L’Europa studia le regole per l’AI: ChatGPT verso il Digital Services Act

L’Unione europea si prepara ad affrontare uno dei passaggi più delicati della regolazione digitale: capire come applicare le norme pensate per le piattaforme online ai sistemi di intelligenza artificiale generativa. Al centro della discussione c’è ChatGPT, il servizio sviluppato da OpenAI, che potrebbe presto rientrare nel perimetro del Digital Services Act (DSA).

La Commissione europea ha confermato al Parlamento europeo che è in corso la procedura per valutare la possibile designazione del servizio come piattaforma digitale di dimensioni molto grandi. Il motivo è legato alla diffusione del sistema: la funzione di ricerca integrata in ChatGPT avrebbe superato i 120 milioni di utenti mensili nell’Unione europea, una soglia che supera ampiamente i 45 milioni previsti dal DSA per l’applicazione degli obblighi più stringenti.

Se questa classificazione venisse confermata, OpenAI dovrebbe rispettare una serie di requisiti rafforzati. Tra questi figurano l’analisi dei rischi sistemici legati alla diffusione di contenuti illegali o potenzialmente dannosi, l’adozione di misure per limitarne l’impatto e maggiori obblighi di trasparenza sulle modalità di funzionamento del servizio.

La questione, tuttavia, è tutt’altro che semplice dal punto di vista giuridico. Il Digital Services Act è stato concepito per regolare servizi che agiscono come intermediari nella diffusione dei contenuti online, come social network o piattaforme di condivisione. I sistemi di AI generativa, invece, non si limitano a ospitare contenuti creati dagli utenti: producono direttamente testi, immagini e informazioni sulla base delle richieste formulate attraverso i prompt.

Questa caratteristica mette in discussione alcune categorie tradizionali della regolazione digitale europea, fondate sulla distinzione tra chi crea i contenuti e chi si limita a renderli disponibili al pubblico.

Il quadro normativo europeo è inoltre diventato più complesso dopo l’approvazione dell’AI Act, che introduce obblighi specifici per i fornitori di modelli di intelligenza artificiale, soprattutto in presenza di rischi sistemici o di elevate capacità computazionali. I criteri utilizzati dai due regolamenti non coincidono perfettamente, rendendo necessario un lavoro di coordinamento tra le diverse normative.

Per questo motivo la possibile applicazione del DSA ai sistemi di intelligenza artificiale generativa rappresenta un vero banco di prova per la strategia digitale europea. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra innovazione tecnologica, tutela degli utenti e responsabilità dei grandi attori digitali.

La decisione della Commissione europea, attesa nei prossimi mesi, potrebbe segnare uno dei primi tentativi concreti di adattare le regole delle piattaforme online all’era dell’intelligenza artificiale.


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Giovani leonesse in evidenza: settimana ricca di vittorie per il vivaio Reyer

Tra i risultati più netti spicca quello dell’Under 17 Gold, protagonista di una prova autoritaria contro Rivana. Le giovani leonesse hanno preso il controllo della gara fin dalle prime battute, chiudendo il primo quarto sul 20-13 e allungando già prima dell’intervallo fino al 52-21. Nella ripresa la squadra ha continuato a mantenere ritmo e intensità, ampliando progressivamente il margine fino al largo 99-41 finale. Il prossimo impegno è fissato per giovedì 5 marzo alle ore 19 alla palestra Gritti, dove la Reyer affronterà Padova.

Successo importante anche per l’Under 15 Gold, che si è imposta in trasferta sul campo di Schio con il punteggio di 89-64. La partita è stata indirizzata già nel primo quarto grazie a un parziale molto incisivo (31-10) che ha permesso alle orogranata di gestire la gara con sicurezza. Il vantaggio è cresciuto ulteriormente prima dell’intervallo e nella seconda metà di gara la Reyer ha mantenuto sempre il controllo, consolidando una vittoria mai realmente in discussione. La prossima sfida sarà martedì sul campo di San Martino di Lupari.

Ottimi segnali arrivano anche dall’Under 14, protagonista di una doppia affermazione. Nel primo match le orogranata hanno superato Mirano con una prestazione caratterizzata da grande intensità difensiva e numerose soluzioni in contropiede. Nel secondo incontro è arrivato un altro successo contro Istrana, chiuso con il punteggio di 55-20. La gara è stata utile anche per mettere in pratica diverse situazioni offensive provate in allenamento durante la settimana. Il prossimo appuntamento è in programma domenica in casa contro Fenice Venezia.

Vittoria anche per l’Under 13, che nel derby contro P.F. Mestre ha conquistato un meritato 48-28 grazie a una partita attenta e ricca di energia. Le più giovani leonesse hanno costruito il vantaggio con continuità nel corso dei quattro quarti, dimostrando grande applicazione sia in difesa sia nella gestione del gioco offensivo. Il prossimo impegno è fissato per sabato 14 marzo contro Annia.

I risultati della settimana confermano la crescita costante del settore giovanile femminile dell’Umana Reyer, un patrimonio sportivo e formativo che continua a rappresentare una delle basi più solide del progetto orogranata.

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La fiamma paralimpica illumina Venezia: Reyer protagonista in Piazza San Marco

Una serata intensa e carica di significato ha attraversato ieri Venezia con il passaggio della Fiamma Paralimpica, tappa simbolica del percorso che conduce alla cerimonia inaugurale dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Il cuore della città, Piazza San Marco, si è trasformato per una notte in un palcoscenico dedicato ai valori dello sport, dell’inclusione e della partecipazione.

Prima dell’arrivo della fiaccola, il palco allestito nella piazza più celebre di Venezia ha accolto anche una delegazione dell’Umana Reyer Venezia, a testimonianza del legame profondo tra la società orogranata e i principi dello sport come strumento di crescita sociale.

A rappresentare il club sono saliti sul palco Francesca Pan, capitana della prima squadra femminile, RJ Cole, miglior realizzatore stagionale della formazione maschile, Luca Mistretta, capitano del Basket Unificato Reyer (BUR), insieme a Roberta Meneghel, referente delle attività sociali del club.

La loro presenza ha sottolineato l’impegno della Reyer nel promuovere una cultura sportiva aperta e inclusiva, capace di coinvolgere atleti, tifosi e territorio in un percorso condiviso di partecipazione.

Il momento più atteso della serata è arrivato con l’ingresso dell’ultima tedofora della giornata, Matilde Villa, playmaker dell’Umana Reyer e della Nazionale italiana, che ha acceso il braciere sul palco tra gli applausi del pubblico.

Un gesto semplice ma profondamente simbolico, che nel cuore di Venezia ha acceso l’attesa per l’inizio delle Paralimpiadi e ha ricordato ancora una volta come lo sport possa diventare un linguaggio universale capace di unire, includere e ispirare.

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Avvocato non responsabile se riporta in giudizio fatti riferiti dal cliente ritenuti plausibili

L’avvocato non può essere chiamato a rispondere disciplinarmente se, nell’esercizio della difesa, riporta in giudizio fatti e circostanze apprese dal proprio assistito e ritenute plausibili al momento della loro esposizione, anche qualora tali fatti si rivelino successivamente non veritieri.

È il principio ribadito dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 293 del 20 ottobre 2025, che interviene a chiarire l’ambito di applicazione dell’articolo 50, comma 5, del Codice deontologico forense.

Secondo il CNF, l’avvocato non ha una responsabilità automatica rispetto alla veridicità di quanto riferito dal cliente, soprattutto quando non dispone di una conoscenza diretta dei fatti. In questi casi, il difensore può legittimamente riportare in giudizio le circostanze comunicate dall’assistito, purché non emergano elementi tali da far ritenere evidente la loro falsità.

La responsabilità disciplinare può configurarsi soltanto qualora sia dimostrato che il professionista fosse consapevole della non veridicità delle informazioni oppure abbia agito con negligenza, omettendo verifiche che risultavano doverose nel caso concreto.

In assenza di tali elementi, la semplice circostanza che i fatti esposti si rivelino successivamente infondati non è sufficiente a fondare una sanzione disciplinare.

Il Consiglio Nazionale Forense ha inoltre ricordato che il procedimento disciplinare è improntato al principio accusatorio. Di conseguenza, spetta all’organo disciplinare – il Consiglio distrettuale di disciplina – dimostrare, anche attraverso presunzioni, la consapevolezza o la colpa del professionista, motivando adeguatamente la decisione.

Nel caso esaminato, non essendo stata provata né la conoscenza della falsità dei fatti né una condotta negligente da parte dell’avvocato, il professionista è stato assolto da ogni addebito disciplinare.


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Femminicidio, nuova norma: chi uccide perde ogni diritto sulle spoglie della vittima

Il Parlamento introduce una nuova misura nel sistema di contrasto ai reati più gravi contro la persona: chi uccide non potrà più esercitare alcun potere sulle spoglie della vittima.

La Camera dei deputati ha approvato all’unanimità, con 238 voti favorevoli, il disegno di legge che modifica il codice penale e la normativa di polizia mortuaria, introducendo una specifica pena accessoria nei confronti dell’autore del reato.

La nuova disciplina stabilisce che, in caso di condanna – o anche di applicazione della pena su richiesta delle parti – il responsabile del delitto perde ogni diritto relativo alla disposizione del corpo della vittima. La decadenza riguarda decisioni come tumulazione, inumazione o cremazione e si applica nei confronti del coniuge, del partner dell’unione civile, del convivente, del parente prossimo o del partner di fatto che abbia commesso il reato.

L’intervento legislativo nasce soprattutto con l’obiettivo di rafforzare la tutela nei casi di femminicidio. In passato, infatti, la normativa vigente consentiva anche all’autore del delitto – se legato alla vittima da un rapporto familiare o affettivo – di mantenere alcuni poteri sulle spoglie. Una situazione che, secondo i promotori della riforma, poteva prestarsi a distorsioni o a tentativi di alterare elementi utili alle indagini.

La nuova legge individua una serie di reati per i quali scatterà automaticamente la decadenza dai diritti sulle spoglie della vittima. Tra questi figurano l’omicidio volontario, l’omicidio preterintenzionale, l’istigazione al suicidio, l’omicidio del consenziente, l’infanticidio in condizioni di abbandono e i casi di maltrattamenti o abbandono da cui derivi la morte della persona offesa.

Il provvedimento prevede inoltre modifiche al regolamento di polizia mortuaria. In particolare, verrà introdotto il divieto per l’indagato di esercitare qualsiasi potere sulle modalità di sepoltura già dal momento dell’iscrizione nel registro degli indagati e fino alla conclusione del processo con eventuale sentenza definitiva di assoluzione.

Un ulteriore punto riguarda la cremazione del cadavere: nei procedimenti per i reati indicati dalla legge essa non potrà essere autorizzata fino alla conclusione del processo, salvo casi specifici stabiliti dall’autorità giudiziaria. La misura mira a preservare eventuali elementi probatori che potrebbero risultare utili durante le indagini.


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Pec inviata all’avvocato sbagliato: per la Cassazione il processo è da rifare

Un errore nella notifica telematica può compromettere l’intero processo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8309 del 2026, affermando che l’invio della comunicazione via Pec all’indirizzo di un avvocato omonimo del difensore domiciliatario integra una violazione grave del diritto di difesa.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l’avviso relativo alla celebrazione dell’udienza di appello non era giunto al difensore di fiducia dell’imputato, ma era stato erroneamente recapitato alla casella di posta certificata di un altro professionista con lo stesso nome. L’errore ha impedito al legale incaricato di prendere parte all’udienza e di esercitare le prerogative difensive previste dal processo.

Secondo i giudici di legittimità, quando la mancata conoscenza dell’udienza deriva da un vizio di notifica che impedisce al difensore di partecipare al procedimento, si determina una lesione sostanziale del diritto di difesa. In questi casi la nullità che ne deriva è di natura assoluta e non può essere sanata.

La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la decisione adottata nel giudizio di appello, disponendo la restituzione degli atti al giudice di secondo grado affinché il processo venga celebrato nuovamente con la corretta partecipazione del difensore di fiducia.

Il principio affermato dalla Corte ribadisce l’importanza della corretta gestione delle notifiche telematiche nel processo penale. Anche un errore apparentemente formale, come l’invio a un indirizzo Pec riferibile a un professionista omonimo, può tradursi in un vulnus grave al diritto di difesa dell’imputato e rendere necessario ripetere l’intero giudizio.


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Sicurezza nazionale, la nuova frontiera passa da AI, cyber e guerre ibride

La sicurezza nazionale entra in una fase di trasformazione profonda. È il messaggio emerso dalla presentazione della Relazione annuale dell’intelligence italiana, illustrata nell’Aula dei Gruppi parlamentari a Montecitorio davanti ai vertici istituzionali e ai responsabili delle agenzie di sicurezza.

L’appuntamento, che riunisce ogni anno rappresentanti del Governo, del Parlamento e delle strutture operative del comparto informativo, è stato collocato simbolicamente il 4 marzo, giornata che richiama la memoria di Nicola Calipari, il funzionario del servizio di intelligence ucciso a Baghdad nel 2005 durante una missione per liberare la giornalista Giuliana Sgrena.

Nel documento, che fotografa le principali minacce per il Paese e per l’Europa, emerge un concetto chiave: la sicurezza del XXI secolo non può più essere interpretata solo in termini militari o geopolitici. Il fattore tecnologico è diventato uno dei principali motori del cambiamento e incide in maniera diretta sugli equilibri strategici.

Secondo i vertici del comparto intelligence, l’innovazione scientifica – dall’intelligenza artificiale alle tecnologie quantistiche – sta modificando profondamente il modo in cui gli Stati proteggono le informazioni sensibili, gestiscono le comunicazioni e affrontano le minacce emergenti. Proprio per questo, la capacità di anticipare i rischi tecnologici è diventata una priorità per la sicurezza nazionale.

Parallelamente cresce l’attenzione verso la dimensione cyber. Gli attacchi informatici rivolti contro infrastrutture pubbliche sono in aumento e colpiscono sempre più frequentemente servizi essenziali per i cittadini. Tra i bersagli sensibili figurano anche strutture sanitarie e sistemi amministrativi, segno di una strategia che punta a destabilizzare settori cruciali della vita pubblica.

Accanto al cyberspazio si rafforza un’altra forma di minaccia: quella ibrida. Manipolazione delle informazioni, campagne di disinformazione e operazioni di influenza rappresentano strumenti sempre più utilizzati per condizionare l’opinione pubblica e incidere sugli equilibri politici delle democrazie occidentali.

In questo contesto, le istituzioni italiane sono chiamate a sviluppare una capacità di risposta più coordinata. Eventi complessi come un attacco informatico su larga scala o una crisi energetica non possono essere gestiti da singole amministrazioni isolate, ma richiedono una governance integrata tra tutte le strutture dello Stato.

Sul piano internazionale, l’analisi degli scenari geopolitici evidenzia diversi fronti di instabilità. Le tensioni in Medio Oriente, l’evoluzione della guerra in Ucraina e la fragilità di alcune aree africane – in particolare il Sahel e la Libia – rappresentano fattori destinati a produrre effetti diretti sulla sicurezza europea.

Tra le preoccupazioni segnalate dagli analisti figura anche la possibile crescita del rischio terroristico, soprattutto in caso di ulteriore escalation nei conflitti mediorientali. In parallelo, i servizi monitorano attentamente le dinamiche di radicalizzazione e le possibili saldature tra movimenti estremisti e campagne di protesta interne.

Il dossier dedica inoltre ampio spazio alle trasformazioni economico-finanziarie legate al mondo digitale. Le criptovalute e gli altri cripto-asset stanno diventando strumenti sempre più utilizzati in operazioni di riciclaggio e in attività criminali transnazionali, complicando il lavoro di tracciamento delle transazioni illecite. Secondo le analisi, il volume globale delle operazioni illegali condotte tramite criptovalute è cresciuto in maniera significativa negli ultimi anni.

L’intelligence italiana sta inoltre sperimentando l’uso dell’intelligenza artificiale per elaborare scenari previsionali, ad esempio nel campo dei flussi migratori. Le simulazioni indicano che gli arrivi lungo la rotta del Mediterraneo centrale potrebbero variare sensibilmente in base all’evoluzione dei contesti geopolitici nei Paesi di origine e di transito.

Nel complesso, la Relazione disegna un quadro di sicurezza caratterizzato da una crescente interconnessione tra tecnologia, economia e geopolitica. Un contesto in cui la capacità di leggere i segnali deboli e anticipare i cambiamenti diventa un elemento decisivo per la stabilità delle democrazie.


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Playoff scudetto al via: derby veneto tra Reyer Venezia e San Martino di Lupari nei quarti

Archiviata la stagione regolare, il campionato di Techfind Serie A1 entra nella fase decisiva. Con la definizione ufficiale del tabellone dei playoff scudetto 2025/2026, le migliori otto squadre della stagione sono pronte a contendersi il titolo nazionale.

Tra le protagoniste attese c’è l’Umana Reyer Venezia, che grazie al secondo posto conquistato in classifica affronterà nei quarti di finale l’Alama San Martino di Lupari, settima al termine della regular season. Si tratta di un derby veneto che promette equilibrio e intensità, con due squadre che si conoscono bene e che negli ultimi anni hanno spesso regalato sfide combattute.

La serie si disputerà al meglio delle tre partite e vedrà le orogranata partire con il vantaggio del fattore campo. La prima sfida è in programma lunedì 23 marzo al Palasport Taliercio di Venezia. Gara 2 si giocherà invece giovedì 26 marzo sul campo di San Martino di Lupari, mentre l’eventuale gara decisiva tornerebbe al Taliercio domenica 29 marzo.

Il calendario della serie tiene conto anche dell’impegno europeo della Reyer, che ha conquistato la storica qualificazione alle Final Six di EuroLeague Women. Per questo motivo la Lega ha previsto un adattamento delle date nella parte di tabellone che coinvolge la squadra veneziana.

Nel resto del tabellone dei quarti di finale spiccano gli incroci tra Famila Wuber Schio e Logiman Broni, tra Autosped G BCC Derthona e Geas Sesto San Giovanni e tra La Molisana Magnolia Campobasso e People Strategy Panthers Roseto.

Proprio dalla sfida tra Campobasso e Roseto uscirà la possibile avversaria della Reyer in semifinale, qualora le veneziane riuscissero a superare il derby contro San Martino di Lupari.

L’atmosfera al Taliercio si prepara dunque a diventare quella delle grandi occasioni: i playoff sono il momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza e il sostegno del pubblico può trasformarsi in un’arma in più.

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Sanzioni privacy, la Cassazione mette un limite al Garante: i termini per decidere sono perentori

Il dibattito sui poteri del Garante per la protezione dei dati personali si riaccende dopo una recente decisione della Corte di cassazione che affronta un tema cruciale: i tempi entro cui l’Autorità può concludere un procedimento sanzionatorio.

Il quadro normativo europeo, definito dal GDPR, attribuisce alle autorità nazionali ampi poteri di controllo, consentendo loro di svolgere indagini, contestare violazioni, rivolgere ammonimenti e, nei casi più gravi, applicare sanzioni amministrative anche molto rilevanti. Tuttavia, la normativa europea non disciplina nel dettaglio le modalità procedurali, lasciando ai singoli ordinamenti nazionali il compito di stabilire le regole operative.

In Italia la materia è regolata dal Codice privacy e dal regolamento interno adottato dallo stesso Garante nel 2019. Tra le disposizioni previste, l’Autorità ha fissato in 120 giorni il termine per adottare il provvedimento conclusivo nella fase sanzionatoria.

Nella prassi, però, non sono mancati casi in cui i procedimenti si sono protratti per periodi molto più lunghi, lasciando imprese e organizzazioni in una situazione di incertezza prolungata. Proprio su questo aspetto si è pronunciata la Cassazione con una sentenza del dicembre 2025.

La vicenda nasce da un procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della RAI. L’avvio formale dell’azione risaliva all’estate del 2021, mentre la decisione finale era arrivata soltanto nel luglio del 2023, quasi due anni dopo.

Il Tribunale di Roma, investito della questione in primo grado, aveva già ritenuto che i tempi previsti per la conclusione del procedimento dovessero essere considerati vincolanti. Secondo il giudice capitolino, la natura punitiva delle sanzioni amministrative richiede che l’azione dell’autorità sia esercitata entro termini certi, così da evitare che l’accertamento dell’illecito e la relativa punizione risultino troppo distanti nel tempo.

L’Autorità garante aveva contestato questa interpretazione, sostenendo che la normativa non qualificasse espressamente il termine come perentorio e che quindi non potesse comportare la perdita del potere sanzionatorio.

La Cassazione ha però confermato l’impostazione del Tribunale, offrendo un chiarimento destinato ad avere effetti rilevanti. Secondo i giudici di legittimità, il procedimento davanti al Garante si articola in due momenti distinti: una prima fase investigativa, volta ad accertare i fatti, e una successiva fase sanzionatoria che prende avvio quando vengono formalmente contestate le presunte violazioni.

È proprio da quel momento che decorre il termine entro cui l’Autorità deve esercitare il proprio potere punitivo. Trascorso inutilmente questo periodo, il potere di infliggere la sanzione si considera consumato.

La Corte motiva questa conclusione richiamando principi fondamentali dell’ordinamento, come la certezza del diritto e il pieno esercizio del diritto di difesa. Un sistema sanzionatorio efficace, osserva la sentenza, richiede infatti che tra l’accertamento dell’illecito e l’eventuale punizione vi sia una ragionevole vicinanza temporale.

L’assenza di un limite temporale vincolante, al contrario, finirebbe per attribuire alla pubblica amministrazione un vantaggio eccessivo rispetto ai soggetti sottoposti al procedimento.

Gli effetti della decisione non si sono fatti attendere. All’inizio del 2026 il Tribunale di Roma, richiamando l’indirizzo espresso dalla Cassazione, ha annullato un altro provvedimento sanzionatorio dell’Autorità sempre nei confronti della RAI. Pur fondandosi principalmente su valutazioni di merito, la decisione ha sottolineato anche la questione della tardività dell’azione amministrativa.

Secondo il giudice, proprio la particolare natura dei poteri esercitati dal Garante rende ancora più necessario garantire tempi certi e prevedibili nella gestione dei procedimenti.


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Cassazione: nelle liste elettorali niente cognome del marito per le donne sposate

Una recente pronuncia della Corte di cassazione interviene su un tema che riguarda identità personale e parità di genere: l’indicazione del cognome del marito accanto a quello della donna nelle liste elettorali. Con l’ordinanza n. 3534 del 2026, la Prima sezione civile ha stabilito che tale prassi non può essere considerata obbligatoria e che l’identificazione delle donne sposate deve avvenire, anche nelle operazioni di voto, utilizzando il loro nome e cognome.

La decisione nasce dal ricorso presentato da una cittadina che aveva citato in giudizio il Ministero dell’Interno dopo un episodio verificatosi durante il referendum costituzionale del 20 settembre 2020. Al momento dell’identificazione al seggio, lo scrutatore aveva letto ad alta voce non solo il suo nome, ma anche il cognome del marito, presente nelle liste elettorali sezionali. Ritenendo leso il proprio diritto all’identità personale, la donna aveva chiesto la rettifica della dicitura.

In primo grado e in appello la richiesta era stata respinta. I giudici territoriali avevano ritenuto che la normativa vigente imponesse l’indicazione del cognome del coniuge per le donne sposate, richiamando in particolare l’articolo 5 del Dpr n. 223 del 1967 e collegandolo alla disciplina del diritto di famiglia, secondo cui la moglie può aggiungere il cognome del marito al proprio.

La Cassazione ha invece offerto una lettura diversa del quadro normativo. Secondo i giudici di legittimità, la disciplina successiva ha progressivamente superato quell’impostazione. La legge che ha introdotto la tessera elettorale non prevede alcun obbligo di indicare il cognome maritale, mentre il Dpr n. 299 del 2000 parla espressamente di una semplice possibilità, non di un vincolo. A ciò si aggiunge una circolare del Ministero dell’Interno del 2024 che consente tale indicazione soltanto se richiesta dall’interessata.

Il percorso si è poi concluso con un intervento legislativo del 2025 che ha eliminato esplicitamente ogni previsione relativa all’obbligo di riportare il cognome del marito nelle liste elettorali. Per la Corte, tuttavia, questa modifica non rappresenta una rottura improvvisa, ma l’esito naturale di un’evoluzione normativa già avviata da tempo.

La Suprema Corte sottolinea infatti che l’interpretazione delle norme deve essere coerente con i principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti dall’articolo 3 della Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In questo contesto, imporre alle donne sposate l’aggiunta del cognome del coniuge costituirebbe una disparità di trattamento rispetto agli uomini.

La decisione richiama inoltre gli orientamenti internazionali contro le discriminazioni di genere, tra cui la Convenzione ONU per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW). Secondo la Cassazione, tali fonti rafforzano l’esigenza di garantire alle donne il pieno controllo sulla propria identità personale.

Infine, i giudici escludono che esigenze organizzative della pubblica amministrazione o il richiamo all’unità familiare possano giustificare una prassi che incide su un diritto fondamentale come quello al nome.


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