COVID: vaccinazione preferenziale per avvocati e magistrati

COVID: vaccinazione preferenziale per avvocati e magistrati

Il Consiglio Nazionale Forense appoggia la richiesta che l’Associazione Nazionale Magistrati ha avanzato al Ministro Bonafede a favore di una vaccinazione preferenziale per avvocati e magistrati in modo da far ripartire la giustizia.

LE RICHIESTE DELLA MAGISTRATURA

L’ANM ha chiesto al Guardasigilli «un immediato intervento del Legislatore, che estenda i termini di applicazione della normativa emergenziale – almeno per l’intera durata dello stato pandemico – anche ai settori della giurisdizione civile e penale». In particolare, l’Associazione ha poi proposto di considerare i magistrati ‘esercenti di un servizio di pubblica utilità‘ e, pertanto, tra le prime categorie professionali a poter accedere alla vaccinazione.

LA REAZIONE DELL’AVVOCATURA

La presidente del CNF Maria Masi ha dichiarato al quotidiano Il Dubbio che: «La richiesta valutata dall’Associazione magistrati non può che riguardare chiunque operi nei tribunali, se va intesa come correttamente deve intendersi: non come rivendicazione di un privilegio di categorie ma in ragione della funzione essenziale della giustizia». E che «può considerarsi altrettanto necessaria e condivisibile la richiesta, giustificata dalla necessità di riprendere in maniera adeguata e sicura l’attività giudiziaria e l’accesso negli uffici giudiziari».

VACCINAZIONE PREFERENZIALE PER AVVOCATI, MAGISTRATI E TUTTI GLI OPERATORI DELLA GIUSTIZIA

Altre figure all’intero del mondo forense appoggiano l’idea della vaccinazione preferenziale per avvocati, magistrati, ma anche per tutti gli altri soggetti impiegati nel settore.

Tra questi, il coordinatore degli Ordini forensi del Lazio, Luca Conti: «l’essenzialità dell’attività giudiziaria ed bilanciamento tra i diritti fondamentali in gioco, ovvero quella della inviolabilità della difesa e della salute impongono il riconoscimento di ‘categoria vulnerabile e a rischio’ a tutti gli operatori di giustizia: avvocati, magistrati, impiegati degli uffici giudiziari, ausiliari».

Mentre il Presidente dell’Ordine degli avvocati di Roma, Antonino Galletti, aveva già chiesto a dicembre 2020 che tutti gli operatori della giustizia fossero «inseriti tra le categorie che in via prioritaria e su base volontaria, potranno aderire al piano di vaccinazione anti covid 19, dopo le persone più fragili per ragioni di salute, età, personale medico, paramedico e amministrativo delle strutture sanitarie». In modo «da garantire alla collettività il corretto svolgimento di un servizio essenziale, quale è quello giurisdizionale, in condizioni di sicurezza sia per i cittadini che per gli operatori».

[Fonte: NT+Diritto – Il Sole 24 Ore – Consiglio nazionale forense: vaccinare avvocati e giudici per garantire l’attività giudiziaria]

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Fattura elettronica: panoramica delle nuove specifiche tecniche

Fattura elettronica: panoramica delle nuove specifiche tecniche

Dallo scorso 1 gennaio 2021 l’emissione della fattura elettronica deve seguire le nuove specifiche tecniche (versione 1.6.2) indicate dai provvedimenti n. 99922 del 28 febbraio 2020 e n. 16678 del 20 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate. Le specifiche potevano già essere seguite in via facoltativa da ottobre 2020.

Lo scorso dicembre la stessa AdE ha pubblicato sul proprio sito la versione aggiornata della guida alla compilazione della fattura elettronica.

FATTURA ELETTRONICA: LE SPECIFICHE TECNICHE

Le nuove specifiche tecniche prevedono che il formato xml della fattura elettronica debba ora indicare:

– il codice tipo documento (TD);
– il codice natura Iva dell’operazione (N).

IL CODICE TIPO DOCUMENTO (CODICE TD)

Sono stati aggiunte nuove tipologie di documenti.

Questi i codici con l’indicazione Fattura Elettronica (FE) o Esterometro (E):

  • TD01 Fattura (FE/E)
  • TD02 acconto/anticipo su fattura (FE)
  • TD03 acconto/anticipo su parcella (FE)
  • TD04 nota di credito (FE/E)
  • TD05 nota di debito (FE/E)
  • TD06 Parcella (FE)
  • TD07 fattura semplificata (FES)
  • TD08 nota di credito semplificata (FES)
  • TD09 nota di debito semplificata (FES)
  • TD10 fattura di acquisto intracomunitario beni (E)
  • TD11 fattura di acquisto intracomunitario servizi (E)
  • TD12 documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996) (E)
  • TD16 integrazione fattura reverse charge interno (FE)
  • TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero (FE)
  • TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari (FE)
  • TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72 (FE)
  • TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93) (FE)
  • TD21 autofattura per splafonamento (FE)
  • TD22 estrazione beni da Deposito IVA (FE)
  • TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA (FE)
  • TD24 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) (FE)
  • TD25 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) (FE)
  • TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72) (FE)
  • TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa (FE)

IL CODICE NATURA IVA DELL’OPERAZIONE (CODICE N)

I codici IVA devono essere indicati nella fattura quando l’IVA stessa non è evidenziata.

Vi sono tre categorie di codici:

N2 operazione non soggette ad IVA,
N3 non imponibile,
N6 inversione contabile.

Questi i nuovi codici:

  • N 2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72
  • N 2.2 non soggette – altri casi
  • N 3.1 non imponibili – esportazioni
  • N 3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
  • N 3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
  • N 3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • N 3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
  • N 3.6 non imponibili – altre operazioni
  • N 6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
  • N 6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
  • N 6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
  • N 6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
  • N 6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
  • N 6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
  • N 6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
  • N 6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
  • N 6.9 inversione contabile – altri casi.

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La sentenza n. 1134/2020 emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia assume particolare rilevanza per la scelta linguistica di sostituire gli omissis con nomi di fantasia.

È il Consiglio stesso a introdurre questa scelta nella premessa alla sentenza:

“Prima di procedere alla esposizione dei fatti il Collegio ritiene opportuno disporre che per ragioni di privacy i nominativi di alcune parti processuali e gli estremi della sentenza appellata e del provvedimento impugnato – dati che verranno oscurati a cura della Segreteria (salvo, s’intende, che nella versione integrale della presente sentenza, non ostensibile) – vengano sostituiti con pseudonimi, segni grafici o espressioni letterali, che ne impediscano la identificazione”.

LE MOTIVAZIONI A FAVORE DELL’USO DI NOMI DI FANTASIA NELLE SENTENZE

Il Consiglio ritiene che l’uso di omissis, iniziali o termini tecnici come ‘attore’ e ‘convenuto’ possano rendere difficile la lettura e la comprensione delle sentenze, soprattutto quando le parti sono molteplici e non tutte processuali.

Al contrario, sostituire i nomi reali con nomi di fantasia rende le sentenze più scorrevoli e permette di capire meglio le vicende processuali.  Come si legge nella sentenza: “dal momento infatti che le decisioni giudiziarie svolgono anche la funzione di orientare le scelte successive e di dare vita a una prassi, curare la chiarezza linguistica delle sentenze è assolutamente doveroso”.

E LA PRIVACY?

La normativa sulla privacy prescrive semplicemente che i nomi dei soggetti coinvolti nel giudizio vengano celati per evitare qualsiasi danno alla loro immagine, ma non vieta affatto l’uso di nomi di fantasia, segni grafici, espressioni letterali .
Anzi, questo espediente si rivelerebbe ancor più idoneo a tutelare la privacy: basti pensare all’uso delle iniziali di nome e cognome che, nel caso di cittadini residenti in centri urbani di piccole dimensioni, potrebbe portare comunque al loro riconoscimento.

L’uso di nomi di fantasia nelle sentenze risulta dunque favorevole sotto diversi punti di vista. Vedremo col tempo se l’orientamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia prenderà piede o rimarrà un’eccezione.

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La Corte d’appello di Roma ribalta parzialmente una sentenza del Tribunale di Roma, riconoscendo all’appellante la sospensione condizionale della pena, confermandone però la condanna alla reclusione per sei mesi e venti giorni e una multa di 2.800€ per avere detenuto sostanze stupefacenti con l’intento di spaccio.

Tra le prove a favore della condanna, anche i messaggi WhatsApp presenti nello smartphone del condannato e di un altro imputato.

MESSAGGI WHATSAPP E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA

L’appellante decide di ricorrere per Cassazione, lamentando la violazione della legge processuale in relazione agli articoli 191 e 266 bis c.p.p.

Brevemente, i motivi presentati sono i seguenti:

a) la nullità e l’inutilizzabilità delle comunicazioni tra l’imputato e un possibile acquirente presenti nella memoria dello smartphone e acquisite tramite riproduzione fotografica della schermata dei messaggi WhatsApp a seguito di illegittima ispezione;

b) l’inutilizzabilità a causa dell’acquisizione contra legem, mediante violenza sulle cose e in violazione del diritto alla segretezza della corrispondenza (art. 15 della Costituzione). Per il sequestro, gli agenti avrebbero dovuto seguire le modalità previste dall’articolo 354 c.p.p., comma 2.

PERCHÈ I MESSAGGI WHATSAPP HANNO VALORE DI PROVA

La Corte di Cassazione però rigetta e si allinea a un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i dati informatici presenti nella memoria del telefono -non solo messaggi whatsApp, ma anche sms o email – sono considerati documenti (art. 234 c.p.p.), pertanto la loro acquisizione non è soggetta alle regole che riguardano la corrispondenza o le intercettazioni telefoniche.
In particolare:

  1. i messaggi WhatsApp e SMS presenti in uno smartphone sequestrato non possono essere considerati “corrispondenza“, poiché non vi è un’attività di spedizione in corso o che comprenda soggetti terzi per il recapito;
  2. gli stessi messaggi WhatsApp non possono rientrare nelle intercettazioni, perché queste prevedono l’acquisizione di un flusso di comunicazioni in corso, mentre le conversazioni presenti in uno smartphone vengono acquisiti ex post e rappresentano dunque solo la documentazione di un flusso di comunicazione.

Detto ciò, i messaggi WhatsApp hanno valore di prova, possono essere legittimamente acquisiti in qualunque modalità, compresa la riproduzione fotografica, e utilizzati per giungere a una eventuale condanna.

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Lo scorso 1 gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense.

Il Regolamento riunisce in un unico riferimento quanto contenuto nei 10 Regolamenti preesistenti, ora abrogati, allo scopo di “semplificare la conoscenza e l’applicazione della disciplina previdenziale”, renderla più armonica e facilmente fruibile.

Il nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense è stato deliberato dal Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense il 21 febbraio 2020, per essere poi approvato con nota del Ministero del Lavoro del 21 luglio 2020.

STRUTTURA DEL REGOLAMENTO UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE

Il nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense si compone di 88 articoli, così strutturati:

TITOLO I
Dell’iscrizione, retrodatazione, cancellazione e sospensione

Articoli 1-6: iscrizione obbligatoria alla Cassa; obbligo di comunicazione di iscrizione in un Albo professionale; retrodatazione della iscrizione; facoltà di iscrizione degli ultraquarantenni; iscrizione facoltativa dei Praticanti Avvocati; cancellazione.

TITOLO II
Del Modello 5

Articoli 7-15: obbligo della comunicazione; contenuto, compilazione ed invio del Modello; sanzioni disciplinari; Modello 5 bis; comunicazione incompleta, errata o non conforme al vero; comunicazione del reddito professionale; comunicazione del volume di affari; comunicazione delle definizioni per anni anteriori a seguito di accertamento; rettifica delle comunicazioni non conformi al vero.

TITOLO III
Dei contributi
Articoli 16-30: tipologia dei contributi; contributo soggettivo di base; contributo integrativo; contributo di maternità; contributo soggettivo modulare volontario; rivalutazione; variabilità dei contributi; restituzione dei contributi; contributi minimi dovuti e agevolazioni per i primi anni di iscrizione; riscossione dei contributi minimi; ulteriori agevolazioni in riferimento ai redditi; esoneri temporanei dal versamento dei contributi minimi; modalità di pagamento dei contributi in autoliquidazione; effetti della intervenuta prescrizione dei contributi; rendita vitalizia.

TITOLO IV
Degli istituti particolari

CAPO I – Del riscatto
Articoli 31-40: soggetti legittimati; anni riscattabili; effetti del riscatto; contribuzione dovuta – Riserva matematica; presentazione della domanda; deliberazione sulla domanda; pagamento dei contributi; presentazione domanda di pensione in caso di riscatto; irrinunciabilità del riscatto; decorrenza della pensione e ricalcolo a seguito del riscatto.

CAPO II – Della ricongiunzione e della totalizzazione
Articoli 41-42: ricongiunzione, totalizzazione.

TITOLO V
Delle prestazioni previdenziali

Articoli 43-62: prestazioni previdenziali; pensione di vecchiaia; pensione di vecchiaia anticipata; misura della pensione; determinazione della quota base; integrazione al trattamento minimo; determinazione della quota modulare; pensione di anzianità; pensione di vecchiaia contributiva; pensione di inabilità; forma della domanda della pensione di inabilità; pensione di invalidità; forma della domanda della pensione di invalidità; norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità; esclusione, revoca e riduzione delle pensioni di invalidità e di inabilità Surroga della Cassa; pensioni di reversibilità e indirette; prestazione contributiva per i pensionati di vecchiaia; aumento dei trattamenti; disposizioni transitorie relative alla misura della pensione; disposizioni transitorie relative ai supplementi di pensione.

TITOLO VI
Delle sanzioni
Articoli 63-80: inadempimenti sanzionati; determinazione delle sanzioni; applicazione delle sanzioni; automatismo delle sanzioni; sanzioni per omissioni, comunicazioni non conformi al vero e per ritardi; omesso versamento di contributi in autoliquidazione; ritardato versamento di contributi in autoliquidazione; sanzione per omesso versamento dei contributi, il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco; omesso o ritardato versamento di contributi minimi; interessi per omessi o ritardati pagamenti; modalità di esazione; informativa all’iscritto e formale contestazione dell’inadempimento, accertamento per adesione, regolarizzazione spontanea; integrazione al minimo illegittimamente richiesta; rateazione; impugnazione; camera di Conciliazione)

TITOLO VII
Della disciplina speciale
Articoli 81-85: iscritti alla Cassa che assumono cariche pubbliche; esercizio della facoltà; esercizio annuale della facoltà; esercizio della facoltà in sede di pensionamento; rivalutazione del reddito.

TITOLO VIII
Delle norme finali ed entrata in vigore
Articoli 86-88: ulteriori informazioni da parte di Cassa Forense; richiesta di informazioni agli Uffici Fiscali, entrata in vigore.

Qui il link al testo completo del nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense.

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Viaggiare durante l’epoca del COVID potrebbe presto richiedere un nuovo documento: il passaporto sanitario.

Sileri, viceministro della Salute, ha spiegato lo scenario durante un’intervista ad Adnkronos:

“È molto probabile che nel prossimo futuro per svolgere diversi tipi di attività sarà richiesto di comprovare l’avvenuta somministrazione del vaccino.
Non è però un tema di competenza esclusivamente interna: istituzioni internazionali quali la Commissione Europea e l’Oms stanno valutando una proposta di certificato internazionale digitale. Già ora, una volta effettuata, viene rilasciata una normale certificazione di avvenuta vaccinazione.
[…] Da questo documento al ‘passaporto sanitario’ c’è ancora molta strada da fare, ma è senz’altro uno sviluppo possibile”.

L’idea di un documento simile a un passaporto sanitario è già al vaglio di diverse compagnie aeree e aeroporti. Il rischio è che ognuno percorra la propria strada e che i passeggeri si ritrovino a dover usare applicazioni diverse per attestare la loro salute in base al luogo in cui si trovano.

Servirebbe dunque un accordo internazionale a livello governativo che permettesse di giungere a una soluzione uniforme e legittimata.

COME FUNZIONA IL PASSAPORTO SANITARIO

Il passaporto sanitario avrà con grande probabilità la forma di una app scaricabile sul proprio smartphone.
Una volta in aeroporto sarà necessario mostrare il passaporto tradizionale, la carta di imbarco e la schermata della app.

Nella app saranno contenuti i dati personali e quelli sanitari, in particolare l’esito negativo del tampone e/o l’avvenuta vaccinazione contro il COVID, nonché tutti i dettagli connessi (tipo di tampone, clinica dove è stato effettuato, ecc.).

I PROGETTI ATTUALI

Come riporta il Corriere della Sera, al momento sono 4 progetti di passaporto sanitario sviluppati o in via di sviluppo avanzato:

CommonPass, di Commons Project Foundation in collaborazione con il World Economic Forum. Aderiscono le compagnie United Airlines, Cathay Pacific, JetBlue, Lufthansa, Swiss International Airlines, Virgin Atlantic;

Travel Pass, di Iata, principale associazione internazionale di compagnie aeree;

Digital Health Pass , sviluppata da Ibm non solo per le compagnie aeree ma anche per tutte quelle realtà che organizzano eventi, concerti, manifestazioni sportive o altro;

AOKpass, sviluppata dalla Camera di commercio internazionale, International Sos e Sgs Group.

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La Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020 contiene una novità particolarmente interessante per la giustizia italiana: il rimborso delle spese legali sostenute dagli imputati assolti in via definitiva.

La misura è descritta all’art.1, commi da 1015 a 1022, e prevede anche l’istituzione di un fondo da 8 milioni di euro da cui attingere per il rimborso delle spese legali.

COME FUNZIONA IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

La novità ricade sugli imputati in processi penali che siano stati definitivamente assolti, ex art. 530 c.p.p. (il fatto non sussiste, non costituisce reato, non è previsto dalla legge come reato o non è stato commesso il fatto).

A questi soggetti viene riconosciuto un rimborso delle spese legali sostenute fino a un massimo di 10.500 euro.

Il rimborso può essere effettuato in 3 tranche con cadenza annuale, tutte di pari importo, a decorrere dall’anno successivo alla definitiva assoluzione.
Le somme ricevute non concorrono alla formazione del reddito.

REQUISITI E FATTORI DI ESCLUSIONE

L’imputato assolto che voglia ottenere il rimborso deve presentare:

  • – la fattura del difensore corredata dall’indicazione dell’avvenuto pagamento;
  • – il parere di congruità dei compensi del legale, emesso dal consiglio dell’ordine degli avvocati competente;
  • – la copia della sentenza di assoluzione, con l’attestazione della cancelleria riguardo l’irrevocabilità.

Non è possibile ottenere il rimborso delle spese legali se:

  • – si ottiene l’assoluzione di uno o alcuni capi d’imputazione ma si viene condannati per altri;
  • – il reato viene estinto per amnistia o prescrizione;
  • – in caso di depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

Va sottolineato che il rimborso delle spese legali sostenute dagli imputati assolti in via definitiva riguarda solo le sentenze divenute definitive dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Si attende il DM, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui verranno definiti i criteri per l’erogazione dei rimborsi in considerazione dei gradi di giudizio cui l’imputato è stato sottoposto e della durata del processo.

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Con la legge di conversione, il Decreto Ristori ha introdotto la possibilità per i funzionari giudiziari di rilasciare titoli esecutivi in formato digitale.

Questa novità permette agli avvocati di ottenere i documenti senza doversi recare fisicamente in cancelleria e, quindi, evitando possibili assembramenti.

TITOLI ESECUTIVI IN FORMATO DIGITALE

A introdurre il formato digitale per i titoli esecutivi è il comma 9-bis dell’art. 23 del Decreto Ristori:

Rilascio previa istanza

«La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 475 c.p.c. può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento»

La copia del documento

«La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l’intestazione e la formula di cui all’art. 475, c. 3, c.p.c. e l’indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere»

La firma digitale

«La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell’art. 24, c. 2, del CAD, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall’art. 153, comma 1, secondo periodo, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368»

Estrazione del titolo esecutivo

«Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma dell’art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all’originale».

 

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Il 2020 si è concluso da poco e nei 12 mesi appena terminati gli italiani hanno dovuto trascorrere molto più tempo in casa di quanto avessero mai fatto. Un cambio radicale di stile di vita che ha visto per protagoniste assolute le tecnologie digitali. Per lavoro, studio, shopping e tempo libero, Internet è diventato il nostro migliore amico.

Un’idea di quanto sia cambiato il rapporto tra gli italiani e il web ce lo racconta l’articolo L’impatto della pandemia sulle abitudini digitali degli italiani pubblicato su VincosBlog e di cui vi riportiamo alcuni contenuti.

PIÙ TRAFFICO INTERNET…

Nel periodo del primo lockdown, quando molti di noi si sono ritrovati per la prima volta alle prese con lo smartworking, il traffico su Internet ha visto una notevole crescita.
AGCOM ha rilevato quanto segue:
– il traffico su rete fissa ha segnato un +90% a marzo, +80% ad aprile e +33% a settembre (rispetto agli stessi mesi del 2019).
– con l’arrivo dell’estate, anche la rete mobile ha segnato un +49% ad agosto e un +46% a settembre.

…MA NUMERO DI UTENTI STABILE

Alla crescita del traffico non è corrisposta però una crescita del numero di utenti attivi.

Sebbene tra marzo e giugno 2020 si sia registrato un incremento di 100.000 accessi alla rete fissa, a giugno gli abbonamenti Internet risultavano aver perso 368.000 accessi (-1,8% rispetto il medesimo periodo nel 2019).
Situazione simile per il mobile: timida crescita durante il secondo trimestre (+521.000 SIM, +0,5%), ma l’anno si conclude con un saldo negativo (-889.000 SIM, -0,9%).

CRESCE L’E-COMMERCE

Durante la pandemia gli italiani hanno scoperto i siti di e-commerce.
Eurostat segnala un incremento nel traffico del 30% a maggio e giugno e del 40% a ottobre.

In particolare, sono cresciute le visite ai siti dei supermercati per ordinare la spesa via web, dei servizi di consegna a domicilio e delle catene di elettronica di consumo.

Amazon e eBay dominano il mercato, mentre crolla l’interesse per i siti d’abbigliamento.

VOGLIA DI INFORMAZIONE E INTRATTENIMENTO

Complici l’incertezza e la paura, il bisogno di informazione è stato colmato dai siti di news online, i cui volumi di traffico sono più che raddoppiati a marzo.
Situazione completamente opposta per i siti dedicati alle news sportive che hanno subìto un deciso crollo a causa della mancanza di eventi da raccontare.
Per quanto riguarda l’intrattenimento, Netflix ha registrato più di 1 milione di download nei mesi di marzo e aprile.

INCONTRARSI ONLINE

I social e le app di messaggistica e videoconferenza hanno aiutato gli italiani a mantenere vive le relazioni sociali, sia a livello professionale che personale.
Per i social, crescono sia il numero di utenti che il tempo trascorso sulle piattaforme.
In particolare, cresce TikTok che, solo su Play Store, tra marzo e aprile ha segnato 1,7 milioni di download al mese.

WhatsApp è l’app di messaggistica più usata in Italia, con oltre 30 milioni di utenti. Cresce l’uso della versione desktop.
Zoom e Google Meet le piattaforme di videoconferenza preferite: oltre 2 milioni di download a marzo.

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Legittimo impedimento per COVID: buone notizie per i professionisti

Legittimo impedimento per COVID: buone notizie per i professionisti

L’8 gennaio 2021 la Commissione Giustizia del Senato discuterà il ddl sul diritto del professionista di ottenere una proroga dei termini nel caso in cui fosse nell’impossibilità di portare avanti il proprio lavoro in modo assoluto a causa di problemi di salute.

La proroga dei termini può raggiungere i 50 giorni.

COVID E LEGITTIMO IMPEDIMENTO

In tempi di COVID, questa misura aiuterebbe molto i liberi professionisti che, a causa di ricoveri o terapie domiciliari, non riescono a rispettare gli accordi presi con una PA committente.

In particolare, uno dei punti più urgenti è il diritto degli avvocati a vedersi riconosciuto il legittimo impedimento qualora fossero costretti all’isolamento fiduciario o alla quarantena per COVID.

Tutto ciò però avrebbe senso se venisse riconosciuto prima che la pandemia venga gestita grazie ai vaccini, come sottolineano il primo firmatario de Bertoldi (FdI) e il vicepresidente della commissione Alberto Balboni,
Quest’ultimo ha dichiarato a Il Dubbio: «Consideriamo importante aver riaperto la possibilità dell’iter accelerato, così come sono di rilievo gli emendamenti da inserire nel testo: quello sul legittimo impedimento causa quarantena, presentato sempre da de Bertoldi e dal sottoscritto, e la proposta di rendere vincolante, per il giudice, la richiesta di legittimo impedimento presentata dal difensore in stato di malattia grave, ricoverato o in terapia domiciliare. Emendamento quest’ultimo, che rafforza la tutela in ambito civilistico, visto che nel penale il legittimo impedimento è già solidamente presidiato».

QUESTIONI IN SOSPESO

Tra le questioni da discutere l’8 gennaio figurano anche le misure da adottare in caso di abusi del nuovo diritto.
Sicuramente saranno previste sanzioni per chi dichiarerà un falso stato di grave malattia pur di ottenere la proroga dei termini. Non è ancora chiaro però se si tratterà si sanzioni amministrative o penali, ma certamente saranno anche pecuniarie.

Un altro aspetto che lascia aperte molte perplessità è l’effetto che la proroga dei termini può avere sulla PA committente e come potrà essere gestito.

[Fonte: Il Dubbio – Avvocati in quarantena, di nuovo possibile l’iter veloce per il ddl]

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