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In vigore il Nuovo Codice degli Appalti: il problema della qualificazione delle stazioni appaltanti

Dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti pubblici, nonostante il problema della qualificazione delle stazioni appaltanti, requisito obbligatorio per bandire le gare dei lavori al di sopra dei 500mila euro e dei servizi sopra i 140mila.

La qualificazione delle stazioni appaltanti rischia di frenare le procedure di evidenza pubblica sin dall’entrata in vigore del codice. Secondo l’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, su 26mila stazioni appaltanti 2.404 hanno inviato la domanda, e soltanto 1.571 sono state qualificate.

Altre 286 lo sono state, ma con riserva. Soltanto un piccolissimo numero, dunque, riceverà il Cig, il codice per bandire le gare. Nelle prossime settimane capiremo quanto e in che modo questi numeri impatteranno sull’andamento degli appalti.

Spiega Andrea Mascolini, il direttore generale Oice: «Abbiamo il precedente nel 2016 in cui assistemmo a una riduzione del valore dei bandi nel primo mese recuperata nel secondo: l’auspicio è che sia un impatto limitato, però il punto è che questa volta mancano le Linee guida Anac e c’è il grande tema dell’obbligatorietà della qualificazione delle stazioni appaltanti e infine diversi problemi di diritto transitorio».

«Il nostro osservatorio, da una media di 45 bandi al giorno, ha osservato uscite quotidiane per 70 gare nelle scorse tre settimane e culminati a 140 negli ultimi 4 giorni. Al punto che i siti delle amministrazioni non riescono a stargli dietro», continua Mascolini,

Valide le deroghe del Codice

L’Anac, guidata da Giuseppe Busia, ha deciso di diramare una circolare per far presente che «la presentazione della domanda di qualificazione può avvenire anche successivamente a tale data poiché al momento non sussiste alcuna finestra temporale di presentazione».

Sino a tale momento sono valide le deroghe del Codice. Oltre alle soglie fissate, dunque, si potrà procedere a bandi, entro il milione di euro, per la manutenzione ordinaria. Un’altra eccezione è quella che interessa le città metropolitane e le province, per cui vale una qualificazione d’ufficio in un elenco speciale per la durata di un anno.

Tra le varie novità troviamo anche un primo passo verso ulteriori scadenze: per esempio, nel gennaio 2024 scatterà la parte del Codice riguardante la digitalizzazione degli appalti.

Quali sono le soglie

150mila, affidamento diretto: nel testo del Codice è previsto che entro tale soglia le stazioni appaltanti, anche se non qualificate, dovranno ricorrere obbligatoriamente all’affidamento diretto degli appalti. In sostanza, si tratta della scelta di un contraente senza nessuna procedura competitiva.

Viene prescritto l’affidamento diretto dei lavori che hanno un importo inferiore a 150.000 euro, senza consultazione di vari operatori economici, «assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante».

500mila, i Comuni: Si tratta della soglia entro cui ogni stazione appaltante non qualificata potrà affidare appalti di lavori senza gare.

1 milione, la negoziazione: Dai 150mila euro al milione di euro del valore del contratto è prevista la procedura di negoziazione con 5 operatori.

Questo il testo dell’articolo 50: «Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro».

5,3 milioni, la soglia comunitaria: Si tratta del tetto massimo stabilito dall’Unione europea per gli appalti dei lavori entro il quale sarà possibile ricorrere alla procedura negoziata, con 10 operatori. Salta, in questo caso, la previsione di dover motivare necessariamente il ricorso alla procedura competitiva.


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