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Diritto alla riparazione, da oggi nuove tutele per i consumatori: l’UE punta su economia circolare e sostenibilità

Da oggi entra in una nuova fase la strategia europea per promuovere un consumo più sostenibile. Diventa infatti pienamente applicabile la direttiva sul diritto alla riparazione, uno dei provvedimenti cardine del Green Deal europeo, destinato a favorire il riutilizzo dei prodotti e a contrastare la cultura dell’“usa e getta”.

La normativa, entrata in vigore nel luglio 2024, introduce una serie di nuovi diritti per i consumatori e nuovi obblighi per i produttori, con l’obiettivo di rendere la riparazione una scelta semplice, conveniente e realmente praticabile anche dopo la scadenza della garanzia legale.

Tra le principali novità vi è la possibilità per i consumatori di richiedere la riparazione di numerosi beni di uso quotidiano – come smartphone, frigoriferi, lavatrici e altri prodotti elettronici ed elettrodomestici – anche quando la garanzia è ormai terminata, purché il prodotto rientri tra quelli coperti dalla normativa europea.

Per i fabbricanti cambiano significativamente le regole. Le aziende saranno tenute a offrire servizi di riparazione a prezzi ragionevoli e in tempi congrui, pubblicando sui propri siti internet informazioni trasparenti sulle modalità di assistenza e sui costi indicativi degli interventi. Non potranno inoltre rifiutare la riparazione senza giustificazione né adottare pratiche commerciali che scoraggino i consumatori dal scegliere questa soluzione rispetto all’acquisto di un prodotto nuovo.

Un altro elemento centrale della direttiva riguarda la disponibilità dei pezzi di ricambio, che dovranno essere accessibili e offerti a prezzi sostenibili, uno degli aspetti più critici del mercato della riparazione negli ultimi anni.

L’iniziativa rappresenta anche un tassello importante della strategia europea sulla circolarità dei prodotti. Prolungare il ciclo di vita di dispositivi elettronici ed elettrodomestici significa infatti ridurre la produzione di rifiuti, contenere le emissioni di gas serra e diminuire la dipendenza dell’Europa dalle importazioni di materie prime critiche.

“La futura economia europea dovrà essere intelligente, riparabile e circolare”, ha sottolineato la vicepresidente esecutiva della Commissione europea Henna Virkkunen, evidenziando come semplificare la riparazione significhi sostenere contemporaneamente innovazione, industria europea e sostenibilità.

Sulla stessa linea il Commissario europeo per la Democrazia, la Giustizia, lo Stato di diritto e la tutela dei consumatori Michael McGrath, secondo il quale scegliere la riparazione anziché la sostituzione consente di coniugare convenienza economica, competitività e tutela ambientale, generando benefici non solo per i cittadini ma anche per le piccole imprese specializzate nell’assistenza tecnica.

La direttiva attribuisce inoltre un ruolo attivo agli Stati membri, chiamati a promuovere la cultura della riparazione attraverso strumenti di incentivo, come voucher, contributi economici o fondi dedicati. Parallelamente, la Commissione europea sta sviluppando una piattaforma online europea che consentirà ai cittadini di individuare facilmente centri di riparazione qualificati nelle vicinanze, semplificando ulteriormente l’accesso ai servizi.

AI Act, dal 2 agosto scattano i controlli UE: chatbot e deepfake dovranno dichiararsi

Dal 2 agosto 2026 il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale entra in una nuova fase operativa. La Commissione europea, attraverso il proprio Ufficio per l’IA, insieme alle autorità nazionali competenti, inizierà infatti ad applicare le disposizioni previste dall’AI Act, segnando un passaggio fondamentale verso un utilizzo più trasparente e responsabile delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale.

Nella stessa data diventano pienamente efficaci anche i nuovi obblighi di trasparenza, destinati a incidere direttamente sull’esperienza quotidiana di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. L’obiettivo è semplice ma cruciale: consentire agli utenti di sapere quando stanno interagendo con un sistema di intelligenza artificiale e quando un contenuto è stato creato o modificato attraverso algoritmi generativi.

Tra le novità più significative, i chatbot e tutti gli altri sistemi interattivi di IA dovranno informare chiaramente gli utenti che la conversazione non avviene con una persona, ma con un’intelligenza artificiale. Si tratta di un obbligo destinato a diventare sempre più rilevante, considerata la crescente diffusione di assistenti virtuali nei servizi pubblici, nelle aziende e nelle piattaforme digitali.

Particolare attenzione è riservata anche ai deepfake, vale a dire immagini, video e registrazioni audio generate o alterate mediante IA. Questi contenuti dovranno essere sempre etichettati in modo da renderne immediatamente riconoscibile l’origine artificiale. Analogamente, tutti i contenuti creati o modificati dall’intelligenza artificiale dovranno essere accompagnati da etichette leggibili meccanicamente, così da facilitarne il riconoscimento anche da parte delle piattaforme digitali e degli strumenti di verifica automatica.

Le nuove regole rappresentano uno degli strumenti con cui l’Unione europea intende contrastare i rischi di inganno, manipolazione e disinformazione, offrendo agli utenti elementi sufficienti per valutare consapevolmente i contenuti con cui interagiscono.

Le misure non riguardano soltanto la tutela dei cittadini. Il regolamento punta infatti anche a fornire alle imprese un quadro normativo più chiaro, indicando modalità concrete per dimostrare la conformità agli obblighi previsti dall’AI Act. In questa direzione si inserisce la pubblicazione, da parte della Commissione europea, del primo elenco di oltre 180 organizzazioni che hanno aderito al Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA, uno strumento destinato a favorire un’applicazione uniforme delle nuove disposizioni.

Con l’intelligenza artificiale ormai integrata in un numero crescente di attività quotidiane, l’AI Act entra così nella sua fase più concreta, cercando di coniugare innovazione, competitività e tutela dei diritti fondamentali. La sfida sarà verificare se gli obblighi di trasparenza riusciranno davvero a rafforzare la fiducia dei cittadini europei in una tecnologia destinata a diventare sempre più presente nella vita di tutti i giorni.

Serie A1 Femminile 2026/2027, ecco il calendario: per l’Umana Reyer subito Opening Day a Campobasso e derby con Schio alla nona giornata

La stagione 2026/2027 dell’Umana Reyer Venezia prende forma. La Lega Basket Femminile ha infatti ufficializzato il calendario della regular season di Serie A1, delineando il percorso che attende le orogranata in un campionato che si preannuncia particolarmente competitivo.

Il debutto avverrà nel tradizionale Opening Day, in programma nel weekend del 3-4 ottobre a Campobasso, sede scelta per inaugurare la nuova stagione. La Reyer affronterà l’RMB Brixia Basket, dando così il via a un’annata che alternerà trasferte impegnative e sfide di cartello al Palasport Taliercio.

Dopo l’esordio, Venezia sarà attesa da due trasferte consecutive: l’11 ottobre sul parquet della Logiman Broni e il 17 ottobre nel derby veneto contro Alama San Martino di Lupari. L’esordio casalingo arriverà il 25 ottobre contro CLV-Limonta Costa Masnaga.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca naturalmente il doppio confronto con il Famila Wuber Schio, campione d’Italia in carica. L’andata è fissata per la 9ª giornata, il 6 dicembre, al PalaRomare di Schio, mentre il ritorno si giocherà al Taliercio il 28 febbraio 2027, nella 20ª giornata, in quello che si annuncia come uno dei momenti più spettacolari dell’intera stagione.

Il calendario propone inoltre altri incontri di alto livello davanti al pubblico veneziano: il 7 novembre arriverà al Taliercio l’Autosped G BCC Derthona, il 9 dicembre sarà la volta della People Strategy Panthers Roseto, mentre la regular season si concluderà il 14 marzo 2027 con la sfida casalinga contro La Molisana Magnolia Campobasso, formazione che negli ultimi anni si è stabilmente confermata ai vertici del basket femminile italiano.

La prima parte del campionato vedrà la Reyer affrontare anche Ladies Libertas Livorno, Geas Basket, O.ME.P.S. Battipaglia e la stessa Campobasso, prima di invertire il cammino con il girone di ritorno che prenderà il via il 20 dicembre.

Con ventidue giornate complessive e un calendario ricco di sfide ad alta intensità, l’Umana Reyer si prepara a una stagione nella quale l’obiettivo sarà confermarsi protagonista del massimo campionato, puntando a conquistare una posizione di vertice in vista dei playoff. Il conto alla rovescia è già iniziato: il primo appuntamento è fissato per il weekend del 3-4 ottobre, quando a Campobasso si alzerà ufficialmente il sipario sulla Serie A1 Femminile 2026/2027.

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Al via il bando per sette gigafactory da oltre 30 miliardi di investimenti

L’UE lancia il bando per le gigafactory di IA per potenziare la capacità di calcolo dell’Europa e mobilitare oltre 30 miliardi di € di investimenti

L’UE ha lanciato oggi un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a sette gigafactory di IA in Europa, nell’ambito dell’ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l’ambizione di fare dell’Europa il continente dell’intelligenza artificiale.

Guidata dall’industria e sostenuta da fino a 10 miliardi di € di finanziamenti europei e nazionali, l’iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di € di investimenti privati in tutta l’Unione. Le gigafactory di IA amplieranno la capacità di calcolo dell’Europa nel campo dell’IA e offriranno a start-up, scale-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l’addestramento, l’inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera.

Le gigafactory di IA integreranno processori avanzati per l’IA, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri dati ad alta efficienza energetica. Insieme alla rete europea di 19 factory di IA, contribuiranno a rafforzare la leadership tecnologica, la resilienza e l’autonomia strategica dell’Europa.

L’iniziativa garantirà che l’Europa possa sviluppare IA avanzata sulle proprie infrastrutture, nel rispetto delle norme e dei valori dell’UE. Le tecnologie di IA sviluppate nelle gigafactory di IA saranno conformi agli standard europei in materia di protezione dei dati, sicurezza, cybersicurezza ed etica.

Domiciliari ai tossicodipendenti, è legge

La Camera ha approvato in via definitiva, con 153 voti favorevoli, 42 contrari e 82 astensioni, il disegno di legge di iniziativa governativa — già licenziato dal Senato — sulla detenzione domiciliare per i detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscano a un percorso di recupero. Il provvedimento, fortemente voluto dal Guardasigilli Carlo Nordio, entra direttamente nel cuore della disciplina penitenziaria in materia di stupefacenti.

Cosa introduce la legge

Sul piano tecnico, l’intervento innesta nel Testo unico in materia di stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) una nuova figura: la «detenzione domiciliare in casi particolari». Si tratta di una modalità differenziata di esecuzione della pena, pensata per conciliare l’espiazione con le esigenze terapeutiche di chi è dipendente da sostanze. Il presupposto per accedervi è l’adesione a un programma socio-riabilitativo, residenziale o semiresidenziale. La misura è riservata ai condannati a una pena detentiva — anche residua, ed eventualmente congiunta a pena pecuniaria — non superiore a otto anni, con alcune eccezioni tassative a tutela dei reati più gravi.

È proprio su questi confini che la maggioranza ha insistito in Aula: la platea, si è ribadito, resta sbarrata per la criminalità organizzata e per le fattispecie di maggiore allarme sociale, presentate come «limiti invalicabili». La ratio dichiarata, sul versante leghista, non è alleggerire le carceri ma spezzare il circuito della recidiva: se all’origine della condotta c’è la dipendenza, curarla significa ridurre il rischio di nuovi reati.

Il nodo delle risorse

La partita politica, però, si è giocata sui numeri. Il ministro Nordio ha definito la legge «epocale», stimando in almeno diecimila le persone potenzialmente destinatarie della detenzione alternativa, nella logica del tossicodipendente come «malato da curare» più che «criminale da punire». Le opposizioni hanno subito eccepito uno scarto vistoso tra l’annuncio e la copertura: le risorse stanziate consentirebbero, per il 2026, di finanziare appena cinquecento posti.

In serata è arrivata la precisazione dello stesso dicastero, che ha di fatto ridimensionato la cifra: i diecimila vanno letti in «prospettiva pluriennale», mentre per l’anno in corso la dotazione copre cinquecento unità, con l’auspicio di un’estensione progressiva. Per le opposizioni, che pure condividono in linea di principio l’impianto della norma, si tratta di un divario che rischia di trasformare la riforma in una misura più simbolica che effettiva.

Lo sfondo: le carceri oltre il limite

Il provvedimento arriva in un quadro penitenziario di grave tensione. Secondo i dati del Ministero elaborati dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al 31 maggio 2026 gli istituti ospitavano 64.645 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di circa 51.183 posti, con un tasso medio nazionale di affollamento intorno al 139 per cento. I detenuti stranieri sono 20.307, pari al 31,5 per cento del totale. Sul piano territoriale la situazione è ancora più critica in alcune regioni — in Puglia si segnalano punte prossime al 180 per cento — mentre in Aula si è ricordato come, depurando la capienza dai posti di fatto inagibili, l’affollamento reale sia sensibilmente più alto, a fronte di un bilancio di suicidi che, dall’inizio dell’anno, ha già raggiunto cifre allarmanti.

Cura o pena trasferita? La distinzione che divide

Il punto giuridicamente più denso non è tanto il “se”, quanto il “come”. La domanda che attraversa il dibattito è se chi lascia la cella per una dipendenza debba essere collocato in una struttura diversa dal carcere ma pur sempre in regime di reclusione, oppure ammesso a misure realmente alternative alla detenzione. Non è un cavillo lessicale: da quella qualificazione discende la natura stessa del percorso.

Sul principio di fondo — curare fuori dal carcere chi ha commesso reati legati alla dipendenza — la convergenza è ampia, e diverse realtà del recupero hanno accolto con favore l’intervento, sottolineando come ogni giorno di detenzione in più, per una persona con dipendenze, sia un giorno sottratto alla riabilitazione. Ma lo stesso mondo delle comunità terapeutiche avverte che esse non debbono trasformarsi in una mera alternativa alla prigione: il percorso deve conservare finalità riabilitativa, non ridursi a uno spostamento del luogo di esecuzione della pena.

Più netto lo scetticismo di chi, come l’associazione Antigone, mette in dubbio la sostenibilità dei numeri: con un costo medio in comunità stimabile intorno ai cento euro al giorno e una previsione finanziaria contenuta, i beneficiari effettivi rischiano di attestarsi ben al di sotto delle proiezioni ministeriali. A ciò si aggiunge un profilo di garanzia non secondario: il rischio di dar vita a forme di privazione della libertà affidate a soggetti privati — in sostanza, «carceri fuori dal carcere». Sulla stessa linea le posizioni di chi, dall’area del recupero delle dipendenze, osserva che etichettare l’accoglienza in comunità come «detenzione domiciliare» ne snatura il carattere terapeutico, sovrapponendo la logica custodiale a quella di cura.

L’emendamento respinto

Da segnalare, sul piano dell’iter, la bocciatura di una proposta emendativa che avrebbe esteso la detenzione domiciliare agli autori di reato «determinati da un impulso contingente insorto in stato di provocazione»: una formulazione che, nelle intenzioni dei proponenti, avrebbe potuto ricomprendere il caso del gioielliere settantaduenne di Cuneo. L’emendamento è stato dichiarato inammissibile.

Che cosa determinerà l’impatto reale

Al netto delle contrapposizioni, la legge consegna all’ordinamento uno strumento coerente con un orientamento consolidato — il primato della cura sulla mera afflittività per i reati radicati nella dipendenza. La sua effettività, però, dipenderà da due variabili concrete: la dotazione finanziaria negli anni a venire e la reale capacità di accoglienza del sistema delle comunità. E da una scelta di fondo, che è insieme tecnica e culturale: se la nuova «detenzione domiciliare in casi particolari» saprà essere un percorso riabilitativo autentico o si limiterà a ricollocare la pena altrove. È su questo crinale che si misurerà la distanza tra l’annuncio e i suoi effetti.

Sorvegliati anche in piazza? Il decreto sul riconoscimento facciale e i suoi tre nodi con l’AI Act

Il provvedimento con cui il Governo intende adeguare l’ordinamento interno al Regolamento (UE) 2024/1689 — l’AI Act — sta percorrendo le commissioni parlamentari con tempi serrati. In sede di Commissione Politiche europee del Senato la maggioranza ha impresso una netta accelerazione all’esame, mentre alla Camera le commissioni Giustizia e Affari costituzionali sono chiamate a rendere i propri pareri. Trattandosi di decreto legislativo, il ruolo delle Camere si esaurisce in un parere privo di efficacia vincolante: circostanza che, sul piano del metodo, sta alimentando le contestazioni di chi avrebbe preferito la via della legge ordinaria, con voto e potere emendativo pieni.

Il cuore della disciplina riguarda l’impiego, da parte delle forze di polizia, di sistemi di intelligenza artificiale applicati al riconoscimento facciale. Due disposizioni concentrano su di sé le critiche di giuristi e opposizioni.

Le due norme sotto osservazione

La prima è l’articolo 8, dedicato all’identificazione biometrica remota in tempo reale nei luoghi pubblici. La seconda è l’articolo 10, che regola invece l’uso a posteriori delle tecnologie di riconoscimento facciale, ammesso soltanto a seguito della commissione di un reato, anche nella forma del tentativo. È in questa seconda ipotesi che si colloca il meccanismo più discusso: nei contesti sensibili sotto il profilo dell’ordine pubblico — una piazza destinata a una manifestazione, il percorso di un corteo, uno stadio, una stazione — i dati biometrici di chiunque venga ripreso da una telecamera possono essere conservati per sette giorni, per poi essere messi a disposizione degli inquirenti in caso di reato o, in mancanza, cancellati. In presenza di un’indagine, la finestra di recuperabilità si estende fino a cinque anni.

Il punto qualificante, e più controverso, è che l’attivazione riguarda la generalità dei presenti in quel luogo, non un soggetto già individuato. È la distanza tra uno strumento investigativo mirato e una raccolta a carattere indifferenziato che segna il crinale su cui si gioca la partita giuridica.

Il nodo dell’autorità terza

Il profilo più delicato in chiave di compatibilità europea è quello dell’autorizzazione. Lo schema consente, nei casi di urgenza, di attivare il trattamento dei dati biometrici raccolti in tempo reale sulla base di una comunicazione al pubblico ministero resa anche in forma orale, con successiva regolarizzazione. Manca, cioè, il vaglio preventivo di un giudice terzo.

L’AI Act muove da un presupposto opposto. L’articolo 5 del Regolamento vieta in via generale l’uso di sistemi di identificazione biometrica remota “in tempo reale” negli spazi accessibili al pubblico, ammettendone l’impiego solo entro eccezioni tassative: la ricerca mirata di vittime di sottrazione, tratta o sfruttamento sessuale e di persone scomparse, oppure la prevenzione di una minaccia specifica e imminente per la vita o l’incolumità delle persone, o ancora la neutralizzazione di un pericolo concreto e attuale di attentato terroristico. Anche in queste ipotesi, il ricorso allo strumento resta subordinato a un’autorizzazione preventiva, rilasciata da un’autorità giudiziaria o da un’autorità amministrativa indipendente, la cui decisione è vincolante; nelle situazioni di urgenza è ammessa una convalida successiva, ma pur sempre da parte di un’autorità terza. Un pubblico ministero, nell’impianto europeo, non soddisfa questo requisito di terzietà.

Analoghe perplessità investono l’uso a posteriori delle registrazioni: il Regolamento lo àncora a un reato già commesso e punito con pena detentiva non inferiore a quattro anni, escludendo logiche di tipo preventivo. La conservazione dei dati per sette giorni, infine, apre un ulteriore fronte sotto il profilo della protezione dei dati personali.

Il richiamo del Garante

Sul provvedimento si è già espresso il Garante per la protezione dei dati personali, con il parere adottato il 14 luglio 2026 (Registro dei provvedimenti n. 531). L’Autorità riconosce la coerenza complessiva dell’intervento con l’AI Act, ma domanda integrazioni tutt’altro che marginali. Il trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici delle persone che accedono a luoghi o eventi pubblici — è l’indicazione — non è compatibile con il quadro europeo: l’identificazione biometrica può avvenire soltanto ex post, sulle registrazioni già acquisite e nell’ambito di ricerche mirate collegate a una specifica esigenza investigativa. Di qui la richiesta di chiarire il ruolo della supervisione umana, di evitare raccolte massive e preventive di dati biometrici e di limitare l’operatività alle banche dati già lecitamente in uso alle forze di polizia. Restano fermi i principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza, così come l’inutilizzabilità e la cancellazione dei risultati ottenuti al di fuori dei casi consentiti.

Le garanzie processuali e il ruolo della difesa

Sul versante delle tutele, va ricordato che l’ordinamento interno non è privo di anticorpi. Le forze di polizia dispongono da tempo di strumenti di identificazione tecnologica — dalle impronte digitali alle banche dati del DNA — e la biometria non incontra, in linea di principio, preclusioni assolute, purché entro limiti definiti. Il sistema processuale consente inoltre alla difesa di contestare, sin dalle prime fasi dell’indagine, l’attendibilità e la validità del riconoscimento. È la presenza di un controllo giudiziale effettivo — e non l’assenza di sorveglianza — a distinguere gli ordinamenti democratici da quelli autoritari: un argomento che parte della dottrina oppone alle letture più allarmate, pur senza sciogliere i dubbi sul disegno concreto delle norme.

La verifica europea

La sequenza procedurale imporrà comunque un passaggio a Bruxelles. Una volta adottate, le regole nazionali dovranno essere notificate alla Commissione europea entro trenta giorni: il che sposta a settembre il momento della verifica di compatibilità con il diritto dell’Unione. I primi segnali informali provenienti dalle istituzioni comunitarie non lasciano presagire un esame agevole, proprio a partire dai profili dell’autorizzazione e della conservazione dei dati.

Che cosa attendersi

La vicenda condensa una tensione strutturale del diritto dell’intelligenza artificiale: la ricerca di un equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali, con la biometria collocata dal GDPR e dall’AI Act nella categoria dei trattamenti a più alto rischio. Il testo, nella sua versione attuale, sconta almeno tre punti di attrito con la cornice europea — l’autorità competente ad autorizzare, la natura preventiva o successiva del controllo, i tempi di conservazione — che i pareri parlamentari e le richieste del Garante puntano a correggere. Molto dipenderà dai correttivi che il Governo vorrà recepire prima dell’adozione definitiva. In assenza di interventi, il confronto rischia di spostarsi dal piano interno a quello sovranazionale, dove l’ultima parola sulla compatibilità spetterà alla Commissione.

PNRR e giustizia civile, l’UNCC: “L’efficienza non può essere misurata solo contando i fascicoli chiusi”

L’incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari prevista dal PNRR apre un nuovo fronte di riflessione sul rapporto tra efficienza e qualità della giustizia. A sollevare il tema è l’Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC), che interviene dopo la sottoscrizione dell’Ipotesi di accordo sul Fondo Risorse Decentrate 2025, firmata il 28 luglio al Ministero della Giustizia.

L’accordo prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro destinati al personale amministrativo di Tribunali, Corti d’appello e Corte di Cassazione impegnato nel raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Le risorse saranno attribuite sulla base di due indicatori: la riduzione delle pendenze civili e il disposition time, cioè il tempo medio di definizione dei procedimenti, ai quali viene attribuito un peso equivalente.

L’UNCC chiarisce di non contestare il riconoscimento economico al personale amministrativo, definito una componente essenziale del funzionamento degli uffici giudiziari. Le perplessità riguardano invece il metodo scelto per distribuire gli incentivi.

Secondo il presidente Alberto Del Noce, una premialità costruita esclusivamente su parametri quantitativi rischia infatti di trasmettere un messaggio distorto, facendo coincidere l’efficienza della giustizia con il numero dei fascicoli definiti anziché con la qualità delle decisioni e con l’effettiva tutela dei diritti.

L’associazione richiama, in particolare, il principio della ragionevole durata del processo sancito dall’articolo 111 della Costituzione, ricordando che esso rappresenta una garanzia per i cittadini e non un semplice indicatore di produttività dell’apparato giudiziario. In questa prospettiva, la velocità di definizione delle controversie dovrebbe essere accompagnata da parametri capaci di misurare anche la qualità della risposta giudiziaria.

Un ulteriore elemento di criticità riguarda il disposition time. L’UNCC osserva che tale indicatore, sviluppato dalla CEPEJ per confrontare l’efficienza dei diversi sistemi giudiziari europei, non coincide necessariamente con la durata effettiva percepita da cittadini e avvocati. Secondo l’associazione, i dati europei hanno mostrato che, negli ultimi anni, mentre il disposition time diminuiva, la durata reale dei procedimenti civili ordinari risultava invece in crescita, evidenziando una possibile divergenza tra il dato statistico e l’esperienza concreta degli utenti della giustizia.

Da qui nasce anche il timore di effetti indiretti sull’organizzazione degli uffici. Un sistema di incentivi legato esclusivamente al numero delle definizioni potrebbe, infatti, favorire la trattazione delle controversie più semplici e rapidamente definibili, lasciando in secondo piano i procedimenti più complessi, che richiedono maggiori approfondimenti istruttori e un più intenso confronto processuale.

L’UNCC evidenzia comunque che i criteri operativi dovranno essere definiti nella successiva contrattazione integrativa nazionale. Proprio questa fase, secondo l’associazione, rappresenta l’occasione per introdurre indicatori qualitativi e correttivi che tengano conto della complessità delle cause trattate, così da evitare che la ricerca dell’efficienza possa incidere sull’equilibrio tra rapidità del processo e garanzie costituzionali.

Il dibattito si inserisce in un momento particolarmente significativo per la giustizia italiana. Proprio oggi, 29 luglio, infatti, Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura hanno annunciato il raggiungimento dell’ultimo grande obiettivo del PNRR, certificando una riduzione del disposition time civile superiore al 50%. Un risultato salutato dalle istituzioni come storico, ma che, secondo l’Avvocatura civile, rende ancora più necessario interrogarsi su quali indicatori debbano guidare la valutazione dell’efficienza del sistema giudiziario: la sola velocità o anche la qualità della tutela dei diritti.

Civile, centrato e superato il target PNRR: tempi dei processi dimezzati

Il sistema della giustizia civile italiana raggiunge uno dei risultati più significativi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Secondo i dati consolidati al 30 giugno 2026, la durata media dei procedimenti civili si è ridotta del 50,02%, superando il target concordato con l’Unione europea e centrando l’ultimo, nonché più complesso, degli obiettivi assegnati al settore giustizia nell’ambito del PNRR.

Per sottolineare il valore istituzionale del traguardo, il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura hanno diffuso un comunicato congiunto, firmato dal Ministro Carlo Nordio e dal Vicepresidente del CSM Fabio Pinelli. Una scelta non consueta, che evidenzia la volontà di attribuire il risultato a un percorso condiviso tra le diverse componenti del sistema giudiziario.

Secondo quanto comunicato, il dimezzamento dei tempi di definizione del contenzioso civile supera di oltre dieci punti percentuali l’obiettivo previsto dal PNRR e interessa tutti e tre i gradi di giudizio. La validazione ufficiale dei dati da parte della Commissione europea è attesa nei prossimi mesi.

Nordio e Pinelli parlano del frutto di “azioni mirate e condivise” portate avanti dagli uffici giudiziari, sottolineando come il risultato sia stato possibile grazie al contributo congiunto di magistrati, personale amministrativo, dirigenti, avvocati, professionisti, esperti e delle strutture ministeriali e consiliari.

Nel comunicato viene evidenziato come la riduzione dei tempi della giustizia civile non rappresenti soltanto il raggiungimento di un parametro europeo, ma costituisca un elemento destinato a incidere concretamente sull’efficienza del servizio pubblico, sulla tutela dei diritti dei cittadini e sulla competitività del sistema economico nazionale.

Le istituzioni coinvolte sottolineano inoltre che il traguardo raggiunto non deve essere considerato un punto di arrivo, ma la base da cui proseguire il percorso di modernizzazione della giustizia italiana, con l’obiettivo di consolidare nel tempo i risultati ottenuti anche oltre la conclusione del PNRR.

Il contratto è un diritto: come recuperarlo quando la banca tace

Con la sentenza n. 2403 del 29 giugno 2026, la Corte d’Appello di Firenze ha messo a fuoco che cosa comporti, in concreto, il dovere di conservazione documentale che grava sulle banche in relazione al rapporto di conto corrente. La pronuncia si muove lungo un crinale delicato: quello che separa gli obblighi di custodia dell’istituto dalla ripartizione dell’onere della prova nelle azioni di ripetizione dell’indebito.

I confini dell’obbligo di conservazione

I giudici fiorentini ricordano anzitutto che tale onere, oltre a non spingersi indietro nel tempo oltre l’ultimo decennio — secondo quanto previsto dall’art. 119 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993) —, non fa venir meno il più generale dovere, comune a chiunque, di conservare la documentazione a sostegno delle proprie ragioni. Si tratta però di un onere che investe in modo paritario entrambe le parti del rapporto e che, proprio per questo, non può essere impiegato per scaricare sull’altro contraente la dimostrazione dei fatti su cui si fonda la domanda di chi agisce.

Quando il mancato deposito del contratto vale come prova

La regola per cui, contestata la stipulazione avvenuta soltanto oralmente (verbis tantum), spetta alla banca dar conto della forma scritta, opera — osserva la Corte — solo entro i limiti in cui sull’istituto gravi effettivamente un obbligo di conservare, consegnare ed esibire il documento controverso. Là dove la banca sia tenuta per legge a stipulare per iscritto e a custodire, consegnare ed esibire il contratto, la sua mancata produzione in giudizio — o la mancata consegna a fronte della richiesta preliminare formulata ai sensi dell’art. 119 TUB — può consentire di ritenere assolta, in via presuntiva, anche la prova negativa che pure incombe sul correntista il quale agisca in ripetizione o per la rideterminazione del saldo.

La prova della causa debendi

Il ragionamento poggia su un principio consolidato in materia di ripetizione di indebito oggettivo: la dimostrazione dell’assenza della causa debendi spetta a chi propone la domanda, costituendone un elemento essenziale. Che si tratti di un fatto negativo non muta il quadro, poiché tale prova può essere fornita indicando uno specifico fatto positivo di segno contrario oppure attraverso presunzioni idonee a far emergere il fatto negativo.

Grava dunque sull’attore — che chieda l’accertamento del corretto saldo e la restituzione di quanto versato in forza di clausole comunque invalide — la prova dell’inesistenza di una valida giustificazione dello spostamento patrimoniale a favore della banca. Poiché, però, chi agisce deduce non l’inadempimento di un negozio, bensì un trasferimento di denaro privo di causa, quella prova può essere assolta senza soggiacere ai limiti probatori dettati per i contratti.

Il ricorso ad altri mezzi di prova

Il ricorso a strumenti alternativi — l’inferenza presuntiva, gli argomenti tratti dalla condotta processuale delle parti, financo il giuramento — resta, nella pratica, riservato all’ipotesi in cui il correntista non abbia la materiale disponibilità del contratto.

Il principio di diritto

Ne discende la regola affermata dalla Corte: nel giudizio promosso dal correntista contro la banca per la rideterminazione del saldo mediante espunzione degli addebiti applicati in forza di clausole nulle, con conseguente domanda di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c., l’onere probatorio dei pagamenti eseguiti e del difetto di causa solvendi — posto a carico dell’attore dall’art. 2697, comma 1, c.c. — si estende alla produzione del contratto di conto corrente, base necessaria per verificare la pattuizione delle clausole che si assumono nulle. E proprio in vista di tale produzione, il correntista che lamenti di non disporre del documento perché la banca non ne ha effettuato la consegna può chiederne copia all’istituto ai sensi dell’art. 117 TUB.

Accertare la paternità non ha scadenza

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23851/2026 depositata il 22 luglio, ha lasciato intatta la pronuncia con cui la Corte d’Appello di Roma aveva riconosciuto il legame di filiazione tra un uomo e il proprio genitore biologico. Nel rigettare l’impugnazione proposta dal presunto padre, i giudici di legittimità hanno riaffermato che l’azione volta ad accertare la paternità non soggiace ad alcun termine di decadenza o prescrizione, perché tutela un interesse che appartiene alla sfera più intima della persona.

Il caso

Al centro della controversia c’è un uomo che, superata la soglia dei cinquant’anni, apprende di non discendere biologicamente da colui che i registri anagrafici indicavano come padre, ossia il coniuge della madre. Ottenuta una prima pronuncia che disconosceva quel rapporto di filiazione, l’interessato ha promosso un autonomo giudizio per veder dichiarata giudizialmente la propria reale discendenza paterna, chiamando in causa l’uomo ritenuto suo padre biologico.

Il rifiuto dell’esame genetico

Nel corso del procedimento il tribunale aveva disposto una consulenza tecnica di natura genetica, indispensabile per stabilire con certezza il vincolo di sangue tra le parti. L’accertamento, tuttavia, non ha mai avuto luogo: il convenuto si è sottratto agli esami. I giudici di merito hanno letto questa condotta alla luce dell’art. 116 c.p.c., traendone un argomento di prova a sostegno della domanda dell’attore. Il rifiuto di collaborare, in altri termini, ha finito per corroborare la fondatezza della pretesa che l’uomo intendeva contrastare.

La linea difensiva: il tempo e la «Verwirkung»

Giunto dinanzi alla Cassazione, il presunto padre ha imperniato la propria difesa sulla tardività dell’iniziativa: a suo dire, l’ampio lasso temporale trascorso avrebbe dovuto precludere ogni domanda di riconoscimento. A fondamento della tesi ha evocato la figura di matrice tedesca della Verwirkung, secondo cui un diritto fatto valere con eccessivo ritardo — dopo aver ingenerato nella controparte un legittimo affidamento sulla sua mancata attivazione — si porrebbe in contrasto con la buona fede.

La decisione

La Suprema Corte ha disatteso l’assunto. L’azione diretta alla dichiarazione giudiziale di paternità, hanno ricordato gli Ermellini, è stata concepita dal legislatore come imprescrittibile proprio in ragione della sua natura: essa presidia un diritto della personalità, quello di sapere da chi si discende e di ricostruire la propria identità biologica e familiare. Un diritto di questo rango non tollera limiti temporali costruiti sull’inerzia.

Nessun abuso del diritto

I giudici hanno inoltre escluso che la richiesta avanzata a distanza di molti anni possa integrare un abuso del diritto. Le eventuali ricadute sul piano patrimoniale o successorio, ha chiarito la Corte, costituiscono una conseguenza soltanto riflessa dell’attribuzione dello status di figlio: restano estranee alla finalità propria dell’azione, che è e rimane l’accertamento della verità del rapporto di filiazione. Non si può dunque svilire una domanda identitaria riducendola a un calcolo economico.

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