“Casa nel Bosco”, tensione tra ANM e Ministero sulle ispezioni al Tribunale dell’Aquila

Si riaccende il confronto tra magistratura associata e Ministero della Giustizia sul delicato equilibrio tra attività ispettiva e autonomia della funzione giurisdizionale. Al centro della vicenda vi è l’inchiesta amministrativa avviata presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila nell’ambito del caso “Casa nel Bosco”.

A intervenire è stata la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati, che in una nota ha espresso “preoccupazione” per le modalità con cui starebbe proseguendo l’ispezione ministeriale. In particolare, l’ANM sottolinea le perplessità relative all’acquisizione di atti riguardanti un procedimento ancora in corso, evidenziando il rischio di possibili interferenze tra attività di controllo amministrativo ed esercizio della giurisdizione.

Secondo l’associazione delle toghe, la questione investe direttamente il principio dell’indipendenza della magistratura, definito “garanzia per tutti i cittadini”, e richiede un chiarimento nelle sedi istituzionali competenti. L’ANM ha inoltre espresso vicinanza ai magistrati del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, impegnati — si legge nella nota — in un contesto particolarmente delicato.

La replica del Ministero della Giustizia è arrivata attraverso una nota dell’Ispettorato generale, che ha rivendicato la piena conformità dell’attività svolta alle disposizioni previste dall’articolo 12 della legge n. 1311 del 1962. Il Ministero sostiene che tutte le richieste di documentazione e gli accertamenti effettuati siano strettamente collegati all’incarico ricevuto dal Guardasigilli Carlo Nordio e necessari per il corretto svolgimento dell’inchiesta amministrativa.

Nella comunicazione ministeriale viene inoltre evidenziato che la normativa di riferimento non impone particolari formalità nella conduzione delle verifiche ispettive e attribuisce agli ispettori il compito di acquisire informazioni utili a valutare il servizio prestato dal magistrato interessato.

La vicenda si intreccia anche con il quesito trasmesso dal presidente del Tribunale per i minorenni dell’Aquila al Consiglio superiore della magistratura, nel quale vengono chiesti chiarimenti sull’obbligo di trasmissione degli atti relativi al procedimento oggetto dell’ispezione.


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Lavoro, colloqui deserti: nel 2025 quasi una selezione su tre va a vuoto

Sono i paradossi del nostro mercato del lavoro. Da un lato, le crisi industriali di grandi aziende come Electrolux, Natuzzi, Nestlè, Beko, etc., rischiano di provocare migliaia e migliaia di esuberi. Dall’altro, molte imprese, soprattutto di piccole dimensioni, continuano a fare i conti con una crescente difficoltà nel reperire personale qualificato. Un fenomeno sempre più evidente: nel 2025, ad esempio, quasi un colloquio di lavoro su tre è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA.

La difficoltà di reperire personale per mancanza di candidati è un fenomeno esploso negli ultimi anni. Analizzando la serie storica dei risultati emersi dalle periodiche interviste realizzate agli imprenditori italiani da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Sistema Informativo Excelsior, emerge che nel 2017 le assunzioni andate a vuoto per assenza di candidati erano state poco meno di 400.000, pari al 9,7 per cento del totale previsto; nel 2025, invece, questo fenomeno si è verificato in oltre 1.750.000 casi, raggiungendo il 30,2 per cento. Un vero e proprio boom con picchi di mancato reperimento che l’anno scorso hanno toccato il 39 per cento nel settore delle costruzioni, il 35,2 in quello del legno-mobile e poco meno del 35 per cento tra le aziende multiutility (acqua, energia, gas, etc.).

Se, infine, allarghiamo il campo di osservazione, notiamo che nel 2025 a fronte di 5,8 milioni di assunzioni previste in Italia, 2,7 milioni (pari al 47 per cento del totale), sono stati di difficile reperimento; di cui 1,7 milioni (30,2 per cento) per mancanza di candidati, 765.500 per preparazione inadeguata (13 per cento) e quasi 216.400 (3,7 per cento) per altri motivi.

  • Perché i giovani non si presentano alle selezioni

Le ragioni sono molteplici e, messe insieme, spiegano un cambiamento profondo del mercato del lavoro. Innanzitutto, molti giovani hanno modificato la scala delle priorità: non cercano più soltanto uno stipendio, ma anche equilibrio tra vita privata e lavoro, flessibilità, possibilità di crescita. Quando un’offerta propone salari bassi, orari pesanti o poche prospettive, spesso preferiscono rinunciare ancora prima del colloquio. C’è poi un problema demografico: i giovani sono numericamente meno rispetto al passato. Di conseguenza, in molti settori sono diventati una risorsa difficile da reperire. Incide anche il disallineamento tra domanda e offerta. Tante imprese cercano figure tecniche o specializzate che il sistema scolastico non riesce più a formare in quantità sufficiente.

Un altro elemento riguarda il modo in cui si seleziona il personale. Procedure lunghe, colloqui multipli, tempi di risposta infiniti o annunci poco chiari scoraggiano molti candidati. Alcuni inviano curriculum a decine di aziende contemporaneamente e poi spariscono appena trovano un’opportunità considerata migliore.

  • Cosa fare?

Per avvicinare domanda e offerta di lavoro è necessario costruire un rapporto più diretto tra scuola, formazione e mondo produttivo. Molti ragazzi conoscono poco le opportunità offerte dalle aziende e spesso hanno una percezione negativa del lavoro privato, considerato precario, poco stabile o scarsamente valorizzante. Per invertire questa tendenza servono stage di qualità, apprendistati ben retribuiti e percorsi di orientamento che facciano conoscere concretamente professioni, mestieri e possibilità di carriera. Le imprese, inoltre, devono investire di più sui giovani, attraverso la formazione continua, la flessibilità organizzativa e con ambienti di lavoro moderni e meritocratici. Anche il linguaggio della comunicazione aziendale deve cambiare, diventando più vicino alle nuove generazioni. Infine, è importante valorizzare il ruolo sociale dell’impresa privata, che rappresenta uno dei principali motori di occupazione, innovazione e crescita economica del Paese.

  • Il Nordest è l’area geografica più in difficoltà

Tra le prime cinque regioni d’Italia che presentano la più elevata percentuale di difficoltà nel reperire il personale per la mancanza di candidati durante le prove di selezione, ben quattro sono riconducibili alla ripartizione geografica del Nordest. L’area più in difficoltà è la Valle d’Aosta che nel 2025 ha visto fallire la selezione per il motivo appena richiamato nel 39,5 per cento dei casi. Seguono il Trentino Alto Adige (39 per cento), il Friuli Venezia Giulia (37,4 per cento), il Veneto (33,5 per cento) e l’Emilia Romagna (33 per cento). La regione meno “colpita” da questa specificità è la Puglia che “solo”, si fa per dire, in quasi 25 casi su 100 ha visto fallire la selezione poiché non si è presentato nessuno.

  • Trento, Aosta, Udine, Bolzano e Belluno sono le province dove i colloqui vanno più “deserti”

Le province che vedono “saltare” di più le selezioni di lavoro per la mancanza di candidati sono quelle caratterizzate da una forte presenza di attività turistico/alberghiere con una diffusione altrettanto significativa nel settore dell’edilizia, della metalmeccanica e per Udine anche del legno-arredo. La realtà d’Italia più in difficoltà è Trento che nel 2025 ha visto andare a “vuoto” il 40 per cento delle selezioni di lavoro. Seguono Aosta con il 39,5, Udine con il 39,1, Bolzano con il 38,1 e Belluno con il 37,7. Le province meno “snobbate” da chi cerca un posto di lavoro, invece, sono Avellino (24,4 per cento), Taranto (24 per cento) e Bari (23,9).


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AI Act, nuove proroghe Ue: regole rinviate ma privacy già sotto pressione

L’Unione europea riscrive ancora una volta il calendario dell’AI Act, il regolamento comunitario dedicato all’intelligenza artificiale. Con il nuovo pacchetto correttivo inserito nel cosiddetto “Digital Omnibus”, Bruxelles ha deciso di posticipare l’applicazione delle norme più rilevanti per i sistemi di IA utilizzati nei settori considerati ad alto rischio.

Il rinvio riguarda in particolare i sistemi indipendenti, per i quali gli obblighi scatteranno dal 2 dicembre 2027 anziché dal 2 agosto 2026, e i sistemi integrati in prodotti o infrastrutture regolamentate, che slittano al 2 agosto 2028.

La motivazione ufficiale è legata ai ritardi accumulati dalle istituzioni europee nella predisposizione delle linee guida tecniche e degli strumenti di supporto destinati a imprese e pubbliche amministrazioni. A quasi due anni dall’entrata in vigore dell’AI Act, molte delle regole operative più delicate non risultano ancora concretamente applicabili.

Il rinvio, però, non equivale a un vuoto normativo. Nei casi in cui l’intelligenza artificiale venga utilizzata per trattare dati personali, continuano infatti ad applicarsi integralmente le disposizioni del GDPR, comprese quelle relative al diritto dell’utente di contestare decisioni automatizzate e ottenere l’intervento umano.

Sul piano giurisprudenziale, inoltre, iniziano già a emergere orientamenti che anticipano alcuni principi dell’AI Act. Una recente pronuncia del Tar Lazio ha riconosciuto la possibilità di utilizzare il regolamento europeo come criterio interpretativo anche prima della sua piena operatività, richiamando il principio della cosiddetta “supervisione umana” sulle decisioni elaborate dai sistemi di IA.

I settori interessati dalla proroga sono numerosi e strategici: infrastrutture critiche, sanità, istruzione, gestione del lavoro, servizi finanziari, sicurezza, controllo delle frontiere, amministrazione della giustizia e attività investigative.

Tra gli aspetti più discussi della revisione europea vi è l’apertura all’utilizzo di dati personali e persino dati sensibili per individuare e correggere eventuali discriminazioni algoritmiche. Il nuovo impianto normativo consentirebbe infatti il trattamento di informazioni relative a salute, orientamenti religiosi o politici, appartenenza sindacale, dati biometrici e genetici senza necessità di consenso, purché l’obiettivo sia quello di ridurre bias e distorsioni decisionali.

Una previsione che, secondo molti osservatori, potrebbe aprire scenari delicati sul fronte della protezione dei dati e del rischio di utilizzi impropri.

Slitta inoltre al 2 dicembre 2026 l’obbligo di watermarking dei contenuti generati artificialmente. Le piattaforme dovranno rendere riconoscibili immagini, video, audio e testi creati o modificati tramite IA, introducendo strumenti di tracciabilità e trasparenza per contrastare manipolazioni e deepfake.

Sul fronte della sicurezza digitale, il regolamento europeo introduce anche un divieto esplicito per le applicazioni di “nudificazione” e per i sistemi capaci di creare contenuti sessualmente espliciti senza consenso o materiale riconducibile ad abusi su minori.

Le aziende avranno tempo fino a dicembre 2026 per adeguare i propri sistemi, mentre il dibattito europeo continua a oscillare tra esigenze di innovazione tecnologica, tutela dei diritti fondamentali e necessità di costruire un quadro normativo realmente applicabile in un contesto in continua evoluzione.


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Civile, il Pnrr accelera i numeri ma non la riforma del sistema

Il monitoraggio statistico sugli indicatori Pnrr relativo al 2025, pubblicato dal Ministero della Giustizia, evidenzia un progressivo avvicinamento agli obiettivi fissati per la riduzione dei tempi dei procedimenti e dell’arretrato. Dietro ai risultati, però, emergono ancora forti criticità organizzative e profonde differenze territoriali che rendono difficile parlare di una riforma strutturale del sistema giudiziario.

Nel settore penale il target previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ossia la riduzione del 25% della durata dei procedimenti rispetto al 2019, risulta sostanzialmente raggiunto. Più complessa resta invece la situazione del comparto civile, dove gli obiettivi sono stati rivisti al ribasso dopo la rinegoziazione intervenuta con la Commissione europea alla fine del 2023.

Entro il 30 giugno 2026 dovrà essere definito il 90% dei procedimenti civili ultra-arretrati pendenti al dicembre 2022, cioè fascicoli con oltre tre anni e mezzo di anzianità. Secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2025, i tribunali hanno già definito l’86,1% di questi procedimenti, mentre le corti d’appello sono arrivate all’86,7 per cento.

Numeri che consentono di intravedere il raggiungimento del target, ma che restano comunque lontani dagli standard europei e dagli stessi parametri fissati dalla legge Pinto sulla ragionevole durata del processo. Utilizzando infatti quei criteri, la riduzione dell’arretrato rispetto al 2019 sarebbe pari al 46,8% nei tribunali e al 53,2% nelle corti d’appello.

Un dato particolarmente significativo riguarda proprio le corti d’appello, dove tra le materie con il maggior incremento di nuovi procedimenti compare quella relativa alle richieste di equa riparazione per eccessiva durata dei processi.

Anche sul fronte della riduzione della durata prognostica dei procedimenti civili — il cosiddetto disposition time — il report registra i risultati migliori degli ultimi anni. A dicembre 2025 la riduzione complessiva rispetto al 2019 è pari al 28,8%, ancora distante però dall’obiettivo finale del 40% previsto dal Pnrr.

Nei tribunali si registra un aumento delle definizioni del 6,7%, legato soprattutto agli accertamenti tecnici preventivi, mentre nelle corti d’appello il miglioramento è attribuito principalmente ai provvedimenti relativi ai centri di permanenza per i rimpatri. In Cassazione, invece, il disposition time resta elevato, attestandosi a 863 giorni, circa il doppio rispetto ai 435 giorni medi registrati nei tribunali.

Il rapporto evidenzia inoltre forti squilibri tra gli uffici giudiziari: in alcune realtà la durata prevista di un procedimento civile in appello è inferiore a un anno, mentre in altre supera abbondantemente i due anni.

Secondo molte analisi, il miglioramento dei dati sarebbe stato favorito anche da interventi straordinari adottati negli ultimi mesi: applicazioni temporanee di magistrati, reclutamento di personale in pensione e sospensioni tecniche di alcuni procedimenti che hanno inciso statisticamente sulle definizioni.

Per questo motivo, il raggiungimento degli obiettivi Pnrr potrebbe non coincidere automaticamente con un reale consolidamento dell’efficienza del sistema giudiziario. Saranno soprattutto i dati successivi alla scadenza di giugno 2026 a mostrare se il miglioramento registrato rappresenti davvero un cambiamento stabile oppure soltanto l’effetto di misure emergenziali adottate per rispettare i target europei.


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Cantieri digitali sotto attacco: cresce l’allarme cyber nel settore edilizio

Il settore delle costruzioni continua a rappresentare uno dei motori dell’economia italiana, con un’incidenza compresa tra l’8 e il 9% del Pil e oltre 1,3 milioni di addetti. Ma insieme alla crescita del comparto aumenta anche l’esposizione alla criminalità. Cantieri più grandi, presenza di macchinari costosi, carburanti, materiali e sistemi digitali trasformano infatti molte aree operative in obiettivi particolarmente vulnerabili.

A evidenziarlo è il “BauWatch Crime Report 2026”, indagine realizzata su 3.900 imprese europee del settore edile, di cui 500 italiane. Il quadro che emerge per il nostro Paese è caratterizzato da un aumento dei reati tradizionali e da una crescente pressione dei fenomeni cyber.

Uno degli aspetti più preoccupanti riguarda l’impatto diretto sui lavoratori. Nel 2026 quasi un progetto edilizio italiano su cinque avrebbe registrato conseguenze fisiche o psicologiche sui dipendenti legate ad attività criminali. Crescono anche le perdite economiche personali dovute alla sottrazione di strumenti di lavoro, mentre aumenta il numero di cantieri costretti a interrompere completamente le attività a causa di episodi criminosi.

Il report segnala inoltre una forte crescita delle richieste di “protezione” avanzate da gruppi criminali o soggetti riconducibili al racket. Secondo l’indagine, il fenomeno in Italia cresce con un’intensità superiore rispetto alla media europea. Aumentano sia le aziende che rifiutano di pagare sia quelle che, al contrario, cedono alle richieste per timore di danni o rallentamenti operativi.

Parallelamente, però, diminuiscono le forme tradizionali di vigilanza. Recinzioni perimetrali e personale di sicurezza risultano meno presenti nei cantieri italiani rispetto alla media europea, riducendo ulteriormente la capacità deterrente contro intrusioni e atti vandalici.

Tra i reati più diffusi emergono occupazioni abusive, intrusioni, vandalismi, furti e ricettazione di materiali rubati, ma il dato più significativo riguarda la dimensione digitale delle minacce. Sempre più aziende denunciano episodi di clonazione di badge e Tag Rfid, compromissione dei sistemi di gestione delle attrezzature e accessi non autorizzati ai dati aziendali.

Non mancano casi di phishing, furto di credenziali, sabotaggi informatici e attacchi ransomware, segnale di una trasformazione della criminalità che colpisce anche il mondo dell’edilizia attraverso strumenti tecnologici sempre più sofisticati.


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Processo penale telematico, la Consulta conferma: PEC errata e impugnazione inammissibile

Nel processo penale telematico l’errore nell’individuazione della casella PEC può costare molto caro. Lo ha ribadito la Corte costituzionale con la sentenza n. 77, depositata ieri 14 maggio 2026, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla disciplina che prevede l’inammissibilità dell’impugnazione inviata a un indirizzo PEC diverso da quello ufficialmente previsto.

La vicenda nasce dal regime transitorio introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022, che consente il deposito telematico di determinati atti processuali penali, comprese le impugnazioni relative a misure cautelari personali o reali, purché la trasmissione avvenga verso gli indirizzi inseriti negli elenchi ufficiali predisposti dal Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia.

Secondo la Consulta, il sistema non viola né il principio di uguaglianza né il diritto di difesa, poiché le regole di accesso al deposito telematico sono definite in modo chiaro e prevedibile. L’utilizzo di un indirizzo PEC diverso da quello indicato negli elenchi ufficiali comporta quindi l’inammissibilità dell’impugnazione, anche se l’atto arriva comunque entro i termini all’ufficio giudiziario competente.

La pronuncia si inserisce in un contesto giurisprudenziale che negli ultimi mesi aveva registrato orientamenti differenti. Alcune decisioni della Cassazione avevano infatti ritenuto sanabile l’errore nel deposito telematico, mentre altre avevano optato per una linea più rigorosa. A dirimere il contrasto erano già intervenute le Sezioni Unite penali con la sentenza n. 6565 del 18 febbraio 2026, affermando il principio secondo cui l’impugnazione inviata a una PEC non compresa nell’elenco DGSIA deve considerarsi inammissibile.

La Corte costituzionale ha sostanzialmente confermato questo orientamento, introducendo però un’importante precisazione: l’atto può considerarsi valido se la cancelleria che lo ha ricevuto erroneamente provvede, entro i termini di legge, a inoltrarlo telematicamente all’indirizzo corretto, preservando così quella che viene definita “continuità digitale” del procedimento.


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Pinelli: “La giustizia deve essere prevedibile e riconquistare la fiducia dei cittadini”

Dopo il referendum sulla giustizia che ha respinto la riforma proposta dal centrodestra, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli, traccia un bilancio dell’attuale fase istituzionale e del ruolo della magistratura italiana in una lunga intervista al Corriere della Sera.

Secondo Pinelli, il risultato referendario non rappresenta una “sopravvivenza” del CSM, ma piuttosto la conferma della capacità dell’istituzione di continuare a operare mantenendo un profilo istituzionale elevato anche durante una campagna particolarmente accesa. Nell’intervista, il vicepresidente sottolinea come il Consiglio abbia lavorato per ridurre la conflittualità interna e aumentare la trasparenza nelle nomine degli incarichi direttivi, deliberate all’unanimità in una percentuale molto elevata.

Pinelli rivendica inoltre una significativa riduzione dei tempi delle vacanze negli uffici giudiziari e definisce la sezione disciplinare “rigorosa” e caratterizzata da decisioni coerenti e prevedibili. Proprio il tema della prevedibilità viene indicato come uno dei nodi centrali del sistema giustizia italiano.

“La certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni” — osserva Pinelli nell’intervista — rappresentano elementi fondamentali anche per la credibilità del Paese sul piano economico e internazionale. Da qui la richiesta di una semplificazione normativa e della costruzione di un nuovo modello di giustizia capace di confrontarsi con i cambiamenti demografici, economici e tecnologici contemporanei.

Nel colloquio con il quotidiano milanese emerge anche una riflessione sul rapporto tra politica, diritto penale e sistema carcerario. Pinelli evidenzia come negli anni si sia progressivamente ampliata la tendenza a trasferire sul diritto penale questioni che dovrebbero essere affrontate con altri strumenti, auspicando una risposta dello Stato meno incentrata sulla detenzione per i reati minori e privi di allarme sociale. Una posizione che viene collegata anche al problema strutturale del sovraffollamento carcerario e alla necessità di preservare la funzione rieducativa della pena.

Ampio spazio viene dedicato anche al rapporto tra magistratura e opinione pubblica dopo il caso Palamara e dopo le tensioni degli ultimi anni tra politica e toghe. Pinelli invita a “voltare pagina”, sostenendo che la reputazione del CSM debba fondarsi esclusivamente sulla correttezza, sulla serietà e sulla trasparenza dell’attività quotidiana dell’organo di autogoverno.

Sul ruolo della magistratura, il vicepresidente del CSM riconosce il valore del lavoro svolto da molti magistrati italiani, ma al tempo stesso richiama la necessità di non cercare consenso o potere, bensì la fiducia dei cittadini attraverso equilibrio istituzionale e rispetto del principio di uguaglianza davanti alla legge.

Nell’intervista viene affrontato anche il tema del processo mediatico, tornato centrale dopo casi di grande esposizione pubblica come la vicenda di Delitto di Garlasco. Secondo Pinelli, tutti gli attori coinvolti — magistratura, avvocatura e mezzi di comunicazione — dovrebbero ricordare che il luogo dell’accertamento delle responsabilità resta esclusivamente il processo.


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Esame forense nel limbo, cresce la pressione su Ministero e Parlamento

A pochi mesi dalla prossima sessione dell’esame di abilitazione alla professione forense, continua a crescere il clima di incertezza attorno alle modalità di svolgimento delle prove. Una situazione che coinvolge migliaia di praticanti avvocati e che sta alimentando un confronto sempre più acceso tra istituzioni, politica e rappresentanze dell’avvocatura.

Il tema è stato affrontato il 14 maggio nel corso di un incontro tra il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e il presidente del Consiglio Nazionale Forense Francesco Greco. Al centro del confronto, la richiesta avanzata dal CNF di stralciare dal disegno di legge delega di riforma forense le disposizioni relative all’esame di abilitazione, così da consentire l’adozione di un provvedimento autonomo e urgente dedicato esclusivamente alla sessione 2026.

Secondo Greco, le Scuole forensi stanno già programmando attività formative e organizzative per i praticanti e diventa quindi indispensabile chiarire rapidamente criteri e modalità delle prove. Il viceministro avrebbe assicurato che il Ministero è al lavoro per individuare una soluzione capace di garantire il regolare svolgimento dell’esame.

L’ipotesi di uno stralcio dal ddl forense ha però immediatamente aperto un fronte politico. Il deputato Devis Dori ha espresso preoccupazione per la possibilità che decisioni su una materia così delicata possano maturare fuori dal confronto parlamentare, ricordando come la mancata proroga delle modalità semplificate nel decreto Milleproroghe abbia già lasciato migliaia di candidati senza indicazioni certe sul futuro esame.

Dori ha inoltre chiesto un chiarimento ufficiale al Ministero della Giustizia, sostenendo che sarebbe preferibile intervenire attraverso un decreto legge specifico sulla sessione 2026 piuttosto che modificare un testo di riforma già approdato in Aula dopo un lungo lavoro parlamentare.

Sul tema è intervenuto anche Movimento Forense, che ha denunciato le conseguenze concrete dell’attuale situazione di stallo. In una nota, l’associazione ha evidenziato come l’assenza di regole definitive stia incidendo non soltanto sull’organizzazione dello studio, ma anche sulla serenità personale dei praticanti, chiamati ad affrontare una prova tradizionalmente complessa senza conoscere ancora con precisione struttura e modalità dell’esame.

Secondo Movimento Forense, il problema non può essere ridotto a una questione amministrativa: la certezza delle regole rappresenta infatti una condizione essenziale di trasparenza e correttezza nei confronti di chi si prepara a entrare nella professione. Da qui la richiesta di un intervento immediato del Ministero per definire senza ulteriori ritardi il quadro normativo e organizzativo della sessione 2026.


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Caso Garlasco, Nordio riapre il dibattito sulle doppie assoluzioni e sul “ragionevole dubbio”

Le dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso Delitto di Garlasco riaccendono il confronto sul funzionamento del processo penale italiano, sul principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” e sul tema delle condanne intervenute dopo precedenti assoluzioni.

Intervenendo a margine di un convegno, il Guardasigilli ha definito “anomala” la situazione processuale maturata attorno alla vicenda di Alberto Stasi, sottolineando come nell’opinione pubblica emerga inevitabilmente un senso di disorientamento di fronte a un quadro nel quale una persona ha già scontato una condanna definitiva mentre, parallelamente, si sviluppano nuove attività investigative che prospettano scenari differenti rispetto all’impostazione originaria dell’accusa.

Nordio ha richiamato il tema delle assoluzioni nei primi due gradi di giudizio, osservando come il sistema italiano consenta, anche in assenza di nuove prove decisive, il ribaltamento di decisioni assolutorie attraverso il giudizio di legittimità e il successivo rinvio disposto dalla Corte di Cassazione. Un meccanismo che, secondo il ministro, rappresenterebbe un’anomalia difficilmente concepibile nei sistemi di matrice anglosassone.

Il riferimento è alla lunga vicenda giudiziaria che, dopo le assoluzioni pronunciate in primo grado e in appello, portò a una nuova valutazione del procedimento e infine alla condanna definitiva di Stasi. Un percorso processuale che continua ancora oggi ad alimentare il dibattito giuridico sul rapporto tra certezza della prova, stabilità delle decisioni e tutela delle garanzie difensive.

Sul tema è intervenuto anche Francesco Petrelli, presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, che ha evidenziato come il sistema processuale italiano presenti, a suo avviso, uno squilibrio strutturale a favore dell’accusa, soprattutto nella fase delle impugnazioni promosse dalle procure.

Secondo Petrelli, la possibilità di arrivare a condanne dopo doppie assoluzioni contribuisce ad alimentare lo sconcerto dell’opinione pubblica e rende necessario un ripensamento culturale del processo penale, oltre che una revisione delle sue dinamiche strutturali. Il penalista ha inoltre richiamato il tema della “cultura della prova”, osservando come il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio rischi talvolta di essere evocato più sul piano retorico che come effettivo criterio di valutazione probatoria.

Nel suo intervento, Petrelli ha posto l’attenzione anche sull’utilizzo della prova scientifica e sulle nuove criticità derivanti dall’ingresso delle tecnologie avanzate nei procedimenti giudiziari. In particolare, il presidente dell’UCPI ha richiamato i rischi legati ai contributi forniti dall’intelligenza artificiale, soprattutto nei casi in cui strumenti algoritmici o sistemi automatizzati vengano utilizzati senza adeguati criteri di verificabilità, trasparenza e controllo.


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L’intelligenza artificiale entra nel TUF: la governance digitale diventa un obbligo strategico

Con il Decreto Legislativo 27 marzo 2026, n. 47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile ed entrato in vigore il 29 aprile, l’intelligenza artificiale fa il suo ingresso formale nel Testo Unico della Finanza. Un passaggio che segna un’evoluzione significativa nel rapporto tra innovazione tecnologica, governance societaria e sistemi di controllo interno.

Il provvedimento introduce anzitutto due nuove definizioni destinate ad avere un impatto rilevante sul settore finanziario. La prima riguarda il “sistema di intelligenza artificiale”, richiamato secondo la definizione prevista dal regolamento europeo sull’IA. La seconda riguarda invece i “rischi informatici”, intesi come tutte quelle circostanze connesse all’utilizzo di sistemi e reti digitali che possano compromettere sicurezza, processi operativi o servizi, con effetti negativi tanto nell’ambiente digitale quanto in quello fisico.

Le modifiche più rilevanti intervengono sull’articolo 123-bis del TUF, relativo alla relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari degli emittenti. Da ora, le società dovranno indicare — qualora adottate — le politiche relative all’utilizzo e al monitoraggio delle nuove tecnologie e, in particolare, dei sistemi di IA impiegati negli assetti amministrativi, organizzativi e contabili.

Accanto a questo obbligo, il decreto impone anche la descrizione delle politiche di gestione e controllo dei rischi informatici, inclusi quelli legati alla cybersicurezza e all’integrazione delle nuove tecnologie nei processi aziendali. Cambia inoltre il ruolo del revisore o della società di revisione, chiamati a verificare la presenza nella relazione societaria anche delle nuove informazioni richieste dalla normativa.

La riforma tocca poi il sistema dei controlli interni attraverso l’introduzione del nuovo articolo 149-ter del TUF. La disposizione stabilisce che, qualora vengano adottati strumenti di monitoraggio continuo o sistemi di controllo automatici e predittivi, questi dovranno essere adeguati e proporzionati alle dimensioni dell’impresa e ai rischi ai quali essa è esposta.

L’intelligenza artificiale viene quindi collocata in una doppia prospettiva: da un lato tecnologia da presidiare e regolamentare, dall’altro leva per rendere i controlli più continui, tempestivi ed efficienti.

Il nuovo quadro normativo arriva in un contesto in cui l’IA è già largamente presente nel settore finanziario, ma con livelli di governance ancora molto disomogenei. A evidenziarlo è il rapporto 2026 realizzato da OCSE e Banca d’Italia sull’adozione dell’intelligenza artificiale nei mercati finanziari italiani.

Secondo l’indagine, condotta nel secondo trimestre del 2025 su 450 operatori, il 39% degli intervistati utilizza già sistemi di IA nelle attività quotidiane, mentre tra gli operatori dei mercati finanziari il tasso di adozione si attesta al 31%. Le applicazioni più diffuse riguardano l’ottimizzazione dei processi interni, l’analisi dei dati, la produzione e sintesi di contenuti testuali, la prevenzione delle frodi, le attività antiriciclaggio e l’assistenza alla clientela.

Il dato più significativo, tuttavia, riguarda il divario tra innovazione tecnologica e maturità organizzativa. Solo il 16% degli operatori ha introdotto strutture specifiche di governance dedicate all’IA, mentre molti soggetti si limitano ad adattare sistemi di controllo già esistenti. Inoltre, quasi la metà degli intervistati non ha ancora adottato misure specifiche per contrastare le nuove minacce informatiche collegate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Il report richiama anche le criticità legate alla frammentazione normativa e alla complessità regolatoria. Tra i principali ostacoli vengono indicati i dubbi interpretativi sul coordinamento tra AI Act, disciplina DORA, protezione dei dati personali, proprietà intellettuale e normativa finanziaria, oltre alla carenza di competenze specialistiche, ai costi di implementazione e all’opacità dei modelli sviluppati da fornitori terzi.

In questo scenario, il cosiddetto “Digital Omnibus” europeo dovrebbe contribuire a una maggiore semplificazione del quadro digitale, riducendo sovrapposizioni normative e obblighi duplicati di reporting.

La modifica del TUF, dunque, non si limita ad aggiungere nuovi adempimenti formali. Il legislatore sembra piuttosto voler affermare un principio destinato a incidere profondamente sulla governance delle imprese: quando l’intelligenza artificiale entra nei processi organizzativi, nella gestione dei dati e nei sistemi di controllo, smette di essere soltanto una questione tecnologica e diventa un tema strategico di responsabilità aziendale.


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