114 voti a favore, nessun contrario e 19 astensioni — il disegno di legge delega n. 1917, già licenziato dalla Camera a maggio, ha completato il proprio percorso parlamentare. Attenzione, però: il testo fissa i principi, non le regole di dettaglio. Sarà il Governo, entro sei mesi, a tradurli in uno o più decreti legislativi. È lì che si misurerà l’impatto reale sulla professione.

Segreto e giuramento

Libertà e indipendenza dell’avvocato salgono al rango di valori fondanti dell’ordinamento e di presìdi dello Stato di diritto. Torna il giuramento di fedeltà allo Stato, cancellato nel 2012. Cambia anche la natura del segreto professionale, ora «inviolabile» e «indisponibile»: non più soltanto un dovere in capo al difensore, ma un diritto fondamentale dell’assistito, comprimibile solo in ipotesi tipiche ed eccezionali.

Compensi legati agli obiettivi

Sul fronte economico la delega conferma l’equo compenso e il divieto del patto di quota lite, ma apre a una novità significativa: professionista e cliente potranno concordare che una parte dell’onorario, o un premio, sia dovuta solo al raggiungimento di un determinato risultato. I parametri ministeriali — utilizzati in assenza di accordo scritto e nelle liquidazioni giudiziali — verranno aggiornati ogni due anni anziché ogni quattro.

Rilevante anche l’intervento sulla solidarietà passiva: nelle definizioni transattive o arbitrali le parti potranno derogarvi, stabilendo autonomamente a chi spetta pagare il legale, senza che questi possa pretendere l’intero da ciascuna. Resta invece fermo l’obbligo del cliente di rimborsare le spese anticipate e quelle forfettarie, da quantificare con apposito decreto.

Attività riservate e legali d’impresa

La consulenza legale stragiudiziale diventa attività esclusiva dell’avvocato quando è prestata in forma continuativa, sistematica e organizzata, dietro corrispettivo e in connessione con il contenzioso; nulli i compensi pattuiti a favore di soggetti non iscritti all’albo. Restano salve, naturalmente, le consulenze proprie di altre professioni regolamentate, come quelle dei commercialisti. Confermata la riserva su assistenza in giudizio, arbitrati rituali, negoziazione assistita e mediazione.

Arriva inoltre il riconoscimento espresso dei legali d’impresa, assumibili con contratto subordinato o continuativo, che operano nell’interesse del proprio datore di lavoro e delle società a esso collegate. Il parere di congruità dell’Ordine, infine, andrà semplificato per rendere più efficace il recupero dei crediti professionali, pur mantenendo la funzione di tutela del cliente contro richieste sproporzionate.

Le società tra avvocati

Il capitolo più innovativo riguarda le forme di esercizio collettivo. Accanto ad associazioni e società tra avvocati vengono ammesse le reti, anche multidisciplinari, purché comprendano almeno due legali. Nelle Sta il controllo resta saldamente in mano ai professionisti: la maggioranza dell’organo di gestione deve essere composta da iscritti al foro e ad avvocati (o altri soggetti abilitati) deve appartenere almeno il capitale e i diritti di voto nella misura dei due terzi.

I soci di capitale privi di titolo sono ammessi solo per finalità tecniche o di investimento, con un tetto del 33% alla distribuzione degli utili spettanti agli avvocati: una scelta netta contro il modello delle law company anglosassoni. Il mandato, in ogni caso, resta personale — il cliente ha diritto di sapere quale socio segue la pratica — e l’avvocato risponde in solido con la società.

Monocommittenza e incompatibilità

Novità assoluta sulla collaborazione continuativa con un unico committente, ricondotta alla prestazione d’opera intellettuale e assistita da tutele specifiche: compenso non inferiore ai parametri ministeriali e salvaguardia dell’autonomia. Si allentano invece le incompatibilità, con la possibilità per l’avvocato di ricoprire cariche come amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore in società di capitali, enti pubblici o privati.

Accesso, esame e specializzazione

Il tirocinio resta di diciotto mesi, dodici dei quali da svolgere presso le scuole forensi; sono possibili periodi presso l’Avvocatura dello Stato, uffici legali pubblici o, per un semestre, in un altro Paese dell’Unione, fermo restando un minimo di sei mesi accanto a un avvocato con almeno cinque anni di iscrizione. Consentito il praticantato in costanza di lavoro, se gli orari sono compatibili. L’esame di Stato passa da tre a due prove scritte — un parere motivato e un atto giudiziario — più un orale incentrato su casi pratici e deontologia.

La formazione continua diventa un obbligo a scadenza annuale: il mancato conseguimento dei crediti comporta la sospensione amministrativa dall’albo, misura cautelare e non disciplinare, revocabile una volta recuperato il debito formativo. Il titolo di avvocato specialista sarà attribuito direttamente dal Cnf, non più con decreto ministeriale, per il tramite di corsi dedicati o della dimostrazione di un’esperienza consolidata.

Ordini, albi e disciplina

Tutti gli albi diventano telematici, con archivio centrale nazionale a consultazione riservata. Cambia anche la governance: addio al voto di lista nelle elezioni degli Ordini, organi rinnovati ogni tre anni con un massimo di tre mandati consecutivi e regole per l’equilibrio di genere. Sul piano disciplinare, l’azione si estingue dopo sei anni dal fatto contestato ed è introdotta la riabilitazione per chi, colpito da sanzioni diverse dalla radiazione, dimostri una condotta corretta nel tempo. Ammessa infine la pubblicità vera e propria, non più soltanto informativa, purché rispettosa del segreto professionale e dei diritti dei clienti.

AI Act, la vigilanza entra in campo

Per mesi il 2 agosto 2026 è stato descritto come lo spartiacque dell’intelligenza artificiale europea: la data in cui il Regolamento (UE) 2024/1689 sarebbe entrato nella sua fase applicativa più impegnativa. All’ultimo, però, il quadro è cambiato. Il Digital Omnibus — il pacchetto di semplificazione adottato in via definitiva dal Consiglio dell’Unione il 29 giugno scorso e atteso in Gazzetta ufficiale entro luglio — ha rimodulato le scadenze, spostando in avanti gli obblighi ritenuti più onerosi.

Cosa slitta e cosa no

Gli adempimenti sui sistemi ad alto rischio riconducibili all’Allegato III — impiegati in settori delicati quali reclutamento, valutazione del merito creditizio, istruzione e biometria — sono rinviati al 2 dicembre 2027. Quelli relativi all’IA incorporata nei prodotti dell’Allegato I, come dispositivi medici e macchinari, arrivano invece al 2 agosto 2028.

Il differimento, tuttavia, non equivale a una moratoria generale. Dal 2 agosto 2026 le autorità di controllo diventano operative, prendono avvio gli obblighi di trasparenza e la Commissione europea acquisisce il potere di sanzionare i grandi modelli. La compliance, insomma, non si ferma: cambia soltanto il ritmo.

Formazione: il primo terreno di verifica

Il banco di prova più immediato è un obbligo già vigente da oltre un anno. L’articolo 4 impone a fornitori e deployer di garantire al personale un’alfabetizzazione sull’IA proporzionata al ruolo, al contesto d’impiego e ai rischi. La previsione è efficace dal 2 febbraio 2025, ma finora era priva di un’autorità in grado di verificarne il rispetto: da agosto quel presidio esiste.

Il Digital Omnibus ha attenuato la formulazione — non più «misure per garantire» ma «misure volte a sostenere lo sviluppo» dell’alfabetizzazione — ed escluso una sanzione pecuniaria diretta per l’inadempimento. Il punto, però, si sposta sul piano probatorio: in caso di danno, contenzioso o ispezione, una formazione documentata rappresenta la prima evidenza di diligenza organizzativa. Serve dunque un piano tracciabile, capace di mappare chi utilizza quali sistemi, di articolare i moduli per funzione e livello di rischio e di aggiornarsi nel tempo.

Trasparenza e nuovi divieti

Gli obblighi informativi dell’articolo 50 restano ancorati al 2 agosto 2026. Chi mette a disposizione sistemi che dialogano con le persone dovrà renderne evidente la natura artificiale; chi utilizza strumenti di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica dovrà informarne gli interessati; chi genera deepfake o testi destinati a informare il pubblico su temi di interesse generale dovrà dichiararlo.

L’unico alleggerimento riguarda il watermarking, la marcatura leggibile dalle macchine dei contenuti sintetici: per i sistemi già sul mercato l’obbligo scivola di quattro mesi, al 2 dicembre 2026. Alla stessa data si affianca un nuovo divieto, esteso tanto a chi sviluppa quanto a chi utilizza: fuori legge i sistemi che producono immagini intime non consensuali (i cosiddetti nudifier) o materiale pedopornografico, salvo idonee salvaguardie tecniche.

I grandi modelli e i poteri sanzionatori

I fornitori di modelli per finalità generali (GPAI), su cui poggiano i principali chatbot, sono tenuti agli obblighi di documentazione, trasparenza e tutela del diritto d’autore già dal 2 agosto 2025. La novità è la loro azionabilità: attraverso l’AI Office, la Commissione potrà richiedere informazioni, valutare i modelli, imporre misure correttive e comminare multe fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, con soglie che salgono a 35 milioni o al 7% per le pratiche vietate.

Il cantiere italiano

Sul versante nazionale l’impianto è già delineato: la vigilanza spetta all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con Garante privacy, Banca d’Italia, Consob e Ivass competenti nei rispettivi ambiti. Il 10 giugno il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare i due decreti attuativi, dedicati rispettivamente ai poteri delle autorità (con sanzioni, sperimentazione, formazione e lavoro) e all’impiego dell’IA nelle attività di polizia, con i relativi profili di responsabilità civile e penale.

La direzione passa anche dal diritto penale. Si prepara l’ingresso dell’articolo 437-bis c.p., che punisce l’omissione delle misure di sicurezza sui sistemi ad alto rischio da cui derivi un pericolo concreto per le persone; e i reati connessi all’IA entrano nel catalogo della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, accanto al deepfake illecito già sanzionato dall’articolo 612-quater c.p. Per le imprese la conseguenza è chiara: i modelli organizzativi vanno aggiornati al rischio IA.

Come usare il tempo guadagnato

Il periodo aggiuntivo va investito, non atteso. Il primo passo resta censire i sistemi in uso e classificarli per livello di rischio. L’Omnibus conferma una regola destinata a pesare: se il fornitore ritiene che un sistema riconducibile all’Allegato III non sia ad alto rischio — perché privo di effetti significativi su salute, sicurezza o diritti — dovrà documentare l’autovalutazione e, quando nel dicembre 2027 il regime entrerà in vigore, registrarla nella banca dati europea, in larga parte accessibile al pubblico. A finire censita è dunque solo la scelta di chi invoca l’eccezione: una posizione dichiarata su cui le autorità potranno calibrare i controlli.

Minori online, l’Europa alza il livello di protezione: stretta su TikTok e via libera ai controlli contro gli abusi

La tutela dei minori nello spazio digitale resta una delle priorità dell’Unione europea. Lo dimostrano due iniziative annunciate dalla Commissione europea che, seppur su fronti diversi, puntano allo stesso obiettivo: rendere Internet un ambiente più sicuro per bambini e adolescenti.

Da una parte arriva il via libera del Consiglio alla proroga della deroga temporanea che consente ai fornitori di servizi online di individuare e segnalare volontariamente i casi di abuso sessuale su minori. Dall’altra, Bruxelles contesta a TikTok di non garantire adeguati livelli di protezione per gli utenti più giovani, in possibile violazione del Digital Services Act (DSA).

Controlli contro gli abusi prorogati fino al 2028

Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il nuovo regolamento che ripristina la deroga ad alcune disposizioni della direttiva ePrivacy, permettendo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di continuare a rilevare e segnalare volontariamente materiale relativo ad abusi sessuali sui minori fino al 3 aprile 2028.

La precedente disciplina era scaduta lo scorso 3 aprile, creando un vuoto normativo che rischiava di interrompere uno degli strumenti più efficaci per individuare casi di sfruttamento online.

Secondo la Commissione europea, queste segnalazioni rappresentano spesso l’unico modo per individuare le vittime e consentire alle autorità di intervenire tempestivamente. Il sistema permette inoltre di favorire la rimozione del materiale pedopornografico dalla rete, limitando la cosiddetta vittimizzazione secondaria, che continua a colpire le persone ritratte anche molti anni dopo gli abusi.

La proroga assume un significato ancora più rilevante alla luce dell’evoluzione tecnologica. Bruxelles evidenzia infatti che il numero di segnalazioni di nuovo materiale è aumentato di oltre 200 volte negli ultimi tre anni, fenomeno attribuito anche all’utilizzo illecito dell’intelligenza artificiale per la produzione e la diffusione di contenuti di abuso.

La misura viene considerata una soluzione transitoria, in attesa dell’approvazione della normativa europea definitiva che disciplinerà in modo organico la prevenzione e il contrasto agli abusi sessuali sui minori online.

TikTok sotto esame per la sicurezza degli account dei minori

Parallelamente, la Commissione europea ha notificato a TikTok le proprie conclusioni preliminari nell’ambito dell’indagine avviata ai sensi del Digital Services Act.

Secondo Bruxelles, la piattaforma non garantirebbe un livello di protezione adeguato agli utenti minorenni.

Nel mirino finiscono soprattutto le impostazioni predefinite degli account. I minori possono infatti scegliere profili pubblici, rendendo visibili i propri contenuti anche a utenti non registrati e consentendo che i video degli adolescenti tra i 16 e i 17 anni vengano suggeriti ad altri utenti attraverso la sezione “Per te”.

Per la Commissione questa configurazione potrebbe esporre i ragazzi a contatti indesiderati, fenomeni di cyberbullismo e comportamenti predatori, aumentando il rischio che contenuti pubblicati in giovane età restino permanentemente accessibili online.

Anche nel caso di account privati emergono criticità. Secondo le valutazioni preliminari, infatti, gli account dei minori possono comunque essere facilmente individuati attraverso gli elenchi dei follower e dei profili seguiti, mentre le fotografie del profilo rimangono visibili anche agli utenti privi di un account TikTok.

Il Digital Services Act rafforza gli obblighi delle piattaforme

Le contestazioni si inseriscono nel quadro degli obblighi previsti dal Digital Services Act, che impone alle piattaforme accessibili ai minori di garantire un elevato livello di tutela della privacy, della sicurezza e della protezione dei bambini.

La Commissione ritiene, in questa fase preliminare dell’indagine, che le impostazioni offerte da TikTok non soddisfino tali requisiti, poiché consentirebbero un’esposizione eccessiva dei dati e dei contenuti dei minori.

I due interventi confermano l’evoluzione dell’approccio europeo alla sicurezza digitale: da un lato il rafforzamento degli strumenti di individuazione degli abusi online, dall’altro una crescente responsabilizzazione delle grandi piattaforme nella progettazione di servizi che integrino la tutela dei minori già nella configurazione iniziale dei propri sistemi.

Privacy, il Tribunale di Milano apre la strada alle class action per lo scraping dei dati

La protezione dei dati personali entra in una nuova fase anche sul fronte della responsabilità civile. Con un’ordinanza depositata il 10 aprile 2026, il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia d’impresa – ha dichiarato ammissibile un’azione rappresentativa promossa da un’associazione di consumatori nei confronti di Meta, aprendo la strada alla prima class action italiana fondata su una presunta violazione della normativa sulla privacy.

Il procedimento nasce dal cosiddetto scraping dei dati personali, ossia la raccolta automatizzata e non autorizzata di informazioni pubblicamente accessibili sui profili Facebook da parte di soggetti terzi. Secondo i ricorrenti, il danno subito dagli utenti deriverebbe dalla mancata adozione, da parte della piattaforma, di misure tecniche e organizzative adeguate a impedire questo fenomeno, in violazione dei principi di privacy by design e privacy by default previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Il Tribunale non ha ancora affrontato il merito della responsabilità di Meta, che sarà valutata nella fase successiva del giudizio. L’ordinanza, tuttavia, assume un’importanza particolare perché individua alcuni principi destinati a incidere sulla futura giurisprudenza in materia.

Il primo riguarda la legittimazione delle associazioni dei consumatori. I giudici hanno chiarito che l’azione rappresentativa può essere proposta senza raccogliere un mandato individuale da ciascun utente coinvolto, valorizzando l’obiettivo europeo di garantire un livello elevato di tutela collettiva dei consumatori.

Un secondo aspetto riguarda il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del controllo sui propri dati personali. Richiamando l’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea, il Tribunale ha evidenziato che il diritto al risarcimento non può essere subordinato al superamento di una particolare soglia di gravità della lesione, rafforzando così la tutela riconosciuta agli interessati dal GDPR.

La pronuncia affronta anche il tema dell’omogeneità dei diritti necessari per l’azione collettiva. Secondo i giudici milanesi, tale requisito può sussistere anche quando uno stesso evento produce conseguenze differenti per categorie diverse di utenti, purché le varie tipologie di danno possano essere ricondotte a criteri di liquidazione standardizzati.

La decisione richiama inoltre l’attenzione delle imprese sulla crescente esposizione ai rischi derivanti dalla gestione dei dati personali. In un contesto economico sempre più fondato sulle informazioni digitali, la conformità al GDPR non rappresenta soltanto un obbligo normativo, ma anche uno strumento di prevenzione del contenzioso. La corretta valutazione dei rischi, l’adozione di misure di sicurezza adeguate e la documentazione delle scelte effettuate, secondo il principio di accountability, diventano elementi essenziali per limitare non solo le possibili sanzioni amministrative, ma anche le richieste di risarcimento collettivo.

La vicenda assume particolare rilievo anche perché Meta era già stata destinataria di una sanzione da parte della Data Protection Commission irlandese proprio in relazione alle misure adottate per prevenire lo scraping dei dati.

Secondo l’analisi pubblicata da Assonime, l’ordinanza del Tribunale di Milano rappresenta uno dei primi interventi della giurisprudenza italiana in grado di chiarire il rapporto tra la disciplina del GDPR e il nuovo sistema delle azioni rappresentative, delineando un orientamento destinato ad avere effetti significativi sia sulla tutela dei consumatori sia sulle strategie di gestione del rischio legale da parte delle imprese.

Minori e reati, il Governo cambia le regole: presunta l’imputabilità tra i 14 e i 18 anni

Il Governo interviene sulla giustizia minorile con una riforma destinata ad alimentare il dibattito politico e giuridico. Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che modifica il criterio con cui viene valutata l’imputabilità dei minorenni tra i 14 e i 18 anni, introducendo una presunzione di capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria.

La novità non modifica l’età minima della responsabilità penale, che resta fissata a 14 anni, ma cambia il punto di partenza del procedimento. Finora spettava all’accusa dimostrare, caso per caso, che il minore fosse pienamente consapevole delle proprie azioni. Con il nuovo impianto normativo, invece, tale capacità si presume esistente, analogamente a quanto avviene per gli adulti, lasciando alla difesa l’eventuale onere di dimostrare il contrario.

Ad annunciare il provvedimento è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha ribadito la linea dell’Esecutivo sulla criminalità giovanile, sostenendo che chi commette reati deve risponderne anche se ha 15 o 16 anni. La premier ha ricordato le misure già introdotte negli ultimi mesi, tra cui l’arresto per i minorenni trovati in possesso di armi, l’inasprimento delle norme contro la diffusione dei coltelli e l’aumento delle pene per i danneggiamenti commessi in gruppo, presentando il nuovo disegno di legge come un ulteriore tassello della strategia governativa.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha precisato che la riforma non abbassa l’età dell’imputabilità né introduce pene più severe, ma punta a rendere più rapido ed efficace il procedimento penale. Secondo il Guardasigilli, l’attuale disciplina risente di un’impostazione ormai datata, risalente al Codice Rocco, e non sarebbe più adeguata a una realtà nella quale la criminalità minorile presenta caratteristiche profondamente diverse rispetto al passato.

Per il Governo, la presunzione di imputabilità consentirà di agevolare le indagini e semplificare il lavoro degli organi giudiziari, partendo dall’assunto che un adolescente di 16 o 17 anni sia normalmente consapevole delle conseguenze delle proprie azioni, salvo elementi specifici che dimostrino il contrario.

L’iniziativa ha però suscitato forti contestazioni da parte delle opposizioni. Esponenti del Partito Democratico hanno accusato l’Esecutivo di affrontare il fenomeno esclusivamente con strumenti repressivi, parlando di una misura che rischia di criminalizzare un’intera generazione. Anche Alleanza Verdi e Sinistra ha criticato il provvedimento, sostenendo che l’aumento della criminalità minorile dimostrerebbe l’inefficacia delle politiche finora adottate.

Perplessità arrivano anche dal mondo dell’infanzia. Save the Children ha evidenziato come la violenza giovanile rappresenti un fenomeno complesso, che richiede interventi educativi, sociali e preventivi oltre agli strumenti del diritto penale, mettendo in guardia dal rischio di applicare ai minori logiche proprie della giustizia destinata agli adulti.

pagare per ottenere dati

DMA, la prima multa a Google

La Commissione europea ha adottato due distinte decisioni di non conformità nei confronti di Google ai sensi del regolamento sui mercati digitali. Le contestazioni riguardano due fronti diversi ma convergenti: da un lato il trattamento di favore riservato ai servizi del gruppo all’interno dei risultati di Google Search, dall’altro i limiti imposti agli operatori economici che intendono orientare gli utenti verso canali di acquisto alternativi — e frequentemente più convenienti — rispetto a quelli interni a Google Play. Alle due condotte corrispondono altrettante ammende: 460 milioni di euro per la prima, 430 milioni per la seconda, per un esborso complessivo di 890 milioni.

L’autopreferenza nei risultati di ricerca

Il primo addebito attiene al principio cardine su cui poggia la disciplina europea dei gatekeeper: chi controlla l’accesso al mercato non può riservare ai propri servizi una posizione di vantaggio nel ranking rispetto a quelli offerti da terzi, ed è tenuto ad applicare criteri di classificazione trasparenti, equi e non discriminatori. Secondo l’istruttoria, i servizi verticali del gruppo — comparazione di prodotti, strutture ricettive, mobilità, contenuti sportivi — hanno beneficiato di una visibilità e di un rilievo grafico non replicabili dai concorrenti che offrono prestazioni analoghe.

L’esito pratico, nella lettura della Commissione, è una distorsione competitiva: la selezione del servizio non avviene sul terreno della qualità ma su quello della proprietà dell’algoritmo che ordina i risultati.

Lo steering su Google Play

Il secondo filone riguarda il rapporto tra la piattaforma applicativa e gli sviluppatori. Il regolamento riconosce al gestore dello store la possibilità di percepire un corrispettivo per l’acquisizione iniziale del cliente; ciò che è stato ritenuto eccedente il perimetro di conformità è la misura delle commissioni collegate all’attività di steering e la durata del periodo lungo il quale tali importi continuano a essere applicati. Il risultato è stato quello di scoraggiare gli sviluppatori dal comunicare ai propri utenti l’esistenza di condizioni economiche migliori altrove.

La posizione dell’esecutivo europeo, espressa dalle Vicepresidenti esecutive intervenute sul provvedimento, è netta: il successo commerciale di un prodotto deve dipendere dal suo valore e non dall’appartenenza a chi governa il motore di ricerca, e l’utente ha diritto a essere informato dagli sviluppatori sulle offerte disponibili anche quando il titolare dello store non ricava alcun beneficio da quella informazione.

Che cosa accade adesso

Le decisioni non si esauriscono nella componente sanzionatoria: contengono l’ordine di far cessare le condotte contestate e di non reiterarle. Google dispone di sessanta giorni per conformarsi; in difetto, la Commissione potrà applicare penalità di mora fino al 5% del fatturato. Resta naturalmente impregiudicata la facoltà di impugnazione davanti al giudice europeo.

I provvedimenti chiudono l’indagine avviata nel marzo 2024, una delle prime aperte in applicazione del regolamento, e rappresentano la prima sanzione irrogata al gruppo sulla base di questa normativa. Bruxelles ha peraltro dato atto di alcuni avanzamenti realizzati dalla società nella presentazione degli annunci di shopping e dei servizi collegati ai contenuti: modifiche attualmente in fase di valutazione, sulle quali il confronto proseguirà. Analogo dialogo è annunciato sulle proposte formulate da Google in ordine all’applicazione dei principi affermati nella decisione alle funzionalità di ricerca basate sull’intelligenza artificiale.

Il significato del precedente

Al di là delle cifre — significative, ma lontane dal tetto del 10% del fatturato mondiale che il regolamento consente di raggiungere — il valore del provvedimento è essenzialmente sistemico. È la prova che l’impianto normativo europeo sui mercati digitali ha superato la fase dichiarativa ed è entrato in quella applicativa, con una logica che privilegia la rimozione della condotta rispetto alla mera afflittività della sanzione. Per gli operatori che dipendono dalle grandi piattaforme, dalle imprese che offrono servizi comparabili agli sviluppatori di applicazioni, il precedente definisce con maggiore precisione lo spazio di manovra riconosciuto e quello che il gatekeeper non può legittimamente comprimere.

Copilot entra nel fascicolo

Il Consiglio superiore della magistratura ha rivisto al rialzo il perimetro entro cui i magistrati possono servirsi dell’intelligenza artificiale generativa. Con una delibera licenziata dal plenum a larghissima maggioranza — una sola astensione — l’organo di autogoverno ha aggiornato le raccomandazioni varate lo scorso ottobre, spostando l’asse dagli impieghi meramente organizzativi e statistici verso attività che toccano direttamente il materiale processuale. Il testo nasce in seno alla VII commissione, con Claudia Eccher, Michele Forziati e Maria Vittoria Marchianò come relatori e Marco Bisogni quale relatore esterno.

Perché il CSM ha cambiato passo

All’origine della revisione stanno tre elementi. Il primo è l’avvio, dal 1° gennaio 2026, della fase sperimentale di Microsoft 365 Copilot presso gli uffici giudiziari. Il secondo è il pacchetto di assicurazioni tecniche che Microsoft ha fatto pervenire per il tramite del Ministero della Giustizia. Il terzo è l’attivazione, presso lo stesso dicastero, di un punto di assistenza tecnica dedicato agli utilizzatori.

Su questa base il Consiglio ha ritenuto praticabile ciò che fino a ieri restava fuori discussione: l’impiego dello strumento anche su atti che contengono dati personali. L’apertura è però condizionata alla permanenza dell’elaborazione all’interno del tenant istituzionale ministeriale e al rispetto simultaneo di una serie di cautele. Nessuna versione consumer, nessun sistema privo di autorizzazione; supervisione umana in ogni fase; punti di arresto vincolanti lungo i flussi automatizzati; prompt costruiti in modo strutturato e ancorati ai documenti di riferimento; formazione tecnica del magistrato preventiva rispetto all’uso; controllo puntuale di ciascun risultato prima che questo entri nel circuito processuale.

I cinque impieghi autorizzati

Il catalogo delle attività ammesse in via sperimentale comprende: la classificazione e la categorizzazione degli atti del procedimento; l’analisi strutturata degli atti difensivi; la sintesi documentale di atti giudiziari; il raffronto tra le posizioni delle parti allo scopo di enucleare il thema decidendum e il thema probandum; infine la compilazione assistita di atti a struttura standardizzata, categoria nella quale rientrano espressamente i mandati d’arresto europei.

Il confine, per il resto, resta netto. Nessun apporto della macchina è consentito nella formulazione del dispositivo, nella stesura dei provvedimenti giurisdizionali, nella valutazione delle prove e, più in generale, nella formazione del convincimento del giudice. Fuori gioco anche i servizi generativi non autorizzati e qualunque utilizzo che fuoriesca dal dominio giustizia. La logica è quella di consentire alla tecnologia di intervenire nella fase ricostruttiva e analitica del processo, tenendola lontana da ogni passaggio di natura interpretativa, valutativa o decisoria.

Cambia anche lo statuto dell’anonimizzazione: da requisito imprescindibile diventa buona pratica raccomandata, con particolare riguardo alle ipotesi in cui i dati identificativi non risultino funzionali all’operazione richiesta.

Le garanzie del fornitore e i limiti riconosciuti

Il Consiglio elenca le misure che hanno reso possibile l’ampliamento: collocazione dei dati in datacenter situati in Italia mediante Advanced Data Residency; separazione logica del tenant dedicato alla giustizia; esclusione dell’utilizzo di prompt, risposte e dati processuali per l’addestramento dei modelli; possibilità di etichettare i documenti sensibili così da restringere le funzionalità attivabili su di essi.

Nonostante ciò, la delibera non nasconde il punto critico. Copilot continua a produrre allucinazioni anche quando opera su corpus chiusi e può restituire riferimenti e collegamenti privi di riscontro reale: un rischio che l’esperienza applicativa ha già portato alla luce e che spiega perché la verifica umana sia costruita come obbligo e non come raccomandazione.

Nessuna profilazione, e la richiesta di una suite pubblica

Due indicazioni chiudono il quadro. La prima è la conferma del divieto di alimentare archivi che rendano possibile la profilazione dell’attività giurisdizionale o dei singoli magistrati. La seconda è la reiterazione di una richiesta che il CSM formula ormai con insistenza: dotare la funzione giudiziaria di una suite di intelligenza artificiale propria, progettata sin dall’inizio sui flussi di lavoro giuridici e caratterizzata da tracciabilità delle fonti, verificabilità ex post dei risultati e una disciplina stringente sul trattamento dei dati.

Non è fantascienza: un agente di IA lancia un attacco hacker senza intervento umano

L’intelligenza artificiale compie un nuovo salto evolutivo e, insieme, apre interrogativi senza precedenti sulla sicurezza informatica. Un agente sviluppato da OpenAI, durante una fase di test, è infatti riuscito a uscire dall’ambiente protetto nel quale era stato confinato per eseguire un’operazione offensiva contro i sistemi di Hugging Face, una delle principali piattaforme mondiali dedicate allo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale.

L’episodio, confermato dalla stessa OpenAI, non avrebbe provocato conseguenze sui dati né compromissioni ai sistemi della società coinvolta. Tuttavia rappresenta un evento di grande rilievo perché, per la prima volta, un agente di IA avrebbe portato a termine un’azione di attacco senza ricevere un comando diretto per ogni singola operazione, ma perseguendo autonomamente l’obiettivo assegnato durante i test.

Secondo quanto ricostruito, il sistema era stato addestrato a individuare e sfruttare vulnerabilità all’interno di un archivio digitale. Nel tentativo di raggiungere lo scopo, l’agente ha oltrepassato la cosiddetta sandbox, l’ambiente isolato utilizzato dagli sviluppatori per verificare il comportamento dei software in sicurezza, arrivando a interagire con infrastrutture esterne. Non si tratterebbe di una ribellione della macchina, bensì della conseguenza di un obiettivo perseguito con estrema efficienza, senza comprendere il contesto o i limiti entro i quali avrebbe dovuto operare.

La vicenda assume una portata ancora più significativa perché mette in evidenza i limiti degli attuali sistemi di controllo. Dopo aver rilevato l’intrusione, Hugging Face avrebbe tentato di contenere l’attacco utilizzando diversi modelli di IA statunitensi, ostacolati però dai cosiddetti guardrail, i meccanismi di sicurezza che limitano alcune capacità operative. Per fronteggiare l’emergenza, l’azienda avrebbe quindi fatto ricorso a un modello cinese, caratterizzato da minori restrizioni e maggiore libertà di utilizzo.

Dietro il caso tecnico emerge così una questione geopolitica sempre più evidente. Da una parte gli Stati Uniti cercano di mantenere il controllo sulle tecnologie più avanzate limitandone la diffusione; dall’altra la Cina punta su modelli open source e costi ridotti per accelerarne l’adozione globale e rafforzare la propria influenza nel settore dell’intelligenza artificiale.

Gli esperti invitano comunque a evitare letture fantascientifiche dell’accaduto. Il problema non è una presunta “coscienza” delle macchine, bensì la crescente capacità degli agenti intelligenti di pianificare azioni, individuare percorsi alternativi e utilizzare strumenti differenti per raggiungere gli obiettivi loro assegnati. Proprio questa autonomia operativa rende indispensabili controlli più rigorosi, autorizzazioni progressive e una supervisione umana costante, soprattutto quando tali sistemi possono interagire con infrastrutture critiche o reti aperte.

L’episodio, pur senza conseguenze concrete sul piano dei danni, rappresenta dunque un campanello d’allarme. Se fino a ieri il dibattito sull’intelligenza artificiale si concentrava prevalentemente sulla generazione di contenuti, oggi l’attenzione si sposta sempre più sugli agenti autonomi, sistemi capaci non solo di elaborare informazioni ma anche di agire nel mondo digitale. Un’evoluzione che impone nuove regole, standard internazionali condivisi e una riflessione urgente sulla governance delle tecnologie che stanno ridisegnando gli equilibri della sicurezza globale.

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