L’intelligenza artificiale tra creatività e pericolo: quando la realtà diventa una trappola digitale

L’IA non è più un affare da esperti: è uno strumento creativo alla portata di tutti. Bastano un’app, una piattaforma gratuita, e in pochi clic si possono generare racconti, poesie, testi di canzoni. Anche testate come Il Foglio hanno sperimentato la redazione di interi giornali con articoli scritti da intelligenze artificiali. I risultati sono spesso sorprendenti: testi fluidi, coerenti, difficili da distinguere da quelli scritti da mano umana.

Ma se da un lato questi esperimenti mostrano le potenzialità dell’IA nella produzione culturale, dall’altro rivelano un lato oscuro. E pericoloso.

Il problema più grave sorge quando l’IA viene usata per generare notizie false e diffonderle. Piattaforme come Twitter, Instagram o Telegram – con i suoi canali criptati di “controinformazione” – diventano il terreno perfetto per la viralità di bufale ben costruite. L’IA può alimentare questi spazi con contenuti ingannevoli, confezionati su misura per sembrare autentici.

È il terreno dei deepfake: video, audio e immagini incredibilmente realistici, capaci di mostrare politici, CEO o celebrità mentre dicono o fanno cose mai avvenute. La tecnologia, già usata in produzioni cinematografiche come Rogue One o Obi-Wan Kenobi per ricreare volti o ringiovanire attori, diventa inquietante se utilizzata fuori da contesti artistici.

Cosa succederebbe se un video mostrasse un presidente annunciare una guerra? O se un audio artefatto rivelasse una frode finanziaria mai commessa? In un contesto globale fragile e iperconnesso, bastano poche ore perché il danno sia fatto. L’effetto può essere devastante: dalla reputazione personale alla stabilità politica ed economica.

I media tradizionali, già in crisi di credibilità, non riescono più a contenere l’ondata. Accusati da anni di servilismo ai “poteri forti” o di eccessivo sensazionalismo, hanno perso la fiducia di ampie fette di pubblico. Così, anche le rettifiche più puntuali vengono percepite come insabbiamenti. E una bufala ben fatta può diventare verità agli occhi di milioni.

E non è fantascienza. Finti articoli attribuiti a quotidiani come Repubblica o Corriere hanno già promosso metodi “miracolosi” per arricchirsi con le criptovalute, usando volti noti come testimonial inconsapevoli. Domani, potremmo vedere video costruiti ad arte per screditare leader politici, aziende, o influenzare le elezioni.

In politica, un deepfake ben diffuso può alterare il corso di uno Stato. In economia, può affondare un titolo in borsa o cancellare la reputazione di un brand in un click. Un esempio? Basta un video che simuli un difetto grave in un’auto elettrica, e il crollo delle azioni è immediato.

I software anti-deepfake esistono, ma sono rincorse affannate. Analizzano riflessi, movimenti facciali, incongruenze invisibili. Tuttavia, non bastano. Il vero problema è culturale. Il pubblico – abituato a video brevi e d’impatto su TikTok o YouTube – è vulnerabile a contenuti emozionali e virali. Il fact-checking è visto con sospetto, le regole come censura.

Serve una rivoluzione culturale, non solo tecnologica.
Non possiamo affidarci solo a norme o piattaforme. Dobbiamo allenarci al dubbio, imparare a verificare, resistere alla tentazione di condividere senza pensare. La scuola dovrebbe insegnare a distinguere fatti da narrazioni. La formazione continua dovrebbe incentivare l’approfondimento.

Perché la vera difesa non è un algoritmo. È il pensiero critico.
E nel mondo della velocità e dell’emozione, è l’unico scudo che può salvarci dall’inganno perfetto.


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Prove “irrituali” ma valide: la Cassazione separa il fisco dal penale

Anche se ottenuti con modalità non conformi alle prescrizioni del codice di procedura penale, gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza durante le verifiche fiscali possono essere utilizzati in sede tributaria. A dirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8452 del 31 marzo 2025, che rafforza un principio ormai consolidato nella giurisprudenza: non esiste nell’ordinamento tributario un generale divieto di utilizzo delle prove acquisite in modo illegittimo, salvo il caso in cui vengano lesi diritti fondamentali di rango costituzionale.

Gli accertamenti tributari – condotti dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate – mirano a garantire il rispetto degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti, attraverso accessi, ispezioni e verifiche. Al termine delle operazioni viene redatto un Processo Verbale di Constatazione (PVC), che riassume le attività svolte, le eventuali violazioni rilevate e le osservazioni del contribuente. Questo documento rappresenta il punto di partenza per l’eventuale azione impositiva da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La Cassazione ha chiarito che, in assenza di una norma specifica che disponga l’inutilizzabilità, eventuali irregolarità nell’acquisizione degli elementi non bastano, da sole, a escludere il loro uso in sede tributaria. Diversamente accade nel processo penale, dove l’art. 191 c.p.p. stabilisce espressamente l’inutilizzabilità delle prove ottenute in violazione di legge.

La sentenza si inserisce in una linea interpretativa che fa leva sulla netta distinzione tra procedimento penale e procedimento tributario, come già affermato in precedenti decisioni (Cass. n. 20358/2020, n. 24923/2011, n. 8459/2020). Tale separazione è prevista anche dal D. Lgs. 74/2000 e dagli artt. 2 e 654 c.p.p., oltre che dall’art. 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che impone il rispetto delle garanzie penali solo in caso di emersione di indizi di reato.

Particolare attenzione è riservata alla distinzione tra le attività amministrative della Guardia di Finanza – svolte in cooperazione con gli uffici finanziari – e quelle di polizia giudiziaria. Solo in quest’ultimo caso si applicano le tutele previste dal codice di procedura penale e dall’art. 24 della Costituzione in materia di diritto di difesa.

In sintesi, la Cassazione riafferma che nel procedimento tributario ciò che conta è il rispetto delle regole fiscali (come l’art. 33 del D.P.R. 600/1973 e gli artt. 52 e 63 del D.P.R. 633/1972), non quelle del codice penale. Una decisione che conferma l’autonomia e la specificità del diritto tributario nel nostro ordinamento.


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Cassazionisti, via all’esame 2025: pubblicato il bando del Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia ha ufficialmente indetto la sessione d’esame per l’iscrizione nell’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2025. Il bando, datato 12 marzo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 25 del 28 marzo 2025, fissa al 6 giugno 2025 il termine per la presentazione delle domande.

Requisiti di accesso

Possono candidarsi all’esame gli avvocati attualmente iscritti all’albo che abbiano maturato almeno cinque anni di esercizio della professione davanti ai Tribunali e alle Corti d’Appello, e abbiano svolto un tirocinio formativo di pari durata presso uno studio legale dove si eserciti abitualmente il patrocinio in Cassazione.

Domanda di partecipazione

La domanda deve essere inviata al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari interni – esclusivamente per raccomandata A/R all’indirizzo di Via Arenula 70, Roma. Farà fede la data del timbro postale.
Oltre alla marca da bollo, è necessario allegare la documentazione che attesti l’iscrizione all’albo, l’anzianità e l’esperienza richiesta, nonché le ricevute di pagamento della tassa d’esame (€ 20,66) e del contributo forfettario (€ 75,00), da versare tramite la piattaforma PagoPA.

Prove di esame

Le prove scritte, della durata di sette ore ciascuna, consisteranno nella redazione di tre ricorsi per Cassazione nelle seguenti materie:

  • Diritto civile
  • Diritto penale
  • Diritto amministrativo (compreso il ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede giurisdizionale)

La prova orale consisterà nella discussione pubblica di un caso, assegnato dalla Commissione, durante la quale il candidato dovrà dimostrare competenza giuridica e attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La durata dell’orale non sarà inferiore a trenta minuti.

Calendario delle prove

La data, l’orario e la sede delle prove scritte saranno rese note nella Gazzetta Ufficiale n. 54 dell’11 luglio 2025, con valore di notifica a tutti gli interessati.


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Difendere non è condividere: quando l’avvocato lascia il mandato (senza giudicare)

È bastata la notizia della rinuncia al mandato da parte dell’avvocato di un giovane arrestato per l’omicidio di una ragazza per scatenare un’ondata di commenti, interpretazioni e polemiche. Alcuni titoli di giornale hanno affiancato l’ammissione del ragazzo alla decisione dell’avvocato di lasciare l’incarico, suggerendo implicitamente che l’abbandono fosse una forma di condanna morale, un segnale di ripulsa verso il presunto autore di un crimine efferato. Ma la realtà è molto più semplice — e molto più seria.

Come spiegato da fonti vicine al caso, il legale in questione è un civilista, non un penalista. La sua decisione di non proseguire nella difesa deriva da una valutazione professionale: non è la sua materia, non ha la competenza specifica per affrontare una vicenda tanto delicata. È, anzi, un gesto di rispetto nei confronti del cliente e del processo stesso.

Occorre allora richiamare alcuni principi fondamentali del diritto penale e della deontologia forense. Primo: ogni imputato ha diritto a una difesa tecnica, obbligatoria nel processo penale. Non si tratta solo di un diritto individuale, ma di una garanzia per l’intera collettività, come ha affermato la Corte costituzionale. È ciò che spinse il presidente dell’Ordine degli avvocati di Torino, Fulvio Croce, a difendere d’ufficio i brigatisti — pagandone il prezzo con la vita.

Ma il rapporto tra difensore e assistito è di natura fiduciaria. Un avvocato di fiducia può rinunciare all’incarico anche senza una giusta causa, mentre il difensore d’ufficio, nominato dallo Stato, può essere sostituito solo per motivi fondati. In ogni caso, la rinuncia non ha effetto immediato: il legale deve assicurarsi che il cliente non resti privo di tutela.

C’è poi un altro principio spesso trascurato: un avvocato ha il dovere deontologico di assumere solo incarichi per cui possiede la preparazione necessaria. Nessuno dovrebbe stupirsi, quindi, se un civilista si fa da parte in un processo penale.

Il vero punto è che la difesa di un imputato non è mai un atto di approvazione o giustificazione del reato. L’avvocato non è un complice né un moralista: è un professionista che opera con razionalità e competenza. Se non si sente in grado di farlo, o se teme che le proprie emozioni possano interferire, ha il dovere di farsi da parte. Non per giudicare il cliente, ma per garantirgli la miglior difesa possibile.

Un altro caso, di tono ben diverso, ha fatto notizia negli stessi giorni: un ministro della Repubblica ha cambiato difensore durante il processo. Il nuovo penalista, subentrato a ridosso dell’udienza, ha chiesto e ottenuto un rinvio per studiare gli atti. Nulla di straordinario: accade spesso nelle aule dei tribunali. E solo il giudice, in quel momento, può valutare se la richiesta sia fondata o strumentale.

In conclusione, il diritto di difesa è una colonna portante della giustizia. Confonderlo con l’adesione al comportamento dell’imputato è non solo un errore, ma un pericoloso fraintendimento del senso stesso del processo penale.


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Avvocati soli: il 64% lavora in studio da sé. Le aggregazioni? Ancora un miraggio

Avvocati soli e invecchiati, con studi unipersonali che resistono al tempo e alle trasformazioni del mercato legale. È l’immagine che emerge dal Rapporto 2025 curato da Cassa Forense in collaborazione con il Censis, che ha analizzato dati reddituali e demografici integrati con le risposte di oltre 28mila professionisti. Una fotografia che restituisce un’avvocatura poco incline all’aggregazione, segnata da diseguaglianze profonde e da un’età media in continua crescita: 48,9 anni nel 2024, quasi cinque in più rispetto a un decennio fa.

Il modello dominante resta quello monopersonale, adottato dal 64% degli avvocati – con un picco del 71% nella fascia tra i 50 e i 64 anni. Solo uno su dieci guida uno studio con collaboratori, e appena il 9,8% lavora in forma associata o all’interno di una Sta (società tra avvocati). Una solitudine che non è solo gestionale ma anche logistica: il 30% non condivide neanche le spese e i locali con altri colleghi.

I nodi delle aggregazioni

Perché, nonostante il contesto sempre più competitivo e le richieste del mercato, l’avvocatura italiana continua a restare così frammentata? Il Censis individua le cause principali nella difficoltà di concordare una ripartizione equa dei profitti (35,7%), nei costi di gestione (29,2%) e solo in minima parte nella fiscalità (17,8%), già mitigata dalla recente neutralità fiscale prevista per le aggregazioni professionali.

I giovani tra collaborazioni e apertura al mercato

Il quadro si modifica leggermente tra gli under 40, che sperimentano modelli organizzativi più flessibili e meno “solitari”: tra loro gli studi unipersonali scendono al 38,8%. Ma non si traduce in un’impennata delle forme associate, che restano ferme al 10,1%. A fare la differenza è piuttosto la condizione di collaborazione subordinata: quasi la metà dei giovani avvocati lavora per altri legali, con il 28,7% in regime di collaborazione prevalente e il 18,3% in monocommittenza.

Non mancano però segnali di evoluzione: tra gli under 40 cala la centralità dell’attività giudiziale (50,7%) a favore di quella stragiudiziale (49,3%), e cresce l’interesse per i mercati nazionali e internazionali. Il 4,6% del fatturato giovanile arriva dall’estero, contro una media generale del 2,4%.

Il divario economico e il Pil dell’avvocatura

Se il reddito medio annuo dell’avvocato italiano si attesta a 47.678 euro, per i più giovani la realtà è ben diversa: sotto i 30 anni si scende a 15.981 euro, tra i 30 e i 34 anni si arriva a 22.364 euro, mentre tra i 35 e i 39 si toccano i 31.555 euro. Nonostante ciò, il 2023 ha segnato per loro un aumento del reddito superiore al 10%, più marcato rispetto alle fasce d’età superiori.

Una forbice che si allarga se si osserva il Pil dell’avvocatura, che nel 2023 ha raggiunto 15,5 miliardi di euro (+5,2% rispetto al 2022). Ma un terzo di questo volume è prodotto da appena 3.596 professionisti con fatturati superiori ai 500mila euro. Al contrario, il 34% degli avvocati fattura meno di 17mila euro, contribuendo per meno del 3% al Pil complessivo.

«È vero che sono i grandi studi a trainare – ha commentato Valter Militi, presidente di Cassa Forense – ma oggi tutta la categoria sa che deve cambiare pelle», concludendo con un invito al rinnovamento che, per il momento, appare ancora più una necessità che una realtà.


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Anno Giudiziario CNF 2025: un rilancio all’insegna della collaborazione istituzionale e del ricordo di Guido Alpa

Roma – Si è svolta questa mattina, presso l’Auditorium Antonianum di Roma, la solenne cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2025 del Consiglio Nazionale Forense. Un evento che ha visto la partecipazione delle più alte cariche istituzionali della giustizia e una nutrita rappresentanza del mondo forense.

La mattinata si è aperta con la dettagliata e incisiva relazione inaugurale del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, che ha toccato temi cruciali per l’avvocatura e per il sistema giustizia nel suo complesso. Sono seguiti gli interventi del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, in rappresentanza del Presidente del Consiglio, del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, del Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli, e della Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione, Margherita Cassano. I loro interventi hanno posto l’accento sulla necessità di una sinergia sempre maggiore tra le diverse componenti istituzionali per garantire una giustizia più rapida, efficace e rispondente alle esigenze dei cittadini e delle imprese. Hanno inoltre preso la parola il Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, e la Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Carolina Lussana, ampliando lo sguardo alle specificità dei rispettivi ambiti giurisdizionali.

Al termine della cerimonia inaugurale, i partecipanti si sono trasferiti presso la Basilica di Sant’Antonio in Laterano per la celebrazione di una Santa Messa in suffragio del Presidente Emerito del CNF, Guido Alpa, nel trigesimo dalla sua scomparsa. Un momento di commosso ricordo per una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’avvocatura italiana. La funzione è stata officiata dal Magnifico Rettore della Pontificia Università Antonianum, Reverendo Padre Agustín Hernández Vidales.


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Greco (CNF): “Stiamo lavorando per dotare gli avvocati di una IA gratuita basata su server dell’avvocatura”

L’intelligenza artificiale sta entrando con passo ancora incerto ma deciso nella quotidianità della professione forense. A raccontarlo è il Rapporto sull’Avvocatura 2025, realizzato da Cassa Forense in collaborazione con il Censis, che dedica uno dei suoi capitoli centrali proprio all’impatto delle nuove tecnologie sulla professione legale.

Dalla fotografia scattata emerge una realtà in evoluzione, caratterizzata da un’adozione selettiva dell’IA, frenata da timori legati alla sicurezza dei dati, disparità generazionali e livelli diversi di alfabetizzazione digitale. Se già nel 2024 il 58,7% degli avvocati vedeva l’IA come un’opportunità e solo il 32% come una minaccia, il nuovo rapporto approfondisce due aspetti: le modalità d’uso quotidiane e gli impatti previsti nei prossimi cinque anni.

Oggi, solo il 27,5% degli avvocati dichiara di utilizzare strumenti di IA nel lavoro quotidiano. Di questi, il 19,9% lo fa per la ricerca giurisprudenziale e documentale, il 5% per la stesura o revisione di contratti, l’1% per l’automazione delle attività amministrative e l’1,2% per l’analisi predittiva e la strategia legale.

Ma anche tra chi non ne fa uso – il 72,3% – oltre il 31% sta valutando di iniziare a farlo, segnale di una propensione al cambiamento che cresce, soprattutto tra i più giovani: il 37,4% degli avvocati under 40 già integra strumenti di IA nel lavoro, contro il 24,6%–26,1% dei colleghi più anziani. Le aree professionali più tradizionali, invece, restano tendenzialmente più restie.

Il tema della sicurezza e riservatezza resta uno dei nodi più critici. I sistemi oggi più diffusi operano su server proprietari esterni, ai quali vengono inviati anche dati sensibili. A tal proposito, Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense, ha rassicurato la categoria: “Stiamo lavorando per dotare gli avvocati di una IA gratuita basata su server dell’avvocatura”. Intanto, Valter Militi, presidente di Cassa Forense, invita a utilizzare la piattaforma Pdua come soluzione intermedia.

Guardando al futuro, il 27,3% degli avvocati ritiene che l’IA servirà ad automatizzare le attività ripetitive, il 25,8% prevede che modificherà profondamente la professione, e il 23,7% la vede come un supporto complementare al lavoro umano. Solo il 9,8% ne prevede un impatto marginale, mentre il 9,6% ritiene che potrà ridurre il bisogno di avvocati in alcuni settori, aprendo però nuove opportunità in altri.

Lo studio mette anche in relazione l’adozione dell’IA con il peso del contenzioso nelle attività dello studio legale: tra chi la utilizza, il fatturato si distribuisce quasi equamente tra attività giudiziale (54,6%) e stragiudiziale (45,6%). Tra chi non la usa, invece, il giudiziale domina (60%).

Infine, gli avvocati esprimono le loro opinioni in sei ambiti chiave: qualità del lavoro, impatto sulla professione, rischi di diseguaglianza, utilità percepita, divario generazionale e atteggiamento critico. In molti temono che l’IA possa abbassare il livello della preparazione richiesta, favorendo chi ha meno competenze tecniche, mentre altri vedono nella tecnologia un alleato per modernizzare e rendere più efficiente il lavoro legale.

In sintesi, l’intelligenza artificiale non è più un’ipotesi lontana ma una realtà già presente, seppure ancora timida. La sfida per l’avvocatura sarà comprenderne le potenzialità senza sottovalutarne i rischi, garantendo etica, sicurezza e qualità nell’esercizio della professione.


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La Corte UE smonta il vincolo territoriale: praticantato forense valido anche all’estero

Il praticantato forense svolto all’estero non può essere automaticamente escluso dal percorso di accesso alla professione legale. È questo il principio cardine affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 3 aprile 2025 (causa C-807/23), che segna un importante passo in avanti sul fronte del riconoscimento dei percorsi professionali e della libera circolazione dei lavoratori.

I giudici di Lussemburgo hanno bocciato la normativa austriaca che imponeva ai futuri avvocati l’obbligo di svolgere almeno tre anni di praticantato presso un legale stabilito in Austria, dichiarandola contraria all’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Il caso: il no dell’Ordine di Vienna a una praticante “transfrontaliera”
La vicenda nasce dal rigetto, da parte dell’Ordine degli avvocati di Vienna, della domanda di iscrizione al registro dei praticanti presentata da una cittadina austriaca. La giovane aveva svolto parte della sua formazione presso uno studio legale con sede a Francoforte, sotto la supervisione di un avvocato iscritto all’Ordine austriaco, ma professionalmente stabilito in Germania. La norma nazionale, però, impone che il tirocinio si svolga in loco, rendendo irrilevante – ai fini del riconoscimento – il fatto che il supervisore fosse comunque iscritto all’albo austriaco.

La Corte UE: “Norma sproporzionata e lesiva della libertà di circolazione”
Chiamata a pronunciarsi dalla Corte suprema austriaca, la Corte di giustizia ha ritenuto la normativa in contrasto con il diritto europeo. Secondo i giudici, il requisito territoriale costituisce una restrizione ingiustificata alla libertà di circolazione dei lavoratori, che non può essere ammessa in assenza di una valutazione individuale dell’equivalenza formativa.

Pur riconoscendo la legittimità degli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale – come la tutela dei destinatari dei servizi legali e la garanzia di standard qualitativi nella formazione – la Corte ha ribadito che tali finalità devono essere perseguite nel rispetto del principio di proporzionalità.

I principi affermati: lavoratori sono anche i praticanti
Nel suo ragionamento, la Corte ha posto alcuni punti fermi destinati a incidere sul futuro della formazione legale in Europa:

  • Il praticantato forense, se retribuito e inquadrato in un rapporto di subordinazione, rientra a pieno titolo nell’ambito applicativo dell’articolo 45 TFUE.
  • Impedire in modo assoluto il riconoscimento del tirocinio svolto in un altro Stato membro, anche quando riguarda il diritto nazionale e sotto la guida di un avvocato iscritto in patria, rappresenta una limitazione sproporzionata alla libertà di circolazione.
  • Gli Stati membri, prima di rigettare l’esperienza formativa all’estero, devono valutare caso per caso l’equivalenza del percorso svolto, adottando eventualmente misure meno restrittive.

Alternative al vincolo territoriale
La Corte suggerisce infatti diverse opzioni per garantire standard formativi senza compromettere la mobilità: la richiesta di documentazione dettagliata sulla formazione svolta, l’audizione del praticante e del supervisore, o, in caso di false dichiarazioni, l’attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dall’ordinamento.

La conclusione: apertura alla mobilità nel mercato legale europeo
Nella parte conclusiva della sentenza, la Corte stabilisce che il diritto UE impedisce agli Stati membri di escludere automaticamente il tirocinio svolto all’estero, purché venga dimostrata la sua idoneità a garantire una formazione equivalente.

Una decisione destinata a incidere non solo sulla normativa austriaca, ma potenzialmente su tutti quei sistemi giuridici nazionali che ancora subordinano l’accesso alla professione forense a vincoli territoriali rigidi. La mobilità nel mercato legale europeo, oggi, ha un nuovo alleato.


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Giudici contabili contro la riforma: “Così si rischia illegalità diffusa e deresponsabilizzazione”

ROMA – I giudici contabili alzano la voce. Con una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l’Associazione Nazionale Magistrati della Corte dei Conti lancia un allarme senza precedenti: la riforma in arrivo rischia di smantellare il sistema dei controlli sulla spesa pubblica, riducendo drasticamente la responsabilità per danno erariale e aprendo la strada a “scenari di illegalità diffusa e di inefficienza”.

Il testo, che approderà in Aula entro Pasqua, prevede un vero e proprio “scudo erariale” per politici, amministratori e anche soggetti privati che gestiscono fondi pubblici. Il risarcimento del danno sarà infatti ridotto fino al 70%, con un tetto massimo fissato al 20% nei casi migliori. “Un regalo per tanti”, commentano i magistrati.

La norma, fortemente voluta dalla maggioranza, si presenta con l’intento dichiarato di “superare la paura della firma” che spesso blocca l’azione amministrativa. Ma per la magistratura contabile si tratta di un passo indietro pericoloso. “La ragionevole e indistinta limitazione della responsabilità svilisce la funzione giurisdizionale”, scrivono nella missiva.

Due le modifiche più contestate:

  1. Il maxi taglio del risarcimento per danno erariale, che disincentiverebbe l’etica pubblica e favorirebbe comportamenti negligenti;
  2. Il potenziamento retroattivo della “buona fede”, introdotto da un emendamento notturno firmato da Augusta Montaruli (FdI), che rende inefficaci le contestazioni nei confronti di amministratori e politici se si dimostra la “buona fede” nell’azione compiuta.

Per i magistrati, queste misure non solo indeboliscono i controlli ma mettono anche a rischio la compatibilità con i principi europei sulla gestione trasparente delle risorse pubbliche. “Si prefigurano possibili forme di cogestione che sono incompatibili con l’indipendenza dei giudici”, si legge nella lettera.

Appello al dialogo
La lettera si conclude con un appello diretto al presidente Meloni: “Ci rivolgiamo a Lei con la convinzione che sia nostro dovere fare ogni tentativo per evitare che scelte poco meditate possano danneggiare le istituzioni. Chiediamo con urgenza un incontro chiarificatore. Nel superiore interesse del Paese”.

Una riforma che, secondo l’Associazione dei magistrati contabili, rischia non solo di cancellare il giudice del danno erariale ma anche di compromettere “gli standard di buona amministrazione”. E mentre l’opposizione annuncia battaglia in Parlamento, il silenzio dell’esecutivo preoccupa. “Finora nessuna risposta – concludono i giudici – ma restiamo fiduciosi nella possibilità di un dialogo aperto”.


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Post, selfie e “stories” che costano il posto: quando i social mettono a rischio il lavoro

La reputazione è un capitale intangibile, ma sempre più concreto, sia per le aziende pubbliche che per quelle private. E oggi i tribunali lo riconoscono apertamente, soprattutto quando a minacciarla sono comportamenti “virali” sui social network. Scatti pubblicati durante la pausa pranzo, stories ironiche, video goliardici e persino like su commenti offensivi possono costare caro: il licenziamento è spesso ritenuto legittimo.

A Roma, una commessa è stata licenziata per aver pubblicato su TikTok un video in cui si lamentava – con tanto di emoji buffa – del fatto che fosse solo mercoledì. Era in pausa, ma per il Tribunale (sentenza n. 6854/2023) il tono usato danneggiava l’immagine dell’azienda. A Messina, invece, un lavoratore ha perso il posto per aver pubblicato su Facebook un video in cui accusava il datore di lavoro di soprusi, apprezzando pubblicamente commenti denigratori altrui (sentenza n. 2275/2024).

I giudici ricordano che i social network, per quanto personali, sono da considerare “luoghi aperti al pubblico”, anche se l’account ha pochi contatti. La dimensione pubblica dei contenuti condivisi è determinante: il tono ironico o scherzoso non giustifica il danno alla reputazione del datore di lavoro. Per contro, le conversazioni su chat private restano tutelate dal diritto alla riservatezza. La Cassazione (sentenza n. 5334/2025) ha stabilito che non si può licenziare un dipendente solo perché ha condiviso su WhatsApp commenti critici, a meno che non li abbia resi pubblici.

Ma non si tratta solo di parole. Anche i contenuti visivi possono diventare un boomerang. A Napoli, una lavoratrice è stata licenziata per aver fotografato – e condiviso – un’auto industriale ancora non in commercio, immortalata durante l’orario di lavoro. La Corte d’Appello (sentenza n. 3470/2024) ha annullato il licenziamento solo per carenza di prova del danno e per la mancata comunicazione del divieto di uso del cellulare.

Ancora più gravi sono gli episodi legati a offese razziste, comportamenti contrari all’etica o immagini inappropriate. A Sassari, un infermiere ha perso il lavoro per essersi travestito da personaggio horror durante l’orario di servizio, scattandosi foto con le colleghe e postandole online (sentenza n. 387/2021). Il Tribunale ha sottolineato il messaggio diseducativo e l’incompatibilità con il ruolo ricoperto.

Nemmeno la vita privata è al riparo: il dipendente che pratica sport contrari alle prescrizioni mediche aziendali e pubblica i video sui social viola il dovere di diligenza e può essere licenziato. È il caso esaminato dalla Corte d’Appello di Roma (sentenza n. 4047/2025), in cui un lavoratore inidoneo a sollevare pesi è stato immortalato in intensi allenamenti in palestra.

Le investigazioni aziendali, sempre più frequenti, fanno leva sulle pubblicazioni online per dimostrare l’infedeltà del dipendente. A Benevento (sentenza n. 1053/2024), il giudice ha confermato che i video pubblici – anche se condivisi per vanità o leggerezza – possono legittimare sanzioni, specie se rivelano comportamenti contrari alle indicazioni mediche.

La giurisprudenza chiarisce anche i confini del diritto di critica: è garantito dalla Costituzione, ma deve rimanere nei limiti della “continenza espressiva”. Commenti e post offensivi, anche se fondati, non possono ledere la dignità e l’immagine dell’azienda. Un lavoratore che pubblica stories su Instagram insultando colleghi o superiori può dunque essere licenziato per giusta causa. E ciò vale anche per i dipendenti pubblici: offese rivolte all’ente di appartenenza, anche se mascherate da “sfoghi” personali, ledono il rapporto fiduciario e giustificano l’allontanamento.

Infine, attenzione anche ai permessi e alle malattie. Il dipendente che posta foto di vacanze o concerti mentre usufruisce di congedi o permessi studio rischia il licenziamento per violazione del vincolo fiduciario. È il caso deciso a Napoli (sentenza n. 658/2025), dove un lavoratore ha provato – invano – a giustificare con fotografie “datate” la propria presenza in Thailandia.

In un mondo sempre più interconnesso, i social sono diventati lo specchio non solo della vita privata, ma anche dell’affidabilità professionale. E la leggerezza, sui social, può costare molto più di un like.


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