Criptovalute e gioco online, il Gafi avverte: le piattaforme digitali diventano strumenti di riciclaggio

Il riciclaggio di denaro segue l’evoluzione della tecnologia. E tra i settori che stanno attirando maggiormente l’attenzione delle autorità internazionali ci sono ora il gioco d’azzardo online, le criptovalute e le piattaforme digitali di gaming.

A richiamare l’attenzione sul fenomeno è il Gafi – Gruppo d’azione finanziaria internazionale (FATF), che ha elaborato nuovi indicatori di rischio destinati a governi, autorità di controllo e operatori privati. L’obiettivo è facilitare l’individuazione delle operazioni sospette e contrastare l’utilizzo delle piattaforme di gioco da parte delle organizzazioni criminali.

Il quadro emerge da un’analisi durata circa un anno e realizzata con il coinvolgimento di oltre 80 Paesi. Uno degli aspetti più preoccupanti riguarda la dimensione raggiunta dal mercato illegale: in alcune aree, secondo il Gafi, il giro d’affari generato dagli operatori clandestini o dalle piattaforme offshore prive delle necessarie autorizzazioni sarebbe ormai paragonabile, quando non superiore, a quello del settore regolamentato.

Quando il conto di gioco diventa un conto di transito

La trasformazione digitale dei pagamenti ha moltiplicato gli strumenti a disposizione degli utenti, ma contemporaneamente ha aumentato le possibilità di costruire operazioni difficili da ricostruire.

Accanto ai sistemi di pagamento tradizionali vengono infatti utilizzati portafogli elettronici, moneta mobile e virtual asset, che possono consentire di trasferire rapidamente risorse attraverso servizi e giurisdizioni differenti.

Uno degli schemi segnalati riguarda il cosiddetto smurfing: anziché movimentare un’unica somma consistente, il denaro viene suddiviso in numerose operazioni di importo inferiore con l’obiettivo di rendere meno evidente l’attività e aggirare i sistemi di controllo.

Un’altra tecnica consiste nell’utilizzare il conto aperto presso una piattaforma di gioco non per scommettere realmente, ma come semplice passaggio intermedio del denaro. I fondi vengono depositati e successivamente ritirati in modo da costruire una storia apparentemente compatibile con un’attività di gioco.

Tra gli indicatori di rischio figurano inoltre comportamenti di scommessa anomali, operazioni coordinate e transazioni collegate a eventi particolarmente esposti al rischio di manipolazione.

Crypto e piattaforme offshore complicano i controlli

Il problema diventa ancora più complesso quando alle piattaforme di gioco si aggiungono criptovalute e operatori situati in Paesi diversi da quello dell’utente.

Le organizzazioni criminali possono sfruttare le differenze tra le legislazioni nazionali, scegliendo giurisdizioni nelle quali gli obblighi antiriciclaggio o i controlli sulla proprietà delle società risultano meno rigorosi.

La struttura societaria diventa così parte del meccanismo di occultamento.

Catene di società costituite in più Paesi possono rendere difficile individuare il titolare effettivo, cioè la persona che, al di là delle intestazioni formali, controlla realmente l’attività. Un sistema particolarmente appetibile per reti impegnate nelle frodi informatiche e per organizzazioni specializzate nel riciclaggio professionale.

Il risultato è un ecosistema nel quale il denaro può attraversare conti di gioco, wallet digitali, asset virtuali e società registrate in differenti giurisdizioni prima di essere nuovamente immesso nel circuito economico.

Il confine tra gaming ed economia digitale si assottiglia

L’allarme del Gafi evidenzia anche una trasformazione più generale. Il gioco online non è più un settore isolato, ma tende a integrarsi con un’economia digitale nella quale circolano strumenti di pagamento, beni virtuali e servizi accessibili da qualsiasi Paese.

Questa convergenza rende più difficile applicare sistemi di vigilanza costruiti quando le transazioni avvenivano prevalentemente attraverso intermediari finanziari tradizionali.

La sfida per le autorità consiste quindi nel ricostruire non la singola operazione, ma l’intera sequenza digitale attraverso cui vengono movimentati i fondi.

Per questo gli indicatori di anomalia assumono un ruolo sempre più importante: frazionamento sistematico dei depositi, movimenti non coerenti con l’attività di gioco, rapidi versamenti e prelievi, utilizzo di più strumenti di pagamento e collegamenti con operatori non autorizzati possono contribuire a individuare comportamenti che richiedono ulteriori verifiche.

Il Gafi chiede maggiore cooperazione internazionale

Il presidente del Gafi, Giles Thomson, ha invitato i governi ad applicare rapidamente le nuove indicazioni e a rafforzare gli strumenti utilizzati contro le piattaforme illegali.

Una parte decisiva della strategia riguarda la cooperazione transfrontaliera. Una piattaforma può infatti essere registrata in uno Stato, offrire servizi in un altro, utilizzare infrastrutture tecnologiche situate altrove e ricevere pagamenti attraverso strumenti digitali che consentono trasferimenti internazionali.

Nessuna autorità nazionale, isolatamente, può quindi ricostruire con facilità l’intera catena.

Da qui anche la necessità di una collaborazione più stretta tra settore pubblico e operatori privati, chiamati a intercettare tempestivamente schemi e comportamenti sospetti.

Robot umanoidi, dalla fabbrica al campo di battaglia: la Cina accelera sugli impieghi militari

La nuova frontiera della robotica umanoide potrebbe non essere soltanto industriale. Mentre i robot diventano più agili, capaci di muoversi in ambienti complessi e di interagire fisicamente con ciò che li circonda, cresce infatti l’interesse delle forze armate per un loro possibile utilizzo operativo.

La Cina, che negli ultimi anni ha costruito una posizione dominante nella produzione di robot umanoidi, sta accelerando proprio in questa direzione. Il tema è entrato apertamente nel dibattito militare del Paese, con studi, sperimentazioni e programmi dedicati alla possibilità di trasferire sul terreno le tecnologie sviluppate nei laboratori.

Secondo dati di BofA Global Research riportati da Reuters, nel 2025 i produttori cinesi avrebbero rappresentato circa il 95% delle spedizioni mondiali di robot umanoidi. Una capacità industriale che assume un significato ulteriore quando le stesse tecnologie vengono considerate per applicazioni legate alla difesa.

Dalla logistica alle operazioni di combattimento

La prospettiva più immediata non è necessariamente quella di eserciti composti da androidi armati. Le prime applicazioni possono riguardare attività nelle quali sostituire una persona con una macchina consentirebbe di ridurre l’esposizione dei militari al pericolo.

Trasporto di materiali, esplorazione di aree rischiose, ricognizione, recupero dei feriti, interventi in presenza di sostanze pericolose e rimozione di ostacoli sono alcuni dei compiti per i quali i sistemi robotici vengono già studiati.

La guerra in Ucraina ha del resto mostrato quanto rapidamente le tecnologie autonome e semiautonome possano modificare le operazioni militari. Droni assistiti dall’intelligenza artificiale vengono utilizzati per navigazione, individuazione degli obiettivi e ricognizione, mentre robot terrestri possono essere impiegati per attività logistiche o in aree particolarmente esposte.

Gli umanoidi aggiungono una caratteristica particolare: essendo costruiti secondo una configurazione simile al corpo umano, potrebbero teoricamente muoversi in ambienti progettati per le persone, utilizzare scale, superare ostacoli e manipolare strumenti.

Proprio questa versatilità rende interessante il loro possibile utilizzo nelle operazioni urbane.

Robot da combattimento, una prospettiva ancora lontana

Tra sperimentazione e reale capacità operativa, tuttavia, rimane una distanza considerevole.

Le dimostrazioni pubbliche hanno mostrato robot capaci di correre, combattere, eseguire movimenti complessi e coordinarsi. Un campo di battaglia rappresenta però un ambiente radicalmente diverso: terreno irregolare, condizioni meteorologiche, ostacoli imprevedibili, comunicazioni instabili e necessità di prendere decisioni in tempi estremamente ridotti mettono sotto pressione sistemi che ancora oggi presentano problemi di autonomia energetica e affidabilità.

Per alcune missioni, inoltre, la forma umanoide potrebbe non essere nemmeno la soluzione migliore. Robot quadrupedi, mezzi cingolati o piattaforme su ruote risultano spesso meno costosi e tecnologicamente più semplici per compiti specifici.

La ricerca cinese guarda però più avanti. Documenti e iniziative riconducibili all’Esercito Popolare di Liberazione hanno progressivamente ampliato il possibile ruolo degli umanoidi, arrivando a ipotizzare un’evoluzione dalle funzioni di supporto verso attività direttamente connesse al combattimento.

Già nel 2024 la National University of Defense Technology e l’Accademia cinese delle scienze militari avevano dedicato attenzione alle applicazioni militari degli umanoidi. Successivamente sono state organizzate sperimentazioni universitarie nelle quali ai robot venivano affidati compiti come entrare in un’area, ricostruirne la mappa e localizzare potenziali obiettivi.

L’intelligenza artificiale diventa il vero elemento decisivo

La sfida non riguarda però soltanto la costruzione del corpo del robot.

Per trasformare un umanoide in un sistema realmente utilizzabile fuori da un ambiente controllato servono capacità avanzate di percezione, interpretazione dell’ambiente, movimento, manipolazione e decisione. Ed è qui che robotica e intelligenza artificiale finiscono per convergere.

Pechino sta investendo anche nella raccolta dei dati necessari ad addestrare questi sistemi. Programmi militari prevedono l’acquisizione e l’etichettatura di informazioni provenienti da telecamere, radar e sensori di movimento, comprese quelle relative alle caratteristiche del terreno.

L’obiettivo è permettere alle macchine non semplicemente di eseguire movimenti programmati, ma di comprendere l’ambiente circostante e adattare il proprio comportamento alle condizioni incontrate.

Anche gli Stati Uniti investono nei robot militari

La Cina non è l’unico Paese interessato.

Anche l’esercito statunitense ha avviato programmi per sperimentare capacità umanoidi militarizzate, individuando tra i possibili impieghi la ricognizione, la sicurezza, la gestione di materiali pericolosi, la rimozione degli ostacoli e le operazioni offensive e difensive in contesti urbani.

Il vantaggio cinese rimane però soprattutto industriale: Pechino dispone di un ecosistema produttivo particolarmente sviluppato sia per gli umanoidi sia per i robot quadrupedi, una condizione che potrebbe consentire di sperimentare e produrre queste tecnologie su una scala difficilmente raggiungibile dai concorrenti.

La robotica militare apre infine una questione che va oltre la competizione tecnologica. Più aumenta l’autonomia delle macchine, più diventa necessario stabilire quale debba essere il ruolo dell’essere umano nelle decisioni che comportano l’uso della forza.

Il passaggio dai robot utilizzati per trasportare materiali o svolgere ricognizioni a sistemi capaci di individuare e colpire un bersaglio rappresenterebbe infatti un cambiamento sostanziale. E potrebbe trasformare una delle tecnologie simbolo della nuova industria dell’intelligenza artificiale in uno dei temi più delicati della sicurezza internazionale dei prossimi anni.

Intelligenza artificiale, l’allarme arriva dai ricercatori: «La corsa alla superintelligenza è troppo veloce»

Il dibattito sui rischi dell’intelligenza artificiale torna ad accendersi, questa volta per iniziativa di chi quei sistemi contribuisce direttamente a svilupparli.

Jacob Coxon, giovane ricercatore con esperienze professionali sia in Anthropic sia in OpenAI, ha lasciato il proprio incarico accompagnando la decisione con un duro intervento pubblico. Al centro delle sue preoccupazioni c’è la velocità con cui le principali aziende del settore stanno cercando di costruire sistemi sempre più potenti, fino alla prospettiva di una superintelligenza capace di migliorare autonomamente le proprie prestazioni.

Secondo Coxon, l’attuale competizione tecnologica non sarebbe accompagnata da misure di sicurezza proporzionate alle conseguenze potenziali. Il ricercatore sostiene inoltre che, all’interno delle società impegnate nello sviluppo dei modelli più avanzati, la possibilità di conseguenze estremamente gravi sarebbe discussa con maggiore preoccupazione di quanto emerga generalmente nella comunicazione pubblica.

A rendere la vicenda particolarmente significativa sono gli interventi di altri ricercatori di Anthropic.

Evan Hubinger, che lavora sui problemi legati all’allineamento dei sistemi di intelligenza artificiale agli obiettivi e ai valori umani, ha affermato pubblicamente di considerare concreto il rischio che tecnologie future possano produrre conseguenze catastrofiche. Una posizione analoga è stata espressa da Samuel Marks, impegnato nello studio delle tecniche necessarie a controllare e valutare modelli sempre più complessi.

Non si tratta, dunque, soltanto della presa di posizione isolata di un ex dipendente. Le dichiarazioni mostrano come il problema della sicurezza dei sistemi avanzati sia oggetto di un confronto molto acceso anche all’interno delle organizzazioni che guidano lo sviluppo dell’AI.

La competizione verso sistemi sempre più autonomi

Il nodo riguarda soprattutto ciò che potrebbe accadere con il progressivo aumento delle capacità dei modelli.

Una cosa è disporre di un’intelligenza artificiale molto potente nell’elaborazione di testi, immagini, software o dati. Altra prospettiva è quella di sistemi dotati di capacità sufficienti per partecipare direttamente al proprio perfezionamento, contribuendo allo sviluppo di modelli successivi sempre più sofisticati.

È proprio l’ipotesi del cosiddetto auto-miglioramento a rappresentare uno degli scenari maggiormente discussi negli studi sulla sicurezza dell’AI.

A complicare il quadro c’è la competizione internazionale. Le aziende statunitensi sono impegnate in una corsa tecnologica tra loro e, contemporaneamente, devono confrontarsi con la rapida crescita dei concorrenti asiatici. In un simile contesto, rallentare unilateralmente lo sviluppo potrebbe significare perdere un vantaggio strategico e commerciale.

Nasce così un problema difficile da risolvere: anche quando gli operatori riconoscono l’esistenza di rischi, ciascuno ha forti incentivi a continuare a investire e accelerare per evitare di essere superato dagli altri.

Dalla sicurezza tecnica alla governance

Le dichiarazioni provenienti dall’interno di Anthropic riportano quindi al centro una questione destinata ad accompagnare l’evoluzione dell’intelligenza artificiale nei prossimi anni: chi stabilisce fino a quale punto sia accettabile spingere le capacità dei modelli e con quali garanzie?

Il problema non riguarda soltanto eventuali scenari estremi. La crescente autonomia dei sistemi pone già interrogativi sulla loro controllabilità, sulla possibilità di verificarne i comportamenti, sulla responsabilità delle aziende che li sviluppano e sulla capacità delle istituzioni di intervenire prima che una tecnologia sia diffusamente utilizzata.

La questione sta assumendo anche una dimensione internazionale. L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha recentemente richiamato gli Stati sulla necessità di affrontare tempestivamente i pericoli associati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, collegando la governance tecnologica alla protezione dei diritti fondamentali.

Anche in Italia il confronto tende sempre più a concentrarsi sul rapporto tra innovazione e centralità della persona. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo con un videomessaggio a Forum, ha ribadito la necessità di mantenere lo sviluppo dell’AI al servizio dell’essere umano, richiamando in particolare i possibili effetti sui diritti, sulla dignità individuale e sulla qualità delle democrazie.

La vicenda Coxon, al di là delle valutazioni sulle probabilità degli scenari più estremi evocati dai ricercatori, evidenzia quindi una contraddizione destinata a diventare sempre più rilevante: chi conosce meglio le potenzialità dell’intelligenza artificiale è anche tra coloro che chiedono maggiore attenzione ai suoi rischi, mentre la competizione economica e geopolitica continua a spingere nella direzione opposta, verso modelli sempre più potenti e sviluppati sempre più rapidamente.

Giustizia e intelligenza artificiale, a Perugia le prime linee guida distrettuali

L’intelligenza artificiale può leggere e sintetizzare fascicoli, ricostruire cronologie, individuare precedenti giurisprudenziali, controllare tecnicamente gli atti e contribuire persino all’analisi delle intercettazioni. Ma non può sostituire il magistrato e il suo intervento deve essere riconoscibile e verificabile.

Sono alcuni dei principi contenuti nelle Linee guida sull’utilizzo responsabile dell’Intelligenza Artificiale negli uffici giudiziari del Distretto, adottate il 7 settembre 2026 dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Perugia.

Il documento prova a tradurre i principi generali sulla governance dell’IA in indicazioni concrete per il lavoro degli uffici giudiziari, individuando dieci possibili ambiti di applicazione e ponendo al centro trasparenza, riservatezza dei dati, tracciabilità, controllo dei risultati e supervisione umana.

Un assistente intelligente per leggere i fascicoli

Il primo ambito riguarda il fascicolo digitale. Sistemi di IA potranno essere utilizzati per sintetizzare gli atti, individuare persone, fatti, luoghi e date, costruire automaticamente la successione temporale degli eventi e segnalare elementi rilevanti o eventuali incongruenze presenti nella documentazione.

L’obiettivo è soprattutto ridurre i tempi necessari allo studio dei procedimenti più complessi, predisponendo anche schede riepilogative utili al magistrato.

Un secondo campo di applicazione è rappresentato dalla ricerca giurisprudenziale avanzata. L’intelligenza artificiale potrà aiutare a ricostruire gli orientamenti consolidati, individuare contrasti interpretativi, elaborare mappe della giurisprudenza e produrre sintesi ragionate dei precedenti.

Le linee guida precisano però che la conoscenza del precedente non deve trasformarsi in conformismo giurisprudenziale: la tecnologia deve ampliare gli strumenti conoscitivi del magistrato, non condizionarne l’autonomia valutativa.

Il “revisore intelligente”, non il magistrato artificiale

L’IA potrà intervenire anche nella verifica tecnica degli atti, segnalando possibili omissioni nella motivazione, riferimenti normativi errati, precedenti giurisprudenziali non più attuali oppure incoerenze logiche e redazionali.

Su questo punto le linee guida utilizzano una distinzione particolarmente efficace: lo strumento deve operare come “revisore intelligente” e non come “magistrato artificiale”.

La finalità, dunque, è migliorare la qualità tecnica dei provvedimenti senza trasferire alla macchina l’autonomia valutativa propria del magistrato.

IA anche per arretrato, riunioni e intercettazioni

L’intelligenza artificiale potrà essere impiegata anche sul versante organizzativo. I sistemi potranno analizzare sopravvenienze, definizioni, arretrato, tempi di trattazione e aree di maggiore criticità, fornendo elementi utili alla programmazione delle risorse e alle funzioni direttive degli uffici.

È previsto inoltre il possibile ricorso a sistemi di trascrizione delle riunioni capaci di produrre automaticamente il verbale e di estrarre le decisioni assunte.

Più delicato è il capitolo delle intercettazioni. L’IA potrà essere utilizzata per classificare conversazioni, individuare persone, luoghi ed eventi, ricostruire reti di relazioni e identificare temi ricorrenti. In questo caso le linee guida stabiliscono espressamente che i risultati prodotti dovranno essere sottoposti a verifica e validazione umana.

Dalla ricostruzione delle prove alla formazione dei magistrati

Un ulteriore utilizzo riguarda la possibilità di integrare fonti documentali differenti per costruire cronologie dinamiche del quadro probatorio. Per gli uffici requirenti di secondo grado, questi strumenti potrebbero anche fornire una ricostruzione sintetica dello svolgimento del dibattimento di primo grado.

L’IA trova spazio inoltre nella formazione e nell’aggiornamento professionale di magistrati e personale amministrativo: potrà illustrare novità normative e giurisprudenziali, predisporre materiali di studio, personalizzare percorsi formativi, contribuire alla preparazione di modelli condivisi e simulare casi pratici.

Le banche dati giudiziarie, infine, potranno essere rese interrogabili attraverso il linguaggio naturale e sistemi di ricerca semantica, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e anonimizzazione.

Se interviene l’IA bisogna dichiararlo

Uno dei punti centrali delle linee guida è però il principio della “trasparenza dichiarativa”.

Quando l’intelligenza artificiale contribuisce alla formazione di un atto, di un documento o di un elaborato destinato alla circolazione interna o esterna, il suo utilizzo deve essere esplicitamente segnalato.

La dichiarazione serve a rendere conoscibile il procedimento attraverso il quale il documento è stato formato e a consentire un controllo sulla qualità e sull’affidabilità del risultato.

Un principio che la stessa Procura Generale ha già applicato al documento appena adottato: nelle linee guida viene infatti dichiarato espressamente che anche il testo delle linee guida è stato redatto con l’ausilio degli strumenti ministeriali di intelligenza artificiale.

Bisognerà poter ricostruire cosa ha fatto l’algoritmo

La trasparenza non si esaurisce, tuttavia, nella dichiarazione dell’utilizzo dell’IA.

Il decimo punto delle linee guida riguarda specificamente la tracciabilità e il controllo. Nell’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito processuale dovrebbe essere possibile ricostruire quale sistema è stato utilizzato, quali dati sono stati elaborati, quali risultati sono stati prodotti e quali verifiche sono state successivamente compiute dall’operatore umano.

L’obiettivo è creare una catena verificabile dell’intervento tecnologico, mantenendo individuabile la responsabilità della persona.

AI Act, legge italiana e indicazioni del CSM

Le regole adottate a Perugia si inseriscono nel quadro normativo che si è progressivamente formato attorno all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Le linee guida richiamano espressamente il Regolamento Ue 2024/1689, l’AI Act, e la legge italiana n. 132 del 23 settembre 2025, oltre alle raccomandazioni approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura l’8 ottobre 2025 e aggiornate con la delibera del 22 luglio 2026.

Proprio quest’ultima è intervenuta anche alla luce dell’avvio della sperimentazione di Microsoft 365 Copilot presso il Ministero della Giustizia.
Il documento non viene comunque presentato come un insieme di regole definitive. La Procura Generale parla piuttosto di un metodo di lavoro aperto all’aggiornamento, al confronto istituzionale e alla sperimentazione, prevedendo anche il contributo dell’Avvocatura nella costruzione di regole condivise per l’utilizzo dell’IA nel sistema giudiziario.

Dall’ufficio per il processo all’“ufficio dell’intelligenza aumentata”

La prospettiva finale indicata dalla Procura Generale è il progressivo passaggio dall’ufficio per il processo all’“ufficio dell’intelligenza aumentata”.

Non un ufficio nel quale l’algoritmo prende il posto del magistrato, dunque, ma un’organizzazione nella quale strumenti intelligenti ampliano le capacità di ricerca, analisi e gestione delle informazioni degli operatori della giustizia.

Il limite rimane quello della responsabilità decisionale: ogni attività svolta con il supporto dell’IA deve essere sottoposta alla verifica critica della persona e la decisione finale deve restare umana.

Le linee guida di Perugia delineano così un primo modello operativo di “intelligenza aumentata” applicata alla giustizia: più automazione nelle attività di ricerca, analisi e organizzazione, ma anche maggiore trasparenza sull’intervento degli algoritmi e piena tracciabilità del loro utilizzo.

Consulta il documento integrale: Linee Guida IA-Procura Generale di Perugia_signed

Concessioni demaniali, 3.500 commercialisti disponibili per stimare gli indennizzi

Sono già circa 3.500 i commercialisti che hanno manifestato la propria disponibilità a redigere le perizie asseverate relative alle concessioni demaniali. Un dato significativo, considerando che la raccolta delle adesioni è stata aperta soltanto il 4 settembre.

L’attività dei professionisti assume un ruolo importante nel nuovo sistema di assegnazione delle concessioni: la perizia servirà infatti a quantificare l’indennizzo che, ricorrendone le condizioni, dovrà essere riconosciuto dal nuovo concessionario a quello uscente.

La disciplina trova origine nel Dl 131/2024, che ha introdotto specifiche disposizioni sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali destinate ad attività turistico-ricreative e sportive, nell’ambito degli interventi adottati dall’Italia anche in relazione agli obblighi europei e alle procedure di infrazione.

La stima affidata a un professionista indipendente

Il meccanismo delineato dalla normativa assegna all’ente concedente il compito di riportare nel bando il valore dell’indennizzo spettante al precedente titolare della concessione.

La determinazione dell’importo passa attraverso una perizia asseverata predisposta da un commercialista. Il professionista non viene però individuato liberamente dall’amministrazione all’interno dell’intero Albo: la scelta avviene nell’ambito di una rosa di cinque nominativi trasmessa dal presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Per rendere operativo il sistema, il Cndcec ha quindi avviato una procedura dedicata attraverso la quale gli iscritti possono comunicare la propria disponibilità a svolgere questi incarichi.

Le candidature confluiscono in elenchi articolati su base regionale. Non si tratta, tuttavia, di una graduatoria: l’inserimento non garantisce l’assegnazione di una perizia e non determina alcuna posizione di preferenza tra i professionisti.

Quando un Comune o un altro ente concedente avrà necessità di individuare il perito, il presidente del Consiglio nazionale potrà utilizzare gli elenchi per estrarre i nominativi destinati a comporre la cinquina da sottoporre all’amministrazione interessata.

Un incarico destinato ad avere un peso nella partita delle concessioni

Il numero effettivo delle perizie che dovranno essere predisposte dipenderà dall’evoluzione delle procedure di affidamento e non è ancora possibile quantificarlo con precisione. Le dimensioni del settore, tuttavia, spiegano l’interesse manifestato dalla categoria.

Secondo i dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti richiamati nel dibattito sulle concessioni, quelle demaniali marittime sono complessivamente 52.619. Di queste, 27.335 risultano destinate a finalità turistico-ricreative, mentre gli stabilimenti balneari sono 7.531.

Numeri che danno la misura della platea potenzialmente coinvolta nel riassetto del settore e, di conseguenza, dell’importanza che potrà assumere l’attività estimativa.

La perizia, infatti, interviene in uno dei passaggi economicamente più delicati del cambio di concessionario: stabilire il valore da riconoscere al soggetto uscente quando la gestione viene affidata a un nuovo operatore.

Rider, account personali e nuove sanzioni contro il caporalato digitale

Più controlli sull’identità di chi lavora attraverso le piattaforme digitali e nuove sanzioni per impedire che gli account dei rider possano essere ceduti o utilizzati da persone diverse dai titolari. È uno degli interventi introdotti dal Dl 62/2026, che punta a contrastare le forme di intermediazione irregolare e sfruttamento del lavoro favorite dall’utilizzo delle tecnologie digitali.

La disciplina interessa in particolare i lavoratori autonomi impiegati nelle consegne attraverso piattaforma e interviene sull’articolo 47-bis del Dlgs 81/2015. L’obiettivo è rendere identificabile il soggetto che materialmente esegue la prestazione, impedendo che le credenziali digitali possano trasformarsi in uno strumento per aggirare le regole sull’accesso al lavoro.

Il fenomeno si inserisce nel più ampio contrasto al cosiddetto caporalato digitale, vale a dire quelle forme di intermediazione e sfruttamento che possono svilupparsi anche attraverso sistemi tecnologici di assegnazione degli incarichi e gestione delle prestazioni.

Accesso alla piattaforma legato all’identità del rider

Le nuove disposizioni stabiliscono modalità più rigorose per l’accesso alle piattaforme. Il lavoratore può essere identificato attraverso Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). In alternativa, la piattaforma può fornire un proprio account, purché sia associato a un solo codice fiscale e protetto da un sistema di autenticazione a più fattori.

Il principio è quello dell’utilizzo strettamente personale delle credenziali. L’account non può quindi essere ceduto né messo a disposizione di un altro lavoratore.

La ratio della norma è impedire che dietro l’identità digitale formalmente registrata sulla piattaforma possa operare un soggetto differente, con il rischio di creare circuiti paralleli di intermediazione, sostituzioni irregolari dei lavoratori o meccanismi di sfruttamento economico.

La violazione comporta conseguenze anche sul piano amministrativo. La cessione dell’account o il suo utilizzo da parte di un soggetto diverso dal titolare può determinare una sanzione compresa tra 600 e 1.200 euro.

Un solo account per ogni codice fiscale

Gli obblighi riguardano anche le piattaforme. A uno stesso codice fiscale non può essere collegato più di un account e al medesimo lavoratore non possono essere assegnate prestazioni che, per la loro collocazione temporale, risultino incompatibili tra loro.

Per la violazione del limite relativo agli account è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 1.500 euro per ciascun profilo ulteriore associato allo stesso codice fiscale.

La combinazione delle due regole punta quindi a stabilire una corrispondenza effettiva tra identità digitale, lavoratore e prestazione eseguita. Un elemento particolarmente importante nei modelli nei quali la piattaforma non rappresenta soltanto uno strumento tecnologico, ma svolge un ruolo determinante nell’accesso agli incarichi e nella remunerazione dell’attività.

Dal 1° luglio nuovi dati nel Libro unico del lavoro

La stretta sugli account è accompagnata da un ulteriore intervento diretto ad aumentare la tracciabilità del rapporto. Dal 1° luglio 2026 il committente è tenuto a elaborare e mettere a disposizione dei rider il Libro unico del lavoro (Lul).

Per ogni mese devono essere indicati anche il numero delle consegne effettuate e la somma complessivamente riconosciuta al lavoratore. La registrazione è prevista anche nei mesi in cui non siano state effettuate consegne e, di conseguenza, non sia stato maturato alcun compenso: in questi casi i relativi valori devono essere riportati a zero.

Resta tuttavia un profilo interpretativo sul piano sanzionatorio. La disciplina generale del Lul collega infatti determinate sanzioni all’incidenza dell’omissione sui trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali. Quando il rider non abbia effettuato alcuna consegna e non abbia percepito compensi, tale presupposto potrebbe non ricorrere.

L’eventuale assenza di una specifica conseguenza sanzionatoria non renderebbe però irrilevante l’omissione. Potrebbe infatti trovare spazio il potere di disposizione previsto dall’articolo 14 del Dlgs 124/2004, attraverso il quale imporre l’integrazione del Libro unico con le informazioni richieste dalla nuova normativa.

Il quadro che emerge è quello di una progressiva regolazione dell’infrastruttura digitale attraverso cui viene organizzato il lavoro. L’account non è più considerato una semplice credenziale tecnica, ma diventa un elemento essenziale per garantire la riconducibilità della prestazione al lavoratore effettivo. Ed è proprio sull’identificazione certa del rider che il legislatore prova a costruire una nuova barriera contro le forme di intermediazione illecita nell’economia delle piattaforme.

Fattura elettronica, l’Europa accelera verso il modello digitale comune

La fatturazione elettronica si prepara a diventare uno degli elementi centrali del nuovo sistema Iva europeo. Dopo i Paesi che hanno anticipato la trasformazione digitale degli adempimenti fiscali, tra cui Italia, Romania, Polonia, Croazia e Belgio, altri Stati membri stanno introducendo progressivamente obblighi di e-invoicing e di trasmissione digitale dei dati relativi alle operazioni tra imprese.

Dal 1° settembre 2026 la riforma è entrata nella fase operativa in Francia, mentre nel 2027 sarà la volta, secondo i rispettivi calendari nazionali, di Germania e Slovacchia. Anche la Spagna si prepara a procedere nella stessa direzione, con un avvio previsto indicativamente dall’ottobre del prossimo anno.

I diversi modelli nazionali, tuttavia, non sono ancora perfettamente sovrapponibili. Cambiano le modalità attraverso cui le fatture vengono scambiate, i formati informatici ammessi e soprattutto il ruolo attribuito alle amministrazioni fiscali nella gestione dei flussi. In alcuni ordinamenti è previsto il passaggio attraverso infrastrutture soggette a verifiche pubbliche, mentre altri sistemi privilegiano la trasmissione diretta dei documenti elettronici tra gli operatori.

Il percorso è destinato comunque a convergere verso il quadro delineato dalla direttiva Ue 2025/516 nell’ambito del pacchetto ViDA – VAT in the Digital Age. La data decisiva sarà il 1° luglio 2030, quando per le operazioni intra-Ue entreranno in gioco la fatturazione elettronica e i nuovi obblighi di comunicazione digitale, i cosiddetti Digital Reporting Requirements (DRR).

Uno degli obiettivi europei è evitare che la convivenza tra sistemi nazionali differenti produca costi aggiuntivi per le imprese. Per questo il nuovo assetto punta sulla progressiva interoperabilità delle infrastrutture e sull’utilizzo di standard comuni. In particolare, assumono un ruolo centrale i formati strutturati UBL e CII, destinati a favorire la compatibilità tra la fatturazione domestica e quella relativa alle operazioni transfrontaliere.

Francia e Germania verso sistemi interoperabili

Il modello francese combina due diversi strumenti. Da settembre tutte le imprese devono essere in condizione di ricevere fatture elettroniche, mentre l’obbligo di emissione viene esteso gradualmente sulla base delle dimensioni degli operatori. Alla fatturazione elettronica per le transazioni B2B si affianca inoltre un sistema di e-reporting, destinato alla comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti.

Anche la Germania si sta muovendo verso una crescente digitalizzazione delle fatture tra imprese. Il sistema ammette UBL, CII e standard nazionali compatibili e consente lo scambio elettronico direttamente tra le parti, senza riprodurre necessariamente un meccanismo identico a quello italiano. In prospettiva è prevista anche l’introduzione di un sistema di comunicazione dei dati all’amministrazione fiscale, che potrebbe trovare piena applicazione verso il 2030.

Proprio il confronto tra i diversi ordinamenti mette in evidenza una tendenza significativa: il futuro europeo sembra orientarsi verso documenti strutturati e interoperabili, ma senza generalizzare il controllo preventivo delle singole fatture da parte dell’autorità fiscale. È un’impostazione che differisce, sotto questo profilo, dai sistemi oggi adottati in Italia, Romania e Polonia.

Per l’Italia la sfida dell’adeguamento

Il nuovo quadro europeo riguarda direttamente anche il nostro Paese, nonostante l’Italia disponga da anni di un sistema di fatturazione elettronica ormai consolidato. L’adeguamento alle regole ViDA dovrà essere completato entro il 1° gennaio 2035, ma alcuni interventi potrebbero rendersi necessari molto prima.

Tra le questioni da affrontare c’è innanzitutto la compatibilità dell’attuale tracciato XML nazionale con gli standard europei. Un secondo tema riguarda il funzionamento dello Sistema di Interscambio (SdI) e il controllo formale preventivo esercitato sui documenti trasmessi, caratteristica che non coincide pienamente con il modello verso cui si sta orientando la disciplina unionale.

Il calendario europeo rende però il 2030 una scadenza già rilevante per le imprese italiane. Dal luglio di quell’anno gli operatori impegnati nelle transazioni intra-Ue dovranno infatti confrontarsi con le nuove regole comuni, indipendentemente dal termine più lungo riconosciuto per l’adeguamento completo dei sistemi nazionali.

Anticipare il processo di armonizzazione potrebbe quindi diventare una scelta strategica. Un intervento graduale consentirebbe alle imprese e ai loro intermediari di adattare procedure e software evitando di dover gestire, nello stesso periodo, infrastrutture nazionali ed europee troppo differenti tra loro.

La fattura elettronica italiana, dunque, non scompare: dovrà evolvere. Dopo essere stata tra le esperienze più avanzate in Europa, la prossima sfida sarà trasformare un sistema costruito soprattutto per esigenze nazionali in uno strumento pienamente interoperabile con il nuovo ecosistema digitale dell’Iva europea.

Imu e Tari, cambiano le regole: dichiarazione online e 90 giorni per comunicare le variazioni

Cambiano gli adempimenti per Imu e Tari. Le novità arrivano con il d.lgs. 147/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto ed entrato in vigore il giorno successivo, nell’ambito della riforma dei tributi locali.

Per l’Imu, la dichiarazione dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica attraverso un nuovo modello ministeriale. La scadenza resta fissata al 30 giugno di ogni anno, ma il nuovo modulo dovrebbe diventare il canale unico attraverso il quale comunicare le variazioni rilevanti ai fini dell’imposta, comprese quelle connesse alle agevolazioni locali.

Novità ancora più immediata per la Tari. Il precedente termine del 30 giugno dell’anno successivo viene sostituito da un limite di 90 giorni dall’occupazione dell’immobile o dalla variazione intervenuta. La nuova tempistica riguarda gli eventi verificatisi dal 12 agosto 2026 e interessa, tra l’altro, inizio e cessazione dell’occupazione, modifiche della superficie e, per le utenze domestiche, variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare.

La riforma interviene anche sulle controversie relative alla rendita catastale, che costituisce la base per il calcolo dell’Imu. Durante il giudizio, l’imposta continua a essere versata sulla base della rendita iscritta in catasto.

Una volta definita la controversia, se la rendita viene ridotta il contribuente potrà chiedere il rimborso dell’Imu versata in eccesso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al deposito della sentenza definitiva. Se invece viene riconosciuta una rendita superiore, il Comune avrà lo stesso periodo per recuperare la maggiore imposta, applicando gli interessi ma senza sanzioni.

In sostanza, la pendenza della controversia catastale congela i termini ordinari: una modifica destinata ad avere effetti rilevanti soprattutto nei giudizi di lunga durata, perché i conguagli Imu potranno riguardare anche diverse annualità.

Addio ai ponti sulle banconote: sull’euro potrebbero arrivare Leonardo, Beethoven e Marie Curie

Dopo oltre vent’anni, le banconote in euro si preparano a cambiare volto. Al posto delle architetture immaginarie utilizzate fin dalla nascita della moneta unica potrebbero comparire personaggi realmente esistiti e simboli immediatamente riconoscibili dell’identità europea.

La Banca centrale europea sta infatti lavorando alla terza serie dei biglietti da 5, 10, 20, 50, 100 e 200 euro. Due i temi sui quali si concentra la scelta: “Cultura europea” e “Uccelli e fiumi”.

Nel primo caso, sul fronte delle banconote troverebbero spazio sei grandi personalità della storia e della cultura del continente: Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci e Bertha von Suttner. Sul retro sarebbero invece rappresentati luoghi e attività legati alla cultura, dalle biblioteche ai teatri, dalle università alle piazze.

L’alternativa punta sulla natura. Il fronte sarebbe dedicato a uccelli e corsi d’acqua europei, mentre sul retro comparirebbero le sedi delle principali istituzioni dell’Unione, tra cui Parlamento europeo, Commissione, BCE e Corte di giustizia Ue.

La trasformazione non sarà soltanto estetica. La nuova serie dovrà incorporare tecnologie più avanzate contro la contraffazione e puntare a una maggiore sostenibilità e durata dei biglietti. Colori e dimensioni, invece, dovrebbero sostanzialmente rimanere quelli ai quali siamo abituati.

La BCE ha selezionato dieci proposte finaliste e ha aperto ai cittadini dell’area euro un sondaggio online fino al 21 settembre. Alla consultazione popolare seguiranno valutazioni tecniche e un ulteriore sondaggio su un campione rappresentativo della popolazione.

Per vedere materialmente le nuove banconote bisognerà comunque aspettare. L’ipotesi indicata è un debutto tra il 2029 e il 2030, in un periodo che potrebbe coincidere con l’arrivo dell’euro digitale.

Dai ponti e dalle finestre immaginarie del 2002 a Leonardo da Vinci e Marie Curie: la nuova veste dell’euro punta così a trasformare anche il denaro che utilizziamo ogni giorno in un segno più esplicito dell’identità comune europea.

Social e algoritmi: dall’Australia una lezione di effettività per il diritto europeo

8 settembre 2026 – Il Governo australiano ha presentato “My Feed, My Way”, misura inserita nella bozza di Digital Duty of Care. Le piattaforme dovranno notificare a tutti gli utenti, nuovi e già iscritti, come funziona il loro feed e far scegliere l’impostazione predefinita: contenuti selezionati dall’algoritmo oppure contenuti dei soli account seguiti. Le sanzioni arrivano a 109,2 milioni di dollari australiani, applicate dall’eSafety Commissioner, e il perimetro comprende anche videogiochi, app e chatbot, tenuti a proteggere gli under 18 dalle funzionalità di progettazione che incidono sui comportamenti.

Nulla di nuovo, sul piano del principio

Per il giurista europeo la novità non sta nel contenuto del diritto. L’art. 38 del Regolamento (UE) 2022/2065 impone già alle piattaforme di dimensioni molto grandi che utilizzano sistemi di raccomandazione di offrire almeno un’opzione non fondata sulla profilazione; l’art. 27 obbliga a spiegarne i parametri principali in linguaggio chiaro. La differenza sta altrove: il DSA riconosce una facoltà che l’utente deve andare a cercare, la proposta australiana gliela sottopone come scelta.

«È la distinzione tra un diritto previsto e un diritto realmente esercitabile – osserva Marco Martorana, presidente di ASSOdata e avvocato esperto di protezione dei dati personali –. L’opzione europea esiste, ma è collocata in menu che quasi nessuno consulta e che in molti casi occorre riattivare a ogni accesso. Sappiamo bene, anche dalla letteratura consumeristica, che l’impostazione predefinita determina il comportamento della quasi totalità degli utenti. Intervenire sul default significa quindi incidere sull’effettività della tutela, non sulla sua enunciazione».

Dal contenuto illecito al design del servizio

Il dato più rilevante per la pratica è che la Commissione europea tratta ormai l’architettura delle piattaforme come autonomo oggetto di vigilanza. Il 6 febbraio 2026 sono stati notificati a TikTok rilievi preliminari di violazione del DSA per l’addictive design — scorrimento infinito, riproduzione automatica, notifiche push, raccomandazione fortemente personalizzata — e il 10 luglio 2026 rilievi analoghi hanno riguardato Meta per Instagram e Facebook. Non si contestano contenuti illeciti, ma l’inadeguata valutazione e mitigazione dei rischi sistemici ai sensi degli artt. 34 e 35 DSA. Si tratta di rilievi preliminari, che non pregiudicano l’esito finale; l’eventuale decisione di non conformità può comportare sanzioni fino al 6% del fatturato mondiale annuo. Nella stessa direzione va il Digital Fairness Act, atteso in proposta entro fine anno.

«Quando l’utente è un minore la questione cambia natura – aggiunge Martorana, che è anche Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Lucca –. Occorre chiedersi quale obiettivo l’algoritmo sia chiamato a ottimizzare: la massimizzazione del tempo di permanenza non può essere l’unico parametro di progettazione. Safety by design e privacy by design significano esattamente questo, incorporare la tutela nell’architettura del servizio anziché aggiungerla quando il danno si è prodotto».

Il fronte italiano

Sull’accertamento dell’età l’Italia dispone già di regole operative: la delibera AGCOM n. 96/25/CONS, adottata in attuazione dell’art. 13-bis del d.l. n. 123/2023 conv. l. n. 159/2023, fonda il sistema sul criterio della doppia anonimia, con verifica affidata a un certificatore terzo e trasmissione alla piattaforma della sola prova del requisito anagrafico. Un modello coerente con i principi della Dichiarazione 1/2025 dell’EDPB sulla garanzia dell’età. Resta invece all’esame del Senato il disegno di legge n. 1136 (Mennuni-Madia), che fissa in quindici anni la soglia per l’apertura autonoma di account social e innalza da quattordici a sedici anni l’età per il consenso al trattamento dei dati.

«La tutela dei minori non può però tradursi in identificazione generalizzata degli utenti – conclude Martorana –. I sistemi di verifica devono essere efficaci ma proporzionati, costruiti sul principio di minimizzazione. Non siamo chiamati a scegliere tra minori non protetti e cittadini permanentemente identificati».

Cosa cambia per chi esercita la professione

Il baricentro della responsabilità si sposta dal contenuto pubblicato all’architettura del servizio. Per chi assiste fornitori digitali significa nuove attenzioni nella redazione delle condizioni generali, nella documentazione delle valutazioni di rischio e nella progettazione delle interfacce di scelta. Per chi opera sul versante della tutela, il difetto di progettazione diventa un argomento spendibile in sede risarcitoria.

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