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Femminicidio: la gelosia non è un motivo futile

Al centro della vicenda, la gelosia patologica di un uomo, innescata dalla scoperta di una relazione extraconiugale della moglie. La donna, stanca di una relazione ormai logora, aveva deciso di porre fine al matrimonio. Questa decisione ha innescato in B.S. una reazione violenta, sfociata nel tragico epilogo del femminicidio.

La sentenza e le motivazioni

La Corte ha ritenuto provata la piena responsabilità dell’uomo, condannandolo per omicidio aggravato dai rapporti familiari, dalla crudeltà e dallo stato di vulnerabilità della vittima. Tuttavia, un punto cruciale della sentenza riguarda l’esclusione dell’aggravante dei “futili motivi”, spesso invocata nei casi di femminicidio legati alla gelosia.

Secondo i giudici, la gelosia, pur essendo un movente deprecabile, non può essere considerata un motivo futile in questo caso specifico. La decisione di uccidere, scaturita dalla consapevolezza di perdere la propria compagna e di vedere infranto il proprio modello di famiglia, è stata giudicata come il risultato di un profondo sconvolgimento emotivo, piuttosto che di un impulso impulsivo e irrazionale.

La rilevanza della sentenza

Questa sentenza rappresenta un importante precedente giurisprudenziale, in quanto sottolinea la complessità dei casi di femminicidio e la necessità di una valutazione attenta e circostanziata di ogni singolo caso. La Corte ha infatti riconosciuto che la gelosia, seppur un fattore scatenante, non può essere sempre e automaticamente equiparata a un motivo futile.

Riferimento della sentenza: Cassazione penale, sezione I sentenza n.30375 del 24 luglio 2024


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Cassazione, violenza domestica: lo stato di necessità si applica anche in assenza di pericolo imminente

Roma, 30 luglio 2024 – Con la sentenza n. 30592, la Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, ha stabilito un importante principio in tema di violenza domestica e stato di necessità. La decisione, relativa al caso di una donna condannata per falsa testimonianza, amplia l’interpretazione dello stato di necessità previsto dall’art. 54 del codice penale.

Il Caso

La vicenda riguarda una donna che, testimoniando contro il suo ex convivente, aveva negato i maltrattamenti da lei denunciati in precedenza. La Corte d’Appello aveva confermato la sua condanna per falsa testimonianza, ritenendo inapplicabile la scriminante dello stato di necessità poiché non vi era una situazione di “pericolo concreto ed attuale” al momento della deposizione.

La Decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della donna, evidenziando che lo stato di necessità può essere invocato non solo in presenza di un pericolo imminente, ma anche quando il pericolo è perdurante. Ciò significa che il danno grave alla persona può materializzarsi anche in un futuro non immediato, ma comunque probabile.

La sentenza specifica che le condizioni di attualità o inevitabilità del pericolo, che giustificano l’esimente, possono essere oggetto di un errore “putativo”. Questo implica che la persona possa percepire una minaccia in modo soggettivo, credendo ragionevolmente nella necessità di proteggersi, anche se il pericolo non è immediatamente presente.

Questa sentenza rappresenta un significativo ampliamento della tutela offerta alle vittime di violenza domestica. La Corte di Cassazione ha così riconosciuto che la paura di subire ulteriori danni, anche se non imminente, può giustificare comportamenti altrimenti punibili.


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Inail: pubblicato il primo numero della serie “La valutazione dei rischi in ottica di genere”

L’Inail ha reso pubblica la monografia “La valutazione dei rischi in ottica di genere”, il primo documento di una nuova serie tecnica dedicata a questo importante tema.

L’opera propone un approccio strutturato per la valutazione del rischio sul luogo di lavoro con una particolare attenzione alle differenze di genere. L’Inail fornisce strumenti utili alle aziende per definire indicatori significativi, come la distribuzione della popolazione lavorativa per sesso e le diverse posizioni ricoperte.

La monografia si compone di tre parti: una sezione generale che inquadra e contestualizza il tema, una sezione applicativa con schede di rischio mirate, e un’appendice statistica che delinea il quadro occupazionale, infortunistico e tecnopatico.

Dettagli della pubblicazione:

  • Prodotto: Opuscolo
  • Edizioni: Inail, 2024
  • Disponibilità: Consultabile solo online al link https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/pubblicazioni/catalogo-generale/catalogo-generale-dettaglio.2024.07.la-valutazione-dei-rischi-in-ottica-di-genere.html
  • Informazioni: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

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Corte UE condanna il requisito dei 10 anni per il Reddito di Cittadinanza

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza che mette in discussione un aspetto fondamentale del precedente sistema del Reddito di Cittadinanza in Italia. Il requisito della residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, per poter accedere a questa misura di sostegno è stato dichiarato illegittimo.

Discriminazione indiretta e violazione della direttiva UE

Secondo la Corte, questo requisito costituisce una “discriminazione indiretta” nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che hanno ottenuto lo status di soggiornanti di lungo periodo in Italia. Infatti, sebbene il requisito si applichi in linea di principio a tutti i cittadini, sia italiani che stranieri, nella pratica esso incide maggiormente sui cittadini di Paesi terzi, limitando in modo sproporzionato il loro accesso a un diritto fondamentale come quello al sostegno economico.

La sentenza si basa sulla Direttiva UE sui cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, che prevede un periodo di cinque anni di residenza continuativa per acquisire il diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro. La Corte ha sottolineato che questo periodo di cinque anni è considerato sufficiente per integrare il soggiornante di lungo periodo nella società ospitante e per garantire un legame effettivo con lo Stato membro.

Le implicazioni della sentenza

La sentenza della Corte di Giustizia ha importanti implicazioni per il sistema di protezione sociale italiano e per i diritti dei cittadini di Paesi terzi che risiedono stabilmente nel nostro Paese. In primo luogo, essa impone all’Italia di rivedere le norme che disciplinano l’accesso alle prestazioni sociali, eliminando ogni forma di discriminazione diretta o indiretta basata sulla cittadinanza o sulla durata della residenza.

In secondo luogo, la sentenza conferma l’importanza della direttiva UE sui soggiornanti di lungo periodo come strumento fondamentale per garantire l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi e per promuovere un’Europa più inclusiva e solidale.


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Carceri, governo Meloni rafforza misure per personale

Roma, 29 luglio 2024 –

Come anche di recente ricordato dal Presidente Mattarella, il carcere non può essere il luogo in cui si perde ogni speranza, non va trasformato in palestra criminale; per questo sin dall’inizio del nostro insediamento, il mondo penitenziario, nel suo complesso, è stato oggetto di altissima priorità. Abbiamo fatto tanto e tanto abbiamo ancora da fare. L’attenzione e l’impegno di tutti noi sono massimi”.

Così stamani il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Ho chiesto ai miei Uffici una ricognizione degli interventi messi in atto in questo anno e mezzo. Ebbene, quanto alle coperture delle piante organiche, per gli Educatori all’interno delle strutture si è passati dalle 905 unità dell’ottobre del 2022 a ben 1.089 unità al 1 luglio 2024, riempiendo di fatto la pianta organica prevista di 1.099 unità; per i funzionari contabili si è passati da 530 unità ad ottobre 2022 a 641 al 29 luglio 2024, su una pianta organica di 739 unità; i funzionari Mediatori Culturali che all’ottobre 2022 erano solo 3, oggi sono 61 a fronte di una pianta organica di 67 unità; i Dirigenti Penitenziari dai 226 dell’ ottobre 2022 sono passati ai 260 di oggi, cui andranno aggiunti 51 unità del secondo corso destinato ai consiglieri penitenziari che terminerà a novembre e l’avvio di 18 unità al terzo corso che è partito l’8 luglio. In totale 330 a fronte di un organico di 350.

A settembre, peraltro, bandiremo concorso per altre 14 unità. Consapevoli dell’insufficienza delle attuali piante, abbiamo ampliato l’organico dei dirigenti penitenziari che è stato aumentato da 300 a 350 unità; quello dei Dirigenti Generali che è stato aumentato di due unità con la costituzione di due nuovi Provveditorati. Abbiamo assunto, tramite scorrimento di graduatorie, 6 unità di Dirigenti Funzioni Centrali. Ed ancora gli Assistenti Tecnici che ad ottobre 2022 erano 170 oggi sono 311; i Contabili area 2 che ad ottobre 2022 erano 186 oggi sono 202. Per il Comparto Funzioni Centrali abbiamo anche previsto una indennità aggiuntiva mensile per la specificità penitenziaria attribuita a chi lavora negli istituti penitenziari. Altrettanto significativi i dati delle assunzioni per la Polizia Penitenziaria. Quanto ai Funzionari, già assunti 132 allievi commissari e con il DL del 4 luglio abbiamo previsto scorrimento di ulteriori 22 unità. In atto vi è concorso interno per 60 commissari. Quanto agli Ispettori, il 6 maggio è partito corso di formazione per 411 unità e con il DL del 4 luglio è stato previsto lo scorrimento di 48 unità.

Abbiamo attuato progressione interna per 691 unità. Per il ruolo Sovrintendenti da ottobre 2022 abbiamo immesso 1.852 unità ed abbiamo in atto ulteriori procedure concorsuali per complessivi 1130 posti. Per gli Agenti assistenti da ottobre 2022 ad oggi abbiamo immesso negli istituti 3.333 unità ed il 22 luglio è partito il corso di formazione per 958 uomini e 428 donne. Abbiamo bandito altro concorso per 2.568 unità con prova scritta calendarizzata a settembre. Abbiamo assunto dall’esterno nei vari ruoli della Polizia Penitenziaria 3876 unità che con il 184’ corso che è partito il 22 luglio diventeranno 5262. Più di 2.500 unità hanno beneficiato di progressioni interne.

Queste massicce misure unitamente al piano straordinario per l’edilizia penitenziaria che il Commissario metterà presto in campo è soltanto l’inizio della nostra programmazione. Per agevolarne i lavori è stato bandito concorso per 30 Funzionari Tecnici con l’obiettivo di colmare la pianta organica ed a settembre ne bandiremo uno per assistenti tecnici.

Era necessario comprendere le complessità di un sistema abbandonato da decenni, adesso la visione è più limpida e consentirà di intervenire con misure adeguate e sistemiche. In corso di programmazione incontri con il garante nazionale ed i garanti territoriali e visite mirate negli istituti penitenziari. Nulla sarà lasciato all’improvvisazione o al caso”,

così conclude il Ministro Nordio.

 


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Offese su Facebook: la Cassazione conferma il licenziamento

La Cassazione, con ordinanza numero 12142/2024,  ha confermato la legittimità del licenziamento di un lavoratore che aveva pubblicato un post offensivo nei confronti della sua azienda su Facebook.

Nonostante l’ex dipendente avesse rimosso il post e contestato la validità delle prove presentate dall’azienda, la Corte ha ritenuto che la condotta fosse grave e meritasse il licenziamento. La diffusione di un messaggio diffamatorio su una piattaforma social come Facebook, anche se inizialmente visibile solo ad un cerchio ristretto di persone, ha una potenzialità virale che può danneggiare gravemente l’immagine dell’azienda.

La Cassazione ha sottolineato come la rimozione del post non sia sufficiente a riparare al danno causato e che la potenzialità diffamatoria del messaggio sia sufficiente a giustificare il licenziamento.

Questa sentenza conferma la necessità per i lavoratori di prestare la massima attenzione a ciò che pubblicano sui social media, soprattutto quando riguarda il proprio datore di lavoro. Un commento avventato può infatti avere conseguenze molto gravi sulla propria carriera professionale.


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È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.

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I vigili del fuoco, giunti sul posto con diverse squadre, hanno lavorato a lungo per domare l’incendio, reso particolarmente difficile dalle alte temperature e dalla struttura del luogo. Nonostante le difficoltà, sono riusciti a circoscrivere le fiamme e a impedire che si propagassero ad altre aree della sartoria.

Al momento, le cause dell’incendio sono ancora oggetto di indagine. I danni causati dalle fiamme sono ingenti e colpiscono un progetto che mirava alla riabilitazione dei detenuti attraverso il lavoro.


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C’era una volta un vigile urbano che, per un gesto incauto, era diventato il simbolo nazionale dei “furbetti del cartellino”. Ora, a distanza di anni, la storia ha preso una svolta inaspettata. La Cassazione ha infatti stabilito che il licenziamento del vigile, che era stato ripreso dalle telecamere mentre timbrava il badge in mutande, era illegittimo.

La Suprema Corte, con sentenza n.. 20109/2024, ha motivato la sua decisione sottolineando come l’assoluzione penale del vigile di Sanremo, con la formula “perché il fatto non sussiste”, intaccava la fondatezza stessa delle accuse mossegli nel procedimento disciplinare. In altre parole, se il fatto non si è verificato, non può esserci stata alcuna infrazione disciplinare.

Nonostante la reintegra, il vigile non tornerà in servizio, avendo nel frattempo rassegnato le dimissioni. Tuttavia, avrà diritto a ricevere tutti gli stipendi non percepiti dal momento del licenziamento fino a quello della reintegra.

Questa sentenza della Cassazione solleva importanti questioni sul rapporto tra giustizia penale e giustizia disciplinare. La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui un’assoluzione penale, soprattutto con la formula “perché il fatto non sussiste”, ha un impatto significativo anche sui procedimenti disciplinari.


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Ammonimento o reato? Il TAR di Bari fa chiarezza sullo stalking

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Bari ha recentemente emesso una sentenza che fa chiarezza su un tema di grande attualità: la differenza tra l’ammonimento del Questore e il procedimento penale per atti persecutori, comunemente noto come stalking.

Il caso in esame riguardava una donna che, dopo aver scoperto il tradimento del suo compagno, aveva iniziato a riceverne messaggi e email insistenti. Di fronte a questa situazione, la donna aveva richiesto e ottenuto un ammonimento dal Questore nei confronti del suo ex.

La sentenza del TAR ha approfondito le caratteristiche di queste due misure, evidenziando come l’ammonimento sia uno strumento preventivo, finalizzato a fermare sul nascere comportamenti che potrebbero sfociare in atti persecutori. Per ottenere un ammonimento non è necessario dimostrare in modo definitivo che sia stato commesso un reato, ma è sufficiente che ci siano indizi sufficienti a far ritenere che la persona stia subendo delle molestie.

Diversamente, il procedimento penale per stalking richiede prove concrete e inequivocabili per poter condannare il colpevole. In questo caso, è necessario dimostrare che le condotte persecutorie hanno causato un grave stato d’ansia o di paura nella vittima, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

In sintesi, l’ammonimento serve a prevenire, mentre il procedimento penale serve a punire.

Questa sentenza del TAR di Bari fornisce un importante chiarimento sulle diverse misure a disposizione delle vittime di stalking e sottolinea l’importanza di agire tempestivamente per tutelare la propria incolumità.


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