Procedimenti disciplinari, stop al “fai da te” per gli avvocati stabiliti: serve il cassazionista

Nessun “fai da te” nei procedimenti disciplinari davanti al Consiglio Nazionale Forense per gli avvocati stabiliti. Con la sentenza n. 389 del 25 ottobre 2024, il CNF ha infatti ribadito che il professionista iscritto nella sezione speciale dell’albo — ovvero il cittadino di uno Stato membro UE che esercita in Italia con il titolo professionale d’origine — non dispone di un autonomo ius postulandi nel nostro ordinamento.

Secondo la normativa vigente, richiamata dal Consiglio, l’avvocato stabilito può svolgere attività di rappresentanza, assistenza e difesa solo se agisca di intesa con un avvocato abilitato in Italia. Ma non basta: quando si tratta di difendersi in sede disciplinare dinanzi al CNF, giurisdizione speciale assimilata alle giurisdizioni superiori, è obbligatorio il patrocinio di un avvocato cassazionista.

Nel caso deciso dal CNF, il ricorso era stato sottoscritto dall’avvocato stabilito e da un difensore non iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Entrambi, ha rilevato il Consiglio, erano dunque privi della legittimazione necessaria a proporre l’impugnazione, che è stata dichiarata inammissibile.

La decisione riafferma un principio già consolidato: nelle sedi di giurisdizione speciale, compreso il procedimento disciplinare forense, la rappresentanza tecnica è riservata agli avvocati cassazionisti. Un vincolo che, anche nell’era dell’integrazione europea e della libera circolazione dei professionisti, resta presidio di legalità e corretto svolgimento del contraddittorio.

Un richiamo puntuale, che conferma l’importanza di una difesa tecnicamente qualificata e rispettosa delle regole di rappresentanza, soprattutto in procedimenti che incidono direttamente sull’esercizio della professione.


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Comunicazioni PEC e processo civile: solo i file originali fanno prova

In un’epoca in cui la digitalizzazione della giustizia è ormai realtà quotidiana, la Corte d’Appello di Milano ha rimesso ordine su un aspetto tutt’altro che secondario del processo civile: il valore probatorio delle comunicazioni via PEC. Con una sentenza destinata a fare scuola, i giudici milanesi hanno stabilito che le ricevute PEC devono essere depositate in formato originale — “.eml” o “.msg” — e non semplicemente convertite in PDF, pena la loro inutilizzabilità come prova.

La vicenda nasce da una causa per il recupero di crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica, nella quale la parte creditrice aveva tentato di dimostrare l’interruzione della prescrizione producendo, solo nella fase istruttoria avanzata, alcune ricevute PEC in formato PDF. Una scelta che non ha convinto né il giudice di primo grado né, successivamente, la Corte d’Appello.

I magistrati hanno ribadito un principio fondamentale già affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 16189/2023: la validità della prova informatica dipende dal rispetto delle forme previste dalla legge. Solo attraverso l’apertura del file nel suo formato nativo è possibile verificare con certezza la ricezione effettiva del messaggio da parte del destinatario e il contenuto dell’atto allegato. La trasformazione in PDF, invece, non consente tale verifica e compromette la certezza giuridica.

Non si tratta di formalismi, sottolinea la Corte, ma di una garanzia sostanziale per il corretto svolgimento del contraddittorio e la tutela del diritto di difesa. La decisione rimarca inoltre l’importanza di rispettare i termini processuali: la produzione tardiva di documenti fondamentali, soprattutto se contestata tempestivamente dalla controparte, non può essere sanata.

Questa pronuncia si inserisce nel più ampio contesto di riflessione sul processo telematico e sulla necessità di un approccio rigoroso e consapevole alle nuove modalità di gestione degli atti giudiziari. La digitalizzazione, ammoniscono i giudici milanesi, non significa semplificazione indiscriminata, ma evoluzione tecnica e culturale che impone agli operatori del diritto attenzione, precisione e conoscenza degli strumenti informatici.


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Abuso d’ufficio, la Consulta valuta la riforma Nordio: udienza domani, 7 maggio

ROMA, 6 maggio 2025 – Sarà la Corte Costituzionale a decidere il destino della riforma Nordio che ha cancellato dal codice penale il reato di abuso d’ufficio. L’udienza pubblica è fissata per mercoledì 7 maggio a Palazzo della Consulta, dove i giudici costituzionali discuteranno i rilievi di legittimità sollevati da 14 ordinanze provenienti da diverse autorità giudiziarie italiane.

Al centro del dibattito la compatibilità dell’abrogazione dell’articolo 323 del codice penale con i principi sanciti dalla Costituzione — in particolare gli articoli 3, 11, 97 e 117 — e con gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione Onu contro la corruzione (Convenzione di Merida), sottoscritta dall’Italia nel 2003 e ratificata nel 2009.

A sollevare il caso è stata, tra gli altri, la Corte di Cassazione che, in una recente ordinanza, ha criticato la scelta del legislatore di eliminare il reato senza prevedere contestualmente strumenti di prevenzione amministrativa adeguati contro le condotte abusive e le violazioni dell’imparzialità da parte dei pubblici ufficiali. Secondo i giudici della Suprema Corte, questa decisione potrebbe compromettere il rispetto degli impegni internazionali assunti dall’Italia e ostacolare gli obiettivi fissati dalla Convenzione.

Anche il gup di Firenze, nell’ottobre scorso, ha rimesso alla Consulta il dubbio di costituzionalità, sostenendo che l’eliminazione del reato di abuso d’ufficio rischia di violare l’articolo 3 della Costituzione, che tutela il principio di uguaglianza e impone ragionevolezza nelle scelte legislative.

Relatore della causa sarà il vicepresidente della Corte, Francesco Viganò. In udienza pubblica interverranno i legali delle parti coinvolte e gli avvocati dello Stato Ettore Figliolia, Lorenzo D’Ascia e Massimo Di Benedetto. L’attesa è alta, anche alla luce delle polemiche che hanno accompagnato la riforma fin dal suo varo e delle ripercussioni che una decisione di incostituzionalità potrebbe avere sull’intero impianto normativo.


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La Calabria omaggia Maria Chindamo, Nordio: “Stato vicino ai familiari, in questa battaglia non resterete soli”

Roma, 6 maggio 2025 – «Nell’oscurità dell’omicidio di Maria Chindamo, paradossalmente, vi è la luce di un riscatto, e, al contempo la condanna corale e generazionale di eventi che hanno straziato queste terre. Oggi, a nove anni dalla sua scomparsa, Maria Chindamo è diventata il simbolo di una nuova società calabrese. Una società che non si piega alle regole di un patriarcato violento; che non accetta la prepotenza di culture sanguinarie e ‘ndranghetiste; che invita la gente arrabbiata a trasformare quella stessa rabbia in speranza. Ogni 6 maggio, qui, si consolida un presidio di legalità».

È un estratto del messaggio che il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha inviato agli organizzatori dell’evento “Illuminiamo noi le terre di Maria” in memoria di Maria Chindamo, l’imprenditrice calabrese scomparsa il 6 maggio 2016 a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. Vittima della ‘ndrangheta, il suo corpo non è mai stato ritrovato.

Domani, martedì 6 maggio alle 10, alla presenza delle autorità locali e della Sottosegretaria di Stato all’Interno, Wanda Ferro, le associazioni unite nel comitato “Controlliamo noi le terre di Maria” inaugurano davanti all’azienda agricola di Maria Chindamo, luogo della scomparsa, una scultura commemorativa e un giardino, progettato dagli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Itg, Iti e Ite di Vibo Valentia. Durante la commemorazione si terrà anche un estratto dello spettacolo teatrale “Se dicessimo la verità”, che racconta la storia dell’imprenditrice, di Giulia Minoli, fondatrice e vicepresidente di “Crisi come opportunità”, ed Emanuela Giordano.

«Lo Stato, nella memoria di Maria, resta vicino ai familiari, agli amici di Maria, a queste terre mai dimenticate», prosegue il Ministro. Che conclude: «Perché sia chiaro che qui il messaggio dello Stato è tutt’altro che simbolico: in questa battaglia non resterete soli».


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Intercettazioni, l’ANM difende i magistrati: “Applichiamo la legge, nessuna forzatura”

“La norma non è stata abrogata, e dunque deve essere applicata”. Con queste parole la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) interviene nel dibattito riacceso dalla nuova disciplina in tema di intercettazioni, replicando alle accuse di alcune forze politiche che parlano di interpretazioni “creative” da parte di alcune procure.

Secondo i magistrati associati, la disciplina delle intercettazioni per reati come concussione, corruzione e analoghi è rimasta invariata rispetto a quella prevista per la criminalità organizzata dal 2017, in forza di una norma ancora pienamente in vigore. “Non c’è stata alcuna volontà di svuotare l’intento del legislatore — spiega l’ANM — ma una mera applicazione della legge vigente”.

La Giunta ANM sottolinea che se il legislatore aveva realmente l’intenzione di sottoporre anche questi reati alla nuova, più restrittiva disciplina — che limita a 45 giorni la durata degli ascolti — avrebbe dovuto intervenire in modo chiaro sul piano normativo. “Se questa volontà non è stata trasfusa fedelmente nel testo di legge, non può certo imputarsi responsabilità alla magistratura”, si legge nella nota.

Il comunicato si chiude con una considerazione secca: “Sarebbe stato superfluo, ma si rende purtroppo necessario ribadirlo: se una norma non è stata abrogata, essa continua a produrre i suoi effetti”. Un monito, neanche troppo velato, rivolto alla politica e al Parlamento, a vigilare sulla chiarezza e la coerenza delle proprie scelte legislative.


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UCPI, giustizia senza controllo: “le valutazioni sui magistrati sono una farsa”

“Il sistema delle valutazioni di professionalità dei magistrati è totalmente ineffettivo”. È l’accusa senza giri di parole contenuta in un duro documento diffuso dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane (Ucpi), che torna a puntare il dito contro la magistratura e le sue modalità di autogestione.

Secondo l’associazione dei penalisti, il meccanismo previsto per valutare l’operato dei magistrati si traduce in un vuoto rituale burocratico che non produce alcun risultato concreto: “Sono tutti promossi sempre a pieni voti”. Una situazione che, secondo i penalisti, è il frutto di una sistematica azione di interdizione della magistratura, sempre pronta a opporsi a qualsiasi modifica volta a introdurre criteri di valutazione realmente efficaci.

Nel mirino dell’Ucpi finisce anche la recente riforma Cartabia, che ha tentato di coinvolgere l’avvocatura nel sistema di valutazione, ma – scrive la Giunta – “è il risultato di un compromesso pieno di contraddizioni e irrazionalità”. Gli avvocati, di fatto, restano semplici “segnalatori” e possono intervenire solo in presenza di episodi specifici, senza avere accesso agli atti interni dei Consigli giudiziari, precludendo ogni reale possibilità di incidere sulle carriere dei magistrati.

A peggiorare la situazione, denuncia il documento, è l’opacità del sistema delle nomine, ancora dominato dalle logiche correntizie che condizionano la vita professionale dei magistrati e ne limitano l’autonomia interna. “Adesso i magistrati eletti giudicano i loro elettori, in un evidente conflitto di interessi che porta agli esiti sotto gli occhi di tutti”, scrivono i penalisti.

Non manca una stoccata al presidente dell’ANM Cesare Parodi, accusato di occuparsi soltanto di “possibili strumentalizzazioni” e di riproporre l’idea di una presunta superiorità etica della magistratura rispetto all’avvocatura. “Il refrain ricorda quello di Caselli, ma ancor più quello di Caterina nella celebre canzone ‘Nessuno mi può giudicare’. Solo che continuare a suonare la stessa musica dopo gli scandali che hanno rivelato l’affarismo correntizio nella magistratura ha qualcosa di anacronistico e, per taluni versi, anche di umoristico. Peccato che ci sia poco da ridere”, conclude amaramente la Giunta.

Leggi la risposta di ANM


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Parodi (ANM) risponde all’Unione Camere Penali: “Basta accuse generiche, servono nomi e fatti”

ROMA, 6 maggio – “Apprendo di essere stato personalmente citato in un comunicato dell’Unione delle camere penali e mi sento in dovere di rispondere immediatamente, anche se so trattarsi di un’associazione che rappresenta meno del 5% degli avvocati italiani, alla quale porto un doveroso rispetto. Rispondo anche per non essere tra i primi ‘cattivi’ inseriti nel costituendo database delle doglianze, sotto la voce ‘distratto/poco educato’.

Il comunicato è singolare e stupefacente. Singolare in quanto insiste su una presunta superiorità etica della quale avrei parlato e che in realtà non compare in nessuna mia dichiarazione. Ed è singolare perché lascia intendere ai cittadini che noi non siamo sostanzialmente mai valutati, laddove ogni magistrato è sottoposto a sette differenti valutazioni durante tutta la sua attività professionale, oltre a quelle funzionali alla nomina per un incarico direttivo o semidirettivo. Sette valutazioni: mi domando quale altra categoria di lavoratori ne ha altrettante. Ricordiamolo: forse non tutti i cittadini lo sanno; gli avvocati, sì.

Sorprende, o forse no, inoltre l’ennesimo richiamo alla magistratura dipinta come casta, impegnata a difendere i propri privilegi, incapace o comunque restia a sottoporsi a valutazioni da parte di terzi e caratterizzata da una deriva correntizia dipinta come oscura e ‘priva di etica’. Etica che gli avvocati dell’Ucpi intendono generosamente conferire”. Così in una nota Cesare Parodi, presidente ANM.

“Si tratta – prosegue – di affermazioni, ancora una volta, totalmente generiche e qualunquistiche. ANM non ha mai negato che vi siano state criticità nel passato e che si debbano cercare comunque soluzioni ottimali, nell’interesse della giustizia, per migliorare il sistema delle valutazioni di professionalità e delle nomine per gli uffici direttivi e semidirettivi.  Resta il fatto che, al di là del noto episodio di cui ormai si parla da anni i cittadini dovrebbero sapere esattamente quali magistrati inadeguati e incapaci sono stati nominati solo per “logiche correntizie” dal Csm per incarichi direttivi e semi direttivi, come parrebbe desumersi dalle considerazioni dell’Ucpi. Chiediamo vengano fatti questi nomi: sono necessari. E allo stesso modo i cittadini hanno il diritto di sapere in quali casi magistrati hanno superato – in forza solo delle predette logiche – le valutazioni di professionalità, pur non essendo idonei a fronte di fatti specifici incompatibili con tale valutazione. Episodi che evidentemente non sono stati denunciati da coloro che avrebbero dovuto e potuto condividere queste conoscenze con colori che tali valutazioni dovevano esprimere. Anche su queste tutti hanno diritto di essere informati nel dettaglio e non di essere destinatari di fumose e inconsistenti generalizzazioni”.

“Quanto a me – conclude Parodi –  continuerò a battermi per fare in modo che le accuse che verranno rivolte ai magistrati siano specificamente e tempestivamente documentate, oltre che riferibili a soggetti individuati, in modo da consentire anche (mi verrebbe da dire: persino) ai magistrati quel diritto di difesa del quale giustamente gli avvocati si dichiarano costantemente paladini. Un diritto di difesa che sia in grado di contrastare accuse strumentali e ingiuste, magari rivolte proprio ai magistrati più coraggiosi, laboriosi ed efficaci e quindi, come tali, “scomodi”. Un diritto di difesa che soprattutto, consenta, ove le accuse si rivelino infondate o ingiuste, quelle legittime reazioni, in tutte le competenti sedi, che spettano a qualsiasi cittadino che si veda ingiustamente accusato di condotte tali da ledere la propria onorabilità.

Questo è il mio compito e questo credo sia il compito dell’Associazione, dal quale nulla certamente ci potrà distogliere. Forse non c’è effettivamente molto da ridere, ma certamente vi è molto, assolutamente molto, da fare”.

Leggi il comunicato di UCPI


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Importante precisazione dalla Corte di Cassazione in materia di risarcimento del danno patrimoniale per i lavoratori vittime di sinistri. Con la sentenza n. 11320 del 30 aprile 2025, la Terza sezione civile ha stabilito che, nel calcolo del danno da invalidità permanente, devono essere escluse dal reddito di riferimento le imposte fiscali, mentre le altre ritenute obbligatorie, come quelle previdenziali e assicurative, devono invece essere considerate.

Il caso all’origine della pronuncia vedeva coinvolto un istituto assicurativo che aveva contestato la decisione della Corte d’appello di calcolare il danno patrimoniale futuro del lavoratore sulla base del reddito lordo, comprensivo di tutte le ritenute. L’assicurazione aveva impugnato la decisione, sostenendo che tale modalità di calcolo violasse il principio di integrale ma non maggior risarcimento, previsto dall’articolo 1223 del Codice civile.

La Cassazione ha accolto il ricorso, spiegando che, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 137 del Codice delle assicurazioni private, il reddito da prendere in considerazione deve essere al netto delle imposte fiscali — poiché il lavoratore, se avesse continuato a percepire la retribuzione, avrebbe comunque dovuto pagarle — ma al lordo delle ritenute non fiscali. Queste ultime, infatti, costituiscono una perdita patrimoniale reale per il danneggiato, poiché il mancato versamento, ad esempio di contributi previdenziali, incide direttamente sulla sua posizione futura, come nel caso di una pensione anticipata o ridotta.

Un risarcimento equo e conforme alla logica risarcitoria — sottolinea la Corte — deve collocare il lavoratore danneggiato nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato senza il sinistro: né arricchito, né penalizzato ingiustamente. Da qui la necessità di distinguere tra ritenute fiscali, che non costituiscono danno, e contributi previdenziali o assicurativi, la cui mancata applicazione determina un pregiudizio effettivo e meritevole di ristoro.

Stesso principio per i lavoratori autonomi: anche per loro il riferimento al “reddito netto” va inteso escludendo le imposte, ma includendo eventuali detrazioni o contributi che, se non versati, producono un danno patrimoniale.


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Niente euro in Russia per cure mediche: il divieto Ue vale anche per la salute

Un chiarimento importante arriva dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in merito alle restrizioni finanziarie imposte alla Russia. Con una sentenza pubblicata il 30 aprile 2025 nella causa C-246/24, i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che il divieto di esportare banconote in euro verso la Russia si applica anche quando il denaro è destinato a finanziare cure mediche.

Il caso all’origine della pronuncia riguarda una passeggera fermata all’aeroporto di Francoforte sul Meno, in Germania, mentre tentava di imbarcarsi per Mosca con quasi 15mila euro in contanti. Secondo quanto riferito, parte della somma sarebbe servita a sostenere spese di viaggio, mentre il resto era destinato a coprire interventi medici, tra cui cure odontoiatriche, trattamenti ormonali e un’operazione di chirurgia estetica.

Le autorità doganali tedesche hanno sequestrato tutto il denaro, fatta eccezione per un migliaio di euro ritenuto sufficiente per coprire le spese di viaggio. Sul caso è stato poi chiamato a pronunciarsi un giudice tedesco, che ha sollevato la questione davanti alla Corte Ue per chiarire se tra le eccezioni al divieto potessero rientrare anche i fondi destinati alle cure mediche.

La risposta della Corte è stata netta. La normativa europea, varata come misura restrittiva in risposta all’aggressione militare russa in Ucraina, vieta l’esportazione di contanti in euro o in altre valute ufficiali degli Stati membri. Le uniche eccezioni previste riguardano le somme necessarie per coprire il viaggio e il soggiorno personale del viaggiatore o dei suoi familiari stretti. Le spese sanitarie, ha precisato la Corte, non sono considerate necessità direttamente legate al viaggio o al soggiorno, ma costituiscono una finalità diversa, esclusa dalla deroga.

Nessuna limitazione al diritto di recarsi in Russia, sottolineano i giudici europei, ma solo alla possibilità di portare con sé denaro contante oltre certe soglie e per determinati usi, allo scopo di evitare che il sistema economico russo possa trarne beneficio.

Una decisione che chiarisce definitivamente il perimetro delle eccezioni e conferma l’intenzione dell’Unione europea di mantenere rigide le misure economiche e finanziarie nei confronti di Mosca.


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Riforma della professione forense: nuovi percorsi e regole per gli avvocati del futuro

Il futuro della professione forense prende forma con la proposta di riforma dell’ordinamento elaborata dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) e presentata nei giorni scorsi agli Ordini territoriali e alle Unioni. Obiettivo: adeguare le regole della professione alle esigenze della società contemporanea e superare l’attuale legge 247 del 2012.

Il presidente del CNF, Francesco Greco, ha ricordato come il lavoro di aggiornamento sia nato da un confronto avviato dopo il Congresso Nazionale Forense del dicembre 2023. «Abbiamo chiesto a tutti uno sforzo per guardare avanti e immaginare come dovrà muoversi l’avvocatura nella società del futuro», ha dichiarato Greco, sottolineando che il testo, frutto di un tavolo istituzionale, dovrà ora essere affinato e discusso con il Ministero della Giustizia e i gruppi parlamentari.

Tra le principali novità, il percorso per diventare avvocato verrà ridefinito. Il tirocinio tornerà a svolgersi obbligatoriamente presso studi legali iscritti da almeno cinque anni all’albo, con frequenza continuativa e affiancamento effettivo del dominus. Sarà possibile svolgerlo anche presso l’Avvocatura dello Stato o gli uffici legali di enti pubblici e, in parte, all’estero o durante l’ultimo anno di università.

Durante i 18 mesi di pratica, sarà obbligatoria la frequenza dei corsi delle scuole forensi, che includeranno moduli dedicati al linguaggio giuridico, agli strumenti digitali e all’intelligenza artificiale.

Stabilizzato anche l’esame di abilitazione, nel formato introdotto nel 2023 e prorogato fino al 2025: una prova scritta e un orale articolato in tre fasi, con verifica anche della conoscenza dell’inglese giuridico tramite lettura e traduzione di un testo (senza voto).

Sul fronte dei compensi, la proposta introduce la possibilità di parametrarli al raggiungimento degli obiettivi concordati con il cliente, superando, ma mai oltre il 20%, i valori stabiliti dai parametri ministeriali. Resta però il divieto di percepire beni oggetto della prestazione o della lite (patto di quota lite), poiché i parametri prevedono espressamente retribuzioni in denaro.

Viene inoltre disciplinato il contratto di rete, pensato per permettere forme di aggregazione professionale più flessibili rispetto a società e associazioni, già sperimentate dai giovani avvocati. Prevista anche una regolamentazione specifica per i casi di monocommittenza o collaborazione continuativa, con obbligo di contratto scritto e indicazione di durata e compensi minimi, escludendo il lavoro subordinato.


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