Atti processo civile: guida ai nuovi criteri di redazione

L’obiettivo principale della Riforma della Giustizia Cartabia è la velocizzazione e la digitalizzazione della giustizia. Per questo, il nuovo codice di procedura ha introdotto dei principi generali per la redazione degli atti processuali, ovvero il principio di chiarezza e quello di sinteticità.

In particolare:

Art. 121 c.p.c.

Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.

Art. 46 disp. att. c.p.c.

I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile […] Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell’intestazione e delle altre indicazioni formali dell’atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell’atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale. Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Tutti i nuovi criteri per la scrittura di un atto giudiziario nel processo civile si applicano ai procedimenti che vengono instaurati dopo il 1° settembre 2023. Non è necessario rispettare i limiti di battute, visto che nel decreto viene detto esplicitamente che non sono causa di inammissibilità e invalidità.

Rispetto all’art. 125 c.p.c. e all’art. 342 c.p.c. non ci sono particolari novità, se non l’introduzione di una stringa di 20 parole chiave: è consigliato l’utilizzo delle voci del C.E.D. della cassazione o l’utilizzo dei template del dipartimento.

Se la causa è molto complessa e l’importo è elevato si può superare il limite di battute. Infatti, i limiti dimensionali non si devono applicare a cause di valore superiore a 500.000,00 euro.

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Si possono utilizzare schemi e immagini nel corpo dell’atto, visto che il decreto non li vieta. Nel conteggio delle battute non sarà obbligatorio l’inserimento di contenuti obbligatori per legge, ex art. 125 e 164 c.p.c. Quando si conteggiano le battute, infatti, queste parti restano escluse. La funzione per il conteggio delle battute deve essere utilizzata escludendo queste componenti dell’atto.

Nelle chiamate di terzo e negli atti in cui è necessario riportare anche gli atti di altre parti o provvedimenti del giudice non viene applicato il limite delle battute. Il limite delle battute si applica agli atti giudiziari ma anche per le note scritte sostitutive dell’udienza.

I criteri redazionali non valgono solamente per gli avvocati ma anche per i Giudici che dovranno redigere provvedimenti soggetti ad impugnazione per punti, al fine di facilitare l’individuazione del capo di cui chiede la riforma.

Cause con valore inferiore a 500.000,00 euro

Secondo l’art. 3 del Regolamento, vengono esclusi dal conteggio:

  • l‘intestazione dell’Atto;
  • l’indicazione delle Parti;
  • le parole chiave;
  • l’indice e la sintesi dell’atto;
  • gli estremi del provvedimento impugnato;
  • le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge;
  • le conclusioni;
  • la data e il luogo;
  • le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
  • le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni;
  • i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.

Tali limiti potranno poi esser disapplicati nei casi in cui ci sia:

  • particolare complessità della controversia per: tipologia, valore, numero delle parti, interessi coinvolti;
  • domanda riconvenzionale;
  • chiamata del terzo;
  • integrazione del contraddittorio;
  • atto di riassunzione;
  • impugnazione incidentale.

In breve, l’atto dovrà essere predisposto con un font di tipo corrente (Word, Open Office) di dimensioni di 12 punti, con interlinea di 1,5 e con margini di 2,5 centimetri. Non sono consentite le note, tranne per l’indicazione dei precedenti giurisprudenziali e dei riferimenti dottrinari

Per consultare le Linee Guida per la Redazione degli Atti del Processo Civile

cliccare sopra questo link.


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