Rimborsi chilometrici ai professionisti associati: deducibilità integrale se documentati

Nuovo intervento della Corte di Cassazione in materia fiscale e, in particolare, sulla deducibilità dei rimborsi chilometrici riconosciuti ai professionisti associati. Con l’ordinanza n. 18364 del 5 luglio 2025, la Sezione Tributaria della Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui le spese di trasporto sostenute con mezzi propri dai singoli associati e rimborsate dall’associazione professionale possono essere dedotte integralmente, a condizione che siano strettamente inerenti all’attività esercitata e correttamente documentate.

La questione affrontata riguardava uno studio legale associato, che aveva corrisposto ai propri associati rimborsi chilometrici per l’utilizzo di veicoli privati nello svolgimento di incarichi professionali. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità piena di tali spese, sostenendo che rientrassero nel limite del 40% previsto dall’articolo 164 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), applicabile ai mezzi di trasporto utilizzati per attività professionale.

La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione all’Agenzia, rigettando il ricorso dell’associazione. A seguito di tale decisione, i professionisti interessati avevano presentato ricorso in Cassazione, evidenziando come la limitazione fissata dall’articolo 164 TUIR riguardasse solo i veicoli di proprietà dell’associazione e non i rimborsi spese riconosciuti per l’uso di mezzi personali.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, sottolineando che la norma invocata dall’Amministrazione finanziaria costituisce una disposizione speciale, riferita esclusivamente ai casi in cui i mezzi di trasporto siano nella disponibilità diretta dell’associazione. Obiettivo della norma è, infatti, limitare la deducibilità di costi legati all’uso promiscuo di veicoli intestati all’associazione e impiegati sia per fini professionali che privati.

Tale disciplina non può essere estesa, ha precisato la Corte, ai rimborsi spese erogati per l’utilizzo di veicoli di proprietà degli associati, quando questi ultimi sostengono direttamente il costo per spostamenti effettuati nell’ambito della loro attività professionale. In questi casi, trova applicazione la regola generale contenuta nell’articolo 54 del TUIR, secondo cui le spese sono deducibili se inerenti all’attività e adeguatamente documentate.

A supporto di questa lettura, la Cassazione ha richiamato anche precedenti giurisprudenziali, tra cui l’ordinanza n. 776 del 2022, ribadendo la distinzione tra costi sostenuti direttamente dall’associazione per i propri mezzi e rimborsi corrisposti ai professionisti associati per spese anticipate nell’interesse dell’associazione stessa.

Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte chiarisce che, in presenza del requisito dell’inerenza e di una documentazione idonea a dimostrare il collegamento tra la spesa e l’attività professionale, i rimborsi chilometrici corrisposti per l’uso di veicoli privati devono considerarsi integralmente deducibili da parte dell’associazione. Resta fermo, però, l’onere della prova a carico del contribuente.

Tra i documenti richiesti per attestare l’effettiva inerenza figurano registri chilometrici, ordini di incarico, agende professionali, fatture e qualsiasi altra evidenza utile a dimostrare la diretta connessione tra l’attività svolta e la trasferta effettuata.

La decisione della Corte ha comportato l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di merito, che dovrà ora riesaminare la vicenda tenendo conto del principio di diritto formulato e verificare se la documentazione presentata dai ricorrenti sia sufficiente a dimostrare la deducibilità dei rimborsi contestati.

Oltre alla valutazione sul merito della controversia fiscale, il giudice dovrà anche pronunciarsi sulla ripartizione delle spese di lite relative a tutti i gradi del procedimento.


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Italiani fiduciosi nella magistratura, ma poca conoscenza del suo funzionamento

ROMA, 9 luglio – La maggior parte degli italiani si fida dei magistrati e crede che i pm possano svolgere il ruolo di giudice e viceversa senza problema. Sono due degli esiti del sondaggio realizzato da Youtrend pubblicato oggi da La Magistratura, rivista dell’Associazione nazionale magistrati. Il 58% degli italiani ha molta o abbastanza fiducia nella magistratura. Un dato nettamente superiore a quello destinato al Parlamento (35%) e al governo (34%). Superiore anche alla fiducia in istituzioni vicine ai cittadini come Comuni (54%) o Regioni (47%). E più alto della fiducia nei confronti dell’avvocatura (45%).

La possibilità di passare da giudici a pm e viceversa viene ritenuto il principale problema della giustizia solo per l’1% dei cittadini. Per quasi un cittadino su due (48%) il principale tema è invece la lentezza dei processi. Per il 20% la mancanza di personale e risorse per la giustizia. Seguono la politicizzazione dei giudici (9%) e la scarsa chiarezza delle leggi (8%).

E ancora: per il 60% dei cittadini un magistrato che per anni ha fatto il pm può “perfettamente occuparsi anche di magistratura giudicante, passando al ruolo del giudice”. Solo il 23% invece è in disaccordo con questa opinione.
C’è poi il dato sulla competenza dei magistrati: il 55% del campione è d’accordo con l’affermazione secondo la quale la magistratura è composta da persone competenti, perché selezionate con un concorso trasparente e altamente selettivo.

Dalla rilevazione di Youtrend emerge un altro elemento importante: solo il 17% degli intervistati dice di conoscere bene la differenza tra magistratura giudicante e requirente. Un quarto degli intervistati (26%) ammette di conoscerla orientativamente, mentre il 19% ne ha sentito parlare e il 38% non la conosce. Solo un terzo della popolazione (32%) sa che la magistratura requirente esercita l’azione penale e dirige le indagini nei procedimenti penali, dunque è consapevole del fatto che il pm appartiene proprio alla magistratura requirente.

Commenta così Lorenzo Pregliasco, founding partner di Youtrend: “Il sondaggio svolto delinea un contesto all’interno del quale, nella fiducia degli organi dello Stato italiano, subito sotto le FFOO e le forze armate, vengono la magistratura e i giudici. Una dinamica che colloca la fiducia nella magistratura e nei giudici sopra a quella nella politica e nei partiti. Bisogna invece segnalare come, tra gli intervistati, ci siano ancora importanti margini di miglioramento sulla conoscenza, in particolare sulla differenza tra magistratura giudicante e requirente. Il dibattito politico, spesso polarizzato sui mezzi di informazione, sembra rispecchiarsi soltanto in parte nell’opinione degli italiani, invece, più sfumata e moderata: soltanto una piccola minoranza (8%), ad esempio, esprime una opinione radicale, in forte disaccordo con la possibilità, per un pm, di svolgere anche il ruolo di giudice. Tra gli elementi su cui si registra una maggioranza rilevante di accordo nella cittadinanza, c’è il riconoscimento di livelli elevati di competenza tecnica e preparazione dei magistrati. Infine, per quanto riguarda il principale problema della giustizia italiana nella percezione dei cittadini, quasi un intervistato su due (48%) dichiara che la maggiore criticità risulta la lentezza dei processi con, a seguire, la mancanza di personale e risorse (20%)”, afferma Pregliasco.

NOTA METODOLOGICA SONDAGGIO
– Metodo campionario: C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interview), C.A.M.I. (Computer Assisted Mobile Interview), C.A.W.I. (Computer Assisted Web Interview); Interviste totali realizzate: 1.509 casi; Interviste realizzate tra il 27 maggio e il 4 giugno 2025; Campione di riferimento: popolazione maggiorenne residente in Italia, indagata per quote di sesso ed età, stratificate per quote di titolo di studio e per area di residenza; Errore campionario: +/- 2,5%, intervallo di confidenza 95%


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Separazione delle carriere, iter veloce e “canguro”: la riforma verso il referendum

Procede a ritmo sostenuto l’iter parlamentare della riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Approvata dal Consiglio dei ministri a fine maggio 2024, la proposta ha attraversato rapidamente le prime tappe alla Camera, per poi approdare in Senato a gennaio 2025, mantenendo inalterato il testo originario.

Il provvedimento, indicato dal governo tra le priorità di legislatura, ha seguito un percorso caratterizzato da tempi accelerati e da una serie di scelte procedurali non comuni per una revisione della Carta. Tra queste, l’applicazione del cosiddetto “canguro” in commissione, una tecnica regolamentare che consente di far decadere numerosi emendamenti attraverso l’approvazione di uno solo di essi, e l’invio del testo in Aula senza relatore, nonostante i lavori in commissione non fossero ancora completati.

Rispetto alla media di circa 356 giorni necessari per approvare una legge ordinaria, le prime due letture di questa riforma si sono concluse in tempi più brevi. L’obiettivo è concludere l’intero iter entro ottobre 2025, così da consentire, come previsto dalla procedura costituzionale, il ricorso al referendum confermativo privo di quorum nel 2026.

Il passaggio alla Camera e al Senato avviene in copia conforme: il testo approvato in una Camera non può essere modificato nell’altra. Un’impostazione che punta a garantire celerità, ma che ha limitato la possibilità di intervento da parte delle forze politiche, sia di opposizione sia di maggioranza.

Parallelamente all’iter parlamentare, il dibattito pubblico e istituzionale intorno alla riforma rimane acceso. In particolare, il Consiglio Superiore della Magistratura e le associazioni di magistrati hanno espresso osservazioni sul possibile impatto del provvedimento sull’assetto ordinamentale della giustizia.

Il calendario dei lavori parlamentari prevede che la riforma possa concludere il proprio percorso di approvazione entro la fine dell’anno. In questo caso, il referendum confermativo potrebbe essere calendarizzato per il 2026, aprendo così la strada a un’importante consultazione popolare in vista della successiva scadenza elettorale politica.


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Digitale, il mercato cresce ma mancano le competenze: Italia a rischio frenata

Il mercato digitale italiano continua la sua corsa, ma la carenza di competenze rischia di diventare il vero freno alla trasformazione tecnologica del Paese. Secondo i dati contenuti nel Libro Bianco sull’evoluzione del lavoro nell’era dell’Intelligenza Artificiale, presentato da Assinter Italia, il valore del comparto digitale ha toccato quota 39,3 miliardi di euro nel 2024, con una crescita del 2,9% rispetto all’anno precedente. A trainare il settore sono stati in particolare Intelligenza Artificiale, Cloud Computing e Cybersecurity.

La diffusione dell’IA è in rapido aumento: oggi è adottata dal 32,5% delle grandi imprese, dal 14% di quelle medio-piccole (50-99 addetti) e dall’8,2% delle aziende con almeno dieci dipendenti. Anche le misure di sicurezza informatica risultano in forte crescita, con il 75,9% delle aziende dotate di almeno dieci addetti che hanno implementato sistemi di protezione dei dati.

Ma accanto a questa espansione tecnologica, emerge con forza il problema di una forza lavoro non adeguatamente formata. Solo il 46% degli italiani in età lavorativa possiede competenze digitali di base e appena il 22% raggiunge livelli avanzati, in settori chiave come IA, cybersecurity e cloud computing.

Un dato significativo riguarda il numero di professionisti italiani che hanno inserito competenze in Intelligenza Artificiale sui propri profili LinkedIn, cresciuto di 17 volte dal 2016, a fronte di un incremento del 415% nelle assunzioni in ambito AI nello stesso periodo. Tuttavia, la formazione specializzata non tiene il passo: i laureati ICT rappresentano appena il 6% del totale, e soltanto il 16% dei corsi di laurea attivati per l’anno accademico 2024/2025 è dedicato a materie digitali.

Le imprese sono alla ricerca di circa 920mila professionisti digitali, di cui il 67% con profili altamente specializzati: analisti software, ingegneri informatici, data scientist, progettisti di sistemi e tecnici della sicurezza informatica. La domanda riguarda anche chi sappia abilitare nuove tecnologie come cloud, big data analytics, Internet of Things e software per la gestione dei dati aziendali.

A complicare il quadro contribuisce il declino demografico, che riduce la disponibilità di forza lavoro qualificata mentre la richiesta di competenze digitali continua a salire. Particolarmente critica è la situazione nell’IT & Data Management, dove il numero di giovani che scelgono percorsi Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) è troppo basso. L’Italia, infatti, è fanalino di coda in Europa per iscritti a corsi ICT in rapporto alla popolazione.

Secondo l’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano, il 78% delle aziende fatica a trovare nuovo personale, e il 45% denuncia maggiori difficoltà rispetto al passato. Le cause principali sono la carenza di competenze tecniche (57%), di soft skill (29%) e la discrepanza tra le condizioni offerte dalle aziende e le aspettative dei candidati.

La risposta a questo scenario richiede un piano nazionale di reskilling e upskilling, sottolineano gli autori del Libro Bianco. L’obiettivo è colmare il divario con percorsi di formazione continua accessibili e personalizzati, sostenuti da partnership tra pubblico e privato. Accanto ai percorsi universitari e agli ITS Academy, che comunque registrano una lenta crescita, è fondamentale coinvolgere soggetti privati della formazione digitale, capaci di offrire soluzioni rapide e su misura per le esigenze del mercato.

Oltre alle competenze tecnologiche avanzate, la trasformazione digitale valorizza anche le capacità umane: pensiero critico, problem solving, adattabilità e collaborazione interfunzionale saranno sempre più determinanti nei contesti lavorativi guidati dall’Intelligenza Artificiale.

Per affrontare la sfida e governare la transizione digitale, gli esperti indicano come essenziale un approccio integrato: politiche pubbliche mirate, investimenti aziendali nella formazione continua e un sistema educativo flessibile e aggiornato. Solo così sarà possibile trasformare il potenziale di crescita del digitale in una reale opportunità occupazionale e di sviluppo per il Paese.


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Associazione nazionale magistrati: “Rapporto UE smentisce ragioni riforma costituzionale”

ROMA, 8 luglio – “I dati del Rapporto dell’Unione europea sullo Stato di diritto smentiscono plasticamente le argomentazioni da cui nasce la riforma costituzionale in corso d’esame al Senato. I magistrati italiani, come dimostrano peraltro i dati resi noti oggi, sono autonomi e indipendenti, ed è proprio la riforma Nordio invece a mettere a rischio l’autonomia e l’indipendenza della magistratura”. Così la Giunta esecutiva centrale dell’Anm.
“Mentre il governo impegna le proprie energie su una riforma costituzionale che nulla ha a che fare con l’efficienza della giustizia, l’Italia rischia di perdere le risorse del Pnrr a causa dei mancati investimenti per ridurre la durata dei processi civili. E questo nonostante l’enorme sforzo dei giudici italiani a cui non vengono date le risorse sufficienti per fare il proprio lavoro”, conclude la nota.


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Marketing invisibile, il futuro è qui: come farsi scegliere dalle intelligenze artificiali

C’era una volta il clic. Oggi, invece, le scelte degli utenti avvengono sempre più spesso senza aprire alcun sito, senza visualizzare pagine, senza passare per il classico funnel di conversione. È l’intelligenza artificiale a rispondere direttamente alle domande, selezionando contenuti, interpretandoli e restituendoli in forma sintetica, immediata e spesso invisibile agli occhi dei vecchi sistemi di misurazione del traffico online. Un cambio di paradigma che impone ai brand di ridefinire il concetto stesso di presenza digitale.

Secondo il report “Goodbye Clicks, Hello AI: Zero-Click Search Redefines Marketing”, l’80% degli utenti utilizza regolarmente riepiloghi generati dall’IA per almeno il 40% delle proprie ricerche. E in 6 casi su 10 la ricerca si conclude senza che venga cliccato nulla.

Il funnel è superato: conta solo la risposta
Per decenni il marketing digitale ha ruotato intorno alla SEO, puntando a conquistare la vetta dei risultati di Google per generare traffico e conversioni. Ora, però, quel modello sta cedendo il passo a un sistema in cui le informazioni sono elaborate direttamente dai modelli linguistici generativi, che offrono agli utenti risposte immediate attingendo a molteplici fonti.

Questo significa che i contenuti dei brand devono essere costruiti non solo per le persone, ma soprattutto per le intelligenze artificiali, che decidono cosa mostrare, come riassumerlo e con quale tono restituirlo. Il sito web, una volta fulcro della strategia digitale, diventa una fonte secondaria rispetto al contesto in cui l’IA interpreta e seleziona le informazioni.

Le tre regole per farsi “scegliere” dall’IA
La buona notizia è che esistono strategie concrete per restare visibili e influenti in questo nuovo scenario:

  1. Scrivere per l’intelligenza artificiale: i contenuti devono essere chiari, ben strutturati, ricchi di domande frequenti e coerenti con le intenzioni di ricerca degli utenti, facilitando il lavoro dei modelli generativi.
  2. Diversificare i formati: non basta più il testo. Video, podcast, immagini, infografiche e contenuti interattivi aumentano le possibilità di essere rilevati e utilizzati dall’IA nei suoi output.
  3. Ripensare le metriche: contano sempre meno clic e visualizzazioni. Il vero valore sta nella presenza nei risultati generati dalle IA, nella capacità di incidere sulle conversazioni digitali e nell’influenza esercitata sul percorso decisionale degli utenti.

Da SEO a TX: il marketing diventa conversazionale e adattivo
Se fino a ieri bastava parlare di User Experience, oggi la sfida si chiama Total Experience (TX), un approccio integrato che tiene conto dell’esperienza di clienti, dipendenti, utenti e dei touchpoint digitali e conversazionali. In un contesto in cui ogni assistente vocale, chatbot o smartwatch può diventare il primo contatto tra utente e brand, l’esperienza deve essere coerente, fluida e personalizzata su ogni canale.

Si afferma così il concetto di Multiexperience (MX): un ecosistema in cui interazioni su web, app, chatbot, voce e realtà aumentata si intrecciano, gestite da interfacce intelligenti e adattive. L’obiettivo non è più “esserci” ovunque, ma dialogare nel modo giusto con le intelligenze artificiali che fanno da filtro e interpreti tra brand e pubblico.

Il marketing del futuro parla AI
In questo scenario, l’intelligenza artificiale non è più uno strumento, ma un nuovo interlocutore da conquistare. Le aziende devono ripensare il modo di progettare contenuti e relazioni digitali: non più solo per le persone, ma anche per le macchine che le consigliano e le influenzano ogni giorno.

È il tempo del marketing invisibile, dove a fare la differenza non sono i clic, ma la capacità di essere compresi, selezionati e raccontati dalle AI.


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Reati sessuali su minori, per l’avvocato scatta anche la sanzione disciplinare

ROMA — La violazione della legge penale da parte di un avvocato, specie se legata a reati sessuali su minori, non produce solo conseguenze giudiziarie, ma assume anche rilievo disciplinare, incidendo direttamente sulla sua permanenza all’interno della comunità forense. Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 485 del 31 dicembre 2024, rigettando il ricorso di un legale condannato in via definitiva per prostituzione minorile e detenzione di materiale pedopornografico.

Dignità e decoro oltre il processo penale
Nel motivare la propria decisione, il CNF ha chiarito che il comportamento dell’avvocato non costituisce soltanto un illecito penale, ma integra anche una violazione grave dei principi etici che regolano la professione forense, così come sancito dall’articolo 9 del Codice Deontologico Forense.

“Chi esercita la professione forense — sottolinea il CNF — è tenuto a rispettare i valori di dignità, probità e decoro non solo nell’attività professionale, ma anche nella vita privata e sociale.” La condotta tenuta dall’incolpato è risultata lesiva non solo dell’affidamento che la collettività ripone nella categoria, ma anche del patrimonio morale e valoriale dell’intera avvocatura.

Il principio affermato nella sentenza
Secondo il CNF, infatti, qualunque comportamento contrario ai principi di lealtà e correttezza — tanto nell’ambito dell’esercizio della professione quanto nella vita personale — incide sull’immagine pubblica dell’avvocato e sulla fiducia che i cittadini devono poter riporre nella categoria. Ecco perché, rilevata l’estrema gravità delle condotte e il disvalore sociale dei reati commessi, la sospensione di tre anni dall’esercizio della professione è stata ritenuta pienamente proporzionata.

Nessuna attenuante possibile
Nel respingere il ricorso, il CNF ha escluso che potessero trovare applicazione attenuanti o riduzioni di pena disciplinare, sottolineando come il coinvolgimento di una minore e la reiterazione delle condotte rendessero inconciliabile la prosecuzione, anche temporanea, dell’attività forense del soggetto.


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Cassazione: impugnazione inammissibile se inviata alla Pec sbagliata

In tema di impugnazioni penali trasmesse per via telematica, la Corte di Cassazione conferma una linea di assoluto rigore. Con la recente sentenza n. 24604/2025, destinata al Massimario, i giudici supremi hanno ribadito che è inammissibile l’appello depositato tramite posta elettronica certificata (Pec) se inviato a un indirizzo diverso da quello indicato nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (Dgsia), come previsto dall’art. 87-bis, comma 1, del Dlgs 150/2022.

Il caso e la decisione della Corte
La vicenda prende le mosse dal Tribunale di Palermo, che ha dichiarato inammissibile un atto d’appello trasmesso via Pec l’ultimo giorno utile, ma non indirizzato alla casella ufficiale per il deposito delle impugnazioni, specificata nel provvedimento diramato dalla Dgsia e pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il difensore aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma, lamentando una presunta violazione dei diritti di difesa e dei principi del giusto processo. La Corte di Cassazione ha però respinto l’eccezione, giudicandola manifestamente infondata.

Perché la Cassazione ha detto no
Secondo la Suprema Corte, la disciplina sul deposito telematico in materia penale, così come definita dall’art. 87-bis Dlgs 150/2022 (introdotto dall’art. 5-quinquies della legge 199/2022), prevede espressamente specifiche ipotesi di inammissibilità. Tra queste, il caso in cui l’atto sia trasmesso a un indirizzo Pec non riferibile all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, secondo quanto stabilito dal Dgsia.

Tale previsione — spiega la sentenza — non confligge con i principi sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) né con quelli costituzionali, poiché risponde a finalità di certezza, efficienza e semplificazione dell’attività giudiziaria, garantendo una rapida gestione dei flussi in ingresso presso le cancellerie.

Un’esigenza di efficienza e tutela del giusto processo
La ratio della norma è chiara: evitare disguidi e ritardi nell’incardinamento degli atti giudiziari, consentendo ai cittadini e ai difensori di avere la certezza che i propri atti arrivino correttamente a destinazione e siano tempestivamente lavorati dagli uffici competenti.

Il sistema del deposito telematico, sebbene ancora in regime transitorio, prevede modalità precise, il cui rispetto è condizione essenziale per la validità dell’impugnazione. E se è vero — osservano i giudici di legittimità — che la giurisprudenza europea stigmatizza formalismi eccessivi, è altrettanto vero che una regola chiara sugli indirizzi Pec consente di tutelare tanto il buon andamento della giustizia quanto il diritto delle parti a un processo rapido e ordinato.

Nessuno spazio per il “raggiungimento dello scopo” fuori legge
Infine, la Corte ha escluso che possa trovare applicazione il cosiddetto favor impugnationis, ovvero la possibilità di considerare ammissibile un atto che, pur trasmesso in modo irregolare, abbia comunque raggiunto il suo scopo. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite, la sentenza precisa che tale principio non può autorizzare forme di deposito alternative rispetto a quelle previste dal legislatore.


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Pubblica amministrazione, via al maxi-reclutamento “giovane”: 91mila nuovi ingressi e stop agli over 67

ROMA — Una Pubblica amministrazione più giovane, digitale e orientata al merito. È questa la direzione impressa dal Governo alla macchina dello Stato, che nei primi sei mesi del 2025 ha pubblicato ben 9.000 bandi di concorso per l’assunzione di 91mila nuovi dipendenti pubblici. Una cifra destinata a far lievitare il numero complessivo di assunzioni nel triennio 2023-2025 a quota mezzo milione.

Una massiccia campagna di reclutamento che guarda in modo dichiarato ai giovani, preferibilmente under 40, con competenze specifiche nell’intelligenza artificiale e capacità di lavorare per obiettivi. Requisiti ormai imprescindibili in un’amministrazione che punta a trasformarsi attraverso la digitalizzazione e i nuovi modelli organizzativi previsti dalla riforma del merito promossa da Palazzo Vidoni.

Giovani al centro, meno spazio agli ultra-sessantasettenni
Parallelamente, molte amministrazioni centrali stanno ridimensionando la possibilità per i dipendenti più anziani di restare in servizio fino ai 70 anni, opzione che la legge di Bilancio per il 2025 consente, ma entro il limite massimo del 10% delle facoltà assunzionali e solo con performance eccellenti.

L’obiettivo è duplice: da una parte tamponare temporanee carenze di organico, dall’altra affiancare ai neoassunti figure esperte in grado di trasmettere competenze e know-how, ma solo laddove davvero necessario. Un cambio di passo netto rispetto al passato, dove le proroghe di servizio erano più frequenti.

Il Ministero della Giustizia, ad esempio, ha deciso di autorizzare il trattenimento in servizio soltanto in uffici con gravi carenze e solo per funzioni non altrimenti copribili, riducendo la proroga a un solo anno — fino a 68 anni — in vista delle nuove assunzioni già programmate dal 2026.

La tendenza coinvolge anche altri dicasteri:

  • Il Ministero dell’Agricoltura ha escluso del tutto la possibilità di trattenere personale oltre i limiti di età.

  • Ministero dell’Interno e Ministero dell’Università e della Ricerca non prevedono alcuna proroga per dirigenti e funzionari oltre i 67 anni.

  • L’Inps ha fissato al 2% il tetto massimo di trattenimenti, riservandolo solo alle elevate professionalità e per un periodo limitato.

Una PA con età media di 50 anni
Oggi il personale della Pubblica amministrazione ha un’età media di oltre 50 anni e solo il 5% degli statali ha meno di 30 anni. I numeri delle nuove assunzioni sono destinati a cambiare questo scenario, anche grazie alla forte adesione dei giovani ai concorsi pubblici: sul portale “inPA” sono registrati circa due milioni di candidati, oltre la metà under 40.

Le previsioni parlano chiaro: entro il 2025, con le nuove immissioni in ruolo, il totale delle assunzioni nel pubblico impiego raggiungerà quota 500mila unità.

Tutor esperti accanto ai nuovi assunti
La manovra autorizza comunque le amministrazioni a trattenere in servizio dipendenti con valutazione di performance ottima o eccellente, ma solo con il consenso degli interessati e per esigenze specifiche di tutoraggio o copertura di attività insostituibili.


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Tentato matricidio, niente carcere preventivo per il minore senza esame del contesto familiare

Anche nei casi più drammatici, il diritto penale minorile resta improntato alla finalità rieducativa e alla tutela del recupero. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24512/2025, intervenendo sul delicato caso di un minorenne accusato di tentato matricidio all’interno di una comunità di assistenza sociale.

La Suprema Corte ha censurato la decisione del giudice cautelare che aveva disposto la custodia preventiva in carcere senza aver svolto un adeguato approfondimento del contesto familiare e socio-ambientale in cui il reato era maturato. La Corte ha ricordato che la valutazione della misura cautelare per i minorenni deve fondarsi non solo sulla gravità del fatto e sulla pericolosità sociale attuale, ma anche sulle prospettive di recupero e sulla possibilità di misure meno afflittive, come la detenzione domiciliare presso familiari idonei.

Nel caso concreto, il giovane aveva agito in un contesto familiare compromesso: entrambi i genitori erano stati privati della potestà genitoriale e la madre, vittima del tentato omicidio, era stata responsabile di maltrattamenti continuati ai danni del figlio e degli altri due fratelli, anch’essi ospitati nella stessa comunità. Il ragazzo nutriva rancore verso la madre, ritenendola responsabile anche dell’allontanamento dal padre, situazione che aveva generato un forte disagio emotivo e relazionale.

Secondo la Cassazione, queste circostanze avrebbero potuto incidere sulla valutazione della pericolosità attuale del minore, considerato che la violenza era maturata all’interno di un ambito familiare disfunzionale, ormai superato, e non necessariamente replicabile in altro ambiente.

Errore del giudice di merito, ha osservato la Suprema Corte, non aver preso in adeguata considerazione l’offerta avanzata da alcuni parenti disponibili ad accogliere il minore in casa, e non aver verificato se tale soluzione potesse garantire le esigenze cautelari attraverso una detenzione domiciliare.

La sentenza ribadisce un principio fondamentale: ogni misura cautelare, specie se limitativa della libertà personale, deve essere proporzionata al rischio concreto e attuale e non può essere più gravosa del necessario. Nel caso dei minori, ciò significa tener conto in modo prioritario delle possibilità di recupero e reinserimento sociale, anche attraverso il coinvolgimento di parenti o strutture idonee alternative al carcere.

Per questo motivo, la Cassazione ha disposto il rinvio al giudice cautelare per una nuova valutazione, invitando a considerare attentamente la proposta di accoglienza familiare e a motivare in modo puntuale sull’impossibilità, ove sussistente, di applicare una misura meno afflittiva rispetto alla detenzione.


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