In vigore il nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense

In vigore il nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense

Lo scorso 1 gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense.

Il Regolamento riunisce in un unico riferimento quanto contenuto nei 10 Regolamenti preesistenti, ora abrogati, allo scopo di “semplificare la conoscenza e l’applicazione della disciplina previdenziale”, renderla più armonica e facilmente fruibile.

Il nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense è stato deliberato dal Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense il 21 febbraio 2020, per essere poi approvato con nota del Ministero del Lavoro del 21 luglio 2020.

STRUTTURA DEL REGOLAMENTO UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE

Il nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense si compone di 88 articoli, così strutturati:

TITOLO I
Dell’iscrizione, retrodatazione, cancellazione e sospensione

Articoli 1-6: iscrizione obbligatoria alla Cassa; obbligo di comunicazione di iscrizione in un Albo professionale; retrodatazione della iscrizione; facoltà di iscrizione degli ultraquarantenni; iscrizione facoltativa dei Praticanti Avvocati; cancellazione.

TITOLO II
Del Modello 5

Articoli 7-15: obbligo della comunicazione; contenuto, compilazione ed invio del Modello; sanzioni disciplinari; Modello 5 bis; comunicazione incompleta, errata o non conforme al vero; comunicazione del reddito professionale; comunicazione del volume di affari; comunicazione delle definizioni per anni anteriori a seguito di accertamento; rettifica delle comunicazioni non conformi al vero.

TITOLO III
Dei contributi
Articoli 16-30: tipologia dei contributi; contributo soggettivo di base; contributo integrativo; contributo di maternità; contributo soggettivo modulare volontario; rivalutazione; variabilità dei contributi; restituzione dei contributi; contributi minimi dovuti e agevolazioni per i primi anni di iscrizione; riscossione dei contributi minimi; ulteriori agevolazioni in riferimento ai redditi; esoneri temporanei dal versamento dei contributi minimi; modalità di pagamento dei contributi in autoliquidazione; effetti della intervenuta prescrizione dei contributi; rendita vitalizia.

TITOLO IV
Degli istituti particolari

CAPO I – Del riscatto
Articoli 31-40: soggetti legittimati; anni riscattabili; effetti del riscatto; contribuzione dovuta – Riserva matematica; presentazione della domanda; deliberazione sulla domanda; pagamento dei contributi; presentazione domanda di pensione in caso di riscatto; irrinunciabilità del riscatto; decorrenza della pensione e ricalcolo a seguito del riscatto.

CAPO II – Della ricongiunzione e della totalizzazione
Articoli 41-42: ricongiunzione, totalizzazione.

TITOLO V
Delle prestazioni previdenziali

Articoli 43-62: prestazioni previdenziali; pensione di vecchiaia; pensione di vecchiaia anticipata; misura della pensione; determinazione della quota base; integrazione al trattamento minimo; determinazione della quota modulare; pensione di anzianità; pensione di vecchiaia contributiva; pensione di inabilità; forma della domanda della pensione di inabilità; pensione di invalidità; forma della domanda della pensione di invalidità; norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità; esclusione, revoca e riduzione delle pensioni di invalidità e di inabilità Surroga della Cassa; pensioni di reversibilità e indirette; prestazione contributiva per i pensionati di vecchiaia; aumento dei trattamenti; disposizioni transitorie relative alla misura della pensione; disposizioni transitorie relative ai supplementi di pensione.

TITOLO VI
Delle sanzioni
Articoli 63-80: inadempimenti sanzionati; determinazione delle sanzioni; applicazione delle sanzioni; automatismo delle sanzioni; sanzioni per omissioni, comunicazioni non conformi al vero e per ritardi; omesso versamento di contributi in autoliquidazione; ritardato versamento di contributi in autoliquidazione; sanzione per omesso versamento dei contributi, il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco; omesso o ritardato versamento di contributi minimi; interessi per omessi o ritardati pagamenti; modalità di esazione; informativa all’iscritto e formale contestazione dell’inadempimento, accertamento per adesione, regolarizzazione spontanea; integrazione al minimo illegittimamente richiesta; rateazione; impugnazione; camera di Conciliazione)

TITOLO VII
Della disciplina speciale
Articoli 81-85: iscritti alla Cassa che assumono cariche pubbliche; esercizio della facoltà; esercizio annuale della facoltà; esercizio della facoltà in sede di pensionamento; rivalutazione del reddito.

TITOLO VIII
Delle norme finali ed entrata in vigore
Articoli 86-88: ulteriori informazioni da parte di Cassa Forense; richiesta di informazioni agli Uffici Fiscali, entrata in vigore.

Qui il link al testo completo del nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense.

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Viaggiare durante l’epoca del COVID potrebbe presto richiedere un nuovo documento: il passaporto sanitario.

Un passaporto sanitario per tornare a viaggiare

Viaggiare durante l’epoca del COVID potrebbe presto richiedere un nuovo documento: il passaporto sanitario.

Sileri, viceministro della Salute, ha spiegato lo scenario durante un’intervista ad Adnkronos:

“È molto probabile che nel prossimo futuro per svolgere diversi tipi di attività sarà richiesto di comprovare l’avvenuta somministrazione del vaccino.
Non è però un tema di competenza esclusivamente interna: istituzioni internazionali quali la Commissione Europea e l’Oms stanno valutando una proposta di certificato internazionale digitale. Già ora, una volta effettuata, viene rilasciata una normale certificazione di avvenuta vaccinazione.
[…] Da questo documento al ‘passaporto sanitario’ c’è ancora molta strada da fare, ma è senz’altro uno sviluppo possibile”.

L’idea di un documento simile a un passaporto sanitario è già al vaglio di diverse compagnie aeree e aeroporti. Il rischio è che ognuno percorra la propria strada e che i passeggeri si ritrovino a dover usare applicazioni diverse per attestare la loro salute in base al luogo in cui si trovano.

Servirebbe dunque un accordo internazionale a livello governativo che permettesse di giungere a una soluzione uniforme e legittimata.

COME FUNZIONA IL PASSAPORTO SANITARIO

Il passaporto sanitario avrà con grande probabilità la forma di una app scaricabile sul proprio smartphone.
Una volta in aeroporto sarà necessario mostrare il passaporto tradizionale, la carta di imbarco e la schermata della app.

Nella app saranno contenuti i dati personali e quelli sanitari, in particolare l’esito negativo del tampone e/o l’avvenuta vaccinazione contro il COVID, nonché tutti i dettagli connessi (tipo di tampone, clinica dove è stato effettuato, ecc.).

I PROGETTI ATTUALI

Come riporta il Corriere della Sera, al momento sono 4 progetti di passaporto sanitario sviluppati o in via di sviluppo avanzato:

CommonPass, di Commons Project Foundation in collaborazione con il World Economic Forum. Aderiscono le compagnie United Airlines, Cathay Pacific, JetBlue, Lufthansa, Swiss International Airlines, Virgin Atlantic;

Travel Pass, di Iata, principale associazione internazionale di compagnie aeree;

Digital Health Pass , sviluppata da Ibm non solo per le compagnie aeree ma anche per tutte quelle realtà che organizzano eventi, concerti, manifestazioni sportive o altro;

AOKpass, sviluppata dalla Camera di commercio internazionale, International Sos e Sgs Group.

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La Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020 contiene una novità particolarmente interessante per la giustizia italiana: il rimborso delle spese legali sostenute dagli imputati assolti in via definitiva.

La misura è descritta all’art.1, commi da 1015 a 1022, e prevede anche l’istituzione di un fondo da 8 milioni di euro da cui attingere per il rimborso delle spese legali.

COME FUNZIONA IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

La novità ricade sugli imputati in processi penali che siano stati definitivamente assolti, ex art. 530 c.p.p. (il fatto non sussiste, non costituisce reato, non è previsto dalla legge come reato o non è stato commesso il fatto).

A questi soggetti viene riconosciuto un rimborso delle spese legali sostenute fino a un massimo di 10.500 euro.

Il rimborso può essere effettuato in 3 tranche con cadenza annuale, tutte di pari importo, a decorrere dall’anno successivo alla definitiva assoluzione.
Le somme ricevute non concorrono alla formazione del reddito.

REQUISITI E FATTORI DI ESCLUSIONE

L’imputato assolto che voglia ottenere il rimborso deve presentare:

  • – la fattura del difensore corredata dall’indicazione dell’avvenuto pagamento;
  • – il parere di congruità dei compensi del legale, emesso dal consiglio dell’ordine degli avvocati competente;
  • – la copia della sentenza di assoluzione, con l’attestazione della cancelleria riguardo l’irrevocabilità.

Non è possibile ottenere il rimborso delle spese legali se:

  • – si ottiene l’assoluzione di uno o alcuni capi d’imputazione ma si viene condannati per altri;
  • – il reato viene estinto per amnistia o prescrizione;
  • – in caso di depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

Va sottolineato che il rimborso delle spese legali sostenute dagli imputati assolti in via definitiva riguarda solo le sentenze divenute definitive dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Si attende il DM, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui verranno definiti i criteri per l’erogazione dei rimborsi in considerazione dei gradi di giudizio cui l’imputato è stato sottoposto e della durata del processo.

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Con la legge di conversione, il Decreto Ristori ha introdotto la possibilità per i funzionari giudiziari di rilasciare titoli esecutivi in formato digitale.

Questa novità permette agli avvocati di ottenere i documenti senza doversi recare fisicamente in cancelleria e, quindi, evitando possibili assembramenti.

TITOLI ESECUTIVI IN FORMATO DIGITALE

A introdurre il formato digitale per i titoli esecutivi è il comma 9-bis dell’art. 23 del Decreto Ristori:

Rilascio previa istanza

«La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 475 c.p.c. può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento»

La copia del documento

«La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l’intestazione e la formula di cui all’art. 475, c. 3, c.p.c. e l’indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere»

La firma digitale

«La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell’art. 24, c. 2, del CAD, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall’art. 153, comma 1, secondo periodo, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368»

Estrazione del titolo esecutivo

«Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma dell’art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all’originale».

 

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Il 2020 si è concluso da poco e nei 12 mesi appena terminati gli italiani hanno dovuto trascorrere molto più tempo in casa di quanto avessero mai fatto. Un cambio radicale di stile di vita che ha visto per protagoniste assolute le tecnologie digitali. Per lavoro, studio, shopping e tempo libero, Internet è diventato il nostro migliore amico.

Un’idea di quanto sia cambiato il rapporto tra gli italiani e il web ce lo racconta l’articolo L’impatto della pandemia sulle abitudini digitali degli italiani pubblicato su VincosBlog e di cui vi riportiamo alcuni contenuti.

PIÙ TRAFFICO INTERNET…

Nel periodo del primo lockdown, quando molti di noi si sono ritrovati per la prima volta alle prese con lo smartworking, il traffico su Internet ha visto una notevole crescita.
AGCOM ha rilevato quanto segue:
– il traffico su rete fissa ha segnato un +90% a marzo, +80% ad aprile e +33% a settembre (rispetto agli stessi mesi del 2019).
– con l’arrivo dell’estate, anche la rete mobile ha segnato un +49% ad agosto e un +46% a settembre.

…MA NUMERO DI UTENTI STABILE

Alla crescita del traffico non è corrisposta però una crescita del numero di utenti attivi.

Sebbene tra marzo e giugno 2020 si sia registrato un incremento di 100.000 accessi alla rete fissa, a giugno gli abbonamenti Internet risultavano aver perso 368.000 accessi (-1,8% rispetto il medesimo periodo nel 2019).
Situazione simile per il mobile: timida crescita durante il secondo trimestre (+521.000 SIM, +0,5%), ma l’anno si conclude con un saldo negativo (-889.000 SIM, -0,9%).

CRESCE L’E-COMMERCE

Durante la pandemia gli italiani hanno scoperto i siti di e-commerce.
Eurostat segnala un incremento nel traffico del 30% a maggio e giugno e del 40% a ottobre.

In particolare, sono cresciute le visite ai siti dei supermercati per ordinare la spesa via web, dei servizi di consegna a domicilio e delle catene di elettronica di consumo.

Amazon e eBay dominano il mercato, mentre crolla l’interesse per i siti d’abbigliamento.

VOGLIA DI INFORMAZIONE E INTRATTENIMENTO

Complici l’incertezza e la paura, il bisogno di informazione è stato colmato dai siti di news online, i cui volumi di traffico sono più che raddoppiati a marzo.
Situazione completamente opposta per i siti dedicati alle news sportive che hanno subìto un deciso crollo a causa della mancanza di eventi da raccontare.
Per quanto riguarda l’intrattenimento, Netflix ha registrato più di 1 milione di download nei mesi di marzo e aprile.

INCONTRARSI ONLINE

I social e le app di messaggistica e videoconferenza hanno aiutato gli italiani a mantenere vive le relazioni sociali, sia a livello professionale che personale.
Per i social, crescono sia il numero di utenti che il tempo trascorso sulle piattaforme.
In particolare, cresce TikTok che, solo su Play Store, tra marzo e aprile ha segnato 1,7 milioni di download al mese.

WhatsApp è l’app di messaggistica più usata in Italia, con oltre 30 milioni di utenti. Cresce l’uso della versione desktop.
Zoom e Google Meet le piattaforme di videoconferenza preferite: oltre 2 milioni di download a marzo.

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L’8 gennaio 2021 la Commissione Giustizia del Senato discuterà il ddl sul diritto del professionista di ottenere una proroga dei termini nel caso in cui fosse nell’impossibilità di portare avanti il proprio lavoro in modo assoluto a causa di problemi di salute.

La proroga dei termini può raggiungere i 50 giorni.

COVID E LEGITTIMO IMPEDIMENTO

In tempi di COVID, questa misura aiuterebbe molto i liberi professionisti che, a causa di ricoveri o terapie domiciliari, non riescono a rispettare gli accordi presi con una PA committente.

In particolare, uno dei punti più urgenti è il diritto degli avvocati a vedersi riconosciuto il legittimo impedimento qualora fossero costretti all’isolamento fiduciario o alla quarantena per COVID.

Tutto ciò però avrebbe senso se venisse riconosciuto prima che la pandemia venga gestita grazie ai vaccini, come sottolineano il primo firmatario de Bertoldi (FdI) e il vicepresidente della commissione Alberto Balboni,
Quest’ultimo ha dichiarato a Il Dubbio: «Consideriamo importante aver riaperto la possibilità dell’iter accelerato, così come sono di rilievo gli emendamenti da inserire nel testo: quello sul legittimo impedimento causa quarantena, presentato sempre da de Bertoldi e dal sottoscritto, e la proposta di rendere vincolante, per il giudice, la richiesta di legittimo impedimento presentata dal difensore in stato di malattia grave, ricoverato o in terapia domiciliare. Emendamento quest’ultimo, che rafforza la tutela in ambito civilistico, visto che nel penale il legittimo impedimento è già solidamente presidiato».

QUESTIONI IN SOSPESO

Tra le questioni da discutere l’8 gennaio figurano anche le misure da adottare in caso di abusi del nuovo diritto.
Sicuramente saranno previste sanzioni per chi dichiarerà un falso stato di grave malattia pur di ottenere la proroga dei termini. Non è ancora chiaro però se si tratterà si sanzioni amministrative o penali, ma certamente saranno anche pecuniarie.

Un altro aspetto che lascia aperte molte perplessità è l’effetto che la proroga dei termini può avere sulla PA committente e come potrà essere gestito.

[Fonte: Il Dubbio – Avvocati in quarantena, di nuovo possibile l’iter veloce per il ddl]

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Fattura elettronica, codici errore relativi alla dimensioni del file (00003)

Fattura elettronica, codici errore relativi alla dimensioni del file (00003)

Riportiamo i codici errore relativi alla dimensione del file trasmesso.

La verifica serve a garantire che il file ricevuto non superi le dimensioni concesse.

Codice: 00003

Le dimensioni del file superano quelle ammesse

Cliccando sul nome della tipologia potete scoprire il significato dei codici errore per le fatture ordinarie e semplificate, divisi per tipologia:

errori nomenclatura ed unicità del file trasmesso (00001, 00002);

errori verifica di integrità del documento (00102);

errori verifica di autenticità del certificato di firma (00100, 00101, 00104, 00107);

errori verifica di conformità del formato fattura (00103, 00105, 00106, 00200, 00201);

errori verifica di coerenza sul contenuto (00400, 00401, 00403, 00411, 00413, 00414, 00415, 00417, 00418, 00419, 00420, 00421, 00422, 00423, 00424, 00425, 00427, 00428, 00429, 00430, 00437, 00438, 00443, 00444, 00445, 00460, 00471, 00472, 00473, 00474);

errori verifica di validità del contenuto della fattura (00300, 00301, 00303, 00305, 00306, 00311, 00312, 00313, 00320, 00321, 00322, 00323, 00324, 00325, 00326, 00330);

errori verifiche di unicità della fattura (00404, 00409).

Service1 permette la creazione, l’invio e la conservazione delle fatture elettroniche con un’ interfaccia più semplice e una modalità più veloce rispetto a software simili. Scopri di più.

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COVID e retroattività della prescrizione

Il 16 dicembre 2020 sono state depositate le motivazioni della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo lo stop alla prescrizione che è stato introdotto a marzo con la sospensione dell’attività penale a causa del COVID.

COVID E SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE

La sospensione della prescrizione era stata disposta dai decreti legge 18 e 23 del 2020, mentre il congelamento dei processi dal 9 marzo all’11 maggio ha rappresentato prima forma di gestione dell’emergenza sanitaria.

Per la Consulta questo stop alle attività può essere considerato una causa di sospensione della prescrizione, come indicata all’articolo 159 del codice penale. L’articolo spiega infatti che il corso della prescrizione è sospeso «ogni qualvolta la sospensione del procedimento o del processo penale sia imposta da una particolare disposizione di legge».

RETROATTIVITÀ DELLA PRESCRIZIONE

Dunque, per la Corte la sospensione della scorsa primavera «non contrasta con il principio costituzionale di irretroattività della legge penale più sfavorevole».

Ma i Tribunali di Siena, di Spoleto e di Roma avevano sollevato dubbi sulla applicabilità della sospensione della prescrizione ai processi relativi a reati commessi prima dell’entrata in vigore dei due decreti legge citati.

La Corte Costituzionale ha però dichiarato «la non fondatezza delle questioni con riferimento al principio di legalità sancito dall’articolo 25 della Costituzione» e «l’inammissibilità con riferimento ai parametri europei richiamati dall’articolo 117, primo comma, della Costituzione».

CONTENUTO DELLA SENTENZA

La sentenza spiega che:

– «il principio di legalità richiede che l’autore del reato non solo debba essere posto in grado di conoscere in anticipo quale sia la condotta penalmente sanzionata e la pena irrogabile» ma «deve avere anche previa consapevolezza della disciplina concernente la dimensione temporale in cui sarà possibile l’accertamento del processo, con carattere di definitività, della sua responsabilità penale, ossia la durata del tempo di prescrizione, anche se ciò non comporta la precisa determinazione del ‘dies ad quem’ in cui maturerà la prescrizione»;

– «l’articolo 159 del codice penale ha una funzione di cerniera, perché contiene da un lato una causa generale di sospensione, che scatta quando la sospensione del procedimento o del processo è imposta da una particolare disposizione di legge; e dall’altro lato, un elenco di casi particolari»;

– «la temporanea stasi ex lege del procedimento o del processo determina, in via generale, una parentesi del decorso del tempo della prescrizione, le cui conseguenze investono tutte le parti: la pubblica accusa, la persona offesa costituita parte civile e l’imputato. Così come l’azione penale e la pretesa risarcitoria hanno un temporaneo arresto, per tutelare l’equilibrio dei valori in gioco è sospeso anche il termine per l’indagato o per l’imputato».

– il decorso della prescrizione è «pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo» e «sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità, la norma è giustificata dalla tutela del bene della salute collettiva per contenere il rischio di contagio da coronavirus, in un momento di eccezionale emergenza sanitaria».

Tutto ciò si pone in contrasto con quanto affermato dalla Corte in precedenza (sentenza Cedu “Taricco”) secondo cui «nell’ordinamento giuridico nazionale il regime legale della prescrizione è soggetto al principio di legalità in materia penale, espresso dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione» e che il principio di legalità in materia penale esprime un principio supremo dell’ordinamento «posto a presidio dei diritti inviolabili dell’individuo, per la parte in cui esige che le norme penali non abbiano in nessun caso portata retroattiva».

[Fonte: Il Dubbio – E il covid fa persino diventare retroattive le leggi sulla prescrizione]

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Udienze da remoto nel processo tributario: il protocollo Uncat

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L’Uncat (Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi) ha stilato un protocollo per le udienze da remoto nel processo tributario da adottare fino alla fine dello stato d’emergenza legato al COVID.

Il protocollo è stato inviato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con l’obiettivo di giungere a un’intesa che garantisca ancora il contraddittorio e l’oralità del processo nonostante gli ostacoli del momento.

Ciò che si è notato, infatti, è che nonostante l’adozione delle udienze da remoto e le linee guida dello stesso Consiglio di Presidenza, nelle commissioni tributarie spesso si sceglie la trattazione documentale o scritta. Questo comporterebbe un danno alle parti, specialmente nelle cause più complesse.

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE DA REMOTO

Il protocollo di Uncat prevede:

  • – che le udienze in presenza vengano calendarizzate considerando le giuste tempistiche per garantire la sicurezza sanitaria dei partecipanti;
  • – che le udienze da remoto (articolo 27, comma1, Decreto legge Ristori), qualora anche solo una delle parti, con istanza, richieda la discussione, vengano calendarizzate e celebrate considerando una durata verosimile in base alla complessità e al numero delle parti coinvolte;
  • le cause già fissate per la trattazione in pubblica udienza o in camera di consiglio verranno trattate sulla base degli atti, a meno che una delle parti non chieda la discussione da remoto;
  • le parti possono chiedere la trattazione per iscritto;
  • – per la trattazione per iscritto, la causa viene rinviata se non è possibile rispettare il termine di dieci giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica;
  • – se almeno una delle parti presenta istanza di rinvio a una data post-emergenziale chiedendo la discussione in presenza, l’istanza può essere accettata in base a rilevanza, novità e complessità della questione da trattare, nonché del valore, del numero dei documenti da esaminare e di tutti gli elementi a favore dell’accoglimento.
    Il rigetto viene deciso dal Presidente con decreto motivato, giustificato dalla semplicità della controversia o dalla rilevazione della compromissione del diritto di una parte alla ragionevole durata del processo.

SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE DA REMOTO

le modalità da seguire per lo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario sono le seguenti.

  • – nel giorno e all’ora fissati il segretario referente attiva il collegamento sulla piattaforma scelta secondo le modalità che verranno comunicate in anticipo;
  • – se il collegamento con una delle parti o con uno dei componenti del collegio non fosse possibile, il segretario referente li contatta via telefono e mail per procedere a stabilire il collegamento;
  • – una volta che le parti e il collegio saranno tutti collegati, l’udienza viene dichiarata aperta;
  • – il giudice, i difensori e le parti devono sempre tenere attivata la funzione video, mentre è il giudice a concedere l’uso dell’audio ai singoli soggetto; la registrazione dell’udienza è vietata;
  • eventuali documenti di cui non è stato possibile il precedente deposito telematico possono essere mostrati tramite condivisione dello schermo, con autorizzazione della Commissione, ma dovranno essere successivamente regolarizzati con il deposito vero e proprio;
  • – in caso di problemi di connessione che rendano impossibile l’avvio o la continuazione dell’udienza, questa verrà rinviata. Se si trattasse di un’udienza cautelare, il Presidente del collegio può decidere provvedimenti cautelari urgenti.

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Con la Delibera n. 310 del 18 dicembre 2020 il CNF ha delineato un nuovo percorso per l’obbligo di formazione per gli avvocati durante il 2021.

FORMAZIONE PER GLI AVVOCATI E COVID

Le novità sono state pensate alla luce del protrarsi dell’emergenza Covid, che rende difficile prevedere quando si potrà riprendere le attività di formazione dal vivo.

A partire da questo presupposto, il CNF ha deciso che anche il 2021 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo, ma che il numero dei crediti obbligatori da conseguire aumenterà.
La motivazione sta nell’evidenza che ora vi è molta più disponibilità di formazione da remoto di quanta ve ne fosse all’inizio della crisi sanitaria, pertanto è possibile portare avanti il proprio obbligo formativo.

I CREDITI PREVISTI E LA FORMAZIONE A DISTANZA

Dalla delibera si evince che l’obbligo di formazione per gli avvocati durante il 2021 prevede quanto segue:

– conseguire almeno 15 crediti formativi, di cui almeno 3 in materie obbligatorie (ordinamento e previdenza forense e deontologia ed etica professionale);

– tutti i crediti possono essere acquisiti tramite FAD, formazione a distanza;

– eventuali crediti accumulati nel 2020, in esubero rispetto ai 5 obbligatori e avanzati da eventuali compensazioni col triennio precedente, possono essere trasferiti al 2021 anche fino a copertura totale dei 15 crediti richiesti.

LE MODIFICHE RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI PER IL 2020

Con la Delibera n. 168 del 2020 il CNF aveva introdotto le prime modifiche per adeguare gli obblighi di formazione degli avvocati ai limiti imposti dall’emergenza Covid.

Le misure prevedevano:

esclusione del 2020 dal conteggio del triennio formativo;

– conseguimento di 5 crediti formativi, di cui 3 in materie ordinarie e 2 in obbligatorie;

– possibilità di acquisire tutti i crediti con formazione a distanza;

– possibilità di compensare tutti i crediti mancanti nel 2020 con eventuali crediti in esubero dal triennio precedente o dal triennio successivo.

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