14 Settembre 2020 -

Domicilio digitale. Sanzioni in caso di mancata comunicazione

L’art.1 comma 1, n-ter, del Codice dell’Amministrazione Digitale definisce il domicilio digitale come “indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari…

L’art.1 comma 1, n-ter, del Codice dell’Amministrazione Digitale definisce il domicilio digitale come “indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS»,valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”.

L’importanza del domicilio digitale trova uno dei più recenti riconoscimenti nel D.L. Semplificazioni, n. 76/2020, che all’art. 37 stabilisce le “disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti”.

Il Decreto impone ai professionisti iscritti ad albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato di comunicare il proprio domicilio digitale all’ordine o al collegio di appartenenza e al registro delle imprese.

Ordini e collegi raccoglieranno tutti i domicili digitali, insieme ai dati identificativi dei professionisti, in un elenco telematico a disposizione delle pubbliche amministrazioni.

Da questa dinamica sono esclusi i revisori legali e le società di revisione legale, che dovranno comunicare il proprio domicilio digitale al Ministero dell’economia e delle finanze o all’incaricato della tenuta del registro a loro dedicato.

CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE

I professionisti che non rispettano l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale incorrono in sanzioni.
La prima è la diffida ad adempiere entro trenta giorni da parte del collegio o dell’ordine di appartenenza. Se questa non viene rispettata, il professionista rischia la sospensione dall’albo o dall’elenco fino alla comunicazione del domicilio.

Anche i collegi e gli ordini possono essere sanzionati qualora dovessero non pubblicare l’elenco dei domicili o non comunicare i dati alle PA o all’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese.
La sanzione consiste nello scioglimento o nel commissariamento del collegio o dell’ordine.

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