Incidente con macchina altrui: chi paga?

In caso di incidente stradale con auto in prestito chi è responsabile

L’ipotesi di usare l’auto in prestito di un’altra persona non è infrequente, anzi, soprattutto nel caso di un familiare.  Dunque, altrettanto raro è l’accadimento di un incidente con macchina altrui: situazione che apre ad un ventaglio di possibilità conseguenti. Dall’incidente causato dal conducente dell’auto in prestito, fino all’incidente con auto rubata, passando per l’incidente causato dall’altro conducente.

Ad ogni tipologia di incidente corrisponde una determinata responsabilità o modalità risarcitoria

Capita spesso di prendere in prestito da o di prestare un’auto ad un’altra persona, ma che succede in caso di sinistro? Innanzitutto, ai sensi dell’art.2054 del Codice Civile, se il conducente provoca l’incidente per colpa propria, il titolare dell’auto è corresponsabile. Tuttavia, in questo caso la responsabilità è solo civile (dunque, relativa al risarcimento danni): la responsabilità penale (del tutto personale) ricade unicamente sul conducente.

Invece, se l’incidente è causato dalla colpa dell’altro conducente, sia il conducente che il proprietario dell’auto hanno diritto di risarcimento. Dunque, l’assicurazione del titolare dell’auto colpevole rimborserà sia per le lesioni fisiche che per i danni materiali. Il risarcimento dei danni fisici e materiali avviene anche nel caso in cui l’auto in prestito sia senza priva di copertura Rc-auto.

L’ultimo caso in esame, è quello dell’incidente realizzato a mezzo e per colpa di auto rubata. Infatti, in questo caso l’intero procedimento differisce dai precedenti per modalità e tempistiche. Qui, il proprietario dell’auto è corresponsabile assieme al conducente (ladro) fino alla mezzanotte del giorno in cui sporge denuncia di furto.

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diritti digitali e PA Servicematica

Come il ritardo tecnologico delle PA lede i diritti digitali dei cittadini

Nell’articolo “Diritti digitali, troppe PA li ignorano (in barba ai cittadini): una proposta cambiare le cose” pubblicato su Agenda Digitale, Mara Mucci, vicepresidente commissione di inchiesta sul digitale nella PA, esordisce dicendo:

“L’assenza di supporto e pianificazione nella trasformazione dei processi in chiave digitale porta al mancato rispetto dei diritti di cittadini e imprese, col crollo del Paese negli indici internazionali che misurano la digitalizzazione di economia e società.”

La pandemia ha digitalizzato la vita privata dei cittadini, il lavoro e le procedure delle aziende, ma la PA fatica ad adeguarsi, soprattutto a livello locale. Le normative a favore della digitalizzazione non mancano. Manca la loro attuazione. Le cause sono diverse: mancanza di competenze, formazione, strumenti, risorse.

MANCATA DIGITALIZZAZIONE E DIRITTI DIGITALI

Quando si pensa ai diritti di un cittadino, certamente l’accesso telematico ai servizi della PA non è la prima immagine che viene in mente.

Eppure, proprio la pandemia ci ha mostrato l’importanza di avere una dimensione digitale per “sopravvivere”. Considerando che alcune abitudini acquisite in questo periodo di limitazioni rimarranno anche a crisi superata, la digitalizzazione non può più essere considerata un’opzione, ma una necessità.

Ma come può la mancata digitalizzazione della PA ledere i diritti dei cittadini?

Sempre Mara Mucci porta un esempio:

“Il recente decreto semplificazioni (art. 24 del DL. 76/2020) ha indicato il 28 febbraio 2021 come giorno limite entro il quale doveva essere garantito al cittadino l’accesso ai servizi pubblici in rete attraverso l’uso di SPID o CIE, e doveva essere inibito il rilascio di credenziali di identificazione differenti da esse.
Ad oggi mancano all’appello parecchie PA e la legge non prevede sanzioni particolari per l’inadempienza.
Non sono stati individuati nemmeno obiettivi minimi riguardanti i servizi online che le amministrazioni devono fornire.”

Lo scenario paradossale che si sta venendo a creare è quello in cui i cittadini sono in possesso delle credenziali SPID per accedere ai servizi delle PA ma questi servizi online non esistono, impedendo loro di esercitare i loro diritti — comunicare con gli enti, portare avanti pratiche o richieste, ottenere prestazioni.

COSA SI PUÒ FARE?

Non servono grandi manovre per garantire una maggiore tutela dei diritti digitali dei cittadini. Partendo da ciò che già abbiamo, si può fare molto. Per esempio:

– potenziare il ruolo del responsabile della transizione digitale, figura che guida la trasformazione digitale della PA, coordinando lo sviluppo di servizi pubblici digitali;
– rafforzare e il ruolo del difensore civico, al quale i cittadini possono rivolgersi quando i loro diritti (anche quelli digitali) vengono lesi;
– mettere in competizione le amministrazioni per responsabilizzare maggiormente la dirigenza e favorire performance migliori,
– aumentare le competenze digitali dei cittadini e la consapevolezza dei loro diritti.

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Nuova posizione del minore nel processo

Nei giudizi che li riguardano, i minori sono parte sostanziale, non soltanto formale

La Corte di Cassazione torna nuovamente a pronunciarsi in merito al ruolo del minore in un procedimento giudiziario per il suo affidamento. Infatti, l’ordinanza n.3159/2021 afferma che il minore -portatore di interessi diversi rispetto a quelli dei suoi genitori- rappresenta una parte sostanziale. Dunque, per tutelare appieno i suoi diritti, egli deve essere ascoltato direttamente attraverso un atto processuale del giudice.

Non ascoltare direttamente il minore rappresenta violazione dei suoi diritti e del contraddittorio

Treviso. Padre ricorre in cassazione dopo la disposizione del Tribunale d’Appello di Venezia di collocare la figlia -minorenne- presso la madre. Non solo: lo stesso Tribunale avrebbe stabilito di lasciar decidere l’affidamento della stessa minore ai Servizi Sociali. Tutto ciò senza che la Corte abbia mai, lamenta l’uomo, ascoltato direttamente la bambina coinvolta.

In effetti, secondo normativa nazionale e internazionale (articoli 337 e 315 bis c.c, comma 3; 336 bis c.p.c; 360 c.p.c., comma 1, n.3; oltre che art.6 Convenzione di Strasburgo 25/01/1996, ratificata con L.n. 77 del 2003; art. 12 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo) tale inadempimento della Corte causerebbe, esso stesso, la nullità dell’intero procedimento. Dunque, per la Suprema Corte il motivo del ricorso è fondato: i minori sono parti sostanziali nei procedimenti giudiziari che li vedono coinvolti. Pertanto, in questi procedimenti giudiziari, il minore deve essere ascoltato direttamente, altrimenti si tratta di violazione del principio di contraddittorio.

Inoltre, la Suprema Corte specifica che esiste un caso in cui si può accettare il mancato ascolto del minore. Si tratta di quando vi sia una espressa motivazione sull’assenza di discernimento che ne giustifichi l’omissione. In tutti gli altri casi, il contributo “indiretto” del bambino non è in alcun modo equiparabile alla sua audizione come atto processuale del giudice.

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Disabili: normativa per difendersi da maltrattamenti

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Processo telematico: seconda PEC e deposito tardivo

Nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, un’azienda propone un reclamo contro la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnativa del licenziamento di un dipendente che aveva maturato i requisiti pensionistici.

La Corte di Appello dichiara inammissibile il reclamo.
La sentenza contestata è stata pubblicata e trasmessa via PEC ai procuratori costituiti il primo marzo 2018, mente il reclamo è stato depositato il 3 aprile 2018, quindi tardivamente perché oltre i 30 giorni stabiliti dall’art. 1, co. 58, L. n. 92 del 2012.

IL RICORSO

L’azienda ricorre in Cassazione, portando i seguenti motivi:

  • – il reclamo è stato depositato il 30 marzo 2018, pertanto non è tardivo. A testimonianza di ciò, la copia dei messaggi PEC generati dal deposito telematico, ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) in primis. La RdAC si genera quando il messaggio con la busta telematica entra nella casella PEC del Ministero della Giustizia;
  • – la data del 3 aprile 2018 corrisponde al momento in cui la Cancelleria dell’ufficio giudiziario ha aperto la busta telematica del deposito;
  • – la sentenza ha violato l’art. 155, commi 4 e 5, c. p.c.: la Corte territoriale non ha considerato che il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza cadeva il sabato precedente due festività (Pasqua e lunedì dell’Angelo), pertanto  anche un deposito effettuato il 3 aprile poteva considerarsi tempestivo.

IL DEPOSITO SI PERFEZIONA CON L’EMISSIONE DELLA SECONDA PEC

La Cassazione accoglie il ricorso (sentenza n. 12422 dell’11 maggio 2021).

Il deposito telematico si perfeziona infatti proprio con l’emissione della seconda PEC, la ricevuta di avvenuta consegna. Secondo l’art. 16 bis, comma 7 del d.i. n. 179 del 2012, partendo dalle disposizioni di cui all’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è considerato tempestivo quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza.
Nel caso specifico, la Corte territoriale ha errato a valutare tardiva, e quindi inammissibile, l’impugnazione.

Inoltre, ha anche mancato di considerare quanto indicato dall’ultimo comma dell’art. 155 c.p.c., secondo cui, quando la scadenza dei termini cade di sabato è ammessa una proroga al primo giorno non festivo.

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Dalla convenzione dell’ONU alle leggi nazionali: opuscolo in difesa dei disabili

Nasce un opuscolo sui diritti delle persone con disabilità: una panoramica di facile consultazione sui reati discriminatori contro le persone i disabili. La volontà è di conciliare tutta la normativa attualmente vigente in materia conciliando il livello internazionale con quello nazionale. Inoltre, all’attenzione per le norme a tutela si affianca un excursus sui reati e comportamenti penalmente rilevanti.

Un’ aggravante speciale se la vittima dell’illecito è una persona disabile

L’OSCAD pubblica “L’odio contro le persone disabili”: opuscolo che sposa l’approccio sancito dalla Convenzione dell’ONU sui diritti delle Persone con disabilità. Infatti, l’idea è che la disabilità scaturisca dall’iterazione tra la minoranza (fisica, mentale, intellettiva, sensoriale) della persona e le barriere che ne impediscono la piena partecipazione alla società. Inoltre, la disabilità (disability) emerge come un insieme di “caratteristiche” da proteggere dal rischio di discriminazione (l’Art. 2 della Dichiarazione universale dei Diritti umani e Art. 14 della “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”).

L’opuscolo chiarisce efficacemente come le tutele nei confronti dei disabili esistano, in Costituzione (artt.2 e 3), anche sul piano nazionale. Inoltre, un focus importante è dato alla condizione di “particolare vulnerabilità”: riconoscimento che implica -necessariamente- una serie importante di diritti imprescindibili. Infatti, secondo l’Art.36 legge 104, quando ad essere vittima dell’illecito è un disabile, deve essere applicata -in maniera trasversale alle diverse fonti del diritto- un’aggravante speciale.

In particolare, nel caso della violenza sessuale (Art.609 bis, comma 2 del Codice Penale) è specificato che -per avere rilevanza penale- l’accertamento dell’abuso della condizione di disabilità deve essere accertato caso per caso. Invece, riguardo i maltrattamenti presso le case di riposo, si fa riferimento alla condizione di disabilità come aggravante ai delitti di percosse, minacce e violenza privata. Infine, bullismo e cyberbullismo: qualora la vittima sia disabile, tutte le fattispecie di reato saranno integrate dalle rispettive aggravanti (Legge n.71/2017, art. 36 o 61, comma 1, n.5).

Opuscolo integrale “L’odio contro le persone disabili”

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Il 14 maggio scorso il CNF ha pubblicato sul proprio sito un comunicato relativo alle anticipazioni del Governo sulle riforme del processo penale e civile, considerate non adeguate.

Nel comunicato vengono riportate le parole della presidente Maria Masi, che spiega quale sia il limite delle proposte:

“La riforma della giustizia deve mirare ad un nuovo e rinnovato approccio di sistema. L’obiettivo perseguito, ossia la riduzione del 40% dei tempi del processo civile e del 20% di quelli del processo penale, così come richiesto dalla Commissione Europea […] non potrà, comunque, raggiungersi se oltre ad intervenire sulle regole del processo non si agisce coraggiosamente anche sull’organizzazione degli uffici giudiziari, sugli investimenti funzionali e sulla carenza di organico di magistrati e personale amministrativo oltre che sull’equa responsabilizzazione di tutti gli operatori, compresi i magistrati”.

RIFORME DEL PROCESSO PENALE

Tra le varie misure previste dalle riforme del processo penale, vi è la riduzione dei tempi dei processi attraverso l’estensione dei riti alternativi. Fra questi, il patteggiamento permetterebbe il dimezzamento della pena, anziché la riduzione di un terzo. Verrebbero pero introdotti criteri più restrittivi per le impugnazioni in appello, insieme all’inappellabilità delle assoluzioni per i pm.

Per la prescrizione le strade potenziali sono due:
– riprendere la riforma Orlando (sospensione in appello di due anni invece che di un anno e mezzo, un anno di fermo in Cassazione, recupero del tempo in caso di sforamento);
– una soluzione ibrida tra prescrizione del reato, che si esaurirebbe con la richiesta di rinvio a giudizio, e improcedibilità per sforamento dei termini di fase, che ricadrebbe su tutti i gradi del processo.

RIFORME DEL PROCESSO CIVILE

Per quanto riguarda il processo civile, si punta al rafforzamento delle risoluzioni alternativa delle controversie, per arrivare a una situazione in cui la via giudiziale e stragiudiziale coesistano. 
È prevista l’estensione della mediazione obbligatoria, anche tramite incentivi fiscali, e della negoziazione assistita.

Altri emendamenti presentati riguardano: arbitrato, ufficio del processo, impugnazioni dei licenziamenti, creazione di un rito unificato per i procedimenti legati a famiglia e minori.

PERCHÈ LE RIFORME NON VANNO BENE

Il dubbio sollevato dal CNF è che le riforme tocchino solo i riti, ossia il risultato più immediato, e non la struttura del sistema. Ciò non permetterebbe di risolvere quei problemi a monte che causano una Giustizia lenta e non efficace.

Il rischio è che le riforme consentano sì una riduzione dei tempi ma a danno della tutela del diritto di accesso alla giustizia e alla difesa di tutti.

Ricordiamo che la riduzione dei tempi dei processi è richiesta dall’UE come condizione imprescindibile per l’erogazione dei fondi del Recovery Fund ed è quindi un nodo centrale da sciogliere per garantire un futuro al paese.

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Esame avvocati: ministero rischia mega risarcimento

La piattaforma in tilt, all’esame da Avvocato 2021 visibili i dati dei candidati

Dati sensibili degli iscritti all’esame di abilitazione alla professione di Avvocato pubblicati in seguito al Data Breach del sito. Ora, il Ministero della Giustizia deve notificare la violazione al Garante entro 72 ore dalla scoperta della problematica. A questo punto, seguirà reclamo, al cui esito la parte lesa potrà agire dinanzi al Tribunale per ottenere il risarcimento.

La violazione dei dati prevede la stessa disciplina regolante le “attività pericolose”

13 Maggio 2021: esame abilitante alla professione di Avvocato; 25 mila aspiranti legali tentano di accedere al portale del Ministero della Giustizia. Qui, invece di trovare i propri dati, si trovano davanti dati anagrafici e sensibili di altri iscritti. Inoltre, subito dopo l’accesso al sistema, per click effettuati da altri utenti, alcuni candidati si vedono rientrare tra i rinunciatari.

Dunque, si tratta di Data Breach subìto dal Ministero della Giustizia: violazione all’integrità, alla riservatezza e alla disponibilità dei dati. Ora, il Ministero deve notificare la violazione al Garante, entro 72 ore, poi, quest’ultimo valuterà se comunicare l’avvenuto ai singoli interessati. Infatti, questi ultimi vedrebbero la loro eventuale richiesta di risarcimento sicuramente accolta: la violazione dei dati viene trattata come le “attività pericolose” (ex. Art.2050 c.c.)

A questo punto, l’azione principale che gli aspiranti avvocati lesi dal Data Breach potrebbero intraprendere è il reclamo. Disciplinato dall’Art. 77 GDPR, tale atto -circostanziato- serve a rappresentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. In effetti, il suo vantaggio principale è la rapidità: al massimo dodici mesi dopo, la parte lesa potrà agire per il risarcimento.

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Avvocato tecnologico

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L’innovazione tecnologica è un processo destinato a penetrare ogni settore, compreso quello della Giustizia. I primi passi sono già stati compiuti con l’introduzione del processo telematico e il COVID ha certamente accelerato la digitalizzazione di molti passaggi.

La figura dell’avvocato sarà inevitabilmente influenzata dai nuovi scenari che si prospettano, ma in che modo?

Già nel 2019 la Federation of Law Societies of Canada ha introdotto nel proprio codice di riferimento per i legali le competenze tecnologiche. All’epoca non sono stati pensati provvedimenti disciplinari in caso di violazioni di questo nuovo dovere. Nel frattempo Amy Salyzyn, professore associato dell’Università di Ottawa, ha individuato 6 caratteristiche dell’avvocato tecnologico.

Chiaramente il contesto italiano è diverso da quello canadese, ma vale comunque la pena prestare un po’ di attenzione a queste caratteristiche che potrebbero rappresentare un vantaggio competitivo per quegli avvocati più inclini ad adottarle.

LE 6 CARATTERISTICHE DELL’AVVOCATO TECNOLOGICO

Automazione

Automatizzare alcune fasi del proprio lavoro migliora l’efficienza, riduce gli sprechi di tempo e gli errori, genera migliori risultati.
L’automazione può riguardare la fatturazione elettronica, l’uso di database per l’archiviazione e la ricerca di fonti e riferimenti, l’uso di moduli o di sistemi di “filtraggio” della clientela.

Sicurezza

L’avvocato tecnologico deve essere consapevole dei rischi legati all’uso delle tecnologie. Deve essere in grado di implementare sistemi di sicurezza informatica per proteggere le proprie informazioni e quelle dei propri clienti.

Presenza online

È sicuro che alcune abitudini acquisite durante la pandemia non verranno messe da parte una volta terminata l’emergenza. Gli avvocati dovranno aumentare la propria presenza online, perché è ciò che i clienti, potenziali o già acquisiti, si aspettano.  Dovranno imparare a gestire piattaforme digitali per garantire la comunicazione e l’erogazione dei servizi. Dovranno essere al passo con le novità per non rimanere tagliati fuori.

Intelligenza artificiale

Con il tempo è possibile che la professione legale richieda l’uso di forme intelligenza artificiale, già peraltro in uso in altri ambiti della giustizia per “aiutare” le decisioni dei giudici, soprattutto all’estero.

Aggiornamento

Similmente a quanto detto per la presenza online, l’avvocato tecnologico deve essere aggiornato sulle tecnologie e gli strumenti digitali che costantemente vengono sviluppati. Questo aggiornamento non può essere solo teorico, ma deve essere anche bastato sull’uso diretto.

Etica

La conoscenza e l’uso delle tecnologie devono essere volti anche al miglioramento generale dell’amministrazione della giustizia, in modo da creare un sistema aperto, ordinato, imparziale.

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Va risarcita perché invitata a rimanere a casa dal lavoro dopo la maternità

Con discorsi persuasivi era stata invitata a non rientrare al lavoro dopo la maternità, per non creare troppi problemi all’azienda. Per la Cassazione, questa è una condotta discriminatoria meritevole di risarcimento perché va contro il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.

Così, la Corte accoglie la richiesta di una lavoratrice, condannando la S.r.l. datrice ed una sua superiore al pagamento dei danni e degli interessi legali.

E’ atto discriminatorio persuadere la lavoratrice a non rientrare dopo la maternità

La vicenda processuale vede la Corte accogliere la domanda di una lavoratrice nei confronti della S.r.l. datrice e di una sua superiore per atti discriminatori. Infatti, tra gennaio e giugno 2010, queste ultime avrebbero commesso atti discriminatori nei suoi confronti, al fine di indurne il licenziamento. La Corte ha ritenuto fondata la richiesta risarcitoria della lavoratrice in violazione al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, art. 6 legge 28 novembre 2005, n.246.

Tuttavia, dopo la sconfitta in appello, la società datrice ricorre in Cassazione, adducendo i seguenti motivi di doglianza:

  • la condotta contestata alla dipendente non è qualificabile come discriminatoria;
  • la condotta contestata alla società non è discriminatoria in quanto il comportamento della dipendente è stato imprevedibile e istantaneo, quindi non evitabile;
  • la diretta superiore della dipendente non è la persona con la quale ella si è relazionata e -comunque- si tratta di un mero alterco tra colleghe.

Infine, dopo aver analizzato tutti i motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la Società e la dipendente al pagamento dei danni pari a 10.000 euro e al pagamento dell’intero costo del procedimento legale. Infatti, la Corte afferma: “A prescindere dalla formale collocazione gerarchica, [la dipendente] era autorizzata ad esprimere per conto della Società datrice posizioni in ordine al rientro dalla maternità […]”. Infine: “[La dipendente ha tenuto] un atteggiamento alla cui assunzione […] evidentemente si sentiva autorizzata o del quale poteva essere addirittura investita, ove fosse stato affidato a lei il compito di sospingere verso una decisione “spontanea” che la società non avrebbe potuto unilateralmente assumere […]”.

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SMS e messaggi WhatsApp sono considerati prove? Rientrano nella categoria delle intercettazioni?

Con la sentenza n. 17552/2021 la Cassazione si esprime nuovamente in materia.

IL CASO

Un giudice conferma la sentenza di primo grado di un imputato accusato dei reati di danneggiamento seguito da incendio (art 424 c.p comma 1) e atti persecutori (612 bis commi 1 e 2), e lo condanna al risarcimento dei danni in favore della vittima, l’ex compagna, costituitasi parte civile.

La sentenza giunge anche dopo l’analisi degli messaggi prodotti in foto dalla vittima.

L’imputato però ricorre, portando 3 motivi. Tra questi, il rigetto della richiesta di maggiori accertamenti tecnici volti a dimostrare l’autenticità dei messaggi portati dall’ex compagna.

SMS E MESSAGGI WHATSAPP SONO DOCUMENTI

La Cassazione ritiene il ricorso inammissibile.

Come già detto, la Corte già in passato si era espressa sulla validità di SMS e messaggi WhatsApp conservati nella memoria di un cellulare, indicando che sono considerati documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p.

La loro acquisizione tramite fotografia è pertanto legittima, poiché non rappresenta la captazione di un flusso di comunicazioni in corso, ma la documentazione di un flusso già avvenuto. Ad essi non può quindi applicarsi né la disciplina delle intercettazioni, né quella sull’acquisizione della corrispondenza secondo l’art. 254 c.p.p.

A maggior conferma della sentenza del caso specifico vi è anche il fatto che lo stesso imputato ha ammesso l’autenticità dei messaggi.

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