Giustizia, Nordio ridisegna le deleghe: carcere a Balboni, minorile a Ostellari

Roma, 13 maggio 2026 – Nell’ottica di una redistribuzione delle deleghe del Dicastero, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha attribuito al Viceministro Francesco Paolo Sisto la delega al Dipartimento per l’Innovazione tecnologica della giustizia, che si aggiunge alle sue precedenti; al Sottosegretario Alberto Balboni il Dipartimento per l’Amministrazione penitenziaria e la Magistratura Onoraria; al Sottosegretario Andrea Ostellari il Dgmc, Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità.

L’assetto delle nuove deleghe, in quest’ultimo caso, risulta funzionale al potenziamento del Dgmc, nella scelta politica di contrastare al meglio la devianza giovanile, fenomeno di assoluta attualità. Tale potenziamento prevede quindi il rafforzamento dell’intero Dipartimento Minorile, anche sotto il profilo del personale penitenziario.


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Sicurezza sul lavoro, pronta la riforma: premi alle imprese virtuose

Roma, 13 maggio 2026 – “Spero che entro la legislatura riusciremo a portare a soluzione normativa questa novità, importante perché dà sicurezza non solo alle imprese, ma soprattutto ai lavoratori. Ringrazio la Commissione presieduta dal Viceministro Sisto per il lavoro svolto”.  Così ha dichiarato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ieri pomeriggio, nella Sala Livatino di Via Arenula, ha ricevuto la relazione finale della Commissione ministeriale, formata da 12 esperti in diverse materie, sulle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Un passaggio importante per le nuove iniziative normative in materia.

La Commissione, insediatasi nell’aprile del 2024, ha studiato gli assetti organizzativi dell’impresa, come disciplinati dalla legge n. 231/2001, e approntato dei meccanismi “premianti” per l’imprenditore che adotti tutte le misure idonee per la sicurezza dei lavoratori.  Tra le proposte della Commissione ci sono: l’introduzione di criteri oggettivi e chiari per valutare la gravità della colpa dell’imprenditore; una “corsia preferenziale” per i reati attinenti alla sicurezza sul lavoro, con l’obbligo per il pubblico ministero di sentire la persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato; il riconoscimento del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione come soggetto di competenze tecniche esclusive e autonomia operativa. Le proposte di modifica normativa presentate al Ministro Nordio potrebbero successivamente confluire in una legge delega.

“Abbiamo provato a rendere le imprese dei soggetti attivi, anziché passivi, in tema di sicurezza. Soggetti che approntano tutte le misure necessarie perché gli conviene farlo”, ha sottolineato il Viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto.  “Presiedere questa Commissione – ha proseguito – è stato come scrivere una partitura per un musicista: è quando la scrivi che è disponibile per gli altri. Spero che possa essere ‘suonata’ dall’‘orchestra’ del Parlamento e che diventi un must in tema di sicurezza”.


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Magistrati onorari, la Consulta boccia la rinuncia ai diritti UE

La Corte costituzionale interviene nuovamente sul delicato tema della magistratura onoraria e apre uno scenario destinato ad avere effetti non soltanto giuridici, ma anche economici e organizzativi sull’intero sistema giustizia. Con la sentenza n. 71/2026, depositata ieri, 12 marzo 2026, la Consulta ha dichiarato illegittima la disposizione che subordinava la stabilizzazione dei magistrati onorari alla rinuncia preventiva ai diritti riconosciuti dall’ordinamento europeo, in particolare in materia di ferie retribuite, previdenza e assistenza.

La norma censurata era stata introdotta nell’ambito della riforma della magistratura onoraria per regolare il percorso di stabilizzazione dei giudici di pace e degli altri magistrati onorari già in servizio. Secondo la Corte, tuttavia, il legislatore non poteva subordinare il superamento dell’illecito derivante dalla reiterazione degli incarichi alla rinuncia ai diritti maturati nel rapporto precedente.

La pronuncia si inserisce in un orientamento ormai consolidato anche a livello europeo e amministrativo, rafforzato da una recente decisione del Consiglio di Stato che aveva già evidenziato criticità analoghe. Per la Consulta, infatti, la stabilizzazione può rappresentare uno strumento di riequilibrio rispetto all’abuso dei rapporti reiterati, ma non può trasformarsi in una condizione che impedisca ai magistrati onorari di rivendicare le tutele previste dal diritto dell’Unione europea.

Particolarmente rilevante è il passaggio in cui la Corte sottolinea la lesione del diritto alla tutela giurisdizionale: la previsione normativa contestata, infatti, impediva ai magistrati onorari di avviare nuove azioni giudiziarie o di proseguire quelle già pendenti per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.

Le conseguenze economiche potrebbero essere significative. Secondo le stime diffuse da rappresentanti della categoria, la platea interessata riguarderebbe circa 4.200 magistrati onorari, con importi potenzialmente elevati soprattutto nei casi di maggiore anzianità di servizio. A queste somme andrebbero inoltre aggiunti gli oneri collegati alla ricostruzione delle posizioni previdenziali.

La sentenza, infine, richiama direttamente Governo e Parlamento alla necessità di definire criteri chiari per la quantificazione economica dei diritti riconosciuti ai magistrati onorari, tenendo conto della natura non esclusiva dell’attività svolta e delle concrete modalità di esercizio delle funzioni. In assenza di un intervento normativo, sarà la giurisdizione ordinaria a dover determinare caso per caso gli importi spettanti.


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Processo penale telematico, Movimento Forense denuncia il rischio di disparità tra accusa e difesa

Il processo penale telematico rappresenta una trasformazione destinata a incidere profondamente sull’organizzazione della giustizia penale italiana. Ma la digitalizzazione, secondo Movimento Forense, non può tradursi in una compressione delle garanzie difensive né alterare l’equilibrio tra accusa e difesa.

In un documento dedicato alle criticità del Processo Penale Telematico (PPT) e dell’APP – l’applicativo destinato alla gestione digitale del procedimento penale – l’associazione forense richiama l’attenzione sui rischi di una “dispari opportunità” tra le parti processuali, con possibili ricadute sul principio costituzionale del contraddittorio.

Pur riconoscendo che il processo telematico costituisca un passaggio irreversibile verso una giustizia più moderna ed efficiente, Movimento Forense sottolinea come l’attuale configurazione dei sistemi informatici possa determinare un vantaggio operativo e informativo per l’accusa rispetto alla difesa.

Tra le criticità evidenziate vi è innanzitutto la gestione del fascicolo telematico. Secondo l’associazione, gli atti di indagine e di giudizio inseriti nei sistemi digitali devono essere conoscibili da tutte le parti in tempi certi e con modalità uniformi, affinché il fascicolo telematico diventi realmente il luogo centrale del contraddittorio.

Un ulteriore problema riguarda la frammentazione degli strumenti utilizzati. La coesistenza tra il PDP, destinato ai depositi dei difensori delle parti private, e l’APP, utilizzato dagli uffici giudiziari, produce infatti modalità di accesso differenti da territorio a territorio, generando incertezza e disomogeneità operative.

Movimento Forense segnala inoltre la mancanza di un sistema automatico e tracciabile di notifiche relativo ai depositi effettuati dalle altre parti processuali o dalla cancelleria. In assenza di avvisi telematici certi, il difensore sarebbe costretto a un controllo continuo del fascicolo digitale per verificare l’inserimento di atti, documenti, verbali o comunicazioni rilevanti.

Secondo l’associazione, questa impostazione rischia di creare una posizione privilegiata per il pubblico ministero nell’accesso e nella consultazione del fascicolo telematico, compromettendo il principio di parità delle armi nel processo penale.

Per questo Movimento Forense chiede che, dopo l’esercizio dell’azione penale e il deposito della nomina difensiva, venga garantito al difensore un accesso diretto e tempestivo al fascicolo telematico, accompagnato da un sistema stabile di informazione sui depositi effettuati dalle altre parti e dalla cancelleria.

L’associazione auspica infine un intervento chiaro del Ministero della Giustizia affinché le specifiche tecniche del PPT, dell’APP e i regolamenti ministeriali prevedano strumenti uniformi su tutto il territorio nazionale, capaci di assicurare un’effettiva parità tra le parti processuali e di rafforzare, anziché indebolire, le garanzie difensive nel nuovo ecosistema digitale della giustizia penale.


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Compensi degli avvocati, la Cassazione chiarisce quando decorre la prescrizione

La prescrizione dei compensi spettanti agli avvocati decorre soltanto dal momento in cui la causa può considerarsi realmente conclusa. A ribadirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12998 del 6 maggio 2026, intervenuta per chiarire l’applicazione dell’articolo 2957, secondo comma, del Codice civile.

La Suprema Corte ha ricordato che il termine triennale previsto per il recupero degli onorari professionali inizia a decorrere dalla definizione definitiva della lite, coincidente con la pubblicazione della sentenza non più soggetta a impugnazione. Diversamente, nei procedimenti non ancora conclusi, il termine decorre dall’ultima attività compiuta dall’avvocato in esecuzione del mandato ricevuto.

Il caso esaminato riguardava una controversia nella quale il giudice d’appello aveva individuato il dies a quo nella data di pubblicazione della sentenza relativa al procedimento per cui era stato richiesto il compenso professionale. Tuttavia, quella decisione era ancora impugnabile e non poteva quindi essere considerata conclusiva dell’intera vicenda processuale.

Per questo motivo la Cassazione ha annullato la pronuncia, evidenziando come la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto anche di una successiva attività svolta dal difensore, vale a dire la notificazione della sentenza effettuata nei giorni immediatamente successivi.


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Rete Giustizia, il Ministero chiarisce: nessun attacco hacker dietro i blackout del 6 e 7 maggio

Il sistema informatico della Giustizia italiana è tornato al centro dell’attenzione dopo i gravi disservizi che, tra il 6 e il 7 maggio, hanno coinvolto uffici giudiziari e strutture ministeriali in diverse aree del Paese, provocando rallentamenti e interruzioni nell’attività quotidiana degli uffici.

La prima criticità si è verificata nella mattinata del 6 maggio, quando la rete giudiziaria nazionale ha subito un’interruzione generalizzata che ha interessato contemporaneamente tribunali, procure e uffici centrali del Ministero della Giustizia. Il blocco, protrattosi fino alle ore centrali della giornata, ha impedito l’accesso a numerosi servizi digitali indispensabili per l’operatività degli uffici.

In un primo momento, le cause del malfunzionamento non erano state chiarite, alimentando anche il timore di possibili attacchi informatici. A seguito dell’accaduto, il sindacato Dirigenti Giustizia CIDA Funzioni Centrali ha trasmesso una nota al Capo di Gabinetto del Ministero, Antonio Mura, e al Capo Dipartimento per l’Innovazione tecnologica, Antonella Ciriello, chiedendo verifiche immediate e una valutazione approfondita dell’accaduto.

Secondo il sindacato, un’interruzione così estesa non può essere considerata un semplice incidente tecnico isolato, ma rappresenta un segnale della vulnerabilità dell’attuale architettura digitale della Giustizia. Nella comunicazione vengono sollevate questioni legate alla resilienza della rete, alla gestione delle emergenze informatiche, ai protocolli di disaster recovery e alla dipendenza tecnologica da fornitori esterni.

Particolare attenzione viene posta anche sul tema della sicurezza infrastrutturale e sulla necessità di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva NIS2 in materia di cybersicurezza, soprattutto per quanto riguarda la gestione e la segnalazione degli incidenti che coinvolgono servizi essenziali dello Stato.

Il Ministero della Giustizia è intervenuto con una nota ufficiale diffusa oggi, 7 maggio, chiarendo che i disservizi verificatisi nelle due giornate hanno avuto origini differenti e indipendenti tra loro. Nel dettaglio, il blackout del 6 maggio sarebbe stato causato da un grave problema esterno relativo all’infrastruttura DNS gestita dal fornitore della connettività, mentre il successivo disservizio di oggi, 7 maggio, che ha interessato soprattutto i distretti del Nord Italia, sarebbe dipeso da un guasto agli impianti elettrici del Palazzo di Giustizia di Milano, sede di una delle Sale Server nazionali.

Il dicastero ha precisato che in nessuno dei due episodi vi sarebbe stata compromissione di dati o sistemi informatici, sottolineando come le procedure di ripristino siano state attivate tempestivamente e i servizi progressivamente riattivati in tempi contenuti.


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IA, l’UE semplifica le regole e vieta le app di “nudificazione”

La Commissione europea accoglie con favore l’accordo politico raggiunto oggi tra il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE su norme più semplici e favorevoli all’innovazione per l’intelligenza artificiale. La Commissione ha proposto il pacchetto “Digital Omnibus” sull’IA solo cinque mesi fa, nell’ambito dell’agenda europea di semplificazione volta a rafforzare la competitività dell’Europa. Questo renderà più semplice per le imprese dell’UE applicare il regolamento sull’IA, mantenendone al tempo stesso i benefici per la società europea, la sicurezza e i diritti fondamentali.

L’accordo odierno stabilisce un calendario chiaro per l’attuazione delle norme che disciplinano i sistemi di IA ad alto rischio. Le regole per i sistemi utilizzati in determinati settori ad alto rischio — tra cui biometria, infrastrutture critiche, istruzione, occupazione, migrazione, asilo e controllo delle frontiere — si applicheranno a partire dal 2 dicembre 2027. Per i sistemi integrati in prodotti come ascensori o giocattoli, le regole entreranno in vigore dal 2 agosto 2028. Questa applicazione graduale contribuirà a garantire che gli standard tecnici e altri strumenti di supporto siano pronti prima che le norme diventino operative.

L’accordo rafforza inoltre la protezione dei cittadini. Vieta infatti i sistemi di IA che generano contenuti sessualmente espliciti e intimi senza consenso o materiale di abuso sessuale su minori, come le app di IA per la cosiddetta “nudificazione”.

Per le imprese, l’accordo introduce norme più semplici e una governance più chiara. Alcuni vantaggi previsti per le piccole e medie imprese vengono estesi anche alle piccole aziende a media capitalizzazione. È stato inoltre chiarito il rapporto tra il regolamento IA e le normative europee sulla sicurezza dei prodotti, in particolare il regolamento relativo alle macchine, evitando duplicazioni tra norme settoriali e norme sull’IA. Un numero maggiore di innovatori avrà inoltre accesso alle sandbox regolamentari, compresa una sandbox a livello UE, per testare le proprie soluzioni di IA in condizioni reali. Saranno anche rafforzati i poteri di applicazione dell’Ufficio europeo per l’IA, a sostegno della supervisione di determinati sistemi di IA, inclusi quelli basati su modelli di uso generale e quelli integrati in piattaforme online e motori di ricerca di grandi dimensioni.


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Cassa Forense, niente agevolazioni contributive per chi si reiscrive

Le agevolazioni contributive previste da Cassa Forense per i primi anni di iscrizione non spettano agli avvocati che abbiano già usufruito in passato del periodo agevolato, anche qualora intervenga una nuova iscrizione successiva. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11805 del 29 aprile 2026, intervenendo su una questione che riguarda il sistema previdenziale forense e l’interpretazione dei regolamenti dell’ente.

La vicenda nasce dall’opposizione proposta da un professionista contro alcune cartelle esattoriali relative ai contributi minimi dovuti per l’anno 2014. L’avvocato era stato iscritto a Cassa Forense dal 1995 al 2003 e successivamente reiscritto d’ufficio a partire dal 1° gennaio 2014, dopo l’entrata in vigore della riforma che ha introdotto la presunzione di continuità dell’attività professionale.

Secondo la Corte d’Appello, il professionista avrebbe comunque avuto diritto alla riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo, ritenendo che le agevolazioni fossero finalizzate non soltanto a sostenere i giovani neo-iscritti, ma anche ad attenuare gli effetti economici della nuova disciplina previdenziale.

La Suprema Corte ha però ribaltato questa interpretazione, accogliendo il ricorso di Cassa Forense e chiarendo che i regolamenti dell’ente previdenziale devono essere interpretati secondo criteri strettamente civilistici, senza possibilità di applicazioni estensive o analogiche.

Per i giudici, le norme che introducono riduzioni contributive rappresentano disposizioni derogatorie e, proprio per questo, devono essere lette in maniera rigorosa. Ne consegue che il periodo di precedente iscrizione non può essere ignorato ai fini del calcolo degli anni utili per beneficiare delle agevolazioni.

La Cassazione sottolinea inoltre che la previsione regolamentare relativa ai “primi otto anni di iscrizione, anche non consecutivi” conferma l’impossibilità di azzerare il periodo già maturato. Anche in presenza di interruzioni o successive reiscrizioni, dunque, gli anni devono essere considerati unitariamente entro il limite massimo previsto dal regolamento.


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Alberghi, B&B e affittacamere non potranno più trattenere copie dei documenti d’identità degli ospiti oltre il tempo strettamente necessario alla registrazione prevista dalla legge. A ribadirlo è il Garante per la protezione dei dati personali con una recente nota di chiarimento, intervenuta sul tema della gestione dei dati raccolti durante le procedure di check-in.

La questione riguarda gli obblighi imposti alle strutture ricettive dall’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che prevede l’identificazione degli alloggiati e la trasmissione delle relative generalità alle autorità di pubblica sicurezza attraverso il portale “Alloggiati Web”.

Secondo il Garante, una volta completata la comunicazione dei dati e ottenuta la ricevuta che attesta il corretto invio delle informazioni, eventuali copie cartacee o digitali dei documenti utilizzati per il check-in devono essere immediatamente cancellate o distrutte. La normativa, infatti, non autorizza la conservazione prolungata di tali documenti e i decreti ministeriali in materia impongono espressamente l’eliminazione dei dati non più necessari.

L’unico elemento che le strutture sono tenute a conservare per cinque anni è la ricevuta di avvenuta trasmissione dei dati alle autorità, utile a dimostrare l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa di pubblica sicurezza.

Particolare attenzione viene riservata anche alle modalità operative adottate durante la registrazione degli ospiti. L’Autorità richiama infatti le strutture a evitare pratiche considerate non conformi alla disciplina sulla protezione dei dati personali, come la fotografia dei documenti tramite smartphone o la condivisione attraverso applicazioni di messaggistica istantanea.

Il Garante invita inoltre i gestori delle strutture ricettive a formare adeguatamente il personale, informare con chiarezza i clienti sul trattamento dei loro dati e vincolare eventuali fornitori esterni al rispetto delle stesse prescrizioni.

L’obiettivo delle nuove indicazioni è anche quello di ridurre i rischi legati alla sicurezza informatica. La conservazione indiscriminata di copie di documenti d’identità, infatti, può trasformarsi in un elemento particolarmente critico in caso di violazioni dei sistemi informatici, esponendo gli ospiti a possibili furti d’identità, frodi e utilizzi illeciti dei dati personali.


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Processo tributario telematico: la PEC del difensore evita l’inammissibilità del ricorso

Nel processo tributario telematico la provenienza certa dell’atto può prevalere sul vizio formale legato al mancato utilizzo del formato nativo digitale. È quanto afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12483 del 4 maggio 2026, intervenendo su una questione che negli ultimi anni ha alimentato numerosi contenziosi legati alla validità degli atti depositati telematicamente.

La vicenda nasce dal ricorso di un contribuente destinatario di un accertamento fiscale relativo a maggiori redditi per oltre 164 mila euro, fondato su movimentazioni bancarie considerate prive di adeguata giustificazione. Dopo il rigetto nel merito, la controversia si era spostata sul piano processuale: la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva infatti dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché originariamente redatto in formato cartaceo, successivamente scansionato e inviato tramite posta elettronica certificata, anziché predisposto direttamente in formato digitale.

Secondo la Suprema Corte, tuttavia, tale irregolarità non può determinare l’inesistenza dell’atto processuale quando risulta comunque certa la sua provenienza. Elemento decisivo è stata la circostanza che l’invio fosse avvenuto tramite un indirizzo PEC del difensore regolarmente censito nel Reginde, il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia.

Per i giudici di legittimità, la riconducibilità dell’atto al professionista abilitato consente di escludere il difetto assoluto di validità e di configurare al più una nullità sanabile. La Cassazione richiama infatti il principio del “raggiungimento dello scopo” previsto dall’articolo 156 del Codice di procedura civile: se la controparte si costituisce regolarmente in giudizio ed esercita pienamente il proprio diritto di difesa, il vizio processuale non produce effetti invalidanti.

Nell’ordinanza viene inoltre ribadito il valore della firma elettronica qualificata, equiparata alla sottoscrizione autografa ai fini della certezza giuridica dell’atto. La Corte richiama precedenti analoghi nei quali era stata riconosciuta la validità di notifiche provenienti da caselle PEC istituzionali censite nei registri ministeriali, anche in presenza di successive produzioni cartacee corredate da attestazioni di conformità.


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