Dopo tredici anni la legge professionale cambia, ma non ancora. La legge 28 luglio 2026, n. 137, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto ed entrata in vigore il 16 agosto, è una legge delega: fissa principi e criteri direttivi e rinvia a uno o più decreti legislativi la riscrittura della disciplina oggi contenuta nella legge 247/2012.
Il termine ordinario per l’esercizio della delega scade il 16 febbraio 2027. L’articolo 1 prevede però un meccanismo di scorrimento: gli schemi vanno trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti, che dispongono di trenta giorni; se quel termine viene a cadere nei trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza della delega, quest’ultima è prorogata di altri trenta giorni. Nella prospettiva più realistica, dunque, l’orizzonte è la seconda metà di marzo 2027. È poi previsto un ulteriore spazio di dodici mesi per i decreti correttivi e integrativi.
È in questa fase che si decide la riforma. La delega detta un’architettura, non regole immediatamente applicabili: fino ai decreti, nessuna delle novità qui richiamate produce effetti.
Identità della professione e attività riservate
Il primo asse riguarda il ruolo dell’avvocato. Libertà, indipendenza e dignità sociale vengono elevati a principi ordinamentali, insieme al rafforzamento del segreto professionale, dichiarato inviolabile e indisponibile, e al ripristino del giuramento, soppresso nel 2012.
Sul piano delle attività esclusive, restano riservate assistenza, rappresentanza e difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nella mediazione obbligatoria o demandata dal giudice. La consulenza stragiudiziale connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è ricondotta alla competenza degli avvocati; sono espressamente fatte salve le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate. Da qui la previsione, destinata a far discutere, della nullità delle pattuizioni che prevedano corrispettivi in favore di soggetti non iscritti all’albo per tali attività.
Compenso e forme organizzative
Il compenso resta liberamente pattuito, salvi i casi coperti dall’equo compenso, e può essere parametrato al raggiungimento degli obiettivi, purché proporzionato all’attività ai sensi dell’articolo 2233 c.c. e fermo il divieto di cui all’articolo 1261 c.c., che continua a precludere il patto di quota lite in senso proprio. I parametri ministeriali saranno aggiornati ogni due anni su proposta del CNF. Novità di rilievo pratico: in caso di procedimento definito con accordo di qualsiasi natura, tutti i soggetti coinvolti rispondono in solido del compenso dovuto agli avvocati, salvo diversa pattuizione.
Sul fronte organizzativo, la professione potrà essere esercitata tramite associazioni, reti — anche multidisciplinari, purché vi partecipino almeno due avvocati iscritti — e società tra avvocati, con almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto in mano a professionisti iscritti agli albi. L’incarico resta però sempre personale, con responsabilità illimitata dell’avvocato in solido con la struttura: la forma collettiva non diluisce il rapporto fiduciario né la responsabilità professionale.
Trova infine disciplina organica la monocommittenza, cioè l’attività resa in via continuativa da un avvocato in favore di un altro professionista o di una struttura associativa o societaria, con l’obiettivo dichiarato di tutelare chi entra nel mercato garantendo indipendenza di giudizio e compenso congruo.
Accesso, formazione e disciplina
Il tirocinio conserva la durata di diciotto mesi — non si tratta quindi di una riduzione, contrariamente a quanto talvolta si legge — ma cambia struttura: dodici mesi di formazione obbligatoria presso scuole forensi o soggetti accreditati dal CNF, con prova finale che diventa condizione per il certificato di compiuto tirocinio.
L’esame di Stato si terrà in un’unica sessione annuale e sarà articolato in due prove scritte e una orale. Le prove scritte, in presenza e con videoscrittura, consisteranno in un parere motivato e in un atto giudiziario, con il solo ausilio dei codici annotati; l’orale ruoterà attorno alla soluzione di un caso pratico e comprenderà un quesito su ordinamento, deontologia e previdenza forensi.
La formazione continua passa da biennale ad annuale, presidiata da sospensione amministrativa immediata in caso di inadempimento, salvo recupero entro il primo quadrimestre dell’anno successivo, con esenzioni per titolari di cariche istituzionali e per docenti e ricercatori in materie giuridiche, deontologia esclusa.
Quanto alla disciplina, l’azione si prescrive in sei anni dal fatto, prorogabili non oltre un quarto; è introdotto un rito semplificato per condotte di minima entità, definibile con richiamo verbale, ed è ammessa la riabilitazione, una sola volta, per l’iscritto condannato in via definitiva a sanzione diversa dalla radiazione.
Ordini, albi e infrastruttura digitale
CNF e ordini circondariali sono qualificati enti pubblici non economici a carattere associativo, vigilati dal Ministero della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria. I consigli durano tre anni, con limite di tre mandati consecutivi e sistema elettorale fondato su candidature individuali, tutela delle minoranze ed equilibrio tra i sessi.
Presso ciascun ordine nasce l’albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo, con evidenza di chi opera in forma collettiva e della struttura di appartenenza. È prevista inoltre l’istituzione di un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e dei provvedimenti su iscrizioni e cancellazioni, accessibile a ordini, consigli distrettuali di disciplina, CNF e Cassa forense. Il regime delle incompatibilità si allenta: diventano compatibili, previa iscrizione nei rispettivi albi, le professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, oltre all’amministrazione di condominio e all’attività di agente sportivo.
Chiude il quadro la clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Un vincolo non neutro, se si considera che la riforma affida agli ordini l’onere di reggere scuole forensi, albi telematici e archivi centralizzati.
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