Professionisti: l’equo compenso diventa legge

Con la legge 49/2023, ovvero la legge sull’equo compenso, dal prossimo 20 maggio cambieranno alcuni principi che caratterizzano i rapporti tra committenti e professionisti, che siano essi collegiati o organizzati in elenchi, associazioni e registri (legge 4/2013). Alcune previsioni riguardano i rapporti economici tra i professionisti e i committenti “forti”, come banche, PA, assicurazioni e società partecipate; esclusi, invece, agenti di riscossione e società di cartolarizzazione.

Per l’occasione, il legislatore ha posto alcuni punti fermi per quanto riguarda il tema delle tariffe, in ottica di riequilibrio delle retribuzioni dei professionisti rispetto ai committenti “forti”. Si pone fine al periodo di liberalizzazione cominciato nel 2006.

Ora, ritorneranno le tariffe vincolanti dedicate alle attività professionali. Di fatto, l’art. 12 della legge 49/2023 abroga la norma che aveva soppresso il sistema delle tariffe vincolanti (art. 2 comma 1 DL 229/2006).

Il risultato, dunque, è la rinascita delle tariffe obbligatorie, che ora saranno determinate dai decreti ministeriali di competenza. Per esempio: un avvocato che svolge un’attività professionale per una PA dovrà veder applicato l’equo compenso con i criteri contenuti nel regolamento del DM Giustizia 55/2014, così come stabilito dal DM 147/2022.

Gli onorari professionali d’ora in poi si determineranno basandosi su più elementi, come il pregio e l’urgenza dell’attività prestata, la natura, l’importanza, il valore e la difficoltà dell’affare. E ancora, sulle condizioni soggettive del cliente, sul numero, sulla complessità delle questioni trattate e sui risultati conseguiti.

Tale terminologia, appartenente al mondo forense, verrà estesa a tutte le categorie di professionisti. In questo contesto riemergono i poteri degli ordini professionali, facendo valere anche i vari doveri deontologici, infliggendo sanzioni ai professionisti che applicano dei compensi troppo bassi, così come stabilito dall’art.5 comma 5.

Sono vietati accordi o clausole squilibrate, che verranno prontamente eliminati dal contratto senza determinare l’interruzione del rapporto professionale. Per esempio, non verranno ammessi obblighi di anticipazione delle spese, prestazioni gratuite, divieti di pretendere acconti, prestazioni retribuite a scalare, clausole salvo buon fine e obblighi di utilizzo a pagamento dei software dei committenti.

Leggi anche: Professionisti, equo compenso: che cosa dice la nuova legge

La legge interviene anche sul regime di prescrizione, stabilendo, prima di tutto, che al pagamento del compenso, il diritto del professionista si prescriva a partire dal termine del rapporto con il cliente. Inoltre, viene uniformato il regime di responsabilità professionale.

L’azione per l’ottenimento del risarcimento dei danni che sono stati provocati dal professionista viene prescritto a partire dal giorno in cui è stata effettuata la prestazione. Resta il termine decennale, ma cambia la data di decorrenza, poiché in precedenza si era stabilito che la prescrizione dovesse decorrere nel momento in cui il cliente, in quanto prestatore “non qualificato”, si fosse accorto dell’errore professionale (sentenza 8703/2016 della Cassazione).

Se dovesse avvenire una situazione di contestazione con il cliente, il Consiglio di appartenenza o il professionista si dovranno rivolgere ad un Tribunale civile, capace di utilizzare nuovi tariffari come parametri di riferimento (art.3 e 4). Infine, all’art. 10 si istituisce un Osservatorio nazionale sull’equo compenso, che segnalerà condotte e interpretazioni lesive in materia.

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