Lavoratrice risarcita per condotte discriminatorie

Va risarcita perché invitata a rimanere a casa dal lavoro dopo la maternità

Con discorsi persuasivi era stata invitata a non rientrare al lavoro dopo la maternità, per non creare troppi problemi all’azienda. Per la Cassazione, questa è una condotta discriminatoria meritevole di risarcimento perché va contro il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.

Così, la Corte accoglie la richiesta di una lavoratrice, condannando la S.r.l. datrice ed una sua superiore al pagamento dei danni e degli interessi legali.

E’ atto discriminatorio persuadere la lavoratrice a non rientrare dopo la maternità

La vicenda processuale vede la Corte accogliere la domanda di una lavoratrice nei confronti della S.r.l. datrice e di una sua superiore per atti discriminatori. Infatti, tra gennaio e giugno 2010, queste ultime avrebbero commesso atti discriminatori nei suoi confronti, al fine di indurne il licenziamento. La Corte ha ritenuto fondata la richiesta risarcitoria della lavoratrice in violazione al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, art. 6 legge 28 novembre 2005, n.246.

Tuttavia, dopo la sconfitta in appello, la società datrice ricorre in Cassazione, adducendo i seguenti motivi di doglianza:

  • la condotta contestata alla dipendente non è qualificabile come discriminatoria;
  • la condotta contestata alla società non è discriminatoria in quanto il comportamento della dipendente è stato imprevedibile e istantaneo, quindi non evitabile;
  • la diretta superiore della dipendente non è la persona con la quale ella si è relazionata e -comunque- si tratta di un mero alterco tra colleghe.

Infine, dopo aver analizzato tutti i motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la Società e la dipendente al pagamento dei danni pari a 10.000 euro e al pagamento dell’intero costo del procedimento legale. Infatti, la Corte afferma: “A prescindere dalla formale collocazione gerarchica, [la dipendente] era autorizzata ad esprimere per conto della Società datrice posizioni in ordine al rientro dalla maternità […]”. Infine: “[La dipendente ha tenuto] un atteggiamento alla cui assunzione […] evidentemente si sentiva autorizzata o del quale poteva essere addirittura investita, ove fosse stato affidato a lei il compito di sospingere verso una decisione “spontanea” che la società non avrebbe potuto unilateralmente assumere […]”.

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