Decreto sostegni e bonus famiglie 2021

Arriva il bonus per genitori separati ed il contributo per genitori con figli disabili

All’interno del Decreto Sostegni recentemente approvato sono state inserite nuove misure a sostegno delle famiglie italiane. Nello specifico, sono stati introdotti un fondo per aiutare i genitori separati ed un contributo per i genitori con figli disabili. Tali agevolazioni sono da intendersi comprese negli aiuti e incentivi per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in attesa dell’assegno unico per i figli.

10 milioni di euro per assegno di mantenimento e bonus figli disabili

Tra le conseguenze del Covid-19, vi è la cessazione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di genitori sigle con figli a carico. Da qui, innanzitutto la necessità di istituire un fondo specifico, di 10 milioni di euro, a sostegno proprio di quei genitori in difficoltà. Si tratta di una misura che permetterà di erogare l’assegno integralmente o parzialmente, con un tetto massimo di 800euro mensili.

Il decreto attuativo sarà emanato entro un paio di mesi, e ne definirà altresì criteri e modalità di erogazione. Tuttavia, è già chiaro che si tratta di una misura riservata esclusivamente al mantenimento dei figli. Dunque, ne sono esclusi gli assegni per il coniuge o ex coniuge, in qualsiasi situazione economica ci si trovi.

Infine, il Decreto Sostegni introduce il bonus figli disabili 2021: contributo mensile rivolto solo a madri single disoccupate o monoreddito. Nello specifico: la disabilità del figlio deve essere riconosciuta almeno al 60%; il contributo -al massimo- sarà di 500euro al mese. Tuttavia, alla misura in questione manca ancora il decreto attuativo: bisogna continuare ad attendere anche soltanto per conoscerne criteri e modalità di accesso.

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Decreto sostegni: Enti locali e regioni

Fondi per oltre 1 miliardo a sostegno di Enti locali e regioni

L’aumento dei Fondi agli enti locali e alle Regioni è una delle misure più importanti all’interno del Decreto Sostegni. Infatti, si tratta di contribuiti destinati anche a città d’arte e borghi, per il rilancio del loro patrimonio artistico e culturale. Inoltre, parte andrà ai comuni: verranno colmate le perdite sulle tasse di soggiorno, potenziati asili nido e impianti sportivi comunali.

1,26 miliardi di euro da ripartire con successivo decreto entro giugno 2021

La pandemia scoppiata lo scorso anno ha lacerato il tessuto socio economico già parzialmente compromesso dalle crisi del primo decennio del XXIesimo secolo. Infatti, Comuni, Provincie autonome e Regioni hanno dovuto fornire servizi alla loro cittadinanza, nonostante le loro entrate fossero ridotte prepotentemente. Dunque, appare evidente la necessità di aumentare i fondi per l’esercizio delle funzioni degli Enti locali e delle Regioni.

In particolare, tra il dl Sostegni e la legge di Bilancio, in ballo ci sono 1,5miliardi di euro. Quindi, entro il prossimo 30 giugno, tale ammontare complessivo andrà suddiviso tra Comuni (1,35miliardi) da una parte e Province e Città metropolitane (150milioni) dall’altra. In particolare, 250 milioni andranno al ristoro parziale dei Comuni, che per il crollo del turismo, non hanno potuto riscuotere l’imposta di soggiorno.

Inoltre, particolare importanza assume lo stanziamento di 800 milioni di euro per le imprese di trasporto pubblico locale. Poi c’è il Fondo, di 1 miliardo di euro, previsto per le Regioni a rimborso degli acquisti di DPI e altri beni sanitari. Infine, sempre ai Comuni, 330milioni dal Fondo per la mancata riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché occupazione aree mercati.

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Avvocatura italiana a congresso sulle riforme

Anomalie Servizi PCT – Consultazioni

Si comunica che a causa di anomalie da parte del sistema Ministeriale (non di Servicematica), si stanno verificando delle interruzioni temporanee. Consigliamo di ripetere l’operazione in un secondo momento, se non dovesse andare a buon fine.

Ricordiamo che sarà possibile depositare telematicamente con Service1, creando un nuovo fascicolo ed inserendo il numero di RG.

Avvocatura italiana a congresso sulle riforme

L’OCF e congresso nazionale alla fiera di Roma: affrontare subito problemi della Giustizia

L’avv. Giovanni Malinconico, coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense, richiede la convocazione di un congresso nazionale, da calendarizzare non oltre il prossimo luglio. L’urgenza e la necessità dell’evento scaturirebbero dall’impellenza delle nuove riforme ed investimenti che – a stretto giro- coinvolgeranno l’intero sistema. Le giornate potrebbero essere quelle del 23 e 24 luglio, molto probabilmente in presenza, magari con un numero definito di delegati.

Occasione irripetibile per affrontare problemi strutturali della giustizia e riforme ordinamento giudiziario

12 maggio 2021, l’OCF richiede la convocazione del Congresso Nazionale Forense, da tenersi entro il prossimo luglio. Inoltre, il documento recante in calce la firma del coordinatore avv. Malinconico, specifica che la sessione dovrà tenersi a Roma. Nello specifico, l’area individuata (Fiera di Roma) permetterebbe di realizzare un evento in presenza, seppur ridotta, nei limiti dell’osservanza delle norme anti-Covid.

Dal punto di vista dei temi, ci si concentrerà soprattutto sull’impiego delle risorse del Recovery Fund in ambito giuridico. Infatti, la volontà è di partecipare attivamente ad un’azione condivisa e unitaria, di concerto con le forze politiche. Precisamente, l’intento è di esprimersi riguardo 4 punti stabiliti:

  • L’utilizzo del fondo Recovery Fund per la sostenibilità della giurisdizione e della professione forense;
  • riforma dell’ordinamento forense;
  • riforma dell’ordinamento giudiziario;
  • modifiche statutarie.

Dunque, se è chiaro l’intento dell’OCF di andare al di là delle bandiere politiche, altrettanto chiare sono le tempistiche dettate. In effetti, è lo stesso a specificare: “Vista l’accelerazione [del] Governo […] il Congresso dovrebbe essere convocato subito, entro […] dieci giorni dalla richiesta […]”.

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Dai contributi alle imprese e alle famiglie, passando per il voucher viaggi

Approvato alla Camera il Disegno di legge di conversione del decreto Sostegni: molte le misure per imprese e famiglie. Tra tutti: confermato il Fondo per genitori separati o divorziati, posticipate le scadenze degli sfratti e riconfermato il reddito di cittadinanza. Infine, elargiti ristori alle startup e contributi e finanziamenti per enti locali e regioni; nasce il fondo per le città d’arte.

Decreto Sostegni: aiuti per imprese e famiglie alla luce delle restrizioni anti-contagio.

Mercoledì 19 maggio il decreto Sostegni diventa legge: ennesimo provvedimento in aiuto alle famiglie e imprese colpite dalle conseguenze della pandemia. Dunque, i suoi ambiti di applicazione sono molti: oltre ai già citati, segnaliamo la maggior attenzione rivolta alle donne e giovani. Inoltre, gli sgravi fiscali alle piccole imprese, ai comuni, alle città d’arte e alle attività turistiche della montagna.

La volontà è che il decreto Sostegni costituisca il punto di partenza per introdurre nuove e importanti riforme soprattutto in ambito socio-sanitario. Quindi, più fondi per vaccini e antivirali, per velocizzare la somministrazione delle dosi nonché per un incremento del personale sanitario. Importanti novità anche sul fronte fiscale: stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5000euro e sospensione canone rai per i bar.

Inoltre, particolari tutele ai lavoratori dipendenti e contributi mirati alle partite Iva: confermato il contributo di cassa integrazione per Covid. Agevolazioni per le assunzioni di lavoratori fragili e indennità per i lavoratori dello spettacolo e gli stagionali. Infine, per i genitori: bonus baby-sitter, agevolazioni per lo smart working e congedi straordinari per seguire i figli nella didattica a distanza.

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L’insegnante è un pubblico ufficiale

Interruzione servizi informatici settore penale per modifiche correttive, migliorative ed evolutive in tutti i distretti di Corte di Appello

Si comunica che, al fine di consentire l’installazione di modifiche correttive e migliorative sui sistemi di cognizione penale, si procederà ad attività di aggiornamento nei distretti di Corte di Appello, nel giorno 25/5/2021 dalle ore 14:00 alle ore 17:00.
In detto arco temporale i servizi di deposito sul Portale del Processo Penale Telematico e sul Portale NDR non saranno disponibili, anche se fosse rilasciata la relativa ricevuta di deposito.

Le modifiche potrebbero interessare l’intero territorio nazionale coinvolgendo anche i sistemi del civile.

Link alla notizia: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=pst_3&contentId=NEW9107

L’insegnante è un pubblico ufficiale

Carcere per il genitore che rivolge minacce per i voti del figlio

L’ ordinanza della Cassazione n.14958/2021 stabilisce che rivolgere parole intimidatorie ad un insegnante per condizionarne il giudizio riguardo un alunno, è reato. Infatti, tutelato dall’art.336, l’insegnante riveste il ruolo di pubblico ufficiale: in alcun modo può essere costretto o influenzato. Dunque, per chiunque lo costringa a compiere un atto contrario ai propri doveri, la pena è la reclusione.

Cercare di condizionare preordinatamente la valutazione del docente sul figlio è reato

Napoli. Frase minatoria pronunciata ad un docente per fargli cambiare la valutazione scolastica sul figlio della convivente. Per altro, anche sulla base del riscontro dei testimoni, il contenuto di questa frase pronunciata dal genitore era palese e non equivocabile. Perciò, il gesto dell’uomo è stato ritenuto una minaccia a pubblico ufficiale, violenza che costituisce reato.

Dopo la conferma della sentenza di marzo 2015 da parte della Corte d’Appello, l’uomo ricorre in Cassazione. La difesa dell’imputato si regge sul fatto che nessuno dei testimoni avesse saputo riferire precisamente le espressioni utilizzate dall’uomo. Infatti, sostengono le memorie difensive, l’imputato avrebbe proferito parole di disappunto, non di minaccia, nei confronti del docente.

Tuttavia, la Cassazione non avvalora la tesi della difesa e conferma la pena di 6 mesi di reclusione. Oltre a ciò, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.00 euro in favore della cassa delle ammende. Del resto, già in passato, ad ogni occasione di esprimersi a tal riguardo la Corte di Cassazione aveva chiarito la sua posizione.

 

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Incidente con macchina altrui: chi paga?

In caso di incidente stradale con auto in prestito chi è responsabile

L’ipotesi di usare l’auto in prestito di un’altra persona non è infrequente, anzi, soprattutto nel caso di un familiare.  Dunque, altrettanto raro è l’accadimento di un incidente con macchina altrui: situazione che apre ad un ventaglio di possibilità conseguenti. Dall’incidente causato dal conducente dell’auto in prestito, fino all’incidente con auto rubata, passando per l’incidente causato dall’altro conducente.

Ad ogni tipologia di incidente corrisponde una determinata responsabilità o modalità risarcitoria

Capita spesso di prendere in prestito da o di prestare un’auto ad un’altra persona, ma che succede in caso di sinistro? Innanzitutto, ai sensi dell’art.2054 del Codice Civile, se il conducente provoca l’incidente per colpa propria, il titolare dell’auto è corresponsabile. Tuttavia, in questo caso la responsabilità è solo civile (dunque, relativa al risarcimento danni): la responsabilità penale (del tutto personale) ricade unicamente sul conducente.

Invece, se l’incidente è causato dalla colpa dell’altro conducente, sia il conducente che il proprietario dell’auto hanno diritto di risarcimento. Dunque, l’assicurazione del titolare dell’auto colpevole rimborserà sia per le lesioni fisiche che per i danni materiali. Il risarcimento dei danni fisici e materiali avviene anche nel caso in cui l’auto in prestito sia senza priva di copertura Rc-auto.

L’ultimo caso in esame, è quello dell’incidente realizzato a mezzo e per colpa di auto rubata. Infatti, in questo caso l’intero procedimento differisce dai precedenti per modalità e tempistiche. Qui, il proprietario dell’auto è corresponsabile assieme al conducente (ladro) fino alla mezzanotte del giorno in cui sporge denuncia di furto.

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Nuova posizione del minore nel processo

Nei giudizi che li riguardano, i minori sono parte sostanziale, non soltanto formale

La Corte di Cassazione torna nuovamente a pronunciarsi in merito al ruolo del minore in un procedimento giudiziario per il suo affidamento. Infatti, l’ordinanza n.3159/2021 afferma che il minore -portatore di interessi diversi rispetto a quelli dei suoi genitori- rappresenta una parte sostanziale. Dunque, per tutelare appieno i suoi diritti, egli deve essere ascoltato direttamente attraverso un atto processuale del giudice.

Non ascoltare direttamente il minore rappresenta violazione dei suoi diritti e del contraddittorio

Treviso. Padre ricorre in cassazione dopo la disposizione del Tribunale d’Appello di Venezia di collocare la figlia -minorenne- presso la madre. Non solo: lo stesso Tribunale avrebbe stabilito di lasciar decidere l’affidamento della stessa minore ai Servizi Sociali. Tutto ciò senza che la Corte abbia mai, lamenta l’uomo, ascoltato direttamente la bambina coinvolta.

In effetti, secondo normativa nazionale e internazionale (articoli 337 e 315 bis c.c, comma 3; 336 bis c.p.c; 360 c.p.c., comma 1, n.3; oltre che art.6 Convenzione di Strasburgo 25/01/1996, ratificata con L.n. 77 del 2003; art. 12 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo) tale inadempimento della Corte causerebbe, esso stesso, la nullità dell’intero procedimento. Dunque, per la Suprema Corte il motivo del ricorso è fondato: i minori sono parti sostanziali nei procedimenti giudiziari che li vedono coinvolti. Pertanto, in questi procedimenti giudiziari, il minore deve essere ascoltato direttamente, altrimenti si tratta di violazione del principio di contraddittorio.

Inoltre, la Suprema Corte specifica che esiste un caso in cui si può accettare il mancato ascolto del minore. Si tratta di quando vi sia una espressa motivazione sull’assenza di discernimento che ne giustifichi l’omissione. In tutti gli altri casi, il contributo “indiretto” del bambino non è in alcun modo equiparabile alla sua audizione come atto processuale del giudice.

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Dalla convenzione dell’ONU alle leggi nazionali: opuscolo in difesa dei disabili

Nasce un opuscolo sui diritti delle persone con disabilità: una panoramica di facile consultazione sui reati discriminatori contro le persone i disabili. La volontà è di conciliare tutta la normativa attualmente vigente in materia conciliando il livello internazionale con quello nazionale. Inoltre, all’attenzione per le norme a tutela si affianca un excursus sui reati e comportamenti penalmente rilevanti.

Un’ aggravante speciale se la vittima dell’illecito è una persona disabile

L’OSCAD pubblica “L’odio contro le persone disabili”: opuscolo che sposa l’approccio sancito dalla Convenzione dell’ONU sui diritti delle Persone con disabilità. Infatti, l’idea è che la disabilità scaturisca dall’iterazione tra la minoranza (fisica, mentale, intellettiva, sensoriale) della persona e le barriere che ne impediscono la piena partecipazione alla società. Inoltre, la disabilità (disability) emerge come un insieme di “caratteristiche” da proteggere dal rischio di discriminazione (l’Art. 2 della Dichiarazione universale dei Diritti umani e Art. 14 della “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”).

L’opuscolo chiarisce efficacemente come le tutele nei confronti dei disabili esistano, in Costituzione (artt.2 e 3), anche sul piano nazionale. Inoltre, un focus importante è dato alla condizione di “particolare vulnerabilità”: riconoscimento che implica -necessariamente- una serie importante di diritti imprescindibili. Infatti, secondo l’Art.36 legge 104, quando ad essere vittima dell’illecito è un disabile, deve essere applicata -in maniera trasversale alle diverse fonti del diritto- un’aggravante speciale.

In particolare, nel caso della violenza sessuale (Art.609 bis, comma 2 del Codice Penale) è specificato che -per avere rilevanza penale- l’accertamento dell’abuso della condizione di disabilità deve essere accertato caso per caso. Invece, riguardo i maltrattamenti presso le case di riposo, si fa riferimento alla condizione di disabilità come aggravante ai delitti di percosse, minacce e violenza privata. Infine, bullismo e cyberbullismo: qualora la vittima sia disabile, tutte le fattispecie di reato saranno integrate dalle rispettive aggravanti (Legge n.71/2017, art. 36 o 61, comma 1, n.5).

Opuscolo integrale “L’odio contro le persone disabili”

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