Un registro nei tribunali per monitorare i minori fuori famiglia

Nuovi strumenti di controllo e trasparenza per la tutela dei minori collocati fuori dal proprio nucleo familiare. Con l’approvazione definitiva al Senato della legge dedicata ai minori fuori famiglia, viene introdotto un sistema strutturato di monitoraggio che coinvolgerà tribunali, amministrazioni centrali e organismi di vigilanza.

La norma prevede l’istituzione, presso ogni tribunale ordinario e presso i tribunali per i minorenni, di un registro dedicato ai minori affidati a famiglie, comunità o strutture di accoglienza. L’obiettivo è rendere più tracciabili i provvedimenti di allontanamento e le successive modalità di collocamento, rafforzando la capacità delle istituzioni di seguire nel tempo il percorso dei minori.

Le modalità operative del registro saranno definite con un decreto del ministro della Giustizia. Nella tenuta del registro, la cancelleria dovrà predisporre una scheda per ciascun minore affidato, contenente i dati essenziali del caso, gli estremi del provvedimento adottato e la tipologia di collocamento disposta. Dovrà inoltre essere indicato se l’inserimento è avvenuto presso una famiglia affidataria oppure in comunità o istituti di assistenza.

Tra le informazioni da annotare rientrano anche eventuali situazioni particolari, come i casi in cui l’allontanamento sia avvenuto con modalità protette o con l’intervento delle forze dell’ordine, nonché l’autorizzazione a incontri con la famiglia d’origine, anche in forma vigilata. Il registro dovrà inoltre riportare eventuali modifiche o revoche dei provvedimenti e segnalare se il minore presenta bisogni speciali, elemento introdotto durante l’esame parlamentare alla Camera.

I tribunali saranno inoltre tenuti a trasmettere con cadenza trimestrale al ministero della Giustizia un aggiornamento sui provvedimenti di allontanamento e sulle richieste presentate.

Accanto ai registri giudiziari, la legge istituisce anche un registro nazionale degli affidatari. Sarà disciplinato da un decreto del ministro per la Famiglia e sarà collocato presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio. Il registro conterrà informazioni sul numero di minori collocati presso famiglie affidatarie, comunità e istituti pubblici o privati, con una suddivisione su base provinciale.

Il sistema prevede anche un censimento delle strutture di accoglienza e delle famiglie disponibili all’affidamento, con l’obiettivo di uniformare i dati a livello nazionale ed evitare duplicazioni o incongruenze dovute a denominazioni diverse delle strutture tra le varie regioni.

La finalità è favorire, ove possibile, l’affidamento familiare rispetto al collocamento in istituto, nel rispetto del principio del “migliore interesse del minore”, cardine della normativa nazionale e internazionale in materia di tutela dell’infanzia.

La legge istituisce inoltre un Osservatorio nazionale presso il Dipartimento per le politiche della famiglia. Questo organismo avrà il compito di analizzare i dati raccolti dai registri, individuare eventuali situazioni di collocamento improprio e svolgere attività di controllo. L’Osservatorio dovrà presentare ogni anno al Parlamento una relazione sull’andamento del sistema entro il 30 giugno e collaborerà con altri organismi già operativi in ambiti collegati, come gli osservatori sull’infanzia, sulla pedofilia e sulla violenza contro le donne.


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Sicurezza alimentare: l’UE lancia TraceMap, la piattaforma di IA contro frodi e contaminazioni

La Commissione europea ha presentato TraceMap, una nuova piattaforma basata sull’intelligenza artificiale progettata per rafforzare i controlli sulla sicurezza alimentare e contrastare con maggiore efficacia le frodi nel settore agroalimentare.

Il sistema nasce con l’obiettivo di accelerare l’individuazione di alimenti contaminati, irregolarità nella filiera e focolai di malattie di origine alimentare, migliorando la capacità delle autorità di intervenire rapidamente a tutela dei consumatori.

La piattaforma utilizza strumenti di analisi avanzata dei dati per incrociare informazioni provenienti dai sistemi agroalimentari europei, facilitando l’individuazione dei collegamenti tra operatori economici, spedizioni e flussi commerciali. In questo modo le autorità potranno ricostruire più velocemente la catena di distribuzione dei prodotti e intervenire tempestivamente con il ritiro dal mercato di alimenti non sicuri o sospetti.

Secondo la Commissione, l’intelligenza artificiale permetterà di rafforzare le valutazioni del rischio e migliorare la capacità di monitoraggio dell’intera filiera agroalimentare, rendendo più efficiente il lavoro degli organismi di controllo nazionali.

Uno strumento per le autorità degli Stati membri

TraceMap è già accessibile alle autorità nazionali di tutti gli Stati membri dell’Unione europea, che potranno utilizzarlo per orientare meglio le attività di controllo e sviluppare indagini più mirate senza richiedere nuove risorse operative.

La piattaforma analizzerà i dati provenienti dai sistemi informativi europei esistenti, individuando modelli commerciali sospetti, anomalie nei flussi di produzione e possibili collegamenti tra operatori coinvolti in attività fraudolente.

Grazie a queste funzionalità, gli investigatori potranno:

  • migliorare l’accuratezza delle attività di screening;

  • identificare più rapidamente operatori sospetti;

  • individuare con maggiore tempestività frodi alimentari e contaminazioni;

  • accelerare le procedure di ritiro dei prodotti non conformi dal mercato.

Più controlli anche sulle importazioni

Uno degli obiettivi principali del nuovo strumento è anche quello di rafforzare il controllo sulle merci agroalimentari importate, in linea con le misure previste dalla strategia europea per l’agricoltura e l’alimentazione.

TraceMap consentirà infatti agli Stati membri di individuare più facilmente lacune nei sistemi di controllo, vulnerabilità nella filiera e possibili schemi di frode, contribuendo a rendere più efficace la cooperazione tra le autorità nazionali e gli organismi europei di vigilanza.


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Le orogranata in giro per il mondo: Reyer protagonista con le Nazionali

La pausa dei campionati lascia spazio agli impegni delle Nazionali e vede numerose protagoniste dell’Umana Reyer Venezia Women impegnate sui parquet internazionali nei prossimi giorni. Tra qualificazioni alla FIBA Women’s Basketball World Cup 2026 e alle qualificazioni per EuroBasket Women 2027, sono molte le orogranata chiamate a rappresentare i propri Paesi in tornei di grande prestigio.

Sei orogranata con l’Italia a Porto Rico

La presenza della Reyer è particolarmente significativa nella Nazionale italiana, impegnata a San Juan de Porto Rico nel torneo di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026.

Il commissario tecnico azzurro potrà contare su sei rappresentanti del club veneziano:
Francesca Pan, Mariella Santucci, Francesca Pasa, Martina Fassina, Lorela Cubaj e l’assistant coach Angela Gianolla.

Per l’Italia si prospetta un calendario molto intenso, con cinque partite concentrate in pochi giorni. Tutte le gare della Nazionale saranno trasmesse in diretta su RaiSport.

Programma gare Italia

  • Italia – Porto Rico | 12 marzo, ore 01.00

  • Italia – Nuova Zelanda | 12 marzo, ore 22.00

  • Italia – USA | 14 marzo, ore 22.00

  • Italia – Spagna | 15 marzo, ore 22.00

  • Italia – Senegal | 17 marzo, ore 19.00

Coach Mazzon guida la Turchia

Impegno internazionale anche per coach Andrea Mazzon, commissario tecnico della Nazionale turca, che a Istanbul guiderà la Turchia nello stesso torneo di qualificazione mondiale.

Programma gare Turchia

  • Turchia – Canada | 11 marzo, ore 18.30

  • Turchia – Argentina | 12 marzo, ore 18.30

  • Turchia – Giappone | 14 marzo, ore 18.30

  • Turchia – Australia | 15 marzo, ore 18.30

  • Turchia – Ungheria | 17 marzo, ore 18.30

Dojkic e Mavunga nelle qualificazioni a EuroBasket 2027

Parallelamente, altre due giocatrici orogranata saranno impegnate nelle qualificazioni a EuroBasket Women 2027.

Ivana Dojkic vestirà la maglia della Croazia nelle seguenti gare:

  • Croazia – Grecia | 11 marzo, ore 19.00 – Sibenik

  • Danimarca – Croazia | 14 marzo, ore 15.00 – Gentofte

  • Macedonia – Croazia | 17 marzo, ore 18.00 – Skopje

Stephanie Mavunga sarà invece protagonista con la Nazionale polacca:

  • Polonia – Slovacchia | 11 marzo, ore 17.30 – Koszalin

  • Romania – Polonia | 14 marzo, ore 18.00 – Sibiu

  • Cipro – Polonia | 17 marzo, ore 18.00 – Limassol

Si apre dunque un periodo ricco di appuntamenti internazionali che vedrà l’Umana Reyer Venezia Women rappresentata su diversi campi in tutto il mondo, con le sue giocatrici pronte a portare esperienza, talento e spirito orogranata nelle rispettive Nazionali.

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Pubblicità online più cara in Europa: Meta scarica sulle inserzioni il costo delle web tax

Dal prossimo 1° luglio 2026 fare pubblicità sulle piattaforme digitali del gruppo Meta, in particolare su Facebook e Instagram, diventerà più costoso in diversi Paesi europei. L’azienda ha infatti annunciato l’introduzione di supplementi locali sulle inserzioni pubblicitarie, con l’obiettivo di compensare l’impatto delle imposte sui servizi digitali – le cosiddette Digital Services Tax (Dst) – e di altri oneri regolatori applicati nei singoli Stati.

Il sovrapprezzo sarà calcolato in base al Paese in cui gli annunci vengono effettivamente visualizzati, cioè sulle impression generate verso utenti localizzati in una specifica giurisdizione. In questo modo il costo finale delle campagne varierà a seconda delle normative fiscali nazionali.

Per quanto riguarda l’Italia, insieme a Francia e Spagna, l’incremento previsto è pari a circa il 3% del valore della campagna pubblicitaria. In altri Paesi l’aumento potrà essere più elevato: fino al 5% in Austria e Turchia, mentre nel Regno Unito l’impatto sarà intorno al 2%.

La modifica emerge da un aggiornamento della documentazione commerciale della piattaforma pubblicitaria utilizzata dalle imprese per gestire le campagne sui principali servizi del gruppo Meta. L’aumento riguarderà quindi gli acquisti di inserzioni effettuati attraverso i sistemi di gestione degli annunci impiegati da aziende, professionisti e agenzie di marketing digitale.

Le Digital Services Tax sono state introdotte da diversi Stati europei a partire dal 2019 con l’obiettivo di tassare il fatturato generato nel mercato nazionale dalle grandi piattaforme digitali. L’imposta riguarda in particolare attività come la pubblicità online mirata, i servizi di intermediazione digitale e lo sfruttamento commerciale dei dati degli utenti.

In Italia, ad esempio, la cosiddetta web tax, pari al 3% dei ricavi derivanti da specifici servizi digitali, ha generato nel 2024 un gettito di circa 455 milioni di euro. La misura era stata concepita come soluzione temporanea in attesa di un accordo internazionale più ampio sulla tassazione dell’economia digitale.

L’obiettivo dei governi era infatti quello di sostituire le imposte nazionali con il primo pilastro della riforma fiscale globale negoziata in sede Ocse, destinata a ridefinire i criteri di tassazione delle multinazionali digitali e ad attribuire una parte dei profitti ai Paesi in cui si trovano gli utenti o i mercati di riferimento.

Tuttavia il negoziato internazionale è attualmente in una fase di stallo. Le trattative sul cosiddetto Pillar One risultano infatti bloccate anche a causa delle posizioni assunte dall’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump, rallentando la possibilità di arrivare a una soluzione condivisa a livello globale.


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Esame di avvocato verso il nuovo modello: due prove scritte e una orale

Il futuro dell’esame di abilitazione alla professione forense potrebbe essere segnato da un cambiamento significativo già a partire dalle prossime sessioni. L’orientamento emerso dal confronto avvenuto al Ministero della Giustizia tra rappresentanti dell’avvocatura – in particolare del Consiglio Nazionale Forense e dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati – e lo staff del ministro Carlo Nordio va nella direzione di anticipare alcune delle novità previste dalla riforma dell’accesso alla professione attualmente all’esame del Parlamento.

L’ipotesi su cui si sta lavorando prevede una struttura dell’esame articolata in due prove scritte e una prova orale, schema che supererebbe sia il sistema tradizionale delle tre prove scritte sia il modello emergenziale introdotto durante la pandemia.

Il confronto si è reso necessario dopo il vuoto normativo creatosi a seguito del decreto Milleproroghe, che non ha rinnovato la disciplina temporanea adottata negli anni dell’emergenza sanitaria – basata su una prova scritta e tre prove orali – lasciando aperta l’incertezza sulle modalità delle future sessioni.

Per questo motivo l’avvocatura ha chiesto al Ministero di fornire in tempi rapidi indicazioni chiare ai candidati che si stanno preparando per le prossime prove. Secondo il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, è essenziale garantire stabilità e prevedibilità a chi affronta il percorso di accesso alla professione, evitando che l’incertezza normativa si traduca in difficoltà organizzative e formative.

Nel dettaglio, la proposta allo studio prevede che le prove scritte consistano nella redazione di un parere motivato e di un atto giudiziario, svolti in presenza tramite strumenti di videoscrittura e con il supporto dei codici annotati con la giurisprudenza. Le materie verrebbero scelte dal candidato tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.

La prova orale, invece, dovrebbe articolarsi in un colloquio centrato sulla soluzione di un caso pratico, affiancato da quesiti di diritto processuale, diritto sostanziale e ulteriori materie giuridiche tra quelle previste dall’ordinamento forense, oltre alle tradizionali domande su ordinamento professionale, deontologia e previdenza forense.

Dal Ministero della Giustizia sarebbe emersa una disponibilità di massima ad accogliere la proposta avanzata dall’avvocatura. Una volta formalizzata, la richiesta sarà sottoposta al ministro e ai sottosegretari per valutare lo strumento normativo più idoneo – verosimilmente un decreto-legge – capace di introdurre la nuova disciplina già prima dell’entrata in vigore della riforma complessiva.

La necessità di definire rapidamente il quadro normativo si inserisce in un contesto in cui il numero dei candidati all’esame forense è diminuito negli ultimi anni. Dopo i oltre 22 mila aspiranti avvocati registrati nel 2020, le domande sono scese sotto le 10 mila nel 2023, con una leggera risalita negli anni successivi. Un trend che si accompagna anche alla progressiva riduzione degli iscritti alla Cassa Forense.


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Errori nei pagamenti PagoPA per copie e certificati: chiarimenti del Ministero della Giustizia sui rimborsi

Il Ministero della Giustizia ha fornito indicazioni operative sui rimborsi relativi ai diritti di copia e di certificato pagati erroneamente o in misura eccedente tramite la piattaforma PagoPA. I chiarimenti sono contenuti in una circolare del 24 febbraio 2026, che interviene per disciplinare una materia non espressamente regolata dal Testo unico sulle spese di giustizia.

Secondo quanto precisato da via Arenula, le somme versate per tali diritti confluiscono in specifiche voci del bilancio dello Stato legate al settore giustizia. Proprio per questa ragione, la competenza a disporre il rimborso non appartiene all’Agenzia delle Entrate — che si occupa invece delle restituzioni relative al contributo unificato e al contributo fisso di pubblicazione — ma al Ministero della Giustizia, attraverso la Direzione generale del Bilancio e della Contabilità.

Come richiedere il rimborso

La richiesta non deve essere indirizzata direttamente al Ministero, ma presentata all’ufficio giudiziario presso cui era stato richiesto il rilascio delle copie o del certificato. L’istanza deve essere redatta in forma scritta, firmata e contenere il numero di ruolo generale del procedimento.

Alla domanda è necessario allegare la documentazione che dimostri il pagamento effettuato e l’identità del richiedente: la ricevuta del versamento (o copia con il codice identificativo dell’operazione), il documento d’identità e il codice fiscale, oltre all’indicazione dell’IBAN su cui accreditare la somma da restituire.

L’ufficio giudiziario, dopo aver verificato la richiesta, rilascia un nulla osta al rimborso e attiva la procedura interna per individuare il capitolo di bilancio nel quale sono confluite le somme. Una volta accertata la corretta imputazione contabile, la documentazione viene trasmessa alla Direzione generale del Bilancio e della Contabilità del Ministero della Giustizia, che provvede materialmente all’erogazione del rimborso.

La verifica del capitolo di entrata

L’iter può cambiare a seconda della destinazione contabile del pagamento. Se le somme risultano registrate in capitoli diversi del bilancio statale, la competenza al rimborso può essere attribuita ad altre amministrazioni, come il Ministero dell’Economia o le Ragionerie territoriali dello Stato. Per questo motivo la certificazione del capitolo di entrata costituisce un passaggio preliminare indispensabile prima di avviare la procedura.

Imposta di bollo e casi particolari

L’istanza di rimborso è soggetta a imposta di bollo quando l’importo supera la soglia di 77,47 euro. Tuttavia, nel settore civile tale adempimento non è richiesto, poiché il bollo risulta già compreso nel contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo.

Errori frequenti nell’uso di PagoPA

La circolare nasce anche dalla constatazione che, dopo l’introduzione dell’obbligo di pagamento tramite PagoPA per i diritti di copia e certificazione — previsto dalle modifiche normative introdotte dalla riforma Cartabia — si sono verificati numerosi errori da parte degli utenti.

Per questo motivo il Ministero invita gli uffici giudiziari a verificare con attenzione la corretta destinazione delle somme versate prima di procedere con le richieste di rimborso, così da individuare con precisione l’amministrazione competente.

Un’ultima avvertenza riguarda le modalità di presentazione delle domande: le istanze inviate direttamente al Ministero della Giustizia senza indicare l’ufficio giudiziario competente rischiano di essere archiviate senza seguito. Solo le richieste correttamente indirizzate e complete delle informazioni necessarie potranno essere inoltrate alla struttura ministeriale incaricata di effettuare il rimborso.


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Ordinamento forense, ProfessionItaliane critica il ritiro degli emendamenti sulla consulenza

Il dibattito sulla riforma dell’ordinamento forense torna al centro dell’attenzione dopo le decisioni assunte nei giorni scorsi dalla Commissione Giustizia della Camera nell’ambito dell’esame del disegno di legge AC 2629.

A esprimere una posizione critica è ProfessionItaliane, l’organismo che riunisce 23 Ordini e Consigli nazionali delle professioni ordinistiche, che ha manifestato «rammarico e profonda amarezza» per il ritiro degli emendamenti presentati dalle forze di maggioranza nel corso dell’iter parlamentare.

Secondo l’organizzazione, le modifiche proposte avevano l’obiettivo di chiarire e tutelare l’ambito di attività dei professionisti iscritti agli Ordini che operano nel campo della consulenza tecnica e dell’assistenza stragiudiziale. In assenza di tali interventi correttivi, l’attuale formulazione del testo potrebbe generare, a loro avviso, una sovrapposizione di competenze che rischia di incidere sull’equilibrio tra le diverse professioni regolamentate.

ProfessionItaliane sottolinea in particolare il valore dell’approccio multidisciplinare che caratterizza molte attività di consulenza professionale svolte da categorie diverse da quella forense. Una concentrazione eccessiva delle competenze consulenziali legali in capo alla sola avvocatura – sostiene l’associazione – potrebbe produrre effetti sul mercato dei servizi professionali, riducendo la concorrenza e limitando le opportunità operative per altri professionisti ordinistici.

Nel documento diffuso dall’organizzazione si evidenzia inoltre il rischio che una regolazione troppo restrittiva possa sollevare questioni anche sul piano europeo, con la possibilità di contestazioni relative alla libera concorrenza e all’accesso al mercato dei servizi professionali.

ProfessionItaliane ha quindi annunciato che continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione dell’iter legislativo del provvedimento, auspicando un confronto parlamentare che consenta di rivedere alcuni passaggi del testo. L’obiettivo dichiarato è evitare che la riforma dell’ordinamento forense possa tradursi, secondo l’associazione, in una limitazione degli spazi operativi delle altre professioni ordinistiche che operano nel sistema della consulenza.

Il confronto sul disegno di legge si inserisce in un contesto più ampio di revisione delle professioni regolamentate, nel quale il tema della delimitazione delle competenze professionali continua a rappresentare uno dei nodi più sensibili per il legislatore e per gli operatori del settore.


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Riforma Cartabia e ricorsi della parte civile: la Cassazione rimette la questione alla Consulta

La Corte di cassazione ha rimesso alla Corte costituzionale una delle novità introdotte dalla riforma Cartabia del processo penale: la disciplina che prevede il passaggio alle sezioni civili della Suprema Corte dei ricorsi riguardanti esclusivamente interessi civili.

Con l’ordinanza n. 4944 del 2026, i giudici di legittimità hanno infatti sollevato questione di costituzionalità dell’articolo 573, comma 1-bis, del codice di procedura penale, ritenendo che la norma possa entrare in tensione con diversi principi costituzionali, tra cui quelli del giudice naturale, della ragionevolezza e della durata ragionevole del processo. Il dubbio riguarda anche la compatibilità con l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il caso da cui nasce la questione

La vicenda processuale prende avvio da un procedimento per lesioni personali aggravate conclusosi con l’assoluzione dell’imputato in primo grado. La parte civile ha impugnato la decisione limitatamente agli aspetti risarcitori, ma la Corte d’appello ha dichiarato l’impugnazione tardiva.

Contro tale decisione è stato proposto ricorso in Cassazione. La sezione penale della Suprema Corte, ritenendo il ricorso non manifestamente inammissibile, ha applicato la nuova disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, trasferendo il fascicolo alla sezione civile della Corte.

Una volta ricevuto il procedimento, tuttavia, i giudici civili hanno evidenziato una criticità: la questione da decidere riguardava in realtà norme processuali penali, come il termine per proporre impugnazione. Allo stesso tempo, il ritorno del ricorso alla sezione penale avrebbe comportato un inutile rimbalzo tra collegi, con possibili effetti negativi sulla durata del processo.

Il nodo della nuova disciplina

La disposizione contestata stabilisce che, quando l’impugnazione riguarda esclusivamente le conseguenze civili di una sentenza penale, il procedimento debba proseguire davanti al giudice civile competente, anche nel giudizio di Cassazione. In sostanza, dopo una prima verifica di ammissibilità da parte della sezione penale, il ricorso viene trasferito alla sezione civile della Suprema Corte.

Secondo la Cassazione, questo meccanismo modifica profondamente l’assetto precedente. In passato, infatti, la Corte penale decideva il ricorso applicando le regole del processo penale e, in caso di annullamento della decisione sui profili risarcitori, rinviava la causa al giudice civile d’appello per la decisione nel merito.

La nuova disciplina, invece, introduce una sorta di procedimento in due passaggi all’interno della stessa Corte di legittimità: prima la valutazione della sezione penale, poi la decisione della sezione civile.

I dubbi di costituzionalità

Secondo la Suprema Corte, questo modello potrebbe generare criticità sotto diversi profili. Tra le questioni segnalate vi sono la possibile alterazione del principio del giudice naturale, il rischio di disparità di trattamento tra situazioni analoghe e l’impatto sulla durata complessiva del processo.

La Cassazione osserva inoltre che il nuovo sistema sembra superare, di fatto, il precedente meccanismo previsto dall’articolo 622 del codice di procedura penale, ritenuto più lineare e funzionale.

Sarà ora la Corte costituzionale a stabilire se la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia sia compatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento processuale e con le garanzie previste dalla Costituzione. La decisione potrebbe incidere in modo significativo sull’equilibrio tra giurisdizione penale e civile nei procedimenti che riguardano il risarcimento dei danni derivanti da reato.


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Responsabilità disciplinare degli avvocati: le accuse non provate non bastano

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, le accuse formulate dall’esponente non sono sufficienti, da sole, a dimostrare la responsabilità del professionista. È necessario che le contestazioni siano supportate da elementi probatori concreti, come documenti o testimonianze di soggetti terzi non coinvolti nella vicenda.

A ribadirlo è il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 132 del 2 maggio 2025, che richiama i principi generali che regolano l’accertamento dei fatti nell’ambito del giudizio disciplinare.

Secondo il CNF, la mera esposizione di doglianze da parte di chi presenta l’esposto non è sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità. Le accuse devono infatti essere dimostrate attraverso elementi oggettivi e verificabili, nel rispetto delle regole che governano la formazione della prova.

Il Collegio sottolinea inoltre che tale principio vale anche nel caso in cui l’avvocato incolpato non abbia svolto una difesa attiva nel procedimento disciplinare. L’eventuale assenza di controdeduzioni non può infatti trasformare un’accusa non dimostrata in una prova di responsabilità.

Il procedimento disciplinare, ricorda il CNF, non può basarsi su mere affermazioni di parte: la responsabilità del professionista deve essere accertata attraverso un percorso probatorio adeguato e coerente con i principi di garanzia che caratterizzano l’ordinamento.


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Rinuncia del difensore: quando diventa efficace e quali effetti ha sul processo

Nel processo penale la rinuncia al mandato da parte del difensore non produce effetti immediati nel momento in cui viene dichiarata. Perché diventi effettiva è necessario che l’imputato ne sia informato. Fino a quel momento, il rapporto difensivo continua a operare e l’attività svolta dal legale resta pienamente valida.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 35795 del 2025, intervenuta su un tema che negli anni aveva generato orientamenti non sempre uniformi, soprattutto riguardo alla tempistica con cui il giudice deve provvedere alla nomina di un difensore d’ufficio quando il legale di fiducia rinuncia all’incarico.

Secondo la Suprema Corte, la rinuncia dell’avvocato è un atto unilaterale ma di natura “recettizia”: ciò significa che i suoi effetti si producono solo quando la comunicazione raggiunge l’assistito. Di conseguenza, tra la dichiarazione di rinuncia e il momento in cui l’imputato ne ha conoscenza, il mandato difensivo conserva una forma di ultrattività.

Questo principio ha conseguenze rilevanti sul piano processuale. In tale fase di transizione, infatti, non si determina una carenza di difesa tecnica e gli atti compiuti dal difensore rinunciante restano validi. Non può quindi essere dichiarata la nullità del procedimento per il solo fatto che il giudice non abbia nominato immediatamente un difensore d’ufficio nello stesso momento in cui è stata comunicata la rinuncia.

La Cassazione precisa inoltre che la “tempestività” della nomina del difensore d’ufficio deve essere valutata in concreto, verificando se nel passaggio tra un difensore e l’altro l’imputato sia rimasto privo di assistenza tecnica. Se la continuità della difesa è comunque garantita, non sussiste alcuna violazione delle garanzie difensive.

In questa prospettiva, anche l’attività svolta dal legale nella stessa udienza in cui annuncia la rinuncia non può essere automaticamente contestata come illegittima dall’imputato. Tale attività rientra infatti nella fisiologia del rapporto professionale tra avvocato e assistito, soprattutto quando quest’ultimo non è ancora a conoscenza della decisione del difensore.

La Corte ricorda infine che il giudice dispone di ulteriori strumenti per assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa. Tra questi vi è la possibilità di rinviare l’udienza per consentire all’imputato di nominare un nuovo difensore di fiducia o, in mancanza, di procedere alla designazione di un difensore d’ufficio.

Il principio affermato dalla Cassazione rafforza quindi l’idea che la tutela effettiva della difesa debba essere valutata nella concretezza della situazione processuale, evitando automatismi che potrebbero compromettere la stabilità degli atti e il corretto svolgimento del processo.


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