Processo penale telematico, Movimento Forense denuncia il rischio di disparità tra accusa e difesa

Il processo penale telematico rappresenta una trasformazione destinata a incidere profondamente sull’organizzazione della giustizia penale italiana. Ma la digitalizzazione, secondo Movimento Forense, non può tradursi in una compressione delle garanzie difensive né alterare l’equilibrio tra accusa e difesa.

In un documento dedicato alle criticità del Processo Penale Telematico (PPT) e dell’APP – l’applicativo destinato alla gestione digitale del procedimento penale – l’associazione forense richiama l’attenzione sui rischi di una “dispari opportunità” tra le parti processuali, con possibili ricadute sul principio costituzionale del contraddittorio.

Pur riconoscendo che il processo telematico costituisca un passaggio irreversibile verso una giustizia più moderna ed efficiente, Movimento Forense sottolinea come l’attuale configurazione dei sistemi informatici possa determinare un vantaggio operativo e informativo per l’accusa rispetto alla difesa.

Tra le criticità evidenziate vi è innanzitutto la gestione del fascicolo telematico. Secondo l’associazione, gli atti di indagine e di giudizio inseriti nei sistemi digitali devono essere conoscibili da tutte le parti in tempi certi e con modalità uniformi, affinché il fascicolo telematico diventi realmente il luogo centrale del contraddittorio.

Un ulteriore problema riguarda la frammentazione degli strumenti utilizzati. La coesistenza tra il PDP, destinato ai depositi dei difensori delle parti private, e l’APP, utilizzato dagli uffici giudiziari, produce infatti modalità di accesso differenti da territorio a territorio, generando incertezza e disomogeneità operative.

Movimento Forense segnala inoltre la mancanza di un sistema automatico e tracciabile di notifiche relativo ai depositi effettuati dalle altre parti processuali o dalla cancelleria. In assenza di avvisi telematici certi, il difensore sarebbe costretto a un controllo continuo del fascicolo digitale per verificare l’inserimento di atti, documenti, verbali o comunicazioni rilevanti.

Secondo l’associazione, questa impostazione rischia di creare una posizione privilegiata per il pubblico ministero nell’accesso e nella consultazione del fascicolo telematico, compromettendo il principio di parità delle armi nel processo penale.

Per questo Movimento Forense chiede che, dopo l’esercizio dell’azione penale e il deposito della nomina difensiva, venga garantito al difensore un accesso diretto e tempestivo al fascicolo telematico, accompagnato da un sistema stabile di informazione sui depositi effettuati dalle altre parti e dalla cancelleria.

L’associazione auspica infine un intervento chiaro del Ministero della Giustizia affinché le specifiche tecniche del PPT, dell’APP e i regolamenti ministeriali prevedano strumenti uniformi su tutto il territorio nazionale, capaci di assicurare un’effettiva parità tra le parti processuali e di rafforzare, anziché indebolire, le garanzie difensive nel nuovo ecosistema digitale della giustizia penale.


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Compensi degli avvocati, la Cassazione chiarisce quando decorre la prescrizione

La prescrizione dei compensi spettanti agli avvocati decorre soltanto dal momento in cui la causa può considerarsi realmente conclusa. A ribadirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12998 del 6 maggio 2026, intervenuta per chiarire l’applicazione dell’articolo 2957, secondo comma, del Codice civile.

La Suprema Corte ha ricordato che il termine triennale previsto per il recupero degli onorari professionali inizia a decorrere dalla definizione definitiva della lite, coincidente con la pubblicazione della sentenza non più soggetta a impugnazione. Diversamente, nei procedimenti non ancora conclusi, il termine decorre dall’ultima attività compiuta dall’avvocato in esecuzione del mandato ricevuto.

Il caso esaminato riguardava una controversia nella quale il giudice d’appello aveva individuato il dies a quo nella data di pubblicazione della sentenza relativa al procedimento per cui era stato richiesto il compenso professionale. Tuttavia, quella decisione era ancora impugnabile e non poteva quindi essere considerata conclusiva dell’intera vicenda processuale.

Per questo motivo la Cassazione ha annullato la pronuncia, evidenziando come la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto anche di una successiva attività svolta dal difensore, vale a dire la notificazione della sentenza effettuata nei giorni immediatamente successivi.


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Rete Giustizia, il Ministero chiarisce: nessun attacco hacker dietro i blackout del 6 e 7 maggio

Il sistema informatico della Giustizia italiana è tornato al centro dell’attenzione dopo i gravi disservizi che, tra il 6 e il 7 maggio, hanno coinvolto uffici giudiziari e strutture ministeriali in diverse aree del Paese, provocando rallentamenti e interruzioni nell’attività quotidiana degli uffici.

La prima criticità si è verificata nella mattinata del 6 maggio, quando la rete giudiziaria nazionale ha subito un’interruzione generalizzata che ha interessato contemporaneamente tribunali, procure e uffici centrali del Ministero della Giustizia. Il blocco, protrattosi fino alle ore centrali della giornata, ha impedito l’accesso a numerosi servizi digitali indispensabili per l’operatività degli uffici.

In un primo momento, le cause del malfunzionamento non erano state chiarite, alimentando anche il timore di possibili attacchi informatici. A seguito dell’accaduto, il sindacato Dirigenti Giustizia CIDA Funzioni Centrali ha trasmesso una nota al Capo di Gabinetto del Ministero, Antonio Mura, e al Capo Dipartimento per l’Innovazione tecnologica, Antonella Ciriello, chiedendo verifiche immediate e una valutazione approfondita dell’accaduto.

Secondo il sindacato, un’interruzione così estesa non può essere considerata un semplice incidente tecnico isolato, ma rappresenta un segnale della vulnerabilità dell’attuale architettura digitale della Giustizia. Nella comunicazione vengono sollevate questioni legate alla resilienza della rete, alla gestione delle emergenze informatiche, ai protocolli di disaster recovery e alla dipendenza tecnologica da fornitori esterni.

Particolare attenzione viene posta anche sul tema della sicurezza infrastrutturale e sulla necessità di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva NIS2 in materia di cybersicurezza, soprattutto per quanto riguarda la gestione e la segnalazione degli incidenti che coinvolgono servizi essenziali dello Stato.

Il Ministero della Giustizia è intervenuto con una nota ufficiale diffusa oggi, 7 maggio, chiarendo che i disservizi verificatisi nelle due giornate hanno avuto origini differenti e indipendenti tra loro. Nel dettaglio, il blackout del 6 maggio sarebbe stato causato da un grave problema esterno relativo all’infrastruttura DNS gestita dal fornitore della connettività, mentre il successivo disservizio di oggi, 7 maggio, che ha interessato soprattutto i distretti del Nord Italia, sarebbe dipeso da un guasto agli impianti elettrici del Palazzo di Giustizia di Milano, sede di una delle Sale Server nazionali.

Il dicastero ha precisato che in nessuno dei due episodi vi sarebbe stata compromissione di dati o sistemi informatici, sottolineando come le procedure di ripristino siano state attivate tempestivamente e i servizi progressivamente riattivati in tempi contenuti.


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IA, l’UE semplifica le regole e vieta le app di “nudificazione”

La Commissione europea accoglie con favore l’accordo politico raggiunto oggi tra il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE su norme più semplici e favorevoli all’innovazione per l’intelligenza artificiale. La Commissione ha proposto il pacchetto “Digital Omnibus” sull’IA solo cinque mesi fa, nell’ambito dell’agenda europea di semplificazione volta a rafforzare la competitività dell’Europa. Questo renderà più semplice per le imprese dell’UE applicare il regolamento sull’IA, mantenendone al tempo stesso i benefici per la società europea, la sicurezza e i diritti fondamentali.

L’accordo odierno stabilisce un calendario chiaro per l’attuazione delle norme che disciplinano i sistemi di IA ad alto rischio. Le regole per i sistemi utilizzati in determinati settori ad alto rischio — tra cui biometria, infrastrutture critiche, istruzione, occupazione, migrazione, asilo e controllo delle frontiere — si applicheranno a partire dal 2 dicembre 2027. Per i sistemi integrati in prodotti come ascensori o giocattoli, le regole entreranno in vigore dal 2 agosto 2028. Questa applicazione graduale contribuirà a garantire che gli standard tecnici e altri strumenti di supporto siano pronti prima che le norme diventino operative.

L’accordo rafforza inoltre la protezione dei cittadini. Vieta infatti i sistemi di IA che generano contenuti sessualmente espliciti e intimi senza consenso o materiale di abuso sessuale su minori, come le app di IA per la cosiddetta “nudificazione”.

Per le imprese, l’accordo introduce norme più semplici e una governance più chiara. Alcuni vantaggi previsti per le piccole e medie imprese vengono estesi anche alle piccole aziende a media capitalizzazione. È stato inoltre chiarito il rapporto tra il regolamento IA e le normative europee sulla sicurezza dei prodotti, in particolare il regolamento relativo alle macchine, evitando duplicazioni tra norme settoriali e norme sull’IA. Un numero maggiore di innovatori avrà inoltre accesso alle sandbox regolamentari, compresa una sandbox a livello UE, per testare le proprie soluzioni di IA in condizioni reali. Saranno anche rafforzati i poteri di applicazione dell’Ufficio europeo per l’IA, a sostegno della supervisione di determinati sistemi di IA, inclusi quelli basati su modelli di uso generale e quelli integrati in piattaforme online e motori di ricerca di grandi dimensioni.


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Cassa Forense, niente agevolazioni contributive per chi si reiscrive

Le agevolazioni contributive previste da Cassa Forense per i primi anni di iscrizione non spettano agli avvocati che abbiano già usufruito in passato del periodo agevolato, anche qualora intervenga una nuova iscrizione successiva. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11805 del 29 aprile 2026, intervenendo su una questione che riguarda il sistema previdenziale forense e l’interpretazione dei regolamenti dell’ente.

La vicenda nasce dall’opposizione proposta da un professionista contro alcune cartelle esattoriali relative ai contributi minimi dovuti per l’anno 2014. L’avvocato era stato iscritto a Cassa Forense dal 1995 al 2003 e successivamente reiscritto d’ufficio a partire dal 1° gennaio 2014, dopo l’entrata in vigore della riforma che ha introdotto la presunzione di continuità dell’attività professionale.

Secondo la Corte d’Appello, il professionista avrebbe comunque avuto diritto alla riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo, ritenendo che le agevolazioni fossero finalizzate non soltanto a sostenere i giovani neo-iscritti, ma anche ad attenuare gli effetti economici della nuova disciplina previdenziale.

La Suprema Corte ha però ribaltato questa interpretazione, accogliendo il ricorso di Cassa Forense e chiarendo che i regolamenti dell’ente previdenziale devono essere interpretati secondo criteri strettamente civilistici, senza possibilità di applicazioni estensive o analogiche.

Per i giudici, le norme che introducono riduzioni contributive rappresentano disposizioni derogatorie e, proprio per questo, devono essere lette in maniera rigorosa. Ne consegue che il periodo di precedente iscrizione non può essere ignorato ai fini del calcolo degli anni utili per beneficiare delle agevolazioni.

La Cassazione sottolinea inoltre che la previsione regolamentare relativa ai “primi otto anni di iscrizione, anche non consecutivi” conferma l’impossibilità di azzerare il periodo già maturato. Anche in presenza di interruzioni o successive reiscrizioni, dunque, gli anni devono essere considerati unitariamente entro il limite massimo previsto dal regolamento.


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Hotel e B&B, stop alla conservazione delle copie dei documenti degli ospiti

Alberghi, B&B e affittacamere non potranno più trattenere copie dei documenti d’identità degli ospiti oltre il tempo strettamente necessario alla registrazione prevista dalla legge. A ribadirlo è il Garante per la protezione dei dati personali con una recente nota di chiarimento, intervenuta sul tema della gestione dei dati raccolti durante le procedure di check-in.

La questione riguarda gli obblighi imposti alle strutture ricettive dall’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che prevede l’identificazione degli alloggiati e la trasmissione delle relative generalità alle autorità di pubblica sicurezza attraverso il portale “Alloggiati Web”.

Secondo il Garante, una volta completata la comunicazione dei dati e ottenuta la ricevuta che attesta il corretto invio delle informazioni, eventuali copie cartacee o digitali dei documenti utilizzati per il check-in devono essere immediatamente cancellate o distrutte. La normativa, infatti, non autorizza la conservazione prolungata di tali documenti e i decreti ministeriali in materia impongono espressamente l’eliminazione dei dati non più necessari.

L’unico elemento che le strutture sono tenute a conservare per cinque anni è la ricevuta di avvenuta trasmissione dei dati alle autorità, utile a dimostrare l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa di pubblica sicurezza.

Particolare attenzione viene riservata anche alle modalità operative adottate durante la registrazione degli ospiti. L’Autorità richiama infatti le strutture a evitare pratiche considerate non conformi alla disciplina sulla protezione dei dati personali, come la fotografia dei documenti tramite smartphone o la condivisione attraverso applicazioni di messaggistica istantanea.

Il Garante invita inoltre i gestori delle strutture ricettive a formare adeguatamente il personale, informare con chiarezza i clienti sul trattamento dei loro dati e vincolare eventuali fornitori esterni al rispetto delle stesse prescrizioni.

L’obiettivo delle nuove indicazioni è anche quello di ridurre i rischi legati alla sicurezza informatica. La conservazione indiscriminata di copie di documenti d’identità, infatti, può trasformarsi in un elemento particolarmente critico in caso di violazioni dei sistemi informatici, esponendo gli ospiti a possibili furti d’identità, frodi e utilizzi illeciti dei dati personali.


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Processo tributario telematico: la PEC del difensore evita l’inammissibilità del ricorso

Nel processo tributario telematico la provenienza certa dell’atto può prevalere sul vizio formale legato al mancato utilizzo del formato nativo digitale. È quanto afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12483 del 4 maggio 2026, intervenendo su una questione che negli ultimi anni ha alimentato numerosi contenziosi legati alla validità degli atti depositati telematicamente.

La vicenda nasce dal ricorso di un contribuente destinatario di un accertamento fiscale relativo a maggiori redditi per oltre 164 mila euro, fondato su movimentazioni bancarie considerate prive di adeguata giustificazione. Dopo il rigetto nel merito, la controversia si era spostata sul piano processuale: la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva infatti dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché originariamente redatto in formato cartaceo, successivamente scansionato e inviato tramite posta elettronica certificata, anziché predisposto direttamente in formato digitale.

Secondo la Suprema Corte, tuttavia, tale irregolarità non può determinare l’inesistenza dell’atto processuale quando risulta comunque certa la sua provenienza. Elemento decisivo è stata la circostanza che l’invio fosse avvenuto tramite un indirizzo PEC del difensore regolarmente censito nel Reginde, il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia.

Per i giudici di legittimità, la riconducibilità dell’atto al professionista abilitato consente di escludere il difetto assoluto di validità e di configurare al più una nullità sanabile. La Cassazione richiama infatti il principio del “raggiungimento dello scopo” previsto dall’articolo 156 del Codice di procedura civile: se la controparte si costituisce regolarmente in giudizio ed esercita pienamente il proprio diritto di difesa, il vizio processuale non produce effetti invalidanti.

Nell’ordinanza viene inoltre ribadito il valore della firma elettronica qualificata, equiparata alla sottoscrizione autografa ai fini della certezza giuridica dell’atto. La Corte richiama precedenti analoghi nei quali era stata riconosciuta la validità di notifiche provenienti da caselle PEC istituzionali censite nei registri ministeriali, anche in presenza di successive produzioni cartacee corredate da attestazioni di conformità.


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Nordio porta Mediaset in tribunale dopo il caso Minetti

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha annunciato l’intenzione di avviare un’azione civile nei confronti di Mediaset e della giornalista Bianca Berlinguer in relazione ai contenuti trasmessi durante una puntata della trasmissione televisiva “È sempre Cartabianca”.

Al centro della vicenda vi sono alcune dichiarazioni pronunciate dal giornalista Sigfrido Ranucci sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Nel corso della trasmissione era stata infatti richiamata una presunta pista, mai confermata, secondo cui il Guardasigilli avrebbe raggiunto Minetti in Uruguay, presso il ranch del compagno Giuseppe Cipriani.

L’ipotesi era stata immediatamente smentita dallo stesso Nordio, intervenuto telefonicamente in diretta durante il programma. Secondo quanto trapela dagli ambienti del Ministero della Giustizia, le affermazioni diffuse sarebbero considerate gravemente lesive non solo dell’immagine personale del ministro, ma anche del ruolo istituzionale che rappresenta.

L’azione legale annunciata riguarderebbe esclusivamente il piano civile e avrebbe finalità risarcitorie. Gli uffici di via Arenula hanno inoltre fatto sapere che un eventuale risarcimento economico verrebbe devoluto integralmente a favore di iniziative dedicate alla tutela dei minori.

Diversa appare invece la posizione di Ranucci, che nei giorni scorsi aveva pubblicamente riconosciuto l’errore, ammettendo di essere incorso in un eccesso nella gestione della vicenda. Il giornalista ha inoltre espresso solidarietà nei confronti di Berlinguer e dell’emittente, sostenendo che la responsabilità delle dichiarazioni fosse esclusivamente sua.

“L’errore semmai è stato il mio”, ha dichiarato Ranucci, aggiungendo che Bianca Berlinguer avrebbe avuto il merito di garantire piena libertà di espressione durante la trasmissione e, allo stesso tempo, di consentire al ministro Nordio un lungo intervento in diretta per replicare e smentire quanto affermato. Nelle sue parole emerge anche una difesa della linea editoriale della rete televisiva, definita “libera” proprio per aver ospitato il contraddittorio in tempo reale.


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Secondo il Garante, occorrerebbe prevedere la possibilità di bloccare dall’Italia l’accesso alle piattaforme che consentono la generazione di deepfake, soprattutto nei casi in cui tali strumenti vengano utilizzati per produrre contenuti offensivi, manipolatori o lesivi della persona. L’Autorità sottolinea come l’attuale velocità di circolazione dei materiali online renda indispensabile un intervento tempestivo, capace di interrompere la diffusione virale prima che il danno diventi irreversibile.

Particolare attenzione viene posta ai contenuti generati senza il consenso degli interessati, inclusi quelli che alterano immagini e identità personali fino a creare rappresentazioni degradanti o false. Il fenomeno, ormai sempre più diffuso grazie all’accessibilità delle tecnologie generative, pone interrogativi rilevanti non soltanto sul piano della privacy, ma anche su quello della sicurezza digitale, della reputazione individuale e della tutela dei diritti fondamentali.

L’Autorità ricorda inoltre di essere già intervenuta nei mesi scorsi con specifici provvedimenti rivolti agli utilizzatori di piattaforme basate sull’intelligenza artificiale generativa. Tra queste vengono citati servizi particolarmente noti e strumenti già finiti sotto osservazione per i possibili rischi connessi al trattamento illecito di dati personali e alla produzione di contenuti manipolati.


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La delegazione del Cnog ha chiesto al Ministro di recepire le tabelle a suo tempo elaborate e approvate dal Consiglio nazionale in relazione a quanto disposto dalla legge 49 del 21 aprile 2023 sull’equo compenso in ambito giudiziale e, contemporaneamente, di intraprendere un percorso normativo che permetta l’estensione dell’equo compenso a tutti i giornalisti autonomi e parasubordinati. Il Guardasigilli ha manifestato grande attenzione e disponibilità a concludere positivamente l’iter di un provvedimento atteso da molti anni.  L’incontro si è svolto all’insegna della massima collaborazione da entrambe le parti.


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