Reyer, match point a San Martino: in Gara 2 vale il pass per il turno successivo

Dopo la convincente vittoria in Gara 1 al Taliercio, l’Umana Reyer Venezia si prepara a tornare in campo per Gara 2 dei playoff LBF. Le orogranata saranno impegnate giovedì 26 alle ore 19.30 sul parquet di San Martino di Lupari, con l’obiettivo di chiudere la serie e staccare il pass per il turno successivo.

Il primo atto ha confermato solidità, profondità e qualità del gruppo veneziano, capace di indirizzare la gara fin dalle prime battute. Ma i playoff, per natura, non concedono certezze: Gara 2 si preannuncia diversa, più intensa, con le padrone di casa pronte a reagire davanti al proprio pubblico dove in occasione dell’ultima giornata di campionato sono riuscite a imporsi proprio sulle leonesse.

Servirà quindi un’altra prestazione di attenzione e maturità per le ragazze di coach Mazzon, chiamate a replicare quanto di buono visto in Gara 1, limitando gli errori e mantenendo alta la concentrazione per tutti i 40 minuti. Partendo dall’ottima prova in difesa di lunedi che ha limitato fortemente la potenza di fuoco avversario.

La dichiarazione di Francesca Pasa: “Sappiamo che sarà una partita diversa da Gara 1. Loro metteranno in campo tutta la loro energia e aggressività per dimostrare di essere una squadra diversa rispetto a quella che si è presentata al Taliercio. Dal canto nostro noi ci concentreremo sugli aspetti che hanno funzionato e sistemeremo gli errori che possono esserci stati. Vogliamo chiudere la serie in due gare e continuare a lavorare per preparare le prossime sfide.”

La Reyer scenderà in campo con la consapevolezza dei propri mezzi e la volontà di dare continuità al percorso costruito durante la stagione, in una fase in cui ogni possesso può fare la differenza.

La partita sarà trasmessa su flima.tv

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Anm dopo il referendum: partita aperta sulla leadership

Il risultato del referendum sulla giustizia non chiude il confronto tra politica e magistratura, ma lo rilancia in una forma nuova, tutta interna all’Associazione nazionale magistrati. Il dato politico è chiaro: il “No” ha raccolto una maggioranza significativa, trasformandosi in un patrimonio che la magistratura associata è ora chiamata a gestire senza disperderne il significato.

In questo contesto si apre una fase di transizione ai vertici dell’Anm, segnata dalle dimissioni del presidente Cesare Parodi, arrivate in modo inatteso e motivate da ragioni personali. Un passaggio che impone una scelta rapida sulla nuova guida, ma che soprattutto riapre il confronto tra le diverse anime della magistratura associata.

L’orientamento prevalente sembra spingere verso una soluzione di continuità, con una leadership riconducibile all’area di Magistratura Indipendente. Tra i nomi più citati emerge quello di Giuseppe Tango, magistrato del lavoro, protagonista attivo nella recente campagna referendaria e considerato da molti una figura capace di coniugare visione e determinazione. Il suo impegno sul territorio, in particolare in realtà come Palermo, dove il consenso al “No” è stato particolarmente elevato, viene indicato come un elemento di legittimazione politica interna.

Tuttavia, la partita resta aperta. Accanto a Tango, prende consistenza l’ipotesi di una candidatura alternativa, più orientata ai contenuti e meno alla dimensione dello scontro. In questa prospettiva, il profilo di Rocco Maruotti, attuale segretario dell’Anm, rappresenta una sintesi possibile: già impegnato nella definizione di proposte concrete per il miglioramento del sistema giustizia, potrebbe intercettare una domanda interna di maggiore concretezza e progettualità.

Il nodo, infatti, non è soltanto la leadership, ma la linea. Dopo mesi di forte mobilitazione sul terreno referendario, l’Anm è chiamata a dimostrare coerenza tra le posizioni sostenute e le scelte future. Il rischio, evocato da più parti, è che dinamiche correntizie possano prevalere sull’impegno effettivamente espresso durante la campagna, indebolendo la credibilità dell’associazione proprio nel momento in cui ha rafforzato il proprio peso nel dibattito pubblico.

Parallelamente, tornano di attualità temi che erano rimasti sullo sfondo. Tra questi, la revisione della pianta organica della magistratura, considerata insufficiente rispetto ai carichi di lavoro, e più in generale l’efficienza del sistema giudiziario. Proposte già elaborate in passato, anche con aperture da parte dell’avvocatura, potrebbero ora trovare nuovo spazio, anche alla luce delle dichiarazioni del ministro della Giustizia orientate a proseguire nel percorso di riforma.

Il prossimo direttivo dell’Anm rappresenterà quindi un passaggio cruciale. Non solo per individuare il successore di Parodi, ma per definire la traiettoria dell’associazione in una fase in cui il rapporto tra magistratura, politica e opinione pubblica appare particolarmente sensibile.


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Giustizia, nodo nomine: Mura in pole per il Gabinetto, ma il governo valuta di non sostituire Delmastro

Nel riassetto in corso al Ministero della Giustizia, il nome che circola con maggiore insistenza per la guida del Gabinetto è quello di Antonio Mura, attuale capo dell’ufficio legislativo. Una soluzione interna, di profilo tecnico-istituzionale, che consentirebbe di garantire continuità amministrativa dopo l’uscita di Giusi Bartolozzi, già da giorni in una posizione di crescente difficoltà prima delle dimissioni.

Diverso, invece, il destino della casella lasciata libera dal sottosegretario Andrea Delmastro. A differenza del Gabinetto, dove una nomina appare necessaria per il funzionamento della struttura, sul piano politico prende quota l’ipotesi di non procedere ad alcuna sostituzione. Una scelta che troverebbe fondamento in una valutazione di opportunità: a un anno dalla fine della legislatura, l’avvicendamento potrebbe essere considerato non prioritario. In ambienti di governo, l’orientamento viene descritto come “probabile, se non quasi certo”.

Anche a via Arenula, dunque, si ragiona in termini analoghi. L’assetto attuale – con il ministro Carlo Nordio, il viceministro Francesco Paolo Sisto e il sottosegretario Andrea Ostellari – garantirebbe comunque la rappresentanza delle principali forze di maggioranza, senza rendere indispensabile un nuovo ingresso. Una soluzione che eviterebbe anche di riaprire equilibri politici delicati all’interno della coalizione.

Nel frattempo, la macchina amministrativa prosegue con una gestione transitoria. Le funzioni del capo di Gabinetto sono state temporaneamente assunte dal vicario Vittorio Corasaniti, affiancato da Anna Chiara Fasano, in attesa della decisione definitiva sulla nomina.

Il profilo di Mura appare coerente con questa fase. Magistrato in pensione, con una lunga esperienza ai vertici degli uffici requirenti e già protagonista di incarichi ministeriali, rappresenta una figura di raccordo tra dimensione tecnica e conoscenza dell’amministrazione. Nel suo percorso figurano, tra l’altro, ruoli di primo piano presso le Corti d’appello di Roma e Venezia, oltre a precedenti incarichi al Ministero della Giustizia, dove ha lavorato anche su temi legati alla semplificazione e alla chiarezza degli atti processuali.

La scelta che maturerà nelle prossime settimane sarà indicativa della linea che il governo intende adottare: rafforzare la struttura con figure tecniche di continuità oppure mantenere un profilo più essenziale, evitando nuovi innesti politici. In entrambi i casi, l’obiettivo dichiarato resta quello di garantire stabilità operativa in una fase considerata decisiva per la chiusura della legislatura.


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Giustizia, il referendum chiude una partita ma apre il nodo più difficile: cosa cambia davvero

Il referendum sulla giustizia si è concluso con la vittoria del No, segnando una battuta d’arresto per il progetto di riforma sostenuto dal governo. Un esito che, come sempre in democrazia, impone rispetto, ma che difficilmente può essere interpretato come una soluzione ai problemi strutturali del sistema giudiziario italiano.

A emergere, nelle ore successive al voto, è infatti un elemento significativo: pur nella contrapposizione tra fronti opposti, si registra una convergenza – almeno sul piano delle analisi – circa l’esistenza di criticità profonde. Non solo sul versante politico, ma anche all’interno della stessa magistratura.

Le dichiarazioni del presidente (dimissionario) dell’Associazione nazionale magistrati, Cesare Parodi, (vedi Corriere della Sera di oggi) vanno in questa direzione. Parodi riconosce apertamente che esistono “critiche giuste” e indica tra le priorità la necessità di maggiore trasparenza nei criteri di nomina dei vertici degli uffici giudiziari e un miglioramento complessivo dell’efficienza del sistema. Un passaggio non secondario, perché segnala un’apertura a un percorso di revisione interna che fino a pochi anni fa sarebbe stato difficilmente ipotizzabile.

Sul fronte opposto, tra i sostenitori del Sì, resta la convinzione che il referendum non abbia realmente misurato il merito delle riforme. L’avvocato Gian Domenico Caiazza, presidente del Comitato promotore, ha sottolineato come il confronto si sia progressivamente trasformato in uno scontro politico, nel quale il contenuto tecnico delle proposte è passato in secondo piano rispetto alle dinamiche di appartenenza. Una lettura che intercetta un tema più ampio: la difficoltà, nel dibattito pubblico, di affrontare riforme complesse fuori da logiche polarizzate.

Caiazza ha inoltre evidenziato un passaggio destinato a pesare nel tempo: il ruolo assunto dalla magistratura associata durante la campagna referendaria, fino a configurarsi – secondo questa interpretazione – come un vero e proprio soggetto politico. Un elemento che apre interrogativi non solo sul rapporto tra poteri dello Stato, ma anche sulla futura tenuta del confronto istituzionale in materia di giustizia.

Nel frattempo, il ministro della Giustizia Nordio ha chiarito che il risultato referendario non produrrà effetti immediati sulla tenuta dell’esecutivo né determinerà un cambio di linea radicale, indicando come priorità il rafforzamento dell’organizzazione degli uffici, il completamento degli organici e la stabilizzazione del personale legato al PNRR.

Un altro dossier delicato per il ministro della Giustizia riguarda ora proprio la gestione interna del dicastero, finito al centro di tensioni politiche e polemiche nelle settimane della campagna referendaria. In ambienti della maggioranza si fa strada la convinzione che alcuni episodi abbiano inciso sull’esito del voto: dalle dichiarazioni controverse attribuite ai vertici amministrativi del ministero (leggi Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto) fino alla vicenda che coinvolge il sottosegretario Andrea Delmastro.

Sul piano politico, le reazioni restano differenziate. Da un lato, c’è chi attribuisce il risultato anche a errori comunicativi e a scelte che hanno esposto il ministero a critiche; dall’altro, chi respinge ogni responsabilità, parlando piuttosto di una narrazione distorta e di una campagna segnata da semplificazioni e contrapposizioni ideologiche.

Il rischio, sottolineato da più osservatori, è quello di una fase di immobilismo: senza un indirizzo politico chiaro, l’attività del ministero potrebbe limitarsi alla gestione ordinaria, rallentando o rinviando interventi strutturali già in agenda.

Resta inoltre aperto il nodo legato alla posizione del sottosegretario Delmastro, su cui la maggioranza mantiene una linea attendista. Eventuali sviluppi giudiziari potrebbero incidere sulle valutazioni politiche, ma al momento prevale una cautela che riflette la delicatezza del momento.

Al di là delle riforme ordinamentali, il funzionamento concreto della giustizia continua però a dipendere da fattori strutturali: risorse, personale, organizzazione, digitalizzazione. Temi che riguardano direttamente non solo magistrati e avvocati, ma anche il personale amministrativo e l’intero ecosistema dei servizi collegati.

Il rischio, altrimenti, è che la chiusura della stagione referendaria venga interpretata come una sospensione del problema, più che come l’inizio di una nuova fase. Ma le stesse ammissioni che arrivano da più parti – inclusa la magistratura – indicano che il sistema è chiamato comunque a un percorso di evoluzione.


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Referendum giustizia, Del Noce (UNCC): “Il risultato va rispettato. Ora serve un confronto serio sulla fiducia dei cittadini”

Il risultato del referendum sulla riforma della giustizia è chiaro e va rispettato senza ambiguità. L’ampia partecipazione al voto conferma quanto il tema sia centrale e quanto forte sia l’attenzione dei cittadini sul funzionamento del sistema giudiziario.

Chi ha sostenuto le ragioni del Sì lo ha fatto nella convinzione che fosse necessario intervenire su nodi strutturali, per rafforzare equilibrio, trasparenza ed efficienza. Una posizione che non nasce da logiche di contrapposizione, ma dalla volontà di contribuire a una giustizia più solida e comprensibile.

“Oggi emerge con ancora maggiore evidenza una priorità che dovrebbe unire tutti – dichiara Alberto Del Noce, presidente dell’Unione Nazionale Camere Civili –: la necessità di recuperare credibilità, autorevolezza e fiducia nella giustizia da parte dei cittadini. È su questo terreno che si misura la qualità dello Stato di diritto”.

Il confronto, infatti, non può dirsi chiuso. Le criticità del sistema – a partire dai temi della trasparenza e dell’efficienza – sono oggi riconosciute da più parti e richiedono risposte concrete, non rinviabili.

“È positivo che si apra una fase di riflessione anche all’interno della magistratura – prosegue Del Noce –. L’autocritica costruttiva è un passaggio essenziale. Ma proprio per questo è necessario che il dialogo coinvolga tutte le componenti del sistema, senza preclusioni e con spirito di responsabilità”.

Il voto referendario non archivia il tema della riforma della giustizia. Al contrario, lo riporta al centro di un confronto più ampio, che chiama istituzioni, magistratura e avvocatura a un impegno condiviso.

“L’avvocatura continuerà a offrire il proprio contributo – conclude Del Noce – con un approccio costruttivo e orientato all’interesse generale, perché una giustizia più giusta, più chiara e più vicina ai cittadini è una priorità che riguarda tutti”.


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Il limite del controllo della Cassazione sulle decisioni disciplinari forensi

Le decisioni del Consiglio nazionale forense (Cnf) in materia disciplinare possono essere impugnate davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione solo entro confini ben definiti. Non si tratta, infatti, di un nuovo giudizio sul merito, ma di un controllo limitato ai profili di legittimità: incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.

A ribadirlo è l’ordinanza n. 6040 del 17 marzo 2026, con cui le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso di un avvocato sanzionato disciplinarmente per aver utilizzato espressioni sconvenienti nei confronti della controparte, contenute in un fascicolo di studio poi esibito in udienza.

La Suprema Corte ha chiarito che restano sottratti al proprio sindacato l’accertamento dei fatti, la valutazione delle prove, la qualificazione della condotta e la determinazione della sanzione. Si tratta, infatti, di ambiti riservati all’autonomia decisionale degli organi disciplinari forensi.

Il controllo della Cassazione interviene solo laddove emergano vizi riconducibili alla legittimità dell’azione amministrativa disciplinare. Tra questi rientra anche il cosiddetto sviamento di potere, che si configura quando il potere disciplinare venga esercitato per finalità diverse da quelle per cui è attribuito dall’ordinamento. Tuttavia, si tratta di un’ipotesi limite, che richiede una deviazione evidente e manifesta.

Le Sezioni Unite hanno inoltre sottolineato che spetta agli organi dell’ordinamento forense individuare concretamente le condotte disciplinarmente rilevanti, anche quando la legge le definisce attraverso clausole generali. In questo contesto, la Cassazione non può sostituirsi al Cnf nella definizione del contenuto delle regole deontologiche, se non per verificarne la ragionevolezza e la coerenza con il quadro normativo.


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Iscrizione all’Albo e pubblico impiego: l’incompatibilità scatta anche senza esercizio della professione

Non è necessario esercitare in modo effettivo la professione forense perché si configuri una situazione di incompatibilità con il pubblico impiego: è sufficiente l’iscrizione all’Albo degli avvocati. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6219 del 17 marzo 2026, intervenendo su un tema che incide direttamente sul rapporto tra status professionale e funzione pubblica.

Il caso riguardava un funzionario comunale licenziato dall’amministrazione di appartenenza per non aver comunicato né all’ente datore di lavoro la propria iscrizione all’Ordine degli avvocati, né all’Ordine la condizione di dipendente pubblico. Una doppia omissione che aveva determinato l’apertura del contenzioso.

In secondo grado, la Corte d’appello aveva dato ragione al lavoratore, sostenendo che l’incompatibilità dovesse essere collegata all’effettivo esercizio dell’attività forense. In assenza di prova concreta dello svolgimento della professione, l’iscrizione all’Albo era stata ritenuta elemento non sufficiente a giustificare il licenziamento.

Diversa la lettura della Suprema corte, che ha accolto il ricorso del Comune. I giudici di legittimità hanno chiarito che la disciplina sull’incompatibilità non è costruita solo per evitare conflitti già in atto, ma per prevenire situazioni potenzialmente idonee a comprometterli. In questa prospettiva, la semplice iscrizione all’Albo integra già una condizione di rischio.

La ratio della normativa, infatti, si fonda sulla tutela di interessi di rilievo costituzionale: da un lato, il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione; dall’altro, l’autonomia e l’indipendenza della professione forense. Due ambiti che devono rimanere distinti per evitare interferenze, anche solo potenziali.

Secondo la Cassazione, è proprio la qualità di iscritto all’Albo a determinare un possibile intreccio tra funzione pubblica e attività professionale, indipendentemente dal fatto che quest’ultima sia concretamente esercitata. L’incompatibilità, quindi, opera già sul piano dello status, senza necessità di verificare un’attività difensiva effettiva.


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Diffamazione sui social: condannato l’avvocato che accusa senza provare

Pubblicare accuse sui social senza dimostrarne la verità può costare caro, anche – e soprattutto – a un avvocato. Con la sentenza n. 4263 del 2 febbraio 2026, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per diffamazione aggravata nei confronti di un professionista che aveva scelto Facebook come strumento per denunciare presunti illeciti, anziché rivolgersi all’autorità giudiziaria.

La vicenda trae origine da un post pubblicato dall’avvocato sulla propria bacheca, in cui accusava due intermediari assicurativi di aver arrecato un danno economico al padre e a sé stesso, parlando esplicitamente di somme sottratte e comportamenti scorretti nella gestione di un contratto. Le affermazioni, ritenute lesive della reputazione, sono state contestate in sede penale dai soggetti coinvolti, costituitisi parti civili.

Secondo i giudici, la condotta integra pienamente il reato di diffamazione aggravata, poiché le accuse attribuivano ai destinatari comportamenti potenzialmente rilevanti anche sul piano penale, senza che vi fosse la possibilità per gli stessi di difendersi in quel contesto. Ma soprattutto, è risultata decisiva l’assenza di qualsiasi iniziativa giudiziaria volta ad accertare i fatti: il professionista, pur ritenendosi danneggiato, non aveva mai promosso un’azione legale contro i presunti responsabili.

Proprio questo elemento ha inciso sulla valutazione della verità del fatto, requisito essenziale per escludere la punibilità. La Corte ha ribadito che la scriminante non può fondarsi su mere convinzioni personali: la verità deve essere oggettiva e dimostrabile, non semplicemente ritenuta tale da chi formula l’accusa.

Sul piano soggettivo, la Cassazione chiarisce che è sufficiente il dolo generico: non occorre l’intenzione specifica di diffamare, ma basta la consapevolezza di utilizzare espressioni idonee a ledere l’altrui reputazione. Un requisito che, nel caso di un avvocato, assume un peso ancora maggiore, considerata la competenza tecnica e la piena consapevolezza degli effetti delle proprie parole.

La decisione si inserisce in un orientamento consolidato che richiama alla responsabilità nell’uso dei social network. La rete non è uno spazio sottratto alle regole del diritto: al contrario, amplifica la portata delle dichiarazioni e, con essa, le conseguenze giuridiche. Anche per i professionisti del diritto, il confine tra legittima critica e diffamazione resta netto e non può essere superato senza adeguate prove e senza il passaggio, imprescindibile, nelle sedi giudiziarie competenti.


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Appello fuori termine: la notifica via PEC fa scattare il conto alla rovescia

Nel processo tributario, il rispetto dei termini per impugnare non ammette margini di flessibilità, soprattutto quando la sentenza è stata notificata via PEC. È questo il principio ribadito da recenti pronunce delle Corti di giustizia tributaria, che consolidano un orientamento sempre più rigoroso in materia di decorrenza del termine breve per l’appello.

In particolare, la sentenza n. 499/2026 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria (sezione IV), depositata l’11 febbraio 2026, offre un chiarimento netto: la notifica della decisione effettuata tramite posta elettronica certificata è pienamente idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni previsto dagli articoli 38 e 51 del d.lgs. 546/1992.

Il caso riguardava un ente impositore che aveva proposto appello ben oltre il termine utile. La sentenza di primo grado era stata notificata dal contribuente il 30 giugno 2023 all’indirizzo PEC dell’amministrazione risultante dai pubblici registri. Nonostante ciò, l’impugnazione è stata notificata soltanto il 6 dicembre 2023, quando il termine breve risultava ormai ampiamente decorso.

La Corte non ha accolto le argomentazioni difensive dell’ente, che tentava di mettere in discussione la validità della notifica richiamando presunte irregolarità formali e l’applicazione della legge n. 53/1994. Secondo i giudici, nel contesto del processo tributario telematico non sono richieste formalità ulteriori rispetto all’invio della PEC a un indirizzo ufficiale tratto dai registri pubblici.

Il principio che emerge è chiaro: una volta provata la corretta notificazione della sentenza, il termine breve per impugnare decorre automaticamente e non può essere aggirato attraverso contestazioni formali prive di incidenza sostanziale.


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Accesso ai dati e abusi del GDPR: la Corte UE frena le richieste strumentali

Il diritto di accesso ai dati personali, pilastro del GDPR, non può trasformarsi in uno strumento per generare contenziosi opportunistici. Con la sentenza del 19 marzo 2026 (causa C-526/24), la Corte di Giustizia dell’Unione europea interviene con chiarezza su un fenomeno sempre più diffuso: l’uso distorto delle richieste di accesso ai dati finalizzato esclusivamente a ottenere risarcimenti.

La vicenda nasce dal comportamento reiterato di un cittadino che, dopo essersi iscritto a newsletter aziendali, presentava richieste di accesso ai dati personali per poi avanzare pretese risarcitorie in caso di mancata o tardiva risposta. In uno di questi casi, un’impresa ha rifiutato di rispondere ritenendo la richiesta abusiva, sulla base della condotta sistematica dell’interessato. La questione è approdata davanti ai giudici europei per chiarire i limiti applicativi degli articoli 15 e 82 del GDPR.

La Corte ha stabilito un principio rilevante: anche una prima richiesta di accesso può essere considerata eccessiva o abusiva, qualora emergano elementi concreti che ne dimostrino la finalità strumentale. Non è quindi necessario che le richieste siano ripetute nel tempo: ciò che conta è la loro natura. Tra i fattori da valutare rientrano, ad esempio, il breve intervallo tra la comunicazione dei dati e la richiesta di accesso, il comportamento complessivo dell’interessato e la sua eventuale prassi di attivare contenziosi analoghi.

Questo orientamento rafforza la posizione di imprese e pubbliche amministrazioni, che possono legittimamente respingere istanze manifestamente abusive, purché siano in grado di dimostrarne la natura.

Sul fronte del risarcimento, la Corte introduce un ulteriore chiarimento: la violazione del GDPR non comporta automaticamente il diritto a un indennizzo. È necessario che l’interessato dimostri un danno effettivo, anche di natura non patrimoniale, e il nesso causale tra la violazione e il pregiudizio subito. Inoltre, non può essere riconosciuto alcun risarcimento quando il danno è stato determinato dal comportamento stesso del richiedente.

I principi affermati non riguardano solo il diritto di accesso, ma si estendono all’intero sistema dei diritti previsti dal GDPR, inclusi rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione.


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