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IA, Nordio accoglie richiesta Cassazione e Cnf e istituisce Osservatorio

Con un decreto ministeriale del 10 luglio, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha istituito l’Osservatorio Permanente per l’Uso dell’Intelligenza Artificiale, accogliendo la richiesta congiunta che era stata avanzata dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio Nazionale Forense.

Nella lettera inviata al ministro della Giustizia, la Prima Presidente Margherita Cassano e il Presidente del CNF Francesco Greco avevano sottolineato “l’opportunità di istituire un luogo di riflessione e approfondimento che veda il permanente coinvolgimento di tutti gli attori fondamentali della giurisdizione e del processo, in cui affrontare tutti i temi che toccano il rapporto tra IA e giurisdizione, a partire dalla qualità e sicurezza delle banche dati giuridiche, agli strumenti di supporto dell’attività giurisdizionale e delle professioni”.

La condizione posta dalla Suprema Corte e dagli Avvocati è che “l’innovazione tecnologica debba supportare la funzione di giustizia per innalzarne la qualità e l’efficienza” e venga utilizzata in “modo compatibile con i princìpi cardine dello Stato di diritto, del giusto processo, del diritto inalienabile di difesa e dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge”.

Sono stati nominati componenti dell’Osservatorio i vertici della Corte di Cassazione – la Prima Presidente Margherita Cassano, il Segretario generale Stefano Mogini, il Procuratore generale Luigi Salvato, il Segretario generale della Procura generale Marco Dall’Olio e il direttore del Ced Enzo Vincenti – il Procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo, il direttore e il vicedirettore dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi Nunzia Ciardi, il direttore generale del Dg Connect della Commissione Ue, Roberto Viola, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco e il presidente del Consiglio nazionale del Notariato, Giulio Biino. L’Osservatorio sarà presieduto dal ministro Carlo Nordio, il cui dicastero ha il compito di disciplinare l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari come previsto dal ddl governativo sull’IA.

“La costituzione dell’Osservatorio permanente per l’uso dell’intelligenza artificiale – commenta il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco – rappresenta un passo fondamentale per garantire che l’innovazione tecnologica sia al servizio della giustizia e del cittadino. Si tratta di uno strumento che offre straordinarie opportunità per migliorare l’efficienza e la qualità del sistema giuridico, ma deve essere impiegata con prudenza e in conformità con i princìpi del nostro Stato di diritto”.


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Intelligenza Artificiale: al via il cantiere europeo con l’AI Act

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2024/1689, noto anche come AI Act. Si tratta del primo provvedimento legislativo a livello globale che disciplina in modo organico lo sviluppo, l’immissione sul mercato e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.

L’obiettivo dell’AI Act è quello di promuovere un’intelligenza artificiale sicura, affidabile e rispettosa dei valori e dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Per questo motivo, il Regolamento introduce un quadro normativo armonizzato che si applica a tutti gli Stati membri.

Come funziona l’AI Act?

L’AI Act si basa su un approccio graduale e proporzionato. Questo significa che le sue disposizioni si applicano in modo differenziato a seconda del livello di rischio dei sistemi di intelligenza artificiale. I sistemi ad alto rischio, come quelli utilizzati in settori come la sanità, i trasporti e la finanza, saranno soggetti a requisiti più rigorosi rispetto ai sistemi a basso rischio.

Il Regolamento introduce inoltre una serie di obblighi per i provider e i deployer di sistemi di intelligenza artificiale. I provider, ad esempio, dovranno garantire che i loro sistemi siano conformi ai requisiti di sicurezza e affidabilità previsti dal Regolamento. I deployer, invece, dovranno adottare misure per garantire un uso responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale.

Quando entrerà in vigore l’AI Act?

L’AI Act entrerà in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Tuttavia, le sue disposizioni si applicheranno in modo graduale, secondo un cronoprogramma preciso:

  • Sei mesi dopo l’entrata in vigore: entreranno in vigore le disposizioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale vietati, come quelli che utilizzano la manipolazione cognitiva del comportamento o il social scoring.
  • Dodici mesi dopo l’entrata in vigore: entreranno in vigore le disposizioni relative ai modelli di intelligenza artificiale per finalità generali (GPAI).
  • Ventiquattro mesi dopo l’entrata in vigore: entreranno in vigore tutte le restanti disposizioni del Regolamento.

Cosa devono fare le aziende per conformarsi all’AI Act?

Le aziende che utilizzano o sviluppano sistemi di intelligenza artificiale devono iniziare a prepararsi fin da ora per conformarsi all’AI Act. Questo significa:

  • Valutare il livello di rischio dei propri sistemi di intelligenza artificiale.
  • Adottare le misure necessarie per garantire la conformità dei propri sistemi ai requisiti di sicurezza e affidabilità previsti dal Regolamento.
  • Formare il proprio personale sull’uso responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale.

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Donazioni indirette: ok la scrittura privata se c’è l’intento di liberalità

La Cassazione chiarisce che le donazioni indirette, ossia quelle effettuate con atti diversi dalla donazione diretta (art. 769 c.c.), non devono necessariamente essere redatte con atto pubblico, ma possono essere valide anche se effettuate con scrittura privata, a patto che emerga chiaramente l’intento di liberalità.

Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile con l’ordinanza n. 18098 del 2 luglio 2024.

Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la validità di un accollo di mutuo, effettuato con scrittura privata, a favore di un terzo, e qualificato dal giudice di merito come donazione indiretta.

La Corte ha precisato che:

  • La donazione indiretta si configura quando un negozio, pur non avendo la forma della donazione, è sorretto da un intento di liberalità e ha l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario. L’intento di liberalità deve essere desunto da un rigoroso esame di tutte le circostanze del caso concreto.
  • Per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma dell’atto pubblico, ma è sufficiente la forma prevista per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità.
  • Nel caso specifico, l’accollo di mutuo, pur essendo un negozio a titolo oneroso, è stato effettuato a favore del terzo senza alcuna controprestazione da parte di quest’ultimo. Ciò ha indotto il giudice di merito a ritenere che l’operazione configurasse una donazione indiretta e, come tale, valida anche se effettuata con scrittura privata.

La sentenza è importante perché chiarisce i requisiti di forma delle donazioni indirette e offre un utile orientamento per la prassi.

In particolare, la Cassazione ha sottolineato che:

  • L’intento di liberalità è l’elemento fondamentale che distingue la donazione indiretta da altri negozi giuridici.
  • La forma della donazione indiretta è libera, potendo essere utilizzata qualsiasi forma prevista per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità.
  • L’onere della prova dell’intento di liberalità grava su chi eccepisce la donazione indiretta.

La sentenza è stata pubblicata il 2 luglio 2024.


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Accordi “a latere” e assegno di mantenimento: la Cassazione fa chiarezza

La Suprema Corte stabilisce che gli accordi privati tra coniugi divorziati, anche se non formalizzati in sede giudiziale, devono essere considerati ai fini della revisione dell’assegno di mantenimento.

In una recente sentenza, la n. 18843 del 10 luglio 2024, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato un caso in cui un uomo divorziato dopo 24 anni di matrimonio si era visto ridurre l’assegno di mantenimento da 3.500 euro mensili a 3mila euro, a causa della nuova stabile convivenza dell’ex moglie. L’uomo aveva però stipulato un accordo privato con l’ex coniuge, contestualmente al divorzio, in cui si impegnava a versare un’ulteriore somma di 2.500 euro mensili a integrazione dell’assegno.

L’uomo aveva quindi chiesto una ulteriore riduzione dell’assegno di mantenimento, tenendo conto anche dell’accordo privato. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano però respinto la sua richiesta, affermando di non potersi pronunciare su un accordo non formalizzato in sede giudiziale.

La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell’uomo, stabilendo che gli accordi “a latere”, seppur estranei al giudizio di divorzio, devono comunque essere considerati ai fini della revisione dell’assegno di mantenimento, se “strettamente connessi” a questo e se non hanno ad oggetto diritti indisponibili o contrari a norme inderogabili.

Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che l’accordo tra le parti, che prevedeva il versamento di un’ulteriore somma di 2.500 euro mensili a integrazione dell’assegno di mantenimento, fosse strettamente connesso al giudizio di divorzio e dovesse quindi essere preso in considerazione ai fini della sua revisione.

La Cassazione ha quindi rinviato la causa alla Corte d’Appello per una nuova valutazione dell’assegno di mantenimento, che dovrà tenere conto anche dell’accordo “a latere”.


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Cartella esattoriale: notifica via PEC valida anche con PDF, lo dice la Cassazione

La Suprema Corte chiarisce che la copia informatica della cartella di pagamento, originariamente cartacea, non deve necessariamente essere firmata digitalmente per la sua valida notifica via PEC.

Roma, 12 luglio 2024 – Non è necessaria la firma digitale per la notifica via PEC della copia informatica della cartella di pagamento, anche se il file allegato ha estensione .pdf anziché .p7m. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18387 del 5 luglio 2024.

La vicenda. La società Delta S.r.l. aveva impugnato sette cartelle esattoriali relative a tributi non versati e due comunicazioni di iscrizione ipotecaria. La società lamentava la nullità delle notifiche per mancanza di attestazione di conformità della copia informatica all’originale e di firma digitale.

Le decisioni dei giudici di merito. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli aveva accolto il ricorso della società, mentre la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania aveva accolto parzialmente i ricorsi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ritenendo nulla la notifica delle cartelle via PEC con file .pdf anziché .p7m.

La pronuncia della Cassazione. La Suprema Corte ha cassato la sentenza della CTR, rilevando che non esiste alcuna norma che impone la firma digitale per la notifica via PEC della copia informatica della cartella di pagamento. Secondo la Cassazione, è sufficiente che il file PDF sia una copia conforme dell’originale cartaceo.


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La presa di servizio è fissata, presso gli uffici di assegnazione, per il 18 luglio 2024.

Tutti i dettagli nella scheda di sintesi al link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE1411858


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Compensi avvocati: tagli fino al 70% per cause ripetitive e perse

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19025 depositata l’11 luglio 2024, ha confermato la possibilità per il giudice di ridurre fino al 70% i compensi degli avvocati per le cause ripetitive e con esito negativo, anche al di sotto dei minimi previsti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014.

La Suprema Corte ha precisato che tale discrezionalità del giudice sussisteva anche nel caso in questione, non essendo ancora applicabile lo sbarramento introdotto dal DM n. 37/2018 che vieta di scendere al di sotto dei valori minimi.

Nel caso specifico, i giudici di merito hanno ritenuto opportuno ridurre del 70% il compenso minimo previsto per le seguenti ragioni:

  • Le cause erano tutte simili e potevano essere proposte in modo unificato.
  • L’esito di tutte le cause è stato negativo.
  • Le cause non presentavano particolari difficoltà giuridiche o fattuali.
  • La società cliente si trovava in una situazione di difficoltà economica.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione fornita dai giudici di merito sia stata adeguata e che la riduzione del 70% non sia stata eccessiva.

In linea con la giurisprudenza consolidata, la Suprema Corte ha sottolineato che il giudice ha ampia discrezionalità nel determinare i compensi degli avvocati, a patto che la sua decisione sia adeguatamente motivata. Tale discrezionalità è ancor più ampia quando si tratta di cause ripetitive e con esito negativo, come nel caso in questione.


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11 luglio 1979: 45 anni dall’assassinio di Giorgio Ambrosoli, eroe della lotta contro la mafia

Quarantacinque anni fa, l’11 luglio 1979, un sicario mafioso assassinava a Milano l’avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana (BPI) di Michele Sindona. Un delitto efferato che ha segnato la storia del nostro Paese, divenendo simbolo della lotta contro la mafia e l’illegalità.

Ambrosoli, un uomo onesto e coraggioso, si era impegnato con tenacia e dedizione a smascherare le trame illecite di Sindona, potente banchiere legato alla criminalità organizzata. Il suo lavoro minuzioso e inflessibile rappresentava una minaccia per gli interessi mafiosi, condannandolo a morte.

L’assassinio di Ambrosoli provocò un’ondata di indignazione e mobilitazione nella società civile. Il suo sacrificio non fu vano: diede forza al movimento antimafia e contribuì ad accendere i riflettori sulla pervasività delle organizzazioni criminali in Italia.

Oggi, a 45 anni di distanza, la figura di Giorgio Ambrosoli continua a essere un faro di legalità e moralità. Il suo esempio ci ricorda che la lotta contro la mafia è un dovere di tutti, un impegno quotidiano che richiede coraggio, tenacia e senso di responsabilità.


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Conflitto tra avvocato e PM, la Camera Penale di Cosenza interviene a difesa dell’avv. Ledonne

Durante un’udienza presso il Tribunale di Verona, l’avvocato Ugo Ledonne si è trovato al centro di una controversia che ha fatto discutere. In difesa del suo assistito, Ledonne si è opposto a una domanda del Giudice ritenendola nociva per la genuinità della testimonianza. La reazione del pubblico ministero è stata drastica, accusando Ledonne di oltraggio a magistrato e chiedendo la trasmissione degli atti alla Procura.

I fatti

L’avvocato Ledonne, agendo come difensore, ha esercitato il diritto di opporsi a una domanda del Giudice, definendola nociva e potenzialmente fuorviante per il teste. Questo diritto è sancito dall’articolo 499 del codice di procedura penale, come confermato dalla Cassazione (Sez. IV, sentenza n° 15331 del 2020). Nonostante la legittimità dell’opposizione, il pubblico ministero ha reagito duramente, non intervenendo nel merito ma richiedendo immediatamente la trasmissione degli atti alla Procura per un presunto reato di oltraggio a magistrato.

La reazione della Camera Penale di Cosenza

La Camera Penale di Cosenza ha espresso piena solidarietà all’avvocato Ledonne, denunciando l’episodio come un grave attacco ai principi fondamentali dello Stato di diritto, in particolare all’autonomia e all’indipendenza dell’avvocatura. La Camera ha richiesto al Ministro della Giustizia di valutare la condotta del pubblico ministero, considerandola potenzialmente disciplinabile ai sensi degli articoli 2 e 14 del d.lgs. 109/2006.

Appello al Ministro della Giustizia

Secondo l’articolo 2, lettera d) del d.lgs. 109 del 23 febbraio 2006, tra gli illeciti disciplinari dei magistrati rientrano i comportamenti gravemente scorretti nei confronti dei difensori. La Camera Penale di Cosenza ha chiesto al Ministro di verificare se la condotta del pubblico ministero, che ha richiesto la trasmissione degli atti per oltraggio a magistrato, rientri in tale fattispecie e, in caso affermativo, di promuovere un’azione disciplinare.

Un precedente pericoloso

L’episodio, oltre a rappresentare una violazione del diritto di difesa, è stato definito dalla Camera Penale di Cosenza come un tentativo di intimidire l’azione difensiva dell’avvocato, prospettando l’iscrizione di Ledonne nel registro degli indagati per un reato punibile con fino a cinque anni di reclusione. Questa vicenda solleva preoccupazioni per la libertà di esercizio della professione legale e la tutela dei diritti degli imputati.

Solidarietà e supporto

Il documento della Camera Penale di Cosenza è stato trasmesso all’Unione delle Camere Penali Italiane e comunicato alla Camera Penale Veronese e al Coordinamento delle Camere Penali Calabresi, richiedendo una presa di posizione forte e unitaria per difendere l’integrità e l’autonomia della professione forense.


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L’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) ha duramente criticato il decreto-legge n. 92/2024 approvato dal Governo per fronteggiare il sovraffollamento carcerario.

Ritardi e soluzioni inadeguate:

  • Le misure del decreto sono prive di urgenza e attuabili solo dopo 6 mesi, risultando completamente inadeguate per affrontare l’emergenza carceraria.
  • Il numero di detenuti (oltre 61.500) supera di gran lunga la capienza delle carceri (51.241 posti disponibili), senza alcuna misura concreta per ridurlo.
  • Nonostante i 54 suicidi in carcere nei primi sei mesi del 2024, il decreto ignora il monito del Consiglio d’Europa di rafforzare la prevenzione dei suicidi e l’assistenza sanitaria psicologica.

L’UCPI chiede interventi urgenti:

  • Riconoscendo la gravità della situazione, l’UCPI ribadisce la necessità di un intervento immediato e risolutivo.
  • L’Unione continuerà a promuovere iniziative su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare il Governo e la politica sull’urgenza di risolvere il problema del sovraffollamento carcerario.

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