Praticanti Avvocati, Scuole Forensi: la bocciatura deve essere impugnata dal Tar

La “bocciatura” all’esame conclusivo di Scuola Forense, che è obbligatorio per essere ammessi all’esame per l’abilitazione alla professione forense, dovrà essere impugnata di fronte al Tar, e non dinanzi al CNF.

Rientrano all’interno della giurisdizione del CNF le controversie relative al rilascio del certificato di compiuto tirocinio, tenendo presente comunque che il Consiglio non potrà annullare il rifiuto di compiuta pratica del COA, fondato sulla valutazione da parte di Scuola Forense.

Lo chiarisce il CNF, con la sentenza n. 257 del 24 novembre 2023.

Ai fini dell’ammissione, oltre allo svolgimento regolare del tirocinio professionale, gli avvocati praticanti regolarmente iscritti al Registro dal 1° aprile 2022 dovranno seguire un corso obbligatorio di durata minima di 160 ore, che dovrà svolgersi nel corso dei 18 mesi di tirocinio.

Tutti i corsi saranno tenuti dal Consiglio dell’Ordine, anche attraverso le Scuole Forensi, così come dalle associazioni forensi idonee e da altri soggetti previsti dalla legge. I contenuti, per poter garantire omogeneità nella preparazione e nel giudizio su tutto il territorio nazionale, potranno essere strutturati con libera determinazione, ma pur sempre tenendo presente le linee guida fornite dal CNF.

La partecipazione positiva ai corsi obbligatori per i praticanti avvocati presuppone la frequenza di circa l’80% delle lezioni, così come il superamento di due verifiche che permettono l’accesso ad esame conclusivo, che, se non verrà superato, non consentirà il rilascio del certificato di compiuto tirocinio. Ciò implica, inoltre, la ripetizione dell’ultimo semestre di formazione, con verifica relativa.

Se è vero che le Scuole Forensi non hanno una personalità giuridica autonoma, e sono riferibili direttamente ai Consigli dell’Ordine, per quanto concerne i corsi obbligatori per gli avvocati praticanti, l’impugnazione della valutazione dell’esame conclusivo che viene eseguita dalle Scuole Forensi fa parte della giurisdizione del Tar, e non del Cnf.

Le controversie, invece, che hanno per oggetto il rilascio oppure il diniego del certificato del tirocinio sono compito della giurisdizione speciale del CNF. Leggiamo: «Non vi è dubbio che la giurisdizione di questo Consiglio sussista con riferimento al diniego del certificato di compiuta pratica. Nella materia della tenuta dell’Albo e dei relativi Registri, infatti, il Consiglio Nazionale Forense ha giurisdizione generalizzata».

Il CNF non potrà annullare il diniego della pratica del COA, che si basa sulla valutazione della Scuola Forense per il mancato superamento dell’esame finale previsto dal corso obbligatorio per praticanti.

Il difetto di giurisdizione rilevato sugli atti della Scuola Forense non funge da impedimento per il giudice naturale di disapplicare l’illegittimo provvedimento amministrativo, che costituisce il presupposto dell’atto impugnato, sul quale il giudice naturale ha esclusiva giurisdizione.

In ogni caso, anche la richiesta della tutela cautelare è stata presentata in mancanza di presupposti, non tenendo presente l’invocata d’urgenza. Il provvedimento anticipatorio della sentenza, ovvero il rilascio del certificato della pratica, richiesto dalla ricorrente, «al fine di consentire alla ricorrente di perfezionare la propria domanda di iscrizione all’esame per la sessione 2023/2024» non avrebbe utilità.

Infatti, la scadenza per presentare la domanda d’iscrizione è stata fissata all’11 novembre 2023, ovvero successivamente alla proposta di ricorso. «L’atto lesivo, ovvero il mancato rilascio del Certificato, ha difatti esaurito i suoi effetti negativi senza che il provvedimento del giudice possa rimediarvi».


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