Due vicende distanti fra loro raccontano lo stesso passaggio: la stagione dell’autoregolamentazione delle grandi piattaforme si sta chiudendo, e non solo per via legislativa.
Il patteggiamento di Menlo Park
Il gruppo guidato da Mark Zuckerberg ha definito in via transattiva il contenzioso avviato dalle procure generali di ventinove Stati americani, che contestavano alla società di conoscere gli effetti dei propri algoritmi sui minorenni e di non aver adottato misure adeguate, privilegiando i ricavi rispetto alla tutela degli utenti più giovani. L’intesa è maturata nella seconda settimana di dibattimento davanti alla corte distrettuale di Oakland, in California, a ridosso della testimonianza dello stesso fondatore e all’indomani dell’esame del responsabile di Instagram.
L’esborso complessivo può arrivare a 18 miliardi di dollari, dilazionati in rate annuali lungo un decennio. La struttura dell’accordo merita attenzione perché non è lineare: circa 12,7 miliardi — il settanta per cento — andranno ai 47 Stati aderenti e saranno destinati a iniziative sulla sicurezza online e sulla salute mentale dei ragazzi; i restanti 5,3 miliardi sono invece sospensivamente condizionati all’adozione delle medesime politiche da parte dei due principali concorrenti, ossia le piattaforme video di Google e ByteDance. Una clausola che, di fatto, trasforma un accordo bilaterale in un tentativo di fissare uno standard di settore.
La transazione non contiene alcuna ammissione di responsabilità e dovrà essere omologata dal giudice, che ha già lasciato intendere un orientamento favorevole.
Gli obblighi sul prodotto
La parte economica, per quanto imponente, non è la più significativa. L’impegno assunto riguarda infatti l’architettura stessa dei servizi: eliminazione dello scorrimento continuo dei contenuti, tetto di due ore giornaliere per gli account adolescenti su entrambe le app — disattivabile soltanto dai genitori —, sospensione notturna dell’accesso, silenziamento delle notifiche durante l’orario delle lezioni, rimozione dei filtri estetici e del conteggio delle reazioni, potenziamento della verifica dell’età e degli strumenti di controllo parentale.
Si tratta, in sostanza, di rimedi comportamentali imposti sul design: le funzioni che la letteratura psicologica associa al confronto sociale negativo e all’uso compulsivo vengono disattivate per una specifica classe di utenti. L’efficacia dell’accordo è però circoscritta al territorio statunitense.
Ciò che resta aperto
La definizione riguarda il processo pilota promosso da quattro Stati, che avevano quantificato le pretese risarcitorie in circa 200 miliardi. Restano invece pendenti le azioni promosse dai distretti scolastici e dai singoli utenti, un fronte già alimentato dalla sentenza californiana dello scorso marzo che ha riconosciuto sei milioni di dollari a una giovane ricorrente, e dalla sanzione da 567 milioni irrogata poche settimane fa in Nuovo Messico. La società ha stimato in dieci miliardi gli oneri legali connessi alla vicenda, a fronte di un fatturato trimestrale di 61 miliardi.
Il fronte parallelo: la governance dell’IA
Sul versante regolatorio si colloca anche il documento diffuso dal co-fondatore di Microsoft, di segno opposto rispetto alle posizioni ottimistiche espresse di recente proprio dal vertice di Meta. L’intelligenza artificiale, vi si legge in sintesi, potrà essere il più efficace strumento di riequilibrio sociale mai realizzato oppure una formidabile fonte di ingiustizia.
Tre le aree di rischio individuate. La sicurezza, con sistemi utilizzabili per attacchi informatici o per finalità bioterroristiche, e con il timore che modelli sempre più capaci finiscano per operare in contrasto con gli interessi di chi li ha progettati. L’impatto educativo e relazionale sulle generazioni più giovani: assistenti sempre disponibili, mai conflittuali e tarati sul comfort dell’interlocutore possono generare dipendenza e sottrarre l’attrito da cui nasce l’apprendimento. Infine la questione occupazionale, con due correttivi proposti: un prelievo fiscale sull’impiego dei sistemi automatizzati, i cui proventi finanzierebbero la protezione sociale, e una riserva di settori — istruzione e sanità in primo luogo — da mantenere affidati a operatori umani anche laddove la macchina risultasse più efficiente.
La richiesta finale è quella di organismi nazionali di coordinamento e di un’istituzione internazionale costruita sul modello di quella che presidia il nucleare. Nessun segnale, osserva l’autore, va oggi in questa direzione.
Una notazione per il lettore europeo
Il confronto è istruttivo. Negli Stati Uniti la regolazione delle piattaforme passa per il contenzioso: sono le azioni delle procure statali e le transazioni giudiziali a imporre modifiche di prodotto che nessuna legge federale ha finora prescritto. L’Unione europea ha scelto la via opposta, quella dell’obbligo ex ante — dal Digital Services Act, con le misure a tutela dei minori sulle piattaforme di grandi dimensioni, al Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale.
I due modelli, però, convergono su un punto che interessa direttamente chi esercita la professione forense: il baricentro si sposta dal contenuto pubblicato alle scelte di progettazione del servizio. È sul design, sugli algoritmi di raccomandazione e sui meccanismi di verifica dell’età che si giocheranno le controversie dei prossimi anni.
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