Il Tribunale Amministrativo Regionale di Bari ha recentemente emesso una sentenza che fa chiarezza su un tema di grande attualità: la differenza tra l’ammonimento del Questore e il procedimento penale per atti persecutori, comunemente noto come stalking.
Il caso in esame riguardava una donna che, dopo aver scoperto il tradimento del suo compagno, aveva iniziato a riceverne messaggi e email insistenti. Di fronte a questa situazione, la donna aveva richiesto e ottenuto un ammonimento dal Questore nei confronti del suo ex.
La sentenza del TAR ha approfondito le caratteristiche di queste due misure, evidenziando come l’ammonimento sia uno strumento preventivo, finalizzato a fermare sul nascere comportamenti che potrebbero sfociare in atti persecutori. Per ottenere un ammonimento non è necessario dimostrare in modo definitivo che sia stato commesso un reato, ma è sufficiente che ci siano indizi sufficienti a far ritenere che la persona stia subendo delle molestie.
Diversamente, il procedimento penale per stalking richiede prove concrete e inequivocabili per poter condannare il colpevole. In questo caso, è necessario dimostrare che le condotte persecutorie hanno causato un grave stato d’ansia o di paura nella vittima, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.
In sintesi, l’ammonimento serve a prevenire, mentre il procedimento penale serve a punire.
Questa sentenza del TAR di Bari fornisce un importante chiarimento sulle diverse misure a disposizione delle vittime di stalking e sottolinea l’importanza di agire tempestivamente per tutelare la propria incolumità.
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