Nasce l’Osservatorio UNCC sul patrocinio a spese dello Stato

Verificare come il patrocinio a spese dello Stato funziona davvero, al di là delle norme e delle dichiarazioni di principio. È questo l’obiettivo dell’Osservatorio sul patrocinio a spese dello Stato istituito dall’Unione Nazionale Camere Civili, un nuovo strumento di analisi e monitoraggio che guarda all’applicazione concreta dell’istituto sul territorio nazionale attraverso il punto di vista dell’Avvocatura.

Il patrocinio a spese dello Stato rappresenta uno dei pilastri dell’accesso alla giustizia e dell’effettività del diritto di difesa, ma la sua applicazione pratica continua a presentare criticità, disomogeneità e prassi differenti da ufficio a ufficio. Tempi di liquidazione, criteri di ammissione, interpretazioni restrittive o difformi: problemi che incidono direttamente sulla tutela dei diritti dei cittadini e sul ruolo dell’avvocato come presidio di legalità.

L’Osservatorio nasce proprio per raccogliere dati, segnalazioni ed esperienze provenienti dagli avvocati che operano quotidianamente nei tribunali italiani. Un patrimonio informativo che consentirà di individuare criticità ricorrenti, valorizzare le prassi virtuose e fotografare le disuguaglianze applicative che ancora caratterizzano l’istituto.

L’iniziativa, che vede come componenti gli avvocati Rosaria Filloramo, Federica Bianchi, Alessandra Cristani e Monica Ceravolo, si propone non solo come strumento di studio, ma come luogo di ascolto e confronto, capace di restituire voce all’Avvocatura e di rafforzarne il ruolo nella tutela dei diritti fondamentali. Attraverso un’analisi sistematica dei dati raccolti, l’UNCC intende contribuire a un dibattito informato e costruttivo sull’accesso alla giustizia, offrendo elementi utili anche al legislatore e agli operatori istituzionali.

In un sistema giudiziario che ambisce a essere equo ed efficiente, il patrocinio a spese dello Stato non può restare un diritto solo formale. Con l’Osservatorio, l’Unione Nazionale Camere Civili compie un passo concreto per verificare se e come questo diritto viene realmente garantito, partendo dall’esperienza di chi la giustizia la pratica ogni giorno.


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Patrocinio a spese dello Stato, in Parlamento l’allarme sui ritardi nei pagamenti

Il tema dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato e per le difese d’ufficio approda ancora in Parlamento. Con un’interrogazione a risposta scritta, l’on. Devis Dori ha chiesto ai Ministri dell’Economia e della Giustizia quali iniziative urgenti intendano adottare per assicurare il pagamento dei compensi maturati dagli avvocati che operano in questi ambiti, segnalando una situazione definita “non più sostenibile”.

Al centro della questione vi è il funzionamento stesso dell’articolo 24 della Costituzione, che garantisce a tutti – anche ai non abbienti – il diritto di agire e difendersi in giudizio. Il sistema del patrocinio a spese dello Stato e della difesa d’ufficio rappresenta uno snodo essenziale di questa tutela, ma secondo le segnalazioni provenienti dall’avvocatura, le criticità nei pagamenti rischiano di comprometterne l’effettività.

Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha indirizzato una lettera al Ministro della Giustizia, denunciando compensi fortemente ridotti e liquidazioni con ritardi che, in alcuni casi, si protraggono per anni. Una condizione che, oltre a incidere sull’equilibrio economico degli studi legali, rischia di disincentivare l’assunzione degli incarichi, con possibili ricadute sull’accesso alla giustizia.

Il quadro economico dell’avvocatura, già segnato da redditi medi contenuti – come evidenziato dagli ultimi rapporti di settore – rende particolarmente delicato il tema della puntualità dei pagamenti per attività svolte su incarico dello Stato. La richiesta rivolta al Governo è duplice: da un lato, sbloccare e regolarizzare le liquidazioni maturate; dall’altro, introdurre misure organizzative capaci di garantire tempi certi e uniformi su tutto il territorio nazionale.

La questione non riguarda soltanto la categoria forense, ma investe l’intero sistema giustizia. Se il patrocinio a spese dello Stato diventa economicamente insostenibile, il rischio è una progressiva riduzione della disponibilità dei difensori, con conseguenze dirette sui diritti dei cittadini più fragili.

Ora la parola passa ai Ministeri competenti, chiamati a fornire risposte puntuali su un nodo che intreccia sostenibilità professionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali.


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Ricongiunzione verso la Gestione Separata: l’Inps apre ai professionisti

Si amplia il ventaglio di strumenti previdenziali a disposizione dei liberi professionisti. Con le nuove istruzioni applicative diffuse dall’Inps, diventa concretamente esercitabile la facoltà di trasferire nella Gestione Separata i contributi versati alle Casse professionali, superando un’impostazione amministrativa che per anni aveva escluso questa opzione.

La novità riguarda esclusivamente le contribuzioni maturate dopo il 31 marzo 1996, data a partire dalla quale la Gestione Separata è divenuta operativa. Le domande presentate dal 9 febbraio – così come quelle ancora pendenti – potranno essere valutate alla luce del nuovo indirizzo.

Come funziona la ricongiunzione

La ricongiunzione consente di concentrare in un’unica gestione previdenziale i periodi contributivi maturati in diverse casse, così da maturare il diritto alla pensione secondo le regole del fondo accentrante. I contributi trasferiti vengono considerati come se fossero stati versati fin dall’origine nella gestione di destinazione.

Fino a oggi, la Gestione Separata era rimasta ai margini di questo meccanismo, essendo interamente basata sul sistema contributivo. L’evoluzione giurisprudenziale e il successivo adeguamento ministeriale hanno invece aperto alla possibilità di trasferimenti sia “in uscita” sia, ora in modo strutturale, “in entrata” verso l’Inps.

Chi può accedere

La facoltà interessa i professionisti iscritti a una Cassa privata che abbiano anche versamenti nella Gestione Separata e intendano unificare la propria posizione. La domanda deve riguardare l’intero periodo contributivo ancora disponibile presso l’altra gestione: non possono essere trasferiti periodi che abbiano già dato luogo a trattamento pensionistico.

Resta inoltre esclusa la possibilità di estendere la ricongiunzione a periodi anteriori all’entrata in vigore dell’obbligo contributivo presso la Gestione Separata (1° aprile 1996).

Quanto costa

Il trasferimento non è gratuito. L’onere è determinato applicando l’aliquota vigente nella Gestione Separata al momento della domanda – oggi ordinariamente pari al 33%, ridotta al 25% per i professionisti – sulla base imponibile di riferimento. Dal totale così calcolato viene sottratto quanto già versato alla Cassa di provenienza.

Poiché molte Casse prevedono aliquote inferiori rispetto alla Gestione Separata, la differenza può tradursi in un esborso significativo. Tuttavia, l’incremento contributivo si riflette positivamente sulla base di calcolo della futura pensione, incidendo sull’importo dell’assegno.

Una scelta da valutare con attenzione

La ricongiunzione verso la Gestione Separata rappresenta un’opportunità di razionalizzazione previdenziale, soprattutto per chi ha carriere frammentate tra libera professione e collaborazioni coordinate. Al tempo stesso, l’impatto economico impone una valutazione preventiva, anche in termini di sostenibilità finanziaria e prospettive pensionistiche.


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La Suprema Corte torna a delineare con chiarezza i confini della responsabilità professionale nell’ambito delle procedure concorsuali. Con una recente ordinanza (n. 2664 del 06/02/2026), la Prima Sezione civile ha affermato un principio destinato a incidere sull’attività degli advisor impegnati nei concordati preventivi: chi accetta l’incarico deve assicurare una prestazione coerente con la complessità concreta dell’operazione, senza poter invocare lacune in ambito fiscale o contabile.

Il caso trae origine dalla revoca di un concordato preventivo, sfociata nel fallimento della società proponente. Il professionista legale, che aveva assistito l’impresa nella fase di predisposizione del piano, aveva chiesto l’ammissione al passivo per il compenso maturato. La domanda, inizialmente esclusa, era stata poi accolta in sede di opposizione, sul presupposto che le verifiche economico-contabili competessero esclusivamente agli advisor tecnici – commercialisti e fiscalisti – coinvolti nella procedura.

La Cassazione ha ribaltato questa impostazione, richiamando il principio della diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, del codice civile. In un contesto concorsuale, ha precisato la Corte, l’attività dell’avvocato non può essere confinata a una mera assistenza formale: la redazione della domanda e del piano implica la responsabilità di garantire l’affidabilità dei dati aziendali che saranno poi oggetto di attestazione e valutazione da parte del tribunale e dei creditori.

Non rileva, secondo i giudici, la presenza di altri professionisti con competenze specialistiche. La collaborazione interdisciplinare non attenua, ma piuttosto amplia l’obbligo di coordinamento e verifica. Se l’incarico investe un’operazione che coinvolge aspetti economici e fiscali, il legale deve dotarsi delle competenze necessarie o comunque assicurare un controllo effettivo e consapevole sull’elaborazione dei dati.

Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Corte osserva che l’ammissione di una carenza di competenze in materia contabile rischia di compromettere la corretta esecuzione del mandato. La professionalità richiesta non si misura in astratto, ma in relazione alla fattispecie concreta e alla funzione svolta nella procedura.

La decisione, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame, rafforza un orientamento che valorizza la responsabilità integrata degli advisor nelle operazioni di ristrutturazione e insolvenza. Per il mercato dei servizi legali e consulenziali, il messaggio è chiaro: nelle procedure concorsuali la specializzazione non è un optional, ma un requisito strutturale dell’incarico.


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WhatsApp sotto la lente UE: stop all’esclusiva Meta AI, Bruxelles valuta misure urgenti

La Commissione europea ha notificato a Meta una comunicazione degli addebiti, ritenendo in via preliminare che l’azienda abbia violato le norme antitrust dell’Unione europea escludendo gli assistenti di intelligenza artificiale di terzi dall’accesso e dall’interazione con gli utenti su WhatsApp.

Secondo Bruxelles, questa scelta rischia di ostacolare l’ingresso e l’espansione dei concorrenti in un mercato in forte crescita come quello degli assistenti di IA, alterando le dinamiche competitive a vantaggio dell’operatore dominante. Per questo motivo, la Commissione sta valutando l’adozione di misure provvisorie volte a prevenire un danno grave e irreparabile al mercato, pur garantendo a Meta il pieno esercizio dei propri diritti di difesa nel corso dell’indagine.

Il caso nasce dall’aggiornamento dei Termini della soluzione WhatsApp Business annunciato da Meta il 15 ottobre 2025. La nuova politica, entrata in vigore il 15 gennaio 2026, ha di fatto vietato agli assistenti di IA di uso generale sviluppati da terzi l’accesso alla piattaforma, rendendo disponibile su WhatsApp esclusivamente lo strumento proprietario Meta AI. Una scelta che, a prima vista, appare incompatibile con le regole UE sulla concorrenza.

Sul punto è intervenuta anche Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva per una Transizione pulita, giusta e competitiva, sottolineando come l’innovazione portata dall’intelligenza artificiale debba svilupparsi in un contesto di concorrenza leale: l’azione delle autorità europee, ha spiegato, deve essere rapida proprio perché i mercati dell’IA evolvono con grande velocità. L’obiettivo dichiarato è preservare l’accesso dei concorrenti a WhatsApp durante l’indagine ed evitare che le nuove politiche di Meta producano effetti irreversibili sulla concorrenza in Europa.

La vicenda segna un nuovo passaggio nel confronto tra istituzioni europee e Big Tech, con l’IA sempre più al centro delle strategie industriali e delle tutele antitrust dell’Unione.


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La Casa delle Regole come metafora del diritto che cambia

Il diritto, come lo sport, vive di regole che funzionano e di responsabilità condivise. È questo il filo conduttore della riflessione firmata da Alberto Del Noce, presidente dell’Unione Nazionale Camere Civili, che prende spunto dal discorso di Giovanni Malagò all’apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 per affrontare il tema della riforma costituzionale e del referendum.

Secondo Del Noce, le parole di Malagò sulla responsabilità — «la bellezza non ci appartiene, ma ci è stata affidata dalla storia» — richiamano una categoria centrale del costituzionalismo moderno: la responsabilità verso le generazioni future, le istituzioni e la comunità nel suo insieme. Una responsabilità che, chiarisce il presidente UNCC, non può tradursi in immobilismo. «Custodire non significa conservare tutto così com’è», osserva, «ma prendersi cura di ciò che funziona e intervenire dove il sistema mostra limiti strutturali».

In questa chiave, la riforma non è un atto di rottura, ma di manutenzione dell’ordinamento. Il diritto, come lo sport olimpico, non vive di retorica, ma di regole capaci di reggere l’impatto con la realtà. A rafforzare questo messaggio è anche il contesto simbolico richiamato da Del Noce: la cerimonia di Cortina si è svolta davanti alla “Ciasa de ra Regoles”, la Casa delle Regole. Un richiamo, spiega, alla tradizione delle comunità alpine, dove le Regole erano norme condivise, accettate perché ritenute giuste, funzionali e necessarie, non imposte dall’alto.

Da qui il punto centrale della riflessione: le regole non sono intoccabili perché immutabili, ma perché servono. Quando producono inefficienze, conflitti o squilibri, il diritto ha il dovere di interrogarsi e, se necessario, di riformarsi. Anche il referendum, sottolinea Del Noce, non dovrebbe essere letto come uno scontro tra tifoserie del Sì e del No, ma come un momento di assunzione collettiva di responsabilità.

Sostenere il Sì, in questa prospettiva, non significa demolire il sistema, ma migliorarlo, renderlo più coerente, efficace e aderente alle esigenze della giurisdizione e dei cittadini. Le parole di Malagò sull’armonia diventano così una metafora giuridica: l’armonia non è assenza di conflitto, ma equilibrio tra parti diverse. Allo stesso modo, una riforma ben concepita non elimina le garanzie, ma le riordina e le rafforza.

Il rischio maggiore, conclude Del Noce, non è il cambiamento, ma l’inerzia. Lasciare che la distanza tra diritto formale e realtà concreta continui ad allargarsi significa indebolire la credibilità del sistema. «Come nello sport olimpico», osserva, «anche nel diritto la competizione ha senso solo se si svolge dentro la Casa delle Regole». Proprio per questo, credere nelle regole significa, talvolta, avere il coraggio di riformarle: custodire il fuoco, non adorare le ceneri.


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Giustizia riparativa, al via 36 nuovi centri su tutto il territorio nazionale

Saranno 36 i Centri per la Giustizia Riparativa che verranno attivati nei prossimi giorni sull’intero territorio nazionale, segnando un passaggio operativo di grande rilievo nel percorso di attuazione della riforma della giustizia. L’annuncio arriva dal Ministero della Giustizia, che ha convocato una conferenza stampa di presentazione per mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 12, presso la Sala Livatino di via Arenula, a Roma.

All’incontro prenderà parte il viceministro Francesco Paolo Sisto, chiamato a illustrare obiettivi, articolazione territoriale e prospettive di sviluppo di una forma di giustizia che si affianca al modello retributivo tradizionale, senza sostituirlo, ma integrandolo.

La giustizia riparativa si fonda su un approccio che coinvolge attivamente la vittima, l’autore del reato e la comunità di riferimento, con l’obiettivo di favorire la riparazione del danno, la riconciliazione e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo. Un modello che punta non solo alla risposta sanzionatoria, ma anche alla ricostruzione delle relazioni spezzate dal reato e alla responsabilizzazione del reo.

Non a caso il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha definito la giustizia riparativa una vera e propria “rivoluzione copernicana”. Così l’aveva descritta nell’ottobre 2023, in occasione della prima riunione della Conferenza nazionale sulla giustizia riparativa, organismo composto da esperti degli uffici ministeriali, rappresentanti delle Regioni e docenti universitari, incaricato di dare concreta attuazione al decreto legislativo 150/2022.

Il decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 rappresenta infatti l’atto normativo fondante della giustizia riparativa nell’ordinamento italiano, adottato in recepimento della Direttiva UE 2012/29, che rafforza i diritti, il sostegno e la protezione delle vittime di reato.

L’apertura dei 36 Centri segna dunque un passaggio cruciale dalla dimensione normativa a quella applicativa, offrendo a magistrati, avvocati e operatori del sistema giustizia nuovi strumenti per una gestione dei conflitti penali più attenta alle persone coinvolte e alle ricadute sociali del reato. Un’evoluzione che, per l’avvocatura, apre anche nuovi spazi di competenza e di interlocuzione in un settore destinato a incidere in modo crescente sulla prassi giudiziaria.


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Idonei AUPP 2024: “Chiediamo proroga e scorrimento integrale della graduatoria”

Con un comunicato diffuso nelle scorse ore, il C.I.C.U.P.P. 2024 – Comitato Idonei Addetti all’Ufficio per il Processo chiede formalmente al Governo e al Ministero della Giustizia la proroga della graduatoria del concorso pubblico bandito nel giugno 2024 per l’assunzione di Addetti all’Ufficio per il Processo (AUPP), nonché il suo utilizzo integrale.

La richiesta si fonda sulle più recenti programmazioni del fabbisogno di personale dell’Amministrazione giudiziaria. Dalla documentazione ufficiale, inclusa la pianificazione triennale 2026–2028, emerge infatti come l’Ufficio per il Processo non sia più una misura transitoria legata esclusivamente al PNRR, ma una componente strutturale e stabile dell’organizzazione giudiziaria, inserita a pieno titolo nella pianta organica degli uffici.

Secondo il Comitato, il quadro attuale registra una scopertura di circa mille posti a livello nazionale nell’ambito dell’Ufficio per il Processo, con conseguenze dirette sull’efficienza e sull’efficacia del sistema giustizia. A confermare la gravità della situazione sono anche le prese di posizione di autorevoli vertici giudiziari. La presidente della Corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, ha definito “drammatica” la condizione degli uffici del Giudice di Pace in Campania, parlando di una vera e propria emergenza, con carenze di personale che arrivano al 65% e un carico di centinaia di migliaia di procedimenti pendenti. Analoghe preoccupazioni sono state espresse dal Procuratore generale presso la Procura Generale di Napoli Nord, Domenico Airoma, che ha giudicato inadeguata l’attuale pianta organica rispetto al bacino di utenza del tribunale.

Il comunicato richiama inoltre l’allarme lanciato in sede parlamentare dalla Anna Rossomando, che ha parlato di un “vero e proprio collasso dei Tribunali”, con scoperture di organico stimate tra il 50 e il 60 per cento nei Palazzi di Giustizia.

Alla luce di questo scenario, il Comitato sottolinea come le recenti previsioni normative che autorizzano l’incremento delle dotazioni organiche e nuove assunzioni nell’Area Funzionari rendano lo scorrimento della graduatoria AUPP 2024 una soluzione coerente e immediatamente praticabile. Una scelta che consentirebbe di valorizzare professionalità già selezionate tramite regolare procedura concorsuale, evitando tempi e costi di nuovi bandi.

Particolare rilievo assume anche la prospettiva di ricondurre l’Addetto all’Ufficio per il Processo nella famiglia professionale del Funzionario Giudiziario, con estensione dell’impiego a Procure, Tribunali di Sorveglianza e Uffici del Giudice di Pace, ambiti nei quali oggi tali figure non sono previste. In questa ottica, lo scorrimento distrettuale della graduatoria ancora capiente consentirebbe di rafforzare in modo omogeneo l’organizzazione giudiziaria.

Gli idonei chiedono dunque che la graduatoria sia prorogata oltre la naturale scadenza di giugno 2026 e utilizzata integralmente per coprire i posti che si renderanno disponibili a seguito di pensionamenti, rimodulazioni degli organici e ampliamento delle funzioni degli uffici giudiziari, anche in una logica di razionalizzazione della spesa pubblica. L’indizione di nuovi concorsi, come quelli banditi nell’ambito delle procedure Ripam, viene definita contraddittoria e in contrasto con il principio di economicità della Pubblica Amministrazione, in presenza di graduatorie di idonei ancora utilizzabili.

La valorizzazione integrale degli idonei AUPP – conclude il Comitato, presieduto dall’Stefania De Luca – rappresenterebbe una scelta di buon andamento amministrativo, coerente con i principi costituzionali di efficienza, economicità e imparzialità dell’azione pubblica.


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Servizio civile, primo progetto del DAP approvato e finanziato

Per la prima volta il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ottiene l’approvazione e il finanziamento di un proprio progetto di Servizio Civile Universale. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Giustizia, sarà realizzata in undici istituti penitenziari distribuiti su tutto il territorio nazionale e prevede l’impiego di 33 giovani operatori volontari a supporto dell’Amministrazione penitenziaria.

A darne notizia è il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, che sottolinea il valore strategico del progetto: la presenza dei volontari del Servizio Civile consentirà di rafforzare le attività di rieducazione e reinserimento sociale dei detenuti, con l’obiettivo di ridurre la recidiva e favorire concrete opportunità di riscatto.

Secondo Delmastro, l’esperienza rappresenterà anche un’importante occasione formativa per i giovani coinvolti. Operare all’interno degli istituti penitenziari permetterà loro di conoscere da vicino il funzionamento dell’Amministrazione penitenziaria e di vivere un percorso dal forte impatto umano e civile, che potrebbe trasformarsi, per alcuni, anche in una futura scelta professionale.

Il progetto è stato finanziato tramite il decreto del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, pubblicato il 4 febbraio, e sarà inserito nel prossimo bando per la selezione degli operatori volontari, la cui pubblicazione è attesa nelle prossime settimane.

La decisione di accreditare il DAP e di presentare, per la prima volta, un progetto di Servizio Civile in ambito penitenziario si fonda – conclude Delmastro – sul valore educativo e di crescita personale e professionale che un’esperienza di questo tipo può offrire ai giovani, chiamati a confrontarsi con una realtà complessa, dove le difficoltà quotidiane della detenzione si intrecciano con le opportunità di recupero e reinserimento che la pena deve sempre garantire.


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Apple Ads e Apple Maps fuori dal perimetro del Digital Markets Act

La Commissione europea ha stabilito che Apple Ads e Apple Maps non debbano essere designati come servizi rilevanti ai sensi del regolamento sui mercati digitali (DMA). La decisione arriva al termine dell’istruttoria avviata dopo la notifica presentata da Apple il 27 novembre 2025, con cui l’azienda di Cupertino aveva illustrato le ragioni per cui tali servizi non dovrebbero essere considerati “punti di accesso importanti” tra utenti commerciali e utenti finali.

Secondo la valutazione della Commissione, né il servizio pubblicitario Apple Ads né il servizio di intermediazione online Apple Maps raggiungono la soglia richiesta dal DMA per configurare una posizione di gatekeeper. In particolare, l’analisi evidenzia che Apple Maps registra un tasso di utilizzo complessivo relativamente basso nell’Unione europea, mentre Apple Ads ha una portata estremamente limitata nel mercato della pubblicità online UE.

Alla luce di questi elementi, Bruxelles ha concluso che Apple, con riferimento a questi due servizi, non esercita un ruolo tale da condizionare in modo significativo l’accesso degli utenti commerciali agli utenti finali. Una conclusione che, tuttavia, non chiude definitivamente il dossier: la Commissione ha chiarito che continuerà a monitorare l’evoluzione dei mercati interessati, riservandosi di intervenire in caso di cambiamenti sostanziali nelle dinamiche di utilizzo o di crescita dei servizi.

La decisione non incide sulle precedenti designazioni di Apple come gatekeeper per altri servizi di piattaforma di base, già adottate nel settembre 2023 e nell’aprile 2024. Il quadro regolatorio delineato dal Digital Markets Act resta dunque pienamente operativo, confermando un approccio selettivo e basato su dati concreti nel valutare il reale impatto dei grandi operatori tecnologici sul mercato digitale europeo.


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