Esame di abilitazione forense: le preoccupazioni dell’OCF

Esame di abilitazione forense: le preoccupazioni dell’OCF

Tra le riforme che riguardano il mondo forense c’è anche quella dell’esame di abilitazione alla professione, che risente anche della crisi sanitaria che stiamo vivendo.

Le ipotesi presentate non sembrano però incontrare il favore dell’OCF, l’Organismo Congressuale Forense che, con la delibera del 24 ottobre 2020, manifesta tutta la sua preoccupazione davanti alla possibilità che le misure di contenimento all’epidemie di COVID diventino il pretesto per stravolgere l’esame di abilitazione.

Le proposte che stanno circolando non sembrano infatti  “dare soluzione alle problematiche igienico-sanitarie connesse alle sedute per lo svolgimento delle prove di esame, ma nello stesso tempo imporrebbero, attraverso riforme normative emergenziali in un momento di grande difficoltà delle istituzioni, di dare corso ad una improvvisata azione di approntamento di moduli del tutto innovativi, senza sufficiente ponderazione in ordine alla adeguatezza e agli effetti che ne deriverebbero”.

ESAME DI ABILITAZIONE FORENSE, LE RICHIESTE DELL’OCF

Per prima cosa, l’OCF ritiene importante che la sessione di esami venga al momento svolta mantenendo le attuali modalità e andando solo a implementare quelle misure che garantiscono lo svolgimento in sicurezza delle prove.

Pertanto, ha dato mandato all’Ufficio di Coordinamento di:

– incoraggiare l’Amministrazione della Giustizia perché l’esame di abilitazione venga svolto compatibilmente alle attuali esigenze igienico-sanitarie;

– agire nel caso le istituzioni dovessero perseguire iniziative normative “improvvide e improvvisate” con l’intento di stravolgere l’esame di abilitazione al di fuori di una riforma dell’Ordinamento Forense che deve partire dalle riflessioni del Congresso Nazionale Forense.

Nel frattempo, l’esame di abilitazione forense è il tema di un’interrogazione parlamentare presentata al Min. Bonafede al fine di ottenere chiarimenti sulle modalità alternative di esecuzione della prova alla luce dei limiti igienico-sanitari attuali.
Si attende risposta.

Hai bisogno di computer e di strumenti informatici che ti permettano di svolgere la tua professione anche da casa? Scopri i nostri prodotti.

——–

LEGGI ANCHE:

Fallimento: qual è il tribunale competente?

Il giudice può rivalutare il compenso richiesto da un avvocato

Fallimento: qual è il tribunale competente?

Fallimento: qual è il tribunale competente?

Quando si parla di fallimento, qual è il tribunale competente? Va considerata la sede effettiva dell’impresa o la sede legale?

Con l’ordinanza 22270/2020 del 15 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha trattato nuovamente la materia.

FALLIMENTO: COSA DICE LA LEGGE

All’art.9, comma 1, della Legge Fallimentare si legge che, in caso di dichiarazione di fallimento, il Tribunale competente è quello presente dove l’impresa ha la propria sede principale.

Ma la sede principale non coincide necessariamente con la sede legale. Difatti, l’imprenditore ha la facoltà di dimostrare che le due sedi si trovano in luoghi diversi.

SEDE LEGALE O SEDE PRINCIPALE?


Una società ricorre contro la sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Catania e la Corte di Appello dichiara l’incompetenza territoriale del Tribunale poiché la sede legale dell’azienda si trova a Sondrio, non a Catania, ed è quindi il Tribunale di Sondrio a risultare competente.

Il Tribunale di Sondrio però risponde che, sebbene la sede legale si trovi in città, la competenza sia del Tribunale di Catania, dove ha sede il cuore direzionale dell’azienda.

La Cassazione sbroglia il nodo nel seguente modo.

Innanzi tutto, ricorda che «in tema di individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento, ai sensi dell’art. 9, comma 1, l.fall., la presunzione “iuris tantum” di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell’attività dell’impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio, rilevando a tal fine, in particolare, la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, sicché debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito».

Poi, considera alcune evidenze del caso:

a) l’attività nella sede legale appare discontinuità;

b) vi è la presenza di software gestionali e documentazione presso la sede principale;

c) esistono matricole INPS attive aperte a Catania;

d) il domicilio del Presidente del Consiglio di Amministrazione e anche dei componenti del Collegio sindacale è sempre a Catania;

e) gli studi notarili che seguono l’azienda si trovano anch’essi a Catania.

Tutti questi elementi permettono di superare l’iniziale presunzione di corrispondenza tra la sede legale e la sede principale. Se ne deduce che nel caso specifico la competenza a decidere sull’istanza di fallimento va al Tribunale di Catania, luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale, e non al Tribunale di Sondrio, dove si trova la sede legale.

Hai bisogno di computer e di strumenti informatici che ti permettano di svolgere la tua professione anche da casa? Scopri i nostri prodotti.

——–

LEGGI ANCHE:

Il giudice può rivalutare il compenso richiesto da un avvocato

L’accesso all’Archivio Digitale Intercettazioni da parte degli avvocati

Il giudice può rivalutare il compenso richiesto da un avvocato

Il giudice può rivalutare il compenso richiesto da un avvocato

Il compenso di avvocato può essere rivisto dal giudice? Sì.

IL CASO

Un avvocato procede per vie legali al fine di ottenere il pagamento del suo compenso da parte di un cliente assistito in una controversia bancaria. Il cliente si oppone.

Il Tribunale accoglie, sebbene in parte, le richieste del legale, ma ritiene che l’importo debba essere calcolato facendo riferimento al valore della somma attribuita alla parte vincitrice della controversia. Secondo tale calcolo, il compenso risulta però troppo basso per l’avvocato, che ricorre in Cassazione portando un unico motivo: la mancata ottemperanza all’art. 5, comma 2 del d.m n. 55/2014.

Secondo l’articolo, il compenso dell’avvocato deve essere calcolato non in base alla somma riconosciuta alla parte vincitrice ma in base al valore della domanda (“Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda”).

La Corte di Cassazione riconosce che il Tribunale non ha rispettato questa indicazione e con l’ordinanza n. 18942/2020 accoglie il ricorso.

COMPENSO DELL’AVVOCATO: IL RUOLO DEL GIUDICE

Va ricordato che lo stesso art.5 comma 2 del d.m n. 55/2014 indica che il giudice abbia il compito di assicurarsi che il compenso richiesto da un avvocato sia proporzionato al valore effettivo della controversia di riferimento.

Il giudice dunque valuta la somma richiesta alla luce dell’attività svolta dal legale e del valore effettivo della controversia: se fosse sproporzionata, sarà in suo potere decidere di ricalibrarne l’importo.

Hai bisogno di computer e di strumenti informatici che ti permettano di svolgere la tua professione anche da casa? Scopri i nostri prodotti.

——–

LEGGI ANCHE:

L’accesso all’Archivio Digitale Intercettazioni da parte degli avvocati

A che punto siamo con tutte le riforme che riguardano la professione forense?

 

 

L'accesso all'Archivio Digitale Intercettazioni da parte degli avvocati

L’accesso all’Archivio Digitale Intercettazioni da parte degli avvocati

Gli avvocati difensori hanno la facoltà, per il tempo concesso dal PM, di:

1. esaminare gli atti del processo, anche in via telematica,

2. ascoltare le registrazioni presenti nell’Archivio Digitale delle Intercettazioni, ADI,

3. ottenere la copia delle trascrizioni e/o la trasposizione delle registrazioni.

Ma come devono procedere nel caso volessero ascoltare le intercettazioni e consultare altri documenti?

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato delle utili schede illustrative che spiegano le modalità di accesso all’Archivio Digitale Intercettazioni da parte degli avvocati.

Ve ne riportiamo una panoramica.

AVVOCATI: COME ACCEDERE ALL’ARCHIVIO DIGITALE INTERCETTAZIONI

Ascolto delle intercettazioni

Il personale della Procura procede all’identificazione dell’avvocato difensore, all’accesso al sistema tramite delle credenziali e all’assegnazione di una postazione d’ascolto individuale.

Eventuali accompagnatori, per esempi gli interpreti, possono essere inseriti nella richiesta di consultazione.

Una volta inserita la richiesta, è possibile cercare i contenuti che l’avvocato difensore desidera consultare.

È l’addetto allo sportello a selezionarli e a procedere con l’eventuale richiesta di copia.

Una volta conclusa la procedura di abilitazione, il sistema produce un documento con l’indicazione di user id (codice fiscale) e password che il legale utilizza per accedere all’ascolto nella sala di ascolto.

Una volta inserite le credenziali, il sistema recupera l’intercettazione richiesta e l’avvocato può procedere tramite il pulsante “Consulta”.

Il sistema tiene traccia delle intercettazioni ascoltate dal legale, e della data e ora di ingresso e uscita dalla sala di ascolto.

L’avvocato difensore può presentare istanza di copia di contenuti ascoltati.

Archivio documentale

Anche l’accesso all’archivio documentale segue una procedura di autenticazione da parte del personale della Procura.

In questo caso, l’abilitazione dell’avvocato difensore può avvenire tramite il REGINDE.

Il personale genera tramite il sistema informatico una password utilizzabile una sola volta, con cui il legale accede all’archivio.

Anche in questo caso, l’accesso avviene dalle sale di ascolto.

Per comprendere meglio i dettagli delle modalità di accesso alle intercettazioni vi consigliamo di visualizzare le schede illustrative presenti nel sito del Ministero della Giustizia.

Hai bisogno di computer e di strumenti informatici che ti permettano di svolgere la tua professione anche da casa? Scopri la nostra soluzione.

——–

LEGGI ANCHE:

A che punto siamo con tutte le riforme che riguardano la professione forense?

COVID: le misure del DPCM del 18 ottobre 2020

A che punto siamo con tutte le riforme che riguardano la professione forense?

A che punto siamo con tutte le riforme che riguardano la professione forense?

Il COVID ha certamente scombinato molti piani e nonostante la (ormai) conclusa fase di riapertura abbia dato una nuova spinta alle riforme, l’incertezza data dall’aumento dei contagi distoglie l’attenzione delle istituzioni, facendo scivolare le riforme che riguardano la professione forense in fondo alla lista delle priorità.

Tra queste figurano certamente le riforme:

– della monocommittenza,

– dell’equo compenso,

– dell’accesso alla professione,

– delle specializzazioni.

LE RIFORME DELLA PROFESSIONE FORENSE

RIFORMA DELLA MONOCOMMITTENZA

In Italia vi sono circa 30.000 avvocati “dipendenti”, professionisti che non hanno quasi mai una clientela propria e che operano presso studi di altri professionisti.

Tali figure non sono disciplinate da alcuna norma, e sarebbe auspicabile porre rimedio alla situazione in modo da poter garantire anche a loro un minimo di tutele.

Si attende ancora la formalizzazione di una proposta di legge.

RIFORMA DELL’EQUO COMPENSO

Si definisce equo quel compenso che è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, e che è conforme ai parametri indicati dal D.M. 55/2014.

L’istituzione nel luglio 2019 del “nucleo di monitoraggio sull’equo compenso per la professione forense” ha portato alla luce un grande numero di condotte non ottimali, sia da parte di clienti privati che da parte della pubblica amministrazione. In sostanza, la disciplina dell’equo compenso non è mai stata davvero applicata.

Tra le varie proposte in campo, anche quella di vietare espressamente alla PA di emanare bandi che non riconoscono alcuna retribuzione delle prestazioni dei professionisti.

RIFORMA DELL’ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

La riforma dell’accesso alla professione forense ha visto il più recente step lo scorso 11 agosto, con il decreto Giustizia d.l. 80/20 che ha posticipato di altri due anni, al 31 marzo 2022, l’avvio dei corsi obbligatoti per accedere all’esame di abilitazione, già prorogato di due anni con il decreto Mille Proroghe d.l. 162/2019.

I corsi di formazione potranno essere tenuti da ordini, associazioni forensi e altri soggetti previsti dalla legge.

Rimane l’incognita sullo svolgimento della prossima sessione d’esami in considerazione dell’andamento dell’epidemia e della possibile estensione dello stato di emergenza.

RIFORMA DELLE SPECIALIZZAZIONI

Delle specializzazioni si parla all’art.9 della legge 247/2012 (legge professionale forense).

La specializzazione può essere acquisita:

  1. dopo un percorso formativo di 2 anni presso le facoltà di giurisprudenza con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali hanno stipulato convenzioni,
  2. grazie a una comprovata e continuativa esperienza nel settore di specializzazione, che ricopra almeno gli ultimi cinque anni di attività, e a patto che si sia iscritti all’albo da almeno otto anni.

Il D.M. 144/2015 con le disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista doveva attuare l’art. 9, ma così non è stato a seguito delle pronunce contrarie del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato.

Per superare l’impasse è stato steso un nuovo schema di decreto ministeriale, il “Regolamento concernente modifiche al decreto del ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
L’iter di approvazione si è quasi concluso: a inizio 2020 il Consiglio di Stato e le commissioni Giustizia della Camera e del Senato hanno dato parere positivo.
Nonostante ciò, diverse associazioni specialistiche forensi criticano le nuove disposizioni, per due motivi. In primis, consentirebbe l’acquisizione del titolo di specialista anche a soggetti che, al momento del conseguimento del dottorato di ricerca o del master, non sono ancora abilitati alla professione. Poi, la concessione al CNF di stipulare convenzioni anche con associazioni rappresentative non specialistiche risulta essere in contrasto con quanto indicato nel D.M. 144/2015 (l’art. 7).

Entro fine anno la questione dovrebbe essere definitivamente risolta.

Hai bisogno di computer e di strumenti informatici che ti permettano di svolgere la tua professione anche da casa? Scopri la nostra soluzione.

——–

LEGGI ANCHE:

COVID: le misure del DPCM del 18 ottobre 2020

Cashback di Stato: come funziona il bonus bancomat in partenza al 1° dicembre

 

Cashback di Stato: come funziona il bonus bancomat in partenza al 1° dicembre

Cashback di Stato: come funziona il bonus bancomat in partenza al 1° dicembre

Dal 1° dicembre 2020 parte la fase sperimentale dell’operazione cashback di Stato, o bonus bancomat, grazie al quale i cittadini potranno ottenere rimborsi in denaro a seguito di acquisti effettuati con modalità di pagamento elettronico. Il test si concluderà il 31 dicembre.

L’obiettivo del programma è disincentivare l’uso del contante e limitare l’evasione fiscale.

COME FUNZIONA IL SISTEMA CASHBACK

Il cashback è un sistema utilizzato soprattutto dai negozi per fidelizzare i clienti.
Quando un cliente acquista qualcosa, recupera parte della sua spesa economica tramite un rimborso.
Il meccanismo ha le seguenti caratteristiche:

  • – il soggetto che rimborsa è anche il soggetto al quale il consumatore ha versato una somma in cambio di beni o servizi;
  • – la percentuale di rimborso mediamente va dal 5% al 15%;
  • – i rimborsi riguardano gli acquisti eseguiti in un arco temporale preciso e limitato (per es.: un anno);
  • – l’adesione al programma è volontaria.

Il cashback statale differisce leggermente da questo modello poiché, come già suggerito, le finalità sono diverse.

  • – il soggetto che rimborsa è lo Stato e non il soggetto al quale il cliente ha versato una somma in cambio di beni o servizi;
  • – la percentuale di rimborso è decisa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • – anche l’arco temporale di riferimento è deciso dal MEF;
  • – il beneficiario può essere solo un consumatore maggiorenne, residente in Italia e privato, quindi non sono contemplati gli acquisti nell’ambito dell’esercizio d’impresa, arte o professione;
  • – l’adesione al programma è sempre volontaria.

COSA FARE PER ADERIRE AL PROGRAMMA CASHBACK DI STATO

La prima cosa da fare è registrarsi al programma cashback tramite l’App IO e indicare il proprio codice fiscale, l’IBAN e una o più carte da utilizzare per i futuri pagamenti elettronici.

Ogni volta in cui le carte registrate vengono utilizzate per l’acquisto in negozi, i dati della transazione vengono trasmessi alla piattaforma gestita da PagoPA.

Con scadenza semestrale, viene calcolato il rimborso in base agli importi spesi. Il rimborso viene accreditato direttamente sul conto corrente indicato.

Al momento, mancano ancora informazioni precise sull’importo massimo delle spese, il numero delle transazioni valide e l’entità dei rimborsi. Quando il sistema cashback sarà a pieno regime, la percentuale di rimborso dovrebbe essere del 10% su un massimo di 1.500 € per semestre.

Sono anche previsti rimborsi speciali per i primi 100.000 aderenti che effettuano il maggior numero di transazioni. I rimborsi seguiranno una graduatoria.

LA PRIVACY

Il sistema su cui si basa il bonus bancomat è alquanto semplice, ma implica il trattamento di dati personali su larga scala. Ciò significa che vi sono delle questioni legate alla privacy che vanno assolutamente considerate.

Con il provvedimento n. 179 del 13 ottobre, il Garante della Privacy ha dato parere positivo sullo schema del decreto del MEF ma non ancora sul trattamento dei dati.
L’approvazione completa da parte del Garante arriverà solo quando il Ministero dell’Economia e delle Finanze eseguirà la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali prevista dall’art. 35 del GDPR.
Inoltre, il Garante sta ancora esaminando la DPIA di PagoPA sull’uso dell’app IO.

Lo scenario a cui si aspira prevede, naturalmente, che i dati raccolti tramite l’App IO vengano usati esclusivamente per le finalità connesse al cashback e non per controllare i cittadini.
Anche i dati relativi agli esercenti dovranno essere usati solo per verificare eventuali reclami sulle transazioni effettuate.

In ogni caso, il MEF potrà utilizzare tutti i dati raccolti tramite il sistema per proprie finalità statistiche.

Vuoi assicurarti che la tua attività rispetti il GDPR? Scopri i servizi privacy per avvocati e privacy per aziende di Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

COVID: le misure del DPCM del 18 ottobre 2020

Fattura elettronica, l’elenco di tutti i codici errore

 

COVID: le misure del DPCM del 18 ottobre 2020

COVID: le misure del DPCM del 18 ottobre 2020

Da oggi, 19 ottobre 2020, entrano in vigore le nuove misure del DPCM approvato ieri, ad esclusione di quelle relative alla scuola che saranno applicate dal 21 ottobre.

Tutte le misure del DPCM rimarranno valide fino al 13 novembre.

Ecco una panoramica delle nuove disposizioni.

TUTTE LE MISURE DEL DPCM DEL 18 OTTOBRE 2020

Zone rosse

I sindaci possono predisporre la chiusura al pubblico di vie e piazze dove vi sia la possibilità che si creino assembramenti.

La chiusura può essere disposta dopo le 21 e non riguarda gli spostamenti da e verso gli esercizi commerciali legittimamente aperti o le abitazioni private presenti nella zona.

Bar e ristoranti

Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e simili possono operare dalle 5 del mattino a mezzanotte con il solo consumo al tavolo e con un massimo di 6 persone per tavolo.
In assenza di consumo al tavolo, possono operare fino alle 18.

È consentita la consegna a domicilio e anche l’asporto, fino alle 24, con il divieto di consumazione presso il locale o nelle sue vicinanze.

I locali devono esporre all’ingresso un cartello con il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande localizzati nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali o negli aeroporti possono continuare a operare assicurando sempre il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Trasporti locali

Non è cambiato molto.
Permane la quota di riempimento dei mezzi all’80% della capacità massima e si invitano le aziende locali a adottare misure per agevolare i flussi di salita e discesa e evitare corse sovraccariche.

La scuola

La didattica a distanza viene incoraggiata ma rimane complementare alla didattica in presenza.

Gli ingressi e le uscite degli studenti dovranno essere scaglionati per evitare assembramenti anche sui mezzi di trasporto pubblico nelle ore di punta “anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9”.

Smart working

Alle pubbliche amministrazioni è chiesto di svolgere le riunioni da remoto, a meno che non vi siano ragioni di interesse pubblico a giustificare gli incontri dal vivo.
Anche nel privato si consiglia di fare altrettanto.
L’obiettivo generale è di portare la quota di persone in smart working dal 50 al 75%.

Lo sport

Sono concesse le gare sportive a livello regionale e nazionale per professionisti e dilettanti, ma gli allenamenti degli sport di contatto non devono comprendere partite o simulazioni di gioco.

Sono vietati gli sport di contatto svolti a livello amatoriale e le gare dilettantistiche a livello provinciale.

Palestre e piscine hanno 7 giorni di tempo per adeguarsi alle nuove misure e garantirne il rispetto anche negli spazi comuni e negli spogliatoi.

Congressi, sagre e fiere locali

Sagre e fiere locali sono vietate.
Sono consentite le fiere nazionali e internazionali “previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro”.
Sono sospesi convegni e congressi tranne quelli che possono essere svolti con modalità a distanza.

Sale giochi

Sale giochi, sale scommesse e sale bingo possono rimanere aperte dalle 8 alle 21, a patto che le Regioni e le Province autonome abbiano accertato la compatibilità di tali attività con l’andamento locale dell’epidemia che abbiano predisposto dei protocolli o delle linee guida che aiutino a contenere il rischio di contagio.

Potete visionare in modo completo le misure del DPCM del 18 ottobre 2020 cliccando qui: testo del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

[Fonte: Ansa]

Hai bisogno di computer e di strumenti informatici che ti permettano di svolgere la tua professione anche da casa? Scopri la nostra soluzione.

——–

LEGGI ANCHE:

COVID: il congedo parentale in caso di figli in quarantena

Giustizia: il D.L. n.125/2020 proroga lo stato di emergenza

Fatture elettroniche: nuova proroga al termine di adesione al servizio di consultazione AdE

Fatture elettroniche: nuova proroga al termine di adesione al servizio di consultazione AdE

Con il provvedimento del 23 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha informato che il termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche è stato nuovamente prorogato, questa volta al 28 febbraio 2021.

Non è la prima proroga ed esattamente come nei casi precedenti anche stavolta la motivazione è legata alla privacy.

IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E LA PRIVACY

Il servizio di consultazione delle fatture elettroniche è destinato anche agli utenti privati ed è stato introdotto dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 21 dicembre 2018.
Grazie al servizio sarà possibile visualizzare online tutte le fatture emesse nei propri confronti.

È un sistema apparentemente molto comodo per l’utente, ma presenta un lato oscuro. Infatti, tutte le fatture transitano attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate e confluiscono poi nella banca dati del Fisco che ha così accesso a un’enorme mole di informazioni su imprese e cittadini.
Con ‘enorme mole’ non intendiamo solo quantitativamente, ma anche qualitativamente: l’AdE può memorizzare e utilizzare tutti i dati contenuti nelle fatture, non solo quelli puramente ‘economici’.

A ciò va aggiunto che l’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha esteso a 8 anni il termine per la conservazione dei dati contenuti nelle fatture elettroniche.

Fin dall’inizio il Garante della Privacy ha sottolineato come l’archiviazione massiccia di dati sensibili dell’intera popolazione sia sproporzionata rispetto alle finalità di controllo fiscale, nonché rischiosa in quanto sintomo di una deriva antidemocratica delle Istituzioni.

IL NUOVO TERMINE PER L’ADESIONE

Il Garante chiede che la nuova scadenza per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche e la loro cancellazione in caso di non adesione sia, questa volta, certa (provvedimento dell’Autorità Garante del 9 settembre 2020).

Fino a tale scadenza permane un periodo di transizione durante il quale l’AdE può conservare tutte le fatture che transitano attraverso il Sistema di Interscambio. Nel caso poi un utente decidesse di non aderire, tutti i dati dovranno essere cancellati entro 30 giorni.

Service1 permette la creazione, l’invio e la conservazione delle fatture elettroniche con un’ interfaccia più semplice e una modalità più veloce rispetto a software simili. Scopri di più.

——–

LEGGI ANCHE:

Fattura elettronica, l’elenco di tutti i codici errore

GDPR: ripassiamo le sanzioni previste

Fattura elettronica, l’elenco di tutti i codici errore

Fattura elettronica, l’elenco di tutti i codici errore

La fattura elettronica ha rivoluzionato l’emissione, l’invio, la gestione e la conservazione digitale dei documenti di fatturazione.

Il passaggio dalla versione cartacea a quella digitale non è però stato affatto privo di polemiche o difficoltà. Una di queste è certamente la comprensione degli errori in cui si può incappare.

Questi errori sono individuati dal Sistema d’Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI) che può impiegare fino a 5 giorni per accettare una nostra fattura elettronica o decidere di scartarla.
In questo caso, ci indicherà il motivo dello scarto attraverso un codice che rappresenta uno specifico errore.

GLI ERRORI NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli utenti un documento in cui riporta le specifiche tecniche alla base della fatturazione elettronica.

In esso è presente anche l’elenco di tutti i codici errore relativi alla fattura ordinaria, a quella semplificata e anche a quella transfrontaliera.

Qui di seguito riportiamo i codici errore per le fatture ordinarie e semplificate, divisi per tipologia.

Cliccando sul nome della tipologia potete scoprire il significato dei singoli codici:

– errori nomenclatura ed unicità del file trasmesso (00001, 00002);

– errori dimensioni del file (00003);

– errori verifica di integrità del documento (00102);

– errori verifica di autenticità del certificato di firma (00100, 00101, 00104, 00107);

– errori verifica di conformità del formato fattura (00103, 00105, 00106, 00200, 00201);

– errori verifica di coerenza sul contenuto (00400, 00401, 00403, 00411, 00413, 00414, 00415, 00417, 00418, 00419, 00420, 00421, 00422, 00423, 00424, 00425, 00427, 00428, 00429, 00430, 00437, 00438, 00443, 00444, 00445, 00460, 00471, 00472, 00473, 00474);

– errori verifica di validità del contenuto della fattura (00300, 00301, 00303, 00305, 00306, 00311, 00312, 00313, 00320, 00321, 00322, 00323, 00324, 00325, 00326, 00330);

– errori verifiche di unicità della fattura (00404, 00409).

Service1 permette la creazione, l’invio e la conservazione delle fatture elettroniche con un’ interfaccia più semplice e una modalità più veloce rispetto a software simili. Scopri di più.

——–

LEGGI ANCHE:

Fattura elettronica: nuove specifiche tecniche a partire dal 1° ottobre

GDPR: ripassiamo le sanzioni previste

 

GDPR: ripassiamo le sanzioni previste

GDPR: ripassiamo le sanzioni previste

Il GDPR è entrato in vigore il 25 maggio 2018 e, tutto sommato, le aziende italiane non se la stanno poi cavando così male nell’adeguarsi alle novità in materia di trattamento dei dati, consenso, diritto all’oblio e altri adempimenti connessi.

Nonostante ciò, è bene non abbassare la guardia e ricordare che in caso di mancato adeguamento, imprese e professionisti possono incorrere in:

  • – sanzioni amministrative;
  • – sanzioni penali;
  • – richieste di risarcimento danni;
  • – divieto di trattamento dei dati personali raccolti fintantoché non venga ripristinata la conformità mancante.

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL GDPR

All’art.83, il Regolamento UE 2016/679 indica le sanzioni amministrative previste in caso di mancato adeguamento.

Il loro importo massimo può essere:

  • – di 10 milioni di euro o pari al 2% del fatturato dell’anno precedente.
    Per le imprese che non abbiano nominato il DPO, comunicato eventuali data breach all’Autorità Garante, violato le condizioni sul consenso al trattamento dei dati di minori o che abbiano trattato in maniera illecita i dati personali degli utenti;
  • – di 20 milioni di euro o pari al 4% del fatturato dell’anno precedente.
    Per le imprese che abbiano trasferito illecitamente dati personali in altri Paesi o che non abbiano osservato un ordine imposto dal Garante.

Questi importi rappresentano dei massimali indicativi: ogni sanzione viene commisurata alla gravità, alla natura o alla durata della violazione al GDPR, al numero di soggetti coinvolti e alla sostanza dolosa o colposa.

LE SANZIONI PENALI PREVISTE DAL GDPR

All’art.84, il GDPR spiega che è compito degli stati membri stabilire norme e altre sanzioni non amministrative.

In Italia, le sanzioni penali in materia sono disciplinate dal Codice della Privacy del 2003.

Il Codice contempla 5 possibili violazioni:

  • – il trattamento illecito dei dati (articolo 167);
  • – la comunicazione e la diffusione illecita dei dati personali oggetto di trattamento su larga scala (articolo 167-bis);
  • – l’acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (articolo 167-ter);
  • – dichiarazioni false al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante (articolo 168);
  • – l’inosservanza dei provvedimenti del Garante (articolo 170).

La sanzione penale può raggiugnere i 6 anni di reclusione.

ALTRI REATI IN MATERIA DI PRIVACY

Dato il periodo storico contraddistinto dal COVID e dal ricorso allo smart working, è importante sottolineare anche l’esistenza delle violazioni in materia di controlli a distanza dei lavoratori (art. 4, comma 1 e all’art. 8 del Codice della Privacy).
Gli impianti audiovisivi o altri strumenti che permettano di controllare a distanza l’attività dei lavoratori devono essere utilizzati dai datori di lavoro per sole esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza o la tutela del patrimonio aziendale. 

Inoltre, va ricordato che le interferenze illecite nella vita privata perpetrate tramite strumenti di ripresa visiva o sonora rappresentano un reato punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e che la stessa pena ricade anche su chi rivela o diffonde al pubblico notizie o immagini ottenute in tal modo.

A COSA PRESTARE ATTENZIONE

Lo scopo del GDPR è responsabilizzare aziende e professionisti sulla raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali altrui.

I controlli sono compito della Guardia di Finanza che pone particolare attenzione su 3 adempimenti:

  • – la nomina del DPO, il responsabile della protezione dati;
  • – le misure previste in caso di data breach, dal più limitato al più grave;
  • – il registro dei trattamenti, un documento interno, sempre aggiornato, che serve a identificare i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati, quali categorie di dati sono trattate, per quali motivi, chi vi può accedere, a chi vengono comunicati, per quanto tempo vengono conservati, ecc. Va esibito in caso di verifiche.

Vuoi assicurarti che la tua attività rispetti il GDPR? Scopri i servizi privacy per avvocati e privacy per aziende di Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Giustizia: il D.L. n.125/2020 proroga lo stato di emergenza

Il marketing legale non viola il codice deontologico, a patto che…

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto