Depositi telematici bloccati? Ora c’è il registro ufficiale dei malfunzionamenti

Quante volte un deposito telematico è saltato all’ultimo momento per un blocco dei sistemi ministeriali, lasciando al difensore l’onere di dimostrare che la colpa non era sua? Da oggi questo problema ha una soluzione strutturale.

Il Dipartimento per l’innovazione tecnologica della Giustizia ha annunciato l’attivazione, sul portale dei Servizi Telematici (PST), del registro ufficiale dei malfunzionamenti dei sistemi informatici ministeriali. Lo strumento dà attuazione all’art. 196-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e all’art. 175 c.p.p., e copre sia il processo civile telematico (PCT) sia quello penale (PPT).

Come funziona

Il registro, consultabile direttamente dal portale PST, rilascia due tipologie di attestazione. La prima è provvisoria: viene generata mentre il disservizio è in corso e indica data e ora di inizio del blocco, con le informazioni disponibili in quel momento. La seconda è definitiva e fotografa l’intero arco temporale del malfunzionamento, dall’inizio alla fine. Ogni certificazione riporta inoltre l’ambito territoriale coinvolto, gli uffici giudiziari interessati, i sistemi colpiti e la data di emissione del documento.

Perché conviene agli avvocati

Il valore pratico è evidente. Immaginiamo una comparsa conclusionale con scadenza alle 23.59: se il portale si blocca alle 18 e il disservizio risulta dal registro, il difensore può scaricare prima l’attestazione provvisoria e poi quella definitiva, precostituendosi una prova ufficiale — rilasciata dallo stesso Ministero — del fatto che il deposito era tecnicamente impossibile per cause a lui non imputabili.

I limiti da conoscere

Attenzione, però: il registro non è una scorciatoia processuale. Non sostituisce gli strumenti ordinari come l’istanza di rimessione in termini o la richiesta di proroga, e resta fermo l’onere di diligenza della parte, che deve attivarsi per acquisire la certificazione e allegarla agli atti quando rilevante. Soprattutto, l’attestazione copre esclusivamente i blocchi dei sistemi ministeriali: non può essere invocata per anomalie riconducibili al professionista, come errori del software redattore atti, problemi della propria firma digitale o della PEC.

Trasparenza e affidabilità

L’informazione sui disservizi continuerà a viaggiare anche sui canali tradizionali: news del sito PST, piattaforma “Giustizia informa” e comunicazioni massive agli utenti. Dall’attivazione del registro sono già stati censiti alcuni blocchi, legati ad aggiornamenti o manutenzioni, ora sul solo versante penale, ora su quello civile, ora su entrambi. Dal Ministero inquadrano l’iniziativa tra le misure di rafforzamento della trasparenza e dell’affidabilità dei servizi digitali della giustizia, a garanzia della piena operatività del PCT e del PPT.


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Cybersicurezza, verso la certificazione europea anche dei servizi: nuove regole per operatori e fornitori

La cybersicurezza non passa più soltanto dall’affidabilità di software, dispositivi e infrastrutture. Sempre più spesso la protezione dei sistemi informatici dipende anche dalla qualità dei servizi offerti da aziende specializzate, chiamate a monitorare le reti, prevenire gli attacchi e intervenire quando si verifica un incidente. È proprio su questo fronte che interviene lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 2 luglio 2026, destinato ad adeguare l’ordinamento italiano al regolamento (UE) 2025/37.

L’obiettivo del provvedimento è ampliare il sistema europeo di certificazione della cybersicurezza, estendendolo anche ai cosiddetti servizi di sicurezza gestiti. Si tratta di un passaggio che riflette l’evoluzione del settore: oggi molte organizzazioni affidano a operatori esterni attività fondamentali come il monitoraggio delle minacce informatiche, la gestione degli incidenti, le verifiche di sicurezza, i penetration test e la consulenza specialistica. La qualità di questi servizi diventa quindi un elemento essenziale della resilienza digitale di imprese e pubbliche amministrazioni.

Per rendere omogeneo il mercato europeo, il decreto interviene sul decreto legislativo n. 123 del 2022, che aveva già recepito il quadro di certificazione previsto dal Cybersecurity Act. La novità consiste nell’inserire anche i fornitori di servizi nel sistema delle certificazioni europee, con l’obiettivo di offrire maggiori garanzie a chi acquista prestazioni in materia di sicurezza informatica e favorire standard comuni tra gli Stati membri.

Un ruolo centrale sarà affidato all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. L’ACN vedrà infatti rafforzate le proprie competenze sia come autorità nazionale di certificazione sia come organismo di vigilanza sul mercato. Tra i nuovi poteri rientra anche la possibilità di intervenire sui certificati rilasciati, disponendone la revoca quando vengano meno i requisiti previsti dalla normativa. Contestualmente saranno aggiornate le procedure che disciplinano l’accreditamento degli organismi incaricati delle verifiche di conformità, comprese le strutture specializzate del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Interno.

Il provvedimento introduce inoltre un sistema di responsabilità più incisivo per gli operatori del settore. Chi metterà a disposizione servizi soggetti a certificazione senza la prescritta documentazione europea o senza il necessario certificato di cybersicurezza potrà essere destinatario di sanzioni amministrative comprese tra 30.000 e 150.000 euro. Oltre alla sanzione economica, nei casi più gravi potrà essere disposto il divieto di continuare a commercializzare o fornire il servizio fino al ripristino delle condizioni previste dalla legge.

Particolare attenzione viene dedicata anche alla gestione delle vulnerabilità. I fornitori saranno chiamati a segnalare tempestivamente alle autorità competenti eventuali criticità emerse durante l’erogazione dei servizi. L’omissione di tali comunicazioni entrerà a far parte delle violazioni sanzionabili, nella prospettiva di favorire una maggiore collaborazione tra operatori e istituzioni nella prevenzione delle minacce informatiche.

Le novità riguardano anche il settore delle firme elettroniche. Lo schema di decreto modifica infatti il Codice dell’amministrazione digitale stabilendo che i dispositivi sicuri per la firma qualificata dovranno essere dotati della certificazione di sicurezza prevista dal regolamento eIDAS. L’intervento punta a uniformare gli standard richiesti agli strumenti utilizzati per la sottoscrizione elettronica dei documenti, rafforzando il livello di fiducia nelle transazioni digitali.

Più che introdurre nuovi adempimenti, il provvedimento segna un’evoluzione dell’approccio europeo alla cybersicurezza. Se negli ultimi anni l’attenzione si era concentrata soprattutto sulla certificazione dei prodotti ICT, oggi il legislatore riconosce che la sicurezza dipende in misura crescente anche dalla qualità dei servizi che li accompagnano. Per le imprese del settore, ciò significa confrontarsi con requisiti più stringenti ma anche con un quadro di regole condivise che potrà favorire trasparenza, competitività e fiducia nel mercato europeo della cybersicurezza.


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L’Europa si prepara alla cyberdifesa dell’era IA: ecco il piano che cambierà la sicurezza digitale

L’intelligenza artificiale rappresenta oggi una delle più grandi opportunità per rafforzare la cybersicurezza, ma anche una delle principali fonti di nuove minacce. Con i modelli di IA sempre più potenti, la capacità di individuare vulnerabilità, automatizzare attacchi informatici e aumentare la velocità delle offensive cyber cresce rapidamente, imponendo un cambio di paradigma nella difesa digitale.

Per rispondere a questa evoluzione, la Commissione europea ha presentato un nuovo Action Plan on Cybersecurity and Artificial Intelligence, una strategia che mira a rendere l’Unione europea più resiliente di fronte ai rischi dell’IA, senza rinunciare alle opportunità offerte da queste tecnologie. Il piano si sviluppa su tre direttrici principali: promuovere un utilizzo sicuro dell’intelligenza artificiale avanzata, rafforzare la cybersicurezza europea e sviluppare capacità tecnologiche autonome nel settore.

Uno degli aspetti centrali riguarda la valutazione preventiva dei modelli di IA. In applicazione dell’AI Act, i sistemi più avanzati dovranno essere sottoposti a verifiche approfondite prima della loro immissione sul mercato europeo, con particolare attenzione ai rischi di utilizzo improprio in ambito informatico. Per sostenere questa attività, Bruxelles prevede la creazione entro il 2027 di una capacità europea dedicata alla valutazione indipendente dei modelli di IA, che opererà a supporto dell’AI Office della Commissione.

Il piano affronta anche il tema dell’accesso alle tecnologie più avanzate. Oggi molti modelli di frontiera sono sviluppati da operatori extraeuropei e l’accesso alle loro funzionalità dipende da criteri spesso poco trasparenti. Per questo motivo la Commissione, insieme all’ENISA, elaborerà entro la fine del 2026 un Blueprint europeo che definirà modalità comuni per consentire a pubbliche amministrazioni, operatori di infrastrutture critiche, aziende e centri di ricerca di accedere in modo sicuro e controllato alle capacità più avanzate dell’intelligenza artificiale.

Accanto alla regolazione, il documento punta molto sulla sperimentazione. ENISA e il Joint Research Centre realizzeranno una piattaforma europea sicura dove testare l’impiego dell’IA in scenari realistici di cybersicurezza, senza esporre a rischi le infrastrutture reali. Gli ambienti simulati consentiranno di sperimentare strumenti per il rilevamento delle minacce, la gestione degli incidenti e la ricerca automatica delle vulnerabilità in settori strategici come energia, trasporti, sanità, finanza e pubblica amministrazione.

La strategia europea richiama inoltre imprese e amministrazioni a rafforzare le misure di security by design, accelerando la correzione delle vulnerabilità e adottando pratiche di “cyber hygiene” sempre più rigorose. In questo contesto, la Commissione incoraggia anche l’utilizzo di modelli di IA, compresi quelli open source, per individuare più rapidamente i punti deboli dei sistemi informatici e migliorare la capacità di prevenzione e risposta agli attacchi. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla sicurezza del software open source, attraverso una campagna europea che coinvolgerà istituzioni, imprese e comunità di sviluppatori nella manutenzione delle componenti più critiche.

Un’altra direttrice strategica riguarda la sovranità tecnologica europea. Il piano prevede infatti il lancio di una grande sfida europea dedicata all’IA per la cybersicurezza, destinata a mettere in rete aziende, università e centri di ricerca per sviluppare nuove soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. Parallelamente, Bruxelles continuerà a investire nelle AI Factories, nelle future Gigafactory e nelle infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza da tecnologie sviluppate fuori dall’Unione e rafforzare la competitività europea nel settore.

Non manca infine il tema delle competenze. La Commissione intende utilizzare la Cybersecurity Skills Academy per sviluppare percorsi formativi specifici dedicati ai professionisti della sicurezza informatica, mentre ENISA aggiornerà il quadro europeo delle competenze inserendo nuovi profili professionali legati all’impiego dell’intelligenza artificiale nella difesa cyber.

Il piano si inserisce nel più ampio quadro normativo europeo già delineato dall’AI Act, dalla Direttiva NIS2, dal Cyber Resilience Act, dal regolamento DORA e dal Cyber Solidarity Act, con l’obiettivo di costruire un ecosistema capace non solo di difendersi dalle minacce alimentate dall’intelligenza artificiale, ma anche di utilizzare la stessa IA come leva per aumentare la resilienza delle infrastrutture digitali europee.

Documento integrale al link: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eu-action-plan-cybersecurity-and-artificial-intelligence


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Pasa, la regista resta in orogranata anche nel 2026/2027

L’Umana Reyer Venezia è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale di Francesca Pasa, che vestirà la maglia delle Leonesse anche per la stagione sportiva 2026/2027. Playmaker di 175 cm, dotata di grande velocità e capacità realizzativa, Francesca continuerà a guidare il perimetro orogranata, confermando la volontà del club di dare continuità a un gruppo solido e ambizioso.

Arrivata a Venezia con l’obiettivo di compiere un ulteriore salto di qualità, Pasa ha saputo inserirsi fin da subito come un elemento di affidabilità nello scacchiere delle Leonesse. Nel suo primo anno in laguna, Francesca ha dimostrato una continuità e una tenuta fisica straordinarie, collezionando 49 presenze su 49 partite disputate dalla Reyer tra le competizioni nazionali e continentali.

Nell’ultima annata sportiva, Francesca Pasa è scesa in campo in 27 partite tra campionato e playoff, garantendo un contributo di 5,3 punti, 2,0 assist e 1,7 rimbalzi di media ad allacciata di scarpe, tirando con il 51% da due punti e il 33% dall’arco dei tre punti. Il livello delle sue prestazioni è risultato importante anche sul prestigioso palcoscenico dell’EuroLeague Women: in 18 sfide disputate contro le big continentali, Pasa ha alzato ulteriormente le sue cifre, viaggiando a 5,6 punti, 2,4 assist e 2,2 rimbalzi a partita.

Le dichiarazioni di Francesca Pasa

“Sono davvero molto felice di aver rinnovato con la Reyer, che ringrazio. La scorsa stagione è stata molto positiva e mi sono trovata benissimo, sia con la squadra che con tutto l’ambiente. Venezia è una società ambiziosa, con grandi obiettivi, e spero che il prossimo anno riusciremo a toglierci tante soddisfazioni e a conquistare qualche trofeo. Non vedo l’ora di ricominciare questa nuova stagione e di ritrovare tutti i nostri tifosi al palazzetto.”

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Giustizia, il Parlamento accelera: incompatibilità, bonus tecnologia e stipendi nel dibattito

L’iter di conversione del decreto-legge n. 100 continua ad arricchirsi di proposte destinate a incidere sull’organizzazione della giustizia. Gli emendamenti presentati in Commissione Giustizia del Senato affrontano temi diversi, che spaziano dalle incompatibilità negli incarichi direttivi della magistratura agli strumenti informatici in dotazione ai magistrati, fino alle regole sull’utilizzo delle intercettazioni.

Tra le modifiche di maggiore rilievo figura l’introduzione di un nuovo regime di incompatibilità per i magistrati che ricoprono funzioni direttive requirenti. La proposta prevede che chi dirige una procura della Repubblica o una procura generale non possa contemporaneamente presiedere una Corte di giustizia tributaria situata nello stesso distretto di Corte d’appello.

La misura avrebbe effetto anche sugli incarichi già conferiti. Nei casi in cui la nuova disciplina determini una situazione di incompatibilità, il magistrato dovrà lasciare la presidenza della Corte tributaria. Il testo prevede la possibilità di richiedere l’assegnazione a un incarico equivalente presso un diverso distretto; in mancanza di posti disponibili, è prevista la destinazione ad altre funzioni direttive nell’ambito della giustizia tributaria, anche oltre la dotazione organica ordinaria.

Contributo per rinnovare le dotazioni informatiche

Un secondo emendamento introduce una misura di carattere organizzativo e tecnologico. Ai magistrati che ne faranno richiesta verrebbe riconosciuto un contributo di 600 euro destinato all’acquisto di un dispositivo informatico.

L’obiettivo dichiarato è favorire il progressivo aggiornamento delle dotazioni tecnologiche utilizzate nell’attività giudiziaria. La proposta, tuttavia, ha già suscitato osservazioni critiche. Secondo alcuni commentatori, demandare ai singoli magistrati l’acquisto degli strumenti di lavoro rappresenterebbe il segnale delle difficoltà dell’amministrazione nel garantire direttamente apparecchiature adeguate e uniformi.

Intercettazioni, resta il confronto politico

Prosegue nel frattempo il dibattito su un’altra proposta di modifica, presentata da esponenti di Fratelli d’Italia, che interviene sulla disciplina delle intercettazioni.

L’emendamento mira ad ampliare le ipotesi nelle quali le conversazioni intercettate nell’ambito di un procedimento possano essere utilizzate anche in un diverso procedimento penale, estendendo il numero dei reati interessati dalla disciplina. La proposta nasce anche alla luce delle esigenze investigative evidenziate dal Procuratore nazionale antimafia, che ha richiamato l’importanza di disporre di strumenti efficaci nel contrasto alla criminalità organizzata.

Sul punto, tuttavia, il confronto politico rimane aperto. Da Forza Italia è già stata manifestata una posizione critica nei confronti dell’estensione prevista dall’emendamento, ritenuta da alcuni esponenti un arretramento rispetto all’attuale equilibrio normativo, che limita il riutilizzo delle intercettazioni a specifiche fattispecie di reato.

Nel frattempo resta aperto il confronto sugli stipendi

Accanto alle modifiche organizzative, continua a far discutere anche il tema del trattamento economico della magistratura. L’ordinanza n. 5140/2026 del Consiglio di Stato ha infatti riacceso il dibattito sull’adeguamento automatico delle retribuzioni, confermando l’obbligo di dare esecuzione alla precedente decisione che aveva censurato il criterio utilizzato per determinare gli incrementi stipendiali.

La vicenda ha alimentato anche le riflessioni delle organizzazioni sindacali del pubblico impiego. Confintesa FP osserva come il sistema attuale garantisca ai magistrati un meccanismo automatico di adeguamento collegato all’inflazione, mentre il personale contrattualizzato delle Funzioni Centrali resta legato esclusivamente ai tempi e alle risorse dei rinnovi contrattuali.

Secondo il sindacato, il tema non riguarda la legittimità delle tutele riconosciute alla magistratura, ma l’opportunità di introdurre strumenti analoghi anche per il restante personale pubblico, così da preservare il potere d’acquisto delle retribuzioni. Tra le proposte avanzate figurano maggiori risorse nella prossima legge di bilancio e un sistema stabile di rivalutazione salariale collegato agli indici ISTAT.


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SPID, maxi-falla in Lepida: documenti di 1,5 milioni di cittadini a portata di clic. Multa del Garante

Un nuovo provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali riaccende i riflettori sulla sicurezza dell’identità digitale. L’Autorità ha sanzionato Lepida S.c.p.a., la società in-house della Regione Emilia-Romagna che gestisce anche servizi di identity provider per SPID, per una serie di violazioni del GDPR relative al sistema di accreditamento degli operatori abilitati all’identificazione dei cittadini.

Secondo la ricostruzione dell’Autorità, oltre 7.000 operatori degli sportelli di identificazione potevano consultare e scaricare, senza reali limitazioni, dati personali e copie di documenti d’identità riferiti a oltre 1,5 milioni di cittadini, in gran parte residenti in Emilia-Romagna. L’accesso risultava configurato in modo sostanzialmente indiscriminato, anche in assenza di una necessità operativa concreta legata alla singola pratica.

Le verifiche del Garante hanno fatto emergere consultazioni non riconducibili ad alcuna attività di identificazione o assistenza, effettuate — si legge nel provvedimento — anche per “mera curiosità”, oltre a download di documenti estranei alle esigenze di servizio. Per l’Autorità si tratta di violazioni dei principi cardine del regolamento europeo: privacy by design e by default, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione e sicurezza del trattamento.

La sanzione, pari a 100mila euro, è stata determinata tenendo conto di alcuni fattori attenuanti: la piena collaborazione di Lepida durante l’istruttoria, l’adozione immediata di misure correttive, l’assenza di precedenti violazioni e il ruolo della società nella promozione della cultura della protezione dei dati sul territorio.

Il caso arriva a pochi giorni dalla presentazione, il 2 luglio, della Relazione annuale del Garante alla Camera dei Deputati, che ha certificato per il 2025 un aumento del 10% dei data breach notificati — 2.415 in totale — e oltre 37 milioni di euro di sanzioni comminate nel corso dell’anno.

Cosa insegna il caso Lepida

Per gli studi legali il provvedimento non è una notizia di colore: SPID è ormai la chiave con cui avvocati e cittadini entrano ogni giorno nel cassetto fiscale, nell’INAD, nel processo telematico e in tutti i servizi della PA digitale. Dietro quella chiave ci sono un documento d’identità, un codice fiscale, un volto: se chi li custodisce non limita rigorosamente chi può vederli, quando e perché, la vulnerabilità si trasferisce a cascata su ogni titolare dell’identità.

Il caso indica con precisione dove si gioca la partita: profilazione degli operatori per ruolo, accessi consentiti solo in presenza di una pratica concreta, tracciamento dei log e verifiche periodiche sugli accessi anomali, cancellazione dei documenti quando la finalità è esaurita. Sono esattamente i presidi che il GDPR riassume nei principi di privacy by design, minimizzazione e limitazione della conservazione — e che distinguono un identity provider affidabile da uno esposto.

Per il professionista, due mosse pratiche: scegliere il proprio gestore SPID anche in base alla serietà delle sue misure di sicurezza, non solo alla comodità di attivazione; e attivare le notifiche di accesso e autenticazione, per accorgersi subito di utilizzi anomali della propria identità. Perché l’identità digitale vale quanto la cura di chi la gestisce: è lì, prima che nelle sanzioni, che si misura la differenza.


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L’affitto dello studio non si paga? L’avvocato finisce sospeso

C’è chi pensa che la deontologia forense si fermi sulla soglia dell’aula di udienza o, al massimo, alla porta dello studio. Errore. Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 62 depositata il 25 febbraio 2026, ricorda che la toga “non si toglie mai”: anche il mancato pagamento dell’affitto dei locali dove si esercita la professione costituisce illecito disciplinare, con conseguenze tutt’altro che simboliche.

Il caso: morosità e tre mesi di sospensione

La vicenda arriva dalla Calabria. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina aveva inflitto a un avvocato la sospensione dall’esercizio professionale per tre mesi, a causa del persistente inadempimento nel versare i canoni di locazione dell’immobile adibito a studio legale.

Il professionista non ci è stato e ha impugnato la sanzione davanti al CNF, giocando una carta apparentemente logica: la morosità verso il proprio locatore — sosteneva — è una vicenda privata, un inadempimento civilistico come tanti, del tutto estraneo all’esercizio dell’attività professionale. Come tale, non potrebbe fondare alcuna contestazione disciplinare.

La risposta del CNF: la correttezza è un abito, non una divisa

L’organo di vertice dell’avvocatura ha respinto la tesi difensiva, cogliendo l’occasione per fare il punto su una questione delicata: quando i fatti della vita privata del professionista possono varcare il confine e assumere rilievo deontologico?

La risposta dei giudici disciplinari è netta e poggia sulle norme che regolano la professione forense. Tra gli obblighi che gravano sull’avvocato spicca quello, generale, di correttezza: un dovere dalla portata volutamente ampia, che non si esaurisce nei rapporti con clienti, colleghi e magistrati, ma si estende alla sfera privata del professionista. L’avvocato, in altre parole, è tenuto a comportarsi correttamente sempre e in ogni relazione, perché dalla sua condotta complessiva dipendono il decoro e l’affidabilità dell’intera categoria.

Ne discende che anche un inadempimento “domestico” come il mancato pagamento della pigione dello studio — pur non toccando direttamente l’attività difensiva — integra una violazione disciplinarmente rilevante, idonea a giustificare l’applicazione di sanzioni. Nel caso di specie, appunto, tre mesi di sospensione.

La lezione (scomoda) per la categoria

La pronuncia si inserisce in un orientamento ormai consolidato ma che vale la pena rimarcare, perché tocca un nervo scoperto: il perimetro della responsabilità disciplinare non coincide con quello del mandato professionale. Debiti non onorati, condotte scorrette nei rapporti economici personali, comportamenti che gettano ombre sulla reputazione del singolo finiscono per riflettersi sull’immagine dell’avvocatura tutta — ed è proprio questo il bene che il sistema disciplinare intende proteggere.


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IMU prima casa, addio al “vincolo di famiglia”: l’esenzione spetta anche se il coniuge vive altrove

Marito residente in un appartamento, moglie in un altro? Per il Fisco locale, fino a qualche anno fa, era quasi una confessione: niente esenzione IMU sulla prima casa. Oggi quella stagione può dirsi definitivamente archiviata. Lo conferma la sezione decima della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, con la sentenza n. 3482/2026 depositata il 1° giugno, ha dato torto a Roma Capitale in una vicenda che si trascinava dall’ormai lontano 2012.

Un accertamento e quattro gradi di giudizio

La storia è quella, tutt’altro che rara, di un contribuente romano raggiunto da un avviso di accertamento IMU: secondo il Comune, l’esenzione per l’abitazione principale non gli spettava perché nell’immobile risultava anagraficamente residente solo lui, mentre la moglie aveva fissato la residenza altrove.

Ne è nato un lungo braccio di ferro giudiziario. In primo grado, i giudici capitolini avevano dato ragione al contribuente: per la disciplina applicabile nel 2012, la residenza del solo possessore bastava. In appello, ribaltone: l’esenzione — secondo la Corte laziale di allora — presupponeva che l’intero nucleo familiare abitasse nell’immobile. La partita si è così spostata in Cassazione, dove il contribuente ha calato l’asso: la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, che ha demolito proprio la norma nella parte in cui pretendeva la residenza di tutta la famiglia per riconoscere il beneficio.

Il principio: conta chi possiede, non dove sta il coniuge

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 10973/2025, ha accolto il ricorso enunciando un principio ormai consolidato: caduta la previsione dichiarata incostituzionale, la nozione di abitazione principale non richiede più che vi dimorino e vi risiedano tutti i componenti del nucleo familiare. Il beneficio spetta al possessore che nell’immobile abita stabilmente ed è iscritto all’anagrafe, quand’anche il coniuge risieda in un altro Comune.

Il passaggio più interessante, però, è quello culturale: vivere in case diverse — hanno osservato i giudici di legittimità — non trasforma automaticamente l’immobile in una “seconda casa” priva di agevolazione. Si tratta semplicemente di residenze distinte, espressione di un diritto che i coniugi esercitano nell’ambito degli accordi sull’indirizzo della vita familiare, quelli previsti dall’articolo 144 del codice civile. Insomma: la geografia della coppia la decidono i coniugi, non l’ufficio tributi.

Il rinvio chiude il cerchio

Chiamata a riesaminare il caso alla luce del principio dettato dalla Cassazione, la Corte di secondo grado del Lazio non ha potuto che adeguarsi: appello di Roma Capitale respinto, sentenza di primo grado confermata, avviso di accertamento dichiarato illegittimo. Nel caso concreto, peraltro, il quadro era persino più favorevole al contribuente: unico proprietario dell’immobile, senza altre case, vi risiedeva stabilmente addirittura dal 1994, e nel corso del giudizio era emerso che l’intera famiglia vi dimorava abitualmente.

Perché la pronuncia interessa (quasi) tutti

La decisione consolida un orientamento prezioso per migliaia di famiglie “a doppia residenza”: coppie con esigenze lavorative in città diverse, coniugi che assistono genitori anziani altrove, situazioni patrimoniali articolate. Per i difensori, il messaggio operativo è chiaro: gli accertamenti IMU fondati sulla mancata coabitazione del nucleo familiare, per le annualità ante e post riforma, sono oggi terreno fertile per l’impugnazione. Attenzione però a non fraintendere: l’esenzione resta ancorata alla dimora abituale effettiva del possessore. La residenza di comodo, quella sì, resta fuori dal perimetro del beneficio.


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Notifiche fiscali via PEC: niente file “.eml”? Nessun problema. Al Fisco bastano le ricevute (anche in PDF)

È uno dei “colpi di scena” più tentati nelle aule tributarie: contestare la notifica via PEC dell’atto presupposto sostenendo che, senza il file originale in formato “.eml” o “.msg”, l’Amministrazione non possa dimostrare nulla. Una strategia che, però, davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina si è rivelata un boomerang. Con la sentenza n. 9030/2026, depositata il 10 giugno, la Corte ha respinto in blocco questa impostazione, fissando un principio destinato a pesare in molti contenziosi: per gli atti tributari bastano le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della posta certificata, anche come semplici copie informatiche in PDF, purché consentano di verificare che la notifica si è perfezionata correttamente.

La vicenda: una cartella “orfana” di notifica?

Tutto nasce dal ricorso di una contribuente contro una cartella di pagamento, ritenuta illegittima perché — questa la tesi — l’avviso di liquidazione a monte non le sarebbe mai stato recapitato. Al motivo principale si affiancavano doglianze sul merito della pretesa, sul calcolo di imposta e interessi e sulla mancata escussione preventiva del debitore principale.

L’Agenzia delle Entrate, costituendosi, ha esibito le ricevute PEC della notifica dell’avviso. E qui la difesa ha giocato la carta del formato: senza i file “.eml” o “.msg” — sosteneva la ricorrente — non c’è modo di sapere con certezza cosa contenesse davvero quel messaggio certificato.

Due mondi da non confondere

Il giudice pontino ha ritenuto la tesi frutto di un equivoco di fondo: mescolare due piani normativi che viaggiano su binari separati. Il rigore probatorio del file originale è stato infatti elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alle notificazioni degli atti giudiziari, quelle disciplinate dalla legge n. 53/1994, che riguarda le comunicazioni di cancelleria e le notifiche eseguite dalle parti del processo civile.

Ma cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione vivono altrove: appartengono a una fase ancora stragiudiziale del rapporto tra Fisco e contribuente. E a quella fase le regole processuali non si estendono in automatico. Conclusione: per provare la notifica dell’atto impositivo non serve il messaggio telematico originale; sono sufficienti le ricevute di accettazione e consegna, anche in PDF, se idonee ad attestare il buon esito dell’operazione.

Effetto domino sul ricorso

Accertata la regolare notifica dell’avviso prodromico, per la Corte il resto crolla come un castello di carte: tutte le contestazioni di merito andavano sollevate impugnando quell’atto, nei termini, e non riesumate nella successiva fase di riscossione. L’avviso, ormai definitivo, rende inammissibile ogni doglianza tardiva. Il ricorso viene quindi rigettato per intero, con condanna della contribuente a 1.000 euro di spese.

La lezione per i difensori

Il messaggio pratico è duplice. Per chi assiste i contribuenti: puntare tutto sull’eccezione del formato PEC, quando si discute di atti impositivi o della riscossione, è una scommessa sempre più rischiosa — meglio aggredire l’atto presupposto quando è ancora impugnabile. Per gli uffici: conservare e produrre ricevute leggibili e complete resta comunque essenziale, perché la sufficienza del PDF vale solo se da quei documenti emerge, senza ombre, il perfezionamento della notifica.

Ancora una volta, insomma, nel processo tributario la forma conta. Ma non quella del file.


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Vacanze rovinate? Il giudice può farvele “ripagare”: ecco quando scatta il risarcimento (anche morale)

Il pericolo, oggi, comincia davanti allo schermo, ben prima di fare le valigie. Secondo un’indagine Emg commissionata da Facile.it, nell’ultimo anno oltre 4,3 milioni di italiani sono incappati in una frode – consumata o tentata – legata alle ferie, per un conto complessivo che sfiora i 195 milioni di euro. Il raggiro più gettonato? La struttura ricettiva che semplicemente non esiste, seguita da biglietti aerei, escursioni e noleggi auto fantasma. E i bersagli preferiti, contro ogni stereotipo, sono i giovanissimi: tra i 18 e i 24 anni la percentuale di vittime schizza al 44,6%, contro una media nazionale del 14%.

Le regole d’oro anti-truffa

Per correre ai ripari, Airbnb e Polizia di Stato hanno lanciato nei giorni scorsi una campagna congiunta di sensibilizzazione. I consigli sono semplici ma efficaci: verificare sempre l’indirizzo del sito su cui si naviga, diffidare dei link ricevuti via sms, email o social, guardare con sospetto le offerte irresistibili e i depositi troppo alti, non pagare mai con bonifico diretto e non uscire mai dai canali ufficiali della piattaforma per comunicazioni e pagamenti. Come sintetizza Ivano Gabrielli, direttore della Polizia Postale, i segnali della truffa sono quasi sempre gli stessi – prezzo stracciato, host che mette fretta, richiesta di pagamento fuori piattaforma – e davanti a uno di questi campanelli d’allarme la mossa vincente è una sola: fermarsi e prendersi qualche minuto per verificare.

E se la vacanza c’è, ma è un disastro?

Superato lo scoglio della prenotazione, gli imprevisti non finiscono: hotel che non somiglia alle foto, valigia dispersa, volo cancellato, camera diversa da quella pagata. Qui entra in gioco la giurisprudenza, che negli ultimi anni ha compiuto una vera rivoluzione culturale: la vacanza non è più un acquisto qualsiasi, ma un’occasione irripetibile di riposo e realizzazione personale. Tradotto: se il soggiorno va storto per colpa di tour operator, vettori o strutture ricettive, il turista può ottenere non solo il rimborso, ma anche il ristoro del “danno da vacanza rovinata”, oggi espressamente disciplinato dal Codice del turismo, purché l’inadempimento non sia di scarsa importanza.

Il principio ha radici europee: fu la Corte di Giustizia UE, con la storica pronuncia “Leitner” del 2002 (causa C-168/00), a riconoscere per la prima volta dignità giuridica al “piacere perduto” delle ferie, aprendo la strada al risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali. Un insegnamento che l’Italia ha poi recepito e codificato.

La prova? Ce la mette (quasi tutta) l’organizzatore

Sul fronte processuale, il viaggiatore parte avvantaggiato. La Cassazione, con la pronuncia n. 8124/2020, ha inquadrato quella di organizzatori e venditori come un’obbligazione di risultato: al turista basta dimostrare che i servizi promessi non sono stati resi come da contratto, mentre spetta alla controparte provare che il disservizio dipendeva da cause imprevedibili o estranee al proprio controllo.

E nel 2023, con la sentenza n. 5271, la Suprema Corte ha messo nero su bianco due punti chiave: il danno da vacanza rovinata include anche la componente morale – lo stress e la sofferenza per il viaggio sfumato – e la prescrizione è quella triennale prevista per i danni alla persona, non quella annuale.

Il naufragio prima del decollo

La vacanza può guastarsi anche prima di partire. Con l’ordinanza n. 8705 dell’aprile scorso, la Cassazione ha esaminato il caso di una coppia bloccata al gate, destinazione Sharm el-Sheikh, per un passaporto ritenuto inidoneo all’ingresso in Egitto. Il principio è netto: controllare i documenti spetta certamente anche al viaggiatore, ma se l’operatore fornisce indicazioni generiche, incomplete o tali da generare un ragionevole affidamento, la responsabilità non ricade automaticamente sul cliente. Chi vende il pacchetto deve mettere il consumatore in condizione di sapere con chiarezza cosa serve per partire.

Valigie fantasma e voli in ritardo

Capitolo bagagli: restare senza i propri effetti personali può compromettere seriamente il soggiorno, specie se breve o legato a un evento speciale come un viaggio di nozze. La recentissima ordinanza n. 16133/2026 rafforza ulteriormente la tutela: una volta accertata l’esistenza del danno, il giudice non può rigettare la domanda solo perché il passeggero non esibisce lo scontrino di ogni singola spesa.

Quanto a ritardi e cancellazioni, la giurisprudenza distingue due piani: le compensazioni forfettarie automatiche del regolamento europeo sui diritti dei passeggeri e, in aggiunta, il danno da vacanza rovinata, che scatta quando il disservizio incide concretamente sul programma turistico. Non conta il ritardo in sé, ma quanto ha effettivamente rovinato il soggiorno.

Il resort delle meraviglie… solo in brochure

Chiude il quadro il ricco contenzioso contro le strutture ricettive “photoshoppate”: camere declassate, piscine chiuse, cantieri rumorosi, spiagge impraticabili, problemi igienici. Attenzione però: non ogni intoppo apre le porte al risarcimento. Il pregiudizio deve superare la soglia della normale tollerabilità e compromettere in modo apprezzabile l’esperienza di viaggio.

Da qui il consiglio operativo finale: documentare tutto. Foto, video, reclami inviati durante il soggiorno, ricevute delle spese extra, comunicazioni con operatore e struttura. Il giudice liquiderà il danno in via equitativa, pesando durata del viaggio, gravità dei disagi e importanza dell’occasione perduta.

Perché la vacanza perfetta si difende due volte: prima davanti allo schermo, poi – se serve – in tribunale.


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