Facebook e giustizia

COVID: e se Facebook fosse un alleato della Giustizia?

Quando si parla del rapporto tra Giustizia e Facebook, cosa vi viene in mente? Probabilmente, le grandi cause per la violazione della privacy e il trattamento dei dati. Oppure, la creazione dl tribunale interno, il Facebook Oversight Board.

Insomma, non pensereste mai che Facebook possa essere uno strumento utile alla Giustizia italiana alla prese con le limitazioni dovute al covid.

Eppure, la Camera Penale di Monza ci racconta una storia diversa.

FACEBOOK E GIUSTIZIA: L’ESEMPIO DI MONZA

La Camera Penale di Monza pubblica ogni mese sulla propria pagina Facebook una tabella delle udienze in programma. Questo aiuta a limitare al massimo file e assembramenti presso il Tribunale.

La presidente della Camera, Noemi Mariani, ha rilasciato un’intervista a Studio Cataldi nella quale spiega l’idea.

Mariani spiega che la tabella pubblicata mensilmente su Facebook contiene una serie di informazioni che, fino a pochi mesi fa, venivano comunicate tramite mail. Tra queste, l’indicazione dei dettagli sulle aule presso le quali si svolgeranno le udienze, i giudici incaricati, il Magistrato di turno per i processi per direttissima.

Quando, a giugno scorso la Cancelleria del Tribunale ha ripreso le attività, il Direttivo ha deciso di publicare i dettagli anche su Facebook «in modo da renderli fruibili a tutti, soprattutto agli Avvocati non iscritti o di altro Foro».

«L’iniziativa è stata accolta bene, abbiamo avuto riscontri positivi nel senso che ne è stata percepita l’utilità tanto più dopo che, a causa della necessità di garantire il distanziamento, sono state aperte tre nuove aule in Tribunale ed una è stata allestita nei locali della Provincia, per cui è bene sapere in anticipo dove recarsi per celebrare il proprio processo»

Si tratta di un’iniziativa piccola che però ha un impatto notevole, sia sui tempi che sulla salute degli operatori della Giustizia. Mariani aggiunge che i benefici possono essere particolarmente sentiti nei «tribunali medio grandi dove è facile che l’utenza impieghi del tempo per individuare l’aula di interesse».

[Fonte: Studio Cataldi -Su Facebook i dettagli delle udienze, l’idea della Camera penale di Monza]

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PPT - processo penale telematico

Online il nuovo portale del processo penale telematico

Da oggi, 5 febbraio 2021, è operativo il nuovo portale del PPT, processo penale telematico.
Il portale è stato revisionato per permettere anche il deposito degli atti
al dibattimento e la consultazione dei fascicoli da parte dei difensori.

La nuova versione del portale PPT segue la pubblicazione del decreto del Min. Bonafede che ha ampliato la platea di atti che possono essere depositati in via telematica.

PROCESSO PENALE TELEMATICO: ATTI DEPOSITABILI

Ricordiamo che il decreto consente ora anche il deposito telematico di:

  • – istanze di opposizione all’archiviazione ai sensi dell’art. 410 c.p.p.;
  • denunce previste dall’art. 333 c.p.p.;
  • querele previste dall’art. 336 c.p.p.;
  • procura specialinomine del difensore e rinunce o revoche del mandato ai sensi dell’art. 107 c.p.p..

Questi si aggiungo ai precedenti già consentiti, tra i quali gli atti e i documenti di polizia giudiziaria, e le memorie e i documenti successivi alla chiusura delle indagini preliminari.

IL FUTURO DEL PPT

Come riportato dal Sole24Ore:

«Il decreto ministeriale e la nuova versione del portale fanno parte della strategia di potenziamento generale del PPT la cui sperimentazione è partita il 25 gennaio scorso in senso bidirezionale (ossia per la trasmissione ma anche per la consultazione e la ricezione degli atti da remoto).
Dal 5 febbraio 2021 entrerà in vigore il decreto ministeriale e successivamente partiranno le altre tappe della roadmap che dovrebbe concludersi nel 2022».

Anche i penalisti possono godere dei depositi automatizzati presenti nella Service1. Scopri di più.

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Rinvio dell’udienza, mancata delega e inammissibilità

Non sempre l’istanza di rinvio dell’udienza viene accettata. E non sempre questa eventualità può essere ammessa tra i motivi di un ricorso.

RINVIO DELL’UDIENZA, IL CASO

Una società si rivolge alla Corte d’Appello contro la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale.

I motivi sollevati sono diversi. Tra questi, anche la violazione dell’art.115 delle disp. att. c.p.c. sul rinvio dell’udienza. Il difensore aveva infatti proposto di rinviare la trattazione a causa di un grave impedimento, ma l’istanza era stata rifiutata.

Giunti in Cassazione, l’intero ricorso viene giudicato inammissibile, compresa la violazione dell’art.115.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Cassazione, con la sentenza n. 1793/2021, spiega che:

«l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’art. 115 dip. att. cod. proc. civ., deve fare riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante delega conferita a un collega (facoltà generalmente consentita dall’art. 14, comma 2. l. 247/2012 e tale da rendere riconducibile all’esercizio professionale del sostituto l’attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all’organizzazione professionale, non rilevante ai fini del differimento d’udienza.
La carenza organizzativa del professionista incaricato non consente la concessione del differimento dell’udienza fissata, di modo che è del tutto legittima a sentenza pronunciata a seguito del corretto diniego del provvedimento di rinvio».

In sostanza, l’istanza di rinvio dell’udienza non è stata accolta perché il presunto impedimento non è stato accompagnato da alcuna prova a dimostrazione dell’impossibilità di delegare a un altro difensore l’attività prevista (esame della relazione peritale e delle istanze conseguenti).

È proprio la mancata dimostrazione dell’impossibilità di sostituzione, e non l’impedimento stesso, a rendere il motivo inammissibile.

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Processo telematico in Cassazione

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Dal 31 marzo 2021 il Processo Civile Telematico raggiunge anche la Cassazione. Da tale data sarà infatti possibile il deposito telematico degli atti e dei documenti dei difensori presso la Cassazione.

La misura è contenuta nel decreto del Ministero della Giustizia del 27 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.22 del 28 gennaio.

IL PROCESSO TELEMATICO IN CASSAZIONE

Il decreto del Ministero della Giustizia fissa dunque “l’attivazione presso la Corte di Cassazione, settore civile, del servizio di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte dei difensori delle parti”.

L’attivazione può avvenire solo dopo l’implementazione degli strumenti informatici necessari e la predisposizione dei servizi di comunicazione, nonché la verifica da parte del Direttore Generale dei Servizi informativi automatizzati.

Il decreto dà attuazione all’art. 221 comma 5 del D.L. n. 34/2020, (decreto Rilancio), che indica:

“Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L’attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.”

CONTRIBUTO UNIFICATO, PAGAMENTO TELEMATICO ANCHE IN CASSAZIONE

Lo stesso decreto Rilancio introduceva anche novità per i pagamenti:

“Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall’articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall’articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82″.

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Ancora ostacoli per il processo penale telematico. Le molte disfunzioni del portale hanno spinto il il presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Gian Domenico Caiazza a scrivere al Capo Dipartimento dell’Amministrazione Giudiziaria e al Ministero della Giustizia.

La richiesta è molto semplice: «finché non saranno risolte tutte le numerose problematiche che stiamo riscontrando, risulta indispensabile sospendere l’obbligo di utilizzo in via esclusiva del portale per il deposito degli atti».

MALFUNZIONAMENTI DEL PORTALE

Lo stesso Caiazza ha segnalato alcuni dei malfunzionamenti verificati. Tra questi:

  • – la mancata autorizzazione al portale del difensore già nominato prima della conclusione delle indagini o all’atto della notifica dello stesso; evenienza che peraltro non comporta la sospensione dei termini;
  • – i ritardi nei riscontri dopo il deposito della nomina;
  • – blocchi del portale e rallentamenti vari che complicano le attività.

PROCESSO TELEMATICO FACOLTATIVO

I problemi al portale rappresenterebbero un ostacolo all’esercizio del diritto di difesa. Ed è proprio su questi ostacoli che, secondo Caiazza, la legge dovrebbe concentrarsi.

Il Presidente dunque chiede di «prevedere, mediante copertura di legge, un periodo congruo (di almeno un anno, a nostro avviso) nel quale l’utilizzo del Portale sia previsto come facoltà e non come obbligo, in attesa di veder risolte queste e le molte altre problematiche che i penalisti italiani stanno quotidianamente riscontrando nell’uso di uno strumento certamente prezioso, ma altrettanto certamente bisognevole di un adeguato periodo di rodaggio e di messa a regime, in costanza del quale non venga pregiudicato il normale esercizio del diritto di difesa».

L’INTRODUZIONE DEL DEPOSITO TELEMATICO NEL PROCESSO PENALE

Il Decreto Legge del 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori) ha introdotto nel processo penale il deposito telematico di memorie, documenti, richieste e istanze previsti dall’art. 415 bis comma 3 c.p.p.

A questo si è poi aggiunto il Decreto del Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2021 che ha esteso il deposito telematico anche a:

  • istanze di opposizione all’archiviazione ai sensi dell’art. 410 c.p.p.;
  • – denunce previste dall’art. 333 c.p.p.;
  • – querele previste dall’art. 336 c.p.p.;
  • – procura specialinomine del difensore e rinunce o revoche del mandato ai sensi dell’art. 107 c.p.p..

Questo secondo decreto rimarrà valido fino al perdurare dello stato di emergenza, il cui termine è attualmente fissato al 30 aprile 2021.

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Recovery Plan, le proposte del CNF

Con l’obiettivo di offrire il proprio «contributo alla modernizzazione della giustizia», il CNF ha inviato al Governo le proprie proposte da affiancare al Recovery Plan.

Le proposte si concretizzano in:

  • una semplificazione dell’attuale cornice normativa,
  • l’efficentamento dell’organizzazione della giustizia,
  • la formazione di professionalità di alto livello per la gestione degli uffici
  • il rafforzamento delle competenze degli operatori del settore

RECOVERY PLAN. IL PROBLEMA DEGLI ARRETRATI

Un dettaglio importante è lo smaltimento degli arretrati.

Nel documento, il CNF sottolinea che i miliardi messi a disposizione con il Recovery Plan sono legati alla richiesta da parte dell’Unione Europea di riformare il sistema giudiziario italiano al fine di ridurre tempi e arretrati.

Certamente, l’assunzione di nuovo personale nella magistratura avviata dal 2014 è stata una buona iniziativa, ma non sufficiente a far fronte alla mole di cause ancora da smaltire.

Il CNF propone di affrontare l’ostacolo separando percorsi di giudizio delle nuove cause da quelli delle cause pendenti che rientrino in determinati criteri di durata, prendendo come riferimento la Legge Pinto o stabilendo un range temporale.
Per queste cause, le decisioni potrebbero essere prese dalle Camere arbitrali amministrate dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati.

FORME ALTERNATIVE DI GIUSTIZIA

Il CNF invita anche a investire maggiormente nella giustizia complementare.

Il ricorso all’arbitrato rituale è, ad oggi, ancora limitato nonostante ne sia stata riconosciuta la piena validità (C. Cost. 376/2001).

Un aiuto potrebbe venire dalla concessione di benefici fiscali e altre agevolazioni, soprattutto in caso di trasferimento in sede arbitrale delle cause pendenti.

Anche gli strumenti ADR rappresentano un’ottima alternativa, a patto che si provveda a un riordino della materia attraverso l’elaborazione di un testo unico.

NUOVO RUOLO DEGLI AVVOCATI

Il Consiglio Nazionale Forense crede poi che possa essere d’aiuto che la prima fase monitoria del procedimento per ingiunzione venga affidata agli avvocati.
Si tratta di una fase quasi esclusivamente documentale.
Gli avvocati a cui affidare questa nuova funzione verrebbero selezionati  in base alle loro competenze e all’assenza di sanzioni disciplinari.

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Tutelare il diritto alla disconnessione

A livello europeo si inizia a valutare a una legge per garantire ai lavoratori il diritto alla disconnessione digitale senza rischiare ripercussioni da parte dei datori di lavoro.

Una simile legge assume un valore ancor più importante ora che, a causa dell’emergenza covid, molti lavoratori si trovano alle prese con pregi e difetti dello smart working.

PERCHÈ TUTELARE IL DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE

Le tecnologie digitale hanno permesso a molte aziende di proseguire la loro attività nonostante gli ostacoli della pandemia, ma ha anche dilatato la finestra temporale di disponibilità dei lavoratori e modificato quantità e qualità dei loro compiti. Essere sempre online sta però avendo delle ripercussioni sulla vita privata e sulla salute psicofisica dei lavoratori.

Eurofound segnala che:

  • chi lavora da casa ha una probabilità doppia di lavorare oltre le 48 ore settimanali massime rispetto a chi lavora in sede;
  • il 27% di chi lavora a casa dichiara di lavorare nel tempo libero tutti i giorni o più volte alla settimana;

I rischi legati al telelavoro continuo sono diversi: riduzione della concentrazione, sovraccarico cognitivo vede emozionale, problemi posturali, esposizione alle radiofrequenze, peggioramento di fenomeni quali l’isolamento, insonnia, ansia ed esaurimento.

DIRITTO ALLA DISCONNESIONE COME DIRITTO FONDAMENTALE

Il Parlamento europeo chiede dunque che il diritto alla disconnessione digitale venga riconosciuto come diritto fondamentale e che ci si impegni a tutela dello stesso di fronte a comportamenti lesivi da parte dei datori di lavoro.

L’iniziativa è già stata approvata con 472 voti favorevoli, 126 contrari e 83 astensioni.

La normativa a cui si sta pensando dovrebbe stabilire i requisiti minimi per il telelavoro, le condizioni per il suo svolgimento, compresi orari e periodi di riposo in cui il lavoratore può non essere reperibile senza alcuna ripercussione.

Il diritto alla disconnessione consiste nel permettere ai lavoratori di non svolgere mansioni lavorative fuori dall’orario di lavoro concordato o durante le ferie o i riposi. Tra queste mansioni figurano telefonate, email e altre comunicazioni digitali.

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Esame di abilitazione forense in versione emergenziale?

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Esame di abilitazione forense in versione emergenziale?

Con la proroga dello stato di emergenza, come si svolgerà l’esame di abilitazione forense nel 2021?

Vinicio Nardo, presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano, ha spiegato che: «Non si può ignorare il problema dell’esame che devono svolgere coloro che hanno già completato la pratica nel 2020. E siccome siamo in grado di guardare più in là del nostro naso si capisce che l’indicazione della primavera che poi è diventata aprile è molto aleatoria per fare gli scritti».

Quindi come affrontare gli esami?

Sempre Nardo spiega che «Abbiamo dunque studiato delle forme di esame emergenziale valide solo per quest’anno, per salvare le esigenze sanitarie e che diano una prova seria e che non c’entrano niente con le ipotesi di riforma in discussione in Parlamento».

IN COSA CONSISTE L’ESAME DI ABILITAZIONE FORENSE EMERGENZIALE

La nuova forma di esame di abilitazione forense prende ispirazione dagli esami universitari da remoto.

Nardo spiega che questa idea è però poco realizzabile in un arco di tempo così breve come quello da oggi ad aprile. Servirebbero infatti «strutture e procedimenti informativi che al momento non ci sono». L’alternativa potrebbe essere quella di rafforzare la prova orale, mentre è da escludere l’idea della laurea abilitante.

«Ad aprile non saremo nelle condizioni per riunire 4.000 persone in un posto solo». Meglio «pensare un esame serio, orale, che abbia una struttura molto più ampia di quello di adesso, che parte da prove scritte già fatte, quindi anche con una previsione più ampia di materie».

Per rendere tutto ciò possibile, il presidente richiede un intervento normativo veloce «come può essere solo un decreto legge».

La proposta, se realizzata, dovrebbe consentire «una valutazione selettiva come sempre si è fatto ma che consenta a questi giovani che stanno patendo le conseguenze del covid più di altri di avere una chance di diventare avvocati entro il 2021».

 

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Malfunzionamento della videoconferenza: udienza nulla

Malfunzionamento della videoconferenza: udienza nulla

A causa del malfunzionamento della videoconferenza, un indagato non riesca a partecipare all’udienza camerale fissata per trattare l’appello cautelare.

Durante l’udienza il Tribunale conferma le ordinanze del Gip, che aveva rigettato le istanze per una sostituzione della custodia cautelare.

L’indagato fa ricorso lamentando la violazione di legge proprio a causa del malfunzionamento della videoconferenza che non ha gli consentito di partecipare all’udienza.

Le cause del malfunzionamento non sono note e lo stesso difensore ne è stato informato solo a udienza conclusa. Dai verbali risulta che l’indagato ha chiesto di prendere parte all’udienza fissata in videoconferenza, ma che questo «non è stato presente all’udienza  e neppure viene dato atto della sua partecipazione a distanza».

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Cassazione ritiene il ricorso fondato (sentenza n. 2213/2021).

Infatti, la violazione del diritto dell’indagato di prendere parte all’udienza costituisce una nullità assoluta.

La mancata attivazione della videoconferenza rappresenta una violazione del diritto dell’indagato a partecipare all’udienza, soprattutto considerando che la richiesta di presenziare è stata inoltrata con anticipo sufficiente a predisporre i collegamenti.

Come indicato dalle Sezioni Unite con la sentenza  n. 35399/2010, «la mancata traduzione all’udienza camerale d’appello, perché non disposta o non eseguita, dell’imputato che si trovi detenuto o soggetto a misure imitative della libertà personale, e che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza».

COVID E UDIENZE TELEMATICHE

Poiché il procedimento è avvenuto in questo periodo durante il quale vige la normativa emergenziale legata alla pandemia COVID, la mancata partecipazione a un’udienza  in videoconferenza equivale a quanto indicato poco sopra perché «ugualmente lesiva del diritto di partecipazione».

In conclusione, l’udienza di appello cautelare del caso va considerata nulla ed è necessario procedere col fissarne una nuova.

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Il Decreto del Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2021 offre le istruzioni per il deposito di atti, documenti e istanze durante l’attuale stato di emergenza covid, indicando l’estensione del deposito telematico nel processo penale.

DEPOSITO TELEMATICO NEL PROCESSO PENALE

Il Decreto del 13 gennaio va a integrare il contenuto del Decreto Legge del 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori) che permetteva il deposito, tramite il portale del processo penale telematico, di memorie, documenti, richieste e istanze previsti dall’art. 415 bis comma 3 c.p.p.

Oltre a questi, ora si può depositare anche:

Il Decreto entrerà in vigore dal 5 febbraio 2021 e rimarrà valido fino al termine dello stato di emergenza, attualmente fissato al 30 aprile 2021.

TESTO DEL DECRETO DEL 13 GENNAIO

il Decreto “Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, si compone di soli due articoli di cui riportiamo i contenuti originali.

Art. 1

Negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori dell’istanza di opposizione all’archiviazione indicata dall’art. 410 del codice procedura penale, della denuncia di cui all’art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all’art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’art. 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell’art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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