25 Febbraio 2025 - La Cassazione chiarisce

Whistleblowing: esclusi i contrasti personali sul lavoro

La protezione del whistleblower non si applica a segnalazioni legate a rivendicazioni personali o a contestazioni relative al rapporto di lavoro. La denuncia deve riguardare condotte illecite di rilevanza pubblica, non semplici dissidi interni.

La procedura di whistleblowing non può essere utilizzata per esprimere lamentele personali o promuovere rivendicazioni relative alla disciplina del rapporto di lavoro. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1880/2025, sottolineando che la tutela garantita ai segnalanti si applica esclusivamente quando le segnalazioni riguardano condotte illecite, non necessariamente rilevanti sul piano penale, ma comunque di interesse pubblico.

Il caso in esame

La pronuncia della Cassazione riguarda un dipendente pubblico sospeso dal servizio per tre mesi, che aveva utilizzato il whistleblowing per denunciare un dirigente, accusandolo di comportamenti poi risultati infondati. Il lavoratore ha sostenuto di aver agito per segnalare una violazione normativa, ma la Corte ha confermato quanto stabilito nei precedenti gradi di giudizio: la segnalazione era motivata da interessi personali legati a contrasti lavorativi e non da una reale volontà di denunciare condotte illecite.

I limiti della protezione per il whistleblower

La Cassazione ha precisato che il regime di tutela previsto per il whistleblower non si applica quando le segnalazioni sono utilizzate per scopi personali o per contestazioni relative al proprio rapporto di lavoro, inclusi i rapporti con i superiori gerarchici. La protezione è garantita solo a chi denuncia violazioni di interesse pubblico di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative.

L’evoluzione normativa

La decisione si inserisce nel contesto del recepimento della direttiva europea sulla protezione dei whistleblower, aggiornata per rafforzare la tutela di chi segnala illeciti nell’interesse collettivo. La normativa prevede l’obbligo per le imprese con almeno 50 dipendenti di dotarsi di un canale di segnalazione, ma esclude le denunce mosse per motivi personali o per dissidi interni al rapporto di lavoro.

La sentenza ribadisce quindi l’importanza di distinguere tra segnalazioni di condotte illecite e rivendicazioni di carattere personale, per garantire un uso corretto e trasparente dello strumento del whistleblowing.

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