L’Unione europea riscrive ancora una volta il calendario dell’AI Act, il regolamento comunitario dedicato all’intelligenza artificiale. Con il nuovo pacchetto correttivo inserito nel cosiddetto “Digital Omnibus”, Bruxelles ha deciso di posticipare l’applicazione delle norme più rilevanti per i sistemi di IA utilizzati nei settori considerati ad alto rischio.
Il rinvio riguarda in particolare i sistemi indipendenti, per i quali gli obblighi scatteranno dal 2 dicembre 2027 anziché dal 2 agosto 2026, e i sistemi integrati in prodotti o infrastrutture regolamentate, che slittano al 2 agosto 2028.
La motivazione ufficiale è legata ai ritardi accumulati dalle istituzioni europee nella predisposizione delle linee guida tecniche e degli strumenti di supporto destinati a imprese e pubbliche amministrazioni. A quasi due anni dall’entrata in vigore dell’AI Act, molte delle regole operative più delicate non risultano ancora concretamente applicabili.
Il rinvio, però, non equivale a un vuoto normativo. Nei casi in cui l’intelligenza artificiale venga utilizzata per trattare dati personali, continuano infatti ad applicarsi integralmente le disposizioni del GDPR, comprese quelle relative al diritto dell’utente di contestare decisioni automatizzate e ottenere l’intervento umano.
Sul piano giurisprudenziale, inoltre, iniziano già a emergere orientamenti che anticipano alcuni principi dell’AI Act. Una recente pronuncia del Tar Lazio ha riconosciuto la possibilità di utilizzare il regolamento europeo come criterio interpretativo anche prima della sua piena operatività, richiamando il principio della cosiddetta “supervisione umana” sulle decisioni elaborate dai sistemi di IA.
I settori interessati dalla proroga sono numerosi e strategici: infrastrutture critiche, sanità, istruzione, gestione del lavoro, servizi finanziari, sicurezza, controllo delle frontiere, amministrazione della giustizia e attività investigative.
Tra gli aspetti più discussi della revisione europea vi è l’apertura all’utilizzo di dati personali e persino dati sensibili per individuare e correggere eventuali discriminazioni algoritmiche. Il nuovo impianto normativo consentirebbe infatti il trattamento di informazioni relative a salute, orientamenti religiosi o politici, appartenenza sindacale, dati biometrici e genetici senza necessità di consenso, purché l’obiettivo sia quello di ridurre bias e distorsioni decisionali.
Una previsione che, secondo molti osservatori, potrebbe aprire scenari delicati sul fronte della protezione dei dati e del rischio di utilizzi impropri.
Slitta inoltre al 2 dicembre 2026 l’obbligo di watermarking dei contenuti generati artificialmente. Le piattaforme dovranno rendere riconoscibili immagini, video, audio e testi creati o modificati tramite IA, introducendo strumenti di tracciabilità e trasparenza per contrastare manipolazioni e deepfake.
Sul fronte della sicurezza digitale, il regolamento europeo introduce anche un divieto esplicito per le applicazioni di “nudificazione” e per i sistemi capaci di creare contenuti sessualmente espliciti senza consenso o materiale riconducibile ad abusi su minori.
Le aziende avranno tempo fino a dicembre 2026 per adeguare i propri sistemi, mentre il dibattito europeo continua a oscillare tra esigenze di innovazione tecnologica, tutela dei diritti fondamentali e necessità di costruire un quadro normativo realmente applicabile in un contesto in continua evoluzione.
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