Pagamento dei compensi dell’avvocato: i singoli giudizi vanno trattati separatamente

Pagamento dei compensi dell’avvocato: i singoli giudizi vanno trattati separatamente

Con l’ordinanza dal 15 settembre 2020 il Tribunale di Avellino ha preso un’interessante decisione in materia di pagamento dei compensi degli avvocati.

IL CASO

Un avvocato chiede a un Comune il pagamento dei compensi per aver svolto le seguenti attività :

1.ricorso in Cassazione avverso una sentenza Corte d’Appello Napoli;
2.opposizione a precetto dinanzi al Tribunale di Avellino;
3.costituzione in giudizio di ottemperanza innanzi al Tar Salerno e poi (a seguito di pronuncia di incompetenza) dinanzi al Tar Napoli.

A fronte del mancato pagamento l’avvocato procede, ma il Comune contesta sottolineando «l’incompetenza del giudice adito atteso che solo il giudizio di opposizione a precetto era stato incardinato dinanzi al Tribunale di Avellino».

L’avvocato ricorre.

COMPENSI DELL’AVVOCATO: UN UNICO RICORSO NON VA BENE

Nell’ordinanza, il Tribunale ricorda che la competenza del giudice è trattata nell’articolo 14 del decreto legislativo 150/2011 e che essa «configura un’ipotesi di competenza funzionale dell’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale è stata prestata l’attività professionale per i cui onorari si agisce in giudizio (ex multis Cass. SS.UU. n. 4485/2018).Tuttavia, esclusa la competenza funzionale del Collegio per i giudizi non incardinati presso il Tribunale di Avellino, alla stregua dei principi espressi dalla sentenza delle SS.UU. sopra richiamata che non interpreta la norma quale attributiva di una competenza esclusiva tale da escludere i fori alternativi, ma semplicemente attributiva di una competenza funzionale aggiuntiva, ne deriva che rispetto ai due ulteriori giudizi per i quali il ricorrente agisce sussiste la competenza del Tribunale adito, quale giudice monocratico».

La conseguenza è che un unico ricorso in composizione collegiale non è adeguato a esaudire la richiesta di pagamento dei compensi dell’avvocato, che deve dunque essere trattata separando i singoli giudizi e dinanzi al giudice adito in composizione monocratica.

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