Giustizia al voto: la riforma divide il Paese e apre la campagna referendaria

La consultazione popolare fissata per domenica 22 e lunedì 23 marzo segna un passaggio delicato per l’ordinamento giudiziario italiano. Al centro del voto c’è una riforma che interviene su nodi strutturali: la distinzione dei percorsi professionali tra giudici e pubblici ministeri, il ridisegno degli organi di autogoverno e l’introduzione di un nuovo sistema disciplinare. Un intervento che il governo rivendica come coerente con le regole vigenti e con i tempi previsti dalla legge, ma che una parte dell’opposizione considera una forzatura istituzionale.

La decisione sulla data ha infatti acceso il primo fronte di polemica. L’esecutivo ha difeso la scelta come un atto dovuto, collocato entro i termini fissati dalla normativa referendaria, respingendo l’idea di una “accelerazione” politica. Dall’altra parte, i promotori della raccolta firme tra i cittadini parlano di una compressione delle garanzie temporali e annunciano iniziative a tutela di quella che definiscono la legalità costituzionale. In questo quadro, il ruolo del Quirinale resta quello di garante formale della procedura, senza entrare nel merito delle valutazioni politiche o giuridiche della riforma.

Intanto, la campagna referendaria è già partita. Il fronte del No si è presentato in piazza con una prima mobilitazione pubblica, denunciando il rischio di uno squilibrio tra i poteri dello Stato e leggendo la riforma come un tassello di un disegno più ampio sul funzionamento delle istituzioni. Non tutto il campo dell’opposizione, però, appare compatto: alcune forze centriste restano defilate, segno di una frattura che attraversa anche chi contesta l’impianto del progetto.

Sul versante opposto, la maggioranza difende l’intervento come una riforma di sistema, capace di rendere più chiaro e credibile il processo. A sostegno del Sì si muove anche una parte dell’Avvocatura organizzata. Il Movimento Forense, ad esempio, ha più volte richiamato i principi del giusto processo sanciti dalla Costituzione: parità delle parti e terzietà del giudice. Secondo questa impostazione, distinguere in modo netto chi accusa da chi giudica rafforzerebbe l’imparzialità, riducendo ambiguità e interferenze e restituendo fiducia ai cittadini.

Il tema dell’autogoverno è un altro snodo centrale del confronto. La previsione di organi separati per funzioni diverse viene letta dai sostenitori come una risposta alle degenerazioni correntizie emerse negli ultimi anni e come un tentativo di riportare al centro merito e responsabilità. I critici, al contrario, temono una frammentazione dell’ordine giudiziario e un indebolimento delle garanzie di indipendenza.


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Pagamenti pubblici sotto osservazione: cambia il destino dei compensi ai professionisti

Dal 15 giugno 2026 il pagamento dei compensi dovuti ai professionisti da parte delle pubbliche amministrazioni entra in una fase nuova e più insidiosa. Con una modifica inserita nella legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), il legislatore ha rafforzato i poteri di verifica e di incasso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, incidendo direttamente sugli onorari maturati, anche di importo modesto.

La novità interviene sull’articolo 48-bis del Dpr 602/1973 e introduce una disciplina speciale riservata esclusivamente ai professionisti. Da quella data, ogni volta che una pubblica amministrazione dovrà liquidare un compenso professionale – inclusi gli onorari per il patrocinio a spese dello Stato – scatterà automaticamente la verifica dell’eventuale presenza di debiti iscritti a ruolo. Non rileva più né l’importo del pagamento né l’entità del debito: la soglia dei 5.000 euro, finora decisiva, viene superata.

Se dalla verifica emergono pendenze scadute, l’ente pubblico non verserà il compenso al professionista, ma lo destinerà direttamente all’agente della riscossione, nei limiti del credito vantato. Si tratta, di fatto, di una compensazione coattiva che opera senza l’attivazione di una procedura giudiziale e senza la notifica di un atto di pignoramento.

Il meccanismo si inserisce in un sistema già noto, che consente all’agente della riscossione di procedere al pignoramento presso terzi in via amministrativa, ma ne accentua l’automatismo. A differenza della procedura ordinaria, in cui il debitore riceve un atto formale e può proporre opposizione, la nuova disciplina non prevede un momento di contraddittorio preventivo. Il professionista subisce l’effetto estintivo del debito senza poter intervenire prima sul pagamento.

Proprio questo aspetto solleva le maggiori perplessità sul piano delle garanzie difensive. La sottrazione del compenso avviene infatti senza che il lavoratore autonomo possa eccepire, nell’immediato, vizi della pretesa tributaria, come l’omessa notifica di una cartella o l’intervenuta prescrizione. Una compressione significativa dei diritti, soprattutto se si considera che il compenso pubblico costituisce spesso l’unica fonte di liquidità immediata.

In attesa di eventuali correttivi normativi, per i professionisti che intrattengono rapporti economici con la pubblica amministrazione diventa essenziale una verifica preventiva della propria posizione. La richiesta dell’estratto di ruolo all’agente della riscossione può consentire di individuare tempestivamente eventuali partite sconosciute e, se del caso, di attivare gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento.


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Compensi legali, quando vale il rito accelerato: i chiarimenti della Cassazione

Il procedimento speciale previsto per il recupero degli onorari degli avvocati continua a essere terreno di confronto giurisprudenziale. Con due decisioni ravvicinate, depositate il 7 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha precisato quando il rito “veloce” si applica e quando, invece, deve essere escluso.

Con la sentenza n. 354, la Suprema corte ha chiarito che la domanda proposta dall’avvocato contro il proprio cliente per ottenere il pagamento di spese e compensi deve seguire il rito speciale disciplinato dall’articolo 14 del decreto legislativo 150/2011, anche nel caso in cui il cliente contesti l’esistenza stessa del rapporto professionale o l’an debeatur. La presenza di contestazioni sul fondamento del credito, dunque, non è sufficiente a far venir meno l’applicazione del procedimento speciale previsto dall’articolo 28 della legge 794/1942.

Secondo la Cassazione, solo in presenza di una domanda proposta dal cliente che ampli l’oggetto del giudizio – ad esempio una riconvenzionale, una compensazione o un accertamento pregiudiziale – occorre valutare il rito da applicare. Se la domanda rientra nella competenza del giudice adito e si presta a un’istruttoria sommaria, potrà essere trattata insieme a quella dell’avvocato con il rito sommario; diversamente, dovrà essere separata e trattata con il rito ordinario a cognizione piena. Qualora, invece, la domanda del cliente esorbiti dalla competenza del giudice investito del procedimento speciale, trovano applicazione le regole del Codice di procedura civile sullo spostamento della competenza.

La Corte ha inoltre precisato che il rito speciale resta applicabile anche quando il cliente eccepisca di aver già provveduto al pagamento degli onorari, confermando così l’ampia portata della “corsia preferenziale” prevista per le controversie sui compensi.

Di segno complementare è la sentenza n. 356, con cui la Cassazione ha però delimitato l’ambito oggettivo di applicazione del rito speciale. Secondo i giudici di legittimità, la procedura accelerata è utilizzabile solo per i compensi relativi ad attività svolte in giudizi civili o per prestazioni strettamente collegate alla difesa o alla rappresentanza giudiziale civile, in quanto attività strumentali o complementari a quella processuale.

Restano invece escluse dal rito speciale le controversie relative ad attività stragiudiziale civile, nonché quelle concernenti compensi maturati in ambito penale, amministrativo o davanti a giudici speciali. In tali ipotesi, il recupero degli onorari dovrà avvenire attraverso i procedimenti ordinari.


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Stop al Reddito di cittadinanza, boom delle invalidità civili? I numeri che alimentano il sospetto

La fine del Reddito di cittadinanza e l’aumento delle pensioni di invalidità civile procedono su binari ufficialmente separati. Eppure, osservando i numeri, il dubbio di una possibile connessione resta sullo sfondo, soprattutto nelle aree più fragili del Paese.

Al 31 dicembre 2024, in Italia risultavano erogate 4.313.351 pensioni di invalidità, di cui 899.344 previdenziali e 3.414.007 di natura civile. I dati mostrano un andamento divergente: tra il 2020 e il 2024 le prestazioni previdenziali sono diminuite del 14,5%, mentre quelle civili sono aumentate del 7,4%, pari a oltre 234mila assegni in più. Un incremento concentrato in larga parte tra il 2022 e il 2024, proprio negli anni che hanno preceduto e seguito la cancellazione del sussidio contro la povertà.

Nel 2024 la spesa complessiva per le pensioni di invalidità è stimata in 34 miliardi di euro, di cui 21 miliardi destinati alle prestazioni civili. Numeri rilevanti, che spingono a interrogarsi sul ruolo che le pensioni di invalidità possono aver assunto come ammortizzatore sociale “di fatto”, soprattutto dopo il venir meno del Reddito di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza e invalidità: una correlazione difficile da provare

Formalmente, le due misure rispondono a logiche diverse. Il Reddito di cittadinanza nasceva come strumento di contrasto alla povertà e di inclusione lavorativa; le pensioni di invalidità civile tutelano invece persone con ridotte capacità fisiche o psichiche riconosciute. Tuttavia, la sua abolizione ha lasciato scoperta una fascia di popolazione con difficoltà occupazionali strutturali. In questo contesto, per molte famiglie l’accesso all’invalidità civile potrebbe aver rappresentato l’unica forma stabile di sostegno economico.

Dimostrare un nesso causale diretto è oggi impraticabile: mancano dati comparabili e la materia coinvolge diritti fondamentali e condizioni sanitarie reali. Ma il sospetto di una relazione indiretta tra i due fenomeni, specie in alcune aree del Paese, resta aperto.

Il peso del Mezzogiorno

È soprattutto nel Mezzogiorno che la crescita delle invalidità civili appare più marcata. Tra il 2020 e il 2024 le prestazioni sono aumentate dell’8,4%, con un balzo del 7,2% nel solo biennio 2022-2024. Un dato che colpisce se confrontato con la demografia: il Sud conta 19,7 milioni di abitanti, contro i 26,3 milioni del Nord, ma registra circa 500mila invalidi civili in più.

Anche l’incidenza sul totale della popolazione mostra forti differenze territoriali. La Calabria guida la classifica con il 13,2% di prestazioni di invalidità rispetto agli abitanti, seguita da Puglia (11,6%), Umbria (11,3%) e Sardegna (10,7%). In coda Piemonte, Lombardia e Veneto, tutte attorno al 5,1%. A livello provinciale spiccano Reggio Calabria, Lecce e Crotone, mentre le incidenze più basse si registrano a Trieste, Firenze e Prato.

Spesa e rischi di abuso

La spesa per le pensioni di invalidità civile resta concentrata nel Sud: nel 2024 il 46,6% dei 21 miliardi complessivi è stato erogato nel Mezzogiorno. La Campania guida la graduatoria con 2,73 miliardi, seguita da Lombardia e Lazio. L’importo medio nazionale è di 501 euro mensili.

Sul fronte delle irregolarità, dati ufficiali completi non esistono. Tuttavia, le frodi nel comparto previdenziale continuano a emergere: tra il 2020 e l’agosto 2021 la Guardia di Finanza ha accertato quasi 48 milioni di euro di indebite percezioni tra assegni sociali e pensioni di invalidità.

Un interrogativo aperto

Il quadro che emerge non consente conclusioni definitive, ma pone una questione politica e sociale rilevante. La crescita delle invalidità civili, soprattutto dopo la fine del Reddito di cittadinanza, segnala il rischio che strumenti nati per tutelare condizioni sanitarie reali diventino, in assenza di alternative, l’ultima rete di protezione contro la povertà. Un equilibrio delicato, che chiama in causa welfare, controlli e politiche del lavoro, e che difficilmente potrà essere ignorato a lungo.


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Il conto alla rovescia verso il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati si accompagna a un clima sempre più teso sul fronte delle regole e delle tempistiche. Nei palazzi istituzionali si ragiona sull’ipotesi di portare gli elettori alle urne tra fine marzo, ma la scelta della data rischia di trasformarsi in un terreno di scontro politico e giuridico.

I promotori della consultazione, impegnati nella raccolta delle firme necessarie, contestano l’eventualità che il decreto di indizione arrivi prima della scadenza del termine previsto per l’iniziativa popolare. Secondo il comitato che ha avviato la mobilitazione civica, un’accelerazione forzata romperebbe una prassi consolidata e potrebbe essere contestata davanti agli organi di garanzia, Corte costituzionale inclusa.

Il nodo nasce dalla scansione temporale fissata dopo la pubblicazione della riforma in Gazzetta ufficiale, da cui decorre il periodo utile per la raccolta delle sottoscrizioni. Le firme già acquisite sono numerose, ma non ancora sufficienti a raggiungere la soglia richiesta. Sul piano tecnico, diversi costituzionalisti ricordano che la normativa di riferimento lascia margini interpretativi, alimentando incertezza e rendendo non remoto il rischio di contenziosi istituzionali.


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La transizione digitale della giustizia penale prosegue, ma senza strappi. Con un recente provvedimento regolamentare, il Ministero della Giustizia ha scelto di confermare un modello di progressiva convivenza tra strumenti digitali e modalità tradizionali, in alcuni ambiti particolarmente sensibili del processo penale.

La decisione si inserisce in una fase delicata del percorso di digitalizzazione, nella quale l’obiettivo non è soltanto l’efficienza tecnologica, ma anche la tutela delle garanzie difensive e della libertà personale, soprattutto nei procedimenti che coinvolgono misure cautelari e attività investigative invasive.

Deposito degli atti: flessibilità fino a completamento della transizione

Fino alla fine di marzo 2026, in specifiche tipologie di procedimenti penali sarà possibile continuare a utilizzare canali alternativi al deposito telematico, affiancando al portale digitale anche il deposito cartaceo o l’invio tramite posta elettronica certificata.

La scelta riguarda in particolare gli atti relativi alle impugnazioni delle misure cautelari, personali e reali, ambiti nei quali l’affidabilità del sistema e la tempestività delle comunicazioni assumono un valore decisivo. Il principio guida è chiaro: la digitalizzazione non può comprimere i diritti, ma deve accompagnarli in modo sicuro e verificabile.

Ambiti ad alta sensibilità tecnologica

Un’attenzione specifica è riservata al settore delle intercettazioni, che continua a essere considerato uno dei nodi più delicati della trasformazione digitale. In questo campo, per un periodo più ampio, gli uffici giudiziari potranno mantenere modalità operative non esclusivamente telematiche.

La ragione è tecnica prima ancora che giuridica: i sistemi informatici che gestiscono dati altamente sensibili devono essere testati, verificati e consolidati, prima di diventare l’unico canale operativo disponibile.

Un sistema sotto osservazione costante

Accanto alle proroghe, il nuovo assetto introduce un elemento di grande rilievo dal punto di vista organizzativo e tecnologico: un meccanismo strutturato di monitoraggio periodico sull’attuazione del processo penale telematico.

Con cadenza regolare, verranno analizzati i flussi di deposito negli uffici giudiziari digitalizzati, lo stato di maturità delle applicazioni informatiche, le criticità operative riscontrate, gli interventi correttivi adottati. Un approccio che riflette una visione moderna della digitalizzazione: non un atto formale, ma un processo misurabile, basato su dati, impatti e costi reali.


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E-commerce in crescita ma il cuore del commercio resta nei negozi di vicinato

Nonostante negli ultimi anni il commercio elettronico abbia mostrato tassi di crescita più che doppi rispetto a quelli dei piccoli negozi di prossimità, i dati più recenti indicano che circa il 90 per cento circa delle vendite al dettaglio di prodotti continua a svolgersi presso le attività commerciali fisiche. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA.

Nel 2024, infatti, la penetrazione del commercio elettronico sul totale retail (online più offline) è stata del 13 per cento; quota che è salita al 17 per cento nelle vendite dei servizi e scesa all’11 per cento in quello dei prodotti. In termini di valore economico si stima che l’anno scorso gli acquisti e-commerce B2C[1] abbiano toccato i 58,8 miliardi di euro, 38, 2 miliardi per gli acquisti di prodotti e 20,6 per quello di servizi[2].

Se analizziamo la variazione di crescita delle vendite al dettaglio relativa ai primi 10 mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024, notiamo che il commercio elettronico e la grande distribuzione hanno registrato entrambe una crescita del 2,1 per cento. Per contro, sia le vendite al di fuori dei negozi[3] che le imprese operanti su piccole superfici hanno registrato una flessione dello 0,7 per cento. Le distanze si allargano ulteriormente se analizziamo il risultato che emerge dal confronto tra il 2024[4] e il 2019 (anno pre-pandemico).  Ebbene, se le vendite online sono “esplose” del 72,4 per cento e quelle della grande distribuzione (trainate in particolar modo dal settore alimentare) hanno subito un incremento del 16,4 per cento, i negozi di vicinato hanno registrato un modestissimo +2,9 per cento, mentre le vendite al di fuori dei negozi sono diminuite del 4,1 per cento (vedi Tab. 1 e Graf. 1).

E-commerce sempre più diffuso, ma i piccoli negozi sono insostituibili

In altre parole, se il commercio online sta aumentando la sua quota di mercato, i negozi tradizionali, seppur in difficoltà, continuano comunque a generare la maggior parte del fatturato delle vendite al dettaglio a beneficio dell’occupazione, del tessuto urbano e della qualità della vita. Certo, l’e-commerce sta diventando un fenomeno sempre più diffuso, ma non è destinato a cancellare l’attività dei negozi di vicinato. Il commercio fisico mantiene ancora la quota dominante delle vendite e rimane centrale nelle abitudini dei consumatori. Tuttavia, le esperienze internazionali ci dimostrano che nei Paesi dove la regolazione è molto debole e la pressione fiscale è più alta, il commercio online cresce più rapidamente. Diversamente, dove esiste un tessuto commerciale urbano forte e si sono adottate delle politiche di sostegno, il negozio di vicinato resiste meglio.

Un italiano su due acquista on line

Secondo gli ultimi dati Eurostat riferiti al 2024, il 53,6 per cento degli italiani ha realizzato un acquisto online di beni o servizi. Tra i 27 paesi dell’UE, solo la Bulgaria presenta una quota di persone sul totale nazionale (49,8 per cento) inferiore alla nostra. La media europea ha toccato il 71,8 per cento, con punte del 90,8 in Danimarca, del 94 nei Paesi Bassi e del 94,7 in Irlanda. Rispetto a 10 anni prima, la variazione in Italia è stata del +31,3 per cento, contro una media Ue a 27 del +25,6. Insomma, siamo ancora nelle posizioni di coda della graduatoria europea, ma stiamo recuperando e nel medio/lungo periodo dovremmo avvicinarci ai Paesi che presentano una maggiore propensione a eseguire gli acquisti attraverso il commercio elettronico (vedi Tab. 2).

I residenti di Trento e Aosta al top per il ricorso al commercio elettronico

Secondo gli ultimi dati Istat riferiti al 2024, la percentuale più elevata di residenti per regione che negli ultimi 12 mesi ha effettuato un acquisto con il commercio elettronico è stata la Provincia Autonoma di Trento con il 49,2 (pari a 268.000 consumatori). Seguono la Valle d’Aosta con il 47,2 (58.000), la Toscana con il 47 (1.722.000) e il Friuli Venezia Giulia con il 46,4 (554.000). Chiude la graduatoria nazionale la Calabria con il 27,6 per cento (pari a 507.000 consumatori) (vedi Tab. 3).

Boom on line nelle vendite di abbigliamento e scarpe

Il settore con la quota di penetrazione delle vendite online più elevata è l’abbigliamento, scarpe e accessori. L’anno scorso il 23,2 per cento degli acquisti di questi prodotti è avvenuto per mezzo del commercio elettronico. Seguono gli articoli per la casa, mobili e giardinaggio con il 13,7 per cento, i film o le serie in streaming con il 13,4 per cento, i servizi di trasporto[5] con l’11,4 per cento e i prodotti cosmetici con il 9,5 per cento (vedi Graf. 2).

I punti di forza dell’online

Se l’online consente al consumatore finale di ridurre i tempi di acquisto, di confrontare con facilità i prezzi e di avere un maggiore accesso alle informazioni sui prodotti, i negozi di vicinato sono penalizzati dai grandi operatori del commercio elettronico anche perché questi ultimi operano su scala globale con piattaforme centralizzate che gli permettono di praticare politiche di prezzo molto aggressive. Senza contare che molti operatori sono multinazionali che pagano le tasse nei Paesi a fiscalità di vantaggio e non in quelli dove realizzano gli utili. Infine, l’e-commerce ha imposto nuovi standard di comodità: acquisti 24 ore su 24, consegne rapide, possibilità di resa e ampiezza quasi illimitata dell’offerta.

Come aiutare i piccoli negozianti?

Nel ricordare che i piccoli negozi commerciali e le botteghe artigiane non si limitano a vendere delle merci, ma a differenza delle grandi piattaforme

  • creano lavoro localmente e alimentano circuiti di spesa radicati nel territorio;
  • danno luogo a occasioni di socialità, offrendo servizi personalizzati e consulenza sui prodotti;
  • contribuiscono all’attrattività delle città, migliorando la qualità della vita e la sicurezza dei luoghi in cui insistono.

Pertanto, non sono necessarie battaglie nostalgiche a difesa del commercio fisso, ma misure che favoriscano la concorrenza e la sostenibilità. Vale a dire:

  • regole fiscali competitive per tassare in modo equo le vendite digitali basate sulla localizzazione effettiva dei consumi;
  • politiche urbanistiche e fiscali che alleggeriscono il costo dell’affitto, delle tasse locali e favoriscano gli investimenti nei centri storici e nei quartieri;
  • strumenti di trasformazione digitale[6] per le piccole attività non più basate su bandi episodici, ma attraverso misure strutturali.

Secondo la CGIA l’e‑commerce è un fenomeno strutturale, ma non è detto che la sua diffusione porterà alla cancellazione dei negozi di prossimità. I dati mostrano un quadro complesso: il commercio fisico mantiene ancora la quota dominante delle vendite e rimane centrale nelle abitudini dei consumatori. Ciò che manca è una cornice politica ed economica che permetta alle piccole attività locali di competere su parametri equi, riconoscendone il valore economico e sociale. In altre parole abbiamo bisogno di scelte politiche — non una resistenza alla modernità, ma una gestione consapevole della transizione — che trasformi la sfida digitale in un’opportunità per tutti.

[1] Business to consumer (dall’azienda al consumatore).

[2] Politecnico di Milano, Osservatorio ecommerce B2C, 2024.

[3] Commercio ambulante, porta a porta, distributori automatici e televendite.

[4] Ultimo anno in cui i dati sono disponibili.

[5] Biglietti e abbonamenti

[6] Si intendono tecnologie, software e metodologie che aiutano le piccole imprese a digitalizzare processi, dati e relazioni. Includono cloud, ERP, CRM, e-commerce, automazione, analytics e cybersecurity, migliorando efficienza, competitività, decisioni, scalabilità ed esperienza del cliente, favorendo innovazione, integrazione operativa, riduzione dei costi e crescita sostenibile.


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Imprese in rosa, l’Italia guida l’Europa: record di imprenditrici

Il numero di donne imprenditrici presenti in Italia è il più elevato dell’ UE a 27. Nel 2024 la platea delle partite Iva in capo alle donne presenti nel nostro Paese ha toccato la soglia di 1.621.800 unità, pari al 16 per cento del totale donne occupate in Italia. Seguono la Francia con 1.531.700 (10,8 per cento donne occupate), la Germania con  1.222.300  (6,1 per cento) e la Spagna con 1.136.000 (11,3 per cento). E’ un record molto importante che, comunque, non cancella il primato negativo riconducibile al nostro tasso di occupazione femminile che, sebbene negli ultimi anni sia tornato a crescere, rimane ancora il più basso in tutta l’UE.

In Italia la crescita delle imprese guidate da donne è proseguita anche nei primi 9 mesi di quest’anno: nella media dei primi 3 trimestri del 2025  lo stock è stato di 1.678.500 unità (+ 2,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024). Sebbene in termini assoluti le donne imprenditrici siano meno della metà dei colleghi uomini, la variazione percentuale registrata nel 2025 è più che doppia rispetto al dato riferito all’imprenditoria maschile (+1,1 per cento).

A segnalarlo è l’Ufficio studi della CGIA.

Sette donne su dieci guidano un’impresa di servizi o commerciale

Il 71 per cento delle imprese guidate da donne presenti in Italia riguarda iservizi/commercio. Al 30 settembre di quest’anno, il settore con il maggior numero di aziende capitanate da una imprenditrice è il commercio: questo comparto ne conta 288.411 attività. Seguono l’agricoltura con 186.781, gli altri servizi (quali parrucchiere, estetiste, tatuatrici, massaggiatrici, pulitintolavanderie, ecc.) con 136.173, e l’alloggio/ristorazione con 120.744.

A differenza dei maschi, le donne assumono donne

Il basso tasso di occupazione femminile in Italia è principalmente attribuibile all’elevato carico di lavoro domestico che grava sulle spalle delle donne. Purtroppo, il nostro Paese ha storicamente investito in misura limitata nello sviluppo dei servizi sociali e della prima infanzia, penalizzando le donne in modo duplice. In assenza di adeguati investimenti in questi ambiti non sono stati creati nuovi posti di lavoro che avrebbero potuto essere occupati prevalentemente da donne. Numerosi studi a livello internazionale dimostrano come l’imprenditoria femminile possa rappresentare una chiave per incrementare l’occupazione femminile; infatti le donne che fanno impresa tendono ad assumere altre donne in misura significativamente maggiore rispetto ai loro colleghi maschi.

L’autoimpiego come strumento per tornare nel mercato del lavoro e conseguire i propri sogni 

La letteratura specializzata evidenzia almeno due fattori che motivano le donne a intraprendere un percorso imprenditoriale. Il primo è strutturale ed è correlato alla condizione socio-economica: situazioni di disoccupazione, tradizioni familiari o la presenza di incentivi economici inducono a considerare l’imprenditorialità come necessità. Il secondo fattore è motivazionale e concerne ragioni intrinseche che spingono le donne ad abbracciare tale opportunità; questo aspetto sembra rispecchiare maggiormente la sensibilità femminile. Grazie all’autoimprenditorialità, le donne possono gestire con maggiore flessibilità gli impegni lavorativi insieme a quelli familiari. Inoltre, coloro che si trovano in condizioni di inattività a causa della nascita di un figlio incontrano notevoli difficoltà nel reinserirsi nel mercato del lavoro. L’autoimpiego si è affermato come uno degli strumenti più efficaci per riconquistare protagonismo nella propria vita professionale e realizzare i propri obiettivi e aspirazioni nella speranza di ottenere risultati economici gratificanti e una maggiore indipendenza.

Una leva da valorizzare

L’imprenditoria femminile non è solo una questione di equità sociale o di pari opportunità. Come abbiamo riportato più sopra, svolge un ruolo importante nel far crescere l’occupazione femminile e l’autoimpiego. In un contesto segnato da stagnazione demografica, transizioni tecnologiche e ridefinizione dei modelli di lavoro, il contributo delle donne all’attività imprenditoriale rappresenta una leva da valorizzare di più. I dati internazionali mostrano una costante: la quota di imprese guidate da donne è significativamente inferiore a quella maschile, nonostante livelli di istruzione mediamente più elevati e una crescente presenza femminile nel mercato del lavoro. Questo divario non è neutrale dal punto di vista macroeconomico. Secondo stime di organismi internazionali, colmare anche solo parzialmente il gap di genere nell’imprenditorialità potrebbe generare un aumento rilevante del Pil, grazie a una migliore allocazione del capitale umano e a una maggiore diversificazione del tessuto produttivo.

Modelli di governance più inclusivi

L’importanza dell’imprenditoria femminile emerge anche sul piano qualitativo. Numerosi studi indicano che le imprese guidate da donne tendono ad avere modelli di governance più inclusivi, una maggiore attenzione alla sostenibilità di lungo periodo e una propensione più elevata all’innovazione organizzativa. Non si tratta di tratti “naturali”, ma del risultato di percorsi professionali spesso più complessi, che costringono le imprenditrici a sviluppare competenze trasversali e strategie adattive. In un’economia sempre più basata su servizi avanzati, economia della conoscenza e relazioni, questi fattori diventano competitivi.

Alto valore sociale

C’è poi un aspetto settoriale. L’imprenditoria femminile è particolarmente presente in ambiti come sanità, istruzione, welfare, cultura e servizi alla persona, settori che stanno assumendo un peso crescente nelle economie mature. Rafforzare queste imprese significa investire in comparti ad alto valore sociale e con forti esternalità positive, spesso trascurati dalle politiche industriali tradizionali ma centrali per la coesione e la produttività complessiva.

Difficoltà di accedere al credito

Il problema non è la mancanza di iniziativa, ma l’accesso alle risorse. Le imprenditrici incontrano ostacoli sistemici: maggiori difficoltà nel credito, minore accesso al capitale di rischio, reti professionali più deboli, oltre al carico sproporzionato di lavoro di cura. Questi vincoli producono imprese mediamente più piccole e meno capitalizzate, non per limiti di capacità, ma per condizioni di partenza asimmetriche. Il risultato è una perdita di potenziale per l’intero sistema economico.

Da qui il ruolo delle politiche pubbliche, che dovrebbero spostarsi da un approccio simbolico a uno strutturale. Incentivi mirati, strumenti finanziari dedicati, servizi di accompagnamento e, soprattutto, politiche per la conciliazione tra lavoro e vita privata non sono misure “per le donne”, ma interventi pro-crescita.

Le imprese in rosa sono soprattutto al Sud: Molise, Basilicata e Abruzzo

Se analizziamo la distribuzione geografia delle imprese guidate da donne, scorgiamo che la ripartizione con il numero più alto è il Mezzogiorno che, al 30 settembre di quest’anno, ne contava 415.242. Seguono il Nordovest con 280.121, il Centro con 245.165 e il Nordest con 209.602. Se, invece, calcoliamo l’incidenza delle imprese femminili sul totale imprese è sempre il Sud a segnare la quota più elevata: precisamente il 24,3 per cento. A livello regionale, il più alto numero di attività guidate da donne lo troviamo in Lombardia con 162.190 aziende. Seguono la Campania con 119.137 e il Lazio con 112.200. Se, infine, misuriamo l’incidenza delle imprese femminili sul totale aziende, il dato più elevato è riconducibile al Molise con il 27,7 per cento. Seguono la Basilicata con il 27,3, l’Abruzzo con il 25,9 e l’Umbria con il 25,3.

[1] Non sono inclusi i settori manifattura, trasporti, costruzioni, energia e agricoltura

[2] Tra gli altri, Gobbi L. (2009), Diverse forme di sostegno per la crescita dell’imprenditoria femminile. Analisi di storie di donne imprenditrici, Università la Sapienza, Roma.


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Avvocati tributaristi: “Allucinazioni della AI negli atti di accertamento. Le Agenzie vigilino con attenzione gli output”

Uncat ha avuto notizia di atti di accertamento “allucinati”, presumibilmente per l’utilizzo improprio di sistemi di Intelligenza artificiale. In particolare, è stato segnalato che le motivazioni di alcuni atti di accertamento abbiano richiamato – a sostegno dell’attività della Agenzia delle Entrate – non solo sentenze tributarie inesistenti ma anche circolari della stessa Agenzia, altrettanto inesistenti.
Da qui la grave preoccupazione di Uncat, che teme l’avverarsi dei più gravi timori di un utilizzo non governato e non accurato di sistemi di AI proprio nel momento in cui la riforma fiscale legittima proprio l’integrazione di AI nelle diverse attività di valutazione del rischio fiscale, di redazione di risposte ad interpelli e per l’adozione di atti automatizzati (per i quali – ricordiamo – il nuovo Statuto del Contribuente esclude il contraddittorio).

Uncat dunque si chiede e chiede alle autorità di riferimento, Mef e Agenzia delle Entrate, se questi esiti sono dovuti a utilizzo di sistemi progettati all’interno dell’amministrazione fiscale; o se sono “utilizzi personali” da parte di funzionari dell’AdE. Evenienze entrambe gravi, che sollecitano specifiche attività di governance e vigilanza atte ad evitare l’avverarsi di altre ipotesi.

Uncat auspica fortemente che l’applicazione del codice di condotta sull’utilizzo dell’AI, annunciato dal Direttore dell’AdE Vincenzo Carbone, possa contenere usi impropri dell’AI ed imponga un rigoroso e costante controllo delle motivazioni degli atti da parte dei funzionari e dirigenti dell’AdE.

Uncat richiama le mozioni congressuali per un utilizzo responsabile dell’Intelligenza artificiale e fa presente quanto richiesto dalla legge nazionale 132/2025, che nell’articolo 14 specifica – oltre agli obblighi di trasparenza e controllo- il suo utilizzo finalizzato non solo alla efficienza ma anche al miglioramento della qualità dei servizi.


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Bilancio 2026, ADU Italia contro la norma sui compensi: «Così si affossa la difesa dei più deboli»

ADU Italia – Associazione Italiana Difensori d’Ufficio – ha inviato al Governo e ai gruppi parlamentari del Senato un articolato documento con cui chiede la soppressione dell’art. 129, comma 10, del DDL 1689 (Bilancio di previsione dello Stato 2026–2028) e il ritiro dell’emendamento governativo n. 129.1000.

Secondo l’Associazione, la norma – presentata come strumento di razionalizzazione della spesa pubblica e di incremento del gettito fiscale – produrrebbe in realtà un unico effetto concreto: ritardare ulteriormente i pagamenti della Pubblica Amministrazione nei confronti dei liberi professionisti, aggravando una situazione già segnata da ritardi cronici, burocrazia farraginosa e liquidazioni che arrivano anche a distanza di anni dalla conclusione dell’incarico.

Il provvedimento, evidenzia ADU Italia, introduce un principio discriminatorio nei confronti dei professionisti che lavorano per la P.A., imponendo il pagamento dei compensi alla preventiva dimostrazione della regolarità fiscale e contributiva senza alcuna soglia minima di debito, senza riferimenti a cartelle esattoriali notificate e senza chiarire quali documenti debbano essere prodotti. Una vera e propria “probatio diabolica” che scarica sul professionista oneri che oggi gravano sull’amministrazione.

Particolarmente gravi, secondo l’Associazione, sarebbero gli effetti qualora la norma venisse estesa ai difensori d’ufficio e agli avvocati iscritti negli elenchi del patrocinio a spese dello Stato. In questi casi, l’ulteriore incertezza sui tempi e sulle modalità di pagamento rischierebbe di disincentivare l’assunzione degli incarichi, allontanando sempre più i professionisti dalla tutela legale dei soggetti più fragili.

«Il risultato immediato – denuncia ADU Italia – sarà solo quello di ritardare la spesa per la Pubblica Amministrazione, mentre l’effetto mediato sarà devastante: meno avvocati disponibili a difendere chi non può permettersi un legale». Un processo che, secondo l’Associazione, porterebbe alla progressiva cancellazione di numerosi professionisti dalle liste dei difensori d’ufficio e del patrocinio a spese dello Stato, con il rischio di un vero e proprio collasso del sistema giustizia.

Per queste ragioni ADU Italia chiede con forza il ritiro dell’emendamento governativo e la soppressione della norma contestata, ritenuta incompatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e di effettività del diritto di difesa sanciti dagli articoli 3 e 24 della Costituzione.


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