La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7035 del 15/03/2024, chiarisce che il compenso del consulente tecnico della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere liquidato in base al Dm. n. 115/2002, e non sulle tariffe professionali.
È stato accolto, infatti, il ricorso di un professionista che ha svolto l’attività di biologo genetista forense, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 25 dm 115/2022, poiché il Tribunale aveva liquidato il compenso basandosi sulla tariffa professionale prevista per i biologi, dm 362/1993, e non sul Testo unico spese di giustizia.
Il ricorso, secondo la II Sezione civile, è fondato. Infatti, con sentenza n. 217/2019, la Corte Costituzionale ha uguagliato le modalità di recupero del compenso sia per gli ausiliari del giudice sia per i consulenti tecnici.
Il non poter applicare le tariffe professionali per la liquidazione del compenso del CTP:
«è confermata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in ordine al rimborso delle attività svolte dai prestatori d’opera, di cui il consulente d’ufficio sia stato autorizzato ad avvalersi, devono trovare applicazione le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli onorari dei consulenti tecnici, attesa la natura di munus publicum che caratterizza l’incarico assegnato al consulente, del quale l’ausiliario non può ignorare l’esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul rapporto tra l’ausiliario e il consulente».
Per concludere, la Cassazione stabilisce che il compenso del CTP deve essere liquidato sulla base del Testo unico in materia di spese di giustizia, non sulle tariffe professionali.
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