Nella dimensione telematica, la durata dei processi cozza con la durata della firma digitale
Il passaggio al processo telematico presenta indubbiamente numerosi vantaggi, ma anche alcune insidie. Tra queste, una delle più importanti appare l’incompatibilità tra la durata dei processi e la durata della firma digitale. Infatti, sulla durata del processo italiano non serve spendere ulteriori parole, mentre la firma digitale ha una validità media di 3 anni.
Firma digitale scaduta: procedere con attestazione di conformità o consulenza tecnica informatica
La dimensione telematica del processo presenta un’insidia particolare: l’incompatibilità tra la durata del processo e quella della firma digitale. Infatti, il certificato di firma ha una scadenza media di tre anni, dopo i quali è necessario procedere con il rinnovo. Tuttavia, il termine “rinnovo” è improprio: di fatto, viene emesso un nuovo certificato di firma qualificata, altrettanto idoneo, ma diverso.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
Ci si accorge che la firma digitale è scaduta quando, nel depositare un atto, il sistema informatico sortisce un messaggio di errore.
Capita -per esempio- quando si migrano in appello gli atti firmati digitalmente anni prima, in primo grado. Oppure quando -sempre per esempio- la firma scade tra la notificazione dell’atto di citazione e il suo deposito al momento della costituzione.
Quindi, attualmente, esiste un solo vero metodo in grado di garantire la validità dell’atto firmato nel tempo: la conservazione digitale.
Infatti, rappresentando piena conformità alle regole tecniche per la validazione temporale, essa è strumento effettivamente in grado di rendere data e ora del documento opponibili a terzi.
Ora, in particolare, per l’Avvocato quali documenti è importante conservare? Fatture elettroniche, lettere monitorie, diffide stragiudiziali, scritture private proprio come ricevute pec.
Infine, è importante sottolineare che la conservazione digitale è applicabile, con la medesima validità legale nel tempo, anche per qualsiasi altro documento informatico.
Riferimenti normativi
DM 44/11, art.20, regole tecniche del pct e DL 82/ 2005 Art.43 Codice Amministrazione digitale dl 85/2005 Art.20 comma 3:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=
——–
LEGGI ANCHE:
LEGGI ANCHE

Accesso all’account mail dopo la fine del rapporto di lavoro: multa per l’azienda
Il Garante Privacy sanziona l'uso del software Mail Store da parte di una S.p.A. per la conservazione prolungata delle e-mail di un ex collaboratore. L'azienda…

Strumenti per le udienze telematiche e lo smart working
Abbiamo pubblicato sul nostro sito delle utilissime istruzioni per utilizzare gli strumenti per le udienze telematiche e lo smart working. A seguito dei DPCM che…

Manovra economica: il governo punta sulle banche per finanziare il taglio dell’Ires
In arrivo un nuovo “sacrificio” per gli istituti di credito: 400 milioni per ridurre la tassa sulle imprese