Olimpiadi invernali: l’app spia gli atleti?

Olimpiadi Invernali con app che sembra violare anche la Legge sulla privacy cinese

Per assicurare il contenimento della diffusione del Covid il governo cinese ha pensato a una soluzione: far installare obbligatoriamente agli atleti delle Olimpiadi una app. Tale app si chiama MY2022 e ha la straordinaria capacità di contenere un’ingente mole di dati. Sicché, questo particolare fa sorgere dubbi e perplessità in merito al rischio di privacy a cui si sottopongono gli atleti olimpionici.

MY2022: l’app obbligatoria spia gli atleti olimpionici con la scusa del contenimento del virus

Dunque, dicevamo che MY2022 è l’app che atleti e staff devono scaricarsi per poter partecipare alle correnti Olimpiadi. Tuttavia, da subito si nota che quest’obbligo potrebbe danneggiare i soggetti che essa coinvolge. Difatti, secondo un report del Citizen Lab dell’Università di Toronto, i rischi a cui espone questa app sarebbero molti.

Il difetto è il seguente: l’app si caratterizza di un sistema di cifratura debole e che potrebbe essere aggirato con facilità. In altre parole, per chiunque abbia cattive intenzioni potrebbe non essere un problema avere accesso a messaggi e file che i partecipanti si inviano. Inoltre, vulnerabili paiono anche i flussi di dati raccolti con i moduli presenti sulla app.

Infatti, essi contengono ad esempio dettagli sul passaporto così come informazioni:

  • Demografiche;
  • Mediche;
  • Relative al viaggio dei partecipanti sino a Pechino.

Tra l’altro, non è finita qui: stando sempre al report non è chiaro con chi o quale organizzazione vengono condivise queste informazioni. Quindi, oltre a un problema di sicurezza, c’è anche un problema di trasparenza. Chiaramente, la preoccupazione principale è che il governo cinese si serva di tali informazioni per fini ulteriori che non riguardano le Olimpiadi.

MY2022: l’app spia gli atleti olimpionici e censura 2.500 parole per motivi politici

In aggiunta, quello che può ancora far storcere il naso nei confronti di quest’applicazione è il rischio della censura. Ossia, si noti che l’app contiene una serie di filtri che hanno la capacità di censurare quei contenuti che possono risultare politicamente sensibili. Quindi, sembra piuttosto evidente il tentativo di indirizzare le discussioni a piacimento.

Al proposito, si stimano ben 2.500 parole tra quelle non ammesse dalla censura e che catalogano il messaggio come “pericoloso”. Tra queste, figurano diverse parole che riguardano la politica della Cina e le lotte di potere interne ai partiti. Ad esempio, l’elenco include anche nomi di leader cinesi e delle agenzie governative – come The China National Intellectual Property Administration.

Tuttavia, si tratta più che altro di (lecite) supposizioni: infatti, ad oggi non esiste prova schiacciante che il governo cinese stia davvero sorvegliando gli atleti.

Violazione delle Leggi cinesi? Ecco cosa dicono le normative rispetto al trattamento dei dati

A questo punto, chi stabilisce il limite entro il quale il monitoraggio è lecito e qual è esattamente questo confine normativo? Effettivamente, secondo lo standard nazionale cinese sulla sicurezza dei dati sanitari l’app non sembra ad esso conforme. Invero, la tipologia di dati che sono ammessi a eventuali trattamenti sono esclusivamente quelli trasmessi e archiviati crittograficamente.

non è ciò che avviene con MY2022. Inoltre, secondo l’art. 51 del PIPL (Personal Information Protection Law) i responsabili del trattamento delle informazioni personali devono adottare delle misure tecniche di sicurezza. Ad esempio, la crittografia e l’anonimato per salvaguardare i dati personali.

Inoltre, l’art. 27 della DSL richiede che i responsabili del trattamento dei dati particolarmente sensibili facciano attenzione a una cosa. Ovvero, dare una corretta informazione in merito alle persone o organizzazioni responsabili della sicurezza e della protezione dei dati.

Che dati raccoglie MY2022?

Per quanto riguarda gli utenti domestici, l’app MY2022 raccoglie i seguenti dati:

  • Nome;
  • Numero di identificazione nazionale;
  • Telefono;
  • Indirizzo e-mail;
  • Immagine del profilo;
  • Informazioni sull’occupazione.

Ora, queste informazioni vengono poi condivise con il Comitato Organizzatore di Pechino per le Olimpiadi del 2022.

Invece, per quanto riguarda gli utenti internazionali l’app ricava differenti informazioni personali, maggiormente identificabili. Ad esempio, le informazioni sul viaggio degli utenti e sul passaporto (con date di emissione e di scadenza), nonché l’organizzazione a cui appartengono.

Inoltre, secondo quanto si scrive nel Trattamento di dati della salute dell’applicazione, si evince che vengono raccolti dati su:

  • Stato di salute giornaliero degli utenti;
  • Condizione di vaccinazione COVID-19;
  • Risultati dei test COVID-19.

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Il caos normativo generato dal Covid

Proliferazione di direttive nell’epoca pandemica rende la comprensione delle stesse confusa e difficile

Dove sono finiti i codici? Ecco ciò che ci si chiede in questo periodo di caos normativo in cui è necessario inseguire e contrastare la pandemia da Covid-19 in atto. Effettivamente, un comune cittadino che si rapporta per esempio al decreto legge n. 1 di quest’anno verrà rimandato ad almeno altri tre testi di legge per la sua totale comprensione. Quindi, vediamo perché sarebbe importante un’operazione di unificazioni dei testi normativi.

Codici per l’unitarietà dopo il caos normativo che genera il Covid

Che siano codici o testi unici poco importa perché a entrambi si accomuna il fine dell’unitarietà. Tuttavia, mentre i primi riassestano le regole e le semplificano se possibile; i secondi sono più che altro compilativi. Si ricordi per esempio il periodo che va dal 2005 al 2010, in cui si operava un’azione di sfoltimento e codificazione di molte leggi.

Ad esempio, si dava così vita ai codici:

  • Antimafia;
  • Amministrativo;
  • Turismo;
  • Ordinamento militare.

In seguito, si assiste però ad un rallentamento in questo senso. L’ultimo intervento che si ricordi riguarda il Codice della crisi d’impresa che risale al 2019 e che ha preso vita a singhiozzi.

Indubbiamente, uno dei motivi principali di questo freno è la pandemia Covid-19, che ha reso necessario concentrare la creazione di norme per sé. L’ultimo rapporto dell’Osservatorio sulla legislazione della Camera dei Deputati rileva che tra ottobre 2020 e giugno 2021 si sono approvate 50 leggi. Ossia, 12 in più di quelle che si bloccavano tra ottobre 2018 e giugno 2019, per esempio.

Un ulteriore prova del caos normativo corrente è l’ultima Legge di Bilancio. Infatti, essa si compone di un unico articolo che si snoda in più di mille commi.

Combattere il caos normativo: Carbone del Consiglio di Stato propone di ispirarsi alla Francia

A tal proposito, interviene il Presidente della sezione sugli atti normativi del Consiglio di Stato Luigi Carbone, con queste parole:

“Poiché la necessità di ridurre lo stock normativo e di combattere l’inflazione legislativa resta, il tema della codificazione è quanto mai attuale. Anche perché sui codici esistenti è mancato un intervento di manutenzione continua. Si sono ridotti a ‘superfetazioni’ normative: si sono aggiunti pezzi senza quel disegno di innovazione e riforma che dovrebbe contraddistinguerli. La predisposizione di un codice non deve rispondere solo a esigenze sistematiche, ma essere anche l’occasione per semplificare e venire incontro alle esigenze di cittadini e imprese”.

Tuttavia, si tratta di una prospettiva non attuabile nel breve periodo. In effetti, Carbone fa poi notare che in suolo francese questo procedimento continua da una trentina d’anni. E, aggiunge che serve non solo tempo ma anche una regia centralizzata, una commissione ad hoc.

Dunque, chi potrebbe ricoprire questo ruolo di direzione? Ad esempio, in Italia c’è il Consiglio di Stato, che è già investito dalla legge n. 400 del 1988. Nello specifico, l’art. 17-bis tratta di tale ruolo nel merito della redazione dei testi unici.

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Interruzione programmata dei servizi informatici settore penale in tutti i distretti di Corte di Appello

Al fine di consentire l’installazione di modifiche correttive sui sistemi di cognizione penale, in tutti i distretti di Corte di Appello si procederà all’interruzione dei relativi servizi dalle

15:00 di giovedì 10 febbraio alle 11:00 di venerdì 11 febbraio p.v.

In detto arco temporale i servizi di deposito sul Portale del Processo Penale Telematico e sul Portale NDR non saranno disponibili, anche se fosse rilasciata la relativa ricevuta di deposito.

Le modifiche potrebbero interessare l’intero territorio nazionale coinvolgendo anche i sistemi del civile.

Ricordiamo che sarà possibile depositare telematicamente con Service1, creando un nuovo fascicolo ed inserendo il numero di RG

In Italia più revisori legali che in tutta la UE

Revisori legali numerosi in Italia rispetto al resto dell’UE, ma con pochi incarichi

Ci sono più di 122mila revisori legali in Italia che tuttavia nel 67% dei casi risulta inattivo. Dunque, molti di questi non esercitano la professione e i guadagni derivano per la maggiore dalle poche società di revisione esistenti. Nello specifico, i ricavi più significativi si riscontrano nelle cosiddette Big Four, le quattro società di revisione che si spartiscono il mercato mondiale.

Report Ministero dell’Economia sul mercato: in Italia molti revisori legali ma inattivi

Per comprendere meglio la disparità tra numero di revisori e possibilità d’impiego si pensi che in Germania se ne contano 17mila e in Francia 13mila. Dunque, una differenza significativa rispetto al numero italiano, che purtroppo si ritrova spesso senza lavoro da diversi anni. Dunque, la maggior parte degli iscritti fa parte dei revisori in maniera fittizia: quasi 84mila soggetti non svolge l’attività da almeno tre anni.

È il Ministero dell’Economia a effettuare l’analisi di questo mercato e a condividerne i risultati nel Registro dei Revisori Legali. Inoltre, il Ministero interviene su questa realtà agendo su due fronti differenti. Ovvero, con:

  1. La sospensione e successiva cancellazione di chi non è in regola con il contributo annuale d’iscrizione, che attualmente è di 35 euro;
  2. Il controllo sul rispetto degli obblighi di formazione.

Disparità tra società e professionisti nello spartire gli incarichi

Per quanto riguarda il valore di tale mercato, il report chiarisce che esso corrisponde al valore di oltre 700 milioni di euro. In aggiunta, si nota che i professionisti svolgono incarichi di piccola-media entità con corrispettivi di circa 10mila euro. Invece, i mandati di maggior rilievo si ricoprono da società che gestiscono quasi tutti gli incarichi sopra i 30mila euro.

Quale sarà il motivo dietro questa distinzione? Secondo il Mef sono più fattori a influenzare la scelta, ossia:

  • Reputazione;
  • Capacità di emergere e distinguersi dalla concorrenza;
  • Copertura geografica maggiore;
  • Capacità d’investire in risorse professionali.

Di conseguenza, sebbene gli incarichi che i professionisti ricoprono sono il 77% del totale, le società di revisione si aggiudicano comunque la fetta maggiore del mercato.

Sospensione per morosità degli iscritti non in regola coi contributi

Ora, notiamo che si rileva un calo del 21% di iscritti al Registro dei revisori da gennaio 2018 a novembre 2021. Ebbene, solo negli ultimi due anni sono scomparse oltre 14mila posizioni. È in buona parte un effetto della decisione del Mef di procedere alla sospensione per morosità degli iscritti non in regola con il contributo annuale.

Inoltre, nel 2020 e 2021 il Ministero vara quattro decreti con altrettanti elenchi di professionisti e società sospesi. Questi hanno almeno sei mesi di tempo per regolarizzare la loro posizione. Solo a seguito dei primi due decreti (dall’iter concluso), sono cancellate 8.483 persone fisiche e 35 società. Invece, dei circa 5.200 revisori sospesi con gli ultimi due decreti, 2.561 devono ancora mettersi in regola.

L’importanza della formazione professionale

Infine, è in arrivo anche la stretta nei confronti dell’educazione e formazione professionale. Effettivamente, secondo il report la partecipazione al primo triennio formativo è stata “non del tutto soddisfacente”.

Il 19 ottobre scorso entra in vigore il decreto ministeriale 135/2021Questo riguarda la procedura per l’adozione delle sanzioni per chi viola le norme sui revisori legali e le società di revisione. Dunque, inclusi gli obblighi di formazione. Per concludere, il Ministero ammette che gli iscritti si possono mettere in regola con il triennio 2017-2019 entro il 16 febbraio.

 

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Censimento avvocati 2022 con Cassa Forense: via al questionario con domande e risposte fondamentali per la relazione del Rapporto Annuale sull’Avvocatura Italiana per il 2022. Si tratta di un lavoro che realizzano Cassa Forense in collaborazione con la Fondazione Censis. Il fine di tale questionario è verificare quali sono le effettive condizioni degli avvocati in Italia.

Censimento avvocati 2022 con Cassa Forense: il fine e il contenuto del questionario

Innanzitutto, si noti che il questionario per l’anno 2022 presenta una novità inedita. Ossia, la suddivisione in due sezioni dedicate a:

  • Avvocatura al femminile: per valorizzare le diverse fasi della vita professionale delle donne;
  • Indagine qualitativa sul mercato dei servizi legali in Italia.

risultati finiranno in un Rapporto che Cassa Forense presenterà a marzo 2022.

Ora, quali sono i contenuti del questionario? Il focus riguarda la distribuzione del fatturato nel 2021 per tipi di:

  • Clienti;
  • Attività;
  • Mercati (locale, regionale, nazionale);
  • Numero di persone che lavorano stabilmente nello studio/società;

Inoltre, agli avvocati si chiede anche:

  • Una valutazione dei principali fattori di rischio per i redditi futuri degli avvocati;
  • Il numero di ore dedicate dalla professione;
  • redditi dell’avvocatura femminile.

Il questionario si compilerà in un’unica soluzione. Oppure, lo si potrà salvare e compilare successivamente e resterà disponibile fino al 31 gennaio. Successivamente, i risultati si rielaborano in maniera aggregata e, in uno ai “Numeri dell’Avvocatura” predisposti dall’Ufficio Attuariale di Cassa Forense.

Rapporto Celsis a confronto con l’anno passato

L’ultimo rapporto Censis si soffermava sugli effetti della pandemia e sull’impatto con professione. A confronto del rapporto 2021 la situazione lavorativa risulta più critica per 7 professionisti su 10. In particolare, ci sono maggiori difficoltà e incertezze per il 32,9% del campione.

Invece, le condizioni di maggiore criticità riguardano le donne avvocato (37,5%) e gli avvocati con residenza al Sud (43,2%). Infine, ognuno di questi elementi sarà oggetto di approfondimento nel prossimo Rapporto Censis 2022 sull’Avvocatura.

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Scuola di alta formazione per Avvocati

Ecco il bando prorogato per iscriversi alla Scuola di Alta Formazione per Avvocati

Si proroga al 15 febbraio la scadenza per iscriversi alla scuola di alta formazione per gli avvocati in diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni. Si tratta di una scuola diretta dall’Avv. Carolina Valensise e promossa da CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni. L’offerta formativa rispetta la Legge n. 206/2021, che contiene la delega al Governo per la riforma del processo civile.

Proroga scadenza d’iscrizione alla scuola promossa da CAMMINO per diritto alle persone

Il fine della scuola è quello di assicurare un’alta formazione e qualificazione professionale degli avvocati. Nello specifico, degli avvocati che si occupano di diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni, sia sostanziale che processuale in ambito interno e con approfondimenti in quelli europeo e internazionale. Questo ai sensi della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 – Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense.

Dunque, l’obiettivo dei corsi è trasmettere agli avvocati tutte le competenze necessarie per garantire al cliente la migliore assistenza tecnicagiudiziale e stragiudiziale. Ovvero, si persegue:

  • Conoscenza della materia, sostanziale e processuale;
  • Acquisizione di competenze tecniche per poter redigere atti, argomentazione, difesa e trattazione della causa. Sia nella negoziazione che nelle procedure di risoluzione alternative delle controversie;
  • Rigore deontologico nell’approccio con il Cliente, con i Colleghi e con i Magistrati. Sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
  • Acquisizione di una consapevolezza piena del ruolo che l’avvocato svolge nell’assistenza, rappresentanza e difesa.

Inoltre, si intende raggiungere gli obiettivi attraverso discussioni in aula per individuare le soluzioni ai casi in prospetto. Poi, si prevedono esercitazioni scritte di pareri e atti giudiziari, così come simulazioni di procedimenti giudiziari ed extragiudiziari.

Invece, per quanto riguarda il profilo deontologico, si approfondirà il comportamento dell’avvocato in udienza con la controparte. Allo stesso modo, lo si farà con il cliente e con il giudice.

 

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La sicurezza sul lavoro si combatte anche con l’innovazione

Infortuni sul lavoro: la prevenzione è possibile con un’adeguata innovazione delle macchine

Nonostante il progresso tecnologico, la possibilità dello smart working e i vari lockdown recenti, gli infortuni sul lavoro non sembrano diminuire. Tuttavia, l’innovazione industriale in legame ai macchinari può migliorare la sicurezza sul lavoro. Allo stesso tempo, può ridurre l’impatto delle malattie professionali e scongiurare le morti sul lavoro. Vediamo come.

Innovazione tecnologica per sicurezza sul lavoro: normative adeguate e rispettate per l’uso dei macchinari?

INAIL riporta che nei primi nove mesi del 2021 le denunce di infortunio sul lavoro sono state ben 396.372, con un incremento del 8,1% rispetto al 2020. Secondo un confronto Eurostat con gli altri Paesi europei, l’incidenza infortunistica italiana è nella media. Tuttavia, del numero di denunce stimate, 910 avevano esito mortale: in questo caso l’Italia è il paese col peggiore risultato.

Nello specifico, il settore manifatturiero è quello tra i più colpiti da episodi d’infortunio. E, nel corso del 2021 il numero aumenta del 6,5%. Effettivamente, è in questo campo che si utilizzano quotidianamente automazione industriale e l’impiego dominante delle macchine.

Le ispezioni e il mancato rispetto delle normative vigenti

Dunque, quali sono le principali cause che scatenano tali incidenti? Al proposito, nel corso del 2020 INL effettua 57.979 attività ispettive e oltre 25mila verifiche e accertamenti. In tal modo, riescono a stabilire quali siano le maggiori irregolarità o inadempienze del settore manifatturiero nei confronti delle normative vigenti in materia.

Tale azione ispettiva si svolse in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si riferì ad 10.069 aziende. Di queste, 8.068 risultarono irregolari con un tasso d’irregolarità del 79,3%. In particolare, si rileva come le inadempienze nel manifatturiero riguardino per un 15%:

  • Macchine;
  • Attrezzature;
  • Dispositivi di Protezione non idonei.

Il problema è che molte aziende ignorano i necessari aggiornamenti tecnologici dei macchinari per continuare a usare attrezzature obsolete. Tra l’altro, queste non sono conformi alle Direttive Comunitarie in materia di Sicurezza – prima fra tutte, la Direttiva Macchine 2006/42/CE. Le cause d’insubordinazione possono essere molteplici, tra cui:

  • Crisi economica;
  • Poca propensione o capacità d’investimento delle PMI;
  • Complessità burocratica.

Innovazione tecnologica per sicurezza sul lavoro: Direttiva Macchine e idoneità delle attrezzature sul lavoro

Oggigiorno, la Direttiva Macchine 2006/42/CE è in fase di rivisitazione. Si tratta della norma che a livello comunitario rappresenta più di tutte una garanzia. Una garanzia per l’immissione sul mercato di Macchine e Attrezzature di lavoro sicure, progettate e realizzate secondo le migliori tecniche disponibili per la salvaguardia della sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori.

In particolare, l’idoneità delle Macchine e Attrezzature di lavoro si evince nell’obbligo da art. 71 comma 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81:

“Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie”.

Inoltre, tale rimarca una prescrizione di carattere generale, al contempo rigorosa e restrittiva: nei luoghi di lavoro non si possono utilizzare macchine e attrezzature non “idonee ai fini della sicurezza”. E, nei confronti del Datore di lavoro, si applicano gli obblighi previsti dall’ articolo 18 comma 1 lettera z) del medesimo decreto:

“Il Datore di Lavoro deve aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”.

Aggiornamenti della Direttiva

Nel corso del 2020, la Commissione Europea ritiene di dover apportare degli aggiornamenti della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Questo alla luce dell’impatto delle evoluzioni tecnologiche al servizio dei Processi produttivi. Successivamente, il 21 aprile 2021 pubblica la proposta di Regolamento Macchine.

Cosa apporta di nuovo tale Regolamento? Qui, si tengono in considerazione alcuni elementi “qualificanti”, come:

  • Sviluppo tecnologico delle Macchine;
  • Possibili rischi indotti dall’IoT, dall’AI, dallo scambio di dati fra IT e OT e dall’esposizione agli attacchi cyber.

Sono soggetti al Nuovo Regolamento Macchine i componenti fisici delle Macchine, ma anche i componenti digitali, ovvero i software. Inoltre, per essere immessi sul mercato europeo dovranno anche essere marcati CE.

 

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Bollette, azzerati gli oneri alle imprese

Primo trimestre del 2022 con copertura economica grazie alle aste di CO2

Arera azzera per il primo trimestre del 2022 gli oneri generali di sistema per tutte le medio-grandi imprese con potenza pari o superiore a 16,5 kW. Il provvedimento vuole essere un aiuto contro l’impatto dell’aumento del prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso. Inoltre, esso applica quanto si prevede con il decreto Sostegni-ter del 21 gennaio scorso.

Bollette senza gli oneri sulle imprese grazie alle aste di CO2

È grazie al ricavo delle aste di CO2 che si provvede alla copertura economica dal valore pari a 1.2 miliardi di euro. In merito, il decreto individua come beneficiari di tale aiuto le utenze oltre i 16,5 kW, in media, alta e altissima tensione. In particolare, quelle degli usi di illuminazione pubblica di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Tuttavia, tali utenze non sono le sole a ricevere aiuti. Infatti, si adopera una misura analoga per i clienti domestici e le piccole imprese in bassa tensione, ossia con potenza sotto i 16,5 kW. Effettivamente, si tratta di una misura già in previsione da parte dell’Autorità in occasione dell’aggiornamento trimestrale delle condizioni di tutela dello scorso fine dicembre, da Legge di Bilancio 2022.

Conguaglio oneri anche con fatture già emesse e incassi stimati

Ora, per quanto riguarda quelle fatture relative alla fornitura di elettricità ed emesse tra gennaio-31 marzo 2022, i conguagli che spettano si effettuano entro la seconda bolletta successiva. Nello specifico, se l’offerta commerciale non prevede l’applicazione diretta delle componenti degli oneri generali ciascun venditore dovrà garantire al cliente una riduzione della spesa. Questa sarà pari alla differenza tra i valori delle aliquote degli oneri senza e con azzeramento.

Infine, si noti che la restituzione del decreto Sostegni-ter ammonta a 1,5 miliardi secondo quanto stima la Ragioneria generale: così si legge nella relazione tecnica al provvedimento. Inoltre, la norma “intende stabilizzare il trattamento” degli impianti di rinnovabili finora incentivati. Tuttavia, escludendo quelli considerati piccoli, ovvero fino a 20 kW e “vincolando gli operatori a restituire gli extraprofitti guardando alla vendita dell’energia rispetto ad un prezzo ’equo’ ante-crisi”.

La stima viene definita “ragionevolmente conservativa”.

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Rinviata ad aprile l’udienza processo Zaki

Rinviata udienza “decisiva” per Patrick Zaki, imputato per diffusione di notizie false

Patrick Zaki annuncia che il suo processo è rinviato al prossimo 6 aprile. Però, sarebbe stato ieri il giorno della quarta udienza, quella che doveva decidere delle sue sorti: altri 5 anni in carcere o libertà. Dopo 22 mesi di custodia cautelare in carcere, Patrick viene rilasciato l’8 dicembre scorso, ugualmente imputato nel processo a suo carico per “diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese”.

Rinvio dell’udienza decisiva per il processo Zaki, in stallo l’ottimismo per la libertà

Patrick Zaki è un attivista per i diritti umani e studente dell’ateneo di Bologna. Ieri poteva coincidere con il giorno della sua libertà ma il processo e l’ultima udienza in agenda subiscono un rinvio. Il contesto è Mansura, sua città natale sul delta del Nilo, in Egitto. Qui, si terrà il procedimento presso il tribunale speciale per le seguenti accuse:

  • Minaccia alla sicurezza nazionale;
  • Incitamento a proteste illegali;
  • Sovversione;
  • Diffusione di notizie false;
  • Propaganda per il terrorismo.

In merito, il portavoce di Amnesty International in ItaliaRiccardo Noury commenta:

“È un’attesa ancora enormemente lunga quella di Patrick per avere finalmente la sua libertà. È una data che ricorre quella del 6 aprile: nel 2020 e nel 2021 c’erano state altre udienze in questa data. Speriamo che sia l’ultimo giorno in cui Patrick si presenterà di fronte a un giudice e fino ad allora c’è da aspettare, da stargli vicino e accompagnarlo in questa lunga attesa di quella che speriamo sia l’ultima udienza”.

Processo Zaki, rinvio udienza ad aprile: libertà o condanna a cinque anni di carcere?

Le persone coinvolte erano per la maggiore ottimiste al proposito della sua libertà, ma la possibilità di una condanna a cinque anni di carcere non è del tutto impossibile. Ricordiamo che Patrick veniva rilasciato l’8 dicembre scorso, pur restando imputato nel processo a suo carico per “diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese”.

Nello specifico, secondo la Procura il reato si perpetrava con un suo articolo del 2019. Il contenuto riguardava la persecuzione dei cristiani in Egitto da parte dell’Isis e la discriminazione dalle frange della società musulmana. Ora, sottolineiamo che il massimo della pena per questo tipo di accusa è di cinque anni di reclusione.

Dunque, né Patrick né i suoi legali sembrano preoccupati per le accuse di istigazione al terrorismo che lo tenevano per oltre un anno e mezzo in custodia cautelare. Inoltre, non si da già più peso alle imputazioni sui 10 post Facebook di controversa attribuzione, sebbene formalmente non archiviate. Quindi, per dar vita al processo imperniato sull’articolo sui copti.

 

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NFT: norme sulla successione ereditaria

Quali norme regolano la successione ereditaria del fenomeno odierno Non-Fungible Token?

Si sa, il digitale diventa giorno per giorno sempre più dominante nelle nostre vite, tanto da andare a sostituire alcuni oggetti o servizi in passato più concreti. Così, come si sta affiancando alle banconote il denaro digitale o ai documenti burocratici i form online, anche nel mondo dell’arte da tempo ci si sta interessando ai contenuti digitali. In particolare, il fenomeno degli NFT è sempre più nella bocca di tutti. A tal proposito, si tratta di beni digitali a contenuto patrimoniale? E quali norme ne regolano quindi la successione ereditaria?

NFT: beni digitali a contenuto patrimoniale? ecco le norme del mondo dell’arte

Grazie al progresso, alle conseguenti creazioni elettroniche con prestazioni eccezionali, così come a nuove tecnologie, sempre più persone si affacciano a servizi differenti. Ad esempio, i collezionisti inseguono i Bitmonds, collezionabili digitali che appaiono come diamanti colorati in 3D. Oppure, investitori di tutto il mondo comprano e vendono da tempo le criptovalute, denaro digitale che esiste generalmente nella blockchain.

Ora, in ambito artistico è sempre più in voga il fenomeno dei Non-Fungible Token (NFT), ossia opere completamente digitali. Queste sono vendibiliacquistabili e visibili in gallerie d’arte, come il Dynamic Art Museum (DART) che attualmente ospita la Mostra 2121 sulla Crypto art.

Di conseguenza, il patrimonio di ciascuno di noi si compone di nuovi beni, di estremo valore personale, culturale e patrimoniale. Ovvero, i beni digitali, che vanno a integrare l’eredità digitale.

Legge sul diritto d’autore e beni digitali: contenuto patrimoniale e personale

A questo punto, per comprendere il fenomeno della successione digitale nella sua complessità occorre fare un primo passo nel distinguere tra:

  • Beni digitali a contenuto personale: si valutano solo nel caso in cui rispondano a interessi familiari, affettivi o sociali. Ad esempio, email o fotografie di famiglia, scritti personali o referti sanitari, e così via;
  • Beni digitali a contenuto patrimoniale: si annoverano i beni dal valore economico intrinseco. Ossia, le criptovalute, le fotografie digitali d’autore, le progettazioni di architettura, gli scritti di un autore, i collezionabili virtuali.

In particolare, i beni che riguardano l’ultima categoria rientrano tra le opere creative dell’ingegno soggette alla Legge n. 633/41 sul diritto d’autore.

Dunque, cosa non è ad esempio un bene digitale seppur appartenendo in qualche modo a quest’ambito? Un account, nonostante si possa usare per acquistare opere d’arte non si annovera come bene digitale. Infatti, è una semplice relazione contrattuale tra il fornitore del servizio online e l’utente.

A tal proposito, gli account di cloud storage si utilizzano da artisti e da collezionisti di opere d’arte digitale. Tuttavia, anche gli account possono avere un valore patrimoniale (artistico e culturale) che deriva dal loro contenuto.

Eredità digitale: quanto è importante la trasmissione delle credenziali

Ora, notiamo che la prima ordinanza in merito all’eredità digitale risale al 9 febbraio 2021 ed è del Tribunale di Milano. È molto importante prestarle attenzione in vista della trasmissione delle credenziali di accesso per ottenere il possesso del patrimonio ereditario. Tali credenziali si trasmetteranno a:

  • Device;
  • Singoli file;
  • Wallet hardware;
  • Account cloud cifrati.

Dunque, per capire l’importanza della consapevolezza di questa trasmissione si pensi anche solo allo scenario seguente. Se un artista o collezionista non pianifica nel modo giusto la consegna della password personale agli eredi il suo patrimonio artistico si perderà per sempre.

Nel caso particolare di una trasmissione senza testamento, si dovranno prima di tutto rinvenire i supporti fisici del defunto. Qui, è dove saranno memorizzate opere d’arte e collezioni private, così come altri beni digitali. Se tali beni saranno protetti da password si dovrà ricorrere all’aiuto di un informatico forense. Dunque, si dovrà forzare l’accesso con tecniche simili a quelle della polizia giudiziaria.

Invece, per quanto riguarda gli account che contengano opere d’arte si potranno richiedere i dati ai singoli fornitori come da ex art. 2 terdecies del d.lgs. 196/2003.

Infine, il procedimento per il recupero degli NFT è più complicato. Difatti, il defunto possedeva un wallet privato (hardware o software) il recupero degli NFT potrebbe rivelarsi impossibile. Effettivamente, la crittografia della chiave di accesso è spesso insuperabile anche attraverso l’informatica forense.

Come garantire la trasmissione del patrimonio artistico digitale degli NFT

Dunque, come si può agire nel modo migliore per assicurarsi la trasmissione del patrimonio digitale?

Una soluzione potrebbe essere quella dell’esecutore testamentario, ossia un soggetto che già custodisce delle credenziali di accesso. Tuttavia, anch’esso non si esenta dal rischio. Infatti, l’esecutore potrebbe non accettare l’incarico, rendendo inattuabile le volontà del defunto.

Ne si rileva che non esiste nel nostro ordinamento uno strumento specifico. E dunque, una soluzione si deve rinvenire nel mandato post mortem exequendum. Ovvero, un contratto in forza del quale un professionista di fiducia (il mandatario) che l’artista o collezionista nomina, si obbliga, nei confronti di questi, a consegnare le password. E lo farà solo a morte avvenuta e a un determinato soggetto.

Tuttavia, si tratta di un contratto idoneo a incidere sull’assetto dei rapporti giuridici del de cuius dopo la sua morte. Di conseguenza, per evitarne la nullità, il mandato post mortem exequendum potrà essere utilizzato per garantire il passaggio generazionale delle opere d’arte digitale, delle collezioni e degli NFT (ovvero di beni di valore patrimoniale) solo unitamente al testamento.

Infine, se è vero che “Crypto art is now”, anche il fenomeno dell’eredità digitale si deve affrontare subito. Cosicché si eviti che le opere d’arte digitali di artisti prematuramente scomparsi si perdano inaspettatamente per sempre.

 

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