La Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020 contiene una novità particolarmente interessante per la giustizia italiana: il rimborso delle spese legali sostenute dagli imputati assolti in via definitiva.
La misura è descritta all’art.1, commi da 1015 a 1022, e prevede anche l’istituzione di un fondo da 8 milioni di euro da cui attingere per il rimborso delle spese legali.
COME FUNZIONA IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI
La novità ricade sugli imputati in processi penali che siano stati definitivamente assolti, ex art. 530 c.p.p. (il fatto non sussiste, non costituisce reato, non è previsto dalla legge come reato o non è stato commesso il fatto).
A questi soggetti viene riconosciuto un rimborso delle spese legali sostenute fino a un massimo di 10.500 euro.
Il rimborso può essere effettuato in 3 tranche con cadenza annuale, tutte di pari importo, a decorrere dall’anno successivo alla definitiva assoluzione.
Le somme ricevute non concorrono alla formazione del reddito.
REQUISITI E FATTORI DI ESCLUSIONE
L’imputato assolto che voglia ottenere il rimborso deve presentare:
- – la fattura del difensore corredata dall’indicazione dell’avvenuto pagamento;
- – il parere di congruità dei compensi del legale, emesso dal consiglio dell’ordine degli avvocati competente;
- – la copia della sentenza di assoluzione, con l’attestazione della cancelleria riguardo l’irrevocabilità.
Non è possibile ottenere il rimborso delle spese legali se:
- – si ottiene l’assoluzione di uno o alcuni capi d’imputazione ma si viene condannati per altri;
- – il reato viene estinto per amnistia o prescrizione;
- – in caso di depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.
Va sottolineato che il rimborso delle spese legali sostenute dagli imputati assolti in via definitiva riguarda solo le sentenze divenute definitive dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio.
Si attende il DM, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui verranno definiti i criteri per l’erogazione dei rimborsi in considerazione dei gradi di giudizio cui l’imputato è stato sottoposto e della durata del processo.
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