9 Settembre 2026 - Gestione dati

Rider, account personali e nuove sanzioni contro il caporalato digitale

Il Dl 62/2026 rafforza le regole sul lavoro attraverso piattaforma: accesso identificato, divieto di cedere le credenziali e multe fino a 1.200 euro per l’utilizzo dell’account da parte di terzi. Per i committenti arrivano anche nuovi obblighi sul Libro unico del lavoro

Più controlli sull’identità di chi lavora attraverso le piattaforme digitali e nuove sanzioni per impedire che gli account dei rider possano essere ceduti o utilizzati da persone diverse dai titolari. È uno degli interventi introdotti dal Dl 62/2026, che punta a contrastare le forme di intermediazione irregolare e sfruttamento del lavoro favorite dall’utilizzo delle tecnologie digitali.

La disciplina interessa in particolare i lavoratori autonomi impiegati nelle consegne attraverso piattaforma e interviene sull’articolo 47-bis del Dlgs 81/2015. L’obiettivo è rendere identificabile il soggetto che materialmente esegue la prestazione, impedendo che le credenziali digitali possano trasformarsi in uno strumento per aggirare le regole sull’accesso al lavoro.

Il fenomeno si inserisce nel più ampio contrasto al cosiddetto caporalato digitale, vale a dire quelle forme di intermediazione e sfruttamento che possono svilupparsi anche attraverso sistemi tecnologici di assegnazione degli incarichi e gestione delle prestazioni.

Accesso alla piattaforma legato all’identità del rider

Le nuove disposizioni stabiliscono modalità più rigorose per l’accesso alle piattaforme. Il lavoratore può essere identificato attraverso Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). In alternativa, la piattaforma può fornire un proprio account, purché sia associato a un solo codice fiscale e protetto da un sistema di autenticazione a più fattori.

Il principio è quello dell’utilizzo strettamente personale delle credenziali. L’account non può quindi essere ceduto né messo a disposizione di un altro lavoratore.

La ratio della norma è impedire che dietro l’identità digitale formalmente registrata sulla piattaforma possa operare un soggetto differente, con il rischio di creare circuiti paralleli di intermediazione, sostituzioni irregolari dei lavoratori o meccanismi di sfruttamento economico.

La violazione comporta conseguenze anche sul piano amministrativo. La cessione dell’account o il suo utilizzo da parte di un soggetto diverso dal titolare può determinare una sanzione compresa tra 600 e 1.200 euro.

Un solo account per ogni codice fiscale

Gli obblighi riguardano anche le piattaforme. A uno stesso codice fiscale non può essere collegato più di un account e al medesimo lavoratore non possono essere assegnate prestazioni che, per la loro collocazione temporale, risultino incompatibili tra loro.

Per la violazione del limite relativo agli account è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 1.500 euro per ciascun profilo ulteriore associato allo stesso codice fiscale.

La combinazione delle due regole punta quindi a stabilire una corrispondenza effettiva tra identità digitale, lavoratore e prestazione eseguita. Un elemento particolarmente importante nei modelli nei quali la piattaforma non rappresenta soltanto uno strumento tecnologico, ma svolge un ruolo determinante nell’accesso agli incarichi e nella remunerazione dell’attività.

Dal 1° luglio nuovi dati nel Libro unico del lavoro

La stretta sugli account è accompagnata da un ulteriore intervento diretto ad aumentare la tracciabilità del rapporto. Dal 1° luglio 2026 il committente è tenuto a elaborare e mettere a disposizione dei rider il Libro unico del lavoro (Lul).

Per ogni mese devono essere indicati anche il numero delle consegne effettuate e la somma complessivamente riconosciuta al lavoratore. La registrazione è prevista anche nei mesi in cui non siano state effettuate consegne e, di conseguenza, non sia stato maturato alcun compenso: in questi casi i relativi valori devono essere riportati a zero.

Resta tuttavia un profilo interpretativo sul piano sanzionatorio. La disciplina generale del Lul collega infatti determinate sanzioni all’incidenza dell’omissione sui trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali. Quando il rider non abbia effettuato alcuna consegna e non abbia percepito compensi, tale presupposto potrebbe non ricorrere.

L’eventuale assenza di una specifica conseguenza sanzionatoria non renderebbe però irrilevante l’omissione. Potrebbe infatti trovare spazio il potere di disposizione previsto dall’articolo 14 del Dlgs 124/2004, attraverso il quale imporre l’integrazione del Libro unico con le informazioni richieste dalla nuova normativa.

Il quadro che emerge è quello di una progressiva regolazione dell’infrastruttura digitale attraverso cui viene organizzato il lavoro. L’account non è più considerato una semplice credenziale tecnica, ma diventa un elemento essenziale per garantire la riconducibilità della prestazione al lavoratore effettivo. Ed è proprio sull’identificazione certa del rider che il legislatore prova a costruire una nuova barriera contro le forme di intermediazione illecita nell’economia delle piattaforme.

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