pratica forense

[AGGIORNATO 22 APRILE] L’impatto del Coronavirus sull’esame per diventare avvocato e la pratica forense

Le misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 stanno avendo un impatto massiccio sulla giustizia e sulla realtà forense; di conseguenza, anche l’esame per diventare avvocato e la pratica forense devono essere ripensati.

Se nel primo caso si parla ancora di proposte, nel secondo il Decreto Scuola ha già apportato dei cambiamenti.

ESAME PER DIVENTARE AVVOCATO

L’UNAEP, Unione Nazione Avvocati Enti Pubblici, sottolinea la difficoltà di correggere le prove scritte tenutesi lo scorso dicembre entro giugno e, pertanto, propone di abbandonare la correzione e passare alle prove orali tramite videoconferenza.

La presidente Avv. Antonella Trentin spiega che «il governo nel convertire in legge il dl Cura Italia potrebbe riportare ad equità e dare speranza ai tanti giovani futuri professionisti, rimuovendo emergenzialmente, a valere solo sul 2020, l’esame di abilitazione sostenuto nel 2019, dopo aver ottenuto il giudizio di idoneità sul tirocinio svolto al fine di salvaguardare la forza lavoro».

Un’altra proposta di riforma dell’esame per diventare avvocato viene dall’ANPA, Associazione Nazionale Praticanti Avvocati.

Sebbene l’ANPA sia un’associazione non riconosciuta ufficialmente, i suoi rappresentanti sono stati già in grado di ottenere un incontro col presidente del CNF Mascherin. 

La proposta di legge di ANPA prevede un esame semplificato sotto forma di test a risposta multipla (5 risposte possibili di cui una sola esatta), della durata di 180 minuti, composto da 90 quesiti ripartiti tra le materie di studio.

Le domande vengono selezionate tramite procedura automatizzata da un archivio composto da almeno 5000 quesiti . L’archivio deve essere reso pubblico almeno 60 giorni prima dell’esame in modo che i partecipanti possano prepararsi.

Durante l’esame non è possibile consultare alcun testo, tranne i codici non commentati.

Il punteggio è così strutturato:
+1 punto per ogni risposta esatta,
0 per ogni risposta non data,
– 0,25 per ogni risposta errata.
Per superare la prova bisogna ottenere almeno 60 punti.

PRATICA FORENSE/TIROCINIO

Gli studi legali figurano tra le attività che possono continuare a operare durante il lock down, ma le udienze sono sospese e il lavoro è comunque limitato. Questo ha costretto molti praticanti a sospendere il tirocinio.

Il Decreto Scuola ha però trattato anche il tema della pratica forense, istituendo nuove regole.
Ecco quanto deciso:

1) NUMERO DELLE UDIENZE
Il tirocinio è valido anche se il praticante non ha assistito al numero minimo di 20 udienze per ciascuno dei 3 semestri (art. 8, comma 4, del d.m. n. 70/2016).
Più precisamente, il Decreto Scuola si riferisce al semestre nel quale ricade la sospensione delle udienze dovute al Coronavirus.

2) ATTIVITÀ FORMATIVE
Sempre a causa delle misure di contenimento non si potranno svolgere le attività formative presso gli uffici giudiziari. Il Ministro della Giustizia è chiamato a predisporre gli strumenti perché le attività possano essere condotte a distanza.

3) DURATA DELLA PRATICA FORENSE
Per coloro che si sono laureati durante l’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019, la durata della pratica forense sarà di 16 mesi e non di 18 mesi.

Qui il testo completo del Decreto n.22 dell’8 aprile 2020.

AGGIORNAMENTO 22 APRILE 2020: L’emendamento sostenuto da UNAEP è stato dichiarato inammissibile dalla presidenza della commissione bilancio alla Camera. Pertanto, l’idea di un’ammissione all’esame orale di tutti i candidati alle prove orali, con la correzione delle prove scritte in sede di colloquio è definitivamente archiviata. 

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truffa via sms

INPS: attenzione alla nuova truffa via sms

Dopo i recenti problemi al sito dell’INPS, segnaliamo l’aumento di tentativi di truffa via sms che sembrano inviati dall’Istituto stesso.

Questa attività, denominata phishing, ha l’obiettivo di rubare informazioni personali, password di accesso, numeri di carte di credito e altre informazioni sensibili degli utenti.

Si chiede pertanto di prestare particolare attenzione.

TRUFFA VIA SMS INPS: I DETTAGLI

È stata la stessa INPS a dare notizia delle recenti attività di phishing tramite un comunicato stampa e la pubblicazione di un avviso sul suo sito tra il 6 e il 7 aprile 2020.

Il tentativo di truffa via sms avviene proprio tramite messaggi recapitati sul proprio smartphone che:
– fanno riferimento alla richiesta di aggiornare le domande presentate per ottenere le misure di sostegno previste durante l’epidemia da COVID-19 (bonus da 600 euro, bonus baby sitting o altri servizi dell’istituto),
– contengono un link a un sito esterno dal quale viene scaricata una app malevola.

Gli SMS non sono realmente inviati dall’INPS, sebbene sia facile cadere nell’inganno.

COSA FARE SE SI RICEVE UN SMS DALL’INPS SOSPETTO

Gli SMS inviati realmente dall’INPS non contengono MAI link.
Va inoltre ricordato che l’unico modo per controllare l’avanzamento della propria domanda di indennità o di altri servizi è tramite il sito dell’INPS.

Quindi, cosa fare se si riceve un SMS sospetto?

Bisogna assolutamente NON cliccare sul link e cancellare il messaggio.
Chi desidera, può segnalare l’accaduto alla Polizia Postale.

IL PHISHING

Il tentativo di truffa via sms è solo una delle possibili forme di phishing.
Generalmente avviene tramite mail ben costruite, con tanto di loghi ufficiali di banche, enti o aziende, nelle quali si chiede al destinatario di comunicare dati personali e riservati o di cliccare su un link malevolo adducendo a importanti motivi tecnici, alla possibilità di ottenere rimborsi o altro.

Vi invitiamo nuovamente a prestare grande attenzione ai messaggi e alle mail che ricevete in questo periodi di emergenza in cui l’emotività può trarre più facilmente in inganno.

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giustizia

Settore giustizia: tutto rinviato all’11 maggio

Dopo un prima sospensione fissata al 22 marzo, una seconda al 15 aprile, il settore della giustizia si trova davanti a un ulteriore rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini fino al prossimo 11 maggio 2020.

Così è scritto nel comunicato n.30 del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020 relativo al Decreto Liquidità. Il comunicato contiene le “misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia”.
Il settore della giustizia è trattato al punto 5 del comunicato.

La proroga all’11 maggio non tocca le udienze urgenti, per esempio:
– udienze civili che riguardano minorenni e questioni familiari,
– convalide di arresto e fermo nel penale,
– udienze che coinvolgono detenuti se gli avvocati difensori chiedono di procedere.

Queste udienze potranno essere svolte da remoto.

A subire lo slittamento all’11 maggio sono:

– il termine per il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari,
– il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali,
– la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

E DOPO L’11 MAGGIO?

Come fa notare Il Sole 24 Ore, lo slittamento aumenterà il carico di lavoro quando l’operatività del settore giustizia tornerà al 100%.
Gli arretrati, infatti, bisognerà pur smaltirli prima o poi, con tutto ciò che ne conseguirà in termini di efficienza ed efficacia del sistema.
Ironicamente, ciò accadrebbe proprio in un periodo in cui, almeno negli ultimi anni, si era assistito a una riduzione degli arretrati e dei tempi dei processi.

Quando sarà possibile, il ritorno alla normalità sarà comunque molto lento.
I capi degli uffici giudiziari dovranno infatti garantire che vengano evitati assembramenti nei palazzi di giustizia per evitare il diffondersi del contagio, ma questo complicherà lo svolgimento di quelle attività che necessitano della presenza delle parti e degli operatori della giustizia.

D’altro canto, l’attuale ricorso alle udienze da remoto ha dei limiti, come l’impossibilità di assumere le testimonianze o le dichiarazioni di consulenti e periti, mentre sul fronte delle tecnologie telematiche si fa notare che il personale delle Cancellerie che opera in smart working non ha la possibilità di accedere ai registri civili e penali e di depositare gli atti.

Staremo a vedere come si evolve la situazione generale e vi terremo informati.

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Accaparramento di clientela e avvocati che sfruttano COVID-19

Accaparramento di clientela e avvocati che sfruttano COVID-19

Iniziamo questo articolo ricordandovi cosa dice l’art.37 del Codice Deontologico Forense a proposito dell’accaparramento di clientela:

1.L’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.

2.L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l’ottenimento di incarichi professionali.

3. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.

4. E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

5.E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.

6.La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

TUTTO GRATIS AL TEMPO DEL CORONAVIRUS?

Se frequentate i social, sopratutto LinkedIn, vi sarete accorti anche voi che in questo periodo di lock down molti sono le aziende e i professionisti che stanno concedendo servizi o corsi di formazione gratuiti.
Il motivo -apparente- è la solidarietà, la voglia di dare una mano a chi si trova a casa con il lavoro fermo. In realtà, è chiaro che sotto ci sia anche una finalità meno nobile, ovvero catturare gli utenti potenzialmente interessati ai servizi/beni offerti con l’esca del regalo e poi, quando sarà, trasformarli in clienti paganti.

Questa attività di acquisizione clienti esisteva anche prima del Coronavirus e non è necessariamente una cattiva cosa: l’utente ha la possibilità di provare gratis qualcosa per la quale non avrebbe probabilmente mai pagato e il fornitore può entrare in contatto con un numero maggiore di potenziali clienti.
È una situazione win-win, in cui tutti vincono.

Ma quando a sfruttare questa tecnica è un avvocato, la storia potrebbe complicarsi proprio perché vi è il rischio di scadere nell’accaparramento di clientela vietato dal Codice Deontologico.
Ancor peggio se l’avvocato in questione fa leva sulla sofferenza di chi ha perso una persona cara a causa dell’epidemia da COVID-19.

L’ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA E LA LEVA COVID-19

A quanto pare, questo è ciò che sta succedendo.

Studi di avvocati (e non solo) hanno pensato che fosse una mossa furba offrire consulenze legali gratuite o altri servizi per aiutare i cittadini in:
– cause di divorzio provocati dalla convivenza forzata,
– ricorsi in caso di rifiuto di concessione delle misure di sostegno del decreto legge “Cura Italia”,
cause contro il personale medico colpevole di presunti errori e mancanze.

Quest’ultima è forse la peggiore delle tre ipotesi, poiché va davvero a sfruttare l’emotività dei parenti delle vittime e lo fa contro una categoria, quella dei medici, che è in prima linea nel gestire l’emergenza COVID-19.

Dunque, dove sono la correttezza, il decoro, l’onestà e il senso di responsabilità più volte indicati nel Codice Deontologico Forense e non solo nell’articolo dedicato all’accaparramento di clientela?

LE REAZIONI DAL MONDO FORENSE

Davanti a questi attacchi ai medici, Filippo Anelli, presidente della FNOMCEO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri ha scritto una lettera ad Andrea Mascherin, presidente del Consiglio Nazionale Forense, per chiedere maggiore vigilanza su comportamenti scorretti. 

Intanto, alcuni ordini forensi locali, come Napoli, Palermo e Roma, hanno già preso posizione contro questi professionisti che, per fortuna, rappresentano una minima parte della classe forense ma rischiano di comprometterne la reputazione.

Infine, anche l’Organismo Congressuale Forense, per voce dell’Avv. Malinconico, esprime la sua opinione sulle segnalazioni di «atti di indebito accaparramento della clientela».
In un protocollo inviato ai Presidenti dei COA scrive:
«Si tratta di comportamenti rapaci e inaccettabili, posti in palese e grave violazione delle elementari regole deontologiche, con cui pochi “avvocati” scorretti agiscono in modo da indurre in errore gli utenti meno avveduti, così procurando un incalcolabile danno di immagine e di credibilità all’intera Avvocatura Italiana» e invita i presidenti a valutare i singoli casi proprio alla luce dei provvedimenti disciplinari previsti per l’accaparramento di clientela.

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Decreto Liquidità: potenziato il Fondo di Garanzia per le PMI e i professionisti

Fondo di Garanzia per le PMI

Decreto Liquidità: potenziato il Fondo di Garanzia per le PMI e i professionisti

Chi è imprenditore forse già conosce il Fondo di Garanzia per le PMI, ma se siete professionisti, probabilmente non sapete che anche voi potete accedere ai suoi servizi. 

Il D.M del 18.4.2015 ha infatti equiparato i liberi professionisti alle piccole e medie imprese, con tutti i benefici che ne possono derivare.

Ma perché ne parliamo?

Perché il decreto legge n. 18/2020 “Cura Italia” contiene al suo interno misure di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e anche le imprese obbligati a fare i conti con le ripercussioni generate dall’epidemia da COVID-19.

Tra queste misure vi è anche il rafforzamento del Fondo Centrale di Garanzia per l’accesso al credito da parte delle PMI.

Anche il comunicato stampa n.39 del 6 aprile, legato al cosidetto decreto “Liquidità”, ribadisce il potenziamento del Fondo.

IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Il Fondo di Garanzia per le PMI è stato istituito con la Legge n. 662/96 ed è operativo dall’anno 2000.

Il suo scopo è facilitare l’accesso delle PMI ai finanziamenti concedendo loro una garanzia pubblica che affianca o sostituisce le garanzie offerte dalle imprese stesse.

La garanzia del Fondo è alimentata anche grazie a risorse europee e si attiva solo in caso di finanziamenti concessi da banche, società di leasing o altri intermediari.

A poterne beneficiare non solo solo le PMI, piccole o medie imprese (fino a 499 dipendenti), ma anche le microimprese, le start up e i professionisti che sono iscritti a ordini professionali o parte di associazioni professionali inserite nell’apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Chiaramente, la garanzia, così come i finanziamenti, non viene concessa a tutti ma solo a coloro che appaiono in grado di rimborsare il finanziamento garantito, pertanto viene sempre analizzata la stabilità economica e finanziaria del richiedente.

Le imprese la cui situazione economia-finanziaria le faccia ricadere nelle classificazioni “sofferenze” o “inadempienze probabili” o che rientrino nella definizione di “impresa in difficoltà” (art. 2 punto 18 del Reg. UE n. 651/2014) non possono accedere al fondo.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO CURA ITALIA

Il Decreto contiene una parte dedicata alle “Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario” (Titolo III) e all’art.49 si parla specificatamente del Fondo di Garanzia per le PMI.

Nel testo è indicato che per 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, quindi fino al 17 dicembre 2020, vengono attuati diversi potenziamenti.
Qui di seguito ve ne citiamo solo alcuni.
Per un approfondimento completo, vi invitiamo a leggere il testo originale del Decreto Cura Italia.

PROROGA DEI TERMINI

Tutti i termini relativi agli adempimenti amministrativi di operazioni garantite del Fondo sono prorogati per 3 mesi.

ACCESSO AL FONDO FACILITATO

L’accesso al Fondo di Garanzia per le PMI è concesso in base alla sola valutazione economico-finanziaria, senza considerare i dati di Centrale Rischi e credit bureau e gli eventi pregiudizievoli.

GARANZIA GRATUITA

La garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni e viene annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto.

AUMENTO DEL TETTO MASSIMO

L’ammontare massimo dei finanziamenti sale da 2,5 milioni a 5 milioni di euro.

AUMENTO DELLA PERCENTUALE MASSIMA DI GARANZIA

Per interventi di garanzia diretta la percentuale potrà essere anche dell’80% in caso di finanziamenti sotto 1,5 milioni di euro.
Per interventi di riassicurazione la percentuale può raggiugnere il 90% dell’importo già garantito da Confidi o altri consorzi, sempre fino a un massimo di 1,5 milioni di euro a impresa.

AMMESSE LE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO

Possono essere garantite le rinegoziazioni del debito a patto che il finanziatore conceda un nuovo finanziamento per almeno il 10% del debito residuo.

ALLUNGAMENTO AUTOMATICO DELLA GARANZIA

È estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti che hanno subito la sospensione delle rate o della quota capitale da parte delle banche o altri intermediari a causa degli effetti di COVID-19.

ACCESSO ALLE PERSONE FISICHE

Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni la cui attività economica sia stata danneggiata dagli effetti di COVID-19 possono accedere alla garanzia, gratuitamente e senza alcuna valutazione, per finanziamenti inferiori a 18 mesi e fino a un importo di 3000 euro:

COME ACCEDERE AL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Per accedere alla garanzia non bisogna rivolgersi direttamente al Fondo ma

  • – alla banca alla quale si intende chiedere il finanziamento chiedendo anche l’attivazione della garanzia del Fondo,

oppure

  • – a un Confidi che offra la garanzia e che richieda la controgaranzia al Fondo.

Per tutte le info potete visitare www.fondidigaranzia.it e il sito del Ministero dello Sviluppo Economico

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Nuovi provvedimenti di Cassa Forense a favore degli avvocati

Nuovi provvedimenti di Cassa Forense a favore degli avvocati

Il 2 aprile 2020 è stato pubblicato sul sito ufficiale il comunicato contenente i nuovi provvedimenti di Cassa Forense a favore degli avvocati.

In queste settimane di emergenza si è parlato tanto dell’insufficienza delle misure adottate da Cassa Forense per aiutare i propri iscritti un momento di grande difficoltà e, sopratutto quando il Presidente Nunzio ha chiaramente detto che «Cassa Forense non è lo Stato».
A quanto pare, le lagnanze non sono cadute nel vuoto.

I nuovi provvedimenti riguardano sia l’aspetto contributivo che quello assistenziale vero e proprio.

Leggi il documento provvedimenti emergenziali conseguenti a epidemia COVID-19.

I NUOVI PROVVEDIMENTI DI CASSA FORENSE A FAVORE DEGLI AVVOCATI


NUOVI PROVVEDIMENTI DICHIARATIVI E CONTRIBUTIVI

– Mod.5/2020

Il termine per la trasmissione telematica del Mod. 5/2020, fissato al 30 settembre 2020, viene spostato al 31 dicembre 2020.

– Autoliquidazione

Il pagamento dei contributi in autoliquidazione legati al Mod. 5/2020 (riferimento redditi 2019), inizialmente sospeso fino al 30 settembre 2020, è ora spostato al 31 dicembre 2020.

Il pagamento può avvenire in una delle seguenti opzioni:

  1. in unica soluzione entro il 31 dicembre 2020, a mezzo MaV, senza interessi e sanzioni;
  2. in due rate di pari importo, una con scadenza al 31 marzo 2021 e l’altra al 31 marzo 2022, sempre a mezzo MaV, maggiorate dell’interesse dell’1,50% ma senza sanzioni;
  3. con iscrizione nel ruolo 2021 (da formare a ottobre 2021), maggiorando l’importo dei contributi degli interessi dell’1,50%, senza sanzioni, con possibilità di chiedere ulteriori rateazioni direttamente al Concessionario (fino a 72 rate).

– Contributo minimo soggettivo e di maternità per l’anno 2020

Il termine di pagamento, a mezzo MaV, è stato posticipato al 31/12/2020, senza alcun interesse e sanzione (non si escludono eventuali ulteriori interventi).

NUOVI PROVVEDIMENTI A SUPPORTO DELLA PROFESSIONE

Tra i nuovi provvedimenti di Cassa Forense a favore degli avvocati c’è anche l’utilizzo del fondo straordinario di 10.000.000 di euro previsto all’art. 22, comma IV, lett. c) del Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza.

Il fondo sarà utilizzato per sostenere l’attività professionale degli iscritti e Cassa, insieme agli ordini territoriali, ha intenzione di direzionare ulteriori misure di sostegno verso le aree geografiche più colpite dall’epidemia da COVID-19.

Inoltre, sono stati decisi:

– l’emissione di due bandi straordinari per l’erogazione di contributi destinati al pagamento dei canoni di locazione degli studi professionali, per un totale di 5.600.000 euro.
Uno è destinato a conduttori persone fisiche e l’altro a Studi Associati e Società tra Avvocati.
I bandi prevedono il rimborso del 50% dei canoni corrisposti tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020;

– la convenzione con Banca Popolare di Sondrio per l’accesso al credito agevolato.
La convenzione copre:
– l’anticipazione economica pari al 30% massimo del volume d’affari IVA dell’anno 2019,
– l’acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali necessarie all’attività lavorativa fino al 100% dei preventivi e/o fatture emesse entro i 30 giorni dalla richiesta di finanziamento;

– la convenzione con Banca Nazionale del Lavoro per l’accesso al credito agevolato.
Copre finanziamenti con una durata massima di 17 mesi;

3.000.000 di euro per garantire l’accesso al credito degli iscritti tramite fondo di garanzia costituito con CDP;

– l’estensione della polizza sanitaria Unisalute con copertura COVID 19 ai video consulti psicologici, di igiene e profilassi;

– l’implementazione della convenzione VIS VALORE per la consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci;

– l’implementazione del fondo in favore dei superstiti e dei titolari di pensioni dirette cancellati da Albi, indirette e reversibilità.
Il fondo sale da 50.000,00 a € 340.000,00.

Nuovi provvedimenti di Cassa Forense a favore degli avvocati
Tabella riassuntiva dei nuovi provvedimenti di Cassa Forense a favore degli avvocati

Per avere un quadro più dettagliato delle misure, vi invitiamo a leggere il testo originale del comunicato sui provvedimenti emergenziali conseguenti a epidemia COVID-19

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SICUREZZA INFORMATICA

Sicurezza informatica: un problema non solo dell’INPS

Il disastro del sito dell’INPS di ieri 1 aprile 2020 ha sollevato un polverone di polemiche sia tra gli utenti che tra gli esperti di sicurezza informatica.

Al crollo del sito, dovuto all’alto numero di utenti che, come prevedibile, hanno tentato di accedere per ottenere l’indennità prevista per affrontare l’impatto economico di COVID19, si è aggiunto anche l’involontario rilascio di informazioni private diventate improvvisamente accessibili ad altri utenti (data leak).

Le cause? Ufficialmente le troppe richieste e un presunto attacco hacker.

Che queste due possibilità siano vere o meno, poco importa. Dietro c’è comunque un unico problema: l’impreparazione tecnica declinata in un sito probabilmente costruito non a dovere già in partenza.
Come ha dichiarato a Repubblica Francesco Bellini, professore di trasformazione digitale all’università Sapienza di Roma: «Il sito di Inps è frutto di anni di gare al massimo ribasso e soffre dei mali tipici della pubblica amministrazione: sotto dimensionato, mal progettato».

Anche il Garante della Privacy ha deciso di indagare sull’accaduto.
Ma in questo periodo storico così strano, con il Coronavirus che blocca a casa milioni di persone, non è solo l’INPS a soffrire.

Durante una videolezione di inglese organizzata per una classe di seconda media di un istituto di Roma, alcuni ragazzi si sono intromessi nel sistema e hanno inviato agli studenti immagini oscene. A quanto pare, l’accesso all’aula virtuale era possibile tramite un semplice link, senza alcuna procedura di autenticazione. 

E le aziende private non stanno meglio…

IL BOOM DELLO SMART WORKING

Il problema riguarda infatti moltissimi di noi.

Il cambiamento a cui sono stati costretti privati, istituzioni e aziende è stato troppo repentino e molti non erano affatto preparati, né da un punto di vista tecnico né da un punto di vista culturale.

E dove c’è impreparazione c’è incapacità di valutare i rischi per la sicurezza informatica, a tutto favore di hacker e malintenzionati.

Giusto per darvi un’idea di quante persone si siano dovute avvicinare alle nuove tecnologie, vi riportiamo due numeri pubblicati sul sito sicurezza.net .
Nel sito si legge che l’uso dei servizi cloud di Microsoft ha registrato un aumento del 700%.
Microsoft Teams, la piattaforma per le conferenza da remoto utilizzata anche per le udienze della giustizia italiana, registra 44 milioni di utenti giornalieri e 900 milioni di riunioni e chiamate in una sola settimana.

SMART WORKING E SICUREZZA INFORMATICA: QUALI RISCHI

Dato che siamo tutti a casa, per continuare a lavorare dobbiamo per forza usare i nostri dispositivi (pc, smartphone e tablet) che sono i vettori prediletti degli hacker che tentano di intrufolarsi nei sistemi aziendali.

L’uso dei dispositivi personali espone a rischi maggiori perché:

  1. l’utente visita siti che non visiterebbe con il pc di lavoro e le probabilità di capitare in un sito malevolo sono quindi più alte;
  2. le reti di casa sono meno protette di quelle aziendali; le reti di wi-fi pubblico ancora meno;
  3. l’utente non ha alcuna formazione sulla sicurezza informatica e spesso manca di buon senso per cui condivide informazioni e dati aziendali (es.: password) tramite chat, videoconferenze o addirittura social.

I rischi informatici legati allo smart working in questo periodo riguardano quindi la sicurezza delle reti, dei dispositivi connessi e dei dati in essi contenuti.

Le minacce informatiche più frequenti sono il phishing via mail, i siti malevoli, i software dannosi, le app infette.

E gli hacker si impegnano a trovare sempre nuovi sistemi per carpire le informazioni che interessano loro. 

IL PHISHING AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

L’ansia generata dalla pandemia è una manna dal cielo per gli hacker.

Inviare mail con fantomatici messaggi ministeriali che invitano a cliccare su un link per ottenere aggiornamenti sul contagio o, addirittura, soluzioni a problemi immediati è un espediente economico e di sicuro successo perché fa leva sull’emotività messa a dura prova dal momento.
L’ obiettivo del phishing via mail è rubare credenziali, informazioni personali o infettare pc domestici e aziendali. 

MANTENERE LA SICUREZZA INFORMATICA ANCHE A CASA

Il rapporto Clusit 2020 segnala che nel 2019 gli attacchi informatici messi a segno sono stati 1.670, +7,6% rispetto al 2018. Nel 2020 questo dato è destinato a salire anche grazie al Coronavirus.

Dunque, come proteggersi?

Tutti noi possiamo iniziare da piccole buone abitudini:

  • – scegliere buone password. Qui trovate un articolo su come costruire password sicure;
  • – dotarci di un buon antivirus;
  • – dotarci di un firewall;
  • diffidare da mail ambigue, inaspettate o provenienti da persone sconosciute (se siete in dubbio, chiedete conferma alla persona che ve l’ha inviata);
  • aggiornare i programmi che utilizziamo e i browser con i quali navighiamo in Internet;
  • – se possibile, evitare software gratuiti;
  • spegnere gli assistenti vocali quando non ci servono (sono sempre in ascolto);
  • non condividere informazioni personali o aziendali sui social o tramite chat;
  • – non connettere tutti i dispositivi alla stessa rete wi-fi o almeno staccarli quando non ci servono;
  • – fare il backup regolare del pc.
  • – se possibile, per lavorare utilizzare un dispositivo diverso da quello usato per lo svago o almeno non farlo usare a nessun altro (es.:i figli).


Per dubbi o domande sulla sicurezza informatica del vostro ambiente di lavoro, in azienda o in remoto, potete parlarne con noi. Servicematica è operativa, ma a causa dell’alto numero di chiamate vi suggeriamo di contattarci via mail.

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Il diritto di visitare i figli e gli ostacoli del Coronavirus

Siamo certi che in questo periodo uno dei dubbi che gli avvocati si sono sentiti più spesso porre dai loro assistiti divorziati o separati riguarda il diritto di visitare i figli.

Quello che succede è che, da una parte, il genitore affidatario potrebbe non fidarsi a lasciare andare il figlio per paura del contagio o, nel peggiore dei casi, approfittare della situazione per allentarne il rapporto con l’altro genitore. Dall’altra, le limitazioni alla mobilità mettono in difficoltà il non affidatario.

Le sfaccettature di questo problema sono molteplici, ma il diritto di visitare i figli durante le misure di contenimento del Coronavirus non è messo in discussione.

IL DIRITTO DI VISITARE I FIGLI, ANCHE IL GOVERNO GARANTISCE

L’avvocato Gian Ettore Gassani, presidente di AMI, Associazione Matrimonialisti Italiani, ha dichiarato che «la sentenza di divorzio prevale sul decreto del governo».

Lo stesso Governo, lo scorso 10 marzo, ha chiarito che «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio».  

Con provvedimento dell’11 marzo, anche il Tribunale di Milano ha ribadito che gli accordi raggiunti in fase di separazione sulle visite ai figli rimangono validi, anche quando i genitori abitano in comuni diversi, e che «nessuna chiusura in ambito regionale può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione e divorzio».

[AGGIORNAMENTO 6 APRILE: Con l’ordinanza depositata il 26 marzo 2020 il Tribunale di Bari ha stabilito che la tutela del diritto alla salute dei figli prevale sul diritto di visita del genitore. Ciò significa che è legittimo sospendere il diritto di visita fino al superamento dell’emergenza COVID-19 e che si può sopperire utilizzando videochiamate o Skype].

I DUBBI E LE DIFFICOLTÀ PIÙ FREQUENTI

POSSO ANDARE A VISITARE I MIEI FIGLI? POSSO ANDARLI A PRENDERE E PORTARLI A CASA MIA?

Sì, si può.

La questione degli spostamenti è di facile soluzione se i figli risiedono nello stesso comune del genitore. In questo caso, rientra nelle “situazioni di necessità”.

Se i figli risiedono in un comune diverso le cose si complicano perché le regole prevedono questi spostamenti solo in caso di assoluta urgenza e non è chiaro se le visite ai figli rientrino in questa situazione.
Nel tentativo di evitare multe, nell’autocertificazione è bene indicare che lo spostamento è legato al diritto di visitare i figli, indicando i giorni di visita fissati dal tribunale e allegando la copia del provvedimento di separazione o divorzio.

Nel caso decidesse di portare i figli a casa, il genitore non locatario deve assicurare che sia evitato qualsiasi contatto e garantita la distanza di sicurezza con gli altri eventuali conviventi.

A CAUSA DEL MIO LAVORO SONO UN SOGGETTO AD ALTO RISCHIO DI CONTAGIO, POSSO VISITARE I MIEI FIGLI?

Nel caso in cui il genitore che vuole esercitare il diritto di visita fosse a rischio contagio o intendesse portare i figli in un luogo che li può esporre al contagio, in mancanza di accordo tra le parti l’affidatario può richiedere una temporanea limitazione alle visite o una differente gestione [ricorso ex articolo 709 ter cpc].

SONO AMMALATO/HO AVUTO SINTOMI, POSSO VEDERE I MIEI FIGLI?

Sia il genitore affidatario che il genitore non affidatario hanno il divieto di frequentare i figli durante la malattia.

L’EX CONIUGE NON MI PERMETTE DI VISITARE I MIEI FIGLI.

Impedire al genitore di vedere i propri figli viola l’art.388, comma 2, del codice penale.

Riferendosi ai procedimenti urgenti ex articolo 700 del codice di procedura civile, per i quali le discussioni rimangono operative, è possibile chiedere e ottenere la modifica delle condizioni di separazione o divorzio

NON RIESCO A PAGARE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO.

Questa domanda esula dalla trattazione del diritto di visitare i figli durante le misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19, ma è evidente che tali misure hanno messo molti genitori in difficoltà. A patire più di tutti sono imprenditori e professionisti che hanno visto la loro attività economica bloccarsi.

Sfortunatamente, non pagare l’assegno di mantenimento è un reato.

Il consiglio è di rivolgersi al proprio legale e trovare un accordo con l’ex-coniuge, proponendo una somma ridotta che poi verrà recuperata in futuro, o chiedere una rinegoziazione delle condizioni di mantenimento.

POSSO PORTARE I MIEI FIGLI DAI NONNI?

In questo caso non esiste un divieto vero e proprio, ma interviene una questione di buon senso. Le fasce più anziane della popolazione sono anche quelle più a rischio, è pertanto fortemente sconsigliato che i nonni stiano a stretto contatto con i nipoti.

Per approfondire: Unione Camere Civili

[Fonti: Il Giornale, Studi Cataldi, Tgcom24]
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Livelli occupazionali e accordi sindacali: la pesante clausola del Decreto Liquidità

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Bonus di 600 euro anche agli avvocati

[AGGIORNATO 22/4/20] Estensione del Bonus di 600 euro anche agli avvocati e agli altri professionisti

E così, alla fine, ecco riconosciuto un bonus di 600 euro anche agli avvocati e, in generale, a tutti i professionisti e agli autonomi iscritti alle casse di previdenza private.
Questo è quanto deciso dalla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri.

Il bonus, che è l’evoluzione del Fondo per il reddito di ultima istanza previsto del Decreto “Cura Italia”, è relativo al mese di marzo, mentre per il mese di aprile è addirittura previsto un aumento a 800 euro.

Cassa Forense ha già pubblicato sul sito alcuni avvisi, informando gli iscritti che l’unico canale di erogazione dell’indennità è l’ente stessa tramite una procedura telematica disponibile sul sito.

AGGIORNAMENTO 3 APRILE 2020: Cassa Forense ha stabilito nuove misure a sostegno degli iscritti. Leggi l’articolo “I nuovi provvedimenti di Cassa Forense a favore degli avvocati“.

AGGIORNAMENTO 9 APRILE 2020: il Decreto Liquidità ha stabilito che il bonus di 600 euro non spetta agli iscritti alle casse private che versano anche contributi all’INPS.
Nell’art. 34 si legge: “Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva”.

AGGIORNAMENTO 22 APRILE 2020: Il Ministero del Lavoro chiarisce che possono richiedere il Bonus di 600 € anche i giovani professionisti iscritti alle Casse di categoria nel 2019 o nel 2020. Qui il testo.

BONUS DI 600 EURO AGLI AVVOCATI: CHI PUÒ RICHIEDERLO

Il bonus non ha carattere universale, ma sarà erogato solo a coloro che rispettano determinati requisiti.

In particolare, il richiedente:

a) deve aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo (al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2011, e dell’articolo 4 del decreto legge n. 50/2017) non superiore a 35.000 euro.
Inoltre, la sua attività deve essere stata limitata dai provvedimenti restrittivi per il contenimento dell’epidemia da COVID-19;

b) deve aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo (al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2011, e dell’articolo 4 del decreto legge n. 50/2017) compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro.
Inoltre, deve aver chiuso partita IVA nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, o aver ridotto o sospeso l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19.
In questo caso, deve dimostrare di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Il reddito è determinato secondo il principio di cassa, cioè come differenza tra i ricavi/compensi percepiti e le spese sostenute per l’attività.

L’indennità non sarà corrisposta ai richiedenti che non siano in regola con gli obblighi contributivi per l’anno 2019.

Bonus di 600 euro anche agli avvocati

CUMULABILITÀ

Il bonus non rientra nel calcolo del reddito e non è cumulabile con altre forme di sostegno, come:

– la cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o cassa integrazione in deroga (articoli 19, 20, 21, 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18);

– la richiesta dell’indennità “una tantum prevista dai seguenti articoli del decreto legge del 17 marzo 2020: n. 18: 27, 28, 29, 30, 38 e 96;

– il reddito di cittadinanza.

IL LIMITE DI SPESA

Le casse dovranno comunicare ai Ministeri del Lavoro e dell’Economia, con cadenza settimanale, l’andamento delle domande pervenute e di quelle accettate.

L’erogazione dei bonus di 600 euro anche agli avvocati, ai professionisti e agli altri iscritti alle casse private è infatti soggetto al tetto di 200 milioni di euro previsto dal fondo per il reddito di ultima istanza.

Cosa succederebbe dunque se questo tetto massimo venisse raggiunto?

Il Ministero dell’Economia avrebbe la facoltà di rivedere quanto previsto col Decreto “Cura Italia” e ridistribuire le risorse a disposizione.

AGGIORNAMENTO 3 APRILE 2020: Cassa Forense ha stabilito nuove misure a sostegno degli iscritti. Leggi l’articolo “I nuovi provvedimenti di Cassa Forense a favore degli avvocati“.

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deroghe alla privacy

Deroghe alla Privacy: si, ma solo se temporanee, trasparenti e proporzionate

Da qualche tempo oramai stiamo assistendo alla compressione dei nostri diritti in favore della tutela della salute, ma fino a che punto è corretto questo restringimento delle libertà personali?

Le teorie sul tema sono molteplici e da ognuna scaturiscono considerazioni di cui è necessario tenere conto anche alla luce della situazione del tutto emergenziale che stiamo vivendo.

In tema di privacy, Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, specifica che è lecita la contrazione del diritto alla riservatezza purché tale restringimento sia temporaneo e dettato da un’esigenza contingente: “Non deve costituire un punto di non ritorno”.

Ciò a cui di fatto si sta arrivando è un accesso sempre più vasto e profondo in quelle che sono le nostre abitudini di vita quotidiana.

L’intervento di Antonello Soro del 25.03.2020 chiarisce che riterrebbe possibile l’utilizzo di un’applicazione che tracci gli spostamenti di ognuno di noi, ma previa regolamentazione e definizione degli ambiti di intervento e del periodo per cui è consentita la deroga alla tutela della riservatezza.

In poche parole si assume che un restringimento della privacy in virtù del bene comune -salute- sia legittimo se proporzionale, temporaneo e normato da un decreto che ne definisca l’operatività.

Di che cosa si tratta

Il tracciamento consisterebbe nell’utilizzo di applicazioni digitali, quali quelle installate sui nostri cellulari e il tracciamento facciale, che consentano di verificare gli spostamenti dei singoli soggetti con segnalazione delle persone con cui questi sono venuti in contatto.

Vi sarebbero però, secondo il Garante dei Dati personali, alcuni principi fondamentali da rispettare:

  • proporzionalità, ovvero verificare e gestire i dati per il solo scopo per cui sono stati acquisiti,
  • trasparenza, fare cioè in modo che il trattamento dei dati sia finalizzato alla sola tutela della salute;
  • minimizzazione, ovvero limitare e ridurre tutte le miriadi di dati personali che verrebbero inevitabilmente carpiti dai singoli dispositivi in considerazione di uno scopo sociale superiore, generale e senza dubbio prevalente.

Il rischio

Spesso, sino a non troppo tempo fa, i dati personali venivano utilizzati anche quale strumento di controllo utile per “indirizzare” le scelte commerciali e politiche dei singoli individui, e ora, viste le esperienze di altri paesi, si teme che un simile controllo sia il preludio di un’ingerenza dello Stato nella vita di ognuno di noi.

Risulta opportuno lottare dunque per la riservatezza dei nostri dati personali, tenendo presente che alcune contrazioni dei diritti sono legittime solo se -come precisato dal Presidente dell’Autorità garante dei dati personali- vi sia proporzionalità, trasparenza, temporaneità delle misure e non si tratti di un punto di non ritorno.

Tutelare la privacy dei dati diventa più facile con i servizi Servicematica

Dott.ssa Isabella Albrizzi

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova, collabora nel settore legale di UpLex di Treviso dal 2014, avendo maturato competenze professionali in ambito giudiziale e stragiudiziale nel settore civile, commerciale e fallimentare.
Principalmente orientata al profilo di assistenza aziendale, predispone percorsi di adeguamento aziendali in qualità di consulente Privacy.


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Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

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