Quando una pubblica amministrazione affida un incarico professionale, la forma non è un dettaglio, ma una condizione essenziale di validità.
Con la sentenza n. 63 del 3 febbraio 2026, la Corte d’Appello di Potenza ha riaffermato un orientamento consolidato: il contratto d’opera professionale con la PA deve essere stipulato in forma scritta “ad substantiam”. In assenza di un atto formale che contenga gli elementi essenziali dell’accordo, il contratto è nullo e non può essere sanato.
Non basta l’autorizzazione dell’ente
Il caso affrontato dai giudici riguarda una situazione frequente nella prassi amministrativa: l’organo collegiale dell’ente aveva deliberato l’autorizzazione al conferimento dell’incarico. Tuttavia, secondo la Corte, tale delibera costituisce un atto interno, privo di efficacia negoziale verso l’esterno.
Perché il contratto sia valido occorre un documento scritto che: sia sottoscritto dal professionista; rechi la firma dell’organo legittimato a rappresentare l’ente; indichi con chiarezza oggetto della prestazione e compenso pattuito. In mancanza di questi requisiti formali, il rapporto non si perfeziona validamente.
Forma scritta come garanzia di legalità
Il fondamento normativo si rinviene negli articoli 16 e 17 del Regio decreto n. 2440/1923 sulla contabilità generale dello Stato. La forma scritta non ha solo funzione probatoria, ma rappresenta uno strumento di tutela dell’interesse pubblico: assicura trasparenza, controllo e rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.
Anche quando la PA agisce “iure privatorum”, cioè utilizzando strumenti contrattuali tipici del diritto civile, resta vincolata a queste regole formali nella fase di formazione della volontà.
No alla conclusione per corrispondenza (salvo casi particolari)
La Corte ha inoltre escluso che, in materia di incarichi professionali, sia sufficiente uno scambio di proposta e accettazione tra assenti. La conclusione “a distanza” è ammessa in via derogatoria solo in specifiche ipotesi, come nei rapporti con imprese commerciali e in presenza di esigenze di praticità legate agli usi di mercato.
Tale eccezione non può essere estesa automaticamente ai contratti d’opera professionale.
La fase pubblicistica resta centrale
La decisione chiarisce un punto spesso sottovalutato: anche se il contratto finale è disciplinato dal diritto civile, la fase di formazione della volontà dell’amministrazione rimane ancorata alle regole pubblicistiche, comprese quelle sull’evidenza pubblica e sulla delibera a contrarre.
Quest’ultima non equivale al contratto, ma attribuisce all’organo competente il potere di stipularlo secondo oggetto e finalità previamente determinati.
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