Se un avvocato ha adottato un comportamento violento, con un’aggressione fisica o verbale a danno di terzi, verrà censurato categoricamente dal CNF.
Con la sentenza 30/2023, il CNF ha deciso di esprimere un fermo dissenso rispetto ad azioni simili. Nonostante il fatto non sia direttamente correlato all’esercizio della professione, il comportamento violento dell’avvocato va contro ogni principio di dignità, probità e decoro, così come stabilito dall’art.9 del nuovo codice deontologico forense.
Tutta la vicenda nasce grazie al ricorso di un legale al CNF, contro la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina di Bari, che aveva inflitto all’avvocato una sanzione disciplinare.
I fatti sono avvenuti in provincia di Foggia, a San Severo: l’avvocato avrebbe lasciato la sua auto in un parcheggio a pagamento nei pressi dello Studio Legale, entrando in contrasto con il presidente della cooperativa che andava a gestire il parcheggio da parte del Comune.
La discussione alla fine è degenerata in uno scontro fisico poiché mancava il pagamento del biglietto da parte del professionista, che affermava di aver ottenuto il permesso per una breve sosta da parte di un dipendente.
Il CNF ha respinto il ricorso dell’avvocato, confermando la sanzione disciplinare. Una sanzione adeguata in base alla gravità dei fatti, poiché l’avvocato ha causato delle lesioni guaribili in 32 giorni, dopo una controversia per motivi banali, danneggiando l’immagine della professione e con comportamenti violenti in luogo pubblico e a stretto contatto con l’attività legale.
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