Cnf, equo compenso: chiarimenti sull’esecutività del parere di congruità

Le disposizioni sull’equo compenso devono applicarsi anche senza una pattuizione preventiva tra le parti. Fornisce il chiarimento sulla legge 49/2923 il CNF, a seguito di alcuni quesiti posti dagli Ordini degli Avvocati di Bari, Brindisi, Bologna, Massa Carrara, Padova, Pisa e Torino.

La delucidazione è arrivata in seguito ad una domanda posta sull’art.7 della legge relativa al «parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo».

In particolar modo a risposta si è concentrata sull’applicazione o meno dei compensi richiesti dopo la pattuizione preventiva tra le parti, e sui compensi richiesti basandosi sulla convenzione oppure basandosi su «ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista».

Secondo il CNF, l’art. 7 deve applicarsi «ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale […] regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro…».

Prosegue il CNF: «E’ pacifica l’applicazione alle prestazioni rese nell’ambito di convenzioni così come a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista». Questo consente «di ritenere che le disposizioni in materia di equo compenso si applichino anche in assenza di pattuizione preventiva tra le parti».

«Se infatti per pattuizione preventiva di intende il perfezionamento di un accordo sul compenso, è giocoforza ritenere che il riferimento, di cui all’articolo 2, agli accordi preparatori anticipi l’applicabilità della legge anche alla fase preparatoria e, dunque, antecedente alla pattuizione».

La pattuizione preventiva, di conseguenza, non è necessaria per l’applicabilità della legge.

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L’articolo 7, ribadisce il CNF, non può applicarsi ad ogni contratto d’opera professionale, ma soltanto con quelli che vengono stipulati con i “clienti forti”. Inoltre, l’art. 7 rimanda alla legge 241/1990 per quanto riguarda la procedura fa eseguire nell’adozione del parere di congruità, per la quale il richiamo sembra essere «comprensivo evidentemente anche dell’obbligo motivazionale, che è peraltro coessenziale alla funzione di garanzia ascritta al rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo».

Sempre l’art. 7 introduce un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale, che soddisfa tutti i requisiti previsti dal codice di rito, ovvero un diritto certo, esigibile e liquido, senza che ostacoli la natura stragiudiziale del titolo. Di conseguenza, passati 40 giorni senza che la controparte debitrice faccia opposizione al giudice, «il titolo esecutivo può ritenersi validamente formato senza necessità di ulteriori adempimenti, e il credito può, pertanto, procedere alle conseguenti azioni esecutive».

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Ai sensi dell’art. 11 della legge 49/2023, le disposizioni non devono applicarsi «alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge». L’art. 7 potrà essere applicato solo alle prestazioni che si basano su convenzioni stipulate dopo l’entrata in vigore della legge.

Per il CNF è corretto riportare l’art. 7 comma 1, nella parte in cui si afferma che «il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista».


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Atti processo civile: dal 1° settembre nuove regole di redazione

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redazione atti processo civile

Atti processo civile: dal 1° settembre nuove regole di redazione

L’11 agosto 2023 è stato pubblicato in GU il Decreto del Ministero della Giustizia 110/2023:

«Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile».

Tutte le disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti dopo la data del 1° settembre 2023.

Per quanto riguarda la redazione degli atti processuali del pm e delle parti private ci dovrà essere massima sinteticità e chiarezza. È prevista, dunque, una specifica articolazione con tanto di:

  • Intestazione, con l’indicazione dell’ufficio giudiziario e la tipologia dell’atto;
  • Parti;
  • Massimo 20 parole chiave, che individuano l’oggetto del giudizio;
  • Estremi del provvedimento nelle impugnazioni;
  • Esposizione specifica dei fatti e dei motivi in diritto;
  • Riferimento puntuale ai documenti offerti, che vengono indicati con ordine numerico progressivo;
  • Esposizione di eventuali questioni preliminari, pregiudiziali e di merito riguardo ai motivi di diritto;
  • Conclusioni;
  • Specifica indicazione dei mezzi di prova + indice dei documenti prodotti;
  • Valore della controversia;
  • Richiesta di distrazione delle spese;
  • Eventuale indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese delle Stato.

Vengono inoltre indicati:

  • I limiti dimensionali degli atti processuali per cause con valore inferiore a 500mila euro;
  • Tecniche redazionali: 12 punti per le dimensioni, interlinea 1,5 e margini di 2,5 cm;
  • Le note vengono ammesse soltanto per riferimenti alla dottrina o alla giurisprudenza;
  • I provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione vengono redatti in modo chiaro e conciso.

Inoltre, gli atti giudiziari dovranno rispettare tutte le istruzioni per la redazione contenute nell’art. 11 del dm 44/2011, e dovranno essere accompagnati anche da schemi informatici conformi alle specifiche tecniche. I criteri verranno poi inseriti all’interno delle linee programmatiche che sono state proposte alla scuola superiore di magistratura dal Ministero.

Si prevede anche l’istituzione di un osservatorio permanente riguardo i limiti dimensionali e la funzionalità dei criteri redazionali.

Nell’articolo 8 ci sono anche le regole del PCT sulla forma dell’atto. In particolare, è necessario inserire i dati prescritti dall’art. 34 del decreto 44/2011. L’atto del PCT rimane un file .pdf, così come previsto dall’art. 12, che deve essere sottoscritto con firma digitale e con tanto di file XML.

Per consultare le Linee Guida per la Redazione degli Atti del Processo Civile

cliccare sopra questo link.


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Digital Services Act: in vigore nuove norme europee per le aziende digitali

L’intelligenza artificiale che indovina le password attraverso il suono dei tasti

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Digital Services Act: in vigore nuove norme europee per le aziende digitali

Venerdì 25 agosto 2023 sono entrate in vigore le norme europee per quanto riguarda il settore digitale, in particolar modo per motori di ricerca, piattaforme social, e-commerce e società che offrono contenuti e/o servizi online.

Le norme appena entrate in vigore fanno parte del DSA, il Digital Services Act, una legge UE che tratta della sicurezza, della trasparenza dei servizi digitali e la moderazione dei contenuti. Si tratta di una legge che, a livello formale, era entrata in vigore nel corso del 2022, ma c’era tempo sino al 25 agosto 2023 per adeguarsi alle indicazioni del DSA.

Con il DSA viene aggiornata una direttiva risalente a 20 anni fa, e va a regolare le attività delle piattaforme che si pongono come intermediari tra le aziende che offrono servizi, prodotti o contenuti e i vari utenti che ne usufruiscono.

Il Digital Services Act viene applicato a tutte le aziende che operano online, e mantiene un certo grado di rigidità nei confronti delle Big Tech, ovvero le piattaforme che hanno più di 45 milioni di utenti attivi in Ue.

Parliamo di circa 20 società, tra le quali troviamo Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Amazon, Apple, Booking, Alibaba, Google, Pinterest, LinkedIn, Zalando e Snapchat. I servizi digitali un po’ più piccoli, invece, avranno ancora tempo per adattarsi a tutte queste nuove regole.

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La legge richiede che le aziende siano maggiormente trasparenti sui dati, sugli algoritmi e sulle loro attività, ma soprattutto richiede che siano molto più attente nella moderazione, nel filtraggio, e nella rimozione e/o nel blocco dei contenuti pericolosi.

Nel regolamento sono previsti anche tempi rapidi per rimuovere i contenuti e l’obbligo di sospensione degli utenti che violano ripetutamente il regolamento. Al fine di verificare le varie attività delle aziende, nel DSA sono previsti controlli annuali. Se presenti ripetute infrazioni, le sanzioni potrebbero arrivare sino ad un massimo del 6% del fatturato totale annuo.

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Le nuove norme, tra le varie cose, prevedono che le aziende condividano tutti i dettagli sul funzionamento degli algoritmi con le autorità di regolamentazione, soprattutto se sono previste personalizzazioni nei contenuti e pubblicità basate sugli interessi degli utenti.

Varie aziende, nel corso degli ultimi mesi, hanno deciso di adottare dei provvedimenti al fine di conformarsi al Digital Service Act. Per esempio, TikTok, Facebook e Instagram ora vietano la pubblicità personalizzata agli utenti con meno di 18 anni.

TikTok, inoltre, con l’ultimo aggiornamento consente di disattivare la personalizzazione dei contenuti.


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L’intelligenza artificiale che indovina le password attraverso il suono dei tasti

Riforma fiscale: fondamentale il contributo dei professionisti

Anomalie servizi PCT – Errori ricezione Terza PEC

Si comunica che a causa di anomalie da parte del sistema Ministeriale (non di Servicematica), potrebbero verificarsi degli errori nella ricezione della terza pec.

(ad es. E0401: Il Mittente del messaggio non è autorizzato al Processo Telematico)

Non ci sono comunicazioni da parte del Ministero sulla procedura da eseguire.

Consiglio: contattare la cancelleria di riferimento e verificare se è arrivato il deposito telematico.

Anomalie Servizi PCT – Consultazione

Si comunica che a causa di anomalie da parte del sistema Ministeriale (non di Servicematica), si stanno verificando delle interruzioni temporanee nei sistemi di consultazione dei fascicoli telematici.

Consigliamo di ripetere l’operazione in un secondo momento, se non dovesse andare a buon fine.

Ricordiamo che sarà possibile depositare telematicamente con Service1 seguendo l’apposita guida al seguente link LINK GUIDE

L’intelligenza artificiale che indovina le password attraverso il suono dei tasti

L’intelligenza artificiale è in grado di sottrarre password agli utenti ascoltando semplicemente ciò che digitano sulla propria tastiera. Questo è quanto dimostrato dai ricercatori della Cornell University, che recentemente hanno svolto un esperimento particolare.

Infatti, dopo l’addestramento di un’intelligenza artificiale al riconoscimento del suono riprodotto dai tasti premuti, questa sarebbe stata utilizzata con il fine di riconoscere le sequenze digitate sulla tastiera di un pc, per scoprire che l’IA era capace di identificare le parole con una precisione del 95%.

Per riuscire ad indagare quali fossero i limiti dell’intelligenza artificiale, i ricercatori hanno deciso di testarne la precisione anche nel corso di una videocall sulla piattaforma Zoom, registrando le sequenze dei tasti attraverso il microfono del pc.

In questo caso, il modello ha avuto una precisione per quanto riguarda le parole digitate sulla tastiera del 93%, ovvero una percentuale un po’ più bassa rispetto alla precedente.

Tutto ciò non dipende dall’eccessivo rumore prodotto dalla tastiera meccanica. Secondo quanto riferito dai ricercatori, il modello di intelligenza artificiale in questione è stato addestrato per riuscire a riconoscere la forma d’onda, ovvero il livello di pressione sonora prodotto da un segnale, il tempo e l’intensità di ogni battitura, al fine di identificare i tasti che compongono una sequenza.

Dunque, se premiamo un tasto con una frazione di ritardo di una frazione di secondo rispetto ad altri a causa del proprio stile di battitura, allora l’IA lo riconoscerà. Uno strumento del genere, comunque, consente ai malintenzionati di accedere facilmente a password, messaggi, discussioni o altre informazioni sensibili.

Ma come possiamo difenderci dagli hacker che tentano di ricorrere a questi strumenti per rubare i nostri dati sensibili? Prima di tutto, dovremmo evitare di digitare le nostre password attraverso Touch Id e Windows Hello.

Inoltre, si potrebbe pensare di ricorrere ad un buon gestore di password, al fine di assicurarsi di mettere in sicurezza i dati di accesso su tutti gli account.

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Riforma fiscale: fondamentale il contributo dei professionisti

Sanità digitale: dati e servizi in cloud per migliorare i servizi pubblici

Riforma fiscale

Riforma fiscale: fondamentale il contributo dei professionisti

Gianni Di Matteo, presidente di Uncat, ha valutato positivamente la legge sulla delega fiscale, approvata di recente dalla Camera, dichiarando: «Non posso che essere d’accordo con il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, per la portata storica della riforma fiscale che prenderà corpo, e sono convinto che la nostra associazione svolgerà al meglio la propria parte».

«Siamo ad un punto di partenza, ma i presupposti e i traguardi da raggiungere ci fanno ben sperare. Dobbiamo riunirci al tavolo tecnico e costruire un confronto non solo con l’amministrazione, ma anche con tutte le altre categorie professionali interessate e con i magistrati tributari».

Ora, il governo avrà 24 mesi di tempo per organizzare il sistema tributario. La delega fiscale è composta da 23 articoli, distribuiti in 5 diversi titoli. Dopo il passaggio parlamentare, è stato istituito un Comitato tecnico per attuare la riforma tributaria.

Commenta il presidente Uncat: «Abbiamo l’opportunità di realizzare una riforma epocale e lo dico senza enfasi. Abbiamo presentato un documento al viceministro Leo quando siamo stati in delegazione da lui. Occorre mettersi subito al lavoro su temi specifici e le Commissioni individuate nel recente decreto del Mef vanno proprio in questa direzione».

«Tra gli esperti nominati non ci sono solo componenti del Consiglio direttivo di Uncat. Viene valorizzato il lavoro a livello nazionale, ma ci sono anche esperti che appartengono alle Camere locali dei tributaristi. Questo significa che i nostri iscritti, anche a livello territoriale, hanno dimostrato grandi capacità e competenze. Sono stati quindi valorizzati i singoli professionisti delle Camere che aderiscono all’Unione nazionale dei tributaristi».

Dopo aver creato la cornice, con una sua consistenza, ora si deve riempire la parte centrale, sviluppando i singoli temi. «Io credo che dobbiamo in questo momento ragionare in termini di carattere generale. Abbiamo individuato una serie di temi sui quali concentrarci e che riguardano, ad esempio, le garanzie processuali e il contraddittorio amministrativo come pietra miliare che garantisce i diritti del contribuente».

Conclude: «Sarà rilevante intervenire pure sulle sanzioni. C’è una sperequazione, una accentuazione del trattamento sanzionatorio, che non è in linea con tutte le normative comunitarie e con i principi di equità sostanziale. Dovrà essere rivolta attenzione alle fasce di reddito più basse, che vanno tutelate».

«Sarà utile una riforma verso l’altro, nel senso di una distribuzione della tassazione in maniera più equa e, soprattutto, più produttiva per aziende e imprenditori, cercando di eliminare tante imposte e sovraimposte. La semplificazione è quindi fondamentale. Occorre dare una sorta di tranquillità al contribuente e valorizzare il ruolo degli avvocati tributaristi non solo all’interno del processo, ma anche fuori e in tutto ciò che riguarda il diritto sostanziale tributario. Non va tralasciata la delicatezza del processo con le giuste garanzie della fase amministrativa fino alla fase dibattimentale».


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Sanità digitale: dati e servizi in cloud per migliorare i servizi pubblici

Più di 190 ASL e AO hanno deciso di presentare domanda per l’accesso ai fondi del PNRR messi a disposizione dall’Avviso di marzo 2023 per quanto riguarda le “Infrastrutture digitali” e per “Abilitazione al cloud per le PA locali”.

Il totale dei finanziamenti che sono stati richiesti dalle strutture sanitarie sull’intero territorio nazionale al fine di migrare nei cloud applicativi e dati ammonta a più di 263 milioni di euro.

Dichiara Alessio Butti, sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologia: «Questo importante risultato, in linea con quanto previsto dal PNRR, è stato raggiunto grazie ad un intenso lavoro di squadra che ha visto protagonisti il Dipartimento per la trasformazione digitale, il Polo Strategico Nazionale, le Regioni e le eccellenze dell’ecosistema digitale italiano».

«La grande adesione che abbiamo registrato da parte delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere dimostra la determinazione del nostro sistema sanitario nell’adottare soluzioni innovative per soddisfare le esigenze dei cittadini e del personale. La migrazione al cloud apre nuove opportunità per le strutture sanitarie che potranno offrire servizi digitali più moderni e sicuri, a vantaggio di tutti».

Strategia Cloud Italia, realizzata dall’ACN e dal Dipartimento per la trasformazione digitale, contiene tutti gli indirizzi strategici per la migrazione verso il cloud dati e servizi digitali della PA.

Con la Strategia ci sarà un percorso guidato al fine di accompagnare il 75% circa delle PA italiane per quanto riguarda la migrazione dei dati e degli applicativi informatici verso i cloud, coerentemente con gli obiettivi del PNRR.


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Avvocato violento: censura del Cnf anche se il fatto non è collegato all’attività professionale

Se un avvocato ha adottato un comportamento violento, con un’aggressione fisica o verbale a danno di terzi, verrà censurato categoricamente dal CNF.

Con la sentenza 30/2023, il CNF ha deciso di esprimere un fermo dissenso rispetto ad azioni simili. Nonostante il fatto non sia direttamente correlato all’esercizio della professione, il comportamento violento dell’avvocato va contro ogni principio di dignità, probità e decoro, così come stabilito dall’art.9 del nuovo codice deontologico forense.

Tutta la vicenda nasce grazie al ricorso di un legale al CNF, contro la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina di Bari, che aveva inflitto all’avvocato una sanzione disciplinare.

I fatti sono avvenuti in provincia di Foggia, a San Severo: l’avvocato avrebbe lasciato la sua auto in un parcheggio a pagamento nei pressi dello Studio Legale, entrando in contrasto con il presidente della cooperativa che andava a gestire il parcheggio da parte del Comune.

La discussione alla fine è degenerata in uno scontro fisico poiché mancava il pagamento del biglietto da parte del professionista, che affermava di aver ottenuto il permesso per una breve sosta da parte di un dipendente.

Il CNF ha respinto il ricorso dell’avvocato, confermando la sanzione disciplinare. Una sanzione adeguata in base alla gravità dei fatti, poiché l’avvocato ha causato delle lesioni guaribili in 32 giorni, dopo una controversia per motivi banali, danneggiando l’immagine della professione e con comportamenti violenti in luogo pubblico e a stretto contatto con l’attività legale.


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Esame avvocato 2023: pubblicato il bando

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Confische più semplici su tutto il territorio Ue. Le autorità giudiziarie, infatti, potranno trasmettere direttamente i provvedimenti di confisca e sequestro, da eseguire in altri Stati dell’Unione.

Questo è quanto previsto dal DL di adeguamento al regolamento europeo 2018/1085, per il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di confisca e congelamento, approvato il 3 agosto dal Consiglio dei ministri.

Insieme al DL il governo, in via preliminare, approva un ulteriore schema di DL riguardo l’Agenzia dell’UE per la cooperazione penale giudiziaria, finalizzato all’armonizzazione dell’ordinamento italiano al regolamento 2018/1727.

Nel regolamento 2018/1805 sono contenute le regole per l’esecuzione e il riconoscimento nei vari Stati Ue dei provvedimenti di confisca e congelamento. Le autorità giudiziarie potranno dunque interloquire in modo diretto per l’esecuzione, il riconoscimento e la trasmissione dei provvedimenti di confisca e sequestro.

Viene confermata la regola per cui, per riconoscere ed eseguire, da parte delle autorità del paese in cui si trovano i beni, deve sussistere la doppia incriminazione. Dunque, entrambi i paesi coinvolti dovranno prevedere il fatto in quanto reato a prescindere dagli elementi costitutivi oppure dalla qualifica attribuita nei vari stati.

Nello schema del DL vengono individuate le autorità italiane competenti. Per il sequestro viene individuato il giudice delle indagini preliminari presso il tribunale, mentre per i sequestri in altri stati Ue, l’autorità italiana di emissione sarà la stessa, ovvero quella che ha adottato il provvedimento del sequestro.

L’autorità di esecuzione italiana, per le confische, è la corte di appello, mentre l’autorità di emissione sarà il pubblico ministero. Nello schema del DL viene trattata anche la modalità di cooperazione per i provvedimenti di sequestro e blocco probatorio, andando a precisare come la competenza territoriale, per le procedure passive, debba essere individuata nel capoluogo del distretto in cui si trovano i beni.

Per quanto riguarda Eurojust, ovvero l’Agenzia dell’UE per la cooperazione giudiziaria penale che combatte una gamma di reati transfrontalieri complessi e gravi, viene individuata la struttura operativa italiana, affidando al Csm il compito di individuare quali sono i componenti nazionali, da scegliere tra dei magistrati che abbiano almeno 20 anni di servizio.

Il componente italiano ha dei compiti delicati a cui agevolare le richieste di assistenza giudiziaria oppure il riconoscimento reciproco, contattando e scambiando informazioni con le autorità internazionali e nazionali e per partecipare alle squadre investigative comuni.


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Qual è il vero rischio dell’Intelligenza Artificiale?

Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

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