L’avvocato-docente non ha obbligo di polizza professionale

Il CNF, con il parere n. 39/2023, come risposta ad un quesito avanzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento, afferma che per un docente universitario che risulta iscritto nell’elenco speciale non è obbligatorio l’adempimento della stipula assicurativa.

Nel caso in cui un docente eserciti la professione, nonostante i limiti prestabiliti dall’Ordinamento Universitario, sarà soggetto a tali limiti e all’obbligo di stipula dell’assicurazione.

Secondo l’art. 12 della legge n. 34/2012, «L’avvocato ha l’obbligo di stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile che deriva dall’esercizio della professione, compreso quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti».

Dunque, professori e ricercatori universitari a tempo pieno, iscritti nell’elenco presente all’art. 15 della legge 247/2012, con status giuridico indicato nel quesito, potranno svolgere un’attività professionale nei limiti previsti dall’Ordinamento Universitario.

Nello specifico, lo stesso Ordinamento Universitario preclude l’esercizio dell’attività professionale. Dunque, i soggetti interessati non hanno alcun obbligo di stipula della polizza assicurativa, visto che alla radice manca il presupposto del rischio assicurativo.


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