Croce al posto della firma: la procura alle liti non è valida

Croce al posto della firma: la procura alle liti non è valida

Cosa succede se la procura alle liti presenta una croce al posto della firma? Può essere ritenuta valida?

L’ordinanza n. 16948/20 emessa dalla Corte di Cassazione e pubblicata il 12 agosto 2020 ci offre la risposta.

ANALFABETISMO E PROCURA ALLE LITI

Un cittadino straniero desidera ottenere la protezione internazionale e umanitaria ma il Tribunale di Napoli dichiara inammissibile la richiesta per nullità della procura alle liti, che risulta priva della firma e sottoscritta solo con un semplice crocesegno a causa dell’analfabetismo del soggetto.

Il cittadino decide di ricorrere denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 82 e 157 c.p.c., deducendo che “il giudice non avrebbe potuto rilevare d’ufficio, in mancanza di eccezione della controparte rimasta contumace, la nullità della procura speciale alle liti che conteneva l’esatta indicazione del suo nome e delle sue generalità, essendo irrilevante l’illeggibilità della firma”.

Al ricorso viene allegata anche la procura speciale, anch’essa però sottoscritto solo mediante una croce e non con firma autografa.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Nell’ordinanza, la Cassazione spiega che “la procura alle liti sottoscritta con crocesegno non è suscettibile di autenticazione da parte del difensore, ove rilasciata in calce o a margine dell’atto giudiziale, atteso che la sottoscrizione, essendo indispensabile ai fini della individuazione dell’autore del documento e costituendo un elemento essenziale dello stesso, deve risultare da segni grafici che indichino, anche in forma abbreviata, purché decifrabile, le generalità del soggetto che conferisce la procura e non è integrata, pertanto, da un segno di croce vergato al posto della firma”.

Il Tribunale ha dunque agito correttamente rilevando d’ufficio la nullità della procura e fissando un termine perentorio per la regolarizzazione di un vizio sanabile; regolarizzazione che però non è avvenuta.

Considerato tutto ciò, la Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile.

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