Riscossione, l’intimazione resta valida anche senza l’avviso di presa in carico

Non tutti gli atti che scandiscono il percorso della riscossione hanno lo stesso peso ai fini della validità dell’intimazione di pagamento. A essere determinante è che il contribuente sia stato regolarmente posto a conoscenza degli atti sui quali si fonda il credito richiesto dall’Amministrazione. Non è invece necessario che gli siano stati notificati anche gli avvisi con i quali i relativi carichi vengono presi in consegna dall’Agente della riscossione.

È quanto emerge dalla sentenza n. 3541/2026 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 3 giugno 2026, che ha respinto l’appello proposto da un contribuente contro un’intimazione riguardante diversi debiti.

La pronuncia distingue nettamente gli atti che costituiscono il fondamento della pretesa tributaria dagli adempimenti che riguardano invece il passaggio del credito alla fase della riscossione.

L’intimazione contestata per la mancata presa in carico

La controversia prende le mosse dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento riferita a numerosi carichi.

Tra le contestazioni formulate, il contribuente sosteneva che l’atto dovesse essere dichiarato nullo perché non gli erano stati notificati gli avvisi di presa in carico relativi ad alcuni accertamenti.

Secondo questa ricostruzione, l’assenza di tale comunicazione avrebbe impedito il corretto completamento dell’iter necessario per procedere alla riscossione.

La Corte laziale non condivide però questa interpretazione.

Per stabilire se l’intimazione sia legittima occorre, secondo i giudici, guardare innanzitutto agli atti che rappresentano effettivamente il titolo della richiesta rivolta al contribuente.

Quali notifiche sono realmente necessarie

La distinzione operata dalla Corte è il punto centrale della decisione. Gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento sono atti che incidono direttamente sulla posizione del contribuente e devono pertanto essere regolarmente portati a sua conoscenza.

L’avviso di presa in carico svolge invece una funzione differente. Esso si colloca nella fase attraverso la quale il credito viene affidato all’Agente della riscossione e non assume, secondo il Collegio, la funzione di autonomo presupposto dell’intimazione.

Da qui la conseguenza: la mancata notificazione della presa in carico non rende, da sola, illegittima l’intimazione di pagamento.

Ciò che deve essere verificato è piuttosto se il contribuente abbia avuto conoscenza degli atti dai quali deriva il debito tributario che successivamente gli viene richiesto.

Il diritto di difesa dipende dalla conoscenza della pretesa

La soluzione adottata dalla Corte si lega direttamente alla possibilità del contribuente di comprendere l’origine della richiesta e di contestarla.

Se gli atti impositivi e le cartelle che precedono l’intimazione sono stati regolarmente notificati, il debitore ha già avuto modo di conoscere l’esistenza, la natura e l’origine della pretesa.

L’omissione dell’avviso di presa in carico non determina quindi automaticamente una compressione del diritto di difesa.

Il principio che emerge dalla sentenza è significativo: non ogni irregolarità o omissione all’interno della sequenza amministrativa della riscossione produce la nullità dell’atto successivo. Per arrivare a tale conseguenza occorre verificare la funzione dell’adempimento mancante e la sua effettiva incidenza sulla posizione del contribuente.

L’avviso non era allegato, ma gli estremi erano indicati

La Corte affronta anche un’altra contestazione relativa alla documentazione posta alla base dell’intimazione.

Nel caso esaminato, uno degli avvisi di accertamento non risultava materialmente allegato all’atto notificato al contribuente.

Anche questa circostanza, tuttavia, non è stata ritenuta sufficiente a invalidare l’intimazione.

Quest’ultima riportava infatti gli estremi dell’avviso di accertamento e quelli della relativa notificazione, permettendo di identificare il provvedimento dal quale derivava la richiesta di pagamento.

Per il Collegio, dunque, la mancata allegazione materiale non equivale necessariamente all’impossibilità di comprendere il fondamento della pretesa, soprattutto quando l’atto successivo contiene elementi sufficienti a ricostruire il titolo richiamato.

Non servono neppure tutte le date della procedura

Un ulteriore passaggio della sentenza riguarda il contenuto che deve avere l’intimazione per poter essere considerata adeguatamente motivata.

Il contribuente lamentava anche la mancata indicazione della data di iscrizione a ruolo e di quella relativa alla consegna del ruolo all’Agente della riscossione.

Anche questa censura viene respinta.

Richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, i giudici ritengono sufficiente che l’intimazione consenta di individuare gli atti prodromici già notificati. Non è invece necessario che contenga anche tutti i riferimenti cronologici riguardanti i passaggi interni della procedura di riscossione.

Il criterio utilizzato è quindi ancora una volta sostanziale: occorre verificare se il destinatario disponga delle informazioni necessarie per comprendere da quale atto derivi il pagamento richiesto.

Prescrizione, decisiva la mancata contestazione dei documenti

La Corte esamina inoltre l’eccezione relativa alla prescrizione.

Sul punto viene attribuita rilevanza alla documentazione prodotta per dimostrare l’esistenza di atti interruttivi intervenuti tra il 2019 e il 2023. Tale documentazione, osserva il Collegio, non era stata specificamente contestata dalla controparte.

Anche questo motivo non è quindi sufficiente a determinare l’annullamento dell’intimazione.

La decisione di primo grado viene così confermata e l’appello del contribuente integralmente respinto, con conseguente condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

Il Fisco annulla l’atto dopo il ricorso? Le spese restano a carico dell’Ufficio

Annullare un atto tributario dopo che il contribuente ha già presentato ricorso non significa necessariamente evitare la condanna alle spese processuali. Se l’Amministrazione interviene in autotutela soltanto durante il giudizio, riconoscendo un vizio che esisteva fin dall’origine, occorre infatti stabilire chi abbia concretamente determinato la necessità di instaurare la causa.

È quanto emerge dalla sentenza n. 832/2026 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina, depositata il 23 luglio 2026, che affronta un tema particolarmente rilevante nei rapporti tra autotutela tributaria e responsabilità per le spese del processo.

Per i giudici, la successiva disponibilità dell’Ufficio a correggere il proprio operato non è sufficiente a giustificare la compensazione. Se il contribuente è stato costretto ad agire in giudizio contro un provvedimento viziato e soltanto dopo il ricorso l’atto viene eliminato, trova applicazione il criterio della soccombenza virtuale.

L’atto di recupero e il ricorso della contribuente

La controversia nasce da un atto di recupero attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato a un’associazione la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta, procedendo anche all’applicazione delle relative sanzioni.

La contribuente impugna il provvedimento formulando diverse contestazioni. Tra queste figura anche l’erronea determinazione delle sanzioni.

È soltanto dopo l’avvio del processo che la situazione cambia.

Costituendosi in giudizio, l’Amministrazione comunica infatti di aver riesaminato il provvedimento e di averlo annullato in autotutela, dopo aver riscontrato un difetto di motivazione relativo proprio alla quantificazione delle sanzioni.

Venuto meno l’atto contestato, l’Agenzia chiede al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere. Allo stesso tempo, però, domanda che ciascuna parte sostenga le proprie spese, valorizzando il comportamento collaborativo tenuto dall’Ufficio dopo aver preso conoscenza delle contestazioni della contribuente.

Quest’ultima si oppone: l’annullamento, osserva, è arrivato quando il ricorso era già stato presentato e i relativi costi erano stati necessariamente sostenuti.

L’autotutela arriva quando il processo è già iniziato

La Corte tributaria accoglie la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, dal momento che il provvedimento impugnato non esiste più.

La stessa conclusione non vale però per le spese.

Per il Collegio assume particolare importanza il momento nel quale l’Amministrazione ha deciso di intervenire: l’annullamento non ha preceduto l’azione giudiziaria del contribuente, ma è stato disposto quando il processo era ormai in corso.

Inoltre, la ragione che ha determinato l’autotutela non è riconducibile a un fatto sopravvenuto. L’Ufficio ha riconosciuto un problema relativo alla motivazione e al calcolo delle sanzioni che riguardava l’atto fin dal momento della sua formazione.

Di conseguenza, il ricorso non può essere considerato un’iniziativa processuale divenuta inutile per circostanze indipendenti dalle parti. Al contrario, proprio l’impugnazione ha preceduto il riconoscimento dell’errore e la conseguente eliminazione del provvedimento.

Cos’è la soccombenza virtuale

È qui che entra in gioco il principio della soccombenza virtuale.

Quando la controversia non arriva a una decisione sul merito perché l’atto contestato viene eliminato durante il processo, il giudice deve comunque individuare, ai fini delle spese, quale parte sarebbe risultata presumibilmente soccombente se il giudizio fosse proseguito.

Non è quindi sufficiente osservare che non esiste più un provvedimento sul quale decidere. Occorre valutare le ragioni che hanno determinato la cessazione della controversia.

Nel caso esaminato, l’annullamento in autotutela è stato determinato proprio dal riconoscimento di un vizio dell’atto impugnato. Secondo la Corte, ciò rende evidente che la contribuente aveva una ragione concreta per rivolgersi al giudice.

L’Amministrazione viene pertanto considerata virtualmente soccombente ai fini della regolazione delle spese.

La collaborazione dell’Ufficio non basta per compensare le spese

Un passaggio particolarmente interessante della pronuncia riguarda l’argomento utilizzato dall’Agenzia per chiedere la compensazione.

L’Amministrazione aveva infatti fatto leva sulla propria condotta collaborativa: una volta esaminate le contestazioni, aveva riconosciuto il problema ed eliminato spontaneamente l’atto senza attendere una pronuncia del giudice.

Un comportamento certamente rilevante sul piano del rapporto tra amministrazione e contribuente, ma che, secondo la Corte, non elimina il dato fondamentale: il contribuente aveva già dovuto sostenere l’onere di presentare ricorso.

In altri termini, l’autotutela può porre fine alla controversia, ma non cancella retroattivamente la necessità dell’azione giudiziaria quando questa è stata provocata da un atto originariamente viziato.

La questione delle spese deve quindi essere valutata guardando alla causa che ha reso necessario il processo, non soltanto alla disponibilità successivamente manifestata dall’Amministrazione.

Cessata materia del contendere, ma il costo del processo resta

La Corte di Latina dichiara dunque cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, ma pone le spese processuali a carico dell’Ufficio.

La distinzione è importante.

L’annullamento in autotutela produce infatti un risultato favorevole al contribuente sul piano sostanziale: l’atto contro il quale aveva agito viene eliminato e non vi è più ragione di chiedere al giudice di annullarlo.

Rimane però un’altra domanda: chi ha reso necessario il processo?

Nel caso deciso dalla sentenza n. 832/2026, la risposta dei giudici è netta. Se l’atto era viziato sin dall’origine e l’Amministrazione lo ha eliminato soltanto dopo l’impugnazione, i costi sostenuti per ottenere tutela non possono essere automaticamente trasferiti sul contribuente attraverso la compensazione.

Processo tributario, il giudice d’appello non può “saltare” i motivi: sentenza annullata

Una sentenza d’appello non può considerarsi completa soltanto perché il giudice ha risolto la questione sulla quale aveva fondato la propria decisione il primo grado. Quando nel processo tributario la parte ripropone ritualmente ulteriori motivi rimasti assorbiti, il giudice è tenuto a pronunciarsi anche su questi. Se non lo fa, la decisione è viziata per omessa pronuncia e può essere censurata davanti alla Corte di cassazione.

È il principio che emerge dall’ordinanza n. 23090/2026 della Quinta Sezione civile tributaria della Cassazione, depositata il 13 luglio 2026, con la quale la Suprema Corte ha cassato una decisione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, oggi Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Al centro della controversia vi era una cartella di pagamento relativa a imposte del 2015 e, inizialmente, una questione riguardante la competenza territoriale dell’agente della riscossione. Ma è proprio ciò che il giudice d’appello non aveva esaminato, dopo aver risolto quel primo problema, a determinare l’intervento della Cassazione.

Dalla competenza territoriale agli altri motivi rimasti senza risposta

In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto sul presupposto dell’incompetenza territoriale dell’agente della riscossione di Chieti, considerato che il domicilio fiscale della ricorrente si trovava a Pescara.

La decisione viene però ribaltata in appello. Il giudice di secondo grado esclude l’incompetenza territoriale e, una volta superata questa questione, respinge il ricorso.

La contribuente si rivolge quindi alla Cassazione articolando dieci motivi.

Sul primo, relativo proprio alla competenza territoriale, la Suprema Corte non le dà ragione. Nel caso esaminato, infatti, si era in presenza di un’obbligazione tributaria solidale e la cartella riguardava una coobbligata. La Corte ritiene corretta l’emissione da parte dell’agente competente in relazione al domicilio fiscale della società indicata come primo intestatario.

È sugli altri motivi, però, che cambia l’esito del giudizio.

Il giudice non può fermarsi alla prima questione

La Cassazione accoglie i motivi dal secondo al nono, tutti riconducibili alla mancata decisione sulle ulteriori contestazioni che la contribuente aveva riproposto nel giudizio d’appello.

Secondo la Suprema Corte, il giudice abruzzese ha sostanzialmente esaurito la propria analisi sulla prima questione, senza affrontare gli altri profili devoluti alla sua cognizione, compresi quelli riguardanti il merito della pretesa tributaria.

Ed è questo il passaggio centrale dell’ordinanza.

Una volta riformata la sentenza di primo grado sulla questione che aveva determinato l’accoglimento originario del ricorso, il giudice d’appello non poteva automaticamente far discendere da quella decisione il rigetto dell’intera domanda. Doveva invece verificare quali altre contestazioni fossero state ritualmente riproposte e pronunciarsi su ciascuna di esse.

L’omissione determina un error in procedendo, denunciabile in Cassazione ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

Il problema investe direttamente l’articolo 112 del codice di procedura civile, che impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle questioni sottoposte alla sua decisione, e la disciplina specifica del processo tributario.

In particolare, assume rilievo anche l’articolo 56 del d.lgs. n. 546/1992, relativo alle questioni e alle eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e alla loro riproposizione in appello.

Nel caso arrivato davanti alla Cassazione, la contribuente aveva riproposto nelle proprie controdeduzioni una serie di motivi che non avevano trovato esame nella decisione di primo grado.

Una volta eliminata la ragione sulla quale il primo giudice aveva accolto il ricorso, quelle contestazioni tornavano quindi ad assumere rilevanza ai fini della decisione.

Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto esaminarle prima di stabilire se la pretesa tributaria fosse definitivamente fondata.

Obbligazioni solidali: a chi viene notificata la cartella

L’ordinanza offre anche l’occasione per chiarire un diverso profilo relativo alla riscossione quando più soggetti sono obbligati in solido.

La Cassazione richiama la disciplina prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 151/1991, successivamente modificato dal d.lgs. n. 46/1999.

Quando più soggetti risultano solidalmente obbligati per tributi inseriti in un’unica partita di ruolo, la cartella di pagamento viene notificata al primo intestatario della partita, vale a dire al debitore principale.

Per gli altri coobbligati è invece prevista una comunicazione contenente le informazioni relative alla cartella e alla sua notificazione, con l’avvertimento circa l’eventuale successivo avvio della riscossione coattiva.

È sulla base di questo meccanismo che la Cassazione ha ritenuto infondata la contestazione relativa alla competenza territoriale formulata dalla contribuente.

Ma la correttezza dell’operato dell’agente della riscossione sotto questo specifico profilo non era sufficiente, da sola, a chiudere la controversia.

Sentenza cassata: il giudizio torna in Abruzzo

La conclusione è quindi l’annullamento della sentenza d’appello.

La Cassazione accoglie i motivi dal secondo al nono, respinge il primo e dichiara assorbito il decimo. La causa viene rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, che dovrà esaminare le questioni rimaste prive di risposta e provvedere anche alla nuova regolamentazione delle spese processuali.

Furto d’identità e credito, le frodi cambiano volto: oltre 38mila casi in un anno

Non è soltanto una questione di numeri. Le frodi creditizie basate sul furto d’identità stanno cambiando natura, seguendo l’evoluzione dei servizi finanziari digitali e sfruttando strumenti tecnologici capaci di rendere sempre più credibile l’utilizzo illecito dei dati personali.

Nel 2025 in Italia sono stati rilevati oltre 38.300 casi, il 23,8% in più rispetto all’anno precedente. Il valore economico complessivo ha superato 165 milioni di euro, con una crescita del 10,7%. Nello stesso periodo, però, l’importo medio associato a ciascun episodio è diminuito del 10,6%, fermandosi poco sopra i 4.300 euro.

È proprio il confronto tra questi dati a mostrare uno degli aspetti più interessanti del fenomeno: aumentano rapidamente gli episodi, ma si riduce la cifra media coinvolta. Un andamento che suggerisce una maggiore frammentazione delle attività fraudolente e la ricerca di operazioni potenzialmente meno evidenti ai sistemi di controllo.

Il quadro emerge dai dati diffusi da CRIF, che evidenziano inoltre una crescente esposizione dei più giovani e una progressiva diversificazione dei prodotti finanziari utilizzati per mettere a segno le frodi.

Il furto d’identità diventa una frode finanziaria

Alla base del fenomeno c’è l’utilizzo abusivo dell’identità di una persona per ottenere credito, acquistare beni a rate o accedere a servizi finanziari.

La crescente digitalizzazione delle procedure ha reso molte operazioni più semplici e veloci per i consumatori, ma ha contemporaneamente aperto nuovi spazi di vulnerabilità. Documenti, credenziali, informazioni anagrafiche e dati personali possono diventare elementi attraverso i quali costruire un’identità apparentemente attendibile da utilizzare per richiedere un finanziamento.

In questo scenario assume particolare rilievo anche l’intelligenza artificiale. CRIF richiama l’attenzione sull’impiego di tecnologie che possono consentire ai truffatori di realizzare attacchi più sofisticati e di produrre identità e documenti falsi sempre più convincenti.

La questione, dunque, non riguarda più soltanto la sottrazione di un documento o di alcune informazioni personali. Il rischio è che dati provenienti da fonti differenti possano essere combinati e utilizzati per costruire un profilo sufficientemente credibile da superare almeno una parte dei controlli previsti nelle procedure di accesso al credito.

Perché diminuisce l’importo medio delle frodi

Uno degli elementi che caratterizza il 2025 è lo spostamento verso determinate fasce di importo.

Le frodi comprese tra 1.500 e 3.000 euro sono aumentate del 14,5% e rappresentano ormai oltre un quinto del totale. Parallelamente diminuisce il peso di alcune fasce di valore superiore, mentre le operazioni oltre i 20.000 euro rimangono sostanzialmente stabili.

La riduzione dell’importo medio non può quindi essere interpretata come un ridimensionamento del problema. Al contrario, il valore complessivo delle frodi continua ad aumentare perché cresce considerevolmente il numero degli episodi.

Per banche, finanziarie e operatori del credito questo significa confrontarsi con schemi meno concentrati sulle singole operazioni di grande valore e maggiormente distribuiti tra numerose richieste di importo medio o contenuto.

Dal Buy Now Pay Later ai mutui: cambiano i prodotti esposti

La trasformazione è evidente anche osservando gli strumenti finanziari coinvolti.

I prestiti finalizzati rimangono la categoria numericamente più interessata, con il 32,1% dei casi, ma la loro incidenza è diminuita del 6,5%. Si tratta di una riduzione particolarmente significativa se osservata nel lungo periodo: nel 2018 questa tipologia rappresentava oltre il 72% delle frodi rilevate.

In diminuzione anche i prestiti personali, che scendono del 7,5% e rappresentano il 23,4% del totale.

Di segno opposto l’andamento relativo ai mutui, per i quali i casi aumentano del 50,1%. Si tratta peraltro di operazioni che possono emergere a grande distanza di tempo: secondo i dati disponibili, per i mutui i tempi di scoperta delle frodi risultano particolarmente lunghi.

Un altro fronte da osservare è quello del Buy Now Pay Later, il sistema che permette di suddividere in più rate il pagamento di un acquisto, molto diffuso nell’e-commerce. Le frodi riconducibili a queste formule crescono del 13,8% e raggiungono il 6,5% del totale.

La diffusione di strumenti che consentono di ottenere rapidamente piccole forme di credito direttamente durante un acquisto online crea quindi anche nuovi terreni sui quali possono svilupparsi comportamenti fraudolenti.

L’e-commerce amplia la superficie di rischio

Il cambiamento emerge anche analizzando la destinazione dei finanziamenti ottenuti attraverso un’identità sottratta.

Nel 2025 la categoria relativa a consumi e spese personali raggiunge il 21% del totale, dopo una crescita del 53,1%. Al suo interno rientrano acquisti generici, abbigliamento e beni di lusso.

Gli elettrodomestici rappresentano il 18,5% dei casi, mentre il settore dell’elettronica, informatica e telefonia arriva al 9,9%, registrando un incremento dell’83%.

Seguono auto e moto con il 9%, mentre considerando complessivamente immobili, ristrutturazioni e arredamento le spese collegate alla casa raggiungono il 10,1%.

Da segnalare anche l’aumento delle frodi utilizzate per finanziare spese sanitarie, cresciute del 36,1% e arrivate al 5% del totale, oltre alla presenza di casi riguardanti premi assicurativi e altri servizi finanziari rateizzati.

Il quadro mostra così una progressiva estensione del fenomeno ad acquisti e servizi appartenenti alla quotidianità dei consumatori.

Gli under 30 diventano la fascia più colpita

Particolarmente significativo è il cambiamento nel profilo anagrafico delle vittime.

Nel 2025 la fascia tra 18 e 30 anni registra l’incremento più consistente, pari al 13,8%, e arriva a rappresentare il 22,5% dei casi complessivi. I giovani diventano così la categoria anagrafica maggiormente interessata dalle frodi.

Il dato acquista ulteriore rilievo se confrontato con il credito effettivamente ricevuto: agli under 30 è riconducibile soltanto l’11,9% del credito complessivamente erogato, a fronte di un’incidenza delle frodi superiore a un quinto del totale.

La maggiore familiarità con gli strumenti digitali, dunque, non coincide necessariamente con una minore vulnerabilità. L’utilizzo intensivo di piattaforme online, applicazioni, servizi di pagamento e procedure digitali può aumentare le occasioni nelle quali informazioni personali e credenziali vengono esposte.

Gli uomini rappresentano complessivamente il 66,4% delle vittime, mentre sotto il profilo economico il 74% dei soggetti coinvolti dichiara un reddito netto mensile inferiore a 1.500 euro.

La geografia delle frodi: Lombardia prima per numero di casi

Sul territorio nazionale la maggiore concentrazione di episodi si registra in Lombardia, dove si colloca il 15,3% del totale. Seguono Sicilia con il 13%, Campania con il 12,9% e Lazio con il 9,7%.

La classifica cambia però se il numero delle frodi viene messo in relazione con il credito complessivamente erogato in ciascun territorio. In questo caso è la Sicilia a presentare l’incidenza più elevata, davanti a Campania e Calabria.

La Lombardia, pur essendo prima per numero assoluto di episodi, presenta invece un’incidenza relativa decisamente inferiore. Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige risultano tra i territori con il rapporto più favorevole tra credito erogato e frodi.

L’IA crea virus in laboratorio e riapre il dibattito sulla biosicurezza

L’intelligenza artificiale compie un nuovo passo nel campo delle scienze della vita e lo fa in uno degli ambiti più delicati: la progettazione di nuovi organismi biologici. Un gruppo di ricercatori dell’Arc Institute di Palo Alto, in California, ha infatti sviluppato, con il supporto dell’IA, virus mai esistiti in natura, dimostrando che i modelli generativi possono essere applicati anche alla progettazione di sequenze genetiche funzionali.

I risultati della ricerca, pubblicati sulla rivista scientifica Science, rappresentano un importante avanzamento nel settore della biologia sintetica. Allo stesso tempo, però, riaccendono il confronto internazionale sui rischi derivanti dall’impiego dell’intelligenza artificiale nella manipolazione di agenti biologici.

Come funziona l’intelligenza artificiale applicata al DNA

Il progetto si basa su un modello di IA denominato Evo, progettato per apprendere il “linguaggio” del DNA. Così come i grandi modelli linguistici analizzano miliardi di parole per comprenderne struttura e significato, Evo è stato addestrato esaminando circa novemila miliardi di nucleotidi provenienti da milioni di sequenze genetiche di virus, batteri, piante e altri organismi viventi.

L’obiettivo era verificare se il sistema fosse in grado di individuare autonomamente le regole biologiche che governano l’organizzazione del materiale genetico e di utilizzarle per progettare nuove sequenze coerenti con tali regole.

Le sequenze generate dall’intelligenza artificiale sono state successivamente sintetizzate in laboratorio e introdotte all’interno di batteri, che hanno prodotto virus completamente nuovi ma funzionali, capaci di infettare altri batteri.

Nessun rischio immediato per l’uomo

Gli autori dello studio precisano che gli esperimenti hanno riguardato esclusivamente batteriofagi, cioè virus che infettano soltanto i batteri. I nuovi virus sono stati progettati prendendo come riferimento il Phi X-174, un virus già noto alla comunità scientifica e privo di capacità infettiva nei confronti dell’uomo.

Per ridurre ogni possibile rischio, i ricercatori hanno inoltre escluso dal processo di addestramento qualsiasi dato relativo a virus umani o ad agenti patogeni che colpiscono animali, piante o funghi. In questo modo il modello non possiede le informazioni necessarie per progettare virus potenzialmente pericolosi per le persone.

Secondo gli stessi autori, questa scelta rappresenta una misura di prudenza indispensabile per evitare utilizzi impropri della tecnologia.

Opportunità per la medicina

Le potenzialità di questa ricerca sono considerevoli. La possibilità di progettare rapidamente nuovi virus controllati potrebbe accelerare lo sviluppo di terapie innovative, vaccini, sistemi di trasporto di farmaci e strumenti per lo studio delle malattie infettive.

La progettazione assistita dall’intelligenza artificiale potrebbe inoltre contribuire a comprendere più a fondo il funzionamento dei meccanismi genetici, aprendo la strada a nuove applicazioni della medicina personalizzata e della biologia sintetica.

Il nodo della biosicurezza

Accanto alle prospettive scientifiche emergono però interrogativi non trascurabili. La capacità dell’intelligenza artificiale di generare nuove sequenze genetiche alimenta infatti il dibattito sul cosiddetto “dual use”, ossia sull’impiego di tecnologie nate per finalità benefiche ma potenzialmente utilizzabili anche per scopi ostili.

Alcuni esperti sottolineano che strumenti sempre più sofisticati potrebbero, in futuro, essere impiegati per progettare agenti biologici artificiali con caratteristiche pericolose, rendendo necessario un rafforzamento delle regole internazionali in materia di biosicurezza e biosecurity.

Negli Stati Uniti sono recentemente entrate in vigore nuove disposizioni che vietano gli esperimenti destinati ad aumentare la pericolosità degli agenti biologici. Tuttavia, la normativa si concentra prevalentemente sulle attività di laboratorio e lascia ancora aperte alcune questioni riguardanti la ricerca puramente computazionale, come quella basata sui modelli di intelligenza artificiale.

Giornata nazionale “Enzo Tortora”, primo via libera della Camera. L’UCPI: «La memoria degli errori giudiziari è un impegno per il futuro»

L’approvazione alla Camera dei deputati del disegno di legge che istituisce la Giornata nazionale “Enzo Tortora”, dedicata alla memoria delle vittime degli errori giudiziari, rappresenta un passaggio che il mondo dell’avvocatura penalista considera di particolare rilievo, non solo sul piano simbolico ma anche su quello culturale e istituzionale.

L’Unione delle Camere Penali Italiane ha espresso soddisfazione per il via libera parlamentare, ricordando come da sempre sostenga l’esigenza di mantenere viva la memoria delle vittime delle ingiuste detenzioni e degli errori giudiziari. Per l’UCPI, infatti, ricordare vicende come quella di Enzo Tortora significa richiamare l’attenzione sui danni irreparabili che una giustizia mal amministrata può provocare ai cittadini, alle loro famiglie e alla stessa credibilità dello Stato.

Secondo i penalisti, la giornata commemorativa non dovrà limitarsi a una ricorrenza formale, ma trasformarsi in un’occasione permanente di riflessione sui principi costituzionali che regolano il processo penale: il giusto processo, la presunzione di innocenza e il diritto di difesa. Garanzie che, sottolinea l’Unione, non rappresentano un ostacolo all’accertamento delle responsabilità, ma costituiscono la condizione indispensabile affinché la giustizia possa dirsi realmente tale.

L’UCPI richiama inoltre una riflessione che considera centrale nel dibattito sulla giustizia: ogni intervento normativo che renda più semplice ottenere una condanna rischia inevitabilmente di aumentare anche la possibilità che venga condannato un innocente. È questo, secondo l’Unione, il messaggio più autentico lasciato dalla vicenda giudiziaria di Tortora, divenuta negli anni il simbolo delle conseguenze che possono derivare dal venir meno delle garanzie processuali.

La posizione della Camera Penale di Cosenza

Sul provvedimento è intervenuta anche la Camera Penale di Cosenza, che ha accolto favorevolmente il primo via libera della Camera ma ha rivolto un duro richiamo ai parlamentari che hanno scelto di astenersi durante la votazione.

Nel documento approvato dal Consiglio direttivo, la Camera Penale sottolinea come l’istituzione della Giornata nazionale “Enzo Tortora” debba rappresentare l’inizio di una vera e propria “campagna di alfabetizzazione costituzionale della politica che si è astenuta”, affinché venga pienamente riconosciuto il valore della presunzione di non colpevolezza quale principio irrinunciabile dello Stato di diritto.

Nel comunicato si ricorda inoltre che, dal 1990 a oggi, oltre 31.000 persone sono state vittime di carcerazioni o arresti preventivi poi rivelatisi ingiusti e si invita la politica a tradurre in comportamenti concreti i principi costituzionali, evitando di considerare colpevole chi è ancora soltanto indagato o imputato e riconoscendo la qualità di vittima del reato solo dopo una sentenza definitiva di condanna.

Esame da avvocato, tornano gli scritti tradizionali: due prove e un orale per l’abilitazione forense

L’esame di abilitazione alla professione forense si prepara a tornare alla sua struttura tradizionale. Con il decreto Giustizia (Dl n. 100/2026), ormai prossimo all’approvazione definitiva dopo la questione di fiducia posta dal Governo alla Camera, vengono infatti ripristinate le prove scritte e viene superato il modello straordinario introdotto durante l’emergenza sanitaria.

L’intervento anticipa l’attuazione delle disposizioni contenute nella recente riforma dell’ordinamento forense (legge n. 137/2026), consentendone l’applicazione già a partire dalla prossima sessione d’esame.

Una sola sessione annuale

Il nuovo impianto prevede un’unica sessione annuale articolata in due prove scritte e una prova orale.

Gli elaborati si svolgeranno esclusivamente in presenza e i candidati potranno consultare soltanto i codici annotati con la giurisprudenza. Resta invece vietato introdurre in aula altri testi, appunti, dispositivi elettronici o strumenti informatici: la violazione comporterà l’esclusione dalla procedura.

Si archivia così definitivamente il regime semplificato adottato negli ultimi anni, che aveva modificato profondamente le modalità di svolgimento dell’esame di Stato per l’accesso alla professione di avvocato.

Come saranno strutturate le prove scritte

Le prove scritte torneranno a verificare sia le capacità di analisi giuridica sia quelle di redazione degli atti.

La prima consisterà nella stesura di un parere motivato relativo a una questione giuridica, scegliendo tra diritto civile, penale o amministrativo.

La seconda richiederà invece la redazione di un atto giudiziario, costruito su un caso pratico, sempre nell’ambito di una delle tre materie indicate dal candidato. L’elaborato dovrà dimostrare non solo la conoscenza del diritto sostanziale, ma anche delle relative regole processuali.

L’orale punta sulle competenze pratiche

Superata la fase scritta, i candidati affronteranno il colloquio orale nella stessa sede d’esame.

Anche in questo caso il legislatore punta su un approccio fortemente operativo. Il colloquio prenderà infatti avvio dalla soluzione di un caso pratico, scelto dal candidato tra diritto civile, penale o amministrativo, che richiederà l’applicazione coordinata delle norme sostanziali e processuali.

A seguire saranno proposti tre quesiti: uno dedicato al diritto processuale, civile o penale; uno relativo al diritto sostanziale, civile, penale o amministrativo; e un terzo su una materia a scelta tra diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell’Unione europea o tributario.

L’esame si concluderà con una verifica sulle conoscenze dell’ordinamento forense, della deontologia professionale e della previdenza degli avvocati.

L’Italia completa l’attuazione dell’AI Act: nuove regole per giustizia, lavoro e pubblica amministrazione

Con l’approvazione definitiva di due decreti legislativi, il Consiglio dei ministri ha completato il recepimento nell’ordinamento italiano del regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act), introducendo un quadro normativo destinato a disciplinare in modo organico l’impiego dei sistemi di IA nei settori pubblici e privati più sensibili.

I provvedimenti, adottati in attuazione della legge delega n. 132 del 2025, intervengono su due fronti distinti ma complementari: il primo regola l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia, nella responsabilità civile e penale; il secondo definisce la governance nazionale dell’IA e ne disciplina l’impiego nella pubblica amministrazione, nella formazione, nel lavoro, nella sanità e nella giustizia.

L’intelligenza artificiale nelle attività di polizia

Uno degli aspetti più delicati riguarda l’impiego dell’intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia.

Il decreto ribadisce un principio destinato a rappresentare il cardine dell’intero sistema: le decisioni che producono effetti giuridici nei confronti delle persone non possono essere affidate esclusivamente a un algoritmo, ma devono rimanere sotto il controllo e la responsabilità dell’operatore umano.

L’identificazione biometrica in tempo reale viene consentita soltanto in circostanze eccezionali, per periodi limitati e previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Parallelamente viene vietata la creazione di archivi biometrici ottenuti mediante raccolte massive e indiscriminate di immagini o dati reperiti sul web.

Il testo introduce inoltre nel Codice penale il nuovo articolo 437-bis, che punisce l’omessa adozione delle misure di sicurezza previste per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e la loro alterazione illecita.

Sul piano della responsabilità civile vengono rafforzati gli strumenti di tutela dei cittadini, prevedendo un più agevole accesso alla documentazione tecnica dei sistemi utilizzati, una presunzione del nesso causale in determinate ipotesi, la possibilità di adire un giudice territorialmente vicino alla residenza del danneggiato e l’azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice.

Più garanzie dopo il confronto parlamentare

Il testo definitivo recepisce numerose osservazioni formulate dal Parlamento, dalla Conferenza Unificata e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Tra le modifiche più rilevanti figurano la definizione dei requisiti delle banche dati utilizzate per il riconoscimento facciale a posteriori, l’introduzione di obblighi specifici di cancellazione dei dati biometrici e il divieto di ampliarne successivamente il contenuto.

Sono stati inoltre disciplinati in maniera più dettagliata gli obblighi degli utilizzatori professionali dei sistemi di IA ad alto rischio, prevedendo specifiche responsabilità in caso di mancata sorveglianza umana, e sono stati rafforzati i poteri del Garante Privacy, coinvolto anche nelle attività di sperimentazione normativa.

La governance nazionale dell’IA

Il secondo decreto costruisce l’architettura istituzionale italiana per l’attuazione dell’AI Act.

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) assume il ruolo di autorità di notifica, mentre l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) diventa l’autorità di vigilanza sul mercato dei sistemi di intelligenza artificiale.

Accanto a queste opereranno le autorità di settore: Banca d’Italia, Consob e IVASS per i sistemi utilizzati nei servizi finanziari, mentre il Garante per la protezione dei dati personali eserciterà competenze specifiche sui sistemi impiegati nei settori della giustizia, della gestione delle frontiere, della sicurezza e delle attività di contrasto.

Il sistema sanzionatorio viene costruito secondo criteri di gradualità e proporzionalità, prevedendo, per le violazioni meno gravi, anche misure alternative rispetto alle sole sanzioni economiche.

Formazione obbligatoria e pubblica amministrazione

Uno dei capitoli più estesi del provvedimento riguarda la diffusione delle competenze sull’intelligenza artificiale.

Nella scuola vengono previsti l’aggiornamento delle indicazioni nazionali e la formazione strutturale dei docenti, sostenuti anche da uno stanziamento di 100 milioni di euro destinato a contrastare i rischi derivanti dall’abuso delle piattaforme digitali e dei social network.

Per la pubblica amministrazione è prevista un’attività sistematica di alfabetizzazione, riqualificazione e alta formazione del personale, affidata alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione e al Formez.

Anche la magistratura viene coinvolta nel percorso di aggiornamento: la formazione dei magistrati sarà curata dalla Scuola Superiore della Magistratura, mentre l’intelligenza artificiale entrerà stabilmente anche nei programmi di Educazione Continua in Medicina destinati ai professionisti sanitari.

Lavoro: vietati licenziamenti decisi dagli algoritmi

Particolare rilievo assume la disciplina dei rapporti di lavoro.

Il decreto stabilisce che le decisioni relative all’assunzione, alla modifica o alla cessazione del rapporto di lavoro, comprese le sanzioni disciplinari e i licenziamenti, non possono essere adottate esclusivamente sulla base di processi automatizzati. L’eventuale licenziamento disposto in violazione di questo principio sarà nullo.

Nel testo definitivo viene tuttavia precisato che tale divieto non riguarda le attività preliminari di ricerca e selezione dei candidati, anche quando comportino l’esclusione dalle successive fasi della procedura selettiva.

Coinvolgimento delle Regioni e adeguamento al diritto europeo

Rispetto alla versione preliminare, il Governo ha inoltre introdotto una maggiore partecipazione delle Regioni e delle Province autonome, valorizzando le esperienze già maturate a livello territoriale e favorendo il riutilizzo delle soluzioni tecnologiche sviluppate nelle diverse amministrazioni.

Infine, il testo è stato aggiornato alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2026/1744, prevedendo che il regime sanzionatorio entrerà in vigore in modo coordinato con l’effettiva operatività degli obblighi e dei divieti previsti dalla normativa europea.

Con questi due decreti l’Italia completa così il proprio quadro normativo sull’intelligenza artificiale, ponendo al centro dell’utilizzo delle nuove tecnologie il principio della supervisione umana, la tutela dei diritti fondamentali e l’equilibrio tra innovazione e garanzie costituzionali.

Giustizia tributaria e Corte dei conti, il Governo accelera sulle riforme delle magistrature speciali

Il Consiglio dei ministri ha impresso una nuova accelerazione al percorso di riforma delle magistrature speciali, approvando due distinti interventi destinati a incidere profondamente sull’assetto della giustizia tributaria e della Corte dei conti. Da un lato arriva il decreto legislativo che completa la trasformazione della magistratura tributaria in un corpo professionale; dall’altro prende forma il progetto di riorganizzazione della magistratura contabile, destinato ora al confronto con Conferenza Unificata, Conferenza Stato-Regioni e Parlamento.

Magistratura tributaria, nasce il ruolo unico nazionale

Con il nuovo decreto si conclude il processo di revisione avviato nel 2022, che ha progressivamente superato il modello fondato sui giudici tributari onorari per costruire una magistratura professionale stabile.

Tra le novità più significative figura l’istituzione del ruolo unico nazionale dei magistrati tributari, gestito dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e aggiornato annualmente. A questo si accompagna il riconoscimento dell’inamovibilità dei magistrati, che potranno essere trasferiti, sospesi o dispensati dalle funzioni soltanto nei casi previsti dalla legge, con le garanzie proprie delle altre magistrature.

Il decreto disciplina anche la fase di transizione, destinata a protrarsi ancora per alcuni anni, nella quale magistrati professionali e giudici onorari continueranno a convivere secondo regimi differenti. Resta invece rinviata la revisione della geografia giudiziaria: la prevista soppressione di alcune Corti di giustizia tributaria di primo grado slitta infatti al biennio 2028-2029.

Reclutamento e disciplina

Sul fronte del reclutamento viene introdotta la possibilità di utilizzare le graduatorie degli idonei oltre i posti originariamente banditi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze potrà richiedere ulteriori assunzioni entro limiti prestabiliti, consentendo così un ampliamento degli organici senza indire immediatamente nuovi concorsi.

Ampio spazio è dedicato anche al sistema disciplinare, che viene allineato, per quanto compatibile, a quello della magistratura ordinaria. Sono individuate le condotte rilevanti sia nell’esercizio delle funzioni sia nella vita privata e viene definita una scala di sanzioni che va dall’ammonimento fino alla rimozione dall’incarico.

Il provvedimento interviene inoltre sullo stato giuridico dei magistrati tributari, disciplinando aspetti quali incompatibilità, trasferimenti d’ufficio, dimissioni, riammissione in servizio e assegnazione degli incarichi, con particolare attenzione alla distribuzione dei carichi di lavoro tra le diverse sedi.

Corte dei conti, riforma dell’organizzazione

Contestualmente il Governo ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di riordino delle funzioni della Corte dei conti, previsto dalla legge delega del gennaio 2026.

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere più efficiente l’attività della magistratura contabile, rafforzando il coordinamento tra le funzioni di controllo, consultive, referenti e giurisdizionali.

La riforma ridisegna profondamente l’organizzazione centrale della Corte. Le attuali dieci sezioni vengono ridotte a cinque, articolate per materie omogenee: tre dedicate alle attività di controllo e consulenza sulle amministrazioni pubbliche, una riservata agli enti e alle società partecipate, mentre la quinta concentrerà le funzioni giurisdizionali e di finanza pubblica.

Anche sul territorio è prevista una significativa semplificazione: nelle regioni ordinarie opererà una sola sezione regionale articolata in due collegi, mentre resterà invariato l’assetto delle autonomie speciali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Nuove regole per magistrati e procedimenti

Il decreto interviene anche sull’attività della procura contabile, attribuendo ai vice procuratori generali le funzioni di procuratore regionale e rafforzando il ruolo di indirizzo e coordinamento del procuratore generale.

Tra le novità figurano inoltre nuovi strumenti destinati a ridurre il contenzioso, una disciplina organica dei procedimenti di controllo e l’introduzione delle prove psico-attitudinali nei concorsi per referendario della Corte dei conti.

Sul piano delle carriere viene introdotto un sistema fondato sulla rotazione tra le diverse funzioni della magistratura contabile, con limiti alla permanenza nelle medesime posizioni organizzative e il divieto di passare direttamente dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti.

Anche per la magistratura contabile il Governo interviene sulla disciplina, recependo gli illeciti e il sistema sanzionatorio già previsti per i magistrati ordinari.

La pianta organica resta invariata nel numero complessivo di 636 magistrati, ma viene ridistribuita: aumentano i procuratori generali aggiunti, mentre diminuisce il numero dei presidenti di sezione, con un corrispondente incremento delle qualifiche direttive inferiori e dei referendari.

Le critiche dell’ANM

L’approvazione del provvedimento ha suscitato la reazione dell’Associazione nazionale magistrati.

In una nota diffusa al termine del Consiglio dei ministri, l’ANM ha espresso preoccupazione per il metodo seguito dal Governo e per gli effetti della riforma sulla magistratura contabile, sostenendo che il nuovo assetto potrebbe incidere sull’autonomia e sull’indipendenza della Corte dei conti. L’associazione ha inoltre manifestato solidarietà ai magistrati contabili attualmente in stato di mobilitazione.

Il confronto istituzionale sulla riforma è comunque destinato a proseguire: il testo dovrà ora acquisire i pareri previsti della Conferenza Unificata, della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari competenti prima dell’approvazione definitiva.

Professioni, si cambia: il praticante non lavora più gratis

Il riordino di quindici ordinamenti professionali compie il suo primo passo parlamentare. Ieri, lunedì 3 agosto l’aula del Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge delega A.S. 1663, che incarica il Governo di riscrivere le regole di accesso ed esercizio di un vasto insieme di categorie ordinistiche. Il testo — che porta la firma della ministra del Lavoro Marina Calderone e del ministro della Giustizia Carlo Nordio — ha raccolto 81 voti favorevoli, nessun contrario e 50 astensioni (i gruppi di opposizione), e passa ora all’esame della Camera. A quasi un anno dal via libera in Consiglio dei ministri, arrivato nel settembre 2025, l’iter entra dunque nel vivo.

Le categorie coinvolte

La delega interessa circa 700.000 professionisti iscritti agli albi e riguarda quindici ordinamenti: agrotecnici, architetti, assistenti sociali, attuari, consulenti del lavoro, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, periti agrari, periti industriali, spedizionieri doganali, consulenti in proprietà industriale e tecnologi alimentari. Restano fuori dal perimetro — perché oggetto di provvedimenti dedicati — le professioni forense, notarile e sanitarie.

La svolta per i praticanti: dal rimborso spese all’indennità

Il capitolo che più tocca le giovani leve è quello del tirocinio. Il provvedimento apre alla possibilità di riconoscere garanzie economiche e contrattuali finora inedite per i praticanti. Il punto di partenza è il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto del titolare dello studio ospitante, commisurato all’apporto lavorativo reso. Ma il testo si spinge oltre, prospettando anche il riconoscimento di un’indennità o di un compenso per gli incarichi svolti dal tirocinante: una facoltà, tuttavia, subordinata alla formalizzazione del rapporto attraverso un apposito contratto.

Competenze “riservate” e attività libere

Sul fronte delle competenze, la logica del provvedimento è quella di tracciare confini più netti. Ogni attività che la legge non qualifica espressamente come riservata a una o più professioni resta libera, e quindi esercitabile anche da altri lavoratori autonomi; occorrerà invece definire con chiarezza ciò che è esclusivo degli iscritti agli albi e ciò che è attribuito — anche in via non esclusiva — a ciascuna categoria.

Le abilità peculiari di ogni professione, secondo il testo, dovranno essere assegnate in coerenza con il percorso formativo di accesso (titolo di studio, tirocinio ed eventuale esame di abilitazione). A questo criterio la commissione Giustizia di Palazzo Madama ne ha aggiunto un altro: la coerenza con i quadri di riferimento nazionali ed europei per la classificazione e la comparabilità delle competenze. Nel corso dell’esame è stata inoltre riconosciuta agli iscritti l’attività di consulenza nelle materie di rispettiva competenza.

L’intelligenza artificiale entra nella deontologia

Una delle novità di maggior rilievo riguarda l’impatto delle nuove tecnologie sulla professione. I codici deontologici, la cui adozione e il cui aggiornamento restano in capo ai Consigli nazionali, dovranno contenere una previsione esplicita: l’opera del professionista, anche quando realizzata con strumenti digitali e soluzioni di intelligenza artificiale, deve comunque essere frutto della sua professionalità e della sua competenza specifica — con un occhio anche alla tutela del consumatore.

Sul versante della formazione continua, le attività dovranno essere affidate in via principale ai singoli Ordini, che potranno stipulare convenzioni o collaborazioni con le università. Una quota obbligatoria dei percorsi formativi dovrà essere dedicata allo studio dell’intelligenza artificiale, con un approfondimento specifico sui limiti e sulle implicazioni deontologiche legate al suo utilizzo.

Equo compenso e prossimi passaggi

In linea con le altre riforme di settore, il testo conferma che il professionista potrà concordare il compenso con il cliente nel rispetto della disciplina sull’equo compenso (legge 49/2023): la remunerazione dovrà cioè risultare adeguata alla quantità e alla qualità del servizio prestato.

Trattandosi di una legge delega, dopo il via libera definitivo del Parlamento servirà l’emanazione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi attuativi. Come rimarcato dal presidente di ProfessionItaliane, l’associazione che riunisce numerosi Ordini, sarà proprio la fase attuativa a risultare decisiva per tradurre i principi enunciati in una disciplina concreta e operativa.

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