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Cassazione: “Il recupero delle ore di mancato riposo deve essere continuativo o cumulabile”

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18390/2024, ha stabilito che il recupero delle ore di mancato riposo non deve essere frazionato, ma deve avvenire in modo continuativo o essere cumulabile con i riposi giornalieri e/o settimanali previsti. Richiamando la normativa europea, i giudici hanno sottolineato che, in caso di mancato godimento del giorno libero, il riposo compensativo deve essere tempestivo e attiguo ad altri periodi di riposo. Qualsiasi frazionamento violerebbe le finalità dell’istituto del riposo compensativo, portando a un danno per il lavoratore dovuto a usura psico-fisica.


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Carceri, lettera aperta degli Avvocati di Roma al Presidente della Repubblica

Emergenza carceri, gli avvocati romani scrivono al Capo dello Stato per lanciare un grido d’allarme e chiedere un suo intervento diretto affinché stimoli la politica ad intervenire di fronte ad una situazione intollerabile, indegna di un paese civile. I 59 detenuti suicidi dall’inizio dell’anno, le migliaia di atti di autolesionismo, le decine di rivolte, il sovraffollamento con 14 mila reclusi in più rispetto alla capienza degli istituti di pena, rimandano la fotografia di una situazione disastrosa che non può più essere ignorata.

“Illustrissimo Signor Presidente della Repubblica – scrive il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma Paolo Nesta – l’Avvocatura romana, da me rappresentata, vive con particolare sofferenza le drammatiche condizioni delle persone private della libertà personale ristrette nelle carceri italiane e in particolare nei 14 istituti penitenziari della Regione Lazio. Noi Avvocati siamo diretti testimoni di questa intollerabile situazione di illegalità diffusa nelle carceri che costringe i detenuti a resistere in condizioni disumane di sovraffollamento e spesso in assenza di servizi minimi e indispensabili”.

“Le pene – prosegue la lettera del Presidente del COA Roma – come in maniera cristallina afferma l’articolo 27 della nostra Costituzione, non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Al contrario, purtroppo, oggi siamo costretti ad assistere inermi al grido di dolore che si leva dalle persone detenute e, come ha già autorevolmente detto Lei solo qualche giorno addietro, non c’è bisogno di spendere grandi parole di principio per ricordare le decine di suicidi di detenuti in poco più di sei mesi in quest’anno”.

“A nome del Consiglio dell’Ordine da me presieduto e di tutta l’Avvocatura romana ci affidiamo a Lei affinché intervenga per sensibilizzare le forze politiche sull’urgenza di introdurre quelle norme necessarie per fermare questa drammatica emergenza, incompatibile con uno Stato di Diritto quale è il Nostro. Il tempo oramai è scaduto e lo dimostrano i suicidi dei detenuti che ad oggi sono 59 da inizio anno: l’ultimo è di un giovane che a soli 30 anni pochi giorni fa si è tolto la vita nel carcere di Rebibbia. È incomprensibile l’ennesimo rinvio in Parlamento della proposta di liberazione anticipata speciale, in assenza di alcuna altra soluzione contro il sovraffollamento”.

“Il carcere disumano e che toglie la speranza ai detenuti non realizza la finalità di reinserimento sociale sancita dalla nostra Costituzione – conclude la sua lettera il Presidente Nesta – al contrario aumenta la recidiva e fa diventare gli istituti penitenziari  una fucina di criminalità, perché nessuna restrizione in condizioni disumane rende un uomo migliore. La profonda stima e l’affetto che Ella gode nel nostro ceto rassicura tutti noi del Suo impegno anche in questi giorni feriali, notoriamente i più difficili per le persone private della libertà personale, anche perché sono quelli nei quali si riduce drasticamente il riscontro giudiziario alle istanze individuali, rendendo così ancora più dura la vita dietro le sbarre”.


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Nordio difende Toti: “Non doveva dimettersi per un’indagine”

Inizia una settimana decisiva per il futuro politico della Liguria nel periodo post-Toti. L’ex governatore potrebbe presto tornare in libertà, e a soli tre mesi dalle elezioni anticipate previste per l’autunno, il centrodestra si trova senza un candidato certo, ma con un’idea precisa: trovare un profilo civico capace di non disperdere l’eredità di Giovanni Toti.

Il viceministro genovese Edoardo Rixi ha già declinato l’offerta di candidatura: «Non mi candido e non cambio idea», ha dichiarato. Tra i nomi in lizza, emergono quelli di esponenti del movimento Noi Moderati, come la deputata Ilaria Cavo e l’attuale assessore all’urbanistica Marco Scajola.

Nel frattempo, il centrosinistra si prepara con un fronte ampio che comprende il Pd, il M5s, Alleanza Verdi e Sinistra, e forse anche Italia Viva di Matteo Renzi. In campo ufficialmente per loro c’è l’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando. Tuttavia, Orlando, pur ribadendo la sua disponibilità, non vuole apparire come un candidato auto-imposto e dichiara: «Se ci sono nomi più unitari del mio, lo si dica». Il segretario democratico ligure Davide Natale ha annunciato che il tavolo di coalizione si riunirà entro quindici giorni per ufficializzare la candidatura.

Mentre i giochi politici si fanno sempre più intensi, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha espresso una dura critica nei confronti della magistratura riguardo la vicenda Toti, affermando che: “Chi è eletto dal popolo non può dimettersi per un’indagine”. Nordio sottolinea così la necessità di rispettare il mandato elettorale, anche di fronte a questioni giudiziarie, aggiungendo una nota polemica al già acceso dibattito politico ligure.


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Carcere di Uta: allarme rosso per le aggressioni al personale

Un nuovo episodio di violenza ha scosso il carcere di Uta. Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito, aggiungendo un capitolo all’escalation di violenza che da tempo caratterizza l’istituto sardo.

“Ormai assistiamo quotidianamente a poliziotti che ricorrono alle cure sanitarie a causa di aggressioni”, denuncia Luca Fais, segretario per la Sardegna del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “La situazione ha raggiunto un punto di non ritorno”, aggiunge, sottolineando l’incapacità delle istituzioni di fronteggiare il problema.

Anche Donato Capece, segretario generale del Sappe, condivide questa preoccupazione. “Sono stati momenti di alta tensione quelli vissuti a Uta”, afferma, evidenziando le difficoltà legate alla gestione dei detenuti con problemi di tossicodipendenza e disturbi psichiatrici. “La loro presenza comporta notevoli problemi sia per la gestione all’interno del carcere, sia per la complessità della cura di queste patologie”, spiega Capece.


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Stalking in condominio: la Cassazione chiarisce i confini

Un vicino molesto può essere condannato per stalking? La risposta, non sempre scontata, è stata chiarita da una recente sentenza della Corte di Cassazione.

Il caso riguarda un’annosa disputa condominiale finita in tribunale. Un condomino, con ripetuti atti di danneggiamento, imbrattamenti e minacce, aveva reso la vita impossibile al suo vicino. Il Tribunale, pur riconoscendo la gravità dei fatti, aveva derubricato il reato da stalking a semplici molestie, condannando l’imputato a una multa.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, ha ribaltato la decisione. I giudici di legittimità hanno sottolineato che, per configurare il reato di stalking, non è sufficiente qualsiasi forma di molestia. È necessario che le condotte siano reiterate e abbiano l’effetto di generare nella vittima un profondo stato d’ansia, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

In altre parole, lo stalking non è solo una serie di molestie, ma un vero e proprio “assedio” psicologico che incide profondamente sulla vita della vittima.

Cosa cambia con questa sentenza?

Questa sentenza (Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sentenza n.21006 del 04/04/2024) offre un orientamento importante per i giudici di merito, fornendo criteri più precisi per distinguere tra semplici molestie e il più grave reato di stalking.


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Cassazione: precisazioni sui requisiti per l’iscrizione all’Albo speciale degli avvocati

Con l’ordinanza n. 19976, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, presieduta da Travaglino e con relatore Scotti, hanno chiarito i requisiti di anzianità necessari per l’iscrizione all’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, come la Corte di cassazione.

La decisione stabilisce che, per maturare i dodici anni di iscrizione necessari, non si può includere il periodo di iscrizione nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti. Questo perché le due iscrizioni riflettono diverse modalità di esercizio della professione e richiedono titoli differenti.

La Corte ha confermato una precedente sentenza del 28 febbraio 2024 (n. 5306), presieduta da D’Ascola e con relatore Giusti, ribadendo che l’anzianità deve essere calcolata esclusivamente in riferimento all’Albo ordinario degli avvocati.


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Femminicidio: la gelosia non è un motivo futile

Al centro della vicenda, la gelosia patologica di un uomo, innescata dalla scoperta di una relazione extraconiugale della moglie. La donna, stanca di una relazione ormai logora, aveva deciso di porre fine al matrimonio. Questa decisione ha innescato in B.S. una reazione violenta, sfociata nel tragico epilogo del femminicidio.

La sentenza e le motivazioni

La Corte ha ritenuto provata la piena responsabilità dell’uomo, condannandolo per omicidio aggravato dai rapporti familiari, dalla crudeltà e dallo stato di vulnerabilità della vittima. Tuttavia, un punto cruciale della sentenza riguarda l’esclusione dell’aggravante dei “futili motivi”, spesso invocata nei casi di femminicidio legati alla gelosia.

Secondo i giudici, la gelosia, pur essendo un movente deprecabile, non può essere considerata un motivo futile in questo caso specifico. La decisione di uccidere, scaturita dalla consapevolezza di perdere la propria compagna e di vedere infranto il proprio modello di famiglia, è stata giudicata come il risultato di un profondo sconvolgimento emotivo, piuttosto che di un impulso impulsivo e irrazionale.

La rilevanza della sentenza

Questa sentenza rappresenta un importante precedente giurisprudenziale, in quanto sottolinea la complessità dei casi di femminicidio e la necessità di una valutazione attenta e circostanziata di ogni singolo caso. La Corte ha infatti riconosciuto che la gelosia, seppur un fattore scatenante, non può essere sempre e automaticamente equiparata a un motivo futile.

Riferimento della sentenza: Cassazione penale, sezione I sentenza n.30375 del 24 luglio 2024


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Cassazione, violenza domestica: lo stato di necessità si applica anche in assenza di pericolo imminente

Roma, 30 luglio 2024 – Con la sentenza n. 30592, la Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, ha stabilito un importante principio in tema di violenza domestica e stato di necessità. La decisione, relativa al caso di una donna condannata per falsa testimonianza, amplia l’interpretazione dello stato di necessità previsto dall’art. 54 del codice penale.

Il Caso

La vicenda riguarda una donna che, testimoniando contro il suo ex convivente, aveva negato i maltrattamenti da lei denunciati in precedenza. La Corte d’Appello aveva confermato la sua condanna per falsa testimonianza, ritenendo inapplicabile la scriminante dello stato di necessità poiché non vi era una situazione di “pericolo concreto ed attuale” al momento della deposizione.

La Decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della donna, evidenziando che lo stato di necessità può essere invocato non solo in presenza di un pericolo imminente, ma anche quando il pericolo è perdurante. Ciò significa che il danno grave alla persona può materializzarsi anche in un futuro non immediato, ma comunque probabile.

La sentenza specifica che le condizioni di attualità o inevitabilità del pericolo, che giustificano l’esimente, possono essere oggetto di un errore “putativo”. Questo implica che la persona possa percepire una minaccia in modo soggettivo, credendo ragionevolmente nella necessità di proteggersi, anche se il pericolo non è immediatamente presente.

Questa sentenza rappresenta un significativo ampliamento della tutela offerta alle vittime di violenza domestica. La Corte di Cassazione ha così riconosciuto che la paura di subire ulteriori danni, anche se non imminente, può giustificare comportamenti altrimenti punibili.


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Inail: pubblicato il primo numero della serie “La valutazione dei rischi in ottica di genere”

L’Inail ha reso pubblica la monografia “La valutazione dei rischi in ottica di genere”, il primo documento di una nuova serie tecnica dedicata a questo importante tema.

L’opera propone un approccio strutturato per la valutazione del rischio sul luogo di lavoro con una particolare attenzione alle differenze di genere. L’Inail fornisce strumenti utili alle aziende per definire indicatori significativi, come la distribuzione della popolazione lavorativa per sesso e le diverse posizioni ricoperte.

La monografia si compone di tre parti: una sezione generale che inquadra e contestualizza il tema, una sezione applicativa con schede di rischio mirate, e un’appendice statistica che delinea il quadro occupazionale, infortunistico e tecnopatico.

Dettagli della pubblicazione:

  • Prodotto: Opuscolo
  • Edizioni: Inail, 2024
  • Disponibilità: Consultabile solo online al link https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/pubblicazioni/catalogo-generale/catalogo-generale-dettaglio.2024.07.la-valutazione-dei-rischi-in-ottica-di-genere.html
  • Informazioni: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

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Corte UE condanna il requisito dei 10 anni per il Reddito di Cittadinanza

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza che mette in discussione un aspetto fondamentale del precedente sistema del Reddito di Cittadinanza in Italia. Il requisito della residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, per poter accedere a questa misura di sostegno è stato dichiarato illegittimo.

Discriminazione indiretta e violazione della direttiva UE

Secondo la Corte, questo requisito costituisce una “discriminazione indiretta” nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che hanno ottenuto lo status di soggiornanti di lungo periodo in Italia. Infatti, sebbene il requisito si applichi in linea di principio a tutti i cittadini, sia italiani che stranieri, nella pratica esso incide maggiormente sui cittadini di Paesi terzi, limitando in modo sproporzionato il loro accesso a un diritto fondamentale come quello al sostegno economico.

La sentenza si basa sulla Direttiva UE sui cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, che prevede un periodo di cinque anni di residenza continuativa per acquisire il diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro. La Corte ha sottolineato che questo periodo di cinque anni è considerato sufficiente per integrare il soggiornante di lungo periodo nella società ospitante e per garantire un legame effettivo con lo Stato membro.

Le implicazioni della sentenza

La sentenza della Corte di Giustizia ha importanti implicazioni per il sistema di protezione sociale italiano e per i diritti dei cittadini di Paesi terzi che risiedono stabilmente nel nostro Paese. In primo luogo, essa impone all’Italia di rivedere le norme che disciplinano l’accesso alle prestazioni sociali, eliminando ogni forma di discriminazione diretta o indiretta basata sulla cittadinanza o sulla durata della residenza.

In secondo luogo, la sentenza conferma l’importanza della direttiva UE sui soggiornanti di lungo periodo come strumento fondamentale per garantire l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi e per promuovere un’Europa più inclusiva e solidale.


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