Entra in vigore la legge sull’equo compenso per i liberi professionisti (legge n. 49/2023). Tale norma tutela i professionisti in maniera duplice: sia per quanto riguarda la parcella ma anche per le clausole contrattuali vessatorie.
I contraenti forti, come PA, banche, assicurazioni e grandi imprese dovranno riconoscere ai professionisti dei compensi adeguati alla prestazione che è stata richiesta, rispettando anche i parametri ministeriali. Le clausole contrattuali vessatorie, inoltre, risultano annullabili senza dover per forza compromettere il contratto.
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In ogni caso, esistono delle criticità. Per esempio, dobbiamo considerare la platea, che per alcuni è eccessivamente ristretta: dovranno riconoscere un equo compenso quasi 51mila aziende, su un totale di 6 milioni, e 27mila PA.
Inoltre, incontriamo anche la questione dei parametri ministeriali, che attualmente vengono utilizzati nei tribunali nei casi di contenzioso sulle parcelle e per la maggioranza delle professioni ordinistiche risultano decisamente troppo vecchi.
Ancora più complicata la situazione sui parametri delle professioni non ordinistiche, visto che non ci sono ancora e che verranno definiti grazie ad un decreto ministeriale.
Ulteriori controversie nel campo del sistema sanzionatorio, che colpisce soltanto il professionista e mai il cliente. La norma stabilisce, inoltre, che gli Ordini possano sanzionare gli iscritti che accettino dei compensi considerati non equi. Tuttavia, manca un soggetto che vada a sanzionare i professionisti che non sono iscritti ad alcun Ordine.
Critiche anche per quanto riguarda la mancata applicazione retroattiva della legge. Le convenzioni in essere non sono soggette alle nuove regole: i nuovi contratti che vengono stipulati sulla base di vecchie convenzioni, dunque, risultano al di fuori del perimetro delimitato all’equo compenso.
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Se guardiamo al nuovo Codice Appalti, all’articolo 8 del DL 36/2023, vengono ammessi gli incarichi gratuiti per i professionisti, ma rifacendosi ai principi dell’equo compenso. Come spiega l’articolo: «Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione».
Dunque, ci sono situazioni in cui vengono ammessi gli affidamenti gratuiti da parte della PA. Tutto ciò vale anche se «la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso». Visto che non esiste un divieto esplicito verso gli incarichi gratuiti, l’equo compenso sembra valere soltanto in tutti quei casi in cui effettivamente sia previsto un compenso.
Siamo di fronte ad un tema veramente sentito dai professionisti tecnici. Dichiara Carla Cappiello del Consiglio nazionale degli ingegneri: «Premesso che l’equo compenso è certamente una grande conquista per i professionisti, restano degli elementi da migliorare. Credo che quello del Codice sia solo un disallineamento che andrà corretto a breve. Inoltre, bisognerà lavorare sull’aggiornamento dei parametri professionali».
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