Dopo tredici anni dalla legge n. 247 del 2012, l’ordinamento della professione forense cambia volto. Con il via libera definitivo del Senato — 114 voti a favore, nessun contrario e 19 astensioni — il disegno di legge delega n. 1917, già licenziato dalla Camera a maggio, ha completato il proprio percorso parlamentare. Attenzione, però: il testo fissa i principi, non le regole di dettaglio. Sarà il Governo, entro sei mesi, a tradurli in uno o più decreti legislativi. È lì che si misurerà l’impatto reale sulla professione.
Segreto e giuramento
Libertà e indipendenza dell’avvocato salgono al rango di valori fondanti dell’ordinamento e di presìdi dello Stato di diritto. Torna il giuramento di fedeltà allo Stato, cancellato nel 2012. Cambia anche la natura del segreto professionale, ora «inviolabile» e «indisponibile»: non più soltanto un dovere in capo al difensore, ma un diritto fondamentale dell’assistito, comprimibile solo in ipotesi tipiche ed eccezionali.
Compensi legati agli obiettivi
Sul fronte economico la delega conferma l’equo compenso e il divieto del patto di quota lite, ma apre a una novità significativa: professionista e cliente potranno concordare che una parte dell’onorario, o un premio, sia dovuta solo al raggiungimento di un determinato risultato. I parametri ministeriali — utilizzati in assenza di accordo scritto e nelle liquidazioni giudiziali — verranno aggiornati ogni due anni anziché ogni quattro.
Rilevante anche l’intervento sulla solidarietà passiva: nelle definizioni transattive o arbitrali le parti potranno derogarvi, stabilendo autonomamente a chi spetta pagare il legale, senza che questi possa pretendere l’intero da ciascuna. Resta invece fermo l’obbligo del cliente di rimborsare le spese anticipate e quelle forfettarie, da quantificare con apposito decreto.
Attività riservate e legali d’impresa
La consulenza legale stragiudiziale diventa attività esclusiva dell’avvocato quando è prestata in forma continuativa, sistematica e organizzata, dietro corrispettivo e in connessione con il contenzioso; nulli i compensi pattuiti a favore di soggetti non iscritti all’albo. Restano salve, naturalmente, le consulenze proprie di altre professioni regolamentate, come quelle dei commercialisti. Confermata la riserva su assistenza in giudizio, arbitrati rituali, negoziazione assistita e mediazione.
Arriva inoltre il riconoscimento espresso dei legali d’impresa, assumibili con contratto subordinato o continuativo, che operano nell’interesse del proprio datore di lavoro e delle società a esso collegate. Il parere di congruità dell’Ordine, infine, andrà semplificato per rendere più efficace il recupero dei crediti professionali, pur mantenendo la funzione di tutela del cliente contro richieste sproporzionate.
Le società tra avvocati
Il capitolo più innovativo riguarda le forme di esercizio collettivo. Accanto ad associazioni e società tra avvocati vengono ammesse le reti, anche multidisciplinari, purché comprendano almeno due legali. Nelle Sta il controllo resta saldamente in mano ai professionisti: la maggioranza dell’organo di gestione deve essere composta da iscritti al foro e ad avvocati (o altri soggetti abilitati) deve appartenere almeno il capitale e i diritti di voto nella misura dei due terzi.
I soci di capitale privi di titolo sono ammessi solo per finalità tecniche o di investimento, con un tetto del 33% alla distribuzione degli utili spettanti agli avvocati: una scelta netta contro il modello delle law company anglosassoni. Il mandato, in ogni caso, resta personale — il cliente ha diritto di sapere quale socio segue la pratica — e l’avvocato risponde in solido con la società.
Monocommittenza e incompatibilità
Novità assoluta sulla collaborazione continuativa con un unico committente, ricondotta alla prestazione d’opera intellettuale e assistita da tutele specifiche: compenso non inferiore ai parametri ministeriali e salvaguardia dell’autonomia. Si allentano invece le incompatibilità, con la possibilità per l’avvocato di ricoprire cariche come amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore in società di capitali, enti pubblici o privati.
Accesso, esame e specializzazione
Il tirocinio resta di diciotto mesi, dodici dei quali da svolgere presso le scuole forensi; sono possibili periodi presso l’Avvocatura dello Stato, uffici legali pubblici o, per un semestre, in un altro Paese dell’Unione, fermo restando un minimo di sei mesi accanto a un avvocato con almeno cinque anni di iscrizione. Consentito il praticantato in costanza di lavoro, se gli orari sono compatibili. L’esame di Stato passa da tre a due prove scritte — un parere motivato e un atto giudiziario — più un orale incentrato su casi pratici e deontologia.
La formazione continua diventa un obbligo a scadenza annuale: il mancato conseguimento dei crediti comporta la sospensione amministrativa dall’albo, misura cautelare e non disciplinare, revocabile una volta recuperato il debito formativo. Il titolo di avvocato specialista sarà attribuito direttamente dal Cnf, non più con decreto ministeriale, per il tramite di corsi dedicati o della dimostrazione di un’esperienza consolidata.
Ordini, albi e disciplina
Tutti gli albi diventano telematici, con archivio centrale nazionale a consultazione riservata. Cambia anche la governance: addio al voto di lista nelle elezioni degli Ordini, organi rinnovati ogni tre anni con un massimo di tre mandati consecutivi e regole per l’equilibrio di genere. Sul piano disciplinare, l’azione si estingue dopo sei anni dal fatto contestato ed è introdotta la riabilitazione per chi, colpito da sanzioni diverse dalla radiazione, dimostri una condotta corretta nel tempo. Ammessa infine la pubblicità vera e propria, non più soltanto informativa, purché rispettosa del segreto professionale e dei diritti dei clienti.
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