Notifiche fiscali, prevale il domicilio digitale

La validità della notificazione di un atto tributario tramite posta elettronica certificata dipende dall’utilizzo di un indirizzo PEC ufficialmente presente nei registri pubblici previsti dalla legge. Una volta rispettato questo presupposto, eventuali problemi tecnici della casella di posta del destinatario non possono essere opposti per contestare la notifica. È questo il principio ribadito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con la sentenza n. 1692/2026, destinata a rafforzare l’orientamento giurisprudenziale in materia di domicilio digitale.

La controversia nasceva dal ricorso di un contribuente contro un atto dell’Agenzia della Riscossione. Tra le censure formulate vi era quella relativa alla presunta invalidità della notificazione via PEC, ritenuta inesistente o comunque nulla perché effettuata, secondo il ricorrente, attraverso un indirizzo non idoneo.

I giudici hanno però escluso tale ricostruzione, evidenziando che l’elemento determinante è la corrispondenza dell’indirizzo PEC del destinatario con quello risultante dai registri pubblici, come l’Indice Nazionale degli Indirizzi PEC (INI-PEC), il Registro delle imprese o gli altri elenchi previsti dalla normativa. Questi registri, infatti, svolgono la funzione di garantire certezza nei rapporti giuridici, individuando un recapito digitale al quale attribuire pieno valore legale.

Secondo la Corte, l’amministrazione notificante è tenuta esclusivamente a verificare che l’indirizzo utilizzato coincida con quello ufficialmente iscritto al momento della notifica. Una volta effettuato questo controllo, la notificazione deve considerarsi perfezionata, senza che possano assumere rilievo eventuali disservizi della casella PEC imputabili al destinatario.

La sentenza attribuisce particolare rilievo al concetto di domicilio digitale. L’iscrizione della PEC nei registri pubblici non rappresenta infatti un semplice adempimento amministrativo, ma costituisce la scelta di un recapito elettronico destinato a sostituire, per gli atti notificabili telematicamente, il tradizionale domicilio fisico. Da questa impostazione deriva un preciso obbligo di diligenza a carico del titolare della casella, chiamato a garantirne il corretto funzionamento, il costante aggiornamento e la capacità di ricevere comunicazioni aventi valore legale.

Nel caso esaminato, i giudici hanno inoltre rilevato che l’Agenzia aveva estratto l’indirizzo del destinatario dal pubblico registro competente e che la notificazione era stata trasmessa da un indirizzo istituzionale presente nell’elenco IPA-GOV. Circostanze che confermavano il pieno rispetto della disciplina vigente.

Un ulteriore profilo affrontato dalla sentenza riguarda l’indirizzo PEC del mittente. La Corte ha escluso che per le Agenzie fiscali esista un obbligo di preventiva iscrizione del proprio indirizzo nei pubblici registri, precisando che la disciplina prevista dall’articolo 3-bis della legge n. 53 del 1994 riguarda esclusivamente le notificazioni effettuate dagli avvocati e non quelle eseguite dall’amministrazione finanziaria.

A sostegno della decisione, il Collegio richiama anche la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui l’eventuale mancata presenza dell’indirizzo del mittente nell’INI-PEC non determina automaticamente l’invalidità della notifica. Per ottenere un simile risultato, il contribuente dovrebbe dimostrare un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa, circostanza che, nel caso di specie, non era stata neppure allegata.

Anzi, osservano i giudici, il comportamento della contribuente dimostrava l’esatto contrario: l’atto era stato ricevuto, stampato, allegato al ricorso e contestato nei termini, consentendo il pieno esercizio delle proprie difese.

Per questo motivo trova applicazione anche il principio generale dell’articolo 156 del codice di procedura civile, secondo il quale la nullità di un atto non può essere dichiarata quando questo abbia comunque raggiunto il proprio scopo. Nel caso concreto, la notificazione aveva prodotto tutti gli effetti previsti dall’ordinamento, rendendo infondate le eccezioni preliminari sollevate dall’appellante.

La pronuncia conferma così un orientamento ormai consolidato: il sistema del domicilio digitale attribuisce al titolare della PEC la responsabilità della corretta gestione della propria casella, mentre l’amministrazione soddisfa i propri obblighi quando utilizza l’indirizzo risultante dai registri pubblici previsti dalla legge.

Le regole d’oro per non farsi rubare l’identità (e la vacanza)

Per anni la sicurezza informatica è stata percepita più come un problema di aziende e uffici pubblici. Quella stagione è finita. Il consumatore è diventato l’obiettivo più redditizio, raggiunto attraverso ciò che usa ogni giorno: gli accessi alla posta elettronica, gli account di pagamento, persino la conferma di una vacanza. E il metodo è cambiato di pari passo con l’obiettivo: invece di cercare la falla nel codice, il criminale punta sulla persona, facendo leva sulla fretta e sulla fiducia.

La svolta è tutta qui. Sempre più spesso l’attacco non nasce forzando un sistema, ma da un account autentico finito nelle mani sbagliate, con le campagne di phishing e le email fraudolente ormai in testa alla classifica delle vie d’ingresso. In altre parole, la serratura regge: è il proprietario che viene indotto a girare la chiave. Una finta comunicazione bancaria, l’sms che invita ad “aggiornare i dati”, il corriere inesistente che segnala un pacco bloccato: sono queste, oggi, le esche più diffuse. E il danno si moltiplica quando la stessa coppia email-password viene riciclata su più servizi.

Per l’Italia il quadro è impegnativo. Il Paese figura stabilmente nella top ten mondiale per numero di violazioni, con episodi confermati in crescita del 236% rispetto al periodo precedente; il Cyber Risk Report 2026 di TrendAI colloca il nostro Paese al settimo posto globale per attacchi ransomware, individuando proprio nella gestione delle identità digitali e negli accessi ai servizi cloud una quota crescente del rischio.

C’è poi una stagionalità che vale la pena ricordare adesso: l’estate. La caccia all’offerta e la voglia di prenotare in fretta abbassano le difese, e i numeri lo confermano. Secondo Check Point Research, gli attacchi al comparto viaggi sono aumentati del 122% in tre anni; nel solo maggio 2026 sarebbero comparsi oltre 47 mila nuovi domini a tema turistico, molti costruiti per clonare portali noti. Gli analisti hanno rintracciato copie quasi perfette di Booking.com, Airbnb e Skyscanner, pensate per farsi consegnare password, dati della carta o acconti per alloggi che non esistono. Il pericolo cresce quando su quelle pagine si arriva cliccando un link ricevuto via mail, sms o social.

La prevenzione, qui, è alla portata di tutti. Meglio digitare a mano l’indirizzo del sito nel browser che seguire un collegamento ricevuto: basta una lettera diversa nel dominio per finire su un clone. Prima di inserire qualsiasi dato conviene controllare con attenzione l’indirizzo, diffidare dei prezzi troppo bassi e dei countdown che impongono di decidere “entro pochi minuti”, e privilegiare la carta di credito rispetto a quella di debito, perché offre tutele più solide in caso di contestazione.

Sul fronte degli accessi, la password robusta da sola non basta più se viene riutilizzata. La difesa vera è l’autenticazione a due fattori: anche intercettando le credenziali, senza il secondo codice l’aggressore resta fuori. A questa si aggiungono credenziali diverse per ogni servizio — idealmente affidate a un password manager — e il controllo periodico dei dispositivi collegati agli account principali (Google, Apple, Microsoft, social), rimuovendo quelli che non si riconoscono.

A complicare il tutto c’è l’intelligenza artificiale, che oggi lavora anche per i truffatori: email impeccabili, traduzioni senza sbavature, messaggi credibili e perfino telefonate con voci sintetiche realistiche. Gli indizi di un tempo — l’errore di ortografia, il testo sgrammaticato — non bastano più a smascherare l’inganno. Resta la verifica: chi scrive davvero, dove porta quel link, che dominio compare nella barra.

Cambia perfino la geografia del rischio. Un’analisi di Truffa.net indica Milano come la città italiana con l’indice complessivo di rischio digitale più alto, mentre Trieste registra il maggior numero di truffe online denunciate in proporzione agli abitanti. Ma nessun territorio è davvero al riparo: la rete azzera le distanze, e un raggiro può partire dall’altro capo del mondo.

Il filo che lega tutti questi report è uno solo: il punto debole, ormai, non è quasi mai la macchina, ma il comportamento di chi la usa. Per questo la sicurezza informatica ha smesso di essere materia da specialisti. Riconoscere un sito falso, verificare un mittente, usare password diverse, attivare la doppia autenticazione sono gesti quotidiani, esattamente come chiudere la porta di casa o allacciare la cintura. Pochi secondi di attenzione che possono evitare la perdita di denaro, di dati e, nei casi peggiori, della propria identità digitale.

euro digitale

Diritto alla riparazione, da oggi nuove tutele per i consumatori: l’UE punta su economia circolare e sostenibilità

Da oggi entra in una nuova fase la strategia europea per promuovere un consumo più sostenibile. Diventa infatti pienamente applicabile la direttiva sul diritto alla riparazione, uno dei provvedimenti cardine del Green Deal europeo, destinato a favorire il riutilizzo dei prodotti e a contrastare la cultura dell’“usa e getta”.

La normativa, entrata in vigore nel luglio 2024, introduce una serie di nuovi diritti per i consumatori e nuovi obblighi per i produttori, con l’obiettivo di rendere la riparazione una scelta semplice, conveniente e realmente praticabile anche dopo la scadenza della garanzia legale.

Tra le principali novità vi è la possibilità per i consumatori di richiedere la riparazione di numerosi beni di uso quotidiano – come smartphone, frigoriferi, lavatrici e altri prodotti elettronici ed elettrodomestici – anche quando la garanzia è ormai terminata, purché il prodotto rientri tra quelli coperti dalla normativa europea.

Per i fabbricanti cambiano significativamente le regole. Le aziende saranno tenute a offrire servizi di riparazione a prezzi ragionevoli e in tempi congrui, pubblicando sui propri siti internet informazioni trasparenti sulle modalità di assistenza e sui costi indicativi degli interventi. Non potranno inoltre rifiutare la riparazione senza giustificazione né adottare pratiche commerciali che scoraggino i consumatori dal scegliere questa soluzione rispetto all’acquisto di un prodotto nuovo.

Un altro elemento centrale della direttiva riguarda la disponibilità dei pezzi di ricambio, che dovranno essere accessibili e offerti a prezzi sostenibili, uno degli aspetti più critici del mercato della riparazione negli ultimi anni.

L’iniziativa rappresenta anche un tassello importante della strategia europea sulla circolarità dei prodotti. Prolungare il ciclo di vita di dispositivi elettronici ed elettrodomestici significa infatti ridurre la produzione di rifiuti, contenere le emissioni di gas serra e diminuire la dipendenza dell’Europa dalle importazioni di materie prime critiche.

“La futura economia europea dovrà essere intelligente, riparabile e circolare”, ha sottolineato la vicepresidente esecutiva della Commissione europea Henna Virkkunen, evidenziando come semplificare la riparazione significhi sostenere contemporaneamente innovazione, industria europea e sostenibilità.

Sulla stessa linea il Commissario europeo per la Democrazia, la Giustizia, lo Stato di diritto e la tutela dei consumatori Michael McGrath, secondo il quale scegliere la riparazione anziché la sostituzione consente di coniugare convenienza economica, competitività e tutela ambientale, generando benefici non solo per i cittadini ma anche per le piccole imprese specializzate nell’assistenza tecnica.

La direttiva attribuisce inoltre un ruolo attivo agli Stati membri, chiamati a promuovere la cultura della riparazione attraverso strumenti di incentivo, come voucher, contributi economici o fondi dedicati. Parallelamente, la Commissione europea sta sviluppando una piattaforma online europea che consentirà ai cittadini di individuare facilmente centri di riparazione qualificati nelle vicinanze, semplificando ulteriormente l’accesso ai servizi.

AI Act, dal 2 agosto scattano i controlli UE: chatbot e deepfake dovranno dichiararsi

Dal 2 agosto 2026 il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale entra in una nuova fase operativa. La Commissione europea, attraverso il proprio Ufficio per l’IA, insieme alle autorità nazionali competenti, inizierà infatti ad applicare le disposizioni previste dall’AI Act, segnando un passaggio fondamentale verso un utilizzo più trasparente e responsabile delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale.

Nella stessa data diventano pienamente efficaci anche i nuovi obblighi di trasparenza, destinati a incidere direttamente sull’esperienza quotidiana di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. L’obiettivo è semplice ma cruciale: consentire agli utenti di sapere quando stanno interagendo con un sistema di intelligenza artificiale e quando un contenuto è stato creato o modificato attraverso algoritmi generativi.

Tra le novità più significative, i chatbot e tutti gli altri sistemi interattivi di IA dovranno informare chiaramente gli utenti che la conversazione non avviene con una persona, ma con un’intelligenza artificiale. Si tratta di un obbligo destinato a diventare sempre più rilevante, considerata la crescente diffusione di assistenti virtuali nei servizi pubblici, nelle aziende e nelle piattaforme digitali.

Particolare attenzione è riservata anche ai deepfake, vale a dire immagini, video e registrazioni audio generate o alterate mediante IA. Questi contenuti dovranno essere sempre etichettati in modo da renderne immediatamente riconoscibile l’origine artificiale. Analogamente, tutti i contenuti creati o modificati dall’intelligenza artificiale dovranno essere accompagnati da etichette leggibili meccanicamente, così da facilitarne il riconoscimento anche da parte delle piattaforme digitali e degli strumenti di verifica automatica.

Le nuove regole rappresentano uno degli strumenti con cui l’Unione europea intende contrastare i rischi di inganno, manipolazione e disinformazione, offrendo agli utenti elementi sufficienti per valutare consapevolmente i contenuti con cui interagiscono.

Le misure non riguardano soltanto la tutela dei cittadini. Il regolamento punta infatti anche a fornire alle imprese un quadro normativo più chiaro, indicando modalità concrete per dimostrare la conformità agli obblighi previsti dall’AI Act. In questa direzione si inserisce la pubblicazione, da parte della Commissione europea, del primo elenco di oltre 180 organizzazioni che hanno aderito al Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA, uno strumento destinato a favorire un’applicazione uniforme delle nuove disposizioni.

Con l’intelligenza artificiale ormai integrata in un numero crescente di attività quotidiane, l’AI Act entra così nella sua fase più concreta, cercando di coniugare innovazione, competitività e tutela dei diritti fondamentali. La sfida sarà verificare se gli obblighi di trasparenza riusciranno davvero a rafforzare la fiducia dei cittadini europei in una tecnologia destinata a diventare sempre più presente nella vita di tutti i giorni.

Serie A1 Femminile 2026/2027, ecco il calendario: per l’Umana Reyer subito Opening Day a Campobasso e derby con Schio alla nona giornata

La stagione 2026/2027 dell’Umana Reyer Venezia prende forma. La Lega Basket Femminile ha infatti ufficializzato il calendario della regular season di Serie A1, delineando il percorso che attende le orogranata in un campionato che si preannuncia particolarmente competitivo.

Il debutto avverrà nel tradizionale Opening Day, in programma nel weekend del 3-4 ottobre a Campobasso, sede scelta per inaugurare la nuova stagione. La Reyer affronterà l’RMB Brixia Basket, dando così il via a un’annata che alternerà trasferte impegnative e sfide di cartello al Palasport Taliercio.

Dopo l’esordio, Venezia sarà attesa da due trasferte consecutive: l’11 ottobre sul parquet della Logiman Broni e il 17 ottobre nel derby veneto contro Alama San Martino di Lupari. L’esordio casalingo arriverà il 25 ottobre contro CLV-Limonta Costa Masnaga.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca naturalmente il doppio confronto con il Famila Wuber Schio, campione d’Italia in carica. L’andata è fissata per la 9ª giornata, il 6 dicembre, al PalaRomare di Schio, mentre il ritorno si giocherà al Taliercio il 28 febbraio 2027, nella 20ª giornata, in quello che si annuncia come uno dei momenti più spettacolari dell’intera stagione.

Il calendario propone inoltre altri incontri di alto livello davanti al pubblico veneziano: il 7 novembre arriverà al Taliercio l’Autosped G BCC Derthona, il 9 dicembre sarà la volta della People Strategy Panthers Roseto, mentre la regular season si concluderà il 14 marzo 2027 con la sfida casalinga contro La Molisana Magnolia Campobasso, formazione che negli ultimi anni si è stabilmente confermata ai vertici del basket femminile italiano.

La prima parte del campionato vedrà la Reyer affrontare anche Ladies Libertas Livorno, Geas Basket, O.ME.P.S. Battipaglia e la stessa Campobasso, prima di invertire il cammino con il girone di ritorno che prenderà il via il 20 dicembre.

Con ventidue giornate complessive e un calendario ricco di sfide ad alta intensità, l’Umana Reyer si prepara a una stagione nella quale l’obiettivo sarà confermarsi protagonista del massimo campionato, puntando a conquistare una posizione di vertice in vista dei playoff. Il conto alla rovescia è già iniziato: il primo appuntamento è fissato per il weekend del 3-4 ottobre, quando a Campobasso si alzerà ufficialmente il sipario sulla Serie A1 Femminile 2026/2027.

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Al via il bando per sette gigafactory da oltre 30 miliardi di investimenti

L’UE lancia il bando per le gigafactory di IA per potenziare la capacità di calcolo dell’Europa e mobilitare oltre 30 miliardi di € di investimenti

L’UE ha lanciato oggi un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a sette gigafactory di IA in Europa, nell’ambito dell’ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l’ambizione di fare dell’Europa il continente dell’intelligenza artificiale.

Guidata dall’industria e sostenuta da fino a 10 miliardi di € di finanziamenti europei e nazionali, l’iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di € di investimenti privati in tutta l’Unione. Le gigafactory di IA amplieranno la capacità di calcolo dell’Europa nel campo dell’IA e offriranno a start-up, scale-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l’addestramento, l’inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera.

Le gigafactory di IA integreranno processori avanzati per l’IA, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri dati ad alta efficienza energetica. Insieme alla rete europea di 19 factory di IA, contribuiranno a rafforzare la leadership tecnologica, la resilienza e l’autonomia strategica dell’Europa.

L’iniziativa garantirà che l’Europa possa sviluppare IA avanzata sulle proprie infrastrutture, nel rispetto delle norme e dei valori dell’UE. Le tecnologie di IA sviluppate nelle gigafactory di IA saranno conformi agli standard europei in materia di protezione dei dati, sicurezza, cybersicurezza ed etica.

Domiciliari ai tossicodipendenti, è legge

La Camera ha approvato in via definitiva, con 153 voti favorevoli, 42 contrari e 82 astensioni, il disegno di legge di iniziativa governativa — già licenziato dal Senato — sulla detenzione domiciliare per i detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscano a un percorso di recupero. Il provvedimento, fortemente voluto dal Guardasigilli Carlo Nordio, entra direttamente nel cuore della disciplina penitenziaria in materia di stupefacenti.

Cosa introduce la legge

Sul piano tecnico, l’intervento innesta nel Testo unico in materia di stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) una nuova figura: la «detenzione domiciliare in casi particolari». Si tratta di una modalità differenziata di esecuzione della pena, pensata per conciliare l’espiazione con le esigenze terapeutiche di chi è dipendente da sostanze. Il presupposto per accedervi è l’adesione a un programma socio-riabilitativo, residenziale o semiresidenziale. La misura è riservata ai condannati a una pena detentiva — anche residua, ed eventualmente congiunta a pena pecuniaria — non superiore a otto anni, con alcune eccezioni tassative a tutela dei reati più gravi.

È proprio su questi confini che la maggioranza ha insistito in Aula: la platea, si è ribadito, resta sbarrata per la criminalità organizzata e per le fattispecie di maggiore allarme sociale, presentate come «limiti invalicabili». La ratio dichiarata, sul versante leghista, non è alleggerire le carceri ma spezzare il circuito della recidiva: se all’origine della condotta c’è la dipendenza, curarla significa ridurre il rischio di nuovi reati.

Il nodo delle risorse

La partita politica, però, si è giocata sui numeri. Il ministro Nordio ha definito la legge «epocale», stimando in almeno diecimila le persone potenzialmente destinatarie della detenzione alternativa, nella logica del tossicodipendente come «malato da curare» più che «criminale da punire». Le opposizioni hanno subito eccepito uno scarto vistoso tra l’annuncio e la copertura: le risorse stanziate consentirebbero, per il 2026, di finanziare appena cinquecento posti.

In serata è arrivata la precisazione dello stesso dicastero, che ha di fatto ridimensionato la cifra: i diecimila vanno letti in «prospettiva pluriennale», mentre per l’anno in corso la dotazione copre cinquecento unità, con l’auspicio di un’estensione progressiva. Per le opposizioni, che pure condividono in linea di principio l’impianto della norma, si tratta di un divario che rischia di trasformare la riforma in una misura più simbolica che effettiva.

Lo sfondo: le carceri oltre il limite

Il provvedimento arriva in un quadro penitenziario di grave tensione. Secondo i dati del Ministero elaborati dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al 31 maggio 2026 gli istituti ospitavano 64.645 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di circa 51.183 posti, con un tasso medio nazionale di affollamento intorno al 139 per cento. I detenuti stranieri sono 20.307, pari al 31,5 per cento del totale. Sul piano territoriale la situazione è ancora più critica in alcune regioni — in Puglia si segnalano punte prossime al 180 per cento — mentre in Aula si è ricordato come, depurando la capienza dai posti di fatto inagibili, l’affollamento reale sia sensibilmente più alto, a fronte di un bilancio di suicidi che, dall’inizio dell’anno, ha già raggiunto cifre allarmanti.

Cura o pena trasferita? La distinzione che divide

Il punto giuridicamente più denso non è tanto il “se”, quanto il “come”. La domanda che attraversa il dibattito è se chi lascia la cella per una dipendenza debba essere collocato in una struttura diversa dal carcere ma pur sempre in regime di reclusione, oppure ammesso a misure realmente alternative alla detenzione. Non è un cavillo lessicale: da quella qualificazione discende la natura stessa del percorso.

Sul principio di fondo — curare fuori dal carcere chi ha commesso reati legati alla dipendenza — la convergenza è ampia, e diverse realtà del recupero hanno accolto con favore l’intervento, sottolineando come ogni giorno di detenzione in più, per una persona con dipendenze, sia un giorno sottratto alla riabilitazione. Ma lo stesso mondo delle comunità terapeutiche avverte che esse non debbono trasformarsi in una mera alternativa alla prigione: il percorso deve conservare finalità riabilitativa, non ridursi a uno spostamento del luogo di esecuzione della pena.

Più netto lo scetticismo di chi, come l’associazione Antigone, mette in dubbio la sostenibilità dei numeri: con un costo medio in comunità stimabile intorno ai cento euro al giorno e una previsione finanziaria contenuta, i beneficiari effettivi rischiano di attestarsi ben al di sotto delle proiezioni ministeriali. A ciò si aggiunge un profilo di garanzia non secondario: il rischio di dar vita a forme di privazione della libertà affidate a soggetti privati — in sostanza, «carceri fuori dal carcere». Sulla stessa linea le posizioni di chi, dall’area del recupero delle dipendenze, osserva che etichettare l’accoglienza in comunità come «detenzione domiciliare» ne snatura il carattere terapeutico, sovrapponendo la logica custodiale a quella di cura.

L’emendamento respinto

Da segnalare, sul piano dell’iter, la bocciatura di una proposta emendativa che avrebbe esteso la detenzione domiciliare agli autori di reato «determinati da un impulso contingente insorto in stato di provocazione»: una formulazione che, nelle intenzioni dei proponenti, avrebbe potuto ricomprendere il caso del gioielliere settantaduenne di Cuneo. L’emendamento è stato dichiarato inammissibile.

Che cosa determinerà l’impatto reale

Al netto delle contrapposizioni, la legge consegna all’ordinamento uno strumento coerente con un orientamento consolidato — il primato della cura sulla mera afflittività per i reati radicati nella dipendenza. La sua effettività, però, dipenderà da due variabili concrete: la dotazione finanziaria negli anni a venire e la reale capacità di accoglienza del sistema delle comunità. E da una scelta di fondo, che è insieme tecnica e culturale: se la nuova «detenzione domiciliare in casi particolari» saprà essere un percorso riabilitativo autentico o si limiterà a ricollocare la pena altrove. È su questo crinale che si misurerà la distanza tra l’annuncio e i suoi effetti.

Sorvegliati anche in piazza? Il decreto sul riconoscimento facciale e i suoi tre nodi con l’AI Act

Il provvedimento con cui il Governo intende adeguare l’ordinamento interno al Regolamento (UE) 2024/1689 — l’AI Act — sta percorrendo le commissioni parlamentari con tempi serrati. In sede di Commissione Politiche europee del Senato la maggioranza ha impresso una netta accelerazione all’esame, mentre alla Camera le commissioni Giustizia e Affari costituzionali sono chiamate a rendere i propri pareri. Trattandosi di decreto legislativo, il ruolo delle Camere si esaurisce in un parere privo di efficacia vincolante: circostanza che, sul piano del metodo, sta alimentando le contestazioni di chi avrebbe preferito la via della legge ordinaria, con voto e potere emendativo pieni.

Il cuore della disciplina riguarda l’impiego, da parte delle forze di polizia, di sistemi di intelligenza artificiale applicati al riconoscimento facciale. Due disposizioni concentrano su di sé le critiche di giuristi e opposizioni.

Le due norme sotto osservazione

La prima è l’articolo 8, dedicato all’identificazione biometrica remota in tempo reale nei luoghi pubblici. La seconda è l’articolo 10, che regola invece l’uso a posteriori delle tecnologie di riconoscimento facciale, ammesso soltanto a seguito della commissione di un reato, anche nella forma del tentativo. È in questa seconda ipotesi che si colloca il meccanismo più discusso: nei contesti sensibili sotto il profilo dell’ordine pubblico — una piazza destinata a una manifestazione, il percorso di un corteo, uno stadio, una stazione — i dati biometrici di chiunque venga ripreso da una telecamera possono essere conservati per sette giorni, per poi essere messi a disposizione degli inquirenti in caso di reato o, in mancanza, cancellati. In presenza di un’indagine, la finestra di recuperabilità si estende fino a cinque anni.

Il punto qualificante, e più controverso, è che l’attivazione riguarda la generalità dei presenti in quel luogo, non un soggetto già individuato. È la distanza tra uno strumento investigativo mirato e una raccolta a carattere indifferenziato che segna il crinale su cui si gioca la partita giuridica.

Il nodo dell’autorità terza

Il profilo più delicato in chiave di compatibilità europea è quello dell’autorizzazione. Lo schema consente, nei casi di urgenza, di attivare il trattamento dei dati biometrici raccolti in tempo reale sulla base di una comunicazione al pubblico ministero resa anche in forma orale, con successiva regolarizzazione. Manca, cioè, il vaglio preventivo di un giudice terzo.

L’AI Act muove da un presupposto opposto. L’articolo 5 del Regolamento vieta in via generale l’uso di sistemi di identificazione biometrica remota “in tempo reale” negli spazi accessibili al pubblico, ammettendone l’impiego solo entro eccezioni tassative: la ricerca mirata di vittime di sottrazione, tratta o sfruttamento sessuale e di persone scomparse, oppure la prevenzione di una minaccia specifica e imminente per la vita o l’incolumità delle persone, o ancora la neutralizzazione di un pericolo concreto e attuale di attentato terroristico. Anche in queste ipotesi, il ricorso allo strumento resta subordinato a un’autorizzazione preventiva, rilasciata da un’autorità giudiziaria o da un’autorità amministrativa indipendente, la cui decisione è vincolante; nelle situazioni di urgenza è ammessa una convalida successiva, ma pur sempre da parte di un’autorità terza. Un pubblico ministero, nell’impianto europeo, non soddisfa questo requisito di terzietà.

Analoghe perplessità investono l’uso a posteriori delle registrazioni: il Regolamento lo àncora a un reato già commesso e punito con pena detentiva non inferiore a quattro anni, escludendo logiche di tipo preventivo. La conservazione dei dati per sette giorni, infine, apre un ulteriore fronte sotto il profilo della protezione dei dati personali.

Il richiamo del Garante

Sul provvedimento si è già espresso il Garante per la protezione dei dati personali, con il parere adottato il 14 luglio 2026 (Registro dei provvedimenti n. 531). L’Autorità riconosce la coerenza complessiva dell’intervento con l’AI Act, ma domanda integrazioni tutt’altro che marginali. Il trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici delle persone che accedono a luoghi o eventi pubblici — è l’indicazione — non è compatibile con il quadro europeo: l’identificazione biometrica può avvenire soltanto ex post, sulle registrazioni già acquisite e nell’ambito di ricerche mirate collegate a una specifica esigenza investigativa. Di qui la richiesta di chiarire il ruolo della supervisione umana, di evitare raccolte massive e preventive di dati biometrici e di limitare l’operatività alle banche dati già lecitamente in uso alle forze di polizia. Restano fermi i principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza, così come l’inutilizzabilità e la cancellazione dei risultati ottenuti al di fuori dei casi consentiti.

Le garanzie processuali e il ruolo della difesa

Sul versante delle tutele, va ricordato che l’ordinamento interno non è privo di anticorpi. Le forze di polizia dispongono da tempo di strumenti di identificazione tecnologica — dalle impronte digitali alle banche dati del DNA — e la biometria non incontra, in linea di principio, preclusioni assolute, purché entro limiti definiti. Il sistema processuale consente inoltre alla difesa di contestare, sin dalle prime fasi dell’indagine, l’attendibilità e la validità del riconoscimento. È la presenza di un controllo giudiziale effettivo — e non l’assenza di sorveglianza — a distinguere gli ordinamenti democratici da quelli autoritari: un argomento che parte della dottrina oppone alle letture più allarmate, pur senza sciogliere i dubbi sul disegno concreto delle norme.

La verifica europea

La sequenza procedurale imporrà comunque un passaggio a Bruxelles. Una volta adottate, le regole nazionali dovranno essere notificate alla Commissione europea entro trenta giorni: il che sposta a settembre il momento della verifica di compatibilità con il diritto dell’Unione. I primi segnali informali provenienti dalle istituzioni comunitarie non lasciano presagire un esame agevole, proprio a partire dai profili dell’autorizzazione e della conservazione dei dati.

Che cosa attendersi

La vicenda condensa una tensione strutturale del diritto dell’intelligenza artificiale: la ricerca di un equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali, con la biometria collocata dal GDPR e dall’AI Act nella categoria dei trattamenti a più alto rischio. Il testo, nella sua versione attuale, sconta almeno tre punti di attrito con la cornice europea — l’autorità competente ad autorizzare, la natura preventiva o successiva del controllo, i tempi di conservazione — che i pareri parlamentari e le richieste del Garante puntano a correggere. Molto dipenderà dai correttivi che il Governo vorrà recepire prima dell’adozione definitiva. In assenza di interventi, il confronto rischia di spostarsi dal piano interno a quello sovranazionale, dove l’ultima parola sulla compatibilità spetterà alla Commissione.

PNRR e giustizia civile, l’UNCC: “L’efficienza non può essere misurata solo contando i fascicoli chiusi”

L’incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari prevista dal PNRR apre un nuovo fronte di riflessione sul rapporto tra efficienza e qualità della giustizia. A sollevare il tema è l’Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC), che interviene dopo la sottoscrizione dell’Ipotesi di accordo sul Fondo Risorse Decentrate 2025, firmata il 28 luglio al Ministero della Giustizia.

L’accordo prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro destinati al personale amministrativo di Tribunali, Corti d’appello e Corte di Cassazione impegnato nel raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Le risorse saranno attribuite sulla base di due indicatori: la riduzione delle pendenze civili e il disposition time, cioè il tempo medio di definizione dei procedimenti, ai quali viene attribuito un peso equivalente.

L’UNCC chiarisce di non contestare il riconoscimento economico al personale amministrativo, definito una componente essenziale del funzionamento degli uffici giudiziari. Le perplessità riguardano invece il metodo scelto per distribuire gli incentivi.

Secondo il presidente Alberto Del Noce, una premialità costruita esclusivamente su parametri quantitativi rischia infatti di trasmettere un messaggio distorto, facendo coincidere l’efficienza della giustizia con il numero dei fascicoli definiti anziché con la qualità delle decisioni e con l’effettiva tutela dei diritti.

L’associazione richiama, in particolare, il principio della ragionevole durata del processo sancito dall’articolo 111 della Costituzione, ricordando che esso rappresenta una garanzia per i cittadini e non un semplice indicatore di produttività dell’apparato giudiziario. In questa prospettiva, la velocità di definizione delle controversie dovrebbe essere accompagnata da parametri capaci di misurare anche la qualità della risposta giudiziaria.

Un ulteriore elemento di criticità riguarda il disposition time. L’UNCC osserva che tale indicatore, sviluppato dalla CEPEJ per confrontare l’efficienza dei diversi sistemi giudiziari europei, non coincide necessariamente con la durata effettiva percepita da cittadini e avvocati. Secondo l’associazione, i dati europei hanno mostrato che, negli ultimi anni, mentre il disposition time diminuiva, la durata reale dei procedimenti civili ordinari risultava invece in crescita, evidenziando una possibile divergenza tra il dato statistico e l’esperienza concreta degli utenti della giustizia.

Da qui nasce anche il timore di effetti indiretti sull’organizzazione degli uffici. Un sistema di incentivi legato esclusivamente al numero delle definizioni potrebbe, infatti, favorire la trattazione delle controversie più semplici e rapidamente definibili, lasciando in secondo piano i procedimenti più complessi, che richiedono maggiori approfondimenti istruttori e un più intenso confronto processuale.

L’UNCC evidenzia comunque che i criteri operativi dovranno essere definiti nella successiva contrattazione integrativa nazionale. Proprio questa fase, secondo l’associazione, rappresenta l’occasione per introdurre indicatori qualitativi e correttivi che tengano conto della complessità delle cause trattate, così da evitare che la ricerca dell’efficienza possa incidere sull’equilibrio tra rapidità del processo e garanzie costituzionali.

Il dibattito si inserisce in un momento particolarmente significativo per la giustizia italiana. Proprio oggi, 29 luglio, infatti, Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura hanno annunciato il raggiungimento dell’ultimo grande obiettivo del PNRR, certificando una riduzione del disposition time civile superiore al 50%. Un risultato salutato dalle istituzioni come storico, ma che, secondo l’Avvocatura civile, rende ancora più necessario interrogarsi su quali indicatori debbano guidare la valutazione dell’efficienza del sistema giudiziario: la sola velocità o anche la qualità della tutela dei diritti.

Civile, centrato e superato il target PNRR: tempi dei processi dimezzati

Il sistema della giustizia civile italiana raggiunge uno dei risultati più significativi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Secondo i dati consolidati al 30 giugno 2026, la durata media dei procedimenti civili si è ridotta del 50,02%, superando il target concordato con l’Unione europea e centrando l’ultimo, nonché più complesso, degli obiettivi assegnati al settore giustizia nell’ambito del PNRR.

Per sottolineare il valore istituzionale del traguardo, il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura hanno diffuso un comunicato congiunto, firmato dal Ministro Carlo Nordio e dal Vicepresidente del CSM Fabio Pinelli. Una scelta non consueta, che evidenzia la volontà di attribuire il risultato a un percorso condiviso tra le diverse componenti del sistema giudiziario.

Secondo quanto comunicato, il dimezzamento dei tempi di definizione del contenzioso civile supera di oltre dieci punti percentuali l’obiettivo previsto dal PNRR e interessa tutti e tre i gradi di giudizio. La validazione ufficiale dei dati da parte della Commissione europea è attesa nei prossimi mesi.

Nordio e Pinelli parlano del frutto di “azioni mirate e condivise” portate avanti dagli uffici giudiziari, sottolineando come il risultato sia stato possibile grazie al contributo congiunto di magistrati, personale amministrativo, dirigenti, avvocati, professionisti, esperti e delle strutture ministeriali e consiliari.

Nel comunicato viene evidenziato come la riduzione dei tempi della giustizia civile non rappresenti soltanto il raggiungimento di un parametro europeo, ma costituisca un elemento destinato a incidere concretamente sull’efficienza del servizio pubblico, sulla tutela dei diritti dei cittadini e sulla competitività del sistema economico nazionale.

Le istituzioni coinvolte sottolineano inoltre che il traguardo raggiunto non deve essere considerato un punto di arrivo, ma la base da cui proseguire il percorso di modernizzazione della giustizia italiana, con l’obiettivo di consolidare nel tempo i risultati ottenuti anche oltre la conclusione del PNRR.

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