Legge sul doppio cognome: inizia l’iter

Verso il testo unico contro l’automatismo di attribuzione del cognome del padre

Si parte da cinque disegni di legge che riguardano il medesimo argomento: la volontà di una legge unica sul doppio cognome. Si tratta di un iter che ha il suo inizio lo scorso 15 febbraio in Commissione giustizia al Senato. Qui, si esaminano i suddetti testi per eliminare la norma attuale, in particolare la parte che riguarda l’attribuzione automatica del cognome paterno ai figli.

Doppio cognome: presto una legge unica che eliminerà l’attribuzione automatica del cognome paterno

Effettivamente, si saprà che la norma attuale in assenza di accordi diversi attribuisce il cognome del padre ai figli della coppia. Al proposito, la Consulta la definisce come una supremazia, un retaggio di una concezione patriarcale della famigliaElena Bonetti (Ministra per le Pari Opportunità) annuncia quindi che le proposte di legge dovranno presto approvarsi riunite in un testo unico in Parlamento.

Dove si evince tale sistema d’attribuzione del cognome paterno? Precisamente, nell’art. 262 del Codice Civile. Questo viene più e più volte preso in esame nel corso del tempo dal giudice delle leggi. Per esempio, un’ultima pronuncia in merito risale all’11 febbraio 2021. In quest’occasione si sottolineava come l’attuale disciplina sia:

  • Fonte di squilibrio e disparità tra i genitori;
  • Una negazione del diritto all’identità del minore, che dovrebbe essere libero di tenere anche il cognome materno sin dalla nascita.

Ora, con le nuove norme da approvare la scelta del cognome potrà essere:

  • Materno;
  • Paterno;
  • Entrambi.

A stabilirlo saranno i genitori. E, nell’ipotesi di conflitto tra questi, si pensa a una soluzione di ordine alfabetico, sicuramente più imparziale e democratica.

Norma incostituzionale: dove tutto ha inizio

Nell’occasione sopracitata, la Consulta dichiarava incostituzionale la norma poiché non consente in accordo tra genitori di trasmettere eventualmente solo il cognome materno. Tuttavia, con solo questo giudizio non si risolve il potenziale problema di un disaccordo tra genitori. In questo caso, senza accordo diverso tra le parti, si finiva sempre con l’attribuzione automatica del cognome paterno.

Invece, partendo da questo, si solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 262, comma 1, del Codice Civile. Lo si fa rispetto agli artt. 2, 3 e 117, comma 1, della Carta, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Cedu.

Quindi, è a partire da quell’occasione che più volte si incita la Consulta a intervenire sulla questione. E ora, sembra sia arrivato concretamente il momento di cambiare.

 

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