Intelligenza artificiale, le Big Tech fanno il pieno di debito: l’Europa osserva i rischi

La corsa all’intelligenza artificiale ha un costo sempre più elevato e le grandi società tecnologiche americane stanno modificando profondamente le proprie strategie di finanziamento per sostenerlo.

Secondo le stime circolate sui mercati, entro il 2028 le Big Tech potrebbero avere bisogno di raccogliere complessivamente circa mille miliardi di dollari per finanziare gli investimenti necessari alla costruzione di data center e delle altre infrastrutture indispensabili allo sviluppo dell’IA.

Una mole di risorse che difficilmente potrà essere coperta soltanto attraverso la generazione di cassa, gli aumenti di capitale e il tradizionale mercato obbligazionario statunitense. Per questo gli “hyperscaler”, cioè i grandi operatori tecnologici dotati di infrastrutture informatiche su scala globale, stanno aumentando il ricorso anche alle obbligazioni denominate in euro.

L’obiettivo è ampliare la platea degli investitori, diversificare le fonti di finanziamento e contenere il costo della raccolta. Ma il fenomeno sta assumendo dimensioni tali da attirare l’attenzione delle autorità europee.

Il boom delle obbligazioni delle Big Tech

Amazon, Meta, Oracle, Microsoft, Alphabet, SpaceX e Nvidia avrebbero collocato nel corso del 2026 obbligazioni per circa 200 miliardi di dollari. Un volume che dà la misura della trasformazione in corso: singole emissioni nell’ordine dei 25 miliardi stanno diventando sempre meno eccezionali.

Amazon e Alphabet si sono imposte anche tra i maggiori emittenti sul mercato europeo dei corporate bond, con Amazon protagonista di un collocamento di dimensioni record.

La diversificazione riguarda inoltre le valute. Alcuni dei grandi gruppi tecnologici statunitensi hanno scelto di raccogliere capitali non soltanto in dollari ed euro, ma anche attraverso emissioni in yen, franchi svizzeri, sterline e dollari canadesi.

Secondo le stime di JP Morgan riferite al 20 agosto, dall’inizio dell’anno gli hyperscaler – senza considerare Nvidia – avevano già emesso obbligazioni per circa 182 miliardi di dollari, quasi il doppio dei 93 miliardi registrati nell’intero anno precedente. Questi titoli rappresenterebbero ormai circa il 13% delle emissioni statunitensi investment grade realizzate nel 2026.

E la raccolta potrebbe continuare a crescere. UniCredit stima entro la fine dell’anno ulteriori emissioni delle Big Tech comprese tra 70 e 90 miliardi di dollari sul mercato statunitense e tra 15 e 20 miliardi di euro in Europa.

L’euro diventa sempre più importante

Il mercato europeo sta assumendo quindi un ruolo crescente nel finanziamento della rivoluzione dell’intelligenza artificiale.

Lo stock di obbligazioni in euro riconducibili alle Big Tech ha raggiunto circa 40 miliardi di euro e la moneta unica rappresenta ormai intorno al 10% dei bond complessivamente in circolazione emessi dai grandi operatori tecnologici.

La presenza delle società americane sul mercato obbligazionario europeo, attraverso le cosiddette emissioni “reverse Yankee”, è inoltre raddoppiata tra il 2025 e il 2026.

Nel breve periodo il fenomeno può rappresentare un elemento positivo: aumenta la profondità del mercato europeo delle obbligazioni societarie, introduce titoli con rating elevati e amplia l’offerta di scadenze a lungo termine.

È sul medio-lungo periodo, però, che emergono gli interrogativi.

Il richiamo della Bce: attenzione agli effetti sul mercato

In un recente intervento pubblicato sul blog della Banca centrale europea, gli economisti Anne Duquerroy, Oana Furtuna, Imène Rahmouni-Rousseau e Lia Vaz Cruz hanno evidenziato come questa possa essere soltanto la fase iniziale di una raccolta obbligazionaria di dimensioni eccezionali.

Se il fenomeno proseguisse con la stessa intensità, il mercato dei corporate bond dell’area euro potrebbe cambiare struttura, imponendo nuovi equilibri a investitori, intermediari ed emittenti.

Uno dei primi rischi riguarda la concentrazione. La crescente presenza dei colossi americani potrebbe aumentare l’esposizione degli investitori europei sia al settore tecnologico sia all’economia statunitense, replicando almeno in parte quanto già avvenuto sui mercati azionari.

Esiste poi un possibile effetto di spiazzamento. La domanda di capitali generata dalle Big Tech potrebbe infatti esercitare una pressione sui costi di finanziamento e rendere più difficile o più onerosa la raccolta per altre imprese e settori.

Le conseguenze, secondo l’analisi della Bce, potrebbero arrivare a interessare anche il mercato dei titoli pubblici e quello delle obbligazioni emesse da soggetti sovranazionali.

L’IA diventa anche una questione finanziaria

Finora i mercati hanno dimostrato di riuscire ad assorbire emissioni di dimensioni eccezionali. Ma il vero interrogativo riguarda ciò che potrebbe accadere se la necessità di finanziare data center, chip, reti energetiche e capacità di calcolo continuasse a crescere ai ritmi previsti.

La competizione sull’intelligenza artificiale, dunque, non riguarda più soltanto algoritmi e innovazione tecnologica. Sta diventando anche una gigantesca partita finanziaria.

E il mercato obbligazionario europeo potrebbe ritrovarsi sempre più coinvolto nel finanziamento delle infrastrutture necessarie ai colossi americani dell’IA, con opportunità per gli investitori ma anche con nuovi rischi sistemici che le autorità monetarie e di vigilanza hanno già iniziato a tenere sotto osservazione.

Mestre si accende con L’Umana reyer: campioni e festa in piazza

Mercoledì 2 settembre, a partire dalle ore 18:30, il cuore di Mestre si trasformerà nel teatro di un evento imperdibile dedicato a tifosi, famiglie e appassionati di basket. Una serata spettacolare pensata per abbracciare l’intera comunità orogranata e vivere insieme l’energia dell’Umana Reyer.

Tutti i dettagli della serata:

Incontra i tuoi campioni: Saranno presenti entrambe le prime squadre dell’Umana Reyer, maschile e femminile, insieme ai rispettivi staff tecnici. Un’occasione unica per tutti i tifosi di conoscere da vicino giocatori e giocatrici, scattare foto e farsi firmare autografi.

Reyer Village per i più piccoli: Un’area interamente dedicata ai bambini e alle famiglie con giochi, la ruota della fortuna orogranata, canestrini da minibasket e tantissimi gadget e palloncini Reyer.

Reyer City League & 1vs1 con Check It: Grande spettacolo di streetball sul campo allestito direttamente in piazza. Oltre alle sfide del torneo 3×3 della Reyer City League, andrà in scena l’elettrizzante format 1vs1 organizzato in collaborazione con Check It.

Aperitivo in Piazza & DJ Set: In collaborazione con Another Project, l’evento si trasformerà in un grande aperitivo a cielo aperto diffuso in tutta la piazza, accompagnato da musica e intrattenimento.

L’accesso è completamente libero e gratuito. Porta la tua famiglia, i tuoi amici e i tuoi colori orogranata: vi aspettiamo numerosi per far sentire tutto il calore della Reyer!

carta dei diritti digitali europea

DSA, stretta Ue su ChatGPT, Reddit e Roblox: scatta la sorveglianza rafforzata

La sorveglianza europea sulle grandi piattaforme digitali si estende anche all’intelligenza artificiale generativa. La Commissione europea ha designato ChatGPT come Very Large Online Search Engine (VLOSE), mentre Reddit e Roblox entrano nella categoria delle Very Large Online Platforms (VLOP) previste dal Digital Services Act (DSA).

Alla base della decisione c’è il numero di utenti raggiunti nell’Unione europea. Tutti e tre i servizi hanno dichiarato di superare la soglia dei 45 milioni di utenti medi mensili, oltre la quale il regolamento europeo prevede l’applicazione del regime rafforzato riservato ai servizi digitali di maggiore impatto.

Particolarmente significativa è la posizione di ChatGPT. Il servizio di OpenAI rappresenta infatti il primo grande servizio basato sull’intelligenza artificiale generativa sottoposto a questo livello di sorveglianza nell’ambito del DSA.

La decisione era in parte attesa: già nei mesi scorsi OpenAI aveva comunicato per ChatGPT una platea superiore a 159 milioni di utenti medi mensili nell’Unione europea, un dato ampiamente oltre il limite fissato dalla normativa.

Quattro mesi per adeguarsi

Dalla notifica della designazione scatterà un periodo di quattro mesi per conformarsi agli obblighi aggiuntivi imposti dal Digital Services Act alle piattaforme e ai motori di ricerca di dimensioni molto grandi. Il termine indicato dalla Commissione arriva quindi alla fine di dicembre 2026.

Il passaggio comporta un livello di responsabilità sensibilmente superiore rispetto agli obblighi ordinari del DSA. ChatGPT, Reddit e Roblox dovranno, in particolare, individuare, analizzare e mitigare i rischi sistemici collegati al funzionamento dei propri servizi e dei relativi sistemi algoritmici.

L’attenzione dovrà concentrarsi sulla possibile diffusione di contenuti illegali, sugli effetti negativi per i minori, sulla tutela dei diritti fondamentali e sul benessere fisico e mentale degli utenti. Tra gli ambiti sottoposti a valutazione rientrano inoltre i rischi per i processi elettorali e quelli che possono incidere sulla sicurezza pubblica.

L’intelligenza artificiale entra nel perimetro rafforzato del DSA

La designazione di ChatGPT assume un rilievo particolare anche sotto il profilo regolatorio. L’intelligenza artificiale generativa non viene infatti governata in Europa esclusivamente attraverso la normativa specificamente dedicata all’IA: quando un servizio raggiunge dimensioni tali da incidere in maniera significativa sull’ecosistema informativo e digitale europeo, entrano in gioco anche le regole previste per le grandi piattaforme dal Digital Services Act.

Si delinea così un sistema di regolazione multilivello, nel quale gli obblighi specifici previsti dalla disciplina europea sull’intelligenza artificiale si affiancano alle responsabilità derivanti dal DSA.

«Queste nuove designazioni significano che ChatGPT, Reddit e Roblox saranno soggetti a standard più elevati di controllo e responsabilità», ha sottolineato la vicepresidente della Commissione europea Henna Virkkunen.

Per ChatGPT, in particolare, la decisione di Bruxelles segna un passaggio importante: la crescita dell’IA generativa non viene più considerata soltanto sotto il profilo dell’innovazione tecnologica, ma anche alla luce dell’impatto che servizi utilizzati da decine di milioni di cittadini possono esercitare sull’informazione, sui diritti, sui minori e sul funzionamento stesso della società digitale.

Giustizia tributaria, il giudice diventa magistrato professionale: che cosa cambia per gli studi

Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto ed entrato in vigore il 26 agosto, non tocca il rito tributario: non modifica termini, impugnazioni o poteri istruttori. Interviene sulla figura del giudice, modificando il d.lgs. 545/1992 e il testo unico della giustizia tributaria di cui al d.lgs. 175/2024, in attuazione della delega fiscale contenuta nella legge 111/2023.

L’effetto complessivo è il completamento del passaggio dal giudice tributario onorario al magistrato professionale, con uno statuto modellato — nei limiti della compatibilità — su quello della magistratura ordinaria.

Il ruolo unico e le garanzie di status

È istituito il ruolo unico nazionale dei magistrati delle Corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e pubblicato ogni anno, entro gennaio, sul sito istituzionale dell’organo di autogoverno. L’inserimento avviene secondo l’anzianità di servizio nella qualifica; a parità, prevale l’anzianità anagrafica. Il ruolo resta distinto da quello dei giudici onorari, categoria ormai in esaurimento.

Sul piano delle garanzie, il decreto estende ai magistrati tributari istituti finora riservati alle altre magistrature: ferie, aspettative, collocamento fuori ruolo, divieto di arbitrati, regole sul ricollocamento dopo candidature elettorali. Restano ferme le due specificità di sistema, ossia che l’organo di garanzia è il Consiglio di presidenza e non il Consiglio superiore della magistratura, e che l’amministrazione di riferimento è il Ministero dell’Economia e non quello della Giustizia.

Lo statuto disciplinare

Il punto forse più significativo è il riempimento di un vuoto: viene introdotto un sistema disciplinare compiuto, con individuazione dei titolari dell’iniziativa, scansione dei termini procedimentali e diritto dell’incolpato di farsi assistere da un avvocato.

Gli illeciti sono ripartiti in tre insiemi: quelli commessi nell’esercizio delle funzioni, quelli estranei alla funzione ma incidenti su immagine e indipendenza, e quelli conseguenti a condanna penale irrevocabile. Le sanzioni sono graduate per crescente afflittività, dall’ammonimento alla rimozione.

Due contrappesi meritano attenzione da parte di chi difende davanti alle Corti tributarie. Il primo: l’interpretazione delle norme e la valutazione dei fatti e delle prove non generano responsabilità disciplinare, salvo i casi di negligenza grave e inescusabile — la garanzia, cioè, che il sindacato disciplinare non diventi un secondo grado occulto. Il secondo: la rimozione conseguente a condanna penale non opera automaticamente, ma passa per la valutazione dell’organo di autogoverno.

Il profilo che riguarda direttamente gli studi

Qui il decreto esce dal perimetro della magistratura ed entra nell’organizzazione professionale.

Le incompatibilità di sede non si esauriscono nella posizione del singolo magistrato: assumono rilievo i rapporti con il coniuge o il convivente, con i parenti fino al secondo grado e con gli affini di primo grado che siano abilitati all’assistenza tecnica o che esercitino attività professionale in materia tributaria, anche in forma associata. Il criterio guarda alla struttura stabile del rapporto professionale, non alla comparsa occasionale del familiare in una singola causa. L’accertamento spetta al Consiglio di presidenza.

Ne discende un onere organizzativo concreto per studi associati, società tra professionisti e strutture articolate su più sedi: mappare composizione interna, ambiti territoriali di operatività e legami familiari rilevanti. Per il magistrato, l’omessa comunicazione dell’incompatibilità e la violazione consapevole dell’obbligo di astensione non possono essere sanzionate con misura inferiore alla censura.

L’uscita dal servizio e l’accesso agli albi

Il decreto disciplina anche il dopo. Chi ha svolto funzioni di magistrato tributario, è in possesso dei titoli di studio richiesti e ha lasciato il servizio senza aver riportato la censura o sanzioni più gravi può iscriversi nella sezione A dell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; per i laureati in giurisprudenza è coordinato l’accesso alla professione forense.

L’apertura è però accompagnata da una cautela di tipo territoriale: per due anni dall’iscrizione è preclusa l’attività professionale nel territorio in cui il magistrato ha esercitato le funzioni nell’ultimo quadriennio. È una clausola di raffreddamento della stessa famiglia di quelle previste per il pantouflage amministrativo, e la sua ragione è evidente: impedire che relazioni e conoscenze maturate nell’ufficio si trasferiscano immediatamente nell’attività difensiva davanti a quello stesso ufficio.

Che cosa resta fuori

Il decreto non affronta la geografia giudiziaria: accorpamenti e soppressioni delle Corti restano rinviati, in attesa del completamento degli organici e della verifica degli effetti delle misure deflattive introdotte negli ultimi anni. Il numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo è a sua volta demandato a un successivo intervento legislativo e, nelle more, a delibera del Consiglio di presidenza in proporzione ai magistrati effettivamente in servizio.

CTU e periti, l’adeguamento non è più rinviabile: il Tar Lazio fissa 120 giorni

Il riordino dei compensi degli ausiliari del magistrato non nasce con la pronuncia del giudice amministrativo. Nel dicembre 2023 il Ministero della Giustizia aveva istituito una commissione incaricata di rideterminare gli onorari fissi, variabili e a tempo spettanti agli ausiliari nei processi penale, civile, amministrativo, contabile e tributario. Dai lavori di quella commissione è nato lo schema di decreto ministeriale di aggiornamento delle tariffe, che risulta già trasmesso al Ministero dell’Economia per il seguito di competenza.

Ciò che è cambiato nell’agosto 2026 è il contesto in cui quel testo dovrà essere emanato: da opzione discrezionale dell’amministrazione a esecuzione di un obbligo giudizialmente accertato.

La pronuncia

Con la sentenza n. 14327 del 19 agosto 2026, la Sezione Quinta Bis del Tar Lazio ha accolto il ricorso proposto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova contro il silenzio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia sull’istanza di adeguamento presentata il 4 marzo 2025.

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione: la posizione azionata è di interesse legittimo, poiché l’adeguamento previsto dall’art. 54 del d.P.R. 115/2002 è vincolato nei presupposti ma conserva margini di discrezionalità quanto alla determinazione concreta delle tariffe. Nel merito, richiamando Corte costituzionale n. 89 del 2020, il giudice ha affermato che la norma non rimette all’amministrazione la scelta se procedere, ma ne impone la periodicità triennale in relazione alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Da qui l’ordine di provvedere entro 120 giorni, previa acquisizione dei dati e delle certificazioni ISTAT, con nomina di un commissario ad acta — chiamato a concludere entro ulteriori 90 giorni — in caso di perdurante inerzia. Un ulteriore vincolo riguarda le vacazioni successive alla prima, per le quali la rideterminazione non potrà prevedere importi inferiori a quello fissato per la prima.

Che cosa la sentenza non dice

Vale la pena delimitare la portata della decisione, perché la lettura divulgativa tende ad ampliarla. Il Tar non ha determinato le nuove tabelle e non ha disposto alcun aumento generalizzato. In particolare, la percentuale del 60,1% riferita al periodo compreso fra agosto 1999 e agosto 2023 è la quantificazione contenuta nell’istanza di parte, non un incremento riconosciuto in sentenza. La misura effettiva dell’adeguamento resta rimessa all’amministrazione, che dovrà esercitare la propria discrezionalità tecnica sui dati ISTAT: la stessa Corte costituzionale ha escluso che debba sussistere una corrispondenza automatica fra variazione dell’indice e incremento degli onorari.

La platea e la posta in gioco

L’effetto della pronuncia è trasversale: riguarda tutte le categorie chiamate a funzioni di ausilio dell’autorità giudiziaria, dagli ingegneri ai commercialisti, dai medici agli psicologi forensi. Si tratta di oltre 58mila iscritti agli albi dei consulenti tecnici d’ufficio e di più di 11mila periti.

Il profilo economico, per quanto evidente, non esaurisce la questione. Nell’arco di ventiquattro anni i requisiti di accesso agli albi si sono irrigiditi, la formazione continua è divenuta un onere strutturale, il perimetro della responsabilità del consulente si è ampliato: a questa evoluzione qualitativa della funzione non ha corrisposto alcuna revisione del sistema remunerativo. Ne discende un problema che è del processo prima ancora che del professionista, perché la possibilità per il giudice di avvalersi di ausiliari adeguatamente qualificati dipende anche dalla sostenibilità economica dell’incarico.

L’aggiornamento all’indice ISTAT, in questa prospettiva, è il minimo dovuto e non la riforma. Il riordino complessivo della disciplina andrà valutato sul testo del decreto, quando sarà pubblicato.

Il documento c’è ma non si legge: l’obsolescenza che riguarda i professionisti

C’è una data che vale più dell’anniversario. Non il 23 ottobre 2001, giorno in cui Steve Jobs presentò il primo lettore da cinque gigabyte, ma il 10 maggio 2022, quando Apple comunicò che l’iPod non sarebbe più stato prodotto. Nel mezzo, ventun anni: dal disco rigido nella tasca dei jeans all’iTunes Music Store del 2003 — duecentomila brani a novantanove centesimi l’uno, un milione di download nella prima settimana — fino al progressivo assorbimento nell’iPhone, che dello stesso ecosistema era la naturale evoluzione.

Ventun anni sono un tempo lungo per un prodotto di consumo. Sono un tempo breve, invece, per un fascicolo professionale.

L’obsolescenza non riguarda solo l’hardware

Chi conserva ancora un iPod di prima generazione lo sa: il problema non è quasi mai il dispositivo. È la batteria non più sostituibile, il connettore proprietario che nessun cavo attuale riproduce, il software di sincronizzazione dismesso, la protezione anticopia gestita da server spenti da anni. L’oggetto c’è, i dati sono ancora scritti sul disco, e tuttavia risultano irraggiungibili.

Lo stesso meccanismo, trasferito su un archivio di studio, non produce nostalgia ma responsabilità. Le variabili sono note a chiunque abbia provato ad aprire un documento di dieci anni fa: formati proprietari abbandonati dal produttore, supporti magnetici degradati, chiavette e dischi esterni dimenticati in un cassetto, certificati di firma scaduti, algoritmi di hash superati, cartelle sincronizzate su servizi cloud nel frattempo cessati o riorganizzati. Nessuna di queste circostanze richiede un evento straordinario. È sufficiente il trascorrere del tempo.

Il quadro normativo: conservare non è archiviare

Il legislatore ha preso sul serio la distinzione. Il Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) non si limita a imporre la custodia dei documenti informatici: richiede che siano conservati in modo da garantirne nel tempo l’integrità, l’autenticità, la leggibilità e la reperibilità, con preferenza per i formati aperti e non proprietari. Le Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, pienamente operative dal 1° gennaio 2022, descrivono la conservazione come un processo strutturato — con responsabilità individuate, metadati, manuale, verifiche periodiche — e non come una copia di sicurezza fatta ogni tanto.

La differenza fra archiviare e conservare è esattamente questa: la prima operazione mette al riparo dal caso fortuito, la seconda dal tempo.

I due poli fra cui si muove lo studio

Per il professionista il calcolo dell’orizzonte temporale non è immediato, perché due princìpi tirano in direzioni opposte.

Da un lato, la prudenza spinge alla conservazione lunga: l’art. 33, comma 3, del codice deontologico forense riconosce all’avvocato la facoltà di estrarre e conservare copia della documentazione del cliente anche senza il consenso di quest’ultimo, e l’esigenza di poter documentare il proprio operato in caso di contestazione della responsabilità professionale suggerisce di non liberarsi troppo presto degli atti. La giurisprudenza disciplinare del Consiglio nazionale forense ha del resto affermato che il diritto del cliente alla restituzione della documentazione non è circoscritto alle pratiche in corso o recenti, ma si estende nei limiti temporali in cui possa ragionevolmente ritenersi sussistente il dovere di conservazione del professionista.

Dall’altro lato opera il principio di limitazione della conservazione sancito dall’art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679, che vieta di mantenere i dati personali in forma identificabile oltre il tempo necessario alle finalità del trattamento. Un archivio che cresce per inerzia, senza politica di retention e senza criteri di cancellazione, non è soltanto ingombrante: è una violazione potenziale.

Fra i due poli la scelta è discrezionale, ma deve essere una scelta, formalizzata e documentata. Il vuoto decisionale non è una posizione neutra.

Tre domande operative

Vale la pena porsele adesso, non quando il supporto avrà smesso di rispondere.

I documenti prodotti dieci anni fa sono ancora apribili con gli strumenti oggi in uso nello studio, o dipendono da un programma non più aggiornato? Esiste, per gli atti destinati a durare, una copia in formato aperto, indipendente dal software che l’ha generata? E in caso di subentro — un collega, un erede, il cliente che chiede la restituzione — chi arriva troverà un archivio consultabile o una collezione di file inerti?

L’iPod aveva promesso di sostituire gli scaffali. Ha mantenuto la promessa per il tempo in cui è rimasto in commercio: nessuno, all’epoca, si era preoccupato di chiedersi che cosa sarebbe successo dopo. Su un archivio professionale, quella domanda va posta prima.

Il conto salato del Wi-Fi gratuito: 8,7 milioni di passeggeri esposti

C’è un gesto che quasi tutti compiono in aeroporto, tra un imbarco e l’altro: aprire le impostazioni del telefono e agganciarsi alla rete senza fili dello scalo, di norma gratuita per un paio d’ore, pur di risparmiare traffico dati. Quel gesto, questa estate, ha avuto un costo.

Nel fine settimana del 22 e 23 agosto il Manchester Airports Group (MAG), il maggiore operatore aeroportuale del Regno Unito, ha subito un’intrusione informatica da parte di un soggetto terzo non autorizzato. Gli aeroporti interessati sono tre: Manchester, East Midlands e London Stansted, quest’ultimo particolarmente rilevante per il traffico da e verso l’Italia, essendo uno degli hub principali di Ryanair nella capitale britannica.

Che cosa è stato sottratto

Secondo quanto reso noto dallo stesso gruppo, la violazione riguarda i dati di circa 8,7 milioni di clienti. Gli archivi compromessi sono quelli dei servizi accessori: prenotazioni dei parcheggi, accessi alle lounge, corsie preferenziali Fast Track e, soprattutto, le registrazioni al Wi-Fi dei terminal. Le informazioni finite in mano agli attaccanti comprendono indirizzi di posta elettronica, numeri di telefono, codici postali e targhe dei veicoli.

Il MAG ha precisato che non risultano compromessi dati bancari o di pagamento e che né la sicurezza dei passeggeri né quella del volo sono state messe a rischio; le operazioni aeroportuali non hanno subito interruzioni. Il gruppo ha dichiarato di aver contenuto immediatamente l’incidente, di essersi avvalso di consulenti specializzati e di aver informato le autorità competenti, respingendo la richiesta di riscatto avanzata dagli autori dell’attacco.

L’avviso dell’ACN

Con una comunicazione del 29 agosto 2026 l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tramite lo CSIRT Italia, ha chiarito due punti. Il primo: non emergono, allo stato, evidenze di incidenti analoghi in corso presso gli scali italiani. Il secondo, più delicato: non può escludersi che informazioni riferibili a cittadini italiani transitati negli aeroporti britannici coinvolti siano state acquisite dagli aggressori. Alcune stime giornalistiche, costruite sui flussi di traffico aereo, ipotizzano un coinvolgimento nell’ordine delle duecentomila persone.

Da qui la raccomandazione: massima attenzione verso e-mail, SMS e telefonate sospette, nessuna apertura di allegati e nessun clic su link contenuti in comunicazioni dubbie. L’Agenzia sconsiglia inoltre di compiere operazioni sensibili su reti Wi-Fi pubbliche e suggerisce, ove necessario, di attivare preventivamente una VPN affidabile.

Perché interessa i professionisti

Presi singolarmente, un indirizzo e-mail o un CAP sembrano dati innocui. Aggregati, e collegati al passaggio in un determinato aeroporto in una determinata data, diventano la materia prima ideale per campagne di social engineering costruite su misura: il finto rimborso del parcheggio, la finta comunicazione della compagnia aerea, la finta multa collegata alla targa. È la fase in cui una violazione dei dati smette di essere un problema altrui e diventa un tentativo di truffa personalizzato.

Il punto merita attenzione particolare per chi viaggia con un dispositivo che contiene corrispondenza professionale, atti e dati di clienti. L’avvocato che si collega alla rete aperta di uno scalo espone, insieme al proprio indirizzo, un perimetro informativo coperto dal segreto professionale e presidiato dagli obblighi di sicurezza del trattamento di cui all’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679. La scelta della connessione, in questa prospettiva, non è una questione di comodità ma una misura tecnica e organizzativa.

Regole minime di sopravvivenza

Nessuna risposta impulsiva, per quanto urgente o allarmante si presenti il messaggio. Nessuna richiamata ai numeri esteri sconosciuti, che vanno semplicemente bloccati con le funzioni native del telefono. Nessun allegato aperto e nessun link seguito. Nessuna comunicazione di password, codici temporanei o coordinate bancarie: nessun operatore legittimo le chiede per telefono o via messaggio.

Chi ritiene di essere stato bersaglio di un tentativo di truffa può segnalarlo alla Polizia Postale attraverso il Commissariato di P.S. online. E chi si accorge di un utilizzo illecito dei propri dati conserva, nei confronti del titolare del trattamento, gli strumenti di tutela previsti dal Capo VIII del GDPR, compreso il diritto al risarcimento del danno.

Prelevate, non pagate: il trucco che rende invisibile il 95,7% delle tasse

Nella quasi totalità dei casi, per la precisione nel 95,7 per cento, le famiglie dei lavoratori dipendenti pagano tasse e contributi senza nemmeno rendersene conto: vengono infatti trattenuti automaticamente dalla busta paga, oppure sono già inclusi nel prezzo di ciò che acquistano ogni giorno. Parliamo, da un lato, di tasse  prelevate “alla fonte” come l’Irpef o i contributi Inps, e dall’altro di imposte “nascoste” come l’Iva, le accise sui carburanti o le imposte sulla RC auto. Solo poco meno del 5 per cento dei casi, il pagamento avviene in modo consapevole, cioè quando versiamo direttamente dei soldi in contanti, online o allo sportello di una banca o delle Poste.

Questi dati arrivano dall’Ufficio studi della CGIA, che ha calcolato quanto pesano complessivamente le tasse quest’anno su una famiglia italiana “tipo”: una coppia di lavoratori dipendenti con un figlio a carico. Il conto totale? 20.592 euro[1]. Come si è giunti a questo importo?

  • Quest’anno una famiglia media paga 20.592 euro di tasse

Considerando le imposte trattenute “alla fonte” (ritenute Irpef, contributi previdenziali e addizionali Irpef), il gettito ammonta a 13.030 euro, ovvero il 63,3 per cento del totale. Aggiungendo quelle “nascoste” (Iva sugli acquisti, accise, contributo al Servizio Sanitario Nazionale incluso nell’Rc auto, imposta sull’Rc auto, canone Rai, ecc.), lo Stato incassa altri 6.676 euro, pari al 32,4 per cento del totale. Pertanto, l’ammontare complessivo di quanto versato all’erario raggiunge i 19.706 euro, cioè il 95,7 per cento del prelievo globale. Di conseguenza, la coppia in esame è tenuta a pagare direttamente e in maniera consapevole soltanto 887 euro l’anno (bollo auto e Tari), una cifra che incide in modo pressoché trascurabile sul totale, appena il 4,3 per cento (vedi Tab. 1).

  • La differenza tra autonomi e dipendenti

Con questa elaborazione la CGIA mette in luce una differenza di fondo: il prelievo tramite sostituto d’imposta rende il rapporto tra fisco e lavoratori dipendenti (per la maggior parte del dovuto) quasi “invisibile”, mentre gli autonomi sono costretti a versare consapevolmente la gran parte del proprio carico fiscale. Non stupisce, quindi, che tra le partite Iva ci sia un’insofferenza verso le tasse ben più marcata rispetto a quella dei dipendenti, che in talune circostanze induce alcune categorie a praticare forme di sotto-dichiarazione molto diffuse.

  • Il sostituto d’imposta: la comoda anestesia fiscale che ci tiene tutti addormentati

Ammettiamolo: milioni di lavoratori dipendenti non hanno contezza di quante tasse pagano. Non per disinteresse verso il fenomeno, ma per come è costruito il sistema fiscale. Il meccanismo del sostituto d’imposta anestetizza la consapevolezza fiscale: lo Stato incassa, il datore di lavoro trattiene, e il dipendente non vede mai concretamente un euro delle proprie tasse. Il lavoratore autonomo, versando di persona imposte e contributi, percepisce invece più direttamente il peso fiscale. Tuttavia, pur “sentendo” maggiormente il carico tributario, spesso anche le partite Iva non hanno chiara la cifra esatta di tasse che versano ogni anno. Il motivo è il sistema di liquidazione dell’Irpef: oltre al saldo dell’anno precedente, richiede un acconto del 100 per cento per l’anno in corso, rendendolo poco trasparente e penalizzante in caso di incrementi di reddito. 

  • L’Irpef garantisce solo il 30% del gettito totale

Si potrebbe obiettare che tra gli autonomi la propensione a evadere il fisco sia maggiore rispetto ai dipendenti. È un’osservazione solo parzialmente vera. Va infatti ricordato che l’Irpef, pur essendo l’imposta che garantisce il maggior gettito per l’erario, incide sulle entrate fiscali complessive “solo” per il 30 per cento circa. Questo significa che sul restante 70 per cento del gettito, la possibilità di evadere non riguarda esclusivamente i lavoratori autonomi, ma può essere imputata a tutti i contribuenti, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa. In altre parole, se è vero che alcune categorie di autonomi hanno più margini di manovra per sottrarsi al fisco, è altrettanto vero che l’evasione non è un fenomeno che riguarda solo loro: coinvolge l’intero sistema fiscale e distribuisce le proprie responsabilità su una platea di contribuenti – come le società di capitali, le big tech, i lavoratori in “nero”, etc. – molto più ampia di quanto si tenda comunemente a pensare.

  • Evasori: sempre più incalzati dal fisco

Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione per conto di altri enti hanno recuperato dalla lotta all’evasione fiscale 36,2 miliardi di euro; una cifra che costituisce un record assoluto. In questi ultimi anni il gettito è in costante crescita: tra il 2022 e il 2025 il recupero è aumentato di quasi il 44 per cento grazie, in particolar modo, all’applicazione della compliance fiscale[2], allo split payment[3], alla fatturazione elettronica e all’invio telematico dei corrispettivi. Queste misure hanno contrastato in maniera efficace il comportamento fraudolento di una vasta serie di contribuenti – tra cui gli evasori seriali, chi riceveva i pagamenti dallo Stato per un servizio o una prestazione lavorativa resa e poi non onorava il pagamento dell’Iva e, infine, i professionisti delle cosiddette “frodi carosello”[4]. Certo, il lavoro da fare rimane ancora molto, ma le misure messe in campo in questi ultimi anni stanno riscuotendo un ottimo successo.

  • Abbiamo 42,8 milioni di contribuenti Irpef, di cui 1,6 milioni di autonomi

In Italia i contribuenti Irpef sono 42,8 milioni, di cui 24,1 milioni sono lavoratori dipendenti, 14,5 milioni sono pensionati, 1,6 milioni sono lavoratori autonomi[5] e altri 1,6 milioni sono percettori di altri redditi (affitti, terreni, buoni del tesoro, etc.). A livello territoriale, l’area che ne conta di più è Roma con 3 milioni di contribuenti Irpef (di cui 103.000 autonomi). Seguono Milano con quasi 2,5 milioni (di cui 95.000 autonomi), e Napoli con 1,6 milioni (di cui poco più di 60.000 autonomi).

  • Siamo tra i più tartassati in UE

Nel 2025 la pressione fiscale in Francia era al 46,1 per cento del Pil, in Danimarca al 45,5, in Belgio al 44,2 e in Austria al 44,1. Tra l’UE a 27, l’Italia si posizionava al quinto posto con un tasso del 43,1 per cento del Pil. Se tra i nostri principali competitor commerciali solo la Francia presentava un carico fiscale superiore al nostro, gli altri, invece, registravano un livello nettamente inferiore. Se in Germania il peso fiscale sul Pil era al 41,8 per cento (1,3 punti in meno rispetto al dato Italia), in Spagna addirittura al 38,1 (5 punti in meno che da noi). Il tasso medio in UE, invece, era al 40,7, 2,4 punti in meno della media nazionale italiana.

[1] In questo nucleo familiare entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti con un figlio a carico. Ci sono due auto che percorrono annualmente 15.000 km ognuna. L’abitazione è di proprietà con una superficie di 126 mq. L’Isee è stimata in 23.232 euro. Il risparmio ammonta a 30.000 euro. Per il calcolo delle addizionali Irpef si sono utilizzate le aliquote media nazionali, mentre per il calcolo della Tari si è applicata quella del Comune di Milano. Il bollo auto è stato determinato sulla base delle tariffe vigenti in Lombardia.

[2] Prassi introdotta con la legge n° 190/2014 in base alla quale l’Agenzia delle Entrate con apposita comunicazione informa il contribuente su possibili irregolarità invitandolo a verificare e a ravvedersi, incentivando così l’assolvimento spontaneo degli obblighi tributari e favorendo l’emersione spontanea delle basi imponibili. 

[3] Detta anche scissione dei pagamenti, è una forma di liquidazione Iva. Questo provvedimento prevede che, nei rapporti tra aziende/professionisti e la Pubblica Amministrazione, sia quest’ultima a trattenere e versare l’imposta relativa alla transazione. Questa procedura, diventata operativa a partire dal 1° luglio 2017, devia dalla regola generale secondo cui l’Iva viene addebitata in fattura al cliente e poi versata alle casse dell’Erario dal fornitore impone invece che sia la Pubblica Amministrazione a farlo direttamente.  

[4] E’ un’operazione fittizia o inesistente che avviene tra varie società in UE appositamente create a questo scopo. Questo tipo di illecito termina nella richiesta di rimborso Iva non spettante. 

[5] Ricordiamo che in questa categoria si annoverano altri 2 milioni di soggetti in regime dei minimi che, però, non sono sottoposti al pagamento dell’Irpef. 

Compensi dei professionisti e debiti fiscali, cresce la protesta: l’avvocatura chiede di cambiare le regole

Si allarga nell’avvocatura il fronte critico nei confronti della disciplina che consente di destinare alla riscossione somme dovute dalla Pubblica Amministrazione ai professionisti in presenza di determinate pendenze fiscali.

Al centro delle contestazioni c’è l’art. 48-bis del DPR 602/1973 e, in particolare, il meccanismo applicabile ai compensi professionali: le critiche riguardano soprattutto gli automatismi della procedura, l’assenza di un effettivo contraddittorio prima del trasferimento delle somme e il rischio che l’intero compenso venga assorbito, compromettendo la liquidità necessaria all’attività del lavoratore autonomo.

Sul tema sono intervenute, con iniziative distinte ma convergenti, ADU Italia – Associazione Italiana dei Difensori d’Ufficio e Azione Forense.

ADU Italia: «Fermare subito la tagliola fiscale»

ADU Italia chiede al Governo la sospensione immediata dell’applicazione della disciplina e l’apertura di un tavolo tecnico con le categorie professionali interessate.

L’associazione afferma di aver ricevuto, nei primi mesi di applicazione, numerose segnalazioni di situazioni problematiche. Tra queste figurerebbero casi riguardanti posizioni risultate inferiori alla soglia dei 5.000 euro, cartelle impugnate o sospese, rateizzazioni regolarmente in corso e debiti rispetto ai quali potrebbero sorgere questioni di prescrizione.

«Quello che avevamo denunciato come un meccanismo sproporzionato e privo di adeguate garanzie si sta rivelando anche un autentico boomerang per i conti pubblici e per l’efficienza dell’intero sistema Giustizia», afferma il presidente di ADU Italia, Riccardo Rossi.

Il problema principale, secondo l’associazione, risiede nell’automatismo della procedura. Una volta avviato il meccanismo, il professionista non disporrebbe di uno strumento preventivo sufficientemente efficace per far valere, prima del trasferimento del denaro, circostanze come un pagamento già effettuato, una sospensione, una rateizzazione o un errore nella ricostruzione della posizione debitoria.

ADU evidenzia inoltre il rischio di un effetto paradossale: una procedura pensata per rendere più efficiente la riscossione potrebbe generare nuovo contenzioso qualora i professionisti fossero successivamente costretti ad agire per recuperare somme che ritengono trasferite indebitamente.

Azione Forense propone dieci giorni per contestare

Sullo stesso problema è intervenuta Azione Forense, scegliendo la strada di una proposta di modifica legislativa.

Il 4 agosto 2026 il segretario generale dell’associazione, Luigi Maria Vitali, ha presentato alle principali istituzioni dello Stato un’istanza accompagnata da una proposta di intervento sull’art. 48-bis, comma 1-ter, del DPR 602/1973.

Anche in questo caso il nodo individuato è l’assenza di una fase preventiva nella quale il professionista possa interloquire con l’amministrazione prima che le somme vengano trasferite.

La proposta prevede che il professionista riceva una comunicazione telematica e disponga di dieci giorni per documentare eventuali pagamenti già effettuati, sgravi, sospensioni amministrative o giudiziali, rateizzazioni non decadute, definizioni agevolate oppure errori manifesti nella posizione risultante.

Soltanto dopo la scadenza del termine, in assenza di elementi ostativi, si potrebbe procedere al trasferimento delle somme.

Il nodo dell’intero compenso

Un altro punto sul quale convergono le due associazioni riguarda la possibilità che il meccanismo finisca per assorbire integralmente il compenso spettante al professionista.

ADU Italia sottolinea la differenza rispetto alle garanzie previste dall’ordinamento per altre tipologie di reddito e avverte che privare un lavoratore autonomo dell’intera somma potrebbe impedirgli di sostenere le spese necessarie alla prosecuzione dell’attività e, paradossalmente, di adempiere ai propri obblighi fiscali e previdenziali correnti.

Azione Forense propone, proprio per questa ragione, di introdurre nella disciplina un criterio di proporzionalità, evitando che la riscossione possa assorbire completamente quanto dovuto dalla PA.

Le possibili conseguenze sul patrocinio a spese dello Stato

La questione assume una rilevanza particolare per l’avvocatura perché molti dei compensi corrisposti dalla Pubblica Amministrazione riguardano attività svolte nell’ambito della difesa d’ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.

ADU Italia teme che il rischio di non ricevere materialmente compensi già liquidati possa rendere progressivamente meno attrattiva la permanenza negli elenchi dei professionisti disponibili per questi incarichi.

Una conseguenza che, secondo l’associazione, finirebbe per incidere non soltanto sugli avvocati, ma soprattutto sui cittadini economicamente più fragili e sull’effettività del diritto di difesa.

Anche l’iniziativa di Azione Forense nasce dalla situazione dell’avvocatura e, in particolare, dei professionisti impegnati nel patrocinio a spese dello Stato, pur riguardando potenzialmente tutti i liberi professionisti creditori della Pubblica Amministrazione.

Stesso problema, due richieste al Governo

Le iniziative seguono dunque strade differenti ma partono da una diagnosi sostanzialmente comune.

ADU Italia chiede di sospendere il meccanismo e convocare urgentemente un tavolo tecnico; Azione Forense mette sul tavolo una proposta legislativa che introduca un contraddittorio preventivo e un principio di proporzionalità.

Nessuna delle due associazioni mette in discussione il diritto dello Stato a recuperare i propri crediti. Il tema sollevato riguarda piuttosto le modalità attraverso le quali la riscossione viene effettuata e le garanzie riconosciute al professionista prima che il compenso venga trasferito.

Avvocato scrive direttamente alla controparte assistita: l’illecito scatta alla ricezione del messaggio

Il divieto per l’avvocato di contattare direttamente la controparte già assistita da un difensore opera indipendentemente dallo strumento utilizzato per la comunicazione. E l’eventuale illecito disciplinare deve considerarsi perfezionato nel momento in cui il messaggio raggiunge il destinatario.

È il principio ribadito dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 103/2026, depositata il 26 marzo 2026, relativa all’applicazione dell’articolo 41 del Codice deontologico forense.

Il messaggio inviato direttamente alla controparte

La vicenda nasce dal procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato al quale era stato contestato di aver trasmesso tramite posta elettronica una comunicazione riguardante una controversia direttamente alla controparte.

Il professionista era consapevole che il destinatario fosse già assistito da un altro avvocato.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina dell’Umbria aveva ritenuto la condotta disciplinarmente rilevante, applicando la sospensione dall’esercizio della professione per un mese. Il legale aveva quindi impugnato la decisione davanti al CNF, sostenendo, tra l’altro, l’irrilevanza disciplinare del comportamento contestato.

Perché è vietato il contatto diretto

Nel pronunciarsi sul caso, il Consiglio Nazionale Forense ha richiamato la funzione dell’articolo 41 del Codice deontologico, che impedisce all’avvocato di entrare direttamente in contatto con una controparte che sappia essere assistita da un altro professionista.

La regola tutela innanzitutto la correttezza dei rapporti professionali e l’equilibrio del confronto tra le parti.

Il suo scopo è evitare che una persona priva delle necessarie competenze tecnico-giuridiche possa essere raggiunta direttamente dal legale avversario e trovarsi esposta a sollecitazioni o pressioni senza la mediazione e l’assistenza del proprio difensore.

L’illecito si perfeziona quando la comunicazione arriva

Particolarmente rilevante è il chiarimento del CNF sul momento nel quale si realizza la violazione.

L’illecito ha natura istantanea: la condotta assume rilevanza disciplinare nel momento in cui la controparte viene posta nella condizione di conoscere il contenuto della comunicazione che non avrebbe dovuto ricevere direttamente.

Non è quindi determinante il mezzo scelto dall’avvocato. Il divieto può essere violato attraverso una comunicazione cartacea così come mediante gli strumenti digitali.

Nel caso esaminato, infatti, era stata utilizzata la posta elettronica per trasmettere alla controparte materiale relativo alla controversia.

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