Il divieto per l’avvocato di contattare direttamente la controparte già assistita da un difensore opera indipendentemente dallo strumento utilizzato per la comunicazione. E l’eventuale illecito disciplinare deve considerarsi perfezionato nel momento in cui il messaggio raggiunge il destinatario.
È il principio ribadito dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 103/2026, depositata il 26 marzo 2026, relativa all’applicazione dell’articolo 41 del Codice deontologico forense.
Il messaggio inviato direttamente alla controparte
La vicenda nasce dal procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato al quale era stato contestato di aver trasmesso tramite posta elettronica una comunicazione riguardante una controversia direttamente alla controparte.
Il professionista era consapevole che il destinatario fosse già assistito da un altro avvocato.
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina dell’Umbria aveva ritenuto la condotta disciplinarmente rilevante, applicando la sospensione dall’esercizio della professione per un mese. Il legale aveva quindi impugnato la decisione davanti al CNF, sostenendo, tra l’altro, l’irrilevanza disciplinare del comportamento contestato.
Perché è vietato il contatto diretto
Nel pronunciarsi sul caso, il Consiglio Nazionale Forense ha richiamato la funzione dell’articolo 41 del Codice deontologico, che impedisce all’avvocato di entrare direttamente in contatto con una controparte che sappia essere assistita da un altro professionista.
La regola tutela innanzitutto la correttezza dei rapporti professionali e l’equilibrio del confronto tra le parti.
Il suo scopo è evitare che una persona priva delle necessarie competenze tecnico-giuridiche possa essere raggiunta direttamente dal legale avversario e trovarsi esposta a sollecitazioni o pressioni senza la mediazione e l’assistenza del proprio difensore.
L’illecito si perfeziona quando la comunicazione arriva
Particolarmente rilevante è il chiarimento del CNF sul momento nel quale si realizza la violazione.
L’illecito ha natura istantanea: la condotta assume rilevanza disciplinare nel momento in cui la controparte viene posta nella condizione di conoscere il contenuto della comunicazione che non avrebbe dovuto ricevere direttamente.
Non è quindi determinante il mezzo scelto dall’avvocato. Il divieto può essere violato attraverso una comunicazione cartacea così come mediante gli strumenti digitali.
Nel caso esaminato, infatti, era stata utilizzata la posta elettronica per trasmettere alla controparte materiale relativo alla controversia.
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