Stop assegno di mantenimento al figlio, conseguenze all’ex?

Se il figlio non riceve più assegno, c’è diritto all’aumento automatico?

Ad un certo punto il figlio di una coppia divorziata ha capacità di autonomia economica e non necessità più dell’assegno di mantenimento. Quali sono le conseguenze per la madre, l’ex moglie? Ha un automatico diritto all’aumento per sostenersi? Ne parla la Corte di Cassazione, che interviene nel merito del caso con la Sentenza 7665/2022.

Stop dell’assegno al figlio: quali le conseguenze per l’ex?

L’autonomia dei due contributi autorizza la presunzione in merito al peggioramento delle condizioni finanziarie della madre convivente? Effettivamente, con lo stop all’assegno del figlio si trova a sopportare da sola le spese di manutenzione e locazione dell’immobile che condividevano. Ma facciamo un passo indietro, all’origine della vicenda.

Un ex marito decide di fare ricorso contro la decisione della Corte d’Appello di aumentare di 800 euro l’assegno che versa all’ex. In precedenza, la somma ammontava a 500 euro, nei tempi di convivenza col figlio. Dunque, la Corte di merito concludeva che l’ex avrebbe necessitato di maggior supporto economico per la casa.

Infatti, con un ragionamento presuntivo affermava che necessitava di disponibilità di somme per far fronte alle spese comuni, dal condominio al riscaldamento. Questo aggrava la situazione economica della donna, facendo scattare un diritto all’incremento. Tuttavia, la Corte di Cassazione è di un altro parere e accoglie il ricorso dell’ex marito/padre.

La Sentenza della Corte di Cassazione

Al proposito, la Corte di Cassazione chiarisce che un’autonomia di contenuto tra i due assegni necessita di dimostrazioni. Infatti, specifica che il denaro che si versava in favore del figlio aveva lo scopo di assicurare: “la cura, l’educazione e l’istruzione, le frequentazioni e le opportunità di crescita sociale e professionale del figlio”.

Perciò, anche la Corte di Cassazione conclude che chiunque voglia far valere un diritto all’incremento deve fornire delle prove. Prove di come il venire meno del contributo incida in peggio nell’economia domestica dell’ex.

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Aggiornamenti dal 1° marzo per la presentazione delle domande per assegni familiari

Il 28 febbraio INPS pubblica la Circolare n. 34 che ha per oggetto l’assegno per il nucleo familiare Assegni familiari. Nello specifico, si tratta di nuove disposizioni attive dal 1° marzo dopo l’istituzione dell’Assegno unico e universale. Ossia, al decreto legislativo n. 230/2021 in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021.

Novità su Assegni famigliari e ANF: ecco la Circolare INPS con le specifiche

Dunque, ecco le novità in vigore dall’emanazione di questa Circolare. Innanzitutto, non si riconoscono più alcune prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari. Nello specifico, ci si riferisce ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico.

Invece, continueranno a riconoscersi le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari per i nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione di:

  • Coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • fratelli, sorelle;
  • nipoti di età inferiore a 18 anni. Oppure:

“senza limiti di età qualora si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.”

Ora, in merito ai nuclei orfanili si ricorda che il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa:

  • sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente;
  • abbia un’età inferiore a 18 anni. Oppure:

“maggiorenne che si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro. È equiparato, altresì, al nucleo orfanile il nucleo composto dal solo coniuge superstite, ovviamente se in possesso dei presupposti fondamentali per l’esistenza di un nucleo composto da una sola persona (minore età o inabilità).”

Pertanto, a partire dal 1° marzo 2022, se il nucleo orfanile si compone da figli minori o maggiorenni inabili, non spetteranno l’Assegno per il nucleo familiare e gli Assegni familiari. Tuttavia, sarà possibile riconoscere esclusivamente l’Assegno unico.

Novità su Assegni famigliari e ANF dal 1 marzo

Ora, parliamo del caso in cui il nucleo familiare si componga dal coniuge titolare di pensione ai superstiti nell’assoluta e continua impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. In questo caso specifico si potrà richiedere l’ANF.

Infine, una precisazione in relazione all’Assegno per il nucleo familiare per i nipoti “a carico dell’ascendente” dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999. A partire dal 1° marzo 2022 non potranno più accogliersi le domande per l’ottenimento di tale prestazione. Effettivamente, vengono meno i requisiti che tale sentenza prevede.

Inoltre, l’Assegno per il nucleo familiare non si potrà più erogare nei casi di:

  • collocamento del minore;
  • accasamento;
  • collocamento etero-familiare, per i quali valgono le nuove disposizioni dell’Assegno unico.

Quindi, dal 1° marzo 2022, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare se nel nucleo familiare c’è:

  • Almeno un figlio a carico con età inferiore ai 21 anni;
  • Un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico.

Domanda prestazione ANF

Dopo i 21 anni, per i figli – non disabili – per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si può presentare domanda per la prestazione ANF. Tuttavia, vale esclusivamente per soggetti diversi dai figli, ad esempio:

  • Coniuge;
  • Eventuali sorelle, fratelli;
  • Nipoti.

Con figli con meno di 21 anni, si potrà richiedere la prestazione ANF per i soggetti sopracitati a patto di alcuni requisiti. Questi ultimi si leggono al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 230/2021.

In particolare, la prestazione ANF si potrà riconoscere per tali ultimi soggetti se nel nucleo non è presente:

  • un figlio minorenne a carico;
  • un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età.

Per quanto riguarda quest’ultimo, devono ricorrere una delle seguenti condizioni:

  • frequentare di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  • svolgere un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possedere un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  • essere disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolgere il servizio civile universale
  • figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

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Procura falsa, impossibilità di sanatoria

Cassazione su falsificazione di materiale della procura ex art. 182 c.p.c

Recentemente, la Corte di Cassazione si esprime in merito a un caso di procura falsa e impossibilità di sanatoria con l’ordinanza n. 38735/2021. Così, accoglie il ricorso di un avvocato e si appella all’art. 182 del Codice di Procedura Civile. Dunque, dichiara la falsificazione materiale della procura e l’invalidazione di tutti gli atti processuali successivi per impossibilità di sanatoria.

Procura falsa e impossibilità di sanatoria: la vicenda e l’ordinanza della Cassazione

La vicenda risale a un ricorso prefallimentare: si allegava una procura contraffatta mediante fotomontaggio di un’altra procura. Quest’ultima si conferiva per un precedente procedimento monitorio. Nello specifico, si sostituiva il Tribunale di Benevento con il Tribunale di Teramo e si rimuoveva la parte sull’eliminazione di domicilio.

Poi, l’esponente in sede di reclamo fallimentare obietta tale circostanza con la presentazione di una querela di falso in via incidentale. Tuttavia, questa non viene ammessa dalla Corte di Appello di Ancona in quanto la ritiene irrilevante – sanatoria ex art. 182 c.p.c. del difetto di rappresentanza.

L’intervento della Corte di Cassazione

A questo punto, la Corte di Cassazione emana l’ordinanza con cui annulla la sentenza della Corte marchigiana. Lo fa in ragione dell’errore di diritto commesso per l’uso semplicistico dell’art. 182 del Codice di Procedura Civile. Quindi, afferma che la falsità materiale della procura determina l’invalidità dell’intera procedura.

Infatti, non si tratta di difetto sanabile ex art. 182 c.p.c. Così prosegue la Cassazione:

“La falsità materiale, dovendo essere intesa come invalidità assoluta, rilevabile anche d’ufficio, di un elemento indispensabile per la formazione dell’atto introduttivo del giudizio – incide in via diretta sulla validità dell’instaurazione del rapporto processuale, impedendo la produzione di qualsiasi effetto giuridico. Per tale motivo l’originario difetto di rappresentanza non risulta sanabile, sic et simpliciter, invocando la sanatoria prevista dall’art. 182 c.p.c., ma risulta di preliminare rilievo, qualora richiesto, procedere all’accertamento della falsità materiale della procura stessa per il tramite di giudizio di querela di falso.”

Ora, la Corte di Appello di Ancona, dovrà valutare la rilevanza della querela di falso proposta in via incidentale in applicazione del principio di dritto affermato dalla Corte di Cassazione.

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La molestia che diventa stalking

8 marzo significa prima di tutto rispetto, impariamo a conoscerlo contro stalking e molestia

Sono quasi di ricorrenza quotidiana le notizie che riguardano una qualsiasi violenza, fisica o psicologica, nei confronti della donna. Erroneamente, si potrebbe credere che la violenza sia solo quella che si vede chiaramente, con lividi o traumi fisici. Tuttavia, la violenza di genere non si esaurisce così. Infatti, gli abusi possono essere meno facili da riconoscere per un osservatore disattento, nonostante siano altrettanto ossessivi e pericolosi.

Riconoscere quando la violenza è per stalking e quando invece è molestia: i dati Istat

Innanzitutto, la dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza contro le donne (1993) definisce la violenza contro le donne come:

“qualsiasi atto di violenza di genere che provoca o possa provocare danni fisici, sessuali o psicologici alle donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che si verifichi nella vita pubblica o privata”.

Dunque, passiamo ad un resoconto dati Istat del merito. Secondo le ultime stime, circa il 32% delle donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni subisce una qualche forma di violenza. Questa percentuale equivale al numero non trascurabile di 6 milioni e 788 mila.

Ora, vediamo più approfonditamente cosa intendiamo quando diciamo che la violenza non è solo di carattere fisico.

Riconoscere quand’è stalking e quand’è molestia – LO STALKING

Sebbene stalking sia una parola che tutti conoscono, forse non è chiara ad alcuni la precisa definizione e la conseguente collocazione nel mondo penale.

Dall’art. 612 bis del Codice Penale si evince che può essere penalmente perseguito e condannato qualsiasi individuo che manifesta i seguenti comportamenti. Con condotte che si ripetono più volte, l’individuo minaccia o molesta un’altra persona provocandole uno stato di angoscia e timore continuo. Di conseguenza, accresce in lei paura per la propria vita, così come la sensazione di essere in uno stato di costante rischio, tanto da cambiare istintivamente le proprie abitudini.

La chiave di lettura per capire quando un comportamento diventa reato sta nella parola ossessivo. Infatti, quando si parla di stalking, le azioni, insistenti impertinenti, avvengono nel breve arco di tempo. Concretamente, fare appostamenti di controllo, come inviare centinaia di messaggi o chiamate all’ex partner è ad esempio un’indiscutibile reato.

Infatti, questo comportamento agita la vittima e provoca in lei pensieri e stress psicologico grave. Inevitabilmente, si tratta di reato in quanto lede la libertà della persona ed è a tutti gli effetti un atto persecutorio. A fronte di una sentenza di colpevolezza per stalking, l’imputato può essere condannato con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi con spazio per eventuali aggravanti.

Riconoscere quand’è stalking e quand’è molestia – LA MOLESTIA

Invece, nel momento in cui i comportamenti già di per sé gravi contro la persona diventano di ordine pubblico, si parla di molestia. Esaminando lart. 660 del Codice Penale si ricava che, qualora un individuo disturbi la tranquillità pubblica anche “solo” ledendo senza motivazione ad un singolo individuo, si ha la verifica di una molestia. Tale comportamento è condannabile in qualsiasi luogo o anche per via telematica. Effettivamente, si verifica un’arrogante invadenza e intromissione inopportuna, avvertibile anche una sola volta (al contrario dello stalking).

Alcuni esempi di molestia sessuale sono:

  • Insinuazione e commenti sgradevoli sull’aspetto esteriore di colleghi;
  • Affissione di materiale pornografico su luogo di scuola o lavoro;
  • Contatto fisico non consensuale;
  • Fare la corte con sottintesi intenti, a scapito di minacce o promesse di svantaggi.

Questo reato è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro.

LA DENUNCIA

Una volta riconosciuti i sintomi di una condizione pericolosamente tossica, è bene agire per salvaguardare la propria stabilità fisica ed emotiva.

Per denunciare un ex compagno ossessivo è necessario recarsi presso un qualsiasi presidio delle forze dell’ordine, come Carabinieri Polizia ed esporre i fatti.

In casi di estrema urgenza, l’ex ossessivo può essere denunciato anche chiamando il 112, numero unico di emergenza. In questo caso sarà più che altro una segnalazione che consentirà però il tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

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Interruzione programmata dei servizi informatici SIGMA in tutti i distretti di Corte di Appello

Al fine di consentire l’installazione di modifiche correttive sui sistemi per i minorenni, in tutti i distretti di Corte di Appello si procederà all’interruzione dei relativi servizi

dalle 15:00 di domenica 13 marzo alle 12:00 di lunedì 14 marzo p.v.

In detto arco temporale i servizi dell’applicativo SIGMA non saranno pertanto disponibili.

Le modifiche potrebbero interessare l’intero territorio nazionale coinvolgendo anche i sistemi del civile.

Ricordiamo che sarà possibile depositare telematicamente con Service1, creando un nuovo fascicolo ed inserendo il numero di RG.

Con la crisi in Ucraina serve riscrivere il PNRR

L’invasione russa e i prezzi dell’energia rendono impellente una riscrittura del Piano

Nonostante l’aumento dei prezzi fosse già percepibile in Italia, la crisi in Ucraina non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Effettivamente, il conflitto accentua la crisi energetica, fattore che mette più a rischio la ripresa, fondamentale per risanare il debito pubblico. Dunque, per il presidente Confindustria è ora necessario allungare temporalmente il PNRR.

Crisi ucraina necessario riscrivere il PNRR e allungarlo temporalmente, parola di Confindustria

Innanzitutto, il presidente Confindustria Carlo Bonomi fa notare che l’impatto del caro-energia sull’attività economica italiana causa un rallentamento produttivo industriale. Infatti, stima che la produzione industriale italiana è caduta fortemente a gennaio, con il -1,3%. Inoltre, fa notare che oltre al rincaro nuocciono anche le altre commodity che comprimono i margini delle imprese.

Detto ciò, Bonomi spinge a riscrivere il PNRRallungarlo temporaneamente e spostare gli obiettivi della transazione ecologica. Quindi, Confindustria chiederà al governo una serie di misure per una “strategia di medio lungo periodo” nell’energia. Tra cui:

  • Sospensione del mercato Ets;
  • Nuovi impianti gnl possibilmente in mare;
  • Aumento della produzione nazionale di gas e rinnovabili.

“dobbiamo cambiare il nostro mix energetico, importare gas da altre nazioni, fare nuovi accordi come quello con l’Algeria, incentivare le rinnovabili. Soprattutto, dobbiamo sbloccare la burocrazia sulle rinnovabili: non è possibile metterci dieci anni per un impianto. Serve una strategia di indipendenza, è fondamentale per noi e per tutta l’Ue. Dobbiamo cambiare investimenti”.

Piano d’azione: sanzioni

Ora, Bonomi sottolinea che per reagire alla difficile situazione le sanzioni sono un buon piano d’azione, ma i Paesi devono allinearsi in questo. Per il momento, il numero di interventi in atto dai diversi Paesi è il seguente:

  • Italia 490;
  • Svizzera 371;
  • Canada 417;
  • Australia 403;
  • Inghilterra 16.

Dunque, fa notare come l’Inghilterra – culla di molti oligarchi russi – dovrebbe “giocare la stessa partita”. Inoltre, preme che il governo non si perda in questioni di minore importanza come la riforma del Catasto. Bisogna agire a arginare il caro-energia e la crisi dell’invasione il prima possibile.

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CNF vicino al popolo ucraino

Avvocatura mondiale mostra sostegno al popolo ucraino colpito dalla crisi con iniziativa Cnf

Gli avvocati di tutto il mondo si mostrano uniti da un pensiero comune di sostegno per il popolo ucraino in guerra. È l’iniziativa “contact point” del Cnf che mobilita tutti gli ordini forensi d’Italia col fine di fornire aiuti alla popolazione in fuga. Ora, l’Ukranian Bar Association (Uba) rilancia sui social network la campagna di sensibilizzazione dell’avvocatura italiana.

Campagna sensibilizzazione del Cnf per l’Ucraina e sostegni da tutto il mondo per vittime

Ultimamente, l’Uba dell’avvocatessa Anna Ogrenchuk è attiva nel denunciare l’aggressione militare russa e i bombardamenti ai danni dell’Ucraina. Allo stesso modo, anche le più importanti organizzazioni dei legali stanno sensibilizzando l’opinione pubblica sulla guerra russo-ucraina. Ad esempio, l’American Bar Association chiede che ai cittadini ucraini venga concesso lo status di protezione temporanea che devono abbandonare il loro Paese.

Poi, la solidarietà giunge anche agli avvocati ucraini da parte di Stephanie Boyce, presidente della “Law Society of England and Wales”. Egli afferma:

 “Siamo solidali con il popolo ucraino con l’associazione nazionale degli avvocati ucraini e l’Ordine degli avvocati ucraini. Siamo, però, anche dalla parte del popolo russo, che si oppone all’invasione illegale dell’Ucraina da parte del suo governo e degli avvocati che difendono lo stato di diritto nella regione”.

Ferma condanna della Law Society per “le azioni della Federazione Russa, che violano il diritto internazionale”. Non c’è dubbio che queste azioni siano una minaccia diretta allo stato di diritto. Continuiamo a sostenere i nostri colleghi in questo momento difficile”.

Campagna sensibilizzazione del Cnf per l’Ucraina con riflessioni dell’avvocatura

Inoltre, troviamo anche il presidente dell’International Bar Association (IbaSternford Moyo che riflette sul salto nel buio dell’invasione militare che ordinava Putin. Egli afferma che:

“Questo atto rappresenta uno spartiacque che vìola indiscutibilmente il diritto internazionale. Gli Stati membri delle Nazioni Unite, dal 1945, hanno stabilito che la sovranità territoriale è inviolabile. Si tratta di un principio sul quale si regge lo stesso diritto internazionale e che garantisce l’ordine tra gli Stati. L’Iba, fondata per promuovere e proteggere lo stato di diritto, condanna fermamente l’invasione russa dell’Ucraina”.

Un altro importante esponente dell’Iba, il direttore esecutivo Mark Ellis, esprime la sua vicinanza nei confronti degli avvocati ucraini in questo modo:

Il diritto internazionale è chiaro. A uno Stato è vietato l’uso o la minaccia della forza contro un altro Paese. Tutti i casi di uso della forza da parte di uno Stato contro un altro, indipendentemente dalla gravità o dalle finalità, costituiscono una violazione. Questo principio protettivo è inviolabile ed è una delle norme fondamentali del diritto internazionale. Ci sono solo due eccezioni: il caso di uno Stato che agisce per autodifesa o quello in cui uno Stato agisce in base ad una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Nessuna di queste due eccezioni è applicabile alle azioni della Russia contro l’Ucraina”.

La situazione in Russia: alcuni avvocati si allineano all’iniziativa del Cnf di sostegno all’Ucraina

Invece, cosa accade nell’avvocatura russa? Il 27 ed 28 febbraio – pochi giorni dopo l’inizio della crisi – la Camera federale degli avvocati della Federazione Russa pubblica online due dichiarazioni di alcuni consiglieri nazionali. In realtà, tra gli avvocati russi esiste un’evidente differenza di correnti di pensiero.

Ossia, c’è chi afferma che l’avvocatura non deve interessarsi della politica, non dichiaratamente perlomeno. Difatti, alcuni consiglieri affermano:

“La leadership del Paese ha preso una decisione, conforme a tutte le necessarie procedure costituzionalmente previste. Ed è questo quello che deve essere preso in considerazione rispetto a quanto sta accadendo nella vicina Ucraina. Questa la cosa principale per gli avvocati russi, che sono prima di tutto cittadini della Federazione Russa”.

Tuttavia, è bene sottolineare che ci sono anche pareri di tutt’altro tipo. Per esempio, alcuni consiglieri chiedono “a tutti coloro da cui dipendono gli eventi scatenati di fermare le ostilità e avviare colloqui di pace”.

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