STA e soci di capitale, Del Noce: «In gioco non c’è il mercato, ma l’indipendenza della difesa»

ROMA – «L’indipendenza dell’avvocato non è un privilegio dell’avvocatura, ma una garanzia dell’assistito». È attorno a questo principio che ruota la battaglia giuridica portata dall’Unione Nazionale delle Camere Civili davanti alla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della norma che consente la partecipazione di soci di puro capitale nelle Società tra Avvocati.

L’udienza pubblica si è svolta oggi 10 giugno e trae origine dal ricorso promosso dall’UNCC contro il mantenimento nell’albo di una STA partecipata da soggetti non avvocati. Una vicenda che, nel tempo, ha assunto un rilievo ben più ampio, fino a investire direttamente il rapporto tra funzione difensiva e interessi economici.

Secondo il presidente dell’UNCC, Alberto Del Noce, il tema non può essere ridotto a una discussione sulle forme organizzative della professione. «L’avvocatura deve sapersi innovare e organizzare in modo moderno – è la posizione espressa dall’Unione – ma ciò non può avvenire a scapito dei principi che ne definiscono la funzione costituzionale».

Per Del Noce, la presenza all’interno delle STA di investitori privi di responsabilità deontologiche e portatori di interessi esclusivamente economici rischia infatti di alterare l’equilibrio che deve governare il rapporto tra difensore e assistito. Il punto centrale non riguarda la tutela di prerogative corporative, bensì la salvaguardia di valori che appartengono all’intero sistema della giustizia: il segreto professionale, l’autonomia del difensore, il diritto di difesa e il giusto processo.

In questa prospettiva assume particolare rilievo il richiamo alla recente giurisprudenza europea. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una sentenza del dicembre 2024, ha infatti riconosciuto agli Stati membri la facoltà di escludere investitori puramente finanziari dalle società di avvocati, evidenziando come l’attività forense non possa essere considerata una semplice attività economica, ma una funzione strettamente connessa alla tutela dei diritti.

L’udienza davanti alla Consulta assume inoltre un valore strategico per il futuro della professione. Il disegno di legge delega sulla riforma dell’ordinamento forense, attualmente all’esame del Parlamento, mantiene infatti la possibilità di ingresso di soci non professionisti nelle STA. Un’eventuale declaratoria di incostituzionalità dell’attuale disciplina potrebbe quindi incidere direttamente anche sul percorso della riforma.

Particolarmente significativo, secondo l’UNCC, è stato il confronto emerso nel corso dell’udienza con l’Avvocatura Generale dello Stato. La tesi secondo cui una Società tra Avvocati potrebbe rimanere compatibile con i principi di indipendenza anche in presenza di un solo avvocato affiancato da professionisti di altre categorie e da soci finanziari viene letta dall’Unione come la dimostrazione più evidente delle criticità del sistema.

«Una società che conserva il nome di STA ma nella quale l’avvocato rappresenta una presenza isolata – osserva Del Noce – rischia di smarrire la propria natura e di esporre la funzione difensiva a condizionamenti incompatibili con i principi costituzionali».

Per questo motivo, conclude il presidente dell’UNCC, la decisione della Corte costituzionale andrà ben oltre il caso concreto. «Oggi non si discute soltanto di una norma. Si decide quale modello di avvocatura consegnare al futuro: un’avvocatura libera, indipendente e responsabile oppure una funzione difensiva esposta all’influenza di interessi economici estranei alla sua missione costituzionale».


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L’Italia si prepara a compiere un nuovo passo nell’attuazione dell’AI Act europeo. È infatti pronto per l’esame del Consiglio dei ministri lo schema di decreto legislativo che dovrà armonizzare l’ordinamento nazionale al regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, introducendo regole specifiche per l’utilizzo della tecnologia nei settori più sensibili.

Il provvedimento parte da un principio generale: i sistemi di intelligenza artificiale possono essere impiegati come strumenti di supporto alle attività umane, ma non possono sostituire le decisioni delle persone. Per questo motivo viene previsto l’obbligo di una supervisione umana documentata, tracciabile e affidata a personale appositamente individuato.

Particolare attenzione viene riservata alle attività delle forze di polizia. Il decreto consente l’impiego dell’intelligenza artificiale per analizzare dati biometrici e supportare attività di identificazione, ma stabilisce che tali strumenti non possano costituire l’unica base per assumere decisioni che riguardano i cittadini. Gli operatori dovranno inoltre ricevere una formazione specifica sui rischi connessi ai sistemi di IA, comprese le cosiddette “allucinazioni” algoritmiche e gli aspetti legati alla protezione dei dati personali.

Tra le novità più significative figura la possibilità di utilizzare sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale per finalità particolarmente delicate, come la ricerca di persone scomparse, vittime di sequestri o di tratta. Tuttavia, l’utilizzo sarà subordinato a controlli stringenti: autorizzazione e vigilanza dell’autorità giudiziaria, registrazione delle operazioni, valutazione preventiva dell’impatto sui diritti fondamentali e successiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.

Lo schema prevede inoltre l’impiego dell’intelligenza artificiale nei sistemi di videosorveglianza per il riconoscimento facciale successivo ai fatti, limitatamente all’identificazione di soggetti già indiziati di reato. Anche in questo caso viene ribadito il divieto di fondare decisioni esclusivamente sui risultati prodotti dagli algoritmi.

Il decreto affronta poi il tema delle responsabilità. Nel codice penale viene introdotta una nuova fattispecie di reato legata alla mancata adozione delle misure di sicurezza previste per i sistemi di IA ad alto rischio o alla loro alterazione illecita. Tra le condotte sanzionate rientra anche l’omissione dei controlli umani obbligatori. Le conseguenze potranno ricadere non solo sulle persone fisiche responsabili, ma anche sulle aziende, attraverso il meccanismo della responsabilità amministrativa degli enti previsto dal decreto legislativo 231/2001.

Un altro fronte riguarda la lotta ai contenuti artificiali illeciti. Il testo introduce strumenti che consentono il sequestro preventivo di materiali online generati tramite intelligenza artificiale quando ne ricorrano i presupposti di legge.

Particolarmente rilevanti risultano anche le disposizioni in materia di risarcimento del danno. Chi riterrà di aver subito un pregiudizio causato dall’utilizzo di un sistema di IA potrà beneficiare di strumenti probatori rafforzati. Il giudice avrà infatti il potere di ordinare la produzione di documentazione tecnica e informazioni sul funzionamento dell’algoritmo. Il mancato adempimento a tale ordine potrà incidere negativamente sulla posizione processuale della parte chiamata a rispondere del danno.

Inoltre, quando il danno derivi dalla violazione degli obblighi previsti dall’AI Act, il nesso tra comportamento illecito e conseguenze dannose potrà essere presunto dal giudice, alleggerendo l’onere probatorio per il soggetto danneggiato. Viene infine riconosciuta la possibilità di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile.

Il decreto contiene anche norme transitorie per consentire l’adeguamento dei sistemi già in uso presso le amministrazioni e le forze di polizia. Gli operatori avranno un periodo di tempo per conformare le piattaforme in fase di sviluppo o acquisizione ai nuovi standard, in attesa dell’entrata a regime delle disposizioni europee.


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Autovelox, arriva il decreto sulle omologazioni: via libera automatico per i modelli più recenti

Nuove regole per gli autovelox e per la validità degli accertamenti sulle violazioni dei limiti di velocità. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il decreto che definisce un quadro organico per l’omologazione e il controllo delle apparecchiature utilizzate sulle strade italiane, con l’obiettivo di rafforzare la certezza giuridica delle sanzioni e superare le criticità emerse negli ultimi anni sul fronte giurisprudenziale.

Il provvedimento interviene in un contesto caratterizzato da numerose contestazioni e da diverse pronunce della Corte di Cassazione, che hanno più volte evidenziato la distinzione tra semplice approvazione ministeriale e omologazione degli strumenti di rilevazione. Proprio per rispondere a queste incertezze, il nuovo decreto introduce un sistema uniforme destinato a tutti i dispositivi utilizzati per il controllo della velocità.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il regime transitorio. Gli autovelox approvati secondo le disposizioni del decreto ministeriale del 13 giugno 2017 saranno considerati automaticamente omologati, senza necessità di ulteriori procedure amministrative. Tali apparecchiature potranno quindi continuare a essere utilizzate, purché rispettino gli obblighi relativi alle verifiche periodiche e alle operazioni di taratura previsti dalla nuova disciplina.

Diversa la situazione per i dispositivi più datati. Gli autovelox approvati prima dell’entrata in vigore delle regole del 2017 non beneficeranno di alcun riconoscimento automatico. Per poter essere impiegati negli accertamenti dovranno ottenere una specifica omologazione secondo i nuovi criteri tecnici, attraverso una procedura che richiederà l’integrazione della documentazione già depositata dai produttori.

Il decreto introduce inoltre una serie di prescrizioni finalizzate a garantire la qualità e l’affidabilità delle rilevazioni. Vengono disciplinate in modo dettagliato le procedure di omologazione dei prototipi, le verifiche iniziali, i controlli periodici di funzionalità, le operazioni di taratura e la conformità della produzione rispetto ai modelli autorizzati.

L’obiettivo dichiarato è quello di assicurare la tracciabilità di tutte le attività tecniche svolte sui dispositivi e di ridurre il rischio di contestazioni sulla validità delle misurazioni effettuate. In quest’ottica assume particolare importanza anche il sistema di registrazione degli apparati nell’elenco ufficiale disponibile sul Portale dell’Automobilista, requisito che resta obbligatorio e che si collega alle attività di censimento previste dalla normativa introdotta nel 2025.

Il nuovo quadro normativo prevede infine che le richieste di approvazione ancora pendenti vengano automaticamente trasformate in domande di omologazione, evitando la necessità di avviare nuovi procedimenti da zero.


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Guida in stato di ebbrezza, la Cassazione: la gastrite può incidere sull’etilometro

Una patologia gastrica potrebbe influire sull’esito dell’etilometro e rendere necessario un nuovo esame delle prove prima di confermare una condanna per guida in stato di ebbrezza. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 20966 dell’8 giugno 2026, intervenendo su un caso in cui il conducente aveva documentato di soffrire di gastrite cronica associata a reflusso gastroesofageo.

La vicenda nasce dal controllo di un automobilista fermato durante la notte e risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico di 0,92 grammi per litro, valore di poco superiore alla soglia che fa scattare la rilevanza penale. La misurazione aveva portato alla condanna dell’imputato a due mesi di arresto e a una sanzione pecuniaria.

Nel corso del processo, tuttavia, la difesa aveva prodotto una consulenza tecnica secondo cui determinate patologie gastriche possono alterare il risultato dell’etilometro. In presenza di reflusso gastroesofageo, infatti, l’acido presente nello stomaco e la risalita dei gas potrebbero interferire con la rilevazione, determinando valori superiori a quelli effettivamente presenti nel sangue.

Secondo i giudici di legittimità, le motivazioni adottate dai giudici di merito non hanno affrontato adeguatamente questa circostanza. In particolare, la Cassazione ha rilevato che le conclusioni della consulenza tecnica non sono state confutate in modo convincente e che la Corte d’appello ha fornito una ricostruzione ritenuta in parte erronea e in parte non logicamente sostenibile.

L’aspetto decisivo riguarda la vicinanza del valore rilevato alla soglia prevista dalla legge. Se l’eventuale alterazione dovuta alla patologia avesse inciso anche solo in misura limitata sul risultato dell’alcoltest, il tasso alcolemico potrebbe scendere sotto il limite di 0,80 grammi per litro, con la conseguenza di trasformare il fatto da reato a semplice illecito amministrativo.

La Suprema Corte ha quindi annullato la decisione impugnata e disposto un nuovo esame del caso da parte del giudice del rinvio, che dovrà approfondire il peso effettivo della patologia sul risultato dell’accertamento.


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Tribunali soppressi, l’Anm boccia il ritorno dei “tribunalini”

Torna a far discutere la geografia giudiziaria: il disegno di legge che prevede l’istituzione del tribunale di Bassano del Grappa e il ripristino degli uffici giudiziari di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto ha incontrato la netta opposizione dell’Associazione nazionale magistrati, intervenuta in audizione davanti alla Commissione Giustizia della Camera.

A esprimere le perplessità dell’Anm è stato Sergio Rossetti, componente della giunta esecutiva centrale, che ha definito l’iniziativa un passo indietro rispetto al percorso di razionalizzazione avviato con la riforma del 2012. Secondo i magistrati, la proposta non sarebbe il risultato di una verifica oggettiva degli effetti prodotti dalla precedente riorganizzazione, ma risponderebbe prevalentemente a esigenze territoriali senza una preventiva analisi delle reali criticità dei circondari interessati.

L’Anm ritiene che eventuali difficoltà operative degli uffici giudiziari debbano essere affrontate attraverso il rafforzamento di organici e dotazioni materiali, piuttosto che mediante la creazione o il ripristino di strutture già considerate non sostenibili nel processo di revisione avviato oltre un decennio fa.

A sostegno di questa posizione vengono richiamati i risultati attribuiti alla riforma della geografia giudiziaria. Secondo uno studio della Banca d’Italia pubblicato nel 2025, la riorganizzazione avrebbe contribuito a incrementare la capacità di definizione dei procedimenti e a ridurre i tempi della giustizia, grazie soprattutto all’accorpamento delle sezioni distaccate e alla concentrazione delle risorse in uffici di dimensioni maggiori.

Un altro tema centrale riguarda la specializzazione dei magistrati. Nei tribunali di piccole dimensioni, osserva l’Anm, il numero ridotto di giudici rende difficile una distribuzione del lavoro per materie. Questo comporta che lo stesso magistrato sia chiamato a trattare settori molto diversi tra loro, dal diritto di famiglia al lavoro, dalle procedure concorsuali alle controversie contrattuali. Una situazione che, secondo l’associazione, si pone in contrasto con i modelli organizzativi oggi considerati più efficienti, fondati invece sulla specializzazione e sulla concentrazione delle competenze.

Ciò non significa rinunciare al principio della giustizia di prossimità. Per l’Anm la vicinanza ai cittadini resta un valore da preservare, ma attraverso strumenti diversi: il rafforzamento degli uffici del giudice di pace, una rete capillare di servizi per la volontaria giurisdizione e presidi territoriali leggeri in grado di garantire accessibilità senza moltiplicare le strutture giudiziarie.

La questione si inserisce in un dibattito più ampio sul futuro dell’organizzazione della giustizia italiana. Per i magistrati, la sfida non consiste nel ripristinare modelli del passato, ma nel proseguire il percorso di modernizzazione, valutando la possibilità di sviluppare uffici sempre più specializzati per le materie più complesse, sul modello delle sezioni dedicate alle imprese, mantenendo al contempo una presenza diffusa sul territorio per i servizi di prossimità.


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Funzioni Centrali, arriva il rinnovo: aumenti, IA e nuove tutele nel contratto 2025-2027

È stata raggiunta all’Aran la preintesa sul contratto collettivo nazionale delle Funzioni Centrali per il triennio 2025-2027, un accordo che interessa oltre 200 mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Il rinnovo introduce incrementi economici, novità ordinamentali e, per la prima volta nel pubblico impiego italiano, una regolamentazione specifica dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro.

Sul piano economico, l’intesa prevede un aumento medio di circa 162 euro mensili, con un incremento complessivo delle retribuzioni pari al 5,4%. Gli effetti si sommeranno a quelli già prodotti dal precedente rinnovo contrattuale relativo al triennio 2022-2024, contribuendo a rafforzare il recupero del potere d’acquisto dei dipendenti pubblici.

L’accordo assume anche un valore simbolico e organizzativo: per la prima volta un contratto completo viene definito all’interno dello stesso triennio di riferimento, segnando un’accelerazione nelle procedure negoziali che il Governo considera un elemento strategico per la modernizzazione della macchina pubblica.

Tra le principali novità normative figurano il riconoscimento dell’indennità di turno anche durante le ferie, l’eliminazione della riduzione dei giorni di ferie per i neoassunti nei primi anni di servizio e l’introduzione di nuovi permessi destinati agli screening oncologici per i lavoratori over 50. Il contratto rafforza inoltre alcuni istituti legati alle competenze professionali e alle relazioni sindacali.

Particolarmente rilevante è il capitolo dedicato all’intelligenza artificiale. Il nuovo testo stabilisce che nessuna decisione capace di produrre effetti significativi sul rapporto di lavoro potrà essere affidata esclusivamente ad algoritmi o sistemi automatizzati. La responsabilità delle decisioni resterà in capo ai dirigenti e ai titolari dei poteri decisionali, mentre i lavoratori dovranno essere messi nelle condizioni di conoscere i criteri generali di funzionamento degli strumenti di IA utilizzati dall’amministrazione.

Il contratto prevede inoltre che l’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale destinati a incidere sull’organizzazione del lavoro sia preceduta da specifiche informative alle organizzazioni sindacali, con indicazioni sulle finalità, sui dati trattati e sugli effetti attesi sull’attività lavorativa. L’obiettivo è garantire trasparenza, sicurezza e controllo umano nell’impiego delle nuove tecnologie.

La scelta arriva in un contesto in cui l’utilizzo dell’IA nella Pubblica amministrazione è già una realtà diffusa. Secondo una recente indagine presentata al Forum PA, circa due dipendenti pubblici su tre utilizzano strumenti di intelligenza artificiale generativa almeno una volta alla settimana, spesso però senza linee guida condivise o percorsi formativi strutturati. Proprio per questo il contratto attribuisce un ruolo centrale alla formazione e all’acquisizione di nuove competenze digitali.


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Pagamenti della PA ai professionisti, dal 15 giugno scattano i controlli senza soglia

Dal prossimo 15 giugno entrerà in vigore un nuovo sistema di controlli preventivi sui pagamenti che le pubbliche amministrazioni e le società interamente partecipate dallo Stato effettuano nei confronti dei professionisti. La novità introduce un meccanismo particolarmente incisivo: le verifiche telematiche sulla presenza di debiti fiscali saranno obbligatorie indipendentemente dall’importo da corrispondere.

La disciplina si differenzia da quella già prevista per altri creditori della pubblica amministrazione. Per imprese e altri soggetti, infatti, i controlli scattano soltanto oltre la soglia di 5.000 euro, mentre per i dipendenti pubblici il limite è fissato a 2.500 euro. Per i professionisti, invece, non è previsto alcun importo minimo.

In concreto, prima di effettuare il pagamento, l’amministrazione dovrà verificare se il destinatario presenta cartelle esattoriali scadute per almeno 5.000 euro. In presenza di tale situazione, l’ente pubblico non verserà direttamente il compenso al professionista ma trasferirà, in tutto o in parte, le somme dovute all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, fino a concorrenza del debito accertato.

L’effetto pratico può essere rilevante anche per compensi di modesta entità. Un professionista che debba ricevere, ad esempio, 2.500 euro e che abbia un debito iscritto a ruolo superiore a 5.000 euro potrebbe vedere l’intero importo destinato all’agente della riscossione anziché accreditato sul proprio conto.

La decorrenza della misura segue il principio di cassa. Non rileva quindi la data di emissione della fattura né il momento in cui la prestazione professionale è stata eseguita. Ciò che conta è la data del pagamento. Anche fatture emesse mesi prima saranno soggette alle nuove verifiche se il pagamento verrà disposto dal 15 giugno in avanti.

Restano tuttavia aperti alcuni interrogativi applicativi. Le procedure operative non sono ancora state completamente definite e mancano indicazioni dettagliate sulle modalità tecniche attraverso cui le amministrazioni dovranno effettuare il versamento diretto all’agente della riscossione dopo l’esito dei controlli.

Per quanto riguarda i soggetti interessati, la disciplina sembra riguardare i compensi derivanti dall’esercizio abituale di arti e professioni. Secondo le prime interpretazioni, potrebbero rimanere esclusi i pagamenti relativi a prestazioni occasionali, nonché quelli destinati alle società tra professionisti e alle società tra avvocati, per le quali continuerebbe ad applicarsi il regime ordinario con la soglia dei 5.000 euro.

Un ulteriore punto riguarda i contribuenti in regime forfettario. L’impostazione normativa lascia spazio all’ipotesi che tali professionisti non siano soggetti al nuovo obbligo di controllo senza soglia, ma sul tema si attendono chiarimenti ufficiali che confermino o smentiscano questa interpretazione.

In vista dell’entrata in vigore delle nuove regole, molti professionisti che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione stanno verificando la propria posizione debitoria. La presenza di cartelle non pagate, anche eventualmente contestabili, potrebbe infatti comportare il blocco o la destinazione diretta dei compensi all’erario prima ancora dell’avvio delle tradizionali procedure esecutive.


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Truffe online in forte crescita: allarme UIF su cyberfrodi, deepfake e money mule

La crescente digitalizzazione dei servizi finanziari sta offrendo nuove opportunità a cittadini e imprese, ma al tempo stesso amplia il terreno d’azione della criminalità informatica. A lanciare l’allarme è l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), che ha recentemente aggiornato le indicazioni rivolte a intermediari, professionisti e soggetti obbligati alla segnalazione di operazioni sospette, evidenziando un incremento significativo delle attività fraudolente online.

I dati mostrano una crescita costante delle segnalazioni riconducibili a truffe e frodi: dalle poco più di novemila registrate nel 2021 si è passati a oltre trentamila nel 2025, con una tendenza che continua a manifestarsi anche nel corso del 2026. Un fenomeno che conferma come le minacce digitali stiano assumendo dimensioni sempre più rilevanti e complesse.

Secondo l’analisi della UIF, le organizzazioni criminali sfruttano strumenti tecnologici avanzati e infrastrutture finanziarie globali per movimentare fondi di provenienza illecita. Tra le tecniche più diffuse figurano le cosiddette “romance scam”, le false opportunità di lavoro, le truffe sugli investimenti e le compromissioni delle caselle di posta elettronica aziendali, spesso finalizzate a dirottare pagamenti o ottenere informazioni sensibili.

Particolare attenzione viene riservata al fenomeno dei “money mule”, persone che, consapevolmente o meno, mettono a disposizione conti correnti, carte di pagamento o portafogli digitali per trasferire denaro collegato ad attività criminali. Questi soggetti rappresentano un elemento chiave nelle operazioni di riciclaggio e occultamento delle somme sottratte alle vittime.

Tra i fattori che stanno contribuendo all’evoluzione delle frodi, la UIF evidenzia il crescente impiego dell’intelligenza artificiale generativa e delle tecnologie di deepfake. Tali strumenti consentono di creare identità apparentemente credibili, imitare volti e voci reali o costruire documentazione falsa con un livello di realismo sempre più elevato. A ciò si aggiunge l’utilizzo di reti private virtuali (VPN), sistemi di anonimizzazione, dispositivi virtuali e identità sintetiche o rubate, che rendono più difficile l’individuazione degli autori delle truffe.

Sul fronte operativo, l’Unità ha introdotto nuovi criteri di classificazione per migliorare la qualità delle segnalazioni. In particolare, vengono previsti specifici codici dedicati alle frodi facilitate dalla tecnologia, al fenomeno dei money mule e alle attività di cybercrime. L’obiettivo è favorire una più efficace collaborazione tra operatori finanziari e autorità competenti, rafforzando la capacità di intercettare tempestivamente i segnali di rischio.


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Processo tributario telematico: valido anche il ricorso depositato tramite scansione

Con la sentenza n. 639/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha affrontato una questione destinata ad avere effetti pratici rilevanti nel processo tributario telematico: la validità dei ricorsi depositati mediante scansione di documenti cartacei anziché attraverso file PDF generati direttamente in formato digitale.

La controversia era nata dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società immobiliare per il recupero di maggiore Ires riferita all’anno d’imposta 2021. Nel corso del giudizio, l’Agenzia delle Entrate aveva sollevato una questione preliminare, sostenendo che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile perché il documento depositato era stato ottenuto tramite scansione e non attraverso la creazione di un PDF “nativo”.

I giudici milanesi hanno respinto tale impostazione, evidenziando come il decreto legislativo n. 546 del 1992 non preveda alcuna sanzione di inammissibilità collegata alla modalità tecnica con cui viene formato il documento informatico. Secondo il Collegio, le ipotesi di inammissibilità del ricorso tributario sono espressamente individuate dalla legge e riguardano, tra l’altro, il rispetto dei termini di proposizione, le modalità di costituzione in giudizio e il contenuto essenziale dell’atto introduttivo.

La sentenza richiama il principio della gerarchia delle fonti, sottolineando che una disposizione regolamentare o tecnica non può introdurre ulteriori cause di inammissibilità rispetto a quelle stabilite dal legislatore. In quest’ottica, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale che disciplina gli aspetti tecnici del processo tributario telematico non possono trasformarsi in ostacoli all’accesso alla giustizia quando la legge non prevede espressamente tale conseguenza.

Secondo la Corte, l’articolo 16-bis del decreto legislativo n. 546/1992 non impone l’utilizzo esclusivo di file PDF nativi e non vieta il deposito di documenti precedentemente scansionati. Di conseguenza, un ricorso trasmesso in formato PDF ottenuto da scansione rimane idoneo a instaurare validamente il contraddittorio tra le parti.

Pur respingendo nel merito le contestazioni avanzate dalla società contribuente, il giudice ha quindi confermato la piena ammissibilità dell’atto introduttivo, ribadendo che un’interpretazione eccessivamente formalistica delle regole tecniche rischierebbe di comprimere ingiustificatamente il diritto di difesa garantito dall’ordinamento.


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Patrocinio a spese dello Stato: compenso dovuto anche per la fase introduttiva del processo penale

La presenza del difensore e le attività svolte per consentire l’avvio del contraddittorio sono sufficienti a giustificare il riconoscimento del compenso relativo alla fase introduttiva del processo penale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16946 del 30 maggio 2026, intervenendo in una controversia riguardante la liquidazione dei compensi nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.

La vicenda nasce dalla richiesta di un avvocato che aveva assistito un imputato ammesso al beneficio. Il procedimento si era concluso rapidamente, nell’arco di due udienze, con una sentenza di non luogo a procedere. Nella liquidazione del compenso, tuttavia, il Tribunale aveva escluso la remunerazione della fase introduttiva, riconoscendo soltanto le altre attività difensive svolte nel corso del giudizio.

Dopo il rigetto dell’opposizione proposta dal professionista, la questione è arrivata davanti alla Suprema Corte, che ha accolto il ricorso fornendo importanti chiarimenti interpretativi sui parametri forensi.

Secondo i giudici di legittimità, il decreto ministeriale n. 55 del 2014 prevede che i compensi vengano determinati distinguendo le diverse fasi del procedimento: studio della controversia, fase introduttiva, istruttoria e decisionale. L’elenco delle attività indicato dalla normativa per ciascuna fase non deve però essere considerato esaustivo, bensì meramente esemplificativo.

La Cassazione evidenzia che nella fase introduttiva rientrano tutte le attività strettamente collegate all’avvio del processo e alla costituzione del contraddittorio, comprese richieste, osservazioni, istanze e opposizioni formulate anche verbalmente. Non assume rilievo, pertanto, il numero delle udienze celebrate, la durata particolarmente breve del procedimento o l’assenza di atti scritti depositati dal difensore.


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