Reati fiscali, il prestanome non si salva: responsabile anche senza gestione effettiva

Il prestanome non è mai davvero al riparo. Con la sentenza n. 17283, depositata l’8 maggio 2025, la Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato un principio ormai consolidato in materia di reati tributari: l’amministratore di diritto di una società, anche se privo di effettivi poteri gestionali e operativo solo sulla carta, resta direttamente responsabile per i reati dichiarativi commessi in qualità di rappresentante legale.

La vicenda riguardava la condanna, già confermata in appello, di un amministratore formale di una società, chiamato a giudizio insieme a un amministratore di fatto (giudicato separatamente) per una dichiarazione fraudolenta. La difesa aveva tentato di far valere la qualifica di mero prestanome, sottolineando la sostanziale estraneità ai fatti e l’assenza dal territorio italiano durante le fasi gestionali decisive. Un’argomentazione che non ha convinto né i giudici di merito né la Suprema Corte.

Secondo la Cassazione, infatti, il ruolo di amministratore di diritto comporta precisi obblighi di legge, tra cui quello di firmare le dichiarazioni fiscali della società. E poco importa che l’effettiva gestione sia stata nelle mani di un altro soggetto: a meno che il rappresentante legale non dimostri di essersi diligentemente informato sulla reale conduzione della società e sull’attendibilità delle scritture contabili, resta pienamente responsabile per gli illeciti tributari.

Un orientamento, quello ribadito nella pronuncia, in linea con precedenti sentenze che avevano già chiarito come, in materia di dichiarazioni fiscali infedeli o fraudolente, il firmatario dell’atto fiscale sia considerato autore principale, e non responsabile per mera omissione di vigilanza.

Nel caso specifico, il Procuratore Generale aveva evidenziato come fosse stato proprio il ricorrente a sottoscrivere la dichiarazione fraudolenta, e che la sua presunta assenza dall’Italia e mancata partecipazione all’assemblea di approvazione del bilancio non potessero valere come scusanti. La Cassazione ha condiviso questa impostazione, aggiungendo che il ricorrente non aveva neppure fornito la prova di aver vigilato sull’attività societaria o di essersi accertato della veridicità delle fatturazioni dichiarate, alcune delle quali relative a operazioni inesistenti.

Il messaggio è chiaro: rivestire formalmente un incarico societario comporta oneri specifici e non consente di sottrarsi alle conseguenze penali invocando un ruolo di pura facciata. Anche nella complessa realtà delle società gestite di fatto da terzi, la legge attribuisce precise responsabilità all’amministratore di diritto, che resta tenuto a rispondere dei reati dichiarativi, salvo che non dimostri di avere assunto, con diligenza, tutte le informazioni necessarie per garantire la regolarità fiscale della gestione.


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Quando una parola pesa: se l’indagato diventa imputato scatta la diffamazione a mezzo stampa

ROMA — Un errore di terminologia nella cronaca giudiziaria può costare caro. Lo hanno ribadito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13200/2025, che ha definitivamente chiarito come attribuire pubblicamente a una persona la qualifica di “imputato” quando è ancora solo “indagata” configuri diffamazione a mezzo stampa. Stesso discorso se si attribuisce un reato “consumato” invece di uno “tentato”.

Il verdetto mette fine a un contrasto giurisprudenziale tra le sezioni civili e penali della Cassazione, che in passato avevano assunto orientamenti differenti sull’applicabilità del diritto di cronaca giudiziaria in casi simili.

Il caso: titolo e contenuto scorretti

Al centro della vicenda, un articolo online dal titolo “Truffa del superfinanziere”, in cui una persona veniva indicata come imputata per truffa, quando in realtà era solo indagata — e per un fatto meno grave, ovvero tentata truffa. In primo grado il Tribunale di Roma aveva escluso il carattere diffamatorio della notizia, ritenendo che gli errori non intaccassero la veridicità complessiva della ricostruzione. Diversa la valutazione in appello, dove si era sottolineata la gravità della falsità, anche in considerazione del prestigioso ruolo ricoperto dalla persona coinvolta.

Le Sezioni Unite: il diritto di cronaca ha limiti precisi

La Corte ha stabilito che l’esimente del diritto di cronaca giudiziaria non può essere invocata quando si attribuisce a qualcuno uno status giudiziario diverso da quello reale o si alterano gli elementi essenziali dei fatti, aggravandone la portata offensiva. A maggior ragione se a commettere l’errore è un giornalista esperto in cronaca giudiziaria, che dovrebbe conoscere la differenza tra “indagato” e “imputato” e tra reato tentato e consumato.

Particolarmente significativo il riferimento al contesto digitale. La Corte ha infatti osservato che il lettore online, spesso frettoloso e abituato a informarsi solo attraverso titoli e occhielli, può essere facilmente tratto in inganno da qualifiche improprie, con conseguenze pesanti sulla reputazione dei soggetti coinvolti.

Conclusioni: precisione e responsabilità nella cronaca giudiziaria

La Suprema Corte ha quindi richiamato i principi fondamentali in materia di diffamazione: imprecisioni di dettaglio possono essere tollerate se non alterano il senso della narrazione, ma travisamenti che aggravano la posizione di una persona sono lesivi e penalmente rilevanti. E anche il contesto — stampa cartacea o informazione digitale — incide nella valutazione dell’offensività.

In definitiva, come ha concluso la Corte di appello, l’errore compiuto in questo caso era “evidente e inescusabile” e superava i limiti della verità ragionevolmente putativa, privando la pubblicazione della protezione del diritto di cronaca.


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Errore sul contributo unificato? La Cassazione apre alla compensazione delle spese

ROMA — Un errore nella determinazione del contributo unificato può avere conseguenze inattese sul piano delle spese processuali. Lo ha stabilito oggi la Terza sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13145/2025, precisando che, sebbene tale dichiarazione non incida sul valore della domanda giudiziale, può comunque costituire una ragione eccezionale per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Il caso riguardava una controversia in cui la parte ricorrente aveva erroneamente indicato, nell’atto di appello, un valore di 1.200 euro ai fini del contributo unificato, dichiarando successivamente che quella cifra riguardava solo il tributo e non il valore effettivo della causa. La ricorrente aveva dunque chiesto una rideterminazione delle spese di lite, contestando la somma liquidata dal giudice d’appello, ritenuta calcolata su uno scaglione errato.

Il principio ribadito dalla Cassazione

La Corte ha ricordato che il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, va calcolato esclusivamente sulla somma oggetto di impugnazione e non su quella indicata per il contributo unificato, che è destinata al solo funzionario di cancelleria e non incide sulla determinazione del valore giudiziale. Tuttavia, proprio quell’indicazione errata può aver indotto il giudice ad applicare uno scaglione superiore per la liquidazione dei compensi.

Di qui la decisione della Cassazione di cassare la sentenza limitatamente al capo sulle spese del grado di appello, rideterminando i compensi a 332 euro oltre accessori, ma compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Quando l’errore processuale incide sulle spese

Secondo l’ordinanza, anche se l’errore non modifica la domanda né incide sulla competenza, resta comunque astrattamente idoneo a determinare un provvedimento conclusivo errato sulle spese. Ed è perciò equo, ha stabilito la Corte, che i costi dell’impugnazione resa necessaria da quell’errore non gravino sulla parte vittoriosa, soprattutto se questa non ha nemmeno resistito in giudizio.


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ROMA — Non basta dichiararsi in buona fede per evitare una sanzione disciplinare. A ribadirlo è il Consiglio Nazionale Forense, che con la sentenza n. 393/2024, pubblicata il 14 maggio 2025, ha confermato un principio cardine del diritto disciplinare forense: l’illecito deontologico si configura sulla base della volontarietà della condotta e non viene escluso dalle intenzioni dichiarate o dalle condizioni psicofisiche dell’avvocato.

Il caso all’origine del procedimento riguardava un professionista che aveva cercato di difendersi sostenendo di aver agito senza dolo e in buona fede, adducendo anche un’alterazione del proprio stato di salute al momento dei fatti contestati. Una linea difensiva che però non ha convinto il Collegio, il quale ha respinto integralmente il ricorso, mantenendo ferma la sanzione decisa in primo grado.

Conta solo la volontarietà, non l’intenzione

Nelle motivazioni, il CNF ha chiarito che il sistema disciplinare forense non richiede né il dolo né la consapevolezza dell’antigiuridicità della condotta: è sufficiente che l’atto violativo sia stato compiuto volontariamente, cioè con coscienza e volontà. La buona fede personale o eventuali stati soggettivi — come disturbi psicofisici — possono essere presi in considerazione soltanto nella fase di determinazione della sanzione, non per escludere la responsabilità disciplinare.

Una posizione coerente con l’impostazione dell’art. 3 del Codice Deontologico Forense, che stabilisce l’obbligo per l’avvocato di conoscere le regole deontologiche e non consente di invocare ignoranza o errore come esimenti.

Tutela della professione prima di tutto

Il Consiglio ha infine ricordato come la funzione del procedimento disciplinare non sia quella di punire il singolo in base al suo stato soggettivo, ma di salvaguardare il decoro e la reputazione della professione forense. La responsabilità disciplinare assume così una finalità preventiva e reputazionale, volta a garantire la fiducia dei cittadini nell’attività degli avvocati.


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Appalti pubblici, allarme Anac: troppa poca concorrenza e sicurezza a rischio

ROMA — Appalti sempre più concentrati e poca trasparenza nelle procedure. È la fotografia scattata dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che ieri ha presentato alla Camera la relazione annuale 2024. Un dossier che, tra numeri e criticità, denuncia una concorrenza in affanno e un’impennata di violazioni nel settore degli appalti pubblici.

A lanciare l’allarme è stato il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, parlando di un mercato “sempre più chiuso” e di una crescita preoccupante degli affidamenti diretti. Dei 62.160 bandi registrati nel 2024, oltre 32.500 — più della metà — sono stati assegnati senza gara. Un sistema che, secondo Busia, soffoca la competizione e rischia di danneggiare le casse pubbliche: “Se ci si rivolge alla prima impresa disponibile — ha sottolineato — non è detto che sia quella che offre il miglior prezzo o la maggiore qualità”.

La relazione ha evidenziato come la quota più consistente degli appalti sia destinata alle forniture, che sfondano i 16 miliardi di euro (+18,9% rispetto al 2023), seguite dai servizi, mentre i lavori segnano un calo significativo del 38,9%, fermandosi a 6 miliardi di euro. Complessivamente, il valore delle procedure si attesta a 28 miliardi, in leggera flessione (-4,1%).

Preoccupa anche il capitolo sicurezza: nel 2024 Anac ha registrato 1.448 annotazioni per violazioni delle norme su salute e sicurezza nei cantieri, con un incremento del 43% rispetto all’anno precedente. “I rischi maggiori — ha avvertito Busia — arrivano dai subappalti a cascata, che scaricano le conseguenze negative lungo tutta la filiera, soprattutto sui lavoratori, troppo spesso anello debole del sistema”.

Nonostante la lieve flessione nel valore totale, le cifre restano alte e il mercato degli appalti pubblici continua a muovere miliardi. Tuttavia, secondo Busia, è indispensabile “aprire alla concorrenza e garantire più trasparenza”, anche grazie agli strumenti digitali che oggi rendono più facile tracciare le procedure e vigilare sui cantieri.


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Cittadinanza, via libera definitivo alla stretta: sì della Camera al decreto

Con 137 voti a favore, 83 contrari e 2 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge sulla cittadinanza, che introduce nuove regole e restrizioni per l’acquisizione dello status di cittadino italiano. Il testo, articolato in quattro punti, punta soprattutto a regolamentare il riconoscimento della cittadinanza per i discendenti di italiani nati all’estero.

Il provvedimento prevede che, salvo alcune eccezioni, non sarà più possibile ottenere automaticamente la cittadinanza per i nati all’estero che possiedano già un’altra cittadinanza. La trasmissione per ‘ius sanguinis’ sarà possibile solo fino alla seconda generazione, vale a dire ai figli e ai nipoti di cittadini italiani nati nel nostro Paese.

Durante l’esame in Senato, il decreto ha subito modifiche rilevanti: è stato esteso il termine per alcune domande, aggiornate le norme riguardanti i minori e introdotto l’obbligo di almeno due anni di residenza in Italia per i figli di cittadini italiani che richiedono la cittadinanza. Abolita inoltre la possibilità di prorogare alcuni procedimenti fino a 36 mesi.

Novità anche in ambito occupazionale: il decreto interviene sulle norme relative alle controversie in materia di cittadinanza e apre alla possibilità di assunzione fuori quota per discendenti di cittadini italiani residenti in Paesi storicamente interessati da forte emigrazione italiana.


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Google al contrattacco: la sfida AI è appena cominciata

È una corsa tra giganti, e Google non ha nessuna intenzione di restare indietro. Di fronte all’avanzata di ChatGPT e delle intelligenze artificiali cinesi, il colosso di Mountain View ha deciso di accelerare e di rimettere mano persino al suo storico motore di ricerca, cuore pulsante dell’azienda. Il risultato è una serie di annunci e innovazioni che promettono di ridefinire il modo in cui interagiamo con il web e con i servizi digitali.

Alla conferenza annuale degli sviluppatori, Sundar Pichai, ceo di Google e Alphabet, ha tracciato la nuova rotta: “Più intelligenza artificiale per tutti, ovunque. Il mondo sta rispondendo e decenni di ricerca stanno diventando realtà”. Il cambiamento è già visibile nella ricerca online con ‘Overview’, la funzione di IA generativa che dal 2024 affianca le tradizionali query degli utenti, e che ora si prepara a essere ulteriormente potenziata.

Negli Stati Uniti debutta infatti ‘AI Mode’, una modalità chatbot direttamente integrata in Google Search. Ma è solo l’inizio. Project Astra, il nuovo progetto di intelligenza artificiale visiva, consentirà di ottenere informazioni semplicemente inquadrando oggetti con la fotocamera, mentre Project Mariner aiuterà a trovare biglietti per eventi scandagliando le migliori offerte online. Anche lo shopping diventa smart grazie a Shopping Graph, che permetterà di provare virtualmente un capo e acquistarlo in pochi click con Google Pay.

Al centro di tutto c’è Gemini, il modello linguistico evoluto, che secondo Demis Hassabis, ceo di Google Deepmind e fresco Nobel per la Chimica, “è capace di pianificare, immaginare e simulare aspetti del mondo reale come fa il cervello umano”. La nuova versione 2.5 Flash e Deep Think integrata su Chrome promette di cambiare l’esperienza di navigazione, rendendola più interattiva e personalizzata.

Grande attenzione anche al mondo dei contenuti visivi. Flow è la nuova piattaforma pensata per supportare i creativi nella produzione di scene e clip cinematografiche, mentre Veo 3 e Imagen 4 spingono più in là i confini della generazione automatica di video e immagini.

Per le videoconferenze arriva Google Beam, che introduce videochiamate in 3D con traduzioni simultanee e realistiche, capaci di mantenere intonazione e voce dei partecipanti. E sul fronte hardware, Google rilancia anche nella realtà aumentata: dopo le collaborazioni con Samsung e Qualcomm, ora lavora con Gente Monster e Warby Parker a un dispositivo XR che dialogherà con lo smartphone e con l’AI, sfidando Meta nel settore degli occhiali intelligenti.


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Per la rilevanza dei fatti accertati e per rassicurare la collettività sulla capacità dello Stato di tutelare le persone più vulnerabili, la Procura della Repubblica di Prato ha diffuso un comunicato ufficiale che segna un passo importante nella lotta allo sfruttamento lavorativo.

A seguito delle azioni avviate dall’ufficio guidato dal procuratore Luca Tescaroli, numerosi imprenditori cinesi e decine di lavoratori di origini pakistane, cinesi, africane e bengalesi hanno scelto di collaborare con la giustizia. Dal febbraio 2025, ben sessanta lavoratori hanno deciso di denunciare le condizioni di sfruttamento a cui erano sottoposti, rompendo così un muro di omertà e paura.

Il bilancio, a quasi un anno dall’inizio delle indagini, è significativo: la Procura ha richiesto il rilascio di venti permessi di soggiorno per motivi di giustizia e ottenuto misure di protezione personale per diversi testimoni, con il supporto delle autorità di pubblica sicurezza.

Per incentivare ulteriori collaborazioni e facilitare il contatto diretto con la magistratura, è stato istituito un canale dedicato. Chiunque sia interessato a denunciare situazioni di sfruttamento o abusi potrà inviare un semplice sms, in italiano o nella propria lingua madre, ai numeri messi a disposizione dalla Procura della Repubblica e dal Dipartimento Prevenzione ASL, indicando il proprio recapito e la volontà di collaborare. Il referente provvederà successivamente a ricontattare l’interessato per fissare un incontro riservato.

La Procura sottolinea che l’attività sarà gratuita e potrà essere svolta esclusivamente dalla persona direttamente coinvolta.

Un segnale importante, in un territorio segnato da anni da fenomeni di sfruttamento intensivo nei settori manifatturiero e tessile. La speranza è che questa apertura favorisca una nuova stagione di legalità e tutela dei diritti.


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Nel panorama politico globale, le differenze tra regimi autoritari e democrazie appaiono nette solo sulla carta. Se da un lato i primi reprimono apertamente il dissenso e la libertà di stampa, dall’altro anche le democrazie contemporanee si trovano a combattere una battaglia silenziosa, ma altrettanto insidiosa: quella contro la disinformazione digitale e il potere pervasivo dei social network.

Oggi non basta più il “penso, dunque sono” cartesiano. Siamo entrati nell’era del “chatto, dunque esisto”, dove il valore della parola pubblica si misura nella velocità dei post e nella viralità dei contenuti, spesso manipolati da fake news e propaganda digitale. L’Intelligenza Artificiale, strumento potenzialmente straordinario, rischia di diventare un’arma letale nelle mani di chi vuole controllare l’opinione pubblica.

Le pressioni dei poteri forti, la politica che invade gli spazi dell’informazione e i format televisivi che annullano il dibattito autentico creano un’illusione di pluralismo. Negli Stati Uniti — patria storica della libertà di stampa — assistiamo a tentativi sempre più evidenti di condizionare la narrazione pubblica, mentre la cultura del sospetto e l’emergenza perenne giustificano decisioni rapide e arbitrarie.

Il caso Trump è solo la punta dell’iceberg di una deriva globale. Steve Bannon, suo ex stratega, lo ha dichiarato senza mezzi termini: annientare le istituzioni scomode e ridisegnare il potere a misura di ideologia. In questo scenario, la tecnologia diventa alleata del controllo, trasformando il cyberspazio in un moderno Grande Fratello.

L’Europa orientale, dagli esempi di Ungheria e Polonia, fino ai segnali d’allarme in democrazie consolidate, segue traiettorie simili: più l’autorità mostra i muscoli, più viene considerata efficace. Più è efficace, più si autoassolve nel restringere diritti e libertà, sempre nel nome di un’urgenza superiore: sicurezza, guerra, emergenze sociali.

Le urne continuano a riempirsi, ma cresce l’astensionismo e con esso la sfiducia nelle istituzioni. Nel 2024, quasi due miliardi di persone hanno votato, ma in un clima avvelenato da campagne digitali aggressive e promesse irrealizzabili. Il rischio è evidente: cittadini che si sentono irrilevanti e cercano scorciatoie populiste.

Eppure, il rimedio non è censurare o demonizzare chi cavalca queste paure, bensì restituire senso e valore alla partecipazione. Allargare il dibattito, difendere la libertà di stampa, sostenere un’informazione indipendente, garantire il diritto alla critica.

Le piazze di Berlino, New York, Parigi e Madrid — piene di cittadini che protestano per la pace, il lavoro, i diritti civili — dimostrano che il cuore della democrazia batte ancora. E finché rimarranno spazi per denunciare l’arbitrarietà e pretendere trasparenza, una speranza di inversione di rotta è possibile.


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Le eredità vanno dichiarate: obbligo di comunicazione patrimoniale anche per i condannati per mafia

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18474 depositata oggi, hanno sciolto un rilevante nodo interpretativo in tema di obblighi patrimoniali per i condannati per reati di criminalità organizzata e per i soggetti destinatari di misure di prevenzione. L’obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali, previsto dall’art. 30 della legge n. 646 del 1982, si estende infatti anche ai beni acquisiti per successione ereditaria.

La vicenda riguarda un uomo condannato in via definitiva per associazione mafiosa che, dopo il decesso del padre, aveva ereditato oltre 700mila euro senza darne comunicazione alle autorità competenti. Il Tribunale di Napoli lo aveva ritenuto responsabile per omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, condannandolo a un anno e quattro mesi di reclusione, oltre a una cospicua multa e alla confisca della somma ricevuta.

La Suprema Corte ha confermato che anche le eredità rientrano tra gli incrementi patrimoniali da dichiarare, precisando però che resta onere del giudice verificare concretamente se la condotta omissiva sia idonea a porre in pericolo il bene giuridico tutelato, ovvero l’ordine pubblico e il controllo sul patrimonio di soggetti considerati pericolosi.

Il principio ribadito dalle Sezioni Unite chiarisce che non possono esistere “categorie di atti” automaticamente escluse dall’obbligo di comunicazione, considerata la varietà delle situazioni e il potenziale rischio che anche una successione ereditaria possa celare movimenti patrimoniali illeciti o funzionali al riciclaggio.

Pur pronunciandosi nel merito della questione giuridica, la Cassazione ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, ponendo comunque un punto fermo in materia di controllo patrimoniale e confermando la funzione preventiva della norma.


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