Meta paga e riscrive le sue regole per i minori. E Gates chiede un’autorità mondiale sull’IA

Due vicende distanti fra loro raccontano lo stesso passaggio: la stagione dell’autoregolamentazione delle grandi piattaforme si sta chiudendo, e non solo per via legislativa.

Il patteggiamento di Menlo Park

Il gruppo guidato da Mark Zuckerberg ha definito in via transattiva il contenzioso avviato dalle procure generali di ventinove Stati americani, che contestavano alla società di conoscere gli effetti dei propri algoritmi sui minorenni e di non aver adottato misure adeguate, privilegiando i ricavi rispetto alla tutela degli utenti più giovani. L’intesa è maturata nella seconda settimana di dibattimento davanti alla corte distrettuale di Oakland, in California, a ridosso della testimonianza dello stesso fondatore e all’indomani dell’esame del responsabile di Instagram.

L’esborso complessivo può arrivare a 18 miliardi di dollari, dilazionati in rate annuali lungo un decennio. La struttura dell’accordo merita attenzione perché non è lineare: circa 12,7 miliardi — il settanta per cento — andranno ai 47 Stati aderenti e saranno destinati a iniziative sulla sicurezza online e sulla salute mentale dei ragazzi; i restanti 5,3 miliardi sono invece sospensivamente condizionati all’adozione delle medesime politiche da parte dei due principali concorrenti, ossia le piattaforme video di Google e ByteDance. Una clausola che, di fatto, trasforma un accordo bilaterale in un tentativo di fissare uno standard di settore.

La transazione non contiene alcuna ammissione di responsabilità e dovrà essere omologata dal giudice, che ha già lasciato intendere un orientamento favorevole.

Gli obblighi sul prodotto

La parte economica, per quanto imponente, non è la più significativa. L’impegno assunto riguarda infatti l’architettura stessa dei servizi: eliminazione dello scorrimento continuo dei contenuti, tetto di due ore giornaliere per gli account adolescenti su entrambe le app — disattivabile soltanto dai genitori —, sospensione notturna dell’accesso, silenziamento delle notifiche durante l’orario delle lezioni, rimozione dei filtri estetici e del conteggio delle reazioni, potenziamento della verifica dell’età e degli strumenti di controllo parentale.

Si tratta, in sostanza, di rimedi comportamentali imposti sul design: le funzioni che la letteratura psicologica associa al confronto sociale negativo e all’uso compulsivo vengono disattivate per una specifica classe di utenti. L’efficacia dell’accordo è però circoscritta al territorio statunitense.

Ciò che resta aperto

La definizione riguarda il processo pilota promosso da quattro Stati, che avevano quantificato le pretese risarcitorie in circa 200 miliardi. Restano invece pendenti le azioni promosse dai distretti scolastici e dai singoli utenti, un fronte già alimentato dalla sentenza californiana dello scorso marzo che ha riconosciuto sei milioni di dollari a una giovane ricorrente, e dalla sanzione da 567 milioni irrogata poche settimane fa in Nuovo Messico. La società ha stimato in dieci miliardi gli oneri legali connessi alla vicenda, a fronte di un fatturato trimestrale di 61 miliardi.

Il fronte parallelo: la governance dell’IA

Sul versante regolatorio si colloca anche il documento diffuso dal co-fondatore di Microsoft, di segno opposto rispetto alle posizioni ottimistiche espresse di recente proprio dal vertice di Meta. L’intelligenza artificiale, vi si legge in sintesi, potrà essere il più efficace strumento di riequilibrio sociale mai realizzato oppure una formidabile fonte di ingiustizia.

Tre le aree di rischio individuate. La sicurezza, con sistemi utilizzabili per attacchi informatici o per finalità bioterroristiche, e con il timore che modelli sempre più capaci finiscano per operare in contrasto con gli interessi di chi li ha progettati. L’impatto educativo e relazionale sulle generazioni più giovani: assistenti sempre disponibili, mai conflittuali e tarati sul comfort dell’interlocutore possono generare dipendenza e sottrarre l’attrito da cui nasce l’apprendimento. Infine la questione occupazionale, con due correttivi proposti: un prelievo fiscale sull’impiego dei sistemi automatizzati, i cui proventi finanzierebbero la protezione sociale, e una riserva di settori — istruzione e sanità in primo luogo — da mantenere affidati a operatori umani anche laddove la macchina risultasse più efficiente.

La richiesta finale è quella di organismi nazionali di coordinamento e di un’istituzione internazionale costruita sul modello di quella che presidia il nucleare. Nessun segnale, osserva l’autore, va oggi in questa direzione.

Una notazione per il lettore europeo

Il confronto è istruttivo. Negli Stati Uniti la regolazione delle piattaforme passa per il contenzioso: sono le azioni delle procure statali e le transazioni giudiziali a imporre modifiche di prodotto che nessuna legge federale ha finora prescritto. L’Unione europea ha scelto la via opposta, quella dell’obbligo ex ante — dal Digital Services Act, con le misure a tutela dei minori sulle piattaforme di grandi dimensioni, al Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale.

I due modelli, però, convergono su un punto che interessa direttamente chi esercita la professione forense: il baricentro si sposta dal contenuto pubblicato alle scelte di progettazione del servizio. È sul design, sugli algoritmi di raccomandazione e sui meccanismi di verifica dell’età che si giocheranno le controversie dei prossimi anni.

Ortofoto d’Italia in licenza aperta: cosa cambia per chi le usa in causa

Il GeoPortale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura mette a disposizione, attraverso una mappa interattiva, le riprese aeree che coprono l’intero territorio nazionale con risoluzione di 20 centimetri per pixel. Sono consultabili e scaricabili le annualità 2022, 2023 e 2024, frutto del piano di voli triennale che AGEA conduce dal 2015. Fino a ieri quel patrimonio era accessibile in modo strutturato soltanto alle pubbliche amministrazioni, per lo più tramite convenzioni e con clausole di riserva dei diritti; oggi è aperto a chiunque.

La svolta sta nella licenza. Con l’aggiornamento delle Note legali del 26 agosto 2026, i dati e i servizi del portale sono rilasciati con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International. Significa che il materiale può essere copiato, distribuito ed elaborato anche per finalità professionali e commerciali, a due condizioni: attribuire correttamente la fonte ad AGEA e segnalare le eventuali modifiche apportate. È un cambio di regime rispetto alle precedenti indicazioni di copyright pieno, che ancora oggi si leggono sui portali di alcune Regioni con riferimento alle ortofoto AGEA.

Il quadro normativo. L’operazione si colloca nel solco della Direttiva (UE) 2019/1024 sull’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 200/2021 di modifica del d.lgs. 36/2006, e della successiva disciplina sui High Value Datasets, che colloca tra le categorie ad alto valore proprio i dati geospaziali e di osservazione della Terra, da mettere a disposizione gratuitamente e con licenza aperta.

Ma il servizio non è ancora “aperto” fino in fondo. Il download non è massivo né automatizzabile: si procede per riquadri, con un massimo di venti immagini per richiesta, previa indicazione di un indirizzo e-mail, accettazione dei termini e verifica tramite codice OTP al primo utilizzo; è inoltre previsto un tetto giornaliero di richieste, superato il quale resta possibile la sola consultazione della mappa. Il portale non espone un servizio WMS proprietario per l’integrazione diretta negli applicativi GIS. Sono limiti che l’impianto europeo sui dati di elevato valore tende invece a superare, richiedendo API e scaricamento in blocco: un punto su cui il servizio potrà verosimilmente evolvere.

Perché interessa lo studio legale. Una copertura fotografica nazionale ad alta risoluzione, datata e riferibile a tre annualità distinte, è materiale prezioso nel contenzioso edilizio e urbanistico, nelle controversie tra confinanti, nelle vertenze agrarie, nell’accertamento dello stato dei luoghi a una certa data e nel supporto all’attività del consulente tecnico. La licenza aperta rimuove l’ostacolo che finora rendeva incerto l’uso del dato in elaborati destinati a un committente privato.

Restano due cautele. La prima è formale: l’attribuzione deve comparire nell’elaborato, così come l’indicazione delle elaborazioni effettuate. La seconda è sostanziale: l’ortofoto documenta uno stato dei luoghi, non delinea confini giuridici né sostituisce il rilievo strumentale o la mappa catastale. È un elemento di prova da introdurre per quello che è — e da verificare, prima dell’uso, rispetto alla versione vigente delle Note legali del portale.

Tariffe CTU ferme dal 2002: il TAR fissa il termine

Ventiquattro anni di tariffe immobili e un obbligo di legge mai eseguito: è questo il nodo sciolto dal TAR Lazio con la sentenza n. 14327 del 19 agosto 2026, che riguarda l’intera platea degli ausiliari del magistrato — ingegneri, architetti e geometri, ma anche medici legali, psicologi, commercialisti, consulenti del lavoro e agronomi.

La vicenda nasce da un’istanza presentata nel marzo 2025 dall’Ordine degli Ingegneri di Genova ai ministeri della Giustizia e dell’Economia, rimasta priva di riscontro. Da qui il ricorso contro il silenzio.

Il fondamento normativo. L’art. 54 del d.P.R. 115/2002, Testo unico delle spese di giustizia, prevede che gli onorari fissi, variabili e a tempo degli ausiliari siano adeguati ogni tre anni alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Dall’approvazione delle tabelle nel 2002 quell’adeguamento non è mai stato disposto.

Cosa ha deciso il TAR. Il Collegio ha anzitutto riconosciuto la legittimazione dell’Ordine, qualificando la sua posizione come interesse legittimo: le amministrazioni sono vincolate nei criteri, ma conservano margini di apprezzamento sul quantum e sulla base di calcolo, con radicamento della giurisdizione amministrativa. Ha poi affermato che l’obbligo di provvedere discende non solo dalla legge 241/1990 a fronte dell’istanza, ma dallo stesso art. 54, che impone l’adeguamento anche d’ufficio.

Nel dispositivo, i due dicasteri devono provvedere di concerto entro 120 giorni, previa acquisizione delle certificazioni di calcolo ISTAT, ovvero adeguare direttamente gli importi in base alla variazione FOI registrata tra agosto 1999 e agosto 2023: pari al 60,1%. In caso di perdurante inerzia è già individuato il commissario ad acta — il direttore della direzione centrale Affari giuridici e legali dell’ISTAT — con ulteriori 90 giorni per provvedere.

Il precedente costituzionale. La pronuncia si innesta su un orientamento consolidato della Consulta, che ha ripetutamente censurato la sproporzione tra compensi tariffari non aggiornati e prestazioni richieste, da ultimo con la sentenza n. 16/2025.

Due piani da non confondere. L’adeguamento inflattivo dell’art. 54 è cosa diversa dalla revisione strutturale delle tabelle, attesa da tempo: la commissione ministeriale istituita nel dicembre 2023 avrebbe dovuto concludere i lavori entro il 30 maggio 2024, ma il decreto non è mai arrivato. Restano fuori dalla disciplina interi ambiti di consulenza tecnica maturati negli ultimi vent’anni.

Perché interessa gli studi legali. Compensi non attrattivi allontanano le professionalità specialistiche dagli albi dei consulenti, con ricadute dirette sulla qualità e sui tempi dell’istruttoria tecnica. Se l’adeguamento sarà disposto, l’impatto si vedrà sui decreti di liquidazione e, a cascata, sulle anticipazioni richieste alle parti: un dato da mettere in conto già oggi nelle valutazioni di convenienza della lite.

Addio a Pietro Rescigno, il civilista della persona

Un secolo di diritto in una biografia

Pietro Rescigno è morto a Roma il 25 agosto 2026, all’età di 98 anni. Era nato a Salerno il 15 gennaio 1928 e si era laureato in giurisprudenza a Napoli nel 1948, allievo di Francesco Santoro-Passarelli e di Alessandro Graziani; poi il perfezionamento a Cambridge e a Tubinga, e i soggiorni di studio a Heidelberg che gli lasciarono una impostazione comparatistica mai ostentata ma sempre presente.

Vinse la cattedra di diritto civile a venticinque anni e prese servizio a Macerata nel 1954. Seguirono Pavia e Bologna e, dal 1970, la Sapienza di Roma, dove insegnò fino al 2005 e di cui era professore emerito. Socio nazionale dell’Accademia dei Lincei, componente del Comitato Nazionale per la Bioetica dal 1990 al 2006, presidente del Comitato scientifico dell’Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, alla guida del Consiglio scientifico dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato, insignito nel 2014 del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica. Dal 1951 era anche avvocato.

Le opere che hanno formato l’avvocatura italiana

Per chi esercita la professione, il nome Rescigno è anzitutto un manuale: le Istituzioni di diritto privato, su cui si sono formate generazioni di studenti e che per moltissimi colleghi ha rappresentato il primo incontro serio con la struttura del ragionamento civilistico.

Ma la sua impronta scientifica sta soprattutto in due imprese. La prima è il Trattato di diritto privato, ventitré volumi pubblicati da UTET tra il 1982 e il 1988 sotto la sua direzione: un’opera collettiva che ha organizzato il sapere civilistico italiano in una forma tuttora consultata negli studi e nelle aule. La seconda è l’Introduzione al Codice civile (Laterza, 1991), in cui, a cinquant’anni dalla codificazione, Rescigno prese atto della perduta centralità del codice — il tema che Irti aveva consegnato alla formula dell’«età della decodificazione» — senza però trasformarlo in un necrologio: molte soluzioni del 1942 restavano attuali, altre erano state travolte, e il compito del giurista era distinguere le une dalle altre leggendo il codice attraverso la Costituzione e le leggi speciali.

Fin dai primi lavori — Incapacità naturale e adempimento è del 1950 — il baricentro della sua riflessione era già chiaro: la condizione concreta del soggetto, la sua capacità reale, la tutela della persona prima e oltre la titolarità dei beni.

L’interprete delle trasformazioni

Rescigno è stato l’osservatore più sensibile della rifondazione del diritto civile maturata negli anni Settanta. Furono gli anni della riforma del diritto di famiglia, dell’espansione del diritto del lavoro, dell’istituzione del Servizio sanitario nazionale: stagione in cui i principi costituzionali di eguaglianza e solidarietà cessarono di essere enunciazioni programmatiche e divennero criteri operativi per l’interprete.

In quel passaggio egli portò due convinzioni che restano attualissime. La prima è che il diritto privato non si esaurisce nella tecnica dell’atto e nell’esegesi della norma, ma è un fenomeno culturale che va letto insieme alla società che lo produce. La seconda è l’attenzione alle formazioni sociali intermedie tra l’individuo e lo Stato — associazioni, comunità, corpi collettivi — di cui fu studioso costante: un tema, allora minoritario, che oggi torna nel dibattito su comunità digitali, dati collettivi e nuove forme di aggregazione.

Non è casuale, in questa prospettiva, la sua lunga presenza nel Comitato Nazionale per la Bioetica: la frontiera dove il diritto civile incontra la tecnica, la disponibilità del corpo, l’identità della persona. È esattamente il terreno su cui oggi si misura il civilista alle prese con l’intelligenza artificiale, l’identità digitale e la tutela dell’immagine e della voce.

La lezione professionale

Anche l’esercizio della professione forense fu, per Rescigno, coerente con il magistero: prevalentemente attività di consulenza richiesta da altri avvocati e funzione di arbitro nelle controversie private, esercitata con un distacco che oggi si direbbe raro. Un modo di stare nel diritto in cui l’autorevolezza non deriva dalla militanza nella causa, ma dalla capacità di dire, con onestà intellettuale, ciò che il diritto consente e ciò che non consente.

Ai suoi allievi non impose mai tesi precostituite né letture obbligate: chi lo ha frequentato ricorda uno studioso esigente e insieme liberale, sempre disponibile alla discussione, alieno dalle semplificazioni e dalle certezze consolatorie che talvolta la disciplina offre.

A due mesi dalla scomparsa di Natalino Irti — con cui condivideva l’amicizia, l’Accademia dei Lincei e la cattedra romana, pur nella diversità del temperamento e degli esiti teorici — il diritto civile italiano perde in pochi mesi le due figure che ne avevano segnato il secondo Novecento.

I funerali si terranno venerdì 28 agosto alle ore 11, nella Chiesa della Divina Sapienza presso l’Università Sapienza di Roma.

Slopaganda e deepfake elettorali: obblighi nuovi, rimedi vecchi

Un neologismo che è già un problema giuridico

Si chiama slopaganda — dall’inglese slop, roba raffazzonata — ed è la propaganda politica confezionata a costo quasi zero con l’intelligenza artificiale generativa: toni enfatici, estetica iperrealistica, avversari trasformati in personaggi di una finzione. Il caso che ha acceso il dibattito italiano è noto: i filmati diffusi nell’estate 2026 sui canali riconducibili a Roberto Vannacci, che collocano il leader di Futuro Nazionale in un’antica Roma di cartapesta digitale mentre condanna, deride o processa i leader avversari. Nessuno crede che quelle immagini siano vere. Ed è proprio questo il punto giuridicamente più scomodo.

La reazione politica è arrivata in tempi rapidi: a fine luglio 2026 è stato siglato, per interposto quotidiano, un patto di non belligeranza tra la segretaria del Partito Democratico e la Presidente del Consiglio, con l’impegno a non usare l’IA per attribuire agli avversari parole o fatti mai pronunciati. Un gentlemen’s agreement privo di sanzione, che vale come indirizzo culturale e non come norma. Il resto lo deve fare l’ordinamento.

L’AI Act è entrato nel vivo il 2 agosto

Dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza dell’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689. Il Digital Omnibus ha rinviato il regime dei sistemi ad alto rischio, ma non questa data: l’unica finestra di tolleranza riguarda la marcatura leggibile dalla macchina di cui all’art. 50, par. 2, per i sistemi già immessi sul mercato, prorogata al 2 dicembre 2026.

Per il tema che qui interessa rileva il par. 4: chi utilizza un sistema di IA per generare o manipolare immagini, audio o video che costituiscono un deep fake deve rendere noto che il contenuto è stato creato o alterato artificialmente. Le Linee guida della Commissione approvate il 20 luglio 2026 hanno precisato ruoli, perimetro e modalità dell’informativa, distinguendo la posizione del fornitore da quella del deployer — categoria nella quale ricade, senza particolari sforzi interpretativi, chi pubblica il video sul proprio profilo social.

Il varco dell’eccezione satirica

Qui si annida la falla. Lo stesso art. 50, par. 4, prevede che, quando il contenuto è parte di un’opera manifestamente artistica, creativa, satirica o di finzione, l’obbligo si riduce alla rivelazione dell’esistenza del contenuto sintetico con modalità che non ostacolino la fruizione dell’opera. È esattamente la casella in cui si colloca — o si dichiara di collocarsi — la propaganda in costume: non un falso spacciato per vero, ma una parodia che rivendica la propria irrealtà.

Il risultato è paradossale. Il video che imita fedelmente un TG e mette in bocca a un leader frasi mai dette è pienamente aggredibile; il video che umilia lo stesso leader in un’arena romana, proprio perché dichiaratamente inverosimile, gode di un regime di trasparenza attenuato. Eppure l’effetto sul dibattito pubblico — delegittimazione, disumanizzazione dell’avversario, normalizzazione dell’immaginario violento — non è affatto minore.

Il penale c’è, ma chiede la menzogna

Dal 10 ottobre 2025 è in vigore l’art. 612-quater c.p., introdotto dalla legge 23 settembre 2025, n. 132, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi cagiona un danno ingiusto cedendo, pubblicando o diffondendo, senza consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati con sistemi di IA e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità. Si aggiunge l’aggravante comune dell’art. 61, n. 11-decies, c.p. per i reati commessi mediante impiego di sistemi di IA.

L’inciso sull’idoneità decettiva è decisivo: la fattispecie è costruita sul falso credibile, non sulla caricatura. La propaganda in costume, proprio in quanto grottesca, tende a collocarsi fuori dal tipo, residuando semmai i confini della diffamazione, della tutela dell’immagine e — quando il bersaglio è un organo costituzionale — di fattispecie a tutela del prestigio delle istituzioni. Che è poi la ragione per cui il dibattito politico si è mosso prima del giudice.

Pubblicità politica e piattaforme: il perimetro sfuggente

Il Regolamento (UE) 2024/900 sulla trasparenza e il targeting della pubblicità politica si applica dal 10 ottobre 2025 e impone etichettatura e avviso di trasparenza per i messaggi diffusi da, per o per conto di un attore politico. Restano però fuori i contenuti sotto responsabilità editoriale e le opinioni espresse a titolo personale: e la produzione affidata a pagine “fan”, account satellite e sostenitori entusiasti vive precisamente in quella zona grigia, dove la riconducibilità al partito è politicamente evidente e giuridicamente opaca.

Sul fronte rimozione, il DSA offre gli strumenti di segnalazione e i doveri di mitigazione del rischio sistemico per le piattaforme di dimensioni molto grandi, con AGCOM nel ruolo di Digital Services Coordinator; l’Autorità, nel Rapporto sull’Intelligenza Artificiale 2026, ha ribadito la necessità di aggiornare la disciplina della par condicio all’attuale sistema delle comunicazioni. Manca però quello che davvero servirebbe in campagna elettorale: un procedimento amministrativo d’urgenza capace di ordinare la rimozione di un contenuto manipolato in poche ore. La proposta di modifica della normativa del 1956 sulla propaganda elettorale, in discussione alla Camera, muove in questa direzione, ma la corsa contro il calendario è evidente.

Cosa resta all’avvocato

Nell’attesa, la tutela è quella ordinaria e va costruita in fretta: cristallizzazione forense del contenuto e dei metadati prima della rimozione spontanea, segnalazione qualificata alla piattaforma ai sensi del DSA, ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per l’inibitoria, reclamo al Garante privacy quando l’immagine e la voce trattate integrano dati personali, azione penale ove sussista l’inganno tipizzato. Cinque binari, nessuno dei quali pensato per i tempi di una campagna elettorale.

Gli umanoidi valgono già 6,3 miliardi. E nel 2027 bussano alla porta dell’Europa

Il 24 agosto la casa automobilistica cinese Xpeng ha comunicato che la propria unità di robotica ha sottoscritto accordi di acquisto di partecipazioni con una pluralità di investitori, raccogliendo oltre 900 milioni di dollari — poco più di 770 milioni di euro — a fronte di una valutazione post-money superiore a 6,3 miliardi di dollari. Il round è stato guidato da IDG Capital, con la partecipazione di Gaorong Ventures e l’ingresso di Tencent e Alibaba in qualità di investitori strategici. Xpeng conserva il controllo della divisione, che resta consolidata nel bilancio di gruppo.

L’azienda lo presenta come il maggiore finanziamento privato in singolo round mai realizzato nel settore cinese dell’embodied AI. Il dato che colpisce non è tanto l’importo quanto il rapporto con la casa madre: mentre il titolo quotato a New York e Hong Kong arretra, il mercato privato prezza a oltre sei miliardi una divisione che non ha ancora consegnato un solo esemplare a un cliente terzo.

I proventi sono destinati allo sviluppo di hardware e software, all’addestramento dei modelli di physical AI, alla generazione di dati di qualità, alla costruzione di impianti per la produzione di serie e all’espansione commerciale internazionale. Il prodotto è IRON, umanoide di nuova generazione con settantasei gradi di libertà nel corpo e ventuno in ciascuna mano. La tabella di marcia dichiarata prevede l’avvio della produzione di massa entro la fine del 2026, i primi impieghi negli store e nei campus aziendali del gruppo, quindi le vendite e le consegne commerciali in Cina e all’estero a partire dal 2027. Il fondatore He Xiaopeng, che da giugno guida personalmente la divisione, ha evocato un «momento ChatGPT» per l’intelligenza artificiale incarnata.

Perché il 2027 è la data che conta

Chi legge queste notizie come cronaca finanziaria si ferma qui. Chi le legge con occhio regolatorio nota invece che l’anno indicato per l’ingresso sui mercati esteri coincide, quasi al mese, con l’entrata in piena operatività dell’architettura europea che disciplinerà esattamente quel tipo di prodotto.

Un umanoide destinato al mercato dell’Unione è anzitutto una macchina: si applica il Regolamento (UE) 2023/1230, applicabile dal 20 gennaio 2027, che ha sostituito la vecchia direttiva macchine proprio per governare i prodotti a comportamento evolutivo e con funzioni di sicurezza affidate al software. Marcatura CE, fascicolo tecnico, valutazione di conformità: nulla di esotico, salvo il fatto che per i sistemi che apprendono la conformità non è uno stato ma un processo.

Da lì discende la qualificazione ai fini del Regolamento (UE) 2024/1689. Un sistema di IA impiegato come componente di sicurezza di un prodotto soggetto alla normativa di armonizzazione elencata nell’Allegato I — e la disciplina macchine vi rientra — è ad alto rischio ai sensi dell’art. 6, par. 1. Ne conseguono sistema di gestione dei rischi, governance dei dati di addestramento, documentazione tecnica, registrazione degli eventi, trasparenza verso il deployer, sorveglianza umana, accuratezza e robustezza. Per questa categoria di prodotti gli obblighi diventano esigibili dal 2 agosto 2027.

C’è poi un profilo che passa spesso inosservato e che in questo caso è decisivo: l’art. 22 impone al fornitore stabilito in un Paese terzo di designare, prima di mettere il sistema ad alto rischio a disposizione sul mercato dell’Unione, un rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione, munito di mandato scritto e depositario della documentazione. Chi importa e chi distribuisce assume a sua volta obblighi di verifica propri. In altri termini: la catena di responsabilità non si ferma alla dogana, e l’operatore europeo che porta in casa un umanoide cinese non è un semplice rivenditore.

Si aggiungono due regolamenti che raramente compaiono nel dibattito sui robot. Il primo è il Regolamento (UE) 2024/2847 sulla ciberresilienza: un umanoide connesso è a tutti gli effetti un prodotto con elementi digitali, con i relativi obblighi di sicurezza by design, gestione delle vulnerabilità e — dal settembre di quest’anno — segnalazione delle vulnerabilità attivamente sfruttate. Il secondo è il Regolamento (UE) 2023/2854, il Data Act, applicabile dal settembre 2025: un robot che opera in un negozio o in un magazzino è un prodotto connesso, e i dati generati dal suo utilizzo sono soggetti a un regime di accesso e portabilità in favore dell’utente. Chi acquista una macchina di questo tipo dovrebbe leggere il contratto con quel regolamento accanto.

Sul versante risarcitorio, infine, la Direttiva (UE) 2024/2853 — da recepire entro il 9 dicembre 2026 — estende la responsabilità da prodotto difettoso al software e ai sistemi di IA, contempla il difetto sopravvenuto per effetto degli aggiornamenti e alleggerisce l’onere probatorio della vittima nei casi di eccessiva complessità tecnica. Per un prodotto che si muove autonomamente accanto alle persone, non è un dettaglio.

Il capitale, non solo il prodotto

Resta un ultimo piano, che riguarda gli assetti proprietari più che le macchine. La presenza di Tencent e Alibaba fra gli investitori strategici colloca l’operazione in un perimetro che il diritto europeo ha imparato a sorvegliare: il Regolamento (UE) 2022/2560 sulle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno impone obblighi di notifica preventiva per concentrazioni e per la partecipazione a gare pubbliche di rilievo, quando i contributi finanziari provenienti da Paesi terzi superano determinate soglie. Se questi umanoidi verranno proposti a ospedali, aeroporti, operatori logistici o amministrazioni, la questione si porrà nei fatti — insieme a quella, di ordine diverso ma convergente, della sicurezza delle catene di fornitura, che negli Stati Uniti ha già prodotto restrizioni all’importazione di umanoidi di fabbricazione estera.

L’Unione, per ora, non ha adottato misure analoghe. Ha però qualcosa che gli Stati Uniti non hanno: un corpo normativo già scritto, coerente e in gran parte non ancora applicato, che nell’arco dei prossimi diciotto mesi diventerà pienamente esigibile proprio mentre i primi esemplari arriveranno.

La partita, insomma, non si giocherà sulla velocità di sviluppo — su quel terreno il divario è ormai evidente. Si giocherà sulla capacità delle imprese e degli operatori europei di sapere, quando l’umanoide entrerà in reparto o in corsia, quali obblighi hanno appena assunto. Il che presuppone che qualcuno glielo abbia spiegato prima dell’acquisto, e non dopo il primo incidente.

Come si addestra un robot umanoide: filmando chi lavora a due euro l’ora

Il dispositivo è banale: un telefono, una fascia elastica, un’applicazione. Il lavoro consiste nel fare quello che si farebbe comunque — piegare un capo, avvitare un bullone, sbucciare una banana — con l’accortezza di tenere sempre le mani dentro l’inquadratura, di muoversi lentamente e di non lavorare in controluce. Se le mani escono dal campo visivo, l’app avverte che non sta registrando nulla di utile.

La tariffa corrente, secondo le ricostruzioni delle agenzie internazionali, si aggira sulle 250 rupie l’ora: poco più di due euro. Chi ci lavora sono commesse di negozi d’abbigliamento, casalinghe, operaie tessili del Tamil Nadu, barbieri, meccanici che riparano scooter sul ciglio della strada. Le società che raccolgono il materiale hanno sedi in India e negli Stati Uniti e annoverano fra i committenti multinazionali della classifica Fortune 500.

Il termine tecnico è egocentric data: filmati in prima persona, girati dal punto di vista di chi esegue l’azione. Servono perché un modello linguistico può descrivere con precisione chirurgica come si piega una camicia, ma nessuna descrizione insegna a una mano meccanica la pressione della presa, l’angolo del polso, la correzione impercettibile che impedisce al tessuto di scivolare. Quel sapere non è scritto da nessuna parte: sta nel corpo di chi lo esercita da vent’anni. E l’unico modo per estrarlo è filmarlo.

Il mercato di sbocco è quello che negli ultimi mesi ha riempito le cronache: le previsioni delle banche d’affari parlano di oltre un miliardo di robot umanoidi in servizio entro il 2050, in prevalenza per usi industriali e commerciali. Ogni ambiente richiede il proprio repertorio di movimenti — magazzino, officina, negozio, casa di riposo, cucina — e dunque il proprio giacimento di filmati.

L’arbitraggio

Il dettaglio che rende la vicenda giuridicamente istruttiva è la sua geografia. La raccolta avviene in India; l’utilizzo, in larga parte, in Europa, Nord America e Corea. Non è un caso.

L’India ha approvato nel 2023 il Digital Personal Data Protection Act, e nel novembre 2025 il governo ne ha notificato le regole attuative. Ma l’entrata in vigore è scaglionata: le disposizioni sostanziali — quelle che impongono obblighi concreti a chi tratta i dati — diventano efficaci solo a partire dal maggio 2027. Fino ad allora, la raccolta massiva di riprese in prima persona di persone identificabili avviene in una zona di attenuata pressione regolatoria. Chi acquista lo sa.

Nei filmati, peraltro, non c’è solo il lavoratore che ha firmato l’accordo. C’è il cliente che entra nel negozio, il collega che passa, il passante che si ferma a guardare il meccanico. Nessuno di loro ha acconsentito a nulla, e nessuno di loro riceverà mai due euro.

Un barbiere intervistato, che ha chiesto di non essere nominato, ha liquidato il tema con una frase che vale un’analisi di mercato: in India nessuno metterà mai in servizio quei robot, perché la manodopera costa poco; i robot serviranno ai Paesi ricchi. È esattamente la ragione per cui la sua immagine ha un prezzo così basso, e il modello che ne deriverà uno così alto.

Perché il problema torna in Europa

Sarebbe comodo archiviare la questione come un fatto esotico. Non lo è, per una ragione tecnica precisa: il Regolamento (UE) 2016/679 non si applica soltanto in ragione del luogo in cui i dati sono stati raccolti, ma anche in ragione dello stabilimento di chi li tratta.

Quando un’impresa europea acquisisce quelle registrazioni e le utilizza per addestrare un modello nel contesto delle attività del proprio stabilimento nell’Unione, effettua un trattamento di dati personali soggetto al GDPR. I lavoratori indiani ripresi in quei video sono, rispetto a quel trattamento, interessati a tutti gli effetti. Ne discende una catena di obblighi che il prezzo d’acquisto non estingue: individuazione di una base giuridica idonea, rispetto del principio di limitazione della finalità, e — poiché i dati non sono stati raccolti presso l’interessato — l’informativa prevista dall’art. 14, con le note difficoltà applicative del caso. Il fatto che il fornitore extra-UE dichiari di aver ottenuto un consenso non trasferisce all’acquirente una patente di liceità: la valutazione della validità di quel consenso, prestato da chi guadagna due euro l’ora e in un contesto di evidente asimmetria, resta un rischio in capo al titolare europeo.

Non finisce qui. L’art. 10 del Regolamento (UE) 2024/1689 impone, per i sistemi di IA ad alto rischio, che i set di dati di addestramento siano governati da pratiche adeguate, che ne siano documentate l’origine e le modalità di raccolta e che siano esaminati alla luce di possibili distorsioni. La disposizione è nata pensando alla rappresentatività statistica, ma la formula sull’origine dei dati apre uno spazio che riguarda anche la liceità della filiera a monte. E il Regolamento si applica ai fornitori stabiliti in Paesi terzi che immettono il sistema sul mercato dell’Unione: il baricentro è il mercato di destinazione, non il luogo di addestramento.

A questo si aggiungerà, quando il quadro sulla dovuta diligenza d’impresa avrà trovato un assetto stabile dopo l’intensa opera di revisione degli ultimi due anni, la questione della responsabilità lungo la catena del valore. Perché una filiera che si approvvigiona di lavoro a due euro l’ora per costruire macchine destinate a sostituire lavoro a venti euro l’ora è, sotto il profilo reputazionale prima ancora che giuridico, un’esposizione.

Ciò che il diritto non prevede affatto

Resta il vuoto più interessante, ed è quello che accomuna questa storia a quanto sta accadendo nelle fabbriche giapponesi, dove i costruttori registrano gli operai anziani per travasarne il mestiere nei robot.

Chi vende quattro ore di riprese cede, in via definitiva e irreversibile, un patrimonio di gestualità costruito in una vita. Non esiste una categoria giuridica che lo protegga. Non è opera dell’ingegno, perché manca il carattere creativo. Non è prestazione artistica, e dunque non attiva i diritti connessi dell’interprete. Non è invenzione, e dunque non genera alcun equo premio. Non è nemmeno segreto commerciale, perché non appartiene a un’impresa: appartiene — apparteneva — a una persona.

Una volta cristallizzato in un modello comportamentale, quel sapere diventa un asset patrimoniale replicabile all’infinito, di titolarità dell’acquirente. Il compenso è stato corrisposto una volta sola, all’ora, in rupie.

Non è un argomento contro la tecnologia: la robotica di servizio risolverà problemi reali in società che invecchiano. È un argomento sulla distribuzione. E poiché l’ordinamento europeo, a differenza di altri, dispone già di strumenti che intercettano il fenomeno sul mercato di destinazione, la domanda da porsi non è se il diritto possa fare qualcosa. È se qualcuno abbia intenzione di applicarlo.

Il Giappone assume androidi. E il gesto dell’operaio diventa un dato

C’è una frase, nella comunicazione con cui Mitsubishi Motors ha annunciato l’intesa con la startup Highlanders, che merita di essere isolata dal resto: i robot umanoidi servirebbero a trasmettere in modo efficiente le conoscenze dei lavoratori più anziani. Non a sostituirli — a impararli.

L’accordo, un memorandum d’intesa firmato nelle settimane scorse, prevede che i primi prototipi entrino nella linea di assemblaggio dei motori dello stabilimento di Kyoto per compiti di trasporto componenti e montaggio. Se la sperimentazione regge, quello stesso impianto — oggi dedicato ai propulsori termici — diventerebbe il sito di produzione in serie degli umanoidi, con un obiettivo di capacità dichiarato intorno alle mille unità mensili entro la fine del 2027 e la prospettiva di vendere le macchine anche all’esterno del perimetro automobilistico.

Highlanders è una spin-off dell’Università di Tokyo fondata nel 2023, specializzata in robot polivalenti con componentistica interamente giapponese; il suo modello N è dimensionato sulle proporzioni di una persona, cammina, manipola oggetti e interagisce a voce. Mitsubishi ne è già socia e ha annunciato ulteriori investimenti. La logica industriale è trasparente: gli spazi stretti, i piccoli componenti e le operazioni manuali che il braccio antropomorfo tradizionale non riesce a coprire restano il collo di bottiglia dell’automazione: un bipede che usa gli stessi utensili e percorre gli stessi corridoi dell’uomo aggira il problema senza riprogettare la fabbrica.

Perché il Giappone, perché adesso

Il contesto è demografico prima che tecnologico. Le stime del Recruit Works Institute, ampiamente riprese, indicano per il Giappone un ammanco potenziale di oltre undici milioni di lavoratori entro il 2040, con una contrazione dell’offerta di lavoro attorno al dodici per cento rispetto al 2022. Non è una congiuntura: è una curva.

Sullo sfondo c’è poi una competizione industriale che si sta stringendo. Secondo le rilevazioni di Interact Analysis riprese dalla stampa economica, nel 2025 la produzione mondiale di robot umanoidi si sarebbe attestata sull’ordine delle ventimila unità, con la Cina a coprirne circa l’ottantacinque per cento; per il primo semestre 2026 le agenzie hanno riferito di oltre quarantamila esemplari, con una quota cinese vicina alla totalità del mercato. Toyota lavora con Boston Dynamics sui modelli comportamentali di grandi dimensioni, BMW ha impiegato umanoidi nello stabilimento di Spartanburg, Hyundai — che di Boston Dynamics è proprietaria — ne prevede l’ingresso nel nuovo impianto della Georgia. Il vocabolario ricorrente è quello della physical AI: sistemi che percepiscono l’ambiente con telecamere e sensori e decidono la sequenza di azioni da compiere.

Il punto che qui interessa: chi possiede il gesto

Fin qui la cronaca industriale. Il passaggio giuridicamente denso è un altro, ed è quello dell’addestramento: perché il robot apprenda il mestiere, il mestiere va registrato. Significa acquisire in modo sistematico posture, sequenze, tempi di esecuzione, correzioni, esitazioni e microaggiustamenti dell’operaio esperto mentre lavora. E qui il diritto europeo, se l’operazione fosse replicata in uno stabilimento dell’Unione, avrebbe parecchio da dire.

Il primo profilo è di protezione dei dati. Una registrazione video e sensoriale continua di un lavoratore identificato o identificabile è trattamento di dati personali a tutti gli effetti; e quando l’elaborazione riguarda caratteristiche fisiche e comportamentali destinate a essere modellizzate, il confine con la categoria dei dati biometrici si assottiglia. Il consenso, come è noto dalle prese di posizione ormai consolidate dei garanti europei, non è una base giuridica affidabile nel rapporto di lavoro per lo squilibrio strutturale fra le parti: si finisce sul legittimo interesse o sull’esecuzione del contratto, entrambi da argomentare con cura. Una valutazione d’impatto ai sensi dell’art. 35 GDPR appare, in uno scenario simile, difficilmente eludibile.

Il secondo profilo è squisitamente italiano e riguarda l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Un umanoide dotato di sensoristica che affianca l’operaio sulla linea è, dal punto di vista funzionale, un impianto dal quale deriva la possibilità di controllo a distanza dell’attività: la strada dell’accordo sindacale o dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro sembra obbligata. Meno lineare è il tentativo di ricondurlo all’esenzione del secondo comma, quella degli strumenti utilizzati per rendere la prestazione: il robot non è un attrezzo in mano al lavoratore, è un soggetto operativo che gli sta accanto e lo osserva. La distinzione non è accademica, perché da essa dipende l’intero regime procedurale.

Il terzo profilo è quello del Regolamento (UE) 2024/1689. L’art. 26, par. 7 impone al datore di lavoro che utilizzi un sistema di IA ad alto rischio sul luogo di lavoro di informarne preventivamente i lavoratori e i loro rappresentanti; se il sistema venisse impiegato anche per valutare rendimento o comportamento, si ricadrebbe direttamente nell’Allegato III, punto 4. A monte, l’art. 4 sull’alfabetizzazione in materia di IA — già operativo — obbliga a garantire un livello adeguato di competenza al personale che con quei sistemi deve convivere. E l’umanoide, in quanto macchina, intercetta anche il Regolamento (UE) 2023/1230, la cui piena applicazione è fissata al gennaio 2027: proprio la disciplina pensata per i prodotti a comportamento evolutivo e con funzioni di sicurezza affidate al software.

Il quarto profilo riguarda la sicurezza. Le norme tecniche di riferimento per la collaborazione uomo-macchina sono state concepite per bracci robotici ancorati al pavimento, con spazi di lavoro delimitabili e velocità prevedibili. Un bipede mobile che si sposta autonomamente nello stesso ambiente delle persone è un’altra cosa, e impone un aggiornamento sostanziale del documento di valutazione dei rischi ex d.lgs. 81/2008, oltre a una riflessione sull’obbligo generale dell’art. 2087 c.c.

Il quinto profilo, il meno esplorato, è quello proprietario. Il know-how tacito accumulato in trent’anni di linea è un bene giuridicamente anomalo: fino a ieri restava incorporato nella persona e se ne andava con lei. Una volta estratto e cristallizzato in un modello, diventa con ogni probabilità informazione aziendale riservata tutelabile come segreto commerciale ai sensi del d.lgs. 63/2018 — e appartiene all’impresa. Il lavoratore che l’ha generato non dispone di alcuno strumento paragonabile all’equo premio previsto in materia di invenzioni: il gesto non è invenzione, non è opera dell’ingegno, non è nulla di codificato. È semplicemente un dato che qualcun altro raccoglie.

Una materia da contrattare, non da subire

Il caso Mitsubishi è interessante proprio perché non è distopico: nessuno licenzia nessuno, l’azienda cerca di conservare un patrimonio di competenze che la demografia le sta portando via. Ma la stessa operazione, condotta senza cornice negoziale, trasforma la conoscenza professionale in un asset trasferibile a costo zero, e il posto di lavoro in una fase transitoria del processo di addestramento.

In Italia la partita si giocherà quasi interamente sulla contrattazione collettiva, che dovrà occuparsi di finalità dell’addestramento, durata delle registrazioni, riutilizzo dei modelli, ricollocazione e retribuzione della funzione formativa svolta dagli operai verso le macchine. Il quadro normativo, per una volta, c’è quasi tutto. Manca la consapevolezza di applicarlo prima e non dopo che i prototipi entrino in reparto.

Nove secondi e trentadue: l’androide che ha tolto il record a Usain Bolt

Il 22 agosto, sulla pista allestita nell’Oval del pattinaggio di velocità costruito per le Olimpiadi invernali del 2022, un androide rosso e privo di testa ha coperto i cento metri in 9,32 secondi, toccando una punta di 14,5 metri al secondo. Si chiama Lightning, lo ha costruito Honor — un produttore di smartphone, non un’azienda di robotica industriale — e il tempo è ventisei centesimi più basso del 9,58 con cui Usain Bolt riscrisse la storia dell’atletica a Berlino nel 2009.

Il giorno dopo, in batteria ufficiale, la scena si è ripetuta con un protagonista diverso: Tiangong Ultra, del centro pechinese di innovazione sulla robotica umanoide, ha chiuso in 9,39 secondi rimontando proprio Lightning, fermato a 9,47. Entrambi sotto il limite umano. Sui 400 metri il divario si è allargato ancora: 38,15 secondi contro i 43,03 del primato mondiale di Wayde van Niekerk.

Per misurare la velocità del progresso conviene guardare all’edizione precedente della stessa manifestazione: dodici mesi fa l’oro sui cento metri era stato vinto con 21,50 secondi. In un anno il tempo si è più che dimezzato.

Un record che non è un record

Il paragone con l’atletica, però, regge poco, e non solo per ragioni di principio. Lightning aveva già vinto in aprile la mezza maratona di Pechino in 50’26”, ma per affrontare la pista i suoi progettisti gli hanno semplicemente montato gambe più lunghe di dieci centimetri, portandolo da 1,69 a 1,79 metri di statura complessiva. È una facoltà che nessun velocista umano possiede: la macchina non si allena, si riprogetta.

A questo si aggiungono i profili metodologici. Il 9,32 è maturato in una prova preparatoria, non in gara; i sistemi di cronometraggio non rispondono agli standard della World Athletics, che ovviamente non omologa nulla di tutto ciò; e nessuna federazione sportiva certifica la lunghezza effettiva del tracciato o l’assenza di assistenza esterna. Chiamarlo “record del mondo” è un’operazione narrativa, non tecnica.

Il dato interessante è un altro, ed è di ingegneria: attuatori, gestione termica, algoritmi di controllo dell’equilibrio e densità energetica delle batterie hanno raggiunto un punto in cui un bipede artificiale regge una corsa esplosiva senza disarticolarsi. Chi ha seguito le edizioni passate ricorderà robot che cadevano in serie durante le staffette e che dovevano essere rialzati a mano, con tecnici a bordo pista pronti a sostituire le batterie. La distanza fra lo sprint e l’autonomia operativa resta considerevole.

La corsa industriale dietro la corsa

L’edizione 2026 dei Giochi — oltre duemila robot iscritti, decine di discipline, dalla corsa al ping pong al calcio — è stata programmata nella stessa settimana della World Robot Conference di Pechino. La contemporaneità non è casuale: è una vetrina di politica industriale.

I numeri che la sostengono sono eloquenti. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha coperto la quasi totalità delle esportazioni mondiali di robot umanoidi, nell’ordine delle decine di migliaia di unità. Unitree Robotics ha esordito alla Borsa di Shanghai con un rialzo superiore al 600% in una sola seduta. Sul fronte opposto, la Federal Communications Commission statunitense ha annunciato lo scorso mese un blocco all’importazione di robot umanoidi di fabbricazione estera: una misura che sposta il tema dal terreno della meraviglia tecnologica a quello, ben più prosaico, della sicurezza nazionale e delle catene di fornitura.

Il punto che interessa il giurista

Qui la vicenda smette di essere sportiva. Un umanoide che si muove a quattordici metri al secondo in uno spazio condiviso con persone è, prima di tutto, un prodotto potenzialmente pericoloso.

Il quadro europeo che dovrà governarlo è già scritto, anche se non ancora pienamente operativo. Il Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine — applicabile dal gennaio 2027 — disciplina proprio i prodotti dotati di comportamento evolutivo e di funzioni di sicurezza affidate al software. Si salda con il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale, che qualifica come ad alto rischio i sistemi impiegati come componenti di sicurezza di prodotti soggetti alle normative di armonizzazione elencate nell’Allegato I: la disciplina macchine è tra queste. Ne discendono obblighi di valutazione della conformità, gestione del rischio, documentazione tecnica, sorveglianza umana e robustezza.

Sul versante risarcitorio, la Direttiva (UE) 2024/2853 — da recepire entro il dicembre 2026 — riscrive la responsabilità da prodotto difettoso includendo espressamente software e sistemi di IA nella nozione di prodotto, e considera potenzialmente difettoso anche l’aggiornamento successivo alla messa in circolazione. Tradotto: quelle gambe allungate dieci centimetri prima della gara, in un contesto non sportivo, sarebbero una modifica sostanziale con tutto ciò che ne consegue in termini di ri-certificazione.

Nell’ordinamento interno resterebbero poi da coordinare gli strumenti ordinari — la responsabilità per esercizio di attività pericolose e quella del custode — con un soggetto che non è né cosa inerte né agente dotato di volontà. Il diritto continuerà a imputare le condotte a chi progetta, immette sul mercato e utilizza la macchina: la personalità giuridica del robot, ipotesi accarezzata dal Parlamento europeo nella risoluzione del 2017, è stata poi accantonata, e non senza ragione.

Il cronometro di Pechino, insomma, non misura la fine del primato umano. Misura quanto tempo resta ai regolatori — e agli interpreti — per attrezzarsi prima che questi corpi escano dalla pista.

Riscossione, l’intimazione resta valida anche senza l’avviso di presa in carico

Non tutti gli atti che scandiscono il percorso della riscossione hanno lo stesso peso ai fini della validità dell’intimazione di pagamento. A essere determinante è che il contribuente sia stato regolarmente posto a conoscenza degli atti sui quali si fonda il credito richiesto dall’Amministrazione. Non è invece necessario che gli siano stati notificati anche gli avvisi con i quali i relativi carichi vengono presi in consegna dall’Agente della riscossione.

È quanto emerge dalla sentenza n. 3541/2026 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 3 giugno 2026, che ha respinto l’appello proposto da un contribuente contro un’intimazione riguardante diversi debiti.

La pronuncia distingue nettamente gli atti che costituiscono il fondamento della pretesa tributaria dagli adempimenti che riguardano invece il passaggio del credito alla fase della riscossione.

L’intimazione contestata per la mancata presa in carico

La controversia prende le mosse dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento riferita a numerosi carichi.

Tra le contestazioni formulate, il contribuente sosteneva che l’atto dovesse essere dichiarato nullo perché non gli erano stati notificati gli avvisi di presa in carico relativi ad alcuni accertamenti.

Secondo questa ricostruzione, l’assenza di tale comunicazione avrebbe impedito il corretto completamento dell’iter necessario per procedere alla riscossione.

La Corte laziale non condivide però questa interpretazione.

Per stabilire se l’intimazione sia legittima occorre, secondo i giudici, guardare innanzitutto agli atti che rappresentano effettivamente il titolo della richiesta rivolta al contribuente.

Quali notifiche sono realmente necessarie

La distinzione operata dalla Corte è il punto centrale della decisione. Gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento sono atti che incidono direttamente sulla posizione del contribuente e devono pertanto essere regolarmente portati a sua conoscenza.

L’avviso di presa in carico svolge invece una funzione differente. Esso si colloca nella fase attraverso la quale il credito viene affidato all’Agente della riscossione e non assume, secondo il Collegio, la funzione di autonomo presupposto dell’intimazione.

Da qui la conseguenza: la mancata notificazione della presa in carico non rende, da sola, illegittima l’intimazione di pagamento.

Ciò che deve essere verificato è piuttosto se il contribuente abbia avuto conoscenza degli atti dai quali deriva il debito tributario che successivamente gli viene richiesto.

Il diritto di difesa dipende dalla conoscenza della pretesa

La soluzione adottata dalla Corte si lega direttamente alla possibilità del contribuente di comprendere l’origine della richiesta e di contestarla.

Se gli atti impositivi e le cartelle che precedono l’intimazione sono stati regolarmente notificati, il debitore ha già avuto modo di conoscere l’esistenza, la natura e l’origine della pretesa.

L’omissione dell’avviso di presa in carico non determina quindi automaticamente una compressione del diritto di difesa.

Il principio che emerge dalla sentenza è significativo: non ogni irregolarità o omissione all’interno della sequenza amministrativa della riscossione produce la nullità dell’atto successivo. Per arrivare a tale conseguenza occorre verificare la funzione dell’adempimento mancante e la sua effettiva incidenza sulla posizione del contribuente.

L’avviso non era allegato, ma gli estremi erano indicati

La Corte affronta anche un’altra contestazione relativa alla documentazione posta alla base dell’intimazione.

Nel caso esaminato, uno degli avvisi di accertamento non risultava materialmente allegato all’atto notificato al contribuente.

Anche questa circostanza, tuttavia, non è stata ritenuta sufficiente a invalidare l’intimazione.

Quest’ultima riportava infatti gli estremi dell’avviso di accertamento e quelli della relativa notificazione, permettendo di identificare il provvedimento dal quale derivava la richiesta di pagamento.

Per il Collegio, dunque, la mancata allegazione materiale non equivale necessariamente all’impossibilità di comprendere il fondamento della pretesa, soprattutto quando l’atto successivo contiene elementi sufficienti a ricostruire il titolo richiamato.

Non servono neppure tutte le date della procedura

Un ulteriore passaggio della sentenza riguarda il contenuto che deve avere l’intimazione per poter essere considerata adeguatamente motivata.

Il contribuente lamentava anche la mancata indicazione della data di iscrizione a ruolo e di quella relativa alla consegna del ruolo all’Agente della riscossione.

Anche questa censura viene respinta.

Richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, i giudici ritengono sufficiente che l’intimazione consenta di individuare gli atti prodromici già notificati. Non è invece necessario che contenga anche tutti i riferimenti cronologici riguardanti i passaggi interni della procedura di riscossione.

Il criterio utilizzato è quindi ancora una volta sostanziale: occorre verificare se il destinatario disponga delle informazioni necessarie per comprendere da quale atto derivi il pagamento richiesto.

Prescrizione, decisiva la mancata contestazione dei documenti

La Corte esamina inoltre l’eccezione relativa alla prescrizione.

Sul punto viene attribuita rilevanza alla documentazione prodotta per dimostrare l’esistenza di atti interruttivi intervenuti tra il 2019 e il 2023. Tale documentazione, osserva il Collegio, non era stata specificamente contestata dalla controparte.

Anche questo motivo non è quindi sufficiente a determinare l’annullamento dell’intimazione.

La decisione di primo grado viene così confermata e l’appello del contribuente integralmente respinto, con conseguente condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

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