Accertamento dall’ufficio sbagliato: cade l’atto, e cade anche l’istruttoria

Una società costituita a Genova, poi trasferita a Milano e infine, dal settembre 2020, in provincia di Varese. Nel 2018 presenta la dichiarazione IVA quando la sede legale è ancora milanese; nel 2022 trasmette una dichiarazione integrativa indicando la nuova sede, e la connessa istanza di rimborso viene istruita dall’ufficio di Varese. A emettere l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2017 — con diniego del rimborso per difetto di prova di operazioni intracomunitarie non imponibili — è però la Direzione provinciale Milano II. La società, in liquidazione, impugna e solleva in via pregiudiziale l’incompetenza territoriale dell’ufficio procedente.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 760/2026, accoglie il ricorso e annulla integralmente l’atto.

La regola: il domicilio fiscale radica il potere

Il perno è noto ma spesso trascurato in sede difensiva. L’art. 40 del d.P.R. 633/1972 per l’IVA e l’art. 31 del d.P.R. 600/1973 per le imposte dirette attribuiscono la competenza all’ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione, alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. L’art. 58 dello stesso decreto pone in capo al contribuente l’onere di comunicare ogni variazione, con l’avvertenza — non secondaria — che le cause di variazione del domicilio fiscale producono effetto soltanto dal sessantesimo giorno successivo al loro verificarsi: termine posto a tutela dell’Amministrazione, che dispone così di uno spazio congruo per aggiornare i propri archivi.

Ritualmente comunicata, però, la variazione radica la competenza presso il nuovo ufficio non ai soli fini delle notificazioni, ma sotto il profilo della legittimazione a procedere. Nel caso deciso, la dichiarazione integrativa del 2022 recava la sede varesina e il procedimento di rimborso era già gestito da Varese: Milano II non aveva più titolo per intervenire.

Il passaggio che merita attenzione

Fin qui l’applicazione di un principio consolidato. L’elemento di interesse è il secondo passaggio motivazionale. Il collegio milanese osserva che l’art. 31 è formulato con riferimento generico a tutti i compiti attribuiti all’Agenzia delle entrate, e quindi a tutte le fasi dell’attività degli uffici, comprese quelle istruttorie. Ne discende che l’attività svolta da un ufficio territorialmente incompetente non produce soltanto un atto viziato, ma configura un vizio istruttorio, con conseguente inutilizzabilità delle risultanze acquisite ai sensi dell’art. 7-quinquies della legge 212/2000.

La disposizione — introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. g), del d.lgs. 219/2023 e in vigore dal 18 gennaio 2024 — sancisce che non sono utilizzabili, ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo, gli elementi di prova acquisiti oltre i termini dell’art. 12, comma 5, dello Statuto o in violazione di legge. Il salto qualitativo è evidente: dall’annullamento dell’atto si passa alla neutralizzazione del materiale probatorio, con effetti che si proiettano oltre il singolo provvedimento.

Due avvertenze per la difesa

La prima è processuale e decisiva. Secondo l’orientamento ormai stabilizzato della Cassazione, l’incompetenza territoriale costituisce tipico vizio di legittimità dell’atto impositivo che deve essere dedotto dal contribuente mediante specifico motivo di ricorso, non essendo rilevabile d’ufficio dal giudice; in mancanza, l’atto resta idoneo a produrre i propri effetti (fra le altre, Cass. n. 18425/2018, n. 34090/2019 e n. 20014/2024). L’eccezione va dunque formulata in via autonoma e articolata già nel ricorso introduttivo: non è una difesa recuperabile in corsa.

La seconda riguarda il perimetro temporale dell’art. 7-quinquies, che non ha efficacia retroattiva. La questione se il divieto di utilizzazione operasse anche prima del 2024, quale ricognizione di un principio generale dell’ordinamento, è attualmente all’esame delle Sezioni Unite, rimessavi dall’ordinanza interlocutoria n. 13696/2026. Per gli accertamenti relativi ad annualità risalenti, ma emessi dopo l’entrata in vigore della riforma, l’argomento va perciò costruito con cura.

Resta una pronuncia di merito, di primo grado e non definitiva. Ma segnala una direzione: la competenza territoriale non è una formalità organizzativa interna, è una condizione di esercizio del potere. E il potere esercitato da chi non lo ha non produce prove.

ChatGPT gratis ai ricercatori: l’accesso non costa nulla, il conto arriva dopo

Lo scorso 29 luglio OpenAI ha annunciato ChatGPT for Academic Researchers, il programma con cui la società di San Francisco mette gratuitamente i propri modelli più avanzati nelle mani di centomila ricercatori entro il 2027. Il primo scaglione, diecimila utenze, è partito nel corso dell’estate; fra le istituzioni italiane indicate come idonee figurano l’Università Bocconi, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, l’Università degli Studi di Torino e la CRUI con la Fondazione CRUI, con la promessa di un elenco destinato ad ampliarsi.

Chi può accedere, e a cosa

La gratuità ha una durata definita — dodici mesi di workspace dedicato — e una platea altrettanto definita. Possono candidarsi soltanto docenti con attività di ricerca e ricercatori post-dottorato affiliati a istituzioni ammesse, a condizione che abbiano firmato negli ultimi tre anni almeno un contributo depositato su archivi di preprint quali arXiv, bioRxiv o ChemRxiv, in una delle aree ammesse: scienze biologiche, chimica e materiali, informatica, scienze della Terra e planetarie, ingegneria, matematica, fisica. L’affiliazione va verificata tramite un servizio terzo di attestazione; ogni titolare può invitare fino a quattro collaboratori del proprio ateneo. Restano fuori dottorandi, studenti e, soprattutto, l’intero campo delle scienze umane, sociali e giuridiche.

L’ambiente offerto prevede protezioni di livello business e soglie d’uso allineate al piano professionale, ma non include crediti API: i modelli non possono cioè essere integrati nei software di ateneo né impiegati per elaborazioni automatizzate. Alla scadenza non è previsto alcun rinnovo automatico: OpenAI comunicherà le eventuali condizioni di prosecuzione, altrimenti lo spazio di lavoro verrà disattivato, con possibilità di esportare i contenuti.

Il contratto CRUI è un’altra cosa (ma il perimetro è lo stesso)

Il programma non va confuso con l’accordo che la CRUI ha già in essere con OpenAI Ireland Limited per la fornitura triennale di soluzioni software e servizi, cioè il perimetro di ChatGPT Edu: si tratta di ambienti distinti, che possono al più raccordarsi sul piano operativo quando il ricercatore selezionato appartenga a un ateneo già dotato di licenze, senza che il workspace gratuito confluisca nel contratto. Quest’ultimo è stato affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), del d.lgs. 36/2023, sul presupposto — sostenuto dalla Conferenza — che gli atenei richiedessero proprio quei prodotti e che non esistano concorrenti equivalenti a ChatGPT Edu. Secondo i dati resi noti dalla CRUI, nel primo anno hanno aderito 78 istituzioni per circa 40.000 licenze e 2,7 milioni di euro di spesa, con una stima di 3,5 milioni per ciascuna delle due annualità successive, a fronte di un valore massimo triennale che le ricostruzioni giornalistiche indicano in 30 milioni.

Il nodo non è il training, è il contratto

Sul piano giuridico la questione centrale non è la rassicurazione — pur ribadita — che i contenuti non alimentino l’addestramento dei modelli. È una configurazione predefinita, non una garanzia strutturale. Come osserva in un’intervista al Fatto Quotidiano Corrado Giustozzi, docente di cybersecurity all’Università Campus Bio-Medico di Roma, chi usa questi strumenti per ricerca vi immette necessariamente materiali di frontiera: dataset, codice, ipotesi, risultati non ancora pubblicati, bozze, informazioni potenzialmente brevettabili. Le domande che contano diventano allora contrattuali e verificabili: quali obblighi di riservatezza sono assunti, se la cancellazione richiesta produca un’effettiva eliminazione, dove i dati risiedano, chi possa accedervi, quali sub-fornitori intervengano. E soprattutto per quanto tempo quelle condizioni restino stabili, considerato che un operatore privato può trovarsi esposto a pressioni o obblighi imposti dal proprio ordinamento nazionale.

La localizzazione europea, aggiunge Giustozzi, è una garanzia formale rilevante ma non assoluta: il problema diventa politico prima che tecnologico, e riguarda ogni cloud extraeuropeo cui si affidino dati sensibili. Sul punto OpenAI dichiara che per i clienti idonei sono disponibili opzioni di conservazione ed elaborazione entro una determinata area geografica, ma non conferma che tali impostazioni siano attive per tutti i ricercatori italiani. Quanto alle conversazioni cancellate, la rimozione è indicata entro trenta giorni, salvo obblighi legali o di sicurezza.

Ne discende un onere che ricade per intero sulle singole università, in qualità di titolari del trattamento: individuare i dati caricabili e quelli vietati, ricostruire la catena dei responsabili e dei sub-responsabili, verificare trasferimenti e tempi di conservazione, valutare la necessità di una valutazione d’impatto ex art. 35 GDPR. A ciò si aggiunge, dal 2 febbraio 2025, l’obbligo di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale di cui all’art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689.

Il lock-in che non si vede

La possibilità di esportare i dati e l’assenza di rinnovo automatico attenuano il rischio di dipendenza tecnica e formale, non quello sostanziale. Il punto, come rileva Mario De Caro, ordinario di filosofia morale a Roma Tre e titolare della cattedra UNESCO per l’etica dell’IA, non è che OpenAI si appropri dei risultati: è che l’uso intensivo da parte di comunità scientifiche d’eccellenza rafforza il prodotto e la sua posizione nell’ecosistema della conoscenza. Dopo dodici mesi un gruppo di ricerca avrà costruito procedure, archivi di richieste e abitudini attorno a quello specifico ambiente. Disabituarsi sarà più difficile che iniziare.

Nessuno può ragionevolmente chiedere ai ricercatori di rinunciare a strumenti divenuti decisivi, dalle simulazioni complesse alla previsione delle proprietà dei materiali, dallo sviluppo di farmaci alle nanotecnologie. Ciò che manca è il termine di paragone: le esperienze europee, da Mistral ai progetti italiani come Minerva, non reggono il confronto per basi dati e finanziamenti. Servirebbe, appunto, un investimento continentale capace di costruire non un altro modello, ma un’infrastruttura alternativa.

Resta il dato di fondo, che è insieme giuridico e istituzionale: un’infrastruttura privata sta entrando nel cuore della ricerca pubblica in assenza di linee guida comuni. E le infrastrutture, quando diventano indispensabili, smettono di essere gratuite.

Big Tech, 1.730 miliardi puntati sull’AI: ecco perché la corsa può diventare un rischio

La corsa all’intelligenza artificiale sta assumendo sempre più i caratteri di una gigantesca competizione industriale. Non basta sviluppare modelli più potenti o conquistare nuovi utenti: per le grandi aziende tecnologiche diventa essenziale assicurarsi in anticipo le infrastrutture e le risorse necessarie per sostenere la crescita prevista nei prossimi anni.

A fotografare le dimensioni del fenomeno sono gli impegni assunti lungo la catena di approvvigionamento dai principali protagonisti del settore. Alphabet, Amazon, Microsoft, Oracle, Apple, Meta e Nvidia hanno raggiunto complessivamente, alla fine dell’ultimo trimestre considerato, circa 1.730 miliardi di dollari di impegni verso la propria filiera. Per le sei società per le quali è possibile effettuare un confronto omogeneo con il trimestre precedente, il valore risulta più che raddoppiato nell’arco di appena tre mesi.

L’AI diventa una corsa alla capacità produttiva

Dietro questa accelerazione c’è una trasformazione profonda del mercato. L’intelligenza artificiale richiede una quantità crescente di semiconduttori, memorie, server, apparati di rete, capacità di calcolo, data center ed energia. In molti casi si tratta di infrastrutture che richiedono investimenti ingenti e soprattutto tempi lunghi per essere realizzate.

Per questo le Big Tech non possono limitarsi a reagire alla domanda presente. Devono stimare quella futura e assicurarsi oggi ciò che potrebbe servire tra uno, due o più anni. La competizione tecnologica diventa così anche una gara per “prenotare” capacità produttiva prima dei concorrenti.

Le dimensioni complessive degli investimenti confermano il cambio di scala. Secondo le stime di Goldman Sachs Research riportate nel documento, nel solo 2026 gli investimenti mondiali collegati all’intelligenza artificiale potrebbero raggiungere circa 1.000 miliardi di dollari, dei quali poco meno di 600 miliardi negli Stati Uniti. Tra il 2022 e la fine del 2026 il valore cumulato arriverebbe invece a circa 1.800 miliardi di dollari.

E la crescita potrebbe proseguire. Le stime indicano infatti un peso degli investimenti AI sul Pil mondiale destinato a passare dallo 0,9% del 2026 all’1,3% nel 2027, fino all’1,4% nel 2028.

Il rischio di aver scommesso troppo sulla domanda futura

La strategia, tuttavia, presenta un punto debole: gli investimenti e gli impegni vengono assunti sulla base di previsioni estremamente ottimistiche sulla crescita dell’intelligenza artificiale.

Non sarebbe necessario un crollo del mercato per creare difficoltà. Basterebbe che la domanda continuasse a crescere, ma a un ritmo inferiore rispetto a quello incorporato nelle previsioni delle aziende.

In questo scenario, parte della capacità produttiva predisposta potrebbe rimanere inutilizzata o essere sfruttata solo parzialmente, con conseguenze sui costi, sui margini e sulla redditività degli investimenti.

Non tutti gli impegni che compongono i 1.730 miliardi presentano, inoltre, lo stesso grado di rigidità. Alcuni contratti possono essere modificati, mentre altri prevedono quantitativi minimi, condizioni vincolanti o obblighi difficilmente cancellabili.

È la stessa Nvidia, secondo quanto emerge dalla documentazione analizzata, a indicare tra i possibili rischi quello di una sovrastima della domanda: qualora gli ordini dei clienti rallentassero o venissero rinviati, l’azienda potrebbe non riuscire a ridimensionare altrettanto rapidamente gli impegni assunti con i fornitori, esponendosi a eccedenze di magazzino, svalutazioni e possibili penalità.

Dalla sfida tecnologica alla sfida industriale

Il dato più significativo, dunque, non riguarda soltanto l’ammontare delle risorse mobilitate. È la velocità con cui l’intero ecosistema dell’intelligenza artificiale sta cercando di costruire oggi l’infrastruttura destinata a sostenere il mercato di domani.

La nuova frontiera della competizione tra Big Tech passa sempre più dalla disponibilità materiale di potenza di calcolo, chip, data center ed energia. Chi riuscirà ad assicurarsene quantità sufficienti potrà trovarsi in una posizione privilegiata nella prossima fase di sviluppo dell’AI.

Ma la stessa strategia moltiplica l’esposizione a un’incognita fondamentale: quanto sarà grande, realmente, la domanda di intelligenza artificiale nei prossimi anni?

La risposta determinerà se l’enorme capacità che oggi le aziende stanno prenotando rappresenterà uno dei più grandi investimenti infrastrutturali dell’era digitale oppure un eccesso di offerta costruito sulla base di aspettative troppo aggressive.

AI, corsa mondiale ai data center: l’Italia prepara regole più semplici per attirare investimenti

L’intelligenza artificiale sta innescando una gigantesca domanda di infrastrutture. Secondo le stime di PwC, entro il 2050 gli investimenti mondiali nei data center potrebbero raggiungere 31.600 miliardi di dollari, fino a sfiorare i 50mila miliardi nello scenario di una diffusione dell’AI ancora più rapida.

Gli Stati Uniti potrebbero intercettare circa 15.100 miliardi, mentre all’Europa ne sarebbero destinati 5.600. Una competizione nella quale conteranno sempre di più disponibilità e costo dell’energia, accesso ai semiconduttori e politiche sulla gestione dei dati.

La parte più consistente della spesa, infatti, non riguarderà soltanto immobili e terreni. A pesare saranno soprattutto chip, server e apparecchiature informatiche, che richiedono investimenti continui anche per la loro periodica sostituzione. La spesa mondiale annua potrebbe così salire dagli attuali 800 miliardi a 1.100 miliardi nel 2030, fino a 1.800 miliardi nel 2050.

L’Italia prova ad accelerare sui data center

In questo scenario anche l’Italia tenta di rendersi più attrattiva per gli investimenti. Alla Camera è stato approvato il 26 febbraio un disegno di legge delega, ora all’esame del Senato, destinato a costruire una disciplina nazionale per lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.

Il provvedimento attribuisce ai data center una rilevanza strategica, qualificandone i progetti come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Una volta approvata definitivamente la legge, il Governo avrebbe sei mesi per adottare uno o più decreti legislativi. Tra gli obiettivi figurano una normativa generale per realizzazione e sviluppo dei centri, l’introduzione di uno specifico codice ATECO per le imprese del settore e procedure amministrative uniformi e semplificate, applicabili anche agli interventi sulle infrastrutture esistenti.

Il progetto prevede inoltre interventi sulla disciplina urbanistica e strumenti destinati a facilitare il coordinamento tra amministrazioni pubbliche, enti territoriali, autorità competenti e investitori.

La partita dell’intelligenza artificiale si gioca dunque sempre meno soltanto sugli algoritmi. Energia, chip, data center e capacità di attrarre capitali stanno diventando elementi centrali della competitività digitale dei Paesi.

Ed è proprio l’energia a rappresentare uno dei principali colli di bottiglia: per ospitare la nuova generazione di infrastrutture AI non sarà sufficiente semplificare le autorizzazioni. Servirà anche poter garantire grandi quantità di elettricità, affidabile e a costi competitivi.

Dalla SEO alle risposte dell’AI: per le imprese cambia la sfida della visibilità online

Un importatore francese cerca un produttore italiano di ceramiche di alta gamma. Invece di consultare decine di siti, chiede a un assistente AI di indicargli le aziende più interessanti. In pochi secondi ottiene alcuni nomi, accompagnati da caratteristiche, specializzazioni e punti di forza.

La selezione può cominciare da lì. E un’impresa assente da quella risposta rischia di non entrare neppure tra le alternative da valutare.

È uno degli effetti meno discussi della diffusione dell’intelligenza artificiale generativa: strumenti come ChatGPT stanno progressivamente modificando anche le modalità con cui consumatori e imprese cercano informazioni prima di acquistare un prodotto o scegliere un fornitore.

Non basta più essere primi su Google

Per oltre vent’anni la visibilità digitale è stata legata soprattutto alla SEO e alla capacità di ottenere una buona posizione sui motori di ricerca. Con l’AI il paradigma cambia: l’utente può ricevere direttamente una risposta senza visitare i siti dai quali provengono le informazioni.

Il punto, quindi, non è più soltanto essere trovati, ma entrare nella risposta generata dall’intelligenza artificiale.

Una trasformazione particolarmente importante per il Made in Italy. Molte piccole e medie imprese italiane possiedono competenze, storia e specializzazioni riconosciute nel proprio settore, ma non sempre dispongono di una presenza digitale capace di raccontarle adeguatamente, soprattutto nelle lingue dei mercati esteri.

L’AI, però, può rappresentare un’azienda sulla base delle informazioni che riesce a ricostruire dalle fonti disponibili. Un’eccellenza scarsamente documentata online rischia così di risultare meno rilevante di un concorrente che comunica meglio le proprie caratteristiche.

Arriva la Generative Engine Optimization

Da questa esigenza nasce la GEO, Generative Engine Optimization, un insieme di strategie finalizzate a migliorare la presenza di aziende e organizzazioni nelle risposte dei sistemi generativi.

Per le imprese significa verificare come vengono descritte dai principali assistenti AI, controllare quali concorrenti vengono suggeriti e rendere più chiare e autorevoli le informazioni disponibili online: dal sito aziendale alle pubblicazioni specialistiche, fino alla documentazione nelle lingue dei Paesi nei quali si esporta.

Non è soltanto una nuova frontiera del marketing. Se una parte crescente delle decisioni commerciali inizierà da una domanda rivolta a un’intelligenza artificiale, la capacità del Made in Italy di farsi conoscere anche dalle macchine diventerà una questione di competitività.

La sfida, in fondo, può essere riassunta in una domanda molto semplice: non più soltanto “mi trovano su Google?”, ma “che cosa risponde l’AI quando qualcuno cerca un’azienda come la mia?”

Giustizia, 43 anni per chiudere una causa sulle distanze tra due edifici

Quarantatré anni per arrivare a una decisione definitiva sulla distanza tra due fabbricati confinanti. Una causa iniziata quando era il 1983 e terminata nell’agosto del 2026, dopo aver attraversato più gradi di giudizio e per ben due volte la Corte di Cassazione.

Più ancora dell’esito della controversia, è la sua durata a rendere emblematico il caso verificatosi a Maglie, nel Salento. Quasi mezzo secolo di giustizia civile per stabilire se due costruzioni dovessero essere arretrate. La conclusione definitiva è che resteranno entrambe dove si trovano.

La seconda sezione civile della Cassazione ha infatti respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale contro la decisione pronunciata nel 2021 dalla Corte d’appello di Lecce, che aveva escluso l’arretramento e riconosciuto l’intervenuta usucapione.

Dal 1983 al 2026

La vicenda giudiziaria prende avvio tre anni dopo il completamento al rustico, risalente al 1980, di uno dei fabbricati interessati.

Nel 1983 i proprietari dell’immobile confinante citarono in giudizio i vicini davanti al Tribunale di Lecce, sostenendo che la costruzione non rispettasse le distanze previste dalla normativa edilizia comunale e chiedendone quindi l’arretramento. La controparte si oppose e avanzò una richiesta speculare nei confronti dell’altro edificio.

Soltanto per ottenere la prima sentenza furono necessari 18 anni.

Il Tribunale di Lecce decise infatti il 4 giugno 2001, accogliendo la domanda principale. Ma quella pronuncia rappresentava soltanto l’inizio di un percorso processuale ancora lunghissimo.

Durante il successivo giudizio emerse la posizione di due comproprietarie del fabbricato contestato che non erano state coinvolte nel procedimento originario. Nel novembre 2006 arrivò un’altra decisione, che dispose l’arretramento e respinse la richiesta di riconoscimento dell’usucapione.

Nel 2010 la Corte d’appello di Lecce confermò l’arretramento.

Due volte davanti alla Cassazione

Nel frattempo erano già trascorsi quasi trent’anni dall’inizio della controversia.

Nel 2016 il procedimento raggiunse per la prima volta la Cassazione. La Suprema Corte annullò la precedente decisione per un vizio relativo alla notificazione e rinviò nuovamente la causa alla Corte d’appello.

Il processo ripartì.

Dopo nuovi accertamenti tecnici, il 21 maggio 2021 i giudici leccesi arrivarono a una conclusione differente: respinsero le richieste di arretramento dei fabbricati e riconobbero l’usucapione, consentendo così di mantenere la situazione esistente.

Neppure quella sentenza, tuttavia, pose fine alla vicenda.

La controversia tornò una seconda volta davanti alla Suprema Corte. Dopo la discussione del 7 luglio 2026, la decisione è stata pubblicata il 25 agosto: rigettati il ricorso principale e quello incidentale e compensate le spese.

Quasi mezzo secolo per una decisione definitiva

Il risultato finale ha un elemento quasi paradossale: dopo 43 anni di giudizi, impugnazioni, consulenze tecniche, annullamenti e rinvii, i due edifici rimarranno esattamente nella posizione in cui si trovavano.

Il caso di Maglie assume così un significato che supera la singola controversia tra confinanti. La sequenza temporale parla da sola: causa avviata nel 1983, prima sentenza nel 2001, ulteriori decisioni nel 2006 e nel 2010, Cassazione nel 2016, nuovo appello nel 2021 e pronuncia definitiva nel 2026.

Quarantatré anni durante i quali sono cambiate leggi, procedure, tecnologie e generazioni, mentre lo stesso procedimento continuava il proprio percorso nelle aule giudiziarie.

Una durata eccezionale, certamente legata anche alla complessità della vicenda processuale e ai numerosi passaggi che l’hanno caratterizzata, ma che inevitabilmente riporta alla questione dell’effettività della tutela giurisdizionale.

Perché una decisione può essere giuridicamente corretta, ma quando per ottenerla occorre attendere oltre quattro decenni resta inevitabile una domanda: quanto può durare un processo prima che sia il tempo stesso a diventare parte del problema della giustizia?

Violenza sessuale e misure cautelari: il caso di Torino. Nordio invia gli ispettori

A Madonna di Campagna, periferia nord di Torino, un uomo di 42 anni è indagato per violenza sessuale su una tredicenne entrata in un minimarket il 29 agosto. Le telecamere avrebbero documentato anche un secondo episodio, quaranta minuti prima, ai danni di una donna adulta. Dopo due notti in carcere è tornato libero con il solo obbligo di firma.

Il gip ha riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza, ma ha valorizzato l’incensuratezza, la consegna dei filmati, la resipiscenza manifestata in udienza e l’effetto deterrente dell’arresto. Il pm aveva chiesto il carcere. Il ministro Nordio ha disposto l’invio di ispettori per «l’eccezionalità del caso e l’allarme sociale».

Convalida e misura sono due cose diverse

La mancata convalida del fermo riguarda solo la legittimità dell’atto della polizia giudiziaria, cioè il pericolo di fuga richiesto dall’articolo 384 c.p.p. La misura cautelare è decisione autonoma e può essere adottata comunque, come qui è avvenuto.

Il nodo della “minore gravità”

Sul punto è intervenuto Gian Domenico Caiazza, già presidente dell’Unione Camere Penali, invitando a leggere l’ordinanza prima di commentarla. Il ragionamento è tecnico: l’ultimo comma dell’articolo 609-bis c.p. prevede, nei casi di minore gravità, una riduzione di pena fino a due terzi. Se il giudice ha inquadrato il fatto in quella ipotesi, la misura applicata diventa coerente con la qualificazione, oltre che con il comportamento collaborativo dell’indagato.

C’è un corollario che il dibattito ha trascurato. L’articolo 275, comma 3, c.p.p. prevede per la violenza sessuale una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, ma ne esclude espressamente proprio l’ipotesi di minore gravità. In quel caso, dunque, la presunzione non opera affatto: il giudice torna ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità. Si può dissentire dalla qualificazione, ma è su quella che va condotta la discussione.

Caiazza chiude con un rilievo che spiega il tono della polemica: la nazionalità dell’indagato non è, codice alla mano, una circostanza aggravante.

Il rimedio esiste già

Il pubblico ministero può proporre appello cautelare al tribunale del riesame ai sensi dell’articolo 310 c.p.p. e chiedere l’aggravamento della misura. Quanto all’ispezione, il decreto legislativo n. 109 del 2006 esclude che l’interpretazione delle norme e la valutazione delle prove diano luogo a responsabilità disciplinare: si possono verificare tempi e regolarità degli adempimenti, non il contenuto della decisione.

Il Patto UE sull’asilo rischia di ingolfare i tribunali

L’obiettivo dichiarato era accelerare i rimpatri. Il risultato, a tre mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, rischia di essere l’opposto: una macchina giudiziaria bloccata. È l’allarme che arriva dai presidenti delle sezioni specializzate in immigrazione, in linea con quanto già segnalato dal CSM.

Il decreto ha anticipato in Italia l’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, introducendo la procedura di frontiera prevista dal regolamento (UE) 2024/1348: un esame accelerato, da chiudersi entro dodici settimane, obbligatorio per tre categorie di richiedenti, tra cui chi proviene da Paesi con un tasso di riconoscimento delle domande inferiore al 20 per cento.

Il problema è quantitativo

All’Italia la Commissione europea ha assegnato il 26,7 per cento delle procedure di frontiera dell’intera Unione: a regime, oltre 32mila casi l’anno. Fino a oggi, con il decreto Cutro, se ne erano svolte poche centinaia.

Il moltiplicatore sta nel fatto che ogni procedura amministrativa può generare fino a tre distinti procedimenti giudiziari: la convalida del trattenimento (o il reclamo contro il provvedimento prefettizio), la richiesta di sospensiva e la decisione di merito. Tutti urgenti, tutti incidenti su diritti fondamentali, tutti potenziale materia di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

I dati di partenza non aiutano. I ricorsi alle sezioni specializzate sono passati da 35mila nel 2023 a oltre 80mila nel 2025. Al 30 giugno 2026 i procedimenti pendenti erano 145.284, più del doppio dei 66.855 di fine 2023, con una durata stimata superiore ai quattro anni. Solo nel primo semestre 2026 sono arrivati 50.785 nuovi fascicoli.

Il nodo vero: nessuno ha avvertito i tribunali

Come riportato dal Sole24Ore di oggi (2 settembre 2026), secondo Luca Perilli, presidente della sezione di Brescia, le sezioni non sono state coinvolte né informate sui progetti attuativi del Patto, non sanno dove e in che numero si svolgeranno le procedure di frontiera e non hanno ricevuto rinforzi di organico. Il Dl 100 è stato reso noto lo stesso giorno in cui le norme europee diventavano applicabili. A Brescia le pendenze sono passate da 1.811 a 5.662 in due anni.

A Milano, racconta la presidente Valentina Boroni, i ricorsi sono cresciuti del 90 per cento nel primo trimestre e le aree di Malpensa e Linate sono diventate zone di frontiera, con il conseguente carico di nuove convalide. I magistrati sono gli stessi, mentre i funzionari dell’ufficio per il processo assegnati all’ordinario sono calati di un terzo. L’effetto si scarica sull’intero settore civile del tribunale.

A Trieste il giudice Michela Bortolami stima che, con le forze attuali, servirebbero quindici anni per smaltire l’arretrato. A Napoli, spiega il presidente Mario Suriano, ne arrivano seimila l’anno e se ne definiscono duemila: il saldo è strutturalmente negativo, anche perché le commissioni territoriali respingono circa il 70 per cento delle domande, alimentando il contenzioso.

Il rischio infrazione

Per Luca Minniti, presidente della sezione di Bologna, la riduzione delle garanzie nella fase amministrativa finisce per riversare sui tribunali civili il lavoro che l’amministrazione non svolge. Ancora più netto Alfonso Orazio Maria Pappalardo, presidente del Tribunale di Bari, dove le sopravvenienze si sono quadruplicate: l’Unione ha fissato livelli numerici da assicurare in tempi rapidissimi e, con gli organici attuali, raggiungerli è una chimera. Il rischio di una procedura di infrazione, avverte, è elevato.

Resta un dato che riguarda tutti, non solo chi si occupa di immigrazione: quando una materia assorbe risorse in questa misura, a rallentare è l’intero contenzioso civile.

Otto mesi di sospensione all’avvocato che non paga la segretaria

Chi non paga la propria segretaria non ha solo un debito: ha un problema deontologico. Lo ribadiscono le Sezioni Unite della Cassazione con l’ordinanza n. 24805 del 27 agosto 2026, che confermano la sospensione di otto mesi inflitta a un avvocato rimasto indietro con lo stipendio della dipendente per ventuno mensilità.

La condotta era proseguita per anni. Il professionista aveva firmato tre accordi di rientro — una scrittura privata, una conciliazione all’ispettorato del lavoro e un’intesa presso l’Ordine — senza onorarne nessuno. Aveva poi ignorato l’ordine di trattenuta del quinto disposto dal giudice dell’esecuzione e inviato alla lavoratrice contabili di bonifici mai accreditati.

La norma applicata è l’articolo 64 del codice deontologico forense: l’avvocato deve adempiere le obbligazioni assunte verso i terzi, e l’inadempimento diventa illecito quando, per gravità o modalità, compromette la dignità della professione e l’affidamento dei terzi. La sanzione base è la sospensione da due a sei mesi.

Respinta la tesi difensiva secondo cui il rapporto di lavoro faceva capo allo studio ereditato dal padre: contano gli accordi firmati in proprio e rimasti disattesi. Superflua anche l’audizione della segretaria, perché i fatti risultavano già dai documenti.

Sulla misura della sanzione la Corte ricorda che spetta ai giudici disciplinari, e che la Cassazione può intervenire solo se la quantificazione è manifestamente illogica. Qui l’aumento oltre il minimo è stato giustificato dalla reiterazione, dal dolo, dalla notorietà dell’incolpato nel foro e dai precedenti disciplinari. Nessun rilievo, infine, al pagamento parziale intervenuto dopo la contestazione: l’illecito era già consumato.

La riforma dell’avvocatura è legge, ma non è ancora regola

Dopo tredici anni la legge professionale cambia, ma non ancora. La legge 28 luglio 2026, n. 137, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto ed entrata in vigore il 16 agosto, è una legge delega: fissa principi e criteri direttivi e rinvia a uno o più decreti legislativi la riscrittura della disciplina oggi contenuta nella legge 247/2012.

Il termine ordinario per l’esercizio della delega scade il 16 febbraio 2027. L’articolo 1 prevede però un meccanismo di scorrimento: gli schemi vanno trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti, che dispongono di trenta giorni; se quel termine viene a cadere nei trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza della delega, quest’ultima è prorogata di altri trenta giorni. Nella prospettiva più realistica, dunque, l’orizzonte è la seconda metà di marzo 2027. È poi previsto un ulteriore spazio di dodici mesi per i decreti correttivi e integrativi.

È in questa fase che si decide la riforma. La delega detta un’architettura, non regole immediatamente applicabili: fino ai decreti, nessuna delle novità qui richiamate produce effetti.

Identità della professione e attività riservate

Il primo asse riguarda il ruolo dell’avvocato. Libertà, indipendenza e dignità sociale vengono elevati a principi ordinamentali, insieme al rafforzamento del segreto professionale, dichiarato inviolabile e indisponibile, e al ripristino del giuramento, soppresso nel 2012.

Sul piano delle attività esclusive, restano riservate assistenza, rappresentanza e difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nella mediazione obbligatoria o demandata dal giudice. La consulenza stragiudiziale connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è ricondotta alla competenza degli avvocati; sono espressamente fatte salve le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate. Da qui la previsione, destinata a far discutere, della nullità delle pattuizioni che prevedano corrispettivi in favore di soggetti non iscritti all’albo per tali attività.

Compenso e forme organizzative

Il compenso resta liberamente pattuito, salvi i casi coperti dall’equo compenso, e può essere parametrato al raggiungimento degli obiettivi, purché proporzionato all’attività ai sensi dell’articolo 2233 c.c. e fermo il divieto di cui all’articolo 1261 c.c., che continua a precludere il patto di quota lite in senso proprio. I parametri ministeriali saranno aggiornati ogni due anni su proposta del CNF. Novità di rilievo pratico: in caso di procedimento definito con accordo di qualsiasi natura, tutti i soggetti coinvolti rispondono in solido del compenso dovuto agli avvocati, salvo diversa pattuizione.

Sul fronte organizzativo, la professione potrà essere esercitata tramite associazioni, reti — anche multidisciplinari, purché vi partecipino almeno due avvocati iscritti — e società tra avvocati, con almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto in mano a professionisti iscritti agli albi. L’incarico resta però sempre personale, con responsabilità illimitata dell’avvocato in solido con la struttura: la forma collettiva non diluisce il rapporto fiduciario né la responsabilità professionale.

Trova infine disciplina organica la monocommittenza, cioè l’attività resa in via continuativa da un avvocato in favore di un altro professionista o di una struttura associativa o societaria, con l’obiettivo dichiarato di tutelare chi entra nel mercato garantendo indipendenza di giudizio e compenso congruo.

Accesso, formazione e disciplina

Il tirocinio conserva la durata di diciotto mesi — non si tratta quindi di una riduzione, contrariamente a quanto talvolta si legge — ma cambia struttura: dodici mesi di formazione obbligatoria presso scuole forensi o soggetti accreditati dal CNF, con prova finale che diventa condizione per il certificato di compiuto tirocinio.

L’esame di Stato si terrà in un’unica sessione annuale e sarà articolato in due prove scritte e una orale. Le prove scritte, in presenza e con videoscrittura, consisteranno in un parere motivato e in un atto giudiziario, con il solo ausilio dei codici annotati; l’orale ruoterà attorno alla soluzione di un caso pratico e comprenderà un quesito su ordinamento, deontologia e previdenza forensi.

La formazione continua passa da biennale ad annuale, presidiata da sospensione amministrativa immediata in caso di inadempimento, salvo recupero entro il primo quadrimestre dell’anno successivo, con esenzioni per titolari di cariche istituzionali e per docenti e ricercatori in materie giuridiche, deontologia esclusa.

Quanto alla disciplina, l’azione si prescrive in sei anni dal fatto, prorogabili non oltre un quarto; è introdotto un rito semplificato per condotte di minima entità, definibile con richiamo verbale, ed è ammessa la riabilitazione, una sola volta, per l’iscritto condannato in via definitiva a sanzione diversa dalla radiazione.

Ordini, albi e infrastruttura digitale

CNF e ordini circondariali sono qualificati enti pubblici non economici a carattere associativo, vigilati dal Ministero della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria. I consigli durano tre anni, con limite di tre mandati consecutivi e sistema elettorale fondato su candidature individuali, tutela delle minoranze ed equilibrio tra i sessi.

Presso ciascun ordine nasce l’albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo, con evidenza di chi opera in forma collettiva e della struttura di appartenenza. È prevista inoltre l’istituzione di un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e dei provvedimenti su iscrizioni e cancellazioni, accessibile a ordini, consigli distrettuali di disciplina, CNF e Cassa forense. Il regime delle incompatibilità si allenta: diventano compatibili, previa iscrizione nei rispettivi albi, le professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, oltre all’amministrazione di condominio e all’attività di agente sportivo.

Chiude il quadro la clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Un vincolo non neutro, se si considera che la riforma affida agli ordini l’onere di reggere scuole forensi, albi telematici e archivi centralizzati.

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