Il dominus deve pagare il domiciliatario se il cliente non lo fa

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’avvocato che incarica un collega domiciliatario deve provvedere al suo compenso se il cliente non vi adempie, pena la sanzione della censura. La decisione è contenuta nell’ordinanza n. 4850 depositata oggi. Nella stessa data, un’altra pronuncia (ordinanza n. 4844) ha confermato la sospensione per un anno di un legale che, dopo aver assistito entrambi i coniugi nella separazione, aveva poi difeso l’ex marito contro l’ex moglie.

Il pagamento del domiciliatario: un dovere deontologico

La questione (n. 4850/2025) è nata da segnalazioni presentate al Consiglio dell’Ordine di Civitavecchia da due avvocati, uno del foro di Brescia e l’altro di Firenze, che lamentavano il mancato pagamento del compenso per l’attività svolta come difensori domiciliatari.
Nel primo caso, il pagamento era stato tentato con un assegno risultato insoluto, ma l’azione disciplinare è stata dichiarata prescritta poiché erano trascorsi i sette anni e mezzo previsti dalla legge.

Nel secondo caso, l’avvocato non aveva ricevuto alcun pagamento. La Suprema Corte ha ricordato che l’articolo 43 del Nuovo Codice Deontologico Forense prevede che il dominus, ovvero l’avvocato che incarica un collega di esercitare funzioni di rappresentanza o assistenza, è tenuto a compensarlo se il cliente non lo fa. La violazione di questo obbligo comporta la sanzione della censura.
La Cassazione ha sottolineato come questa disposizione tuteli il rapporto di colleganza e promuova i principi di lealtà e correttezza professionale. Ha inoltre chiarito che l’illecito deontologico può essere considerato “permanente” fino a quando non viene sanata la situazione debitoria.

Conflitto di interessi: sospeso l’avvocato che ha difeso l’ex marito dopo aver assistito la coppia

Nell’ordinanza n. 4844/2025, la Corte di Cassazione ha confermato la sospensione per un anno di un avvocato accusato di conflitto di interessi. Il procedimento disciplinare era stato avviato dopo l’esposto di una donna che aveva scoperto che l’avvocato, che in passato aveva assistito lei e l’ex marito nella separazione, aveva poi assunto la difesa dell’ex coniuge contro di lei.
La Suprema Corte ha ricordato che il Codice Deontologico vieta all’avvocato di accettare incarichi contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non è estraneo a quello precedentemente trattato. È altresì vietato utilizzare le informazioni acquisite in precedenza in controversie successive tra gli stessi soggetti.

In primo grado, il Consiglio Nazionale Forense (Cnf) aveva ridotto la sanzione di tre mesi considerando le circostanze attenuanti, come la successiva rinuncia ai mandati e l’assenza di precedenti disciplinari. Tuttavia, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sospensione annuale in considerazione della gravità dell’illecito.


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Obiettivo «zero morti sul lavoro» con intelligenza artificiale e badge digitale

VENEZIA – L’intelligenza artificiale per la gestione della sicurezza sul lavoro e l’idea di un badge digitale per i cantieri sono state le proposte centrali del tavolo convocato dal prefetto Darco Pelos. L’incontro si è tenuto a sei giorni dall’ultimo incidente mortale a Sottomarina, in cui ha perso la vita il 22enne Andrea Canzonieri, e a meno di un mese dalla scomparsa di Alessandro Brunello, trasportatore 49enne deceduto in un incidente sul Canal Salso.

«È necessario fare il punto sulla situazione per prevenire ulteriori tragedie», ha dichiarato Pelos, sottolineando come la carenza di organico rappresenti un problema costante.

Monitoraggio digitale nei cantieri

Daniele Giordano, segretario generale della Cgil di Venezia, ha proposto la sperimentazione del monitoraggio digitale nei settori dell’edilizia e delle manutenzioni meccaniche. La proposta ha ricevuto il sostegno di Ance e Confindustria, favorevoli all’innovazione a patto che si raggiunga un’intesa operativa nei cantieri.

Il sistema prevederebbe l’uso di un badge digitale per monitorare in tempo reale la presenza, la posizione nell’area di lavoro, le condizioni di salute e persino l’altezza a cui sta operando un lavoratore. I dati, raccolti tramite sensori, verrebbero gestiti dal prefetto e dallo Spisal nel rispetto della privacy e della dignità dei lavoratori.

Prevenzione con l’Intelligenza Artificiale

Il tavolo ha discusso anche dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per simulazioni di rischio nelle aziende, con l’obiettivo di rafforzare la formazione e la prevenzione degli infortuni. «La tecnologia può ottimizzare le informazioni sulla sicurezza attraverso il Building Information Modeling (BIM), fondamentale in un contesto di risorse umane limitate», ha spiegato Pelos.

Gli strumenti informatici permetterebbero di registrare automaticamente le presenze nei cantieri, contrastando illegalità e elusioni normative, in linea con il decreto governativo che ne promuove l’uso per prevenire gli infortuni e favorire la formazione continua.

Verso l’obiettivo «zero morti sul lavoro»

La Cisl Venezia, per voce di Dario De Rossi, ha sottolineato la necessità di un approccio condiviso: «Per sconfiggere il triste primato di morti e incidenti sul lavoro nel Veneziano, serve una prevenzione che coinvolga imprenditori, datori di lavoro e operai».

Il coordinatore provinciale della Uil, Giuliano Gargano, ha aggiunto: «Tutti devono dare il proprio contributo. La Regione ha annunciato l’imminente approvazione del nuovo “Piano per la salute e sicurezza sul lavoro”, un passo decisivo verso l’obiettivo “zero morti sul lavoro”».

Prossimi passi

Il 12 marzo si terrà un tavolo presso la Cassa Edile per discutere le tempistiche dell’implementazione del badge digitale. Per il finanziamento dell’iniziativa, si pensa al coinvolgimento della Camera di Commercio e all’eventuale utilizzo di fondi europei.


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Controlli fiscali: le chat WhatsApp diventano prove documentali

Da oggi, una semplice foto di una chat su WhatsApp può bastare come prova in un controllo fiscale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1254 del 18 gennaio 2025, ha stabilito che i messaggi su WhatsApp possono essere utilizzati come prove documentali durante gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, anche in assenza di intercettazioni autorizzate.

Prove digitali nei controlli fiscali

WhatsApp è ormai una delle piattaforme di messaggistica più utilizzate, sia dai privati che dalle aziende, grazie anche alle funzionalità dedicate ai profili business. Le conversazioni su questa app possono contenere informazioni rilevanti e, come ha chiarito la Cassazione, possono costituire prove valide durante un processo legale.

La novità risiede nel fatto che le chat possono essere utilizzate come prove anche senza intercettazioni dirette, purché non venga contestata la loro autenticità. Questo apre nuovi scenari nei controlli fiscali, dove le prove documentali rivestono un ruolo cruciale.

Garanzia di autenticità: l’importanza degli screenshot

Affinché i messaggi siano considerati validi come prove, è essenziale garantirne l’autenticità. La Corte di Cassazione ha precisato che gli screenshot – fotografie dello schermo del dispositivo – possono essere acquisiti come prova anche se l’autore della conversazione ha successivamente cancellato i messaggi. Se un altro soggetto ha salvato la chat, essa può essere utilizzata come prova in un processo, a condizione che il contenuto non risulti alterato o manipolato.

Ispezioni fiscali e dispositivi elettronici

Durante le ispezioni fiscali, i controlli possono includere anche i dispositivi elettronici, come computer e smartphone, utilizzati per le attività economiche. In caso di sospetto di contabilità parallela o di illeciti fiscali, le conversazioni su WhatsApp presenti sui dispositivi del contribuente possono essere utilizzate come prove.

Un precedente giuridico non del tutto nuovo

Sebbene la sentenza della Cassazione del 2025 introduca importanti novità, non si tratta di un cambiamento completamente innovativo. Già nel 2023, la Corte Costituzionale aveva stabilito che l’acquisizione di messaggi da dispositivi sequestrati non richiede autorizzazioni speciali. Inoltre, la Guardia di Finanza, con una circolare del 2018, aveva già previsto la possibilità di controllare i dispositivi elettronici durante le ispezioni fiscali.

Implicazioni per privati e imprese

Questa sentenza potrebbe avere un forte impatto sia sui privati che sulle imprese, aumentando la responsabilità e l’attenzione nell’utilizzo di piattaforme digitali come WhatsApp per comunicazioni di natura professionale o economica. Inoltre, potrebbe influire sulle modalità di raccolta delle prove nei procedimenti tributari, segnando un passo avanti verso l’adattamento delle norme alle nuove tecnologie.


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IA, cliente e avvocato: il nuovo triangolo del diritto

Non è fantascienza, è già realtà: l’intelligenza artificiale sta entrando negli studi legali. E non solo come strumento a supporto dell’avvocato, ma anche come giudice silenzioso del suo operato. Immaginate un cliente che, ricevuto l’atto giudiziario dal suo legale, decide di sottoporlo al vaglio di un programma di IA. In pochi istanti, la macchina emette il suo verdetto: l’atto è nel complesso sufficiente, ma alcune parti potrebbero essere migliorate. Un feedback sintetico e freddo, privo di sfumature, ma sufficiente a mettere in discussione la professionalità dell’avvocato.

Questa situazione non è solo ipotetica. Sta già accadendo. E porta con sé una serie di riflessioni su un rapporto professionale che rischia di trasformarsi radicalmente.

Una relazione che cambia
L’avvocato non è più solo in studio. Al suo fianco, anche se invisibile, potrebbe esserci una macchina pronta a valutare ogni riga del suo lavoro. Ma il punto è: il legale lo sa? Non necessariamente. Il cliente potrebbe usare un programma di intelligenza artificiale per giudicare l’operato del proprio avvocato senza mai rivelarglielo, insinuando un terzo elemento nel rapporto fiduciario che tradizionalmente lega le due parti.

E se invece il cliente lo dichiarasse apertamente? In tal caso, l’avvocato si troverebbe davanti a un bivio: accettare di confrontarsi con il giudizio della macchina o rifiutare il mandato, vedendo vacillare la fiducia che è alla base di ogni consulenza legale.

Ma rinunciare al mandato non risolverebbe il problema. Altri clienti potrebbero fare lo stesso, in silenzio. E comunque, l’IA non ha obblighi deontologici né tantomeno responsabilità etiche: emette un giudizio tecnico, algoritmico, privo di contesto.

Il rapporto a tre: cliente, avvocato e IA
Quando l’intelligenza artificiale entra in gioco, il rapporto tra cliente e avvocato diventa inevitabilmente a tre. La macchina è come un terzo incomodo, una presenza silente che media il legame fiduciario. E può persino influenzare la scrittura degli atti stessi: il cliente, forte del parere della macchina, potrebbe pretendere modifiche o addirittura decidere di fare a meno del legale, cercando qualcuno disposto a limitarsi a firmare un testo prodotto dall’IA.

Questo scenario apre interrogativi etici e deontologici non da poco. L’avvocato ha il dovere di indipendenza e deve fare proprio ogni atto che sottoscrive. Ma come verificare se un professionista ha realmente aderito ai contenuti di un atto o si è limitato a firmarlo per compiacere un cliente “assistito” dall’IA?

Quando la macchina scrive come un avvocato
L’IA è già in grado di redigere pareri, memorie difensive, osservazioni procedimentali. Testi che potrebbero sembrare scritti da un giurista in carne e ossa. La tentazione di farne uso è forte, specie per abbattere i costi e velocizzare il lavoro. Ma questa scorciatoia porta con sé rischi enormi: una produzione sovrabbondante e priva di sostanza, basata su testi generati in serie e privi di quella profondità analitica che solo l’esperienza e l’intuizione di un avvocato possono garantire.

Impedire l’uso dell’intelligenza artificiale è illusorio. La tecnologia avanza e sarebbe ingenuo pensare di fermarla con divieti formali. La vera sfida è saperla governare, senza diventarne schiavi.

Le conseguenze per la professione forense
All’interno degli studi legali, gli effetti dell’intelligenza artificiale sono dirompenti. Se prima un giovane praticante iniziava facendo ricerche giurisprudenziali per poi passare alla redazione di atti, ora il suo ruolo rischia di essere occupato da un algoritmo. Forse potrà distinguersi diventando un esperto nell’uso di queste nuove tecnologie, ma dovrà affrontare un confronto economico spietato: la macchina lavora più velocemente, impara continuamente e non ha bisogno di pause.

Il rapporto con il cliente cambia di conseguenza. Quest’ultimo deve sapere se l’avvocato sta utilizzando strumenti di IA per redigere gli atti, sollevando anche il delicato tema della privacy e dei dati sensibili che passano attraverso questi programmi. Ma come garantire trasparenza su questi aspetti? E soprattutto, come verificare eventuali illeciti, che non riguardano solo la deontologia ma anche il diritto penale?

Verso una nuova deontologia professionale
L’uso dell’intelligenza artificiale pone interrogativi che vanno ben oltre l’aspetto tecnologico: riguarda l’essenza stessa della professione forense. Qual è il ruolo dell’avvocato in un mondo in cui una macchina può scrivere atti legali credibili? E come salvaguardare quel legame di fiducia con il cliente, messo in discussione dalla presenza di un “terzo incomodo” che non sbaglia mai (almeno in apparenza)?

L’avvocato dovrà ridefinire il proprio valore aggiunto, puntando su ciò che una macchina non può offrire: l’empatia, l’intuizione strategica, la capacità di negoziazione. Perché la giustizia non è solo una questione di algoritmi. È fatta di persone, di emozioni, di storie da raccontare.

E questo, almeno per ora, resta un compito tutto umano.


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Avvocati in sciopero: la Cassazione chiarisce gli effetti sulla prescrizione

L’adesione del difensore allo sciopero delle udienze indetto dalle Camere Penali non costituisce un legittimo impedimento a comparire, ma rappresenta l’esercizio del diritto costituzionalmente tutelato alla libertà di associazione. Di conseguenza, il rinvio della trattazione del processo comporta la sospensione della prescrizione fino all’udienza successiva, senza l’applicazione del limite di sessanta giorni previsto per altri motivi di rinvio.

Questo principio è stato confermato dalla sentenza n. 2375 del 21 gennaio 2025 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha ribadito un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Secondo la Corte, l’astensione del difensore dalle udienze per aderire allo sciopero delle Camere Penali costituisce una causa di sospensione della prescrizione per l’intero periodo tra le due udienze, anche se il rinvio supera i sessanta giorni previsti dall’art. 159, comma 1, n. 3 del codice penale.

La Corte ha sottolineato che l’adesione allo sciopero rappresenta un diritto costituzionale garantito dalla libertà di associazione (art. 18 Cost.), non un impedimento a comparire. Pertanto, il giudice non è obbligato a fissare l’udienza entro i sessanta giorni e l’intero periodo di rinvio viene considerato ai fini della sospensione della prescrizione.

Questa interpretazione si allinea con precedenti decisioni della Suprema Corte, rafforzando il principio che l’astensione dell’avvocato dalle udienze non rappresenta un legittimo impedimento ma un diritto costituzionalmente riconosciuto.


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UNCC e assemblea ANM: libertà di scelta e principi irrinunciabili

L’Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC) prende atto dell’invito rivolto ad alcuni Presidenti delle Camere Civili a partecipare all’Assemblea dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) il 27 febbraio, lasciando piena libertà di scelta ai propri rappresentanti. Tale libertà è espressione del solido rapporto di collaborazione che l’Avvocatura civilista mantiene con la Magistratura, fondato su un confronto non antagonistico, a differenza di quanto avviene nel settore penale.

Tuttavia, l’UNCC coglie l’occasione per ribadire alcuni principi fondamentali:

  1. Indipendenza della Magistratura – Un valore irrinunciabile e pilastro dello Stato di diritto.
  2. Equilibrio tra politica e giustizia – La naturale tensione tra politica e giustizia è segno di un sano equilibrio istituzionale.
  3. Ruolo della giustizia – Avvocatura e Magistratura devono garantire la corretta applicazione delle leggi, senza invadere il ruolo legislativo, prerogativa della volontà popolare.
  4. Riforme necessarie – L’UNCC conferma il proprio sostegno alla separazione delle carriere, ritenendola essenziale per rafforzare l’autonomia e l’imparzialità della giurisdizione.

L’UNCC continuerà a promuovere il dialogo costruttivo tra Avvocatura e Magistratura, nella convinzione che un sistema giustizia indipendente ed equilibrato sia fondamentale per tutelare i diritti dei cittadini e garantire il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche.


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Cancellazione dall’Albo sospende il giudizio disciplinare

Se l’incolpato viene cancellato dall’albo o registro forense durante il giudizio di impugnazione di una sanzione disciplinare, il procedimento si estingue. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense (sentenza n. 333 del 21 settembre 2024), precisando che la potestas disciplinare è strettamente collegata all’iscrizione all’albo.

Nel caso specifico, l’avvocato era stato radiato in un altro procedimento disciplinare e, nelle more del giudizio d’impugnazione, la radiazione era diventata definitiva. Poiché non risultava più iscritto all’albo, il CNF ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, stabilizzando il provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD). La sanzione disciplinare, dunque, è diventata definitiva ma non eseguibile, essendo l’incolpato ormai fuori dall’albo.

Questa decisione chiarisce che la potestà disciplinare si esercita solo nei confronti degli iscritti, evidenziando il legame indissolubile tra iscrizione all’albo e potere sanzionatorio degli organi disciplinari forensi.


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Whistleblowing: esclusi i contrasti personali sul lavoro

La procedura di whistleblowing non può essere utilizzata per esprimere lamentele personali o promuovere rivendicazioni relative alla disciplina del rapporto di lavoro. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1880/2025, sottolineando che la tutela garantita ai segnalanti si applica esclusivamente quando le segnalazioni riguardano condotte illecite, non necessariamente rilevanti sul piano penale, ma comunque di interesse pubblico.

Il caso in esame

La pronuncia della Cassazione riguarda un dipendente pubblico sospeso dal servizio per tre mesi, che aveva utilizzato il whistleblowing per denunciare un dirigente, accusandolo di comportamenti poi risultati infondati. Il lavoratore ha sostenuto di aver agito per segnalare una violazione normativa, ma la Corte ha confermato quanto stabilito nei precedenti gradi di giudizio: la segnalazione era motivata da interessi personali legati a contrasti lavorativi e non da una reale volontà di denunciare condotte illecite.

I limiti della protezione per il whistleblower

La Cassazione ha precisato che il regime di tutela previsto per il whistleblower non si applica quando le segnalazioni sono utilizzate per scopi personali o per contestazioni relative al proprio rapporto di lavoro, inclusi i rapporti con i superiori gerarchici. La protezione è garantita solo a chi denuncia violazioni di interesse pubblico di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative.

L’evoluzione normativa

La decisione si inserisce nel contesto del recepimento della direttiva europea sulla protezione dei whistleblower, aggiornata per rafforzare la tutela di chi segnala illeciti nell’interesse collettivo. La normativa prevede l’obbligo per le imprese con almeno 50 dipendenti di dotarsi di un canale di segnalazione, ma esclude le denunce mosse per motivi personali o per dissidi interni al rapporto di lavoro.

La sentenza ribadisce quindi l’importanza di distinguere tra segnalazioni di condotte illecite e rivendicazioni di carattere personale, per garantire un uso corretto e trasparente dello strumento del whistleblowing.


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Nono giorno di attacchi hacker filorussi

Prosegue senza sosta la campagna degli hacker filorussi NoName057(16) contro siti istituzionali italiani. Oggi, per il nono giorno consecutivo, gli attacchi hanno colpito la Pubblica amministrazione locale, rendendo inaccessibili i portali delle Province di Trapani, Ragusa, Caltanissetta ed Enna, oltre al sito del Comune di Catania e della Regione Puglia.

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha immediatamente allertato i bersagli colpiti, fornendo indicazioni utili per mitigare l’impatto degli attacchi. La situazione rimane in evoluzione, con le autorità impegnate a contrastare la minaccia informatica in corso.


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Cassazione: no all’improcedibilità dell’appello per mancato deposito telematico

Con l’ordinanza n. 3580/2025, pubblicata il 12 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sulle conseguenze della costituzione telematica in giudizio dell’appellante mediante il solo deposito cartaceo dell’atto di appello notificato via PEC, senza l’accompagnamento degli originali o dei duplicati telematici. La pronuncia segna un passo importante verso un’interpretazione meno formalistica delle modalità di costituzione in giudizio, privilegiando l’effettività dei mezzi di azione e difesa.

Il caso

La vicenda trae origine dalla causa intentata dagli eredi di un’automobilista deceduto in un incidente stradale. Gli eredi avevano citato in giudizio il Comune dove si era verificato il sinistro, la compagnia di assicurazione e un ristorante situato nelle vicinanze, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Dopo una prima sentenza, l’appellante si era costituito in giudizio depositando solo la copia cartacea dell’atto di appello notificato via PEC, senza allegare gli originali o i duplicati telematici dell’atto.

La decisione della Cassazione

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso e rinviato la causa alla Corte di Appello di provenienza, stabilendo importanti principi di diritto:

  • Nessuna improcedibilità per mancato deposito telematico: La Corte ha chiarito che la costituzione analogica dell’appellante, senza l’allegazione degli originali o duplicati telematici, non comporta l’improcedibilità dell’appello. Questo perché il destinatario della notifica PEC, avendo ricevuto l’originale dell’atto, è in grado di verificare autonomamente la conformità dell’atto stesso.
  • Principio di strumentalità delle forme: La decisione si fonda sul principio di “strumentalità delle forme” processuali, secondo cui le modalità procedurali devono servire all’effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, evitando vuoti formalismi. La Corte ha sottolineato l’importanza dell’effettività dei diritti di difesa, richiamando gli articoli 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 della Costituzione italiana.
  • Nullità sanabile e non improcedibilità: La tempestiva costituzione dell’appellante tramite deposito cartaceo dell’atto notificato via PEC non determina l’improcedibilità dell’appello, ma costituisce una nullità per vizio di forma, sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto.

Un passo avanti verso la semplificazione processuale

La pronuncia della Cassazione rappresenta un importante passo verso una giustizia più snella e meno legata a formalismi, favorendo l’effettività del diritto di difesa senza inutili ostacoli procedurali. La decisione avrà un impatto significativo sulla prassi processuale, confermando un orientamento volto a privilegiare il merito delle cause rispetto ai formalismi procedurali.


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