AI, corsa mondiale ai data center: l’Italia prepara regole più semplici per attirare investimenti

L’intelligenza artificiale sta innescando una gigantesca domanda di infrastrutture. Secondo le stime di PwC, entro il 2050 gli investimenti mondiali nei data center potrebbero raggiungere 31.600 miliardi di dollari, fino a sfiorare i 50mila miliardi nello scenario di una diffusione dell’AI ancora più rapida.

Gli Stati Uniti potrebbero intercettare circa 15.100 miliardi, mentre all’Europa ne sarebbero destinati 5.600. Una competizione nella quale conteranno sempre di più disponibilità e costo dell’energia, accesso ai semiconduttori e politiche sulla gestione dei dati.

La parte più consistente della spesa, infatti, non riguarderà soltanto immobili e terreni. A pesare saranno soprattutto chip, server e apparecchiature informatiche, che richiedono investimenti continui anche per la loro periodica sostituzione. La spesa mondiale annua potrebbe così salire dagli attuali 800 miliardi a 1.100 miliardi nel 2030, fino a 1.800 miliardi nel 2050.

L’Italia prova ad accelerare sui data center

In questo scenario anche l’Italia tenta di rendersi più attrattiva per gli investimenti. Alla Camera è stato approvato il 26 febbraio un disegno di legge delega, ora all’esame del Senato, destinato a costruire una disciplina nazionale per lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.

Il provvedimento attribuisce ai data center una rilevanza strategica, qualificandone i progetti come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Una volta approvata definitivamente la legge, il Governo avrebbe sei mesi per adottare uno o più decreti legislativi. Tra gli obiettivi figurano una normativa generale per realizzazione e sviluppo dei centri, l’introduzione di uno specifico codice ATECO per le imprese del settore e procedure amministrative uniformi e semplificate, applicabili anche agli interventi sulle infrastrutture esistenti.

Il progetto prevede inoltre interventi sulla disciplina urbanistica e strumenti destinati a facilitare il coordinamento tra amministrazioni pubbliche, enti territoriali, autorità competenti e investitori.

La partita dell’intelligenza artificiale si gioca dunque sempre meno soltanto sugli algoritmi. Energia, chip, data center e capacità di attrarre capitali stanno diventando elementi centrali della competitività digitale dei Paesi.

Ed è proprio l’energia a rappresentare uno dei principali colli di bottiglia: per ospitare la nuova generazione di infrastrutture AI non sarà sufficiente semplificare le autorizzazioni. Servirà anche poter garantire grandi quantità di elettricità, affidabile e a costi competitivi.

Dalla SEO alle risposte dell’AI: per le imprese cambia la sfida della visibilità online

Un importatore francese cerca un produttore italiano di ceramiche di alta gamma. Invece di consultare decine di siti, chiede a un assistente AI di indicargli le aziende più interessanti. In pochi secondi ottiene alcuni nomi, accompagnati da caratteristiche, specializzazioni e punti di forza.

La selezione può cominciare da lì. E un’impresa assente da quella risposta rischia di non entrare neppure tra le alternative da valutare.

È uno degli effetti meno discussi della diffusione dell’intelligenza artificiale generativa: strumenti come ChatGPT stanno progressivamente modificando anche le modalità con cui consumatori e imprese cercano informazioni prima di acquistare un prodotto o scegliere un fornitore.

Non basta più essere primi su Google

Per oltre vent’anni la visibilità digitale è stata legata soprattutto alla SEO e alla capacità di ottenere una buona posizione sui motori di ricerca. Con l’AI il paradigma cambia: l’utente può ricevere direttamente una risposta senza visitare i siti dai quali provengono le informazioni.

Il punto, quindi, non è più soltanto essere trovati, ma entrare nella risposta generata dall’intelligenza artificiale.

Una trasformazione particolarmente importante per il Made in Italy. Molte piccole e medie imprese italiane possiedono competenze, storia e specializzazioni riconosciute nel proprio settore, ma non sempre dispongono di una presenza digitale capace di raccontarle adeguatamente, soprattutto nelle lingue dei mercati esteri.

L’AI, però, può rappresentare un’azienda sulla base delle informazioni che riesce a ricostruire dalle fonti disponibili. Un’eccellenza scarsamente documentata online rischia così di risultare meno rilevante di un concorrente che comunica meglio le proprie caratteristiche.

Arriva la Generative Engine Optimization

Da questa esigenza nasce la GEO, Generative Engine Optimization, un insieme di strategie finalizzate a migliorare la presenza di aziende e organizzazioni nelle risposte dei sistemi generativi.

Per le imprese significa verificare come vengono descritte dai principali assistenti AI, controllare quali concorrenti vengono suggeriti e rendere più chiare e autorevoli le informazioni disponibili online: dal sito aziendale alle pubblicazioni specialistiche, fino alla documentazione nelle lingue dei Paesi nei quali si esporta.

Non è soltanto una nuova frontiera del marketing. Se una parte crescente delle decisioni commerciali inizierà da una domanda rivolta a un’intelligenza artificiale, la capacità del Made in Italy di farsi conoscere anche dalle macchine diventerà una questione di competitività.

La sfida, in fondo, può essere riassunta in una domanda molto semplice: non più soltanto “mi trovano su Google?”, ma “che cosa risponde l’AI quando qualcuno cerca un’azienda come la mia?”

Giustizia, 43 anni per chiudere una causa sulle distanze tra due edifici

Quarantatré anni per arrivare a una decisione definitiva sulla distanza tra due fabbricati confinanti. Una causa iniziata quando era il 1983 e terminata nell’agosto del 2026, dopo aver attraversato più gradi di giudizio e per ben due volte la Corte di Cassazione.

Più ancora dell’esito della controversia, è la sua durata a rendere emblematico il caso verificatosi a Maglie, nel Salento. Quasi mezzo secolo di giustizia civile per stabilire se due costruzioni dovessero essere arretrate. La conclusione definitiva è che resteranno entrambe dove si trovano.

La seconda sezione civile della Cassazione ha infatti respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale contro la decisione pronunciata nel 2021 dalla Corte d’appello di Lecce, che aveva escluso l’arretramento e riconosciuto l’intervenuta usucapione.

Dal 1983 al 2026

La vicenda giudiziaria prende avvio tre anni dopo il completamento al rustico, risalente al 1980, di uno dei fabbricati interessati.

Nel 1983 i proprietari dell’immobile confinante citarono in giudizio i vicini davanti al Tribunale di Lecce, sostenendo che la costruzione non rispettasse le distanze previste dalla normativa edilizia comunale e chiedendone quindi l’arretramento. La controparte si oppose e avanzò una richiesta speculare nei confronti dell’altro edificio.

Soltanto per ottenere la prima sentenza furono necessari 18 anni.

Il Tribunale di Lecce decise infatti il 4 giugno 2001, accogliendo la domanda principale. Ma quella pronuncia rappresentava soltanto l’inizio di un percorso processuale ancora lunghissimo.

Durante il successivo giudizio emerse la posizione di due comproprietarie del fabbricato contestato che non erano state coinvolte nel procedimento originario. Nel novembre 2006 arrivò un’altra decisione, che dispose l’arretramento e respinse la richiesta di riconoscimento dell’usucapione.

Nel 2010 la Corte d’appello di Lecce confermò l’arretramento.

Due volte davanti alla Cassazione

Nel frattempo erano già trascorsi quasi trent’anni dall’inizio della controversia.

Nel 2016 il procedimento raggiunse per la prima volta la Cassazione. La Suprema Corte annullò la precedente decisione per un vizio relativo alla notificazione e rinviò nuovamente la causa alla Corte d’appello.

Il processo ripartì.

Dopo nuovi accertamenti tecnici, il 21 maggio 2021 i giudici leccesi arrivarono a una conclusione differente: respinsero le richieste di arretramento dei fabbricati e riconobbero l’usucapione, consentendo così di mantenere la situazione esistente.

Neppure quella sentenza, tuttavia, pose fine alla vicenda.

La controversia tornò una seconda volta davanti alla Suprema Corte. Dopo la discussione del 7 luglio 2026, la decisione è stata pubblicata il 25 agosto: rigettati il ricorso principale e quello incidentale e compensate le spese.

Quasi mezzo secolo per una decisione definitiva

Il risultato finale ha un elemento quasi paradossale: dopo 43 anni di giudizi, impugnazioni, consulenze tecniche, annullamenti e rinvii, i due edifici rimarranno esattamente nella posizione in cui si trovavano.

Il caso di Maglie assume così un significato che supera la singola controversia tra confinanti. La sequenza temporale parla da sola: causa avviata nel 1983, prima sentenza nel 2001, ulteriori decisioni nel 2006 e nel 2010, Cassazione nel 2016, nuovo appello nel 2021 e pronuncia definitiva nel 2026.

Quarantatré anni durante i quali sono cambiate leggi, procedure, tecnologie e generazioni, mentre lo stesso procedimento continuava il proprio percorso nelle aule giudiziarie.

Una durata eccezionale, certamente legata anche alla complessità della vicenda processuale e ai numerosi passaggi che l’hanno caratterizzata, ma che inevitabilmente riporta alla questione dell’effettività della tutela giurisdizionale.

Perché una decisione può essere giuridicamente corretta, ma quando per ottenerla occorre attendere oltre quattro decenni resta inevitabile una domanda: quanto può durare un processo prima che sia il tempo stesso a diventare parte del problema della giustizia?

Violenza sessuale e misure cautelari: il caso di Torino. Nordio invia gli ispettori

A Madonna di Campagna, periferia nord di Torino, un uomo di 42 anni è indagato per violenza sessuale su una tredicenne entrata in un minimarket il 29 agosto. Le telecamere avrebbero documentato anche un secondo episodio, quaranta minuti prima, ai danni di una donna adulta. Dopo due notti in carcere è tornato libero con il solo obbligo di firma.

Il gip ha riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza, ma ha valorizzato l’incensuratezza, la consegna dei filmati, la resipiscenza manifestata in udienza e l’effetto deterrente dell’arresto. Il pm aveva chiesto il carcere. Il ministro Nordio ha disposto l’invio di ispettori per «l’eccezionalità del caso e l’allarme sociale».

Convalida e misura sono due cose diverse

La mancata convalida del fermo riguarda solo la legittimità dell’atto della polizia giudiziaria, cioè il pericolo di fuga richiesto dall’articolo 384 c.p.p. La misura cautelare è decisione autonoma e può essere adottata comunque, come qui è avvenuto.

Il nodo della “minore gravità”

Sul punto è intervenuto Gian Domenico Caiazza, già presidente dell’Unione Camere Penali, invitando a leggere l’ordinanza prima di commentarla. Il ragionamento è tecnico: l’ultimo comma dell’articolo 609-bis c.p. prevede, nei casi di minore gravità, una riduzione di pena fino a due terzi. Se il giudice ha inquadrato il fatto in quella ipotesi, la misura applicata diventa coerente con la qualificazione, oltre che con il comportamento collaborativo dell’indagato.

C’è un corollario che il dibattito ha trascurato. L’articolo 275, comma 3, c.p.p. prevede per la violenza sessuale una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, ma ne esclude espressamente proprio l’ipotesi di minore gravità. In quel caso, dunque, la presunzione non opera affatto: il giudice torna ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità. Si può dissentire dalla qualificazione, ma è su quella che va condotta la discussione.

Caiazza chiude con un rilievo che spiega il tono della polemica: la nazionalità dell’indagato non è, codice alla mano, una circostanza aggravante.

Il rimedio esiste già

Il pubblico ministero può proporre appello cautelare al tribunale del riesame ai sensi dell’articolo 310 c.p.p. e chiedere l’aggravamento della misura. Quanto all’ispezione, il decreto legislativo n. 109 del 2006 esclude che l’interpretazione delle norme e la valutazione delle prove diano luogo a responsabilità disciplinare: si possono verificare tempi e regolarità degli adempimenti, non il contenuto della decisione.

Il Patto UE sull’asilo rischia di ingolfare i tribunali

L’obiettivo dichiarato era accelerare i rimpatri. Il risultato, a tre mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, rischia di essere l’opposto: una macchina giudiziaria bloccata. È l’allarme che arriva dai presidenti delle sezioni specializzate in immigrazione, in linea con quanto già segnalato dal CSM.

Il decreto ha anticipato in Italia l’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, introducendo la procedura di frontiera prevista dal regolamento (UE) 2024/1348: un esame accelerato, da chiudersi entro dodici settimane, obbligatorio per tre categorie di richiedenti, tra cui chi proviene da Paesi con un tasso di riconoscimento delle domande inferiore al 20 per cento.

Il problema è quantitativo

All’Italia la Commissione europea ha assegnato il 26,7 per cento delle procedure di frontiera dell’intera Unione: a regime, oltre 32mila casi l’anno. Fino a oggi, con il decreto Cutro, se ne erano svolte poche centinaia.

Il moltiplicatore sta nel fatto che ogni procedura amministrativa può generare fino a tre distinti procedimenti giudiziari: la convalida del trattenimento (o il reclamo contro il provvedimento prefettizio), la richiesta di sospensiva e la decisione di merito. Tutti urgenti, tutti incidenti su diritti fondamentali, tutti potenziale materia di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

I dati di partenza non aiutano. I ricorsi alle sezioni specializzate sono passati da 35mila nel 2023 a oltre 80mila nel 2025. Al 30 giugno 2026 i procedimenti pendenti erano 145.284, più del doppio dei 66.855 di fine 2023, con una durata stimata superiore ai quattro anni. Solo nel primo semestre 2026 sono arrivati 50.785 nuovi fascicoli.

Il nodo vero: nessuno ha avvertito i tribunali

Come riportato dal Sole24Ore di oggi (2 settembre 2026), secondo Luca Perilli, presidente della sezione di Brescia, le sezioni non sono state coinvolte né informate sui progetti attuativi del Patto, non sanno dove e in che numero si svolgeranno le procedure di frontiera e non hanno ricevuto rinforzi di organico. Il Dl 100 è stato reso noto lo stesso giorno in cui le norme europee diventavano applicabili. A Brescia le pendenze sono passate da 1.811 a 5.662 in due anni.

A Milano, racconta la presidente Valentina Boroni, i ricorsi sono cresciuti del 90 per cento nel primo trimestre e le aree di Malpensa e Linate sono diventate zone di frontiera, con il conseguente carico di nuove convalide. I magistrati sono gli stessi, mentre i funzionari dell’ufficio per il processo assegnati all’ordinario sono calati di un terzo. L’effetto si scarica sull’intero settore civile del tribunale.

A Trieste il giudice Michela Bortolami stima che, con le forze attuali, servirebbero quindici anni per smaltire l’arretrato. A Napoli, spiega il presidente Mario Suriano, ne arrivano seimila l’anno e se ne definiscono duemila: il saldo è strutturalmente negativo, anche perché le commissioni territoriali respingono circa il 70 per cento delle domande, alimentando il contenzioso.

Il rischio infrazione

Per Luca Minniti, presidente della sezione di Bologna, la riduzione delle garanzie nella fase amministrativa finisce per riversare sui tribunali civili il lavoro che l’amministrazione non svolge. Ancora più netto Alfonso Orazio Maria Pappalardo, presidente del Tribunale di Bari, dove le sopravvenienze si sono quadruplicate: l’Unione ha fissato livelli numerici da assicurare in tempi rapidissimi e, con gli organici attuali, raggiungerli è una chimera. Il rischio di una procedura di infrazione, avverte, è elevato.

Resta un dato che riguarda tutti, non solo chi si occupa di immigrazione: quando una materia assorbe risorse in questa misura, a rallentare è l’intero contenzioso civile.

Otto mesi di sospensione all’avvocato che non paga la segretaria

Chi non paga la propria segretaria non ha solo un debito: ha un problema deontologico. Lo ribadiscono le Sezioni Unite della Cassazione con l’ordinanza n. 24805 del 27 agosto 2026, che confermano la sospensione di otto mesi inflitta a un avvocato rimasto indietro con lo stipendio della dipendente per ventuno mensilità.

La condotta era proseguita per anni. Il professionista aveva firmato tre accordi di rientro — una scrittura privata, una conciliazione all’ispettorato del lavoro e un’intesa presso l’Ordine — senza onorarne nessuno. Aveva poi ignorato l’ordine di trattenuta del quinto disposto dal giudice dell’esecuzione e inviato alla lavoratrice contabili di bonifici mai accreditati.

La norma applicata è l’articolo 64 del codice deontologico forense: l’avvocato deve adempiere le obbligazioni assunte verso i terzi, e l’inadempimento diventa illecito quando, per gravità o modalità, compromette la dignità della professione e l’affidamento dei terzi. La sanzione base è la sospensione da due a sei mesi.

Respinta la tesi difensiva secondo cui il rapporto di lavoro faceva capo allo studio ereditato dal padre: contano gli accordi firmati in proprio e rimasti disattesi. Superflua anche l’audizione della segretaria, perché i fatti risultavano già dai documenti.

Sulla misura della sanzione la Corte ricorda che spetta ai giudici disciplinari, e che la Cassazione può intervenire solo se la quantificazione è manifestamente illogica. Qui l’aumento oltre il minimo è stato giustificato dalla reiterazione, dal dolo, dalla notorietà dell’incolpato nel foro e dai precedenti disciplinari. Nessun rilievo, infine, al pagamento parziale intervenuto dopo la contestazione: l’illecito era già consumato.

La riforma dell’avvocatura è legge, ma non è ancora regola

Dopo tredici anni la legge professionale cambia, ma non ancora. La legge 28 luglio 2026, n. 137, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto ed entrata in vigore il 16 agosto, è una legge delega: fissa principi e criteri direttivi e rinvia a uno o più decreti legislativi la riscrittura della disciplina oggi contenuta nella legge 247/2012.

Il termine ordinario per l’esercizio della delega scade il 16 febbraio 2027. L’articolo 1 prevede però un meccanismo di scorrimento: gli schemi vanno trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti, che dispongono di trenta giorni; se quel termine viene a cadere nei trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza della delega, quest’ultima è prorogata di altri trenta giorni. Nella prospettiva più realistica, dunque, l’orizzonte è la seconda metà di marzo 2027. È poi previsto un ulteriore spazio di dodici mesi per i decreti correttivi e integrativi.

È in questa fase che si decide la riforma. La delega detta un’architettura, non regole immediatamente applicabili: fino ai decreti, nessuna delle novità qui richiamate produce effetti.

Identità della professione e attività riservate

Il primo asse riguarda il ruolo dell’avvocato. Libertà, indipendenza e dignità sociale vengono elevati a principi ordinamentali, insieme al rafforzamento del segreto professionale, dichiarato inviolabile e indisponibile, e al ripristino del giuramento, soppresso nel 2012.

Sul piano delle attività esclusive, restano riservate assistenza, rappresentanza e difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nella mediazione obbligatoria o demandata dal giudice. La consulenza stragiudiziale connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è ricondotta alla competenza degli avvocati; sono espressamente fatte salve le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate. Da qui la previsione, destinata a far discutere, della nullità delle pattuizioni che prevedano corrispettivi in favore di soggetti non iscritti all’albo per tali attività.

Compenso e forme organizzative

Il compenso resta liberamente pattuito, salvi i casi coperti dall’equo compenso, e può essere parametrato al raggiungimento degli obiettivi, purché proporzionato all’attività ai sensi dell’articolo 2233 c.c. e fermo il divieto di cui all’articolo 1261 c.c., che continua a precludere il patto di quota lite in senso proprio. I parametri ministeriali saranno aggiornati ogni due anni su proposta del CNF. Novità di rilievo pratico: in caso di procedimento definito con accordo di qualsiasi natura, tutti i soggetti coinvolti rispondono in solido del compenso dovuto agli avvocati, salvo diversa pattuizione.

Sul fronte organizzativo, la professione potrà essere esercitata tramite associazioni, reti — anche multidisciplinari, purché vi partecipino almeno due avvocati iscritti — e società tra avvocati, con almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto in mano a professionisti iscritti agli albi. L’incarico resta però sempre personale, con responsabilità illimitata dell’avvocato in solido con la struttura: la forma collettiva non diluisce il rapporto fiduciario né la responsabilità professionale.

Trova infine disciplina organica la monocommittenza, cioè l’attività resa in via continuativa da un avvocato in favore di un altro professionista o di una struttura associativa o societaria, con l’obiettivo dichiarato di tutelare chi entra nel mercato garantendo indipendenza di giudizio e compenso congruo.

Accesso, formazione e disciplina

Il tirocinio conserva la durata di diciotto mesi — non si tratta quindi di una riduzione, contrariamente a quanto talvolta si legge — ma cambia struttura: dodici mesi di formazione obbligatoria presso scuole forensi o soggetti accreditati dal CNF, con prova finale che diventa condizione per il certificato di compiuto tirocinio.

L’esame di Stato si terrà in un’unica sessione annuale e sarà articolato in due prove scritte e una orale. Le prove scritte, in presenza e con videoscrittura, consisteranno in un parere motivato e in un atto giudiziario, con il solo ausilio dei codici annotati; l’orale ruoterà attorno alla soluzione di un caso pratico e comprenderà un quesito su ordinamento, deontologia e previdenza forensi.

La formazione continua passa da biennale ad annuale, presidiata da sospensione amministrativa immediata in caso di inadempimento, salvo recupero entro il primo quadrimestre dell’anno successivo, con esenzioni per titolari di cariche istituzionali e per docenti e ricercatori in materie giuridiche, deontologia esclusa.

Quanto alla disciplina, l’azione si prescrive in sei anni dal fatto, prorogabili non oltre un quarto; è introdotto un rito semplificato per condotte di minima entità, definibile con richiamo verbale, ed è ammessa la riabilitazione, una sola volta, per l’iscritto condannato in via definitiva a sanzione diversa dalla radiazione.

Ordini, albi e infrastruttura digitale

CNF e ordini circondariali sono qualificati enti pubblici non economici a carattere associativo, vigilati dal Ministero della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria. I consigli durano tre anni, con limite di tre mandati consecutivi e sistema elettorale fondato su candidature individuali, tutela delle minoranze ed equilibrio tra i sessi.

Presso ciascun ordine nasce l’albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo, con evidenza di chi opera in forma collettiva e della struttura di appartenenza. È prevista inoltre l’istituzione di un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e dei provvedimenti su iscrizioni e cancellazioni, accessibile a ordini, consigli distrettuali di disciplina, CNF e Cassa forense. Il regime delle incompatibilità si allenta: diventano compatibili, previa iscrizione nei rispettivi albi, le professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, oltre all’amministrazione di condominio e all’attività di agente sportivo.

Chiude il quadro la clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Un vincolo non neutro, se si considera che la riforma affida agli ordini l’onere di reggere scuole forensi, albi telematici e archivi centralizzati.

Scambio di dati fiscali nell’UE, il Garante europeo mette i paletti

La semplificazione della cooperazione fiscale europea non può tradursi in un allentamento delle garanzie sui dati personali dei contribuenti. È questo il messaggio che il Garante europeo della protezione dei dati (European Data Protection Supervisor) ha consegnato agli Stati membri con il parere trasmesso alle delegazioni il 24 agosto 2026 dal Segretariato generale del Consiglio (doc. 12521/26), avente ad oggetto la proposta di direttiva del Consiglio sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in versione rifusa — l’atto che la stampa specializzata ha ribattezzato «DAC10» e che in realtà costituisce un recast, destinato a far confluire in un unico corpo normativo le nove stratificazioni succedutesi dal 2011 a oggi.

La proposta, adottata dalla Commissione il 24 giugno 2026 nell’ambito del pacchetto di semplificazione fiscale insieme al Taxation Omnibus, persegue obiettivi di certezza del diritto e di riduzione degli oneri amministrativi. Proprio l’operazione di riscrittura, però, ha comportato la caduta di alcune clausole di salvaguardia che l’Autorità ritiene irrinunciabili.

Il nodo della «prevedibile pertinenza»

Il rilievo centrale riguarda la scomparsa, nella bozza di rifusione, del requisito della prevedibile pertinenza delle informazioni oggetto di scambio. Non si tratta di una formula di stile: quel criterio ha rappresentato per quindici anni l’unico argine normativo alle cosiddette fishing expeditions, cioè alle richieste esplorative formulate in assenza di un collegamento verificabile con una specifica posizione fiscale.

È un presidio che ha ricevuto riconoscimento giurisprudenziale. Nella sentenza Berlioz (Corte di giustizia, Grande Sezione, 16 maggio 2017, C-682/15) e successivamente nelle cause riunite État luxembourgeois (6 ottobre 2020, C-245/19 e C-246/19), i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che il requisito condiziona la legittimità della richiesta e ne rende sindacabile la fondatezza. Espungerlo dal testo significa, secondo il Garante, privare l’ordinamento del vincolo che limita la trasmissione dei dati alle sole ipotesi di necessità concreta e dimostrata a fini di accertamento. Di qui la raccomandazione di mantenerlo espressamente, quantomeno quale principio interpretativo generale della disciplina.

Accesso diretto alle banche dati nazionali

Il secondo blocco di osservazioni investe le facoltà di consultazione diretta riconosciute alle amministrazioni finanziarie dagli articoli 38 e 39 della proposta.

Quanto alla documentazione di adeguata verifica della clientela raccolta ai fini antiriciclaggio, l’Autorità chiede che il testo individui in modo puntuale le fattispecie fiscali che legittimano l’accesso, il perimetro della consultazione, le categorie di dati personali attingibili e le tutele procedurali riconosciute al contribuente.

Analogo ragionamento vale per gli archivi nazionali dei trattamenti pensionistici: la possibilità di un accesso immediato non deve degenerare in un potere ispettivo generalizzato, ma restare ancorata agli elementi indispensabili al controllo dei redditi da pensione scambiati in ambito transfrontaliero.

Sul fronte della residenza fiscale, il Garante raccomanda che l’individuazione dello Stato membro destinatario delle informazioni discenda da una valutazione giuridica formale, parametrata ai criteri ufficiali del diritto dell’Unione e delle convenzioni internazionali, e non sia rimessa all’apprezzamento discrezionale delle autorità competenti.

Conservazione, riscontri e atti attuativi

Il termine quinquennale di conservazione fissato dall’articolo 40 va inteso, secondo l’Autorità, come limite massimo e non come durata automatica: il trattamento resta legittimo finché permangono necessità e proporzionalità, con conseguente obbligo di verifiche periodiche sulla persistenza dei presupposti.

Valutazione positiva, invece, per il rafforzamento del meccanismo di riscontro annuale sugli scambi spontanei e su richiesta (articolo 28), con l’invito a esplicitare le azioni correttive che devono seguire alla segnalazione: rettifica delle informazioni errate e rimedi contro anomalie ricorrenti, dalle duplicazioni alla trasmissione di elementi estranei alle finalità di controllo.

Il parere si chiude ricordando il vincolo di consultazione obbligatoria dell’Autorità su tutti i futuri atti di esecuzione destinati a definire i parametri tecnici dello strumento di verifica del codice fiscale (TIN), i modelli standardizzati per lo scambio automatico e le relative modalità di comunicazione.

Il passaggio in Consiglio

I rilievi saranno esaminati dai rappresentanti degli Stati membri nella riunione del gruppo di lavoro del Consiglio sulle questioni fiscali convocata per il 4 settembre 2026 a Bruxelles: l’ordine del giorno affianca all’esame del testo di compromesso della Presidenza uno scambio di vedute dedicato proprio al parere del Garante.

Trattandosi di materia fiscale, la direttiva segue una procedura legislativa speciale che richiede l’unanimità in Consiglio: il margine di manovra per recuperare le garanzie sollecitate dall’EDPS resta quindi aperto, ma dipenderà dalla convergenza dei ventisette. Per i professionisti che assistono contribuenti in operazioni transfrontaliere, l’esito di questo passaggio inciderà direttamente sull’ampiezza delle informazioni che potranno circolare tra amministrazioni e sugli strumenti di reazione azionabili a tutela dell’assistito.

Intelligenza artificiale, le Big Tech fanno il pieno di debito: l’Europa osserva i rischi

La corsa all’intelligenza artificiale ha un costo sempre più elevato e le grandi società tecnologiche americane stanno modificando profondamente le proprie strategie di finanziamento per sostenerlo.

Secondo le stime circolate sui mercati, entro il 2028 le Big Tech potrebbero avere bisogno di raccogliere complessivamente circa mille miliardi di dollari per finanziare gli investimenti necessari alla costruzione di data center e delle altre infrastrutture indispensabili allo sviluppo dell’IA.

Una mole di risorse che difficilmente potrà essere coperta soltanto attraverso la generazione di cassa, gli aumenti di capitale e il tradizionale mercato obbligazionario statunitense. Per questo gli “hyperscaler”, cioè i grandi operatori tecnologici dotati di infrastrutture informatiche su scala globale, stanno aumentando il ricorso anche alle obbligazioni denominate in euro.

L’obiettivo è ampliare la platea degli investitori, diversificare le fonti di finanziamento e contenere il costo della raccolta. Ma il fenomeno sta assumendo dimensioni tali da attirare l’attenzione delle autorità europee.

Il boom delle obbligazioni delle Big Tech

Amazon, Meta, Oracle, Microsoft, Alphabet, SpaceX e Nvidia avrebbero collocato nel corso del 2026 obbligazioni per circa 200 miliardi di dollari. Un volume che dà la misura della trasformazione in corso: singole emissioni nell’ordine dei 25 miliardi stanno diventando sempre meno eccezionali.

Amazon e Alphabet si sono imposte anche tra i maggiori emittenti sul mercato europeo dei corporate bond, con Amazon protagonista di un collocamento di dimensioni record.

La diversificazione riguarda inoltre le valute. Alcuni dei grandi gruppi tecnologici statunitensi hanno scelto di raccogliere capitali non soltanto in dollari ed euro, ma anche attraverso emissioni in yen, franchi svizzeri, sterline e dollari canadesi.

Secondo le stime di JP Morgan riferite al 20 agosto, dall’inizio dell’anno gli hyperscaler – senza considerare Nvidia – avevano già emesso obbligazioni per circa 182 miliardi di dollari, quasi il doppio dei 93 miliardi registrati nell’intero anno precedente. Questi titoli rappresenterebbero ormai circa il 13% delle emissioni statunitensi investment grade realizzate nel 2026.

E la raccolta potrebbe continuare a crescere. UniCredit stima entro la fine dell’anno ulteriori emissioni delle Big Tech comprese tra 70 e 90 miliardi di dollari sul mercato statunitense e tra 15 e 20 miliardi di euro in Europa.

L’euro diventa sempre più importante

Il mercato europeo sta assumendo quindi un ruolo crescente nel finanziamento della rivoluzione dell’intelligenza artificiale.

Lo stock di obbligazioni in euro riconducibili alle Big Tech ha raggiunto circa 40 miliardi di euro e la moneta unica rappresenta ormai intorno al 10% dei bond complessivamente in circolazione emessi dai grandi operatori tecnologici.

La presenza delle società americane sul mercato obbligazionario europeo, attraverso le cosiddette emissioni “reverse Yankee”, è inoltre raddoppiata tra il 2025 e il 2026.

Nel breve periodo il fenomeno può rappresentare un elemento positivo: aumenta la profondità del mercato europeo delle obbligazioni societarie, introduce titoli con rating elevati e amplia l’offerta di scadenze a lungo termine.

È sul medio-lungo periodo, però, che emergono gli interrogativi.

Il richiamo della Bce: attenzione agli effetti sul mercato

In un recente intervento pubblicato sul blog della Banca centrale europea, gli economisti Anne Duquerroy, Oana Furtuna, Imène Rahmouni-Rousseau e Lia Vaz Cruz hanno evidenziato come questa possa essere soltanto la fase iniziale di una raccolta obbligazionaria di dimensioni eccezionali.

Se il fenomeno proseguisse con la stessa intensità, il mercato dei corporate bond dell’area euro potrebbe cambiare struttura, imponendo nuovi equilibri a investitori, intermediari ed emittenti.

Uno dei primi rischi riguarda la concentrazione. La crescente presenza dei colossi americani potrebbe aumentare l’esposizione degli investitori europei sia al settore tecnologico sia all’economia statunitense, replicando almeno in parte quanto già avvenuto sui mercati azionari.

Esiste poi un possibile effetto di spiazzamento. La domanda di capitali generata dalle Big Tech potrebbe infatti esercitare una pressione sui costi di finanziamento e rendere più difficile o più onerosa la raccolta per altre imprese e settori.

Le conseguenze, secondo l’analisi della Bce, potrebbero arrivare a interessare anche il mercato dei titoli pubblici e quello delle obbligazioni emesse da soggetti sovranazionali.

L’IA diventa anche una questione finanziaria

Finora i mercati hanno dimostrato di riuscire ad assorbire emissioni di dimensioni eccezionali. Ma il vero interrogativo riguarda ciò che potrebbe accadere se la necessità di finanziare data center, chip, reti energetiche e capacità di calcolo continuasse a crescere ai ritmi previsti.

La competizione sull’intelligenza artificiale, dunque, non riguarda più soltanto algoritmi e innovazione tecnologica. Sta diventando anche una gigantesca partita finanziaria.

E il mercato obbligazionario europeo potrebbe ritrovarsi sempre più coinvolto nel finanziamento delle infrastrutture necessarie ai colossi americani dell’IA, con opportunità per gli investitori ma anche con nuovi rischi sistemici che le autorità monetarie e di vigilanza hanno già iniziato a tenere sotto osservazione.

Mestre si accende con L’Umana reyer: campioni e festa in piazza

Mercoledì 2 settembre, a partire dalle ore 18:30, il cuore di Mestre si trasformerà nel teatro di un evento imperdibile dedicato a tifosi, famiglie e appassionati di basket. Una serata spettacolare pensata per abbracciare l’intera comunità orogranata e vivere insieme l’energia dell’Umana Reyer.

Tutti i dettagli della serata:

Incontra i tuoi campioni: Saranno presenti entrambe le prime squadre dell’Umana Reyer, maschile e femminile, insieme ai rispettivi staff tecnici. Un’occasione unica per tutti i tifosi di conoscere da vicino giocatori e giocatrici, scattare foto e farsi firmare autografi.

Reyer Village per i più piccoli: Un’area interamente dedicata ai bambini e alle famiglie con giochi, la ruota della fortuna orogranata, canestrini da minibasket e tantissimi gadget e palloncini Reyer.

Reyer City League & 1vs1 con Check It: Grande spettacolo di streetball sul campo allestito direttamente in piazza. Oltre alle sfide del torneo 3×3 della Reyer City League, andrà in scena l’elettrizzante format 1vs1 organizzato in collaborazione con Check It.

Aperitivo in Piazza & DJ Set: In collaborazione con Another Project, l’evento si trasformerà in un grande aperitivo a cielo aperto diffuso in tutta la piazza, accompagnato da musica e intrattenimento.

L’accesso è completamente libero e gratuito. Porta la tua famiglia, i tuoi amici e i tuoi colori orogranata: vi aspettiamo numerosi per far sentire tutto il calore della Reyer!

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