Atti processo civile: guida ai nuovi criteri di redazione

L’obiettivo principale della Riforma della Giustizia Cartabia è la velocizzazione e la digitalizzazione della giustizia. Per questo, il nuovo codice di procedura ha introdotto dei principi generali per la redazione degli atti processuali, ovvero il principio di chiarezza e quello di sinteticità.

In particolare:

Art. 121 c.p.c.

Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.

Art. 46 disp. att. c.p.c.

I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile […] Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell’intestazione e delle altre indicazioni formali dell’atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell’atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale. Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Tutti i nuovi criteri per la scrittura di un atto giudiziario nel processo civile si applicano ai procedimenti che vengono instaurati dopo il 1° settembre 2023. Non è necessario rispettare i limiti di battute, visto che nel decreto viene detto esplicitamente che non sono causa di inammissibilità e invalidità.

Rispetto all’art. 125 c.p.c. e all’art. 342 c.p.c. non ci sono particolari novità, se non l’introduzione di una stringa di 20 parole chiave: è consigliato l’utilizzo delle voci del C.E.D. della cassazione o l’utilizzo dei template del dipartimento.

Se la causa è molto complessa e l’importo è elevato si può superare il limite di battute. Infatti, i limiti dimensionali non si devono applicare a cause di valore superiore a 500.000,00 euro.

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Si possono utilizzare schemi e immagini nel corpo dell’atto, visto che il decreto non li vieta. Nel conteggio delle battute non sarà obbligatorio l’inserimento di contenuti obbligatori per legge, ex art. 125 e 164 c.p.c. Quando si conteggiano le battute, infatti, queste parti restano escluse. La funzione per il conteggio delle battute deve essere utilizzata escludendo queste componenti dell’atto.

Nelle chiamate di terzo e negli atti in cui è necessario riportare anche gli atti di altre parti o provvedimenti del giudice non viene applicato il limite delle battute. Il limite delle battute si applica agli atti giudiziari ma anche per le note scritte sostitutive dell’udienza.

I criteri redazionali non valgono solamente per gli avvocati ma anche per i Giudici che dovranno redigere provvedimenti soggetti ad impugnazione per punti, al fine di facilitare l’individuazione del capo di cui chiede la riforma.

Cause con valore inferiore a 500.000,00 euro

Secondo l’art. 3 del Regolamento, vengono esclusi dal conteggio:

  • l‘intestazione dell’Atto;
  • l’indicazione delle Parti;
  • le parole chiave;
  • l’indice e la sintesi dell’atto;
  • gli estremi del provvedimento impugnato;
  • le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge;
  • le conclusioni;
  • la data e il luogo;
  • le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
  • le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni;
  • i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.

Tali limiti potranno poi esser disapplicati nei casi in cui ci sia:

  • particolare complessità della controversia per: tipologia, valore, numero delle parti, interessi coinvolti;
  • domanda riconvenzionale;
  • chiamata del terzo;
  • integrazione del contraddittorio;
  • atto di riassunzione;
  • impugnazione incidentale.

In breve, l’atto dovrà essere predisposto con un font di tipo corrente (Word, Open Office) di dimensioni di 12 punti, con interlinea di 1,5 e con margini di 2,5 centimetri. Non sono consentite le note, tranne per l’indicazione dei precedenti giurisprudenziali e dei riferimenti dottrinari

Per consultare le Linee Guida per la Redazione degli Atti del Processo Civile

cliccare sopra questo link.


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referendum con spid

Referendum 2024: si firma online esclusivamente con SPID

Ci sono dei nuovi referendum ai quali si può sottoscrivere sino al 30 settembre 2023. E per la prima volta in Italia si firma esclusivamente online, attraverso SPID. Per poter sottoscrivere ai 14 quesiti basterà accedere con SPID online sul sito del comitato promotore.

Per poter firmare basterà pagare 1,65 euro, a prescindere dal numero di quesiti sottoscritti. Il contributo viene richiesto dal comitato promotore per sostenere la comodità di una firma in pochi clic, dove e quando si desidera, senza doversi necessariamente spostare fisicamente.

Riferisce il Comitato Promotore: «Le firme saranno solo online perché la pratica è molto più semplice con questa modalità, altrimenti bisogna arrivare a Roma con furgoni di carta. Però se qualcuno volesse si potrebbero fare banchetti esplicativi. Dipende se si crea un movimento di volontari, che auspichiamo. Ma si tratterebbe in ogni caso di banchetti solo esplicativi, per aiutare in loco i cittadini a firmare online, spiegando come adoperarsi con lo SPID e il pagamento del contributo».

Il contributo di 1,65 euro per poter sottoscrivere online con SPID i referendum è necessario per la copertura dei costi della gestione tecnica del processo referendario. Si tratta di costi che rappresentano anche l’autenticazione per l’apposizione delle feq e per apporre le necessarie marche temporali per la validità legale.

L’esigenza della copertura di tali costi esiste a causa della mancanza di una piattaforma tecnologica pubblica, che possa utilizzare la raccolta digitale delle firme. Una piattaforma online statale è prevista anche dalla Legge di Bilancio 2021, anche se ancora non è stata realizzata.

Dunque, per riuscire ad assicurare ai cittadini la possibilità della sottoscrizione online dei referendum, il comitato promotore ha dovuto rivolgersi ad un operatore privato accreditato presso AgID, mettendo a disposizione una piattaforma privata.

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Per sottoscrivere i referendum bisogna, prima di tutto, registrarsi alla piattaforma, inserendo la propria mail, il Comune di Residenza e accettare l’informativa privacy. Dopo aver cliccato sul tasto “Invia”, ci arriverà una mail che ci permetterà di sottoscrivere i referendum.

Nello specifico, i referendum saranno i seguenti:

Referendum sulla cannabis, per:

  • alzare al 6% i limiti di THC nelle piante di canapa;
  • allargare la deroga alla coltivazione della canapa per usi consentiti dalle norme UE;
  • eliminare il divieto di coltivare la cannabis;
  • depenalizzare le coltivazioni non autorizzate.

Referendum sull’immigrazione, per:

  • introdurre lo Ius Soli per i figli di cittadini stranieri nati in Italia;
  • facilitare l’assunzione di cittadini stranieri in Italia, semplificando l’iter dei contratti di lavoro;
  • dare piena autonomia al Presidente della Repubblica nel concedere la cittadinanza italiana a cittadini stranieri.

Referendum sulla politica, per:

  • prevedere anche per i partiti già in Parlamento l’obbligo di raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni successive;
  • prevedere più tempo per la raccolta delle firme per i referendum (attualmente 3 mesi) e consentire la richiesta di referendum anche nell’anno che precede l’elezione di Camera o Senato;
  • abbassare all’1% la soglia di sbarramento alla Camera, attualmente al 3%.

Gli ultimi referendum riguardano:

  • legalizzazione della maternità surrogata
  • abolizione del decreto rave
  • riapertura delle case di piacere
  • abrogazione dell’obbligo di rimessa per il trasporto privato NCC (noleggio con conducente).

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Vieni nei nostri uffici: ci trovi in Via Trieste 158/C, oppure chiamaci allo 041 309 4509 🙂

I nuovi referendum molto probabilmente si terranno nel giugno 2024, ovvero nei giorni delle elezioni europee. Per arrivare alla fase del voto, tutti i quesiti dovranno raggiungere le 500mila firme richieste per legge. Probabilmente, come già avvenuto nel 2021, la possibilità di firma con SPID permetterà ad ogni quesito di superare il quorum.

Dopo il raggiungimento delle 500mila firme, tutti i quesiti dovranno superare il vaglio della Corte Costituzionale.


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Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia al Senato dichiara in un’intervista a Libero: «La Lega sta lavorando a una serie di proposte sulla violenza dei minori. Tra queste, voglio ricordare quella del Daspo per i minori di 14 anni. Oggi i ragazzi crescono molto in fretta e attraverso la rete e i social acquisiscono in giovanissima età nozioni che un tempo di acquisivano dopo. Il tema è complesso e dovremmo anche pensare alla possibilità di abbassare la soglia di imputabilità, che oggi è fissata a 14 anni».

Prosegue la senatrice: «I casi di violenza sulle donne che in questi giorni riempiono le cronache rappresentano la punta di un iceberg: in tantissime, per i motivi più diversi, scelgono di non denunciare. Non si deve pensare che il fenomeno riguardi solo i casi seguiti dai media, il problema è drammaticamente più ampio».

«La violenza sulle donne, comunque, c’è sempre stata ed è trasversale; investe tutte le classi sociali e tutte le fasce d’età. Per combatterla bisogna comprenderla, e innanzitutto distinguerla dalla violenza comune individuandone la specificità: affonda le radici nella discriminazione, in una concezione della donna come essere inferiore, oggetto, preda; ci sono uomini per i quali il consenso della donna è una questione del tutto irrilevante, anzi inesistente. La violenza sulle donne riguarda anche i più giovani, che a volte sembrano presumere una specie di “diritto all’amplesso”. Credo che in questo siano influenzati dall’uso di internet e dei social network».

Bongiorno, comunque, dice di essere favorevole sia all’educazione sessuale che all’educazione alla prevenzione. «E sono favorevole anche a quello che io chiamo “diritto penale preventivo”: parlare in modo chiaro ai ragazzi delle conseguenze delle loro condotte. Naturalmente, bisogna educarli al rispetto e all’idea che uomini e donne sono diversi ma uguali quando si parla di capacità, diritti e doveri».

La Lega, dopo i recenti fatti di Caivano e Palermo, ha lanciato alcune proposte finalizzate al contrasto della violenza giovanile, come la legge sulla castrazione chimica per coloro che commettono violenze sessuali. Il testo, firmato da Mara Bizzotto, è già stato depositato in Senato, e prevede due ipotesi, ovvero un trattamento obbligatorio e uno volontario.

Precisa la Lega: «I tempi sono maturi per passare dalle parole ai fatti. Sia chiaro: non è prevista alcuna violazione dei diritti delle persone». Ma non sono d’accordo né le opposizioni né Forza Italia. Infatti, il leader di Fi Antonio Tajani spiega come la castrazione chimica non sia affatto nel programma del governo: «Agire sul corpo di una persona non è la soluzione giusta, io sono contrario anche alla pena di morte».

Il disegno di legge prevede inoltre «daspo per i minori di 14 anni e sanzioni per i genitori, multe salate per chi non manda i figli a scuola, inasprimento delle pene, lavori socialmente utili subito o processo senza sconti per chi commette reati».


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Baidu, il principale motore di ricerca cinese, paragonabile a Google, ha lanciato Ernie Bot, ovvero la risposta cinese a ChatGpt. Tutto questo rappresenta un gran passo in avanti per il settore tecnologico cinese.

Ernie Bot è la primissima app di Intelligenza Artificiale domestica disponibile in Cina e non all’estero. Afferma Baidu in una nota: «Siamo entusiasti di poter condividere che Ernie Bot è ora completamente pronta per il pubblico a partire dal 31 agosto».

Pechino, ad agosto, ha deciso di introdurre delle nuove norme per gli sviluppatori di IA, con lo scopo di aiutarli a tenere il passo con rivali quali OpenAi e Microsoft, pur mantenendo una stretta sulle informazioni online.

Leggiamo ancora nella nota: «Oltre a Ernie Bot, Baidu lancerà una suite di nuove app native per l’intelligenza artificiale che consentiranno agli utenti di sperimentare appieno le quattro capacità principali dell’intelligenza artificiale generativa: comprensione, generazione, ragionamento e memoria».

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Baidu, rendendo Ernie Bot disponibile, consentirà di ottenere un gran ritorno di pareri, per riuscire a migliorare l’app velocemente.

Le app che si basano sull’intelligenza artificiale generativa si basano su grandi quantità di dati, e sulle varie interazioni con gli utenti, affinché questi possano rispondere a qualsiasi tipo di domanda con un linguaggio simile a quello umano.

Il successo che ha avuto ChatGpt, vietato in Cina, ha comportato una vera e propria corsa allo sviluppo di app rivali, così come un allarme diffuso su potenziali abusi e disinformazioni.

Secondo le linee guida recenti, tutte le app cinesi di intelligenza artificiale generativa dovranno «aderire ai valori fondamentali del socialismo», evitando di minacciare la sicurezza nazionale e soprattutto evitando di promuovere terrorismo, odio etnico e violenza.


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Sanzione per l’avvocato-mediatore se non separa la sede dell’organismo dallo studio

Sospensione per l’avvocato mediatore che ha sede dell’organismo di mediazione presso il proprio Studio. Basta l’ingresso comune, infatti, a creare una sovrapposizione di ruoli che il codice deontologico cerca proprio di evitare.

Questo è quanto chiarito dalla Cassazione, Sezioni unite, con la sentenza 25440/2023, che conferma la decisione presa dal Cnf.

Il Consiglio di disciplina di Messina aveva sottolineato come il «disvalore scritto alla coincidenza ovvero contiguità tra sede dell’organismo di mediazione e sede dello studio legale derivava dalla necessità di evitare anche la mera apparenza di una commistione di interessi, di per sé sufficiente a far dubitare dell’imparzialità dell’avvocato mediatore».

Secondo la Suprema corte, la decisione del Cnf ha rilevato anche che «la mera contiguità spaziale possa costituire un fattore sufficiente a far dubitare i terzi dell’imparzialità e dell’indipendenza dell’avvocato-mediatore. L’apparente commistione di interessi è idonea a ledere l’immagine della professione e dell’istituto della mediazione».

Si era espressa in questi termini anche la circolare illustrativa 24/2011 del Cnf, oltre al Ministero della Giustizia, con circolare del 27 novembre 2013: «La contemporanea qualifica di mediatore e di avvocato, l’obbligatorietà dell’assistenza legale nella c.d. mediazione obbligatoria, la necessità comunque dell’assistenza legale nella mediazione facoltativa per addivenire alla formazione immediata del titolo esecutivo (art.12), il regime di autonomia in materia di formazione e aggiornamento riconosciuto agli avvocati, costituiscono indici normativi che – nel delineare un regime speciale riservato dal legislatore all’avvocato-mediatore – pongono l’esigenza di alcune indicazioni, funzionali ad evitare profili di sovrapposizione tra l’esercizio della professione forense e lo svolgimento dell’attività di mediatore».

L’articolo 55 comma 4 del codice deontologico forense vieta all’avvocato di far coincidere l’organismo di mediazione presso il suo studio o viceversa; ciò al fine di escludere che vengano sovrapposti i ruoli, tutelando l’immagine imparziale del mediatore-avvocato.

Lo svolgimento imparziale dell’attività di mediazione, conclude la Cassazione, è un dovere del mediatore, rispetto alle parti del procedimento di mediazione, come stabilito dall’art. 4 del regolamento di cui al dm 180/2010, che stabilisce i criteri necessari per l’iscrizione al registro degli organismi, stabilendo anche come l’autorità vigilando debba verificare che ci siano le «le garanzie di indipendenza e imparzialità».


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Ocf mantiene la sua posizione critica nei confronti del quarto comma dell’art. 46 del Codice di procedura civile, che accoglie il recepimento integrale dei correttivi che sono stati proposti nel dm firmato da Carlo Nordio.

Inoltre, respinge i tentativi di addossare agli Avvocati una responsabilità nella lentezza dei processi, dovuta all’eccessiva lunghezza degli atti difensivi. Ocf crede invece che gli Avvocati si siano sempre adoperati per un funzionale e corretto svolgimento del processo, compensando anche le lacune causate da altri soggetti.

Dunque, nessun plauso per l’introduzione di una norma che codifichi le modalità per la redazione degli atti processuali, che sembra contribuire all’immagine di un’Avvocatura che va contro la speditezza del processo.

Tutto questo non va ad incidere sulla riduzione dei tempi dei giudizi civili, ma introduce dei limiti alla difesa, a discapito dei cittadini, istituendo dei profili inaccettabili di responsabilità professionale.

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Ocf dichiara che se addossiamo la causa della lentezza della giustizia civile italiana alla dimensione degli atti difensivi, significa ignorare lo stato reale di questa, di tutte le carenze organiche e strutturali, e in alcuni casi addirittura di sedi.

Dunque, Ocf fa appello al Ministro della Giustizia, al Presidente del Consiglio dei Ministri e a tutte le forze politiche, per rivedere la riforma del processo civile in collaborazione con tutta l’avvocatura, abrogando il quarto comma dell’art. 46 e provvedendo con molta tempestività alla revisione delle varie criticità contenute nel dm.


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È stato pubblicato il bando in G.U. per l’ammissione all’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. Sarà il primo esame a svolgersi secondo le nuove regole dettate dal decreto n.71 del 13 febbraio 2023, in vigore dallo scorso 1° luglio.

Tutte le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il 28 settembre, previo pagamento di 100 euro, corrispondente al contributo per le spese d’esame e 16 euro per il bollo sulle istanze trasmesse telematicamente attraverso il servizio @e.bollo.

La comunicazione della data, dell’ora e della sede in cui si svolgeranno le prove avverrà almeno 30 giorni prima della prima prova scritta.

La domanda potrà essere presentata soltanto online, attraverso il Portale della Revisione legale: la procedura deve essere completata entro il 28 settembre 2023. La data della presentazione online della domanda viene certificata dal sistema informatico.

Quest’ultimo rilascia, infatti, un numero identificativo, con la ricevuta di avvenuta iscrizione, che ogni candidato dovrà stampare e sottoscrivere con firma autografa, prima di consegnarlo durante l’identificazione nel giorno della prima prova scritta. Necessaria anche una copia di un documento d’identità valido.

Una commissione esaminatrice verificherà la regolarità delle domande: chi non verrà ammesso o non avrà diritto all’esonero parziale riceverà una comunicazione tramite Pec.

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Nell’esame sono previste tre prove scritte e una prova orale. La prima prova scritta comporta la risoluzione di 3 quesiti a risposta aperta, sulle seguenti materie:

  • contabilità generale;
  • contabilità analitica e di gestione;
  • disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
  • principi contabili nazionali e internazionali;
  • analisi finanziaria;
  • informatica e sistemi operativi;
  • economia politica, aziendale e finanziaria;
  • principi fondamentali di gestione finanziaria;
  • matematica e statistica.

Nella seconda prova scritta, invece, si dovranno risolvere tre quesiti a risposta aperta sulle seguenti materie:

  • diritto civile e commerciale;
  • diritto societario;
  • diritto fallimentare;
  • diritto tributario;
  • diritto del lavoro e della previdenza sociale.

Nella terza prova scritta si dovrà rispondere ad un quesito pratico inerente alle seguenti materie:

  • gestione del rischio e controllo interno;
  • principi di revisione nazionali e internazionali;
  • disciplina della revisione legale;
  • deontologia professionale e indipendenza;
  • tecnica professionale della revisione.

Alle prove orali saranno ammessi i candidati con punteggio pari o superiore a 18/30 in tutte le prove scritte.


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Una proposta di legge di FdI mira ad ampliare le situazioni in cui ai difensori degli imputati potrà essere concesso il legittimo impedimento, il diritto a rinviare l’udienza a causa di assoluta impossibilità a partecipare a questa.

L’istituto è diventato celebre grazie agli storici avvocati di Silvio Berlusconi; ora, i deputati Pietro Pittalis, Tommaso Calderone e Annalisa Patriarca ripropongono la legge, al fine di garantire «diritto alla fuga dal processo».

Basterà che il legale presenti un certificato medico di qualsiasi tipo oppure dimostri di avere impegni professionali contemporanei all’udienza. Secondo Giuseppe Santalucia, presidente Anm, una rivoluzione del genere avrebbe degli effetti «intollerabili sul sistema processuale».

Al fine di evitare abusi, la legge lascia molta discrezionalità al giudice. Secondo l’articolo 420-ter c.p.p. non si definisce che cosa sia «assoluta impossibilità di comparire», tranne in un comma che garantisce il rinvio delle udienze alle avvocate nei due mesi precedenti e nei tre mesi successivi al parto.

La Cassazione ha da sempre interpretato la norma in modo restrittivo: una malattia, infatti, «deve essere tale da incidere sulla capacità di intendere e volere, impedendogli per tutta la sua durata qualsiasi attività».

In sostanza, non basta farsi certificare un raffreddore da un medico amico, ma la proposta di FdI potrebbe cambiare tutto. Leggiamo: «Si ritiene legittimamente impedito a comparire il difensore che tempestivamente abbia comunicato una qualsiasi malattia o infortunio, attestati da certificati di medici di assistenza primaria o di medicina generale».

A prescindere dal caso, costituiranno sempre legittimo impedimento «la malattia o l’infortunio della prole di età inferiore ai tre anni, attestati da struttura pubblica o accreditata, o la necessità di prestare assistenza a familiari di condizione di handicap grave».

L’impedimento sarà garantito anche dalla «concomitanza con altri impegni professionali idoneamente documentata». La norma non specifica il tipo di impegni, dunque, sembrerebbe che tutti gli impegni siano validi.

Per la Cassazione, comunque, al fine di ottenere il rinvio l’avvocato dovrà indicare «specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo, rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato e l’impossibilità di avvalersi di un sostituto».

I deputati, nella relazione scrivono come le norme ipotizzate siano state «fortemente sollecitate dall’avvocatura», soprattutto dopo il negato rinvio dell’udienza di una penalista romana che aveva un day hospital del figlio.

Spiega Pittalis, il vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera: «A noi interessa creare un sistema di regole per consentire agli avvocati di usufruire delle stesse garanzie dei magistrati». La proposta, anticipa Pittalis, se non troverà un’intesa sulla calendarizzazione, verrà trasformata in un emendamento al ddl giustizia penale presentato dal Guardasigilli Carlo Nordio.

La prospettiva, comunque, preoccupa molto la magistratura: «Nei termini in cui è presentata, la proposta è di una tale ampiezza e genericità da rischiare di causare situazioni sistematicamente intollerabili».


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Dal prossimo 1° settembre 2023 verrà introdotta una nuova misura, ovvero il Supporto formazione e lavoro, che prevede la partecipazione a dei corsi di formazione e/o riqualificazione professionale, oltre all’erogazione di 350 euro al mese per 12 mesi.

La misura, come riporta l’Inps, non è compatibile con la pensione e il reddito di cittadinanza. L’attuale governo Meloni, infatti, con la Legge di Bilancio 2023, aveva cambiato tutti i requisiti e le modalità d’accesso al sostegno, introducendo ulteriori misure, come, per esempio, il Supporto formazione e lavoro.

Per richiedere il Supporto bisogna avere tra i 18 e i 59 anni e avere un Isee familiare pari o inferiore a 6.000 euro.

Secondo il vademecum Inps, anche i singoli membri dei nuclei familiari possono accedere alla misura, soltanto se «percepiscono l’assegno di inclusione e non sono calcolati nella scala di equivalenza e che partecipano ai percorsi di formazione pur non essendo sottoposti agli obblighi correlati al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa».

Sul valore patrimoniale immobiliare valgono gli stessi identici requisiti dell’Assegno di inclusione: l’Isee non deve superare i 30mila euro, escludendo l’abitazione entro un determinato valore a fini Imu di 150mila euro.

Il patrimonio mobiliare non dovrà superare i 6.000 euro, valore al quale dobbiamo aggiungerne ulteriori 2.000 per ogni componente del nucleo familiare, 5.000 euro per ogni componente con disabilità e 7.500 euro in caso di disabilità grave o persona non autosufficiente.

Il richiedente non dovrà essere destinatario di condanne o misure cautelari nei 10 anni precedenti alla richiesta. Non deve, inoltre, essere disoccupato a causa di dimissioni volontarie, «fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 604/1966».

I richiedenti, inoltre, non dovranno risiedere in strutture a carico pubblico, essere intestatari o disporre di aeromobili, imbarcazioni, navi e auto con cilindrata superiore a 1.600 cc immatricolati nei 36 mesi precedenti alla richiesta.

Tutti i beni e i redditi patrimoniali che non compaiono nell’Isee dovranno necessariamente essere dichiarati nella domanda.

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La domanda deve essere presentata telematicamente, attraverso la piattaforma digitale del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl). La richiesta dovrà comprender la Did, ovvero la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e l’autorizzazione per la trasmissione dei dati.

Tutti i richiedenti che non hanno portato a termine la scuola dell’obbligo, con età compresa tra 18 e 29 anni, dovranno presentare anche l’iscrizione a percorsi di istruzione.


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Secondo AIGA, è «necessario un intervento urgente nell’interesse dei giovani praticanti».

L’Associazione mostra particolare interesse per il punteggio minimo necessario per l’accesso alla seconda prova orale dell’esame per l’abilitazione alla professione e al rilascio del certificato della pratica.

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati ha interrogato il Ministero della Giustizia riguardo «possibili criticità relative alla prossima sessione d’esame», sottolineando l’urgenza di chiarimenti in particolar modo sul certificato di compiuta pratica.

Secondo Francesco Paolo Perchinunno, Presidente di AIGA, si è vista la rappresentazione del «possibile errore materiale contenuto nelle nuove disposizioni che regolano l’esame d’abilitazione per l’anno 2023/2024 e nel bando d’esame pubblicato il 04.08.2023 in GU», che disciplina le varie modalità in cui devono svolgersi le prove.

«Dall’analisi del testo della Legge 87/2023», prosegue Perchinunno, «che ha convertito l’articolo 4 quater Decreto-legge 10 maggio 2023, 51 e dal bando è emerso infatti che il punteggio minimo richiesto per il superamento della seconda prova orale è pari a 105, per le cinque materie da affrontare nel secondo orale trifasico».

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Per Roberto Scotti, Coordinatore del Dipartimento AIGA di Accesso alla Professione e M.U.R., «è evidente un errore, in quanto dovrebbe indicarsi quale punteggio minimo complessivo quello di 90, che corrisponderebbe a 18 per materia/prova e, conseguentemente, la sufficienza in ogni singola fase dell’orale».

Per Giulia Pesce, Coordinatrice della Consulta dei Praticanti AIGA, è «necessario, ed ancora più urgente, un chiarimento sul rilascio del certificato di compiuta pratica, ad oggi subordinato al superamento di una prova valutativa del percorso di scuola forense, ed ostativa all’ammissione all’esame».

«Anche al fine di agevolare Ordini territoriali e Scuole Forensi e per garantire la necessaria uniformità territoriale nella valutazione dei candidati, l’AIGA ritiene più opportuno che la prova valutativa indicata dal Legislatore, pur obbligatoria, non sia ostativa al rilascio del certificato di compiuta pratica, quanto meno per la sessione di quest’anno», conclude.


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Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Agid
RDP DPO
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