Fattura elettronica, codici errore relativi all'unicità della fattura (00404, 00409)

Fattura elettronica, codici errore relativi all’unicità della fattura (00404, 00409)

Riportiamo i codici errore relativi all’unicità della fattura.

La verifica individua e impedisce l’inoltro di una fattura già trasmessa e elaborata.

Codice: 00404

Fattura duplicata

Codice: 00409

Fattura duplicata nel lotto

Cliccando sul nome della tipologia potete scoprire il significato dei codici errore per le fatture ordinarie e semplificate, divisi per tipologia:

errori nomenclatura ed unicità del file trasmesso (00001, 00002);

errori dimensioni del file (00003);

errori verifica di integrità del documento (00102);

errori verifica di autenticità del certificato di firma (00100, 00101, 00104, 00107);

errori verifica di conformità del formato fattura (00103, 00105, 00106, 00200, 00201);

errori verifica di coerenza sul contenuto (00400, 00401, 00403, 00411, 00413, 00414, 00415, 00417, 00418, 00419, 00420, 00421, 00422, 00423, 00424, 00425, 00427, 00428, 00429, 00430, 00437, 00438, 00443, 00444, 00445, 00460, 00471, 00472, 00473, 00474);

errori verifica di validità del contenuto della fattura (00300, 00301, 00303, 00305, 00306, 00311, 00312, 00313, 00320, 00321, 00322, 00323, 00324, 00325, 00326, 00330);

Service1 permette la creazione, l’invio e la conservazione delle fatture elettroniche con un’ interfaccia più semplice e una modalità più veloce rispetto a software simili. Scopri di più.

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Endpoint: cosa sono e perché sono fondamentali per la sicurezza informatica

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Con il termine endpoint si intende qualsiasi dispositivo che possa connettersi a Internet, sia fisicamente che in cloud. Proprio questo rende gli endpoint uno dei canali preferiti per gli attacchi alla sicurezza informatica di un’azienda o di uno studio.

La loro vulnerabilità “naturale” viene ora esasperata dalla diffusione dello smart working dovuta all’emergenza covid e all’uso di dispositivi privati, generalmente meno protetti, per lavorare.

A illustrare bene quali siano i pericoli ci pensa Gerardo Costabile, CEO di DeepCyber, che, in un articolo pubblicato su Agenda Digitale, spiega: «gli endpoint, tra cui tablet, notebook, cellulari, si connettono a cloud aziendali e non sempre hanno le dovute protezioni, specialmente quando ci si connette a wi-fi di aeroporti e luoghi pubblici. Analogamente, ancora pochi sono i sistemi con cifratura dei dati e questo, in caso di perdita o furto dei devices comporta spesso l’obbligo di notifica al garante privacy ai sensi del Gdpr entro le fatidiche settantadue ore».

Se la perdita o il furto di un dispositivo vi sembrano ipotesi remote, pensate che ogni anno nel mondo vengono smarriti circa 70 mila portatili.

Gli endpoint devono dunque essere al centro dell’attenzione di ogni azienda interessata a garantire la propria sicurezza informatica.

Oltre a fare in modo di evitare furti o smarrimenti, le aziende dovrebbero prendere consapevolezza di quali siano le proprie vulnerabilità in relazione agli endpoint, le possibili minacce esterne, legate a possibili attacchi informatici, e quelle interne, dovute a condotte errate da parte dei dipendenti.

ALCUNI DATI SULLA SICUREZZA DEGLI ENDPOINT

Il Rapporto sulle tendenze di sicurezza degli endpoint 2019 segnalava che: 

– il 100% degli strumenti di sicurezza degli endpoint alla fine fallisce,

– il 70% delle violazioni comincia da un endpoint,

– il 35% delle violazioni è conseguenza di vulnerabilità già esistenti,

– il 28% degli endpoint può diventare non protetto in qualsiasi momento dell’anno,

– il 28% degli endpoint si basa ancora su software di protezione obsoleti.

Parallelamente, il Rapporto sui rischi per la sicurezza dello stato degli endpoint 2018, mostrava questo scenario:

– il 63% dei professionisti della sicurezza IT segnala un aumento della frequenza degli attacchi,

– il 52% degli intervistati non crede sia possibile prevenire tutti gli attacchi,

– gli antivirus bloccano solo il 43% dei tentativi di attacco.

SICUREZZA DEGLI ENDPOINT, COSA FARE

Alcuni dettagli ai quali le aziende potrebbero prestare maggiore attenzione per migliorare la sicurezza degli endpoint sono:

avere procedure da seguire per evitare violazioni e, nel caso accadessero, affrontarle velocemente per ridurre i danni: dall’uso di buone password a sistemi di controllo più elaborati;

aggiornare software e hardware regolarmente, dotarsi di un buon antivirus. In caso di smart working, l’azienda dovrebbe far sì che i dipendenti scarichino un antivirus scelto a livello centrale prima di poter connettersi coi propri dispositivi o di poter accedere alle risorse aziendali, e che sia effettuato l’aggiornamento dei software;

aggiornarsi sul tema della sicurezza informatica;

avere piena consapevolezza di come siano gestiti i dati aziendali. Il Gdpr offre un quadro di riferimento su cosa fare e chiede di monitorare regolarmente la situazione;

educare i dipendenti. Le loro condotte possono infatti segnare il successo o il fallimento di qualsiasi politica di sicurezza informatica aziendale. È dunque fondamentale formarli sui comportamenti da adottare, in modo che imparino a gestire autonomamente e correttamente gli endpoint aziendali e personali.

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La Commissione Bilancio della Camera ha approvato l’emendamento che istituisce un fondo per coprire la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali nel 2021 per partite iva.

Garavaglia, primo firmatario della proposta, commenta così l’approvazione unanime:  “Grazie al nostro emendamento alla legge di Bilancio, ora approvato, le partite Iva non dovranno più versare i contributi fissi per tutto il 2021. Un anno bianco che salutiamo con grande soddisfazione. Assurdo obbligare i lavoratori autonomi, come artigiani, commercianti e professionisti, a pagare le tasse nonostante gli scarsi guadagni causati dall’emergenza Covid”.

CRITERI PER BENEFICIARE DELLA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

Più in dettaglio, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ricade su partite iva e professionisti:
– il cui reddito nel 2019 non abbia superato i 50.000 euro,
– che nel 2020 abbia subito un calo di fatturato o dei corrispettivi pari o superiore al 33%.

CARATTERISTICHE DEL FONDO

il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti ha una dotazione complessiva di 1 miliardo di euro.
Coprirà la sospensione parziale del pagamento dei contributi previdenziali (vengono esclusi i premi dovuti all’Inail):
– da parte di lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps,
– da parte dai professionisti iscritti a enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza (casse previdenziali private),
medici, infermieri e altri professionisti e operatori previsti dalla legge 3/2018 che sono stati assunti per affrontare l’emergenza Covid 19.

La dotazione è ricavata da una riduzione del Fondo istituito per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza COVID-19.

La quota del fondo destinata a coprire professionisti ordinisti, così come i criteri di attribuzione, saranno fissati da uno più decreti congiunti del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia.

Il rispetto dei limiti di spesa è compito degli enti previdenziali che, a seguito di monitoraggio, “ne comunicano i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori“.

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Cassa Forense comunica che dal 2021 anche gli avvocati potranno utilizzare i crediti nei confronti dell’erario per il pagamento dei contributi previdenziali. La procedura si presenta semplice e attuabile in modalità telematica.

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E COMPENSAZIONE DEI CREDITI

Già nel 2014 il Ministero aveva emanato un decreto attuativo dell’art. 28 del D.Lgs 241/1997, che disponeva che i versamenti unitari e la compensazione fossero applicati anche a tutte le Casse libero-professionali.

Finalmente, il 15 ottobre scorso è stata accettata la proposta di convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e Cassa Forense per permettere il pagamento dei contributi previdenziali con la possibilità di compensare direttamente i crediti nei confronti dell’Erario.

PROCEDURA DI PAGAMENTO TRAMITE F24

Il pagamento dei contributi previdenziali con compensazione dei crediti avviene tramite modello F24, che va ad aggiungersi ai metodi di pagamento già disponibili: bollettini M.Av, i bonifici e Forense Card.

Nel comunicato pubblicato sul sito di Cassa Forense si legge che «la procedura sarà messa a disposizione a partire dal 2021 e, nella prima fase, sarà applicabile per la riscossione dei contributi minimi alle scadenze ordinarie del 28/2, 30/4, 30/6 e 30/9/2021 e delle due rate in autoliquidazione del Modello 5/2021, con scadenze 31/7 e 31/12/2021».

Successivamente, la compensazione sarà estesa a ogni altro contributo dovuto all’Ente.

Dal punto di vista pratico, la procedura è semplice: basterà accedere all’area riservata del sito di Cassa Forense, scaricare il modello F24 precompilato e poi inviarlo tramite la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate.

A breve l’Agenzia delle Entrate diffonderà maggiori informazioni su questa nuova modalità di pagamento. Tra queste, anche un video che spiegherà passo per passo la procedura di stampa e di inoltro del modello F24.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere il comunicato ufficiale di Cassa Forense.

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Con l’ordinanza dal 15 settembre 2020 il Tribunale di Avellino ha preso un’interessante decisione in materia di pagamento dei compensi degli avvocati.

IL CASO

Un avvocato chiede a un Comune il pagamento dei compensi per aver svolto le seguenti attività :

1.ricorso in Cassazione avverso una sentenza Corte d’Appello Napoli;
2.opposizione a precetto dinanzi al Tribunale di Avellino;
3.costituzione in giudizio di ottemperanza innanzi al Tar Salerno e poi (a seguito di pronuncia di incompetenza) dinanzi al Tar Napoli.

A fronte del mancato pagamento l’avvocato procede, ma il Comune contesta sottolineando «l’incompetenza del giudice adito atteso che solo il giudizio di opposizione a precetto era stato incardinato dinanzi al Tribunale di Avellino».

L’avvocato ricorre.

COMPENSI DELL’AVVOCATO: UN UNICO RICORSO NON VA BENE

Nell’ordinanza, il Tribunale ricorda che la competenza del giudice è trattata nell’articolo 14 del decreto legislativo 150/2011 e che essa «configura un’ipotesi di competenza funzionale dell’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale è stata prestata l’attività professionale per i cui onorari si agisce in giudizio (ex multis Cass. SS.UU. n. 4485/2018).Tuttavia, esclusa la competenza funzionale del Collegio per i giudizi non incardinati presso il Tribunale di Avellino, alla stregua dei principi espressi dalla sentenza delle SS.UU. sopra richiamata che non interpreta la norma quale attributiva di una competenza esclusiva tale da escludere i fori alternativi, ma semplicemente attributiva di una competenza funzionale aggiuntiva, ne deriva che rispetto ai due ulteriori giudizi per i quali il ricorrente agisce sussiste la competenza del Tribunale adito, quale giudice monocratico».

La conseguenza è che un unico ricorso in composizione collegiale non è adeguato a esaudire la richiesta di pagamento dei compensi dell’avvocato, che deve dunque essere trattata separando i singoli giudizi e dinanzi al giudice adito in composizione monocratica.

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Fattura elettronica, codici errore relativi alla validità del contenuto della fattura


Fattura elettronica, codici errore relativi alla validità del contenuto della fattura

Riportiamo i codici errore relativi alla alla validità del contenuto della fattura.

La verifica accerta la presenza e la validità dei dati richiesti per il corretto inoltro del documento al destinatario e per prevenire situazioni di dati errati o non elaborabili.

Codice: 00300

1.1.1.2 <IdCodice> non valido

Codice: 00301

In caso di fatture ordinarie: 1.2.1.1.2 <IdCodice> non valido

In caso di fatture semplificate: 1.2.1.2 <IdCodice> non valido

Codice: 00303

In caso di fatture ordinarie: 1.3.1.1.2 <IdCodice> o 1.4.4.1.2 <IdCodice> non valido
In caso di fatture semplificate: 1.2.8.1.2 <IdCodice> o 1.3.2.6.1.2 <IdCodice> non valido

Codice: 00305

In caso di fatture ordinarie: 1.4.1.1.2 <IdCodice> non valido

In caso di fatture semplificate: 1.3.1.1.2 <IdCodice> non valido

Codice: 00306

In caso di fatture ordinarie: 1.4.1.2 <CodiceFiscale> non valido

In caso di fatture semplificate: 1.3.1.2 <CodiceFiscale> non valido
Vale solo se non è stato valorizzato l’elemento 1.4.1.1.2 <IdCodice> per le fatture ordinarie e 1.3.1.1.2 <IdCodice> per le fatture semplificate, vale a dire la partita IVA del cessionario/committente)

Codice: 00311

1.1.4 <CodiceDestinatario> non valido

Codice: 00312

1.1.4 <CodiceDestinatario> non attivo

Codice: 00313

In caso di fatture ordinarie: l’elemento 1.1.4 <CodiceDestinatario> può essere valorizzato con “XXXXXXX” per comunicare i dati di fatture emesse esclusivamente verso soggetti non residenti (1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> deve essere valorizzato e 1.4.1.1.1 <IdPaese> deve essere diverso da “IT”)
In caso di fatture semplificate: l’elemento 1.1.4 <CodiceDestinatario> può essere valorizzato con “XXXXXXX” per comunicare i dati di fatture emesse esclusivamente verso soggetti non residenti (1.3.1.1 <IdFiscaleIVA> deve essere valorizzato e 1.3.1.1.1 <IdPaese> deve essere diverso da “IT”)

Codice: 00320

In caso di fatture ordinarie: 1.2.1.1 <IdFiscaleIVA> e 1.2.1.2 <CodiceFiscale> non coerenti
In caso di fatture semplificate: 1.2.1 <IdFiscaleIVA> e 1.2.2 <CodiceFiscale> non coerenti

Codice: 00321

In caso di fatture ordinarie: 1.2.1.2 <CodiceFiscale> di soggetto non partecipante al gruppo IVA
In caso di fatture semplificate: 1.2.2 <CodiceFiscale> di soggetto non partecipante al gruppo IVA

Codice: 00322

In caso di fatture ordinarie: 1.2.1.2 <CodiceFiscale> non presente a fronte di 1.2.1.1 <IdFiscaleIVA> di gruppo IVA
In caso di fatture semplificate: 1.2.2 <CodiceFiscale> non presente a fronte di 1.2.1 <IdFiscaleIVA> di gruppo IVA

Codice: 00323

1.2.1.1.2 <IdCodice> corrispondente a una partita IVA cessata da oltre 5 anni. Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00324

In caso di fatture ordinarie: 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> e 1.4.1.2 <CodiceFiscale> non coerenti

In caso di fatture semplificate: 1.3.1.1 <IdFiscaleIVA> e 1.3.1.2 <CodiceFiscale> non coerenti

Codice: 00325

In caso di fatture ordinarie: 1.4.1.2 <CodiceFiscale> di soggetto non partecipante al gruppo IVA

In caso di fatture semplificate: 1.3.1.2 <CodiceFiscale>di soggetto non partecipante al gruppo IVA

Codice: 00326

In caso di fatture ordinarie: 1.4.1.2 <CodiceFiscale> non presente a fronte di 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> di gruppo IVA

In caso di fatture semplificate: 1.3.1.2 <CodiceFiscale> non presente a fronte di 1.3.1.1 <IdFiscaleIVA> di gruppo IVA

Codice: 00330

In caso di fatture ordinarie: 1.1.6 <PECDestinatario> contenente un valore non ammesso

In caso di fatture semplificate: 1.1.5 <PECDestinatario> contenente un valore non ammesso

Cliccando sulle voci della seguente lista potete scoprire il significato dei codici errore per le fatture ordinarie e semplificate, divisi per tipologia:

errori nomenclatura ed unicità del file trasmesso (00001, 00002);

errori dimensioni del file (00003);

errori verifica di integrità del documento (00102);

errori verifica di autenticità del certificato di firma (00100, 00101, 00104, 00107);

errori verifica di conformità del formato fattura (00103, 00105, 00106, 00200, 00201);

errori verifica di coerenza sul contenuto (00400, 00401, 00403, 00411, 00413, 00414, 00415, 00417, 00418, 00419, 00420, 00421, 00422, 00423, 00424, 00425, 00427, 00428, 00429, 00430, 00437, 00438, 00443, 00444, 00445, 00460, 00471, 00472, 00473, 00474);

errori verifiche di unicità della fattura (00404, 00409).

Service1 permette la creazione, l’invio e la conservazione delle fatture elettroniche con un’ interfaccia più semplice e una modalità più veloce rispetto a software simili. Scopri di più.

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Avvocato specialista: pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale 


Avvocato specialista: pubblicato il Decreto in Gazzetta Ufficiale

Il 12 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Giustizia n. 163, “Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247“.

Le misure entreranno in vigore a partire dal 27 dicembre 2020.

Ecco una panoramica del contenuto.

AVVOCATO SPECIALISTA, LE NOVITÀ

Settori di specializzazione

Gli avvocati possono specializzarsi in non più di 2 dei seguenti settori:

  1. diritto civile;
  2. diritto penale;
  3. diritto amministrativo;
  4. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
  5. diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale;
  6. diritto internazionale;
  7. diritto dell’Unione europea;
  8. diritto dei trasporti e della navigazione;
  9. diritto della concorrenza;
  10. diritto dell’informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali;
  11. diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni;
  12. tutela dei diritti umani e protezione internazionale;
  13. diritto dello sport.

Indirizzi di specializzazione – diritto civile

  1. diritto successorio;
  2. diritti reali, condominio e locazioni;
  3. diritto dei contratti;
  4. diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni;
  5. diritto agrario;
  6. diritto commerciale e societario;
  7. diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell’innovazione tecnologica;
  8. diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza;
  9. diritto dell’esecuzione forzata;
  10. diritto bancario e dei mercati finanziari;
  11. diritto dei consumatori.

Indirizzi di specializzazione – diritto penale

  1. diritto penale della persona;
  2. diritto penale della pubblica amministrazione;
  3. diritto penale dell’ambiente, dell’urbanistica e dell’edilizia;
  4. diritto penale dell’economia e dell’impresa;
  5. diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione;
  6. diritto dell’esecuzione penale;
  7. diritto penale dell’informazione, di internet e delle nuove tecnologie.

Indirizzi di specializzazione – diritto amministrativo

  1. diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa;
  2. diritto urbanistico, dell’edilizia e dei beni culturali;
  3. diritto dell’ambiente e dell’energia;
  4. diritto sanitario;
  5. diritto dell’istruzione;
  6. diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale;
  7. diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale;
  8. contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico.

Acquisizione del titolo di avvocato specialista

È possibile specializzarsi:
– seguendo percorsi formativi,
comprovando l’esperienza in almeno uno degli indirizzi di specializzazione.

Il colloquio

– Esposizione e discussione dei titoli presentati e della documentazione portata a dimostrazione della comprovata esperienza nei settori e indirizzi di specializzazione scelti.
– Avviene dinanzi a una commissione composta da 3 avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da 2 professori universitari di ruolo in materie giuridiche, che siano in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione proposta dall’avvocato.
– Un componente avvocato è scelto dal CNF, gli altri dal Ministro della Giustizia.

La comprovata esperienza

Permane l’obbligo di:
essere iscritti all’albo degli avvocati in modo ininterrotto e senza sospensioni per almeno 8 anni;
comprovare di aver esercitato negli ultimi 5 anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato nel settore di specializzazione, e di aver trattato almeno 10 (e non più di 15) incarichi professionali fiduciari, rilevanti per quantità e qualità, per anno.

Abrogata la sanzione disciplinare

Il nuovo decreto abroga l’art. 2, c. III, del D.M. n. 144/2015, in cui si indicava che “commette illecito disciplinare l’avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito”.

Informazioni contenute negli elenchi degli avvocati specialisti

L’avvocato specialista può chiedere che nell’elenco vengano specificati gli indirizzi di specializzazione (massimo 3 per ciascun settore).

Per informazioni più dettagliate vi invitiamo a leggere il testo del Decreto del Ministero della Giustizia n. 163.

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Sistema previdenziali forense: riforma 2021 e passaggio al contributivo puro

 

Sistema previdenziali forense: riforma 2021 e passaggio al contributivo puro

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Dal 2021 entreranno in vigore alcune delle novità previste dalla riforma del sistema previdenziale forense del 2009.
La riforma prevede un graduale aumento dei requisiti minimi di età (
da 58 a 62 anni) e di contribuzione (da 35 a 40 anni) per ottenere la pensione di anzianità, mentre per la pensione contributiva sono richiesti 70 anni di età e almeno 35 anni di contribuzione.

Nel mentre, Cassa Forense sta considerando ulteriori modifiche per far fronte anche al nuovo e difficoltoso contesto socio-economico nel quale gli avvocati si trovano ad operare e gli effetti che questo ha sulla loro retribuzione e sulla contribuzione.

Il segretario generale dell’Associazione nazionale forense, Gigi Pansini, spiega così la situazione: «È sotto gli occhi di tutti che l’emergenza sanitaria in atto, con le correlate difficoltà economiche ha acuito le criticità che caratterizzano l’organizzazione della professione e ha reso inevitabile la necessità di intervenire sull’ordinamento forense, sulla capacità di produrre reddito, sugli aspetti previdenziali e assistenziali».

Cassa Forense ha dunque istituito una commissione di studio con l’obiettivo di stilare una nuova riforma del sistema previdenziale forense.

Il Presidente Nunzio Luciano spiega che si tratta di «un obiettivo complesso, quello di modificare il sistema previdenziale forense mantenendone invariato l’equilibrio finanziario e i valori di solidarietà che lo fondano» e che la riforma tiene conto delle «richieste che giungono dai vari settori dell’Avvocatura: con la mano tesa per aiutare gli avvocati di oggi e lo sguardo al futuro, per salvaguardare gli iscritti di domani» (intervento pubblicato sulla rivista “La Previdenza Forense“, maggio-agosto 2020).

Come anticipato dal Corriere della Sera, una delle ipotesi al vaglio per far fronte alla mancanza di risorse e alla crisi innescata da COVID sarebbe quella di passare al sistema interamente contributivo. Questo porterebbe a pensioni più basse di quelle attuali ma garantirebbe il mantenimento dell’apparato previdenziale.

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Come il coronavirus ha facilitato gli attacchi informatici nel 2020

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Il Rapporto Clusit evidenzia come i criminali informatici quest’anno stiano facendo leva sul coronavirus per portare a compimento i loro attacchi. Il primo semestre 2020 ha rappresentato un momento difficile per la sicurezza informatica con 850 attacchi, il 7% in più rispetto al 2019.

PERCHÈ IL CORONAVIRUS FAVORISCE GLI ATTACCHI INFORMATICI

Il coronavirus sta avendo un forte impatto sulle vite di tutti noi, sia da un punto di vista pratico che emotivo. La paura genera un bisogno di sicurezza che porta molti utenti ad abbassare la guardia davanti a messaggi che promettono informazioni o metodi per tutelarsi.

I cyber criminali lo sanno e sfruttano questa debolezza a loro vantaggio. Le loro attività comprendono:

  • estorsioni (circa il 72% dei casi)
  • espionage e information warfare (28%)
  • diffusione di fake news per esasperare la confusione.

Phishing, truffe, social engineering e ransomware sono le tecniche più utilizzate.

IL PESO DELLO SMART WORKING

Oltre alla parte emotiva, gli attacchi informatici vanno più facilmente a segno anche grazie allo smart working, spesso applicato in modo frettoloso e approssimativo.

Andrea Zapparoli Manzoni, uno degli autori del Rapporto Clusit, ha spiegato che «il fatto di avere tante persone in lockdown e smart working apre finestre di opportunità incredibili per il cyber crime».

Giusto per darne un’idea, basta pensare che il lavoro da casa comporta:

l’uso di reti internet casalinghe e di strumenti privati che non hanno gli stessi sistemi di sicurezza delle reti e dei computer aziendali. Ciò significa una maggiore vulnerabilità a livello “tecnico”;

una più facile condivisione involontaria di informazioni (Luca Bechelli, membro del Comitato scientifico del Clusit, spiega: «se sto trattando informazioni riservate al telefono e nel mentre ho qualcuno in casa che sta svolgendo una conferenza, può sentire quello che dico. Già solo questo comportamento presuppone un cambio di approccio, perché può determinare problemi gravi»).

SOLUZIONI?

Davanti alla velocità con la quale i cyber criminali si adattano ai nuovi contesti, le misure di sicurezza informatica adottate finora potrebbero non essere sempre efficaci.

Gabriele Faggioli, presidente Clusit, fa notare che «l’aumento dei rischi è superiore alle difese, soprattutto in un anno come questo» e che in ambito security «nel 2020 c’è stata anche una contrazione negli investimenti: l’Italia è già indietro rispetto altri Paesi, però il fenomeno delle minacce è andato avanti».

Lo stesso Faggioli indica una possibile soluzione: formazione e investimenti mirati, «le aziende devono sapere dove rischiano di più per capire dove intervenire».

[Fonte: Cybersecurity360]

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Fattura elettronica, codici errore relativi alla verifica della coerenza sul contenuto

Fattura elettronica, codici errore relativi alla verifica della coerenza sul contenuto

Riportiamo i codici errore relativi alla verifica della coerenza sul contenuto (00400, 00401, 00403, 00411, 00413, 00414, 00415, 00417, 00418, 00419, 00420, 00421, 00422, 00423, 00424, 00425, 00427, 00428, 00429, 00430, 00437, 00438, 00443, 00444, 00445, 00460, 00471, 00472, 00473, 00474).

La verifica garantisce la coerenza del contenuto alle regole tecniche.

Codice: 00400

In caso di fatture ordinarie: 2.2.1.14 <Natura> non presente a fronte di 2.2.1.12 <AliquotaIVA> pari a zero
In caso di fatture semplificate: 2.2.4 <Natura> non presente a fronte di 2.2.3.2 <Aliquota> pari a zero (l’indicazione di un’aliquota IVA pari a zero richiede di indicare una natura dell’operazione che giustifichi la non imponibilità della stessa)

Codice: 00401

In caso di fatture ordinarie: 2.2.1.14 <Natura> presente a fronte di 2.2.1.12 <AliquotaIVA> diversa da zero

In caso di fatture semplificate: 2.2.4 <Natura>presente a fronte di 2.2.3.2 <Aliquota> diversa da zero (l’indicazione di un’aliquota IVA diversa da zero qualifica l’operazione come imponibile e quindi non è ammesso l’elemento <Natura>)

Codice: 00403

2.1.1.3 <Data> successiva alla data di ricezione (la data della fattura non può essere successiva alla data in cui la stessa è ricevuta dal SdI)

Codice: 00411

2.1.1.5 <DatiRitenuta> non presente a fronte di almeno un blocco 2.2.1 <DettaglioLinee> con 2.2.1.13 <Ritenuta> uguale a SI (la presenza di una linea di fattura soggetta a ritenuta obbliga alla valorizzazione del blocco <DatiRitenuta>). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00413

2.1.1.7.7 <Natura> non presente a fronte di 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> pari a zero (l’indicazione di un’aliquota IVA pari a zero richiede di indicare una natura del contributo cassa previdenziale che giustifichi la non imponibilità dello stesso). Vale solo per le fatture ordinarie.

Codice: 00414

2.1.1.7.7 <Natura> presente a fronte di 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> diversa da zero (l’indicazione di un’aliquota IVA diversa da zero qualifica il contributo cassa previdenziale come imponibile e quindi non è ammesso l’elemento <Natura>). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00415

2.1.1.5 <DatiRitenuta> non presente a fronte di 2.1.1.7.6 <Ritenuta> uguale a SI (la presenza di un contributo cassa previdenziale soggetto a ritenuta obbliga alla valorizzazione del blocco <DatiRitenuta>). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00417

In caso di fatture ordinarie: 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> e 1.4.1.2 <CodiceFiscale> non valorizzati

In caso di fatture semplificate: 1.3.1.1 <IdFiscaleIVA> e 1.3.1.2 <CodiceFiscale> non valorizzati (per il cessionario/committente deve essere indicato almeno uno tra partita IVA e codice fiscale)

Codice: 00418

In caso di fatture ordinarie: 2.1.1.3 <Data> antecedente a 2.1.6.3 <Data>

In caso di fatture semplificate: 2.1.1.3 <Data> antecedente a 2.1.2.2 <DataFR> (la data della fattura non può essere antecedente a quella del documento al quale la stessa si collega)

Codice: 00419

2.2.2 <DatiRiepilogo>non presente in corrispondenza di almeno un valore di 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> o 2.2.1.12 <AliquotaIVA> (per ogni aliquota IVA presente in fattura deve esistere un corrispondente blocco di <DatiRiepilogo>). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00420

2.2.2.2 <Natura> con valore di tipo N6 a fronte di 2.2.2.7 <EsigibilitaIVA> uguale a S (scissione pagamenti) (il regime di scissione pagamenti non è compatibile con quello di inversione contabile –reverse charge). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00421

2.2.2.6 <Imposta> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche (il valore dell’elemento <Imposta> deve essere uguale al risultato dell’operazione indicata nel documento dell’AdE). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00422

2.2.2.5 <ImponibileImporto> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche (il valore dell’elemento <Imponibile Importo> deve essere uguale al risultato dell’operazione indicata nel documento dell’AdE) Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00423

2.2.1.11 <PrezzoTotale> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche (il valore dell’elemento <PrezzoTotale> deve essere uguale al risultato dell’operazione indicata nel documento dell’AdE). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00424

In caso di fatture ordinarie:2.2.1.12 <AliquotaIVA> o 2.2.2.1 <AliquotaIVA> o 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> non indicata in termini percentuali

In caso di fatture semplificate: 2.2.3.2 <Aliquota> non indicata in termini percentuali (l’aliquota IVA va sempre espressa in percentuali; ad esempio un’aliquota del 10% va indicata con 10.00 e non con 0.10)

Codice: 00425

2.1.1.4 <Numero> non contenente caratteri numerici (il numero della fattura deve contenere almeno un carattere numerico)

Codice: 00427

1.1.4 <CodiceDestinatario> di 7 caratteri a fronte di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> con valore FPA12 o 1.1.4 <CodiceDestinatario> di 6 caratteri a fronte di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> con valore FPR12. Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00428

1.1.3 <FormatoTrasmissione> non coerente con il valore dell’attributo VERSION

Codice: 00429

2.2.2.2 <Natura> non presente a fronte di 2.2.2.1 <AliquotaIVA> pari a zero (nei <DatiRiepilogo>, l’indicazione di un’aliquota IVA pari a zero richiede l’indicazione di una natura che giustifichi la non imponibilità). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00430

2.2.2.2 <Natura> presente a fronte di 2.2.2.1 <AliquotaIVA> diversa da zero (l’indicazione di un’aliquota IVA diversa da zero qualifica i dati di riepilogo come dati riferiti a operazioni imponibili e quindi non è ammessa la presenza dell’elemento <Natura>). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00437

2.1.1.8.2 <Percentuale> e 2.1.1.8.3 <Importo> non presenti a fronte di 2.1.1.8.1 <Tipo> valorizzato (l’indicazione della presenza di uno sconto o di una maggiorazione, obbliga l’indicazione di almeno uno degli elementi <Percentuale> e <Importo> dello sconto/maggiorazione). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00438

2.2.1.10.2 <Percentuale> e 2.2.1.10.3 <Importo> non presenti a fronte di 2.2.1.10.1 <Tipo> valorizzato (l’indicazione della presenza di uno sconto o di una maggiorazione, obbliga all’indicazione di almeno uno degli elementi <Percentuale> e <Importo> dello sconto/maggiorazione). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00443

non c’è corrispondenza tra i valori indicati nell’elemento 2.2.1.12 <AliquotaIVA>o 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA>e quelli dell’elemento 2.2.2.1 <AliquotaIVA> (tutti i valori delle aliquote IVA presenti nelle linee di dettaglio di una fattura o nei dati di cassa previdenziale devono essere presenti anche nei dati di riepilogo). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00444

non c’è corrispondenza tra i valori indicati nell’elemento 2.2.1.14 <Natura> o 2.1.1.7.7 <Natura> e quelli dell’elemento 2.2.2.2 <Natura> (tutti i valori di natura dell’operazione presenti nelle linee di dettaglio di una fattura o nei dati di cassa previdenziale devono essere presenti anche nei dati di riepilogo). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00445 (controllo in vigore dal primo gennaio2021)

In caso di fatture ordinarie: non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione

In caso di fatture semplificate: non è più ammesso il valore generico N2 o N3 come codice natura dell’operazione

Codice: 00460

Importo totale superiore al limite previsto per le fatture semplificate ai sensi del DPR 633/72, art. 21 bis (nelle fatture semplificate il valore dell’elemento <Importo>, o la somma dei valori di tale elemento, non può eccedere il limite di 400€, salvo il caso in cui si stia modificando una fattura già emessa e quindi sia valorizzato il blocco <DatiFatturaRettificata>). Vale solo per le fatture semplificate

Codice: 00471

per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente (i valori TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 del tipo documento non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto come cedente e cessionario). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00472

per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente (il tipo documento ‘autofattura per splafonamento’ non ammette l’indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00473

per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> non è ammesso il valore IT nell’elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese> (i valori TD17, TD18 e TD19 del tipo documento non ammettono l’indicazione in fattura di un cedente italiano). Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00474

per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> non sono ammesse linee di dettaglio con l’elemento 2.2.1.12 <AliquotaIVA> contenente valore zero (nel tipo documento ‘autofattura per splafonamento’ tutte le linee di dettaglio devo avere un’aliquota IVA diversa da zero). Vale solo per le fatture ordinarie

Cliccando sulle seguenti categorie potete scoprire il significato dei codici errore per le fatture ordinarie e semplificate:

errori nomenclatura ed unicità del file trasmesso (00001, 00002);

errori dimensioni del file (00003);

errori verifica di integrità del documento (00102);

errori verifica di autenticità del certificato di firma (00100, 00101, 00104, 00107);

errori verifica di conformità del formato fattura (00103, 00105, 00106, 00200, 00201);

errori verifica di validità del contenuto della fattura (00300, 00301, 00303, 00305, 00306, 00311, 00312, 00313, 00320, 00321, 00322, 00323, 00324, 00325, 00326, 00330);

errori verifiche di unicità della fattura (00404, 00409).

Service1 permette la creazione, l’invio e la conservazione delle fatture elettroniche con un’ interfaccia più semplice e una modalità più veloce rispetto a software simili. Scopri di più.

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Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Iso 27017
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