Enzo Tortora, quarantadue anni dopo: il ricordo e una riforma che prova a cambiare la giustizia

Quarantadue anni. Tanto è passato da quel 17 giugno 1983 in cui Enzo Tortora, popolare conduttore televisivo e giornalista, veniva arrestato con accuse poi rivelatesi totalmente infondate. Una vicenda che ha segnato la storia giudiziaria e civile italiana e che l’altro ieri è tornata al centro dell’attenzione pubblica, nel giorno della sua commemorazione al cimitero di Milano, dove riposa, e alla vigilia di una riforma costituzionale che, in parte, raccoglie l’eredità della battaglia condotta da Tortora fino alla fine dei suoi giorni.

Proprio mentre il Senato si prepara a discutere la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante — nodo rimasto irrisolto per decenni — familiari, amici e rappresentanti del mondo forense si sono ritrovati per ricordare non solo l’uomo e il professionista, ma anche il simbolo di una giustizia che, in quel caso, mancò clamorosamente il bersaglio.

Una ferita ancora aperta

La storia di Enzo Tortora è nota. Arrestato sulla base delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, senza riscontri oggettivi, venne trascinato in un processo mediatico e giudiziario durato anni, culminato con una condanna in primo grado a dieci anni di reclusione e poi, in appello, con la piena assoluzione “perché il fatto non sussiste”. Una vicenda che molti, ancora oggi, considerano il paradigma degli errori giudiziari italiani.

Durante la cerimonia commemorativa, la figlia Gaia Tortora ha commentato amaramente la difficoltà di istituire in Italia una Giornata dedicata alle vittime di errori giudiziari, sottolineando come sia «sorprendente che su un tema simile si debba ancora ascoltare il parere contrario dell’Associazione nazionale magistrati (Anm)».

Anche Giandomenico Caiazza, avvocato e all’epoca difensore di Tortora, ha ricordato come quel processo fu il riflesso di una giustizia condizionata dall’urgenza mediatica e dal legame troppo stretto tra pubblici ministeri e giudici, un assetto che la riforma in discussione in questi giorni punta finalmente a modificare. Caiazza ha sottolineato come la Procura, allora come oggi in casi simili, difese a oltranza il proprio operato e il giudice scelse di non spezzare quell’asse investigativo-giudicante fino al processo d’appello.

Un lungo percorso di riforma

Da allora, il tema della separazione delle carriere tra chi accusa e chi giudica ha attraversato varie stagioni politiche e referendum popolari. Già nel 1987, oltre l’80% degli italiani si era espresso a favore di una maggiore responsabilità civile dei magistrati, principio che però non ha mai trovato piena applicazione. Caiazza ha ricordato come nel 1988 egli stesso intentò una causa civile per conto di Tortora contro i magistrati che avevano condotto quell’inchiesta, venendo per questo denunciato per calunnia.

Nella riforma costituzionale ora all’esame del Parlamento, oltre alla separazione delle carriere, è prevista anche una modifica del sistema disciplinare dei magistrati, che dovrebbe sottrarre alle correnti interne dell’Anm il controllo dei procedimenti a carico dei colleghi. Un tentativo di arginare le distorsioni interne e di rafforzare la credibilità della magistratura.

Le incognite del cambiamento

A distanza di oltre quattro decenni dal caso Tortora, restano interrogativi su quanto la giustizia italiana sia davvero cambiata e su quanto questa riforma potrà incidere concretamente. Andrea Cangini, segretario della Fondazione Einaudi, ha osservato come il supplizio giudiziario inflitto a Tortora richiami quello di figure storiche perseguitate per errore o pregiudizio, sottolineando che, a differenza di altre istituzioni, «magistratura, media e società italiana sembrano ancora troppo simili a quelle di allora».


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Equo compenso, i professionisti tornano a chiedere tutele: compensi dignitosi e previdenza a rischio

Il dibattito sull’equo compenso per i professionisti torna a occupare le cronache parlamentari e stavolta a rilanciarlo sono le associazioni dei medici liberi professionisti, con in testa Amolp. Il tema è chiaro: regolare e tutelare il diritto a un compenso dignitoso e proporzionato per i medici che operano in rapporto libero professionale, spesso con società sanitarie di capitale. Una questione che, oltre al reddito dei professionisti, tocca anche la sostenibilità del sistema previdenziale e la qualità dell’assistenza sanitaria stessa.

A riaccendere i riflettori è stato il disegno di legge presentato dalla senatrice Erika Stefani, già promotrice nel 2023 della legge n. 49 sull’equo compenso per i professionisti. Una norma che aveva l’obiettivo di arginare gli squilibri nei rapporti tra i professionisti e le cosiddette “controparti forti” — cioè imprese e società di rilevanti dimensioni o fatturato, capaci di imporre condizioni contrattuali penalizzanti per il singolo prestatore d’opera.

Una norma rimasta incompiuta

La legge del 2023 aveva segnato un passo avanti nel riconoscere il valore del lavoro intellettuale. Stabiliva, infatti, che fosse da considerare equo il compenso conforme a parametri fissati da decreti ministeriali e prevedeva la nullità delle clausole che avessero fissato tariffe inferiori. Veniva inoltre richiesto agli Ordini professionali di adottare norme deontologiche per sanzionare chi avesse violato il principio.

A oggi, però, solo alcune professioni si sono realmente mosse per dare concreta attuazione alla legge: ingegneri, periti industriali, geometri e — in ritardo — avvocati e commercialisti. In ambito sanitario, alcune categorie come infermieri, psicologi e veterinari hanno iniziato a sensibilizzarsi sulla proporzionalità tra prestazione e onorario. Restano però indietro proprio i medici, spesso vincolati a compensi al ribasso e privi di una reale tutela normativa.

Difficoltà storiche e criticità persistenti

Il problema nasce da lontano. Le tariffe minime obbligatorie, abolite dalla legge Bersani del 2007, avrebbero dovuto essere sostituite da una maggiore libertà contrattuale. Invece, questa libertà si è spesso tradotta in una corsa al ribasso, dove il valore delle prestazioni sanitarie è stato progressivamente svilito. Negli anni, alcuni correttivi sono stati introdotti: la legge n. 27 del 2012 per gli avvocati e una sentenza della Corte di giustizia UE del 2015 che ha riconosciuto la facoltà degli Stati membri di fissare compensi minimi per tutelare il decoro delle prestazioni professionali.

Nel settore sanitario, tuttavia, la situazione resta confusa. I tariffari minimi sono scomparsi, ma le criticità sono rimaste. Non di rado la magistratura chiede agli Ordini professionali di esprimersi sulla congruità dei compensi per perizie o consulenze. Singoli medici si ritrovano, poi, a fronteggiare contestazioni di pazienti per compensi ritenuti eccessivi o mal rapportati all’entità della prestazione, specialmente quando si tratta di valutare l’apporto immateriale e intellettuale della prestazione medica.

Il rischio di svilire la professione

Questo scenario ha prodotto una pericolosa deriva: onorari inadeguati, giustificati da accordi di convenienza apparente o mascherati dietro pacchetti prestazionali di quantità. Una pratica che contribuisce a svalutare non solo il lavoro medico, ma anche la percezione sociale della professione, sempre più assimilata a un servizio commerciale, più che a un’attività di alta responsabilità e valore pubblico.

Verso una possibile riforma

Da qui la richiesta delle associazioni di categoria di estendere in maniera effettiva e concreta il principio dell’equo compenso anche ai medici, per tutelare non solo il loro reddito, ma anche il corretto versamento dei contributi previdenziali e la sostenibilità di un sistema già fortemente sotto pressione.

La proposta della senatrice Stefani mira proprio a questo: assicurare parità di trattamento, equità contributiva, miglioramento dei rapporti convenzionali con le assicurazioni — spesso accusate di sottostimare le prestazioni — e, in ultima istanza, valorizzare la professione sanitaria, ridandole il ruolo sociale e civile che merita.


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Privacy violata, doppia stangata dalla Cassazione: newsletter senza consenso e banca dati fuori controllo

Due pesanti decisioni della Cassazione riportano al centro dell’attenzione il tema della tutela dei dati personali e della corretta gestione delle informazioni digitali. Il 16 giugno 2025, la Suprema Corte ha depositato due sentenze con cui ha confermato sanzioni significative nei confronti di altrettante società — una piccola internet company e un colosso delle telecomunicazioni — per violazioni della normativa sulla privacy.

Newsletter senza consenso, scatta la multa
Nel primo caso, a finire sotto la lente della Seconda sezione civile è stata una società che gestiva un sito, una piattaforma di comparazione online. L’azienda, secondo quanto accertato dal Garante della Privacy e confermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 15881, aveva creato una mailing list e inviato periodicamente newsletter e comunicazioni commerciali agli utenti registrati, senza aver prima acquisito il loro esplicito consenso, così come richiesto dall’articolo 23 del Codice Privacy.

Il Tribunale di Roma aveva già respinto il ricorso della società contro l’ingiunzione del Garante, e ora anche la Cassazione ha ribadito che il consenso espresso dell’interessato è imprescindibile, a meno che non si tratti di comunicazioni relative a prodotti o servizi simili a quelli già acquistati e purché l’utente sia stato adeguatamente informato e non si sia opposto. Nel caso specifico, però, trattandosi di un aggregatore di offerte e non di un negozio online, questa eccezione non era applicabile. Da qui la conferma della sanzione da 10.000 euro.

Società condannata per la gestione scorretta dei dati di migliaia di clienti
Ben più grave il secondo episodio, che coinvolge una nota compagnia telefonica italiana. Con l’ordinanza n. 15882, la Cassazione ha infatti confermato la maxi-sanzione da 800.000 euro inflitta dal Garante nel 2018 per la gestione illecita della banca dati della società.

Le ispezioni avevano fatto emergere una serie di anomalie nella migrazione dei dati dal vecchio al nuovo gestionale, durante le quali vennero assegnate a ignari clienti centinaia di utenze telefoniche a loro insaputa. Nel dettaglio, un utente si era ritrovato intestatario di 826 linee telefoniche, e un controllo a campione aveva svelato che 644 utenti risultavano intestatari di oltre 7.000 numeri.

La compagnia telefonica si era difesa sostenendo che si trattasse di meri errori tecnici dovuti a problemi informatici nel passaggio dei dati, ma per la Suprema Corte questa tesi non ha retto. La violazione della privacy — ha precisato la Cassazione — permane sia sul piano oggettivo che soggettivo, perché la gestione irregolare delle anagrafiche ha avuto conseguenze concrete e prolungate nel tempo, dal 2003 al 2015.

La società ha contestato anche l’entità della sanzione, pari a quattro volte il minimo previsto, ma i giudici hanno ritenuto adeguata la misura in considerazione della gravità dell’accaduto, della sua durata e del numero elevatissimo di utenti coinvolti, oltre che della posizione di leadership  nel settore e della mancata adozione di tempestive misure correttive.

Un segnale chiaro sulla tutela dei dati personali
Le due pronunce rappresentano un segnale forte e inequivocabile sul valore della protezione dei dati personali nel contesto digitale attuale. Non solo i giganti delle telecomunicazioni, ma anche le piccole imprese online sono chiamate a rispettare le norme in materia di privacy, garantendo trasparenza e correttezza nell’uso delle informazioni degli utenti.


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Cyberattacchi in aumento: maggio 2025 sotto la lente dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Maggio 2025 si conferma un mese caldo sul fronte della sicurezza informatica in Italia. È quanto emerge dal report mensile diffuso dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), che attraverso il CSIRT Italia — il proprio braccio operativo specializzato nella gestione degli incidenti — ha registrato 201 eventi di cybersecurity, segnando un incremento rispetto al mese precedente.

Il CSIRT Italia, snodo nazionale per la ricezione delle notifiche obbligatorie e volontarie di incidenti informatici, raccoglie e analizza quotidianamente informazioni provenienti da fonti istituzionali, commerciali e open source, oltre che da controparti internazionali. Un patrimonio informativo che consente di disegnare una mappa aggiornata e precisa delle minacce cyber che gravano sul Paese.

Settori più colpiti e minacce emergenti
Nel mese di maggio, a finire maggiormente nel mirino degli attaccanti sono stati i servizi finanziari, le telecomunicazioni e il settore della vendita al dettaglio. Un dato che riflette il crescente interesse dei gruppi cybercriminali per ambiti strategici e infrastrutturali, dove il danno economico e reputazionale può essere significativo.

Particolare attenzione è stata riservata all’incremento degli attacchi ransomware, saliti del 20% rispetto alla media semestrale, a conferma di una minaccia ormai strutturale. Parallelamente, si è registrato un ulteriore calo delle campagne di hacktivism legate al conflitto russo-ucraino, che da mesi caratterizzavano parte dello scenario cyber europeo.

Phishing e credenziali compromesse
Tra gli episodi più significativi del mese, spicca una campagna di phishing mirata, partita da una casella e-mail compromessa di un operatore del settore energetico. L’attacco, articolato in oltre 300 messaggi di posta elettronica, aveva l’obiettivo di sottrarre le credenziali dei destinatari attraverso un sito malevolo appositamente predisposto.

Non meno allarmante è la scoperta di numerose credenziali bancarie compromesse, rinvenute in vendita nel dark web. Username e password potenzialmente associati ai conti correnti di cittadini italiani sono stati segnalati dal CSIRT Italia alle autorità competenti per le verifiche e le contromisure del caso.

Operazione Endgame e infrastrutture compromesse
Il mese di maggio ha inoltre visto gli effetti dell’Operation Endgame, un’operazione internazionale coordinata da Europol ed Eurojust che ha smantellato una rete criminale dedita alla diffusione di ransomware. L’iniziativa ha portato all’arresto di quattro persone e al sequestro di oltre 100 server e 2.000 domini usati per attività malevole.

Nel contesto italiano, grazie a questa attività di intelligence, sono stati individuati e segnalati 1.977 dispositivi potenzialmente compromessi, esposti su Internet e sfruttati come nodi per la distribuzione di malware.

Modalità di attacco e risposta istituzionale
Secondo i dati raccolti, i principali vettori di compromissione restano le e-mail malevole, lo sfruttamento di vulnerabilità note nei sistemi e l’utilizzo di credenziali valide precedentemente sottratte. A fronte di queste minacce, il CSIRT Italia ha inviato nel solo mese di maggio 3.440 comunicazioni dirette ad aziende e amministrazioni italiane, segnalando incidenti, vulnerabilità critiche e fattori di rischio.

Un quadro di allerta costante
Il report dell’ACN conferma come lo scenario cyber nazionale resti estremamente dinamico e complesso, con minacce che evolvono in tempi rapidissimi e richiedono un monitoraggio costante, una cooperazione internazionale solida e una sempre maggiore consapevolezza da parte di imprese e cittadini.


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Telemedicina, il futuro è adesso: tra opportunità di cura e nuove sfide per la privacy

Negli ultimi anni, il volto della sanità è cambiato radicalmente. La pandemia di COVID-19 ha agito da detonatore di un processo già in corso, accelerando la digitalizzazione del settore sanitario e rendendo la telemedicina una componente stabile e imprescindibile dell’assistenza sanitaria contemporanea. Non più un servizio sperimentale per pochi centri all’avanguardia, ma un canale assistenziale diffuso, capace di colmare distanze geografiche e rendere più efficiente l’allocazione delle risorse.

Tuttavia, come spesso accade quando il progresso tecnologico avanza a passo più rapido della normativa, la telemedicina ha aperto anche un terreno di complessità inedite, in cui la protezione dei dati personali — soprattutto quando si tratta di dati sanitari — assume un ruolo centrale e delicatissimo.

Dalle televisite al telemonitoraggio: come funziona la sanità digitale

Secondo le Linee guida nazionali sulla Telemedicina emanate dal Ministero della Salute nel 2020, la telemedicina comprende un insieme articolato di prestazioni sanitarie erogate a distanza grazie alle tecnologie informatiche e di comunicazione. Dalle televisite, che permettono di consultare il proprio medico via video, al telemonitoraggio, che consente il controllo remoto e continuativo di parametri clinici, fino al teleconsulto tra specialisti e alla telesorveglianza automatizzata di pazienti fragili o cronici.

Ogni prestazione erogata a distanza deve però garantire gli stessi standard di sicurezza e qualità di quella tradizionale. E questo — nel caso della sanità digitale — significa non solo efficacia clinica, ma anche integrità, sicurezza e riservatezza dei dati trattati.

Dati sanitari e GDPR: regole stringenti per informazioni sensibili

I dati relativi alla salute rientrano tra le categorie particolari di dati personali previste dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR), per le quali vige un principio generale di divieto di trattamento, salvo eccezioni tassative.

Nell’ambito telemedico, il trattamento dei dati è possibile solo se supportato da una valida base giuridica e da una delle specifiche condizioni previste dall’articolo 9 del GDPR, come ad esempio l’essere necessario per finalità di diagnosi, terapia e assistenza sanitaria. Ma non basta.

La normativa impone ai titolari del trattamento — ospedali, cliniche private, strutture pubbliche e medici — di adottare misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati e dimostrare la propria conformità alle norme, secondo il principio di accountability.

Tecnologia e privacy: un equilibrio complesso

La sicurezza dei sistemi telemedici richiede soluzioni tecnologiche di livello avanzato: dalla cifratura end-to-end delle comunicazioni ai protocolli di rete sicuri, dall’autenticazione multi-fattore per l’accesso ai sistemi fino al monitoraggio continuo del traffico e all’adozione di sistemi di backup e disaster recovery.

Accanto a queste misure tecniche, risultano indispensabili strumenti organizzativi: politiche di cybersecurity, formazione del personale sanitario e amministrativo, controlli periodici di sicurezza e gestione rigorosa di accessi e autorizzazioni.

Inoltre, il GDPR impone di progettare i sistemi secondo i principi di privacy by design e privacy by default, limitando i dati raccolti allo stretto necessario e definendo chiaramente le finalità del trattamento, i tempi di conservazione e le modalità di accesso da parte degli interessati.

Interoperabilità e frammentazione: il nodo dei sistemi informativi sanitari

Uno degli ostacoli più rilevanti nella diffusione omogenea della telemedicina in Italia è rappresentato dalla frammentazione dei sistemi informativi tra le diverse regioni e strutture sanitarie. La mancanza di standard comuni ostacola la condivisione dei dati clinici, limita la portabilità prevista dal GDPR e rischia di compromettere la continuità assistenziale dei pazienti.

Le sfide delle nuove tecnologie emergenti

L’utilizzo di intelligenza artificiale, Internet of Things e blockchain in ambito sanitario apre scenari inediti ma complessi. Se da un lato queste tecnologie promettono diagnosi più tempestive, monitoraggi continui e gestione automatizzata dei dati, dall’altro impongono nuovi interrogativi sulla trasparenza degli algoritmi, sulla sicurezza dei dispositivi connessi e sulla compatibilità tra la natura immutabile dei registri distribuiti e il diritto alla cancellazione previsto dal GDPR.

Il ruolo decisivo della formazione e della fiducia

In questo scenario, la sicurezza dei dati sanitari non è solo una questione di tecnologia, ma soprattutto di cultura. Investire nella formazione del personale, sensibilizzare pazienti e operatori sanitari sui diritti e sulle cautele necessarie, e garantire trasparenza su modalità di raccolta e utilizzo dei dati, diventa imprescindibile per consolidare la fiducia nel nuovo modello assistenziale.

Conclusione: tra diritto e innovazione, una partita ancora aperta

Il successo della telemedicina non dipenderà solo dalla qualità delle tecnologie o dall’efficacia clinica dei servizi erogati, ma dalla capacità di costruire un ecosistema digitale sicuro, affidabile e rispettoso dei diritti fondamentali. L’adeguamento al GDPR non rappresenta un ostacolo, ma la cornice necessaria per garantire che la rivoluzione sanitaria digitale avvenga in un contesto di legalità, tutela della privacy e protezione della persona.


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Locazioni non registrate: la Cassazione chiarisce i limiti della “riconduzione a congruità”

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul delicato tema dei contratti di locazione ad uso abitativo non registrati. Con l’ordinanza n. 15891 del 13 giugno 2025, la Terza Sezione civile ha stabilito i criteri applicabili ai contratti stipulati in forma scritta ma mai registrati, risolvendo una questione rimasta controversa dopo la riforma introdotta dalla Legge di Stabilità 2016.

Il caso esaminato

Il procedimento riguardava un contratto di locazione abitativa a canone libero, stipulato per iscritto prima del 1° gennaio 2016 ma mai registrato. Il locatario aveva chiesto al giudice la rideterminazione del canone sulla base degli accordi territoriali, invocando il meccanismo della cosiddetta “riconduzione a congruità”. Le corti di merito avevano però respinto la domanda, ritenendo nullo il contratto per mancata registrazione e negando così il diritto al rimborso dei canoni versati.

La questione giuridica

Al centro del giudizio vi era il dubbio se la disciplina introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, che consente al giudice di rideterminare il canone dei contratti non registrati secondo i parametri fissati localmente, potesse applicarsi anche a contratti firmati prima del 1° gennaio 2016 ma rimasti privi di registrazione a quella data.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha chiarito che i contratti scritti e non simulati, seppur non registrati e stipulati prima del 2016, non sono nulli. Tuttavia, la possibilità di chiedere la rideterminazione del canone è ammessa solo a partire dal 1° gennaio 2016, ovvero dalla data di entrata in vigore della modifica normativa.

In particolare, il giudice – si legge nell’ordinanza – potrà intervenire sul canone fissato in questi contratti esclusivamente entro i limiti stabiliti dagli accordi territoriali tra le associazioni di categoria, sia per i contratti a canone libero che per quelli a canone concordato.

Le conseguenze pratiche

Questo chiarimento della Cassazione offre un punto di riferimento importante per locatori e conduttori coinvolti in contenziosi su contratti non registrati. Resta esclusa la nullità del contratto in sé, purché scritto e non simulato, ma la possibilità di adeguare il canone ai parametri di mercato previsti dagli accordi locali sorge solo dal 2016, senza effetti retroattivi.


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Prelazione agraria, quando l’errore costa caro: il contratto può essere nullo

Il diritto di prelazione agraria — nato per favorire lo sviluppo della proprietà coltivatrice e garantire continuità all’impresa agricola familiare — è regolato da una normativa rigorosa, che impone il rispetto di precisi requisiti soggettivi e oggettivi. E se questi requisiti mancano, le conseguenze possono essere pesanti: la compravendita del terreno può infatti essere dichiarata nulla, con gravi ricadute economiche e giuridiche per tutte le parti coinvolte.

A ribadirlo è stata di recente la Corte di Cassazione, che nella sentenza n. 28413 dell’11 ottobre 2023 ha confermato come il mancato rispetto dei presupposti previsti dalla legge per l’esercizio della prelazione comporti la nullità del contratto ai sensi dell’articolo 1418 e 1421 del codice civile. In particolare, chiunque vi abbia interesse — come un promissario acquirente estromesso — può agire per far valere tale nullità.

Le regole della prelazione agraria

La disciplina vigente stabilisce che, in caso di vendita di un terreno agricolo, il diritto di prelazione spetti in via prioritaria all’affittuario coltivatore diretto che lo conduce. Se il fondo è libero da affittuari, la prelazione spetta ai coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti.

Ma non basta possedere un terreno o coltivarlo occasionalmente: la legge impone che il coltivatore diretto, per esercitare il diritto, debba coltivare il fondo abitualmente da almeno due anni, disporre di una forza lavoro adeguata e non aver venduto altri fondi rustici nel biennio precedente.

Le conseguenze della violazione

Se chi esercita la prelazione non possiede questi requisiti, il contratto di compravendita stipulato successivamente è nullo. In questi casi, chi è stato estromesso dalla trattativa — ad esempio un soggetto che aveva sottoscritto un preliminare subordinato al mancato esercizio della prelazione — può agire giudizialmente.

Le strade percorribili sono due:

  • far dichiarare la nullità della compravendita stipulata con il prelazionante illegittimo;

  • ottenere l’esecuzione forzata del preliminare originario, chiedendo al venditore il trasferimento del fondo, poiché il contratto nullo non ha mai prodotto effetti validi.

Norme di ordine pubblico e tutela collettiva

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le disposizioni sulla prelazione agraria sono norme di ordine pubblico, essendo finalizzate alla tutela della collettività e al perseguimento di obiettivi di politica agraria ed economica. La loro violazione determina quindi una nullità insanabile, rilevabile anche d’ufficio dal giudice.

Attenzione anche alle irregolarità formali

Non solo la mancanza dei requisiti, ma anche eventuali irregolarità procedurali — come l’omesso versamento del prezzo nel termine previsto o l’esercizio della prelazione da parte di un soggetto che non è realmente proprietario di un terreno confinante — possono comportare la nullità della vendita.

Diversa la posizione del prelazionario pretermesso

Importante infine distinguere il caso del soggetto che avrebbe dovuto essere preferito nella vendita e che invece è stato escluso. In questa situazione, il titolare della prelazione agraria non può invocare la nullità della compravendita, ma dovrà esercitare il diritto di riscatto agrario, chiedendo di subentrare al terzo acquirente alle medesime condizioni.


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Animali come esseri senzienti: svolta storica nella tutela penale con la Legge Brambilla

Una riforma attesa da anni e ora finalmente realtà: con l’approvazione definitiva del disegno di legge n. 1308, il Senato della Repubblica ha sancito un cambio di paradigma nella tutela giuridica degli animali. La Legge Brambilla, dal nome della promotrice Michela Vittoria Brambilla, riconosce per la prima volta in modo esplicito gli animali come esseri senzienti, titolari di una tutela autonoma e non più subordinata al “sentimento umano” nei loro confronti.

Si tratta di un passo storico per l’Italia, che aggiorna il proprio impianto normativo a una sensibilità etica e giuridica ormai diffusa in Europa e recepita da tempo dalla giurisprudenza.

Dal sentimento umano ai diritti degli animali

La filosofia della nuova legge, come sottolineato in aula dal relatore senatore Manfredi Potenti, segna la transizione da una tutela indiretta — legata alla lesione del sentimento umano — a una tutela diretta degli animali come soggetti di diritto. Un principio già affermato da recenti pronunce di merito e di legittimità, ora definitivamente recepito nel Codice penale.

Sanzioni più severe e nuove fattispecie di reato

Il cuore della riforma sta nell’inasprimento delle pene per i reati già previsti dal Codice penale e nell’introduzione di nuove figure di illecito. Tra le principali modifiche:

  • Uccisione di animali (Art. 544-bis): reclusione da sei mesi a tre anni e multa fino a 30.000 euro, che sale a quattro anni di carcere e 60.000 euro di multa in caso di sevizie o sofferenze prolungate.

  • Maltrattamento di animali (Art. 544-ter): pena della reclusione da sei mesi a due anni e multa, ora obbligatoriamente cumulativa.

  • Combattimenti tra animali (Art. 544-quinquies): innalzata la pena da due a quattro anni, con multa da 50.000 a 160.000 euro.

Si aggiungono nuove fattispecie come l’allevamento e l’addestramento per combattimenti e le scommesse sui combattimenti.

Aggravanti e strumenti procedurali innovativi

La legge introduce inoltre nuove aggravanti, tra cui la commissione dei reati alla presenza di minori, nei confronti di più animali o la diffusione via internet di immagini di maltrattamenti.

Sul piano procedurale, il nuovo articolo 260-bis c.p.p. disciplina il sequestro, la confisca e l’affidamento degli animali, mentre un’ulteriore novità è rappresentata dal divieto di abbattimento o alienazione degli animali coinvolti in procedimenti penali.

Più tutele anche per gli animali d’affezione

Particolare attenzione è dedicata agli animali da compagnia: divieto di detenzione a catena, pene più severe per il traffico illecito e il divieto commerciale di pellicce e pelli di gatto.

Infine, l’abbandono di animali (art. 727 c.p.) vede innalzata la sanzione minima da 1.000 a 5.000 euro.

Una riforma attesa, ma non senza criticità applicative

La legge rappresenta un rafforzamento dell’effetto deterrente e un adeguamento ai principi già affermati dalla Cassazione. Restano però delle sfide: dalla gestione degli animali confiscati, al coordinamento tra forze di polizia, fino alla formazione degli operatori giudiziari e amministrativi.


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Contributo unificato, nessun obbligo per l’avvocato di anticiparlo al cliente

Nessun obbligo, neppure sul piano deontologico, per l’avvocato di anticipare il Contributo Unificato al cliente. È quanto ha precisato il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 410 del 6 novembre 2024 (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), intervenendo su una questione che spesso genera dubbi tra i professionisti forensi.

Secondo il CNF, all’avvocato è sufficiente fornire al cliente un’adeguata informativa circa le conseguenze della mancata contribuzione. Non costituisce quindi illecito disciplinare l’iscrizione a ruolo di una o più cause in assenza del versamento del contributo unificato all’Erario, poiché nessuna norma impone al legale l’obbligo di anticipare di tasca propria tali somme. Nemmeno l’art. 13, comma 10 della legge professionale forense (L. 247/2012) prevede un dovere in tal senso, attribuendo invece al difensore solo il diritto al rimborso delle spese vive eventualmente anticipate.

Diverso, invece, il caso in cui, per il mancato pagamento del contributo unificato da parte del cliente, l’avvocato ometta di promuovere una causa o di procedere all’iscrizione a ruolo. In tale ipotesi, chiarisce il Consiglio, si configurerebbe una responsabilità disciplinare per violazione della funzione sociale dell’avvocatura, oltre che degli obblighi derivanti dal mandato professionale, come previsto dal Codice Deontologico Forense e dalle norme del Codice Civile.


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Arbitrato sul lavoro, no all’appello: solo la Cassazione può sindacare il lodo

Nuovo importante intervento della Corte di Cassazione sul tema degli arbitrati irrituali in materia di lavoro. Con la sentenza n. 12278/2025, la Suprema Corte ha stabilito che un lodo arbitrale irrituale, previsto dall’articolo 6 dello Statuto dei lavoratori, non è impugnabile con l’appello ordinario, ma esclusivamente mediante ricorso in Cassazione, ai sensi dell’articolo 412-quater del Codice di procedura civile.

La vicenda trae origine da un licenziamento per giustificato motivo soggettivo avvenuto nel giugno 2020. Il lavoratore, opponendosi al provvedimento, aveva attivato la procedura arbitrale prevista dallo Statuto, ottenendo nel marzo 2021 un lodo che convertiva il licenziamento in una sanzione conservativa, pari a quattro ore di retribuzione.

Il datore di lavoro, tuttavia, non aveva dato esecuzione al lodo e il dipendente si era rivolto al Tribunale, che aveva confermato la validità della decisione arbitrale, respingendo la richiesta di annullamento avanzata dall’azienda. Quest’ultima aveva allora proposto appello, accolto dalla Corte territoriale, che aveva ritenuto inapplicabile la procedura arbitrale ai licenziamenti disciplinari.

La Cassazione ha ribaltato questo orientamento, richiamando anche precedenti delle Sezioni Unite (25253/2009). Secondo i giudici di legittimità, il lodo previsto dallo Statuto ha natura irrituale e la sua efficacia vincolante discende dalla volontà delle parti. Pertanto, le eventuali impugnazioni sono ammesse unicamente in Cassazione e non con ricorso ordinario in appello. Di conseguenza, la sentenza di secondo grado è stata dichiarata inesistente per incompetenza per grado.

La Suprema Corte ha altresì escluso la possibilità di applicare il meccanismo della translatio iudicii, sottolineando come l’incompetenza per grado non consenta di salvare il procedimento impugnatorio. Inoltre, poiché il Tribunale aveva già confermato la validità del lodo, e tale decisione non era stata impugnata nei modi corretti, essa è divenuta definitiva, producendo un giudicato esterno che vincola i giudici successivi, indipendentemente dalle posizioni delle parti in giudizio.


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