Diffamazione sui social: condannato l’avvocato che accusa senza provare

Pubblicare accuse sui social senza dimostrarne la verità può costare caro, anche – e soprattutto – a un avvocato. Con la sentenza n. 4263 del 2 febbraio 2026, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per diffamazione aggravata nei confronti di un professionista che aveva scelto Facebook come strumento per denunciare presunti illeciti, anziché rivolgersi all’autorità giudiziaria.

La vicenda trae origine da un post pubblicato dall’avvocato sulla propria bacheca, in cui accusava due intermediari assicurativi di aver arrecato un danno economico al padre e a sé stesso, parlando esplicitamente di somme sottratte e comportamenti scorretti nella gestione di un contratto. Le affermazioni, ritenute lesive della reputazione, sono state contestate in sede penale dai soggetti coinvolti, costituitisi parti civili.

Secondo i giudici, la condotta integra pienamente il reato di diffamazione aggravata, poiché le accuse attribuivano ai destinatari comportamenti potenzialmente rilevanti anche sul piano penale, senza che vi fosse la possibilità per gli stessi di difendersi in quel contesto. Ma soprattutto, è risultata decisiva l’assenza di qualsiasi iniziativa giudiziaria volta ad accertare i fatti: il professionista, pur ritenendosi danneggiato, non aveva mai promosso un’azione legale contro i presunti responsabili.

Proprio questo elemento ha inciso sulla valutazione della verità del fatto, requisito essenziale per escludere la punibilità. La Corte ha ribadito che la scriminante non può fondarsi su mere convinzioni personali: la verità deve essere oggettiva e dimostrabile, non semplicemente ritenuta tale da chi formula l’accusa.

Sul piano soggettivo, la Cassazione chiarisce che è sufficiente il dolo generico: non occorre l’intenzione specifica di diffamare, ma basta la consapevolezza di utilizzare espressioni idonee a ledere l’altrui reputazione. Un requisito che, nel caso di un avvocato, assume un peso ancora maggiore, considerata la competenza tecnica e la piena consapevolezza degli effetti delle proprie parole.

La decisione si inserisce in un orientamento consolidato che richiama alla responsabilità nell’uso dei social network. La rete non è uno spazio sottratto alle regole del diritto: al contrario, amplifica la portata delle dichiarazioni e, con essa, le conseguenze giuridiche. Anche per i professionisti del diritto, il confine tra legittima critica e diffamazione resta netto e non può essere superato senza adeguate prove e senza il passaggio, imprescindibile, nelle sedi giudiziarie competenti.


LEGGI ANCHE

Nasce la Fondazione Forense di Rovigo

Lo scorso 20 novembre è stata fondata la Fondazione Forense di Rovigo, con presidente Palmiro Franco Tosini, ed è stata presentata in data 24/11/2023 da…

primo piano microfono

Pa: il 20 settembre a Bologna convegno avvocati Unaep su legge Severino

In Italia ai costi della corruzione vanno aggiunti quelli legati alla burocrazia che, stando ad una recente stima dell’Istituto Ambrosetti, per le imprese ammontano a…

I cyber-agenti sono liberi di hackerare

I cyber-agenti infiltrati devono aver libertà di hackerare. Non devono essere punibili se, al fine di contrastare eversione e terrorismo, decidono di aprire account e…

Appello fuori termine: la notifica via PEC fa scattare il conto alla rovescia

Nel processo tributario, il rispetto dei termini per impugnare non ammette margini di flessibilità, soprattutto quando la sentenza è stata notificata via PEC. È questo il principio ribadito da recenti pronunce delle Corti di giustizia tributaria, che consolidano un orientamento sempre più rigoroso in materia di decorrenza del termine breve per l’appello.

In particolare, la sentenza n. 499/2026 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria (sezione IV), depositata l’11 febbraio 2026, offre un chiarimento netto: la notifica della decisione effettuata tramite posta elettronica certificata è pienamente idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni previsto dagli articoli 38 e 51 del d.lgs. 546/1992.

Il caso riguardava un ente impositore che aveva proposto appello ben oltre il termine utile. La sentenza di primo grado era stata notificata dal contribuente il 30 giugno 2023 all’indirizzo PEC dell’amministrazione risultante dai pubblici registri. Nonostante ciò, l’impugnazione è stata notificata soltanto il 6 dicembre 2023, quando il termine breve risultava ormai ampiamente decorso.

La Corte non ha accolto le argomentazioni difensive dell’ente, che tentava di mettere in discussione la validità della notifica richiamando presunte irregolarità formali e l’applicazione della legge n. 53/1994. Secondo i giudici, nel contesto del processo tributario telematico non sono richieste formalità ulteriori rispetto all’invio della PEC a un indirizzo ufficiale tratto dai registri pubblici.

Il principio che emerge è chiaro: una volta provata la corretta notificazione della sentenza, il termine breve per impugnare decorre automaticamente e non può essere aggirato attraverso contestazioni formali prive di incidenza sostanziale.


LEGGI ANCHE

Titolare effettivo: nessuna sanzione per i curatori in caso di omissione dei dati

Un documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec) chiarisce che i curatori fallimentari non saranno soggetti a sanzioni se non comunicano i dati del…

assunzione peronale

Dog, assunzione 11 funzionari mediante scorrimento

Il Direttore Generale del Personale e della Formazione ha disposto l’assunzione di 11 Funzionari giudiziari (ex A3-F1), da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione Giudiziaria, mediante scorrimento della graduatoria del concorso per 300 unità…

stop-pagamenti-in-contanti-1

Limite pagamenti in contanti nel 2022

Stop al pagamento in contanti: da gennaio 2022 limite a 1000 euro Secondo quanto accordato nella scorsa Manovra di Bilancio, dal prossimo 1° gennaio il limite per pagare in contanti è fissato…

Accesso ai dati e abusi del GDPR: la Corte UE frena le richieste strumentali

Il diritto di accesso ai dati personali, pilastro del GDPR, non può trasformarsi in uno strumento per generare contenziosi opportunistici. Con la sentenza del 19 marzo 2026 (causa C-526/24), la Corte di Giustizia dell’Unione europea interviene con chiarezza su un fenomeno sempre più diffuso: l’uso distorto delle richieste di accesso ai dati finalizzato esclusivamente a ottenere risarcimenti.

La vicenda nasce dal comportamento reiterato di un cittadino che, dopo essersi iscritto a newsletter aziendali, presentava richieste di accesso ai dati personali per poi avanzare pretese risarcitorie in caso di mancata o tardiva risposta. In uno di questi casi, un’impresa ha rifiutato di rispondere ritenendo la richiesta abusiva, sulla base della condotta sistematica dell’interessato. La questione è approdata davanti ai giudici europei per chiarire i limiti applicativi degli articoli 15 e 82 del GDPR.

La Corte ha stabilito un principio rilevante: anche una prima richiesta di accesso può essere considerata eccessiva o abusiva, qualora emergano elementi concreti che ne dimostrino la finalità strumentale. Non è quindi necessario che le richieste siano ripetute nel tempo: ciò che conta è la loro natura. Tra i fattori da valutare rientrano, ad esempio, il breve intervallo tra la comunicazione dei dati e la richiesta di accesso, il comportamento complessivo dell’interessato e la sua eventuale prassi di attivare contenziosi analoghi.

Questo orientamento rafforza la posizione di imprese e pubbliche amministrazioni, che possono legittimamente respingere istanze manifestamente abusive, purché siano in grado di dimostrarne la natura.

Sul fronte del risarcimento, la Corte introduce un ulteriore chiarimento: la violazione del GDPR non comporta automaticamente il diritto a un indennizzo. È necessario che l’interessato dimostri un danno effettivo, anche di natura non patrimoniale, e il nesso causale tra la violazione e il pregiudizio subito. Inoltre, non può essere riconosciuto alcun risarcimento quando il danno è stato determinato dal comportamento stesso del richiedente.

I principi affermati non riguardano solo il diritto di accesso, ma si estendono all’intero sistema dei diritti previsti dal GDPR, inclusi rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione.


LEGGI ANCHE

Occupazioni abusive, pene più dure e sgomberi immediati: ecco cosa cambia con il nuovo Decreto Sicurezza

Approvata in via definitiva la norma che introduce un nuovo reato per chi occupa immobili privati: carcere fino a sette anni e restituzione accelerata delle…

poste italiane praticanti avvocati

Poste Italiane: tirocinio per praticanti avvocati

Poste Italiane ha deciso di aprire le porte anche ai praticanti avvocati, offrendo loro l’opportunità di svolgere un tirocinio professionale in varie città italiane. Con…

Corte di Cassazione

Salerno, il Presidente COA non era eleggibile

Un fulmine a ciel sereno nell’avvocatura di Salerno: Gaetano Paolino, presidente dell’Ordine degli Avvocati, non era candidabile (e di conseguenza non era eleggibile) al Consiglio…

Compensi legali: la prescrizione parte dalla fine effettiva del rapporto

Quando inizia davvero a decorrere la prescrizione del compenso dell’avvocato? La risposta arriva dalla Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 2222 del 3 febbraio 2026 ha fornito un chiarimento rilevante per la professione forense e per i rapporti tra legale e assistito.

Secondo i giudici di legittimità, il termine di prescrizione del credito dell’avvocato non decorre automaticamente dal momento in cui il cliente vede soddisfatto il proprio interesse sostanziale, ma dalla conclusione effettiva del rapporto professionale, che coincide con la definizione formale della vicenda.

Quando un incarico può dirsi concluso

La Corte ha ribadito un principio importante: le ipotesi di “affare concluso” previste dall’articolo 2957 del Codice civile non costituiscono un elenco chiuso. Non si limitano, quindi, ai casi espressamente indicati – come la revoca del mandato o la conciliazione – ma comprendono ogni situazione che determini, in modo chiaro e inequivocabile, la cessazione del rapporto tra cliente e avvocato.

In questa prospettiva, il venir meno dell’interesse sostanziale del cliente non è sufficiente, da solo, a far partire la prescrizione se il rapporto professionale è ancora formalmente in essere.

Il caso: ricorso al Tar e perenzione

La vicenda esaminata riguarda un avvocato che aveva assistito uno studente in un ricorso al Tar per l’accesso al corso di laurea in odontoiatria. Il giudizio era rimasto sospeso a seguito di una questione di legittimità costituzionale sul numero chiuso, per poi essere dichiarato perento dopo un intervento normativo che aveva confermato l’accesso programmato e sanato alcune posizioni.

Il cliente sosteneva che, essendo stato raggiunto il risultato sostanziale (l’immatricolazione), il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla legge sopravvenuta. La Cassazione ha invece chiarito che la decorrenza parte solo dal momento in cui il giudice dichiara formalmente la perenzione del processo, poiché fino ad allora il rapporto professionale deve considerarsi ancora attivo.

Prescrizione e prova della cessazione del mandato

Un ulteriore passaggio della decisione riguarda la prova della cessazione del mandato. La Corte sottolinea che la revoca da parte del cliente e la rinuncia del difensore non richiedono forme particolari e possono essere dimostrate anche attraverso presunzioni.

Si tratta di un aspetto pratico di rilievo, che amplia gli strumenti a disposizione per accertare quando il rapporto professionale si sia effettivamente concluso.


LEGGI ANCHE

Riforma Cartabia e ricorsi della parte civile: la Cassazione rimette la questione alla Consulta

Con un’ordinanza depositata il 5 marzo 2026 la Suprema Corte solleva dubbi di costituzionalità sulla norma che trasferisce alle sezioni civili della Cassazione i ricorsi…

Successioni e donazioni, semplificazioni per i giovani eredi: le novità

Il decreto legislativo approvato entra in vigore oggi

tre persone che parlano

Corte di Giustizia Unione Europea: l’ex tutore deve restituire tutti i dati

Il tutore cessato dall'incarico è, ai fini privacy, un titolare del trattamento. In quanto tale deve rendere al tutelato tutte le carte che contengono dati.…

Scuola superiore della magistratura, cambio al vertice

Si apre una nuova fase per la Scuola superiore della magistratura, l’organo deputato alla formazione dei magistrati italiani, al centro di un passaggio istituzionale che ha suscitato reazioni contrastanti. Silvana Sciarra, già presidente della Corte costituzionale, non è stata confermata alla guida della Scuola e ha rassegnato le dimissioni dal comitato direttivo. Al suo posto è stato eletto Mauro Paladini, docente di diritto privato all’Università di Milano-Bicocca e già vicepresidente dell’istituzione.

La nomina di Paladini si inserisce in un contesto particolarmente delicato, segnato anche dal dibattito politico sulla riforma della giustizia. Il suo profilo, considerato vicino ad ambienti favorevoli alla riforma Nordio, ha alimentato critiche da parte di esponenti dell’opposizione, che hanno letto la scelta come espressione di un orientamento politico. Di diverso avviso chi, anche all’interno del Consiglio superiore della magistratura, ha difeso la decisione sottolineando il curriculum accademico e l’esperienza maturata dallo stesso Paladini nella Scuola.

Al di là delle letture politiche, il cambio al vertice evidenzia anche alcune tensioni interne alla magistratura. Non è passato inosservato il fatto che il nuovo presidente non provenga dalla componente togata, a differenza della tradizione prevalente. Un elemento che, insieme alla composizione del comitato direttivo, ha riacceso il confronto sugli equilibri tra membri togati e laici.

A incidere sull’esito finale è stata anche una complessa vicenda procedurale legata alla composizione del direttivo. Un posto inizialmente assegnato è stato oggetto di impugnazione e successiva revisione, con effetti concreti sugli assetti di voto. In particolare, la mancata partecipazione di uno dei componenti che avrebbe potuto esprimersi in favore di Sciarra ha contribuito a determinare il risultato finale.

La decisione di Sciarra di non partecipare al voto conclusivo e di lasciare l’incarico segna simbolicamente la chiusura di una fase. Al tempo stesso, la nuova guida della Scuola si trova ad affrontare una sfida non secondaria: garantire autorevolezza e indipendenza a un’istituzione centrale per la qualità della giurisdizione, in un momento in cui il sistema giustizia è attraversato da profonde trasformazioni.

Il passaggio di consegne, dunque, non rappresenta solo un avvicendamento, ma diventa il riflesso di un equilibrio ancora in evoluzione tra autonomia della magistratura, indirizzo politico e gestione delle istituzioni di formazione. Un terreno su cui, con ogni probabilità, il confronto resterà aperto nei prossimi mesi.


LEGGI ANCHE

Pubblico impiego, sì alle mansioni inferiori ma solo a precise condizioni

La Cassazione ribadisce: un dipendente può essere temporaneamente impiegato in funzioni di livello più basso, purché non estranee alla sua professionalità e solo in presenza…

Digital Services Act: più sicurezza per gli utenti online

In questi giorni cominciano ad arrivare mail da parte di Meta agli utenti Instagram. Cambiano, infatti, termini e condizioni di ben 19 piattaforme, come Amazon,…

Beccaria, Nordio invia più personale all’Ipm

Su richiesta del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, arriveranno presto all’Istituto penale minorile “Cesare Beccaria” di Milano nuovi rinforzi di personale: ai 13 agenti di…

Reyer School Cup, non solo basket: esplode l’energia del Cheer Contest

La Regular Season della Volksbank Reyer School Cup ha regalato spettacolo e adrenalina sul parquet, ma quest’anno a conquistare il pubblico non sono stati solo i canestri. Grande protagonista anche il Cheer Contest scolastico, che ha appena concluso la sua prima, intensissima fase.

A valutare le performance è stata una giuria d’eccezione guidata da Chiara Vittadello, coreografa ufficiale del Reyer Cheer Team, chiamata a selezionare le migliori esibizioni tra le numerose crew in gara. Una scelta tutt’altro che semplice, vista la qualità e l’energia dimostrate dagli studenti.

Le 16 crew finaliste

Saranno sedici gli istituti che accederanno alla finalissima, in programma venerdì 10 aprile nella suggestiva cornice del Taliercio, durante le attesissime Final Four. Ecco le scuole qualificate, in ordine alfabetico:

  • 8 Marzo-Lorenz (Mirano)

  • Dal Piaz (Feltre)

  • Duca degli Abruzzi (Treviso)

  • Einstein-Cardano (Piove di Sacco)

  • Galilei (Dolo)

  • Giorgione (Castelfranco Veneto)

  • Gritti (Mestre)

  • Majorana-Corner (Mirano)

  • Meucci-Fanoli (Cittadella)

  • Morin (Mestre)

  • Newton-Pertini (Camposampiero)

  • Pujati (Sacile)

  • Rolando da Piazzola (Piazzola sul Brenta)

  • Scalcerle (Padova)

  • Stefanini (Mestre)

  • Valle (Padova)

I criteri di valutazione

Le coreografie sono state giudicate con un punteggio complessivo compreso tra 5.1 e 10.0, sulla base di quattro parametri fondamentali:

  • Tecnica: qualità e precisione dell’esecuzione;

  • Espressività artistica: capacità interpretativa e coinvolgimento;

  • Musicalità: coerenza e sincronizzazione con la musica;

  • Creatività coreografica: originalità dell’idea e della messa in scena.

Un elemento interessante riguarda l’acrobatica: pur non essendo un criterio autonomo di valutazione, rappresenta un valore aggiunto se eseguita con qualità e inserita in modo armonico nella coreografia.

Verso la finalissima

L’appuntamento del 10 aprile si preannuncia come un vero spettacolo nello spettacolo: accanto alla competizione sportiva, il Cheer Contest porterà in campo tutta l’energia, la passione e la creatività delle scuole.

Un’iniziativa che conferma come la Reyer School Cup sia molto più di un torneo: è un progetto capace di coinvolgere, valorizzare e mettere in rete talento, entusiasmo e spirito di squadra anche fuori dal campo da gioco.

Servicematica è Top Sponsor della Umana Reyer Venezia Women: insieme per condividere valori di squadra, innovazione e passione.

Cavi sottomarini e reti strategiche: l’UE investe 200 milioni per la sicurezza digitale

La Commissione europea accelera sulla sicurezza delle infrastrutture digitali e mette in campo 200 milioni di euro per sostenere progetti strategici nel settore delle reti ad alta capacità, con particolare attenzione ai cavi sottomarini. Si tratta di un intervento che si inserisce nel quadro del Meccanismo per collegare l’Europa (MCE), uno degli strumenti chiave della politica digitale europea.

180 milioni per reti più sicure e resilienti

Il primo bando, con una dotazione di 180 milioni di euro, è destinato alla realizzazione o al potenziamento significativo delle reti dorsali. L’obiettivo è rafforzare tre elementi centrali per l’ecosistema digitale europeo:

  • sicurezza delle infrastrutture, sempre più esposte a rischi anche di natura geopolitica;
  • capacità trasmissiva, per sostenere la crescita dei dati e dei servizi digitali;
  • resilienza, intesa come capacità di resistere e reagire a guasti, attacchi o eventi naturali.

Particolare rilievo viene attribuito a 13 progetti considerati prioritari a livello europeo nel settore dei cavi sottomarini, infrastrutture essenziali per il traffico globale di dati e per la sovranità digitale dell’Unione.

20 milioni per infrastrutture intelligenti

Il secondo invito, da 20 milioni di euro, guarda invece all’innovazione tecnologica applicata alle infrastrutture esistenti. I finanziamenti sono destinati a progetti che introducano sistemi avanzati di monitoraggio e protezione, con funzionalità come:

  • raccolta e analisi in tempo reale dei dati;
  • miglioramento dei sistemi di allerta precoce;
  • rilevamento di fenomeni sismici e tsunami;
  • monitoraggio degli impatti dei cambiamenti climatici.

L’obiettivo è sviluppare una vera e propria “intelligenza infrastrutturale”, capace di aumentare la consapevolezza situazionale e prevenire criticità prima che si trasformino in emergenze.

Un tassello della strategia europea

L’iniziativa conferma la centralità delle infrastrutture digitali nella strategia europea per la sicurezza e la competitività. I cavi sottomarini, in particolare, rappresentano una componente critica: veicolano la quasi totalità del traffico internet globale e sono sempre più al centro di attenzioni strategiche e rischi di sabotaggio.

Attraverso il MCE digitale, l’Unione punta quindi a costruire un sistema più robusto, capace di garantire continuità operativa e protezione dei dati anche in scenari complessi.

Scadenze e opportunità

I soggetti interessati potranno presentare le proprie proposte entro il 30 giugno 2026. Si tratta di un’opportunità rilevante per operatori, consorzi e soggetti pubblici e privati attivi nel settore delle telecomunicazioni e delle infrastrutture digitali.


LEGGI ANCHE

PPT - processo penale telematico

Online il nuovo portale del processo penale telematico

Da oggi, 5 febbraio 2021, è operativo il nuovo portale del PPT, processo penale telematico. Il portale è stato revisionato per permettere anche il deposito…

uomo ad un bivio

Cassazione: chiarimenti sul dolo specifico nei reati di frode processuale e depistaggio

Un importante principio di diritto riguardante il dolo specifico nei reati di frode in processo penale e depistaggio.

Trasporti pubblici: arriva il bonus dipendenti

Contributo per i dipendenti degli studi professionali che utilizzano trasporti pubblici In arrivo un contributo per i dipendenti degli studi professionali che utilizzano i trasporti pubblici. Il…

Gestione separata INPS: non basta il reddito, conta l’abitualità dell’attività professionale

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6000 del 17 marzo 2026, interviene su un tema di grande interesse per i professionisti iscritti agli albi, offrendo un chiarimento importante in materia previdenziale: l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS non dipende esclusivamente dal reddito prodotto, ma dalla natura dell’attività svolta.

Il principio: centralità dell’abitualità

Secondo la Suprema Corte, gli avvocati – così come altri professionisti, tra cui i commercialisti – sono tenuti a iscriversi alla Gestione separata INPS e a versare i relativi contributi quando esercitano l’attività in modo abituale, anche se non esclusivo, e producono redditi non assoggettati a contribuzione presso la Cassa professionale di riferimento.

Il punto chiave della decisione è proprio questo: ciò che rileva non è tanto l’ammontare del reddito, quanto il carattere abituale dell’attività professionale.

La soglia dei 5.000 euro: non è decisiva

La Corte precisa che il limite dei 5.000 euro annui – previsto dalla normativa per il lavoro autonomo occasionale – non può essere utilizzato come unico parametro per stabilire l’obbligo di iscrizione.

Se è vero che il mancato superamento di tale soglia può rappresentare un indizio di occasionalità, esso non è sufficiente, da solo, a escludere l’abitualità dell’attività. Il giudice deve infatti valutare il complesso degli elementi disponibili, anche attraverso presunzioni.

Diversamente, si finirebbe per far coincidere automaticamente l’obbligo contributivo con il superamento di una soglia reddituale, svuotando di significato il criterio sostanziale dell’abitualità.

La “scelta a monte” del professionista

Un passaggio particolarmente significativo dell’ordinanza riguarda la qualificazione dell’attività: l’abitualità deve essere valutata come una scelta organizzativa e professionale del soggetto, e non come una conseguenza ex post del reddito prodotto.

In altri termini, ciò che conta è l’intenzione e la modalità con cui il professionista decide di esercitare l’attività, indipendentemente dai risultati economici effettivamente conseguiti.

Il caso concreto

La Cassazione ha accolto il ricorso incidentale di un’avvocata iscritta all’albo che versava esclusivamente il contributo integrativo alla Cassa forense, senza però maturare una posizione previdenziale autonoma. La decisione si inserisce in un contesto diffuso, in cui molti professionisti svolgono l’attività in forma non esclusiva e con redditi contenuti.


LEGGI ANCHE

Rete divisoria carceri

Osservatorio Carcere UCPI: “Carceri presentati come Grand Hotel, basta disinformazione” 

Pubblichiamo in versione integrale il documento della Giunta e dell’Osservatorio Carcere UCPI a proposito della disinformazione sulle carceri Quando attraverso la televisione pubblica nazionale si…

Imbrattamenti e decoro urbano, la Consulta conferma il reato: inammissibile la questione di costituzionalità

Con la sentenza n. 105/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze sull’art. 639 c.p.: il legislatore ha il…

Esame di abilitazione forense 2020: tutto posticipato alla prossima primavera

Esame di abilitazione forense 2020: tutto posticipato alla prossima primavera

Da oggi 6 novembre 2020, e fino al 3 dicembre, sarà in vigore il nuovo DPCM che prevede anche la sospensione dei concorsi pubblici e…

Giustizia, al via le stabilizzazioni PNRR: 9.368 assunzioni. L’UNCC: ora serve la riforma del processo

Entrano nel vivo le procedure di stabilizzazione del personale della giustizia finanziato con il PNRR. Il Ministero della Giustizia ha pubblicato i bandi per l’assunzione a tempo indeterminato di migliaia di lavoratori oggi impiegati con contratti a termine negli uffici giudiziari.

Il piano complessivo prevede la stabilizzazione di 9.368 unità a partire dal 1° luglio 2026, data che coincide con la scadenza degli attuali contratti. I profili interessati riguardano tre aree strategiche: 712 tecnici di amministrazione, 1.488 operatori data entry e 6.919 addetti all’Ufficio per il processo.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online entro il 15 aprile 2026, attraverso il portale dedicato, con l’avvertenza – da parte dello stesso Ministero – di evitare l’invio negli ultimi giorni per possibili rallentamenti del sistema.

Selezione tra prova scritta e anzianità

Le modalità di selezione prevedono un meccanismo flessibile. Nel caso in cui il numero delle domande superi i posti disponibili, sarà prevista una prova scritta. In alternativa, la selezione potrà avvenire sulla base dei titoli e dell’anzianità di servizio.

Quest’ultima assume un peso rilevante: fino a 30 punti potranno essere attribuiti in funzione dei mesi lavorati, con un sistema progressivo che valorizza l’esperienza maturata negli uffici giudiziari. Ulteriori 30 punti sono riservati ai titoli di studio e alle qualificazioni professionali.

I dati più recenti indicano una platea di oltre 11 mila lavoratori in servizio a inizio 2026, numero progressivamente ridotto anche a causa di rinunce. Questo elemento potrebbe incidere sulla necessità o meno di ricorrere alla prova selettiva.

Un investimento strutturale sulla giustizia

La pubblicazione dei bandi rappresenta un passaggio significativo nel rafforzamento degli organici della giustizia. Non si tratta solo di una misura emergenziale legata al PNRR, ma – come evidenziato dal Ministro della Giustizia – di un intervento sostenuto anche da risorse proprie dell’amministrazione.

Un segnale che indica la volontà di trasformare il rafforzamento temporaneo in un investimento stabile, con effetti destinati a incidere sull’organizzazione degli uffici giudiziari.

Il ruolo del personale negli uffici giudiziari

Negli ultimi anni, il contributo degli addetti all’Ufficio per il processo e del personale amministrativo si è rivelato determinante per il funzionamento della macchina giudiziaria. La loro presenza ha consentito di sostenere il carico di lavoro e migliorare, in parte, i tempi della giustizia.

La stabilizzazione di queste figure rappresenta quindi anche un riconoscimento del lavoro svolto e delle competenze maturate sul campo.

L’UNCC: bene le assunzioni, ma non bastano

Sull’operazione è intervenuta l’Unione Nazionale delle Camere Civili, che ha espresso apprezzamento per la pubblicazione dei bandi e per il percorso che ha portato alla trasformazione di migliaia di rapporti precari in contratti a tempo indeterminato.

Allo stesso tempo, l’UNCC sottolinea come il rafforzamento degli organici non possa essere considerato sufficiente. Per ottenere un reale miglioramento del sistema giustizia, sarà necessario intervenire in modo organico sul processo civile.

Secondo le Camere Civili, la nuova fase che si apre richiede una riforma strutturale capace di rendere più efficiente la giurisdizione e di valorizzare il ruolo dell’avvocatura, riconosciuta come componente essenziale del sistema.


LEGGI ANCHE

Lavoro su piattaforma, cambia tutto: arriva la presunzione legale di subordinazione

Con il recepimento della direttiva UE 2024/2831, l’Italia si prepara a introdurre nuove regole per i lavoratori delle piattaforme digitali. Più tutele, oneri di prova…

spid europeo

Arriva lo Spid Unico Europeo

Novità in arrivo da Bruxelles: via libera alle nuove leggi per l’identità unica digitale, che verrà utilizzata al fine di identificarsi e autenticarsi in tutto…

Autoriciclaggio, basta un deposito in banca: la Cassazione rafforza il concetto di “ripulitura” del denaro illecito

Con la sentenza n. 25348 del 9 luglio 2025, la Suprema Corte chiarisce che anche operazioni tracciabili, come il deposito su conto corrente o il…

Nasce la EU-Inc: la società europea digitale che si costituisce in 48 ore

Un nuovo modello di impresa europea, interamente digitale e pensato per superare le frammentazioni nazionali. È questo l’obiettivo della proposta di regolamento che introduce la cosiddetta EU-Inc, una società a responsabilità limitata europea destinata a essere operativa in tutti i 27 Stati membri.

Il progetto, che sarà presentato al Parlamento europeo, si inserisce nella strategia dell’Unione per semplificare la vita delle imprese e rendere più competitivo il mercato unico, soprattutto per startup e scaleup.

Una società “nativa digitale”

La caratteristica più innovativa della EU-Inc è la totale digitalizzazione del ciclo di vita societario. La costituzione potrà avvenire interamente online, senza presenza fisica, attraverso modelli standard europei.

I tempi previsti sono estremamente ridotti: la registrazione potrà essere completata in circa 48 ore, con un costo contenuto entro i 100 euro. Anche le fasi successive – modifiche statutarie, deposito dei bilanci, fino alla liquidazione – seguiranno lo stesso approccio digitale.

Per rendere possibile questo sistema, sarà utilizzata una piattaforma europea interconnessa ai registri nazionali delle imprese, basata sul sistema BRIS (Business Register Interconnection System).

Un quadro unico per operare in Europa

L’iniziativa punta a creare un regime giuridico uniforme, definito dalla Commissione come una sorta di “28° ordinamento”, che si affianca ai sistemi nazionali senza sostituirli.

La EU-Inc sarà accessibile a una o più persone fisiche o giuridiche e potrà nascere sia ex novo sia attraverso operazioni transfrontaliere. I soci beneficeranno della responsabilità limitata e la società acquisirà personalità giuridica al momento della registrazione.

L’obiettivo è eliminare gli ostacoli burocratici che oggi rendono complesso operare in più Paesi, offrendo un’unica cornice normativa per l’intero mercato europeo.

Stop alla duplicazione degli adempimenti

Tra gli elementi di maggiore semplificazione vi è l’automatizzazione dei flussi informativi. I dati societari – inclusi identificativo europeo, codice fiscale e partita IVA – saranno trasmessi direttamente dal registro imprese alle autorità competenti.

In questo modo si elimina la necessità di ripetere le stesse comunicazioni a più enti, riducendo tempi e oneri amministrativi.

Controlli più rapidi, ma non assenti

La semplificazione non comporta l’assenza di verifiche. Il sistema prevede comunque controlli preventivi, che potranno essere di natura amministrativa, giudiziaria o notarile, finalizzati a prevenire abusi, frodi e fenomeni di riciclaggio.

Il ruolo del notaio, in particolare, resta centrale nelle verifiche di identità e nella legalità degli atti, seppur all’interno di una procedura più snella e standardizzata.

Fiscalità e incentivi per attrarre investimenti

Il progetto introduce anche alcune novità sul piano fiscale e finanziario. Tra queste, la previsione di evitare fenomeni di doppia imposizione e la possibilità di utilizzare strumenti di partecipazione per dipendenti e amministratori.

In particolare, è prevista l’emissione di warrant e stock option secondo uno schema armonizzato a livello europeo, con un regime fiscale che dovrebbe prevedere la tassazione solo al momento della realizzazione del guadagno.

Liquidazione accelerata e digitale

Anche la fase di uscita dal mercato viene semplificata. La liquidazione potrà seguire una procedura rapida e interamente online, con tempi ridotti e opposizione dei creditori entro termini brevi.

Il meccanismo sarà applicabile in presenza di determinate condizioni, come l’assenza di debiti o il consenso dei creditori.

Un cambio di paradigma per il diritto societario europeo

Con la EU-Inc, l’Unione europea prova a ridefinire le regole del fare impresa in chiave digitale e transnazionale. L’iniziativa rappresenta un tentativo concreto di rendere il mercato unico più accessibile, riducendo le barriere normative e amministrative.

Resta ora da verificare il percorso di approvazione e i dettagli applicativi, ma la direzione è chiara: meno frammentazione, più integrazione e un ecosistema più favorevole all’innovazione.


LEGGI ANCHE

Una concierge meta-umana lavorerà per la PA

Camilla è un prototipo di concierge meta-umana, sviluppata da CSI Piemonte con l’ausilio dell’intelligenza artificiale generativa. Per il momento, Camilla risponde soltanto alle domande su…

Avvocati: uno sportello di ascolto per prevenire il burn-out

A Padova è stata rinnovata la sperimentazione, avviata nel 2022, dello “Sportello di Ascolto: prevenzione del burnout e sviluppo del benessere personale e professionale degli…

Competenze digitali, la chiave per trovare lavoro: valgono più di una laurea

Una ricerca condotta in Italia, Germania e Regno Unito rivela che padroneggiare abilità avanzate come algoritmi e Big Data aumenta le probabilità di assunzione più…

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto